Fra i 35 generali di corpo
d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata
comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di
armata di cui all'art. 4 della presente legge nonché il
capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore
dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando
siano generali di corpo d'armata o generali designati per
il comando d'armata.
Dei 92 generali di divisione
predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti
una delle seguenti cariche:
direttore generale del genio
nel Ministero della guerra;
direttore generale del genio
militare nel Ministero della marina;
direttore dell'istituto
geografico militare;
direttore del servizio
chimico;
membro del consiglio
superiore dei lavori pubblici.
L'impiego degli ufficiali
generali di cui al presente articolo è stabilito con
apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti
ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le
cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto
indicate:
a)
primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e
Imperatore;
b)
aiutante di campo generale di sua maestà il Re e
Imperatore;
c)
primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il
Principe ereditario;
d)
comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;
e)
comandante generale della regia guardia di finanza;
f)
presidente del tribunale supremo militare;
g)
ispettore della fanteria e generale addetto
all'ispettorato della fanteria;
h)
ispettore dell'artiglieria e generali addetti
all'ispettorato della artiglieria;
i)
ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del
genio;
l)
ispettore delle truppe alpine;
m)
ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
n)
generali per incarichi vari determinati dal Ministro per
la guerra;
o)
generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito
o ad altri enti e servizi non dipendenti
dall'amministrazione della guerra
(2).
------------------------
(2) Articolo così
sostituito dall'art. 1, L.
22 gennaio 1942, n. 104.
Successivamente gli organici
degli ufficiali dell'Esercito furono stabiliti con
D.Lgs. 20 gennaio
1948, n. 45, recante Organici provvisori degli
ufficiali dell'Esercito. Ora, vedi la
L. 12 novembre 1955, n. 1137
riportata al n. G/XIV di questa voce.
Capo II - Stato
maggiore
(3)
6.
(3a).
------------------------
(3) Il corpo di stato
maggiore ed il servizio di stato maggiore sono stati
sciolti a norma del D.Lgs.Lgt.
16 novembre 1944, n. 409, riportato al n. B/IV di
questa voce. L'art. 6 è da ritenersi, pertanto, abrogato.
(3a) Il corpo di stato
maggiore ed il servizio di stato maggiore sono stati
sciolti a norma del D.Lgs.Lgt.
16 novembre 1944, n. 409, riportato al n. B/IV di
questa voce. L'art. 6 è da ritenersi, pertanto, abrogato.
Capo III - Istituti
militari
7.
Gli istituti militari sono i seguenti:
1° scuole militari;
2° regia accademia di
fanteria e di cavalleria;
3° regia accademia di
artiglieria e del genio;
4° scuola di applicazione di
fanteria;
5° scuola di applicazione di
cavalleria;
6° scuola di applicazione di
artiglieria e del genio;
7° scuola di applicazione di
sanità;
8° scuole centrali;
9° scuola centrale di
alpinismo;
10° scuola di tiro di
artiglieria;
11° istituto superiore di
guerra;
12° istituto superiore
tecnico armi e munizioni;
13° istituto superiore delle
trasmissioni;
14° scuole allievi ufficiali
di complemento;
15° scuole allievi
sottufficiali.
Il numero delle scuole
militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento,
delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali,
nonché l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro
eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto reale
su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il
Ministro per le finanze.
Agli istituti militari sono
assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle
varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle
tabelle organiche della presente legge.
All'insegnamento di materie
militari si provvede con insegnanti delle scuole civili
governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto
riguardo agli obblighi di orario, non consentano il
contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti
militari e gli istituti medi di appartenenza, sono
applicabili le disposizioni del primo e terzo comma
dell'art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
e degli artt. 28 e 150 del
regolamento approvato con regio decreto 27 novembre
1924, n. 2367.
------------------------
Capo IV - Arma dei
carabinieri reali
8.
L'arma dei carabinieri comprende:
1° il comando generale
dell'arma dei carabinieri reali;
2° tre divisioni carabinieri
reali;
3° un comando superiore dei
carabinieri reali d'Albania;
4° sette brigate carabinieri
reali;
6°
ventotto legioni territoriali carabinieri reali;
6° una scuola centrale
carabinieri reali, compresa fra le scuole centrali di cui
al n. 8 dell'art. 7;
7° una legione allievi
carabinieri reali;
8° un gruppo squadroni
carabinieri reali;
9° quattro battaglioni
carabinieri reali;
10° un gruppo carabinieri
reali delle isole italiane dell'Egeo;
11° uno squadrone
carabinieri reali guardie del Re e Imperatore;
12° una banda dell'arma dei
carabinieri reali.
La suddivisione delle unità
suddette in minori unità ed il numero di queste sono
stabilite dal Ministro per la guerra di concerto con il
Ministro per l'interno.
L'organico degli ufficiali
dell'arma dei carabinieri reali è il seguente:
Ufficiali generali: |
N. |
Generali di
divisione dei carabinieri reali |
4 |
Generali di brigata
dei carabinieri reali |
8 |
Totale
|
12 |
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori: |
N. |
Colonnelli
|
36 |
Tenenti colonnelli |
101 |
Maggiori
|
186 |
Capitani
|
514 |
Tenenti e
sottotenenti |
533 |
Sottotenenti
maestri direttori di banda |
1 |
Totale
|
1.371 |
------------------------
Capo V - Arma di
fanteria
9.
L'arma di fanteria comprende:
1° un ispettorato dell'arma
di fanteria;
2° tre reggimenti
granatieri;
3° centosei reggimenti di
fanteria divisionale;
4° quattro reggimenti di
fanteria motorizzata;
5° dodici reggimenti
bersaglieri;
6° dieci reggimenti alpini;
7° sei reggimenti di
fanteria carrista;
8° un reggimento di fanteria
della guardia alla frontiera;
9° un battaglione
«guardia reale albanese».
Ciascun reggimento è
costituito da un comando e da un numero vario di
battaglioni e di unità minori; a ciascun reggimento
corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
Il battaglione della
«guardia reale albanese»
fa parte organica del 1° reggimento granatieri ed ha una
propria bandiera.
L'organico degli
ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di fanteria è
il seguente:
Colonnelli
|
515 |
Tenenti colonnelli |
1.147 |
Maggiori
|
1.510 |
Capitani
|
3.096 |
Capitani del ruolo
con carriera limitata al grado
di capitano |
545 |
Tenenti e
sottotenenti |
3.326 |
Tenenti e
sottotenenti del ruolo con carriera
limitata al grado
di capitano |
545 |
Totale
|
10.684 |
------------------------
Capo VI - Arma di
cavalleria
10.
L'arma di cavalleria comprende:
1° tredici reggimenti di
cavalleria;
2° gruppo di squadroni carri
leggeri;
3° cinque squadroni
palafrenieri.
Ciascun reggimento è
costituito da un comando e da un numero vario di
squadroni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima,
un deposito territoriale.
L'organico degli
ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di cavalleria è
il seguente:
Colonnelli
|
43 |
Tenenti colonnelli |
94 |
Maggiori
|
131 |
Capitani
|
241 |
Capitani del ruolo
con carriera limitata al grado di capitano |
27 |
Tenenti e
sottotenenti |
287 |
Tenenti
e sottotenenti del ruolo con carriera limitata
al grado di capitano |
27 |
Totale
|
850 |
------------------------
Capo VII - Arma di
artiglieria e servizio tecnico di artiglieria
11.
L'arma di artiglieria comprende:
1° un ispettorato dell'arma
di artiglieria;
2° ventuno comandi di
artiglieria di corpo d'armata;
3° cinquantaquattro
reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria;
4° due reggimenti di
artiglieria per divisione motorizzata;
5° tre reggimenti di
artiglieria per divisione corazzata;
6° cinque reggimenti di
artiglieria alpina;
7° tre reggimenti di
artiglieria per divisione celere;
8° nove reggimenti di
artiglieria della guardia alla frontiera;
9° diciotto reggimenti di
artiglieria di corpo d'armata;
10° cinque reggimenti di
artiglieria di armata;
11° cinque reggimenti di
artiglieria contraerei;
12° un gruppo autonomo di
artiglieria della guardia alla frontiera;
13° un reparto palafrenieri;
14° diciotto direzioni
di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni è
stabilito per decreto reale su proposta del Ministro per
la guerra di concerto col Ministro per le finanze,
in relazione alle esigenze del servizio;
15° stabilimenti di
artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti,
per decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra,
di concerto con il Ministro per le finanze,
in relazione alle esigenze del servizio.
Ciascun reggimento è
costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a
ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito
territoriale.
Il servizio tecnico di
artiglieria
comprende:
una direzione superiore del
servizio tecnico delle armi e delle munizioni;
un istituto superiore
tecnico dell'artiglieria
con officina sperimentale e sezioni chimiche e
tecnologiche, già compreso tra gli istituti militari
contemplati nell'art. 7;
un ufficio tavole di tiro;
centri esperienze, il
cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto
reale, su proposta del Ministro per la guerra
di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione
alle esigenze del servizio.
------------------------
12.
L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori
dell'arma di artiglieria è il seguente:
Colonnelli
|
272 |
Tenenti colonnelli |
587 |
Maggiori
|
791 |
Capitani
|
1.533 |
Capitani del ruolo
con carriera limitata al grado di capitano |
234 |
Tenenti e
sottotenenti |
1.666 |
Tenenti
e sottotenenti del ruolo con carriera limitata al
grado di capitano |
234 |
Totale
|
5.317 |
------------------------
13.
L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi
e delle munizioni è il seguente:
Ufficiali generali: |
N. |
Tenente generale
(direttore superiore del servizio) |
1 |
Tenenti generali
(capi reparto) |
3 |
Maggiori generali (capi reparto e direttori
principali) |
6 |
Totale
|
10 |
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori: |
N. |
Colonnelli (
direttori) |
14 |
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani
(vice-direttori, capi sezione e addetti) |
101 |
Totale
|
115 |
L'anzidetto organico di 101
tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato
del numero di ufficiali corrispondenti alle diminuzioni
successive di organico che verranno a verificarsi nel
ruolo transitorio per i servizi del comitato per la
mobilitazione civile di cui al successivo art. 50.
------------------------
Capo VIII - Arma
del genio e servizio tecnico del genio
14.
L'arma del genio comprende:
1° un ispettorato dell'arma
del genio;
2°diciotto comandi del genio
di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla
dipendenza un ufficio lavori del genio;
3° diciotto reggimenti genio
di corpo d'armata;
4° due reggimenti minatori;
5° due reggimenti pontieri;
6° un reggimento ferrovieri;
7° una officina delle
trasmissioni;
8° una officina delle
costruzioni del genio.
Ciascun reggimento è
costituito da un comando e da un numero vario di
battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima,
un deposito territoriale.
Il servizio tecnico
del genio
comprende:
1° una direzione superiore
del servizio studi ed esperienze del genio;
2° un istituto superiore
delle trasmissioni, già compreso tra gli istituti militari
contemplati nell'art. 7;
3° centri di studio
del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti
per decreto reale su proposta del Ministro per la guerra,
di concerto con il Ministro per le finanze,
in relazione alle esigenze del servizio.
------------------------
15.
L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori
dell'arma del genio è il seguente:
Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 74
Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 181
Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 246
Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 486
Capitani del ruolo con carriera limitata al grado
di capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113
Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . » 556
Tenenti e sottotenenti del ruolo con carriera
limitata al grado di capitano . . . . . . . . . . » 113
------
Totale . . . . . . . N. 1769
------------------------
16.
L'organico degli ufficiali del servizio tecnico del genio
è il seguente:
Ufficiali generali:
Tenente generale (direttore superiore del
servizio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 1
Maggiori generali (capi reparto) . . . . . . . . . » 2
------
Totale . . . . . . N. 3
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori:
Colonnelli (direttori principali e direttori) . . N. 7
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani
(vice-direttori, capi sezione e addetti) . . . . . » 43
------
Totale . . . . . . . N. 50
------------------------
Capo IX - Guardia
alla frontiera
17.
La guardia alla frontiera comprende:
1° undici comandi di guardia
alla frontiera di corpo d'armata, retti da generali di
brigata;
2° un numero vario di
settori di copertura, retti da colonnelli;
3° un reggimento di fanteria
della guardia alla frontiera previsto dal n. 8 dell'art.
9;
4° nove reggimenti di
artiglieria della guardia alla frontiera ed il gruppo
autonomo di artiglieria guardia alla frontiera previsti
dall'art. 11.
Ciascun settore di copertura
comprende un numero vario di unità minori; a ciascun
settore corrisponde, di massima, un deposito settoriale.
------------------------
18.
Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia
alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli
organici di cui all'art. 5.
Gli ufficiali superiori ed
inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono
compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi,
corpi e servizi.
La ripartizione del
personale fra i vari enti della guardia alla frontiera è
stabilita dal Ministro per la guerra
con apposite tabelle graduali e numeriche.
------------------------
Capo X - Corpo
automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione
19.
Il corpo automobilistico comprende:
1° diciotto centri
automobilistici;
2° un numero vario di gruppi
automobilistici;
3° un'officina
automobilistica del regio esercito;
4° un ufficio autonomo degli
approvvigionamenti automobilistici.
Ciascun centro
automobilistico è costituito da un comando e da un numero
vario di gruppi; a ciascun centro corrisponde, di massima,
un deposito territoriale.
L'organico degli
ufficiali del corpo automobilistico è il seguente:
Generali di brigata . . . . . . . . . . . . . . . N. 1
Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14
Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . » 42
Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 75
Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 223
Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . » 209
------
Totale . . . . N. 564
Il generale di brigata è
compreso negli organici di cui all'art. 5.
------------------------
20.
Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:
una direzione superiore del
servizio tecnico della motorizzazione;
un centro studio della
motorizzazione;
ed ha il seguente
organico di ufficiali:
Ufficiali generali:
Tenente generale del servizio tecnico della
motorizzazione (direttore superiore del servizio) . . N. 1
Maggiori generali del servizio tecnico della
motorizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2
----
Totale . . . . . . . . . N. 3
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori
ed inferiori:
Colonnelli (direttori e capi divisione) . . . . . N. 5
-+
Tenenti colonnelli (vice-direttori e capi sezione > 36
Maggiori, capitani e tenenti (addetti). . . . . .|
-+
Totale . . . N. 41
------------------------
Capo XI - Servizio
chimico
21.
------------------------
(4) Il servizio chimico è
stato soppresso dall'art. 20 L.
6 dicembre 1960, n. 1479, riportata al n. B/XII di
questa voce, il quale dispone l'abrogazione di ogni
disposizione in contrasto con tale legge. L'art. 21 deve,
pertanto, ritenersi abrogato.
Capo XII - Servizio
sanitario
22.
Il servizio sanitario comprende:
1° cinque ispettorati
di sanità di zona;
2° diciotto direzioni di
sanità;
3° diciotto compagnie di
sanità;
4° un istituto chimico
farmaceutico militare;
5° ospedali militari,
infermerie presidiarie,
stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale
sanitario, il cui numero è determinato per decreto reale,
su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il
Ministro per le finanze.
------------------------
23.
L'organico degli ufficiali del servizio sanitario è il
seguente:
Ufficiali generali:
un tenente generale medico,
capo del servizio;
sette maggiori generali
medici, dei quali cinque rivestono la carica di ispettori
di sanità di zona.
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori:
A) Ufficiali medici:
Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 46
Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 160
Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 242
Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 640
Tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 383
-------
Totale . . . . . . . N. 1471
B) Ufficiali chimici farmacisti:
Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 3
Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . » 15
Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 27
Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49
Tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 49
------
Totale . . . . . N. 143
------------------------
Capo XIII -
Servizio di commissariato
(5)
24.
Il servizio di commissariato comprende:
1à una direzione superiore
servizi tecnici di commissariato militare;
2° due ispettorati di
commissariato di zona;
3° diciotto direzioni di
commissariato con sezioni staccate;
4° diciotto compagnie di
sussistenza;
5° stabilimenti e sezioni
staccate di commissariato.
«Gli stabilimenti di
commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per
decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra,
d'intesa con il Ministro per le finanze
in relazione alle esigenze del servizio.
------------------------
(5) Vedi anche R.D.L. 14
gennaio 1926, n. 196, recante coordinamento dei
servizi di commissariato delle forze armate dello Stato,
riportato al n. B/II di questa voce.
25.
L'organico degli ufficiali del servizio di commissariato è
il seguente:
Ufficiali generali:
un tenente generale
commissario, capo del servizio di commissariato e
direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;
due maggiori generali
commissari, ispettori di commissariato di zona.
Detti ufficiali generali
sono compresi negli organici di cui all'art. 5.
Ufficiali superiori ed inferiori:
A) Ufficiali commissari:
colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 20
tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 55
maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 81
capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 147
tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . . » 132
------
Totale . . . . . . N. 435
B) Ufficiali di sussistenza:
tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . N. 14
maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 96
tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . » 92
------
Totale . . . . N. 227 (6).
------------------------
(6) Articolo così
sostituito dall'art. 3, L.
22 gennaio 1942, n. 104.
Capo XIV - Servizio
di amministrazione
26.
Il servizio di amministrazione ha il seguente organico di
ufficiali:
Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 22
tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 78
maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 163
capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 648
tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . .» 559
------
Totale . . . . N. 1470
La carica di capo del
servizio di amministrazione è devoluta ad un colonnello
del servizio stesso scelto con le norme contenute nella
legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.
------------------------
Capo XV - Servizio
veterinario
27.
Il servizio veterinario ha il seguente organico di
ufficiali:
colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10
tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . » 27
maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54
capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 87
tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85
-------
Totale . . . N. 263
La carica di capo del
servizio veterinario è devoluta ad un colonnello del
servizio stesso, scelto con le norme contenute nella legge
sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.
------------------------
Capo XVI - Servizio
dei centri rifornimento quadrupedi e servizio dei depositi
cavalli stalloni
28.
Il servizio dei centri rifornimento quadrupedi comprende
un numero vario di centri rifornimento e di squadroni di
rimonta; tale numero è stabilito dal Ministro per la
guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.
L'organico degli ufficiali
dei centri rifornimento quadrupedi è il seguente:
colonnelli (direttori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 3
tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice-direttori) . . . . . . . . . . . . . . . . » 11
------
Totale . . . . . N. 14
Ai centri è anche assegnato
personale subalterno civile.
Ai depositi cavalli stalloni
sono assegnati i seguenti ufficiali che costituiscono il
ruolo del servizio dei depositi cavalli stalloni e sono
posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
colonnelli (direttore di prima classe e comandante del personale dei depositi cavalli talloni) . . . . . . N. 1
tenenti colonnelli, maggiori, capitani e
tenenti (direttori di seconda e terza classe
e vice-direttori) . . . . . . . . . . . . . . » 15
-----
Totale . . . . . N. 16 (28)
------------------------
(28) L'organico del servizio
è, attualmente, determinato dalla
L. 12 novembre 1955, n. 1137, riportata
al n. G/XIV di questa voce.
Capo XVII -
Servizio geografico
(7)
29.
------------------------
(7) Il servizio geografico
è stato soppresso dall'art. 20, L.
6 dicembre 1960, n. 1479.
Capo XVIII -
Distretti militari
30.
I distretti militari sono 116.
Ai distretti militari sono
assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie
armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle
organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima,
i capitani ed i subalterni che non siano della carriera
limitata al grado di capitano.
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Capo XIX -
Tribunali militari
31.
I tribunali militari sono:
1° un tribunale supremo
militare;
2° dieci tribunali militari
territoriali.
Con decreto reale, su
proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il
Ministro per le finanze
possono essere costituite, in caso di necessità, sezioni
di tribunale militare territoriale.
Al tribunale supremo
militare, ai tribunali militari territoriali ed alle
sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali
delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle
organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti
organici.
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Capo XX - Reparti
di correzione e stabilimenti militari di pena
32.
I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di
pena comprendono:
1° un comando;
2° compagnie di correzione;
3° carceri militari
preventive;
4° un reclusorio militare
principale e reclusori militari succursali;
5° un carcere centrale
militare e carceri militari sussidiarie.
Il numero delle compagnie di
correzione, dei reclusori succursali e delle carceri
militari sussidiarie è determinato per decreto reale, su
proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il
Ministro per le finanze.
Ai reparti di correzione e
agli stabilimenti militari di pena sono assegnati
ufficiali delle varie armi e servizi compresi nelle
rispettive tabelle organiche.
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Capo XXI - Enti
vari. Ufficio amministrazione dei personali militari vari
33.
L'ufficio amministrazione dei personali militari vari è
diretto da un colonnello del servizio di amministrazione
ed attende all'amministrazione di tutti i personali
appartenenti ad enti del regio esercito che non hanno
amministrazione autonoma.
All'ufficio predetto sono
assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i
quali sono compresi nella tabella organica di detto
servizio.
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Reparto autonomo
«Giacomo Medici»
34.
Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva
tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del
regio esercito in servizio nella capitale presso enti che
non hanno un proprio centro amministrativo militare.
Al reparto predetto sono
assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi
nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione
sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che
non siano della carriera limitata al grado di capitano.
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Bande militari
35.
Le bande militari, compresa quella dei carabinieri reali,
sono venti. Una di esse è assegnata al battaglione
«guardia reale albanese»
di cui al n. 8 dell'art. 9.
L'organico degli ufficiali
maestri direttori di banda, compreso quello dell'arma dei
carabinieri reali, è il seguente:
Sottotenenti maestri direttori di banda . . N. 20.
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Servizio dei
trasporti militari territoriali
36.
Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende:
1° sei delegazioni trasporti
militari;
2° un ufficio del delegato
dei trasporti militari della Sardegna;
3° un numero vario di
comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi
e di biglietterie militari.
A tali enti sono assegnati
ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive
tabelle organiche.
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Capo XXII -
Circoscrizione militare territoriale
37.
La circoscrizione militare territoriale è fissata con
decreto reale, udito il consiglio dei
Ministri.
Hanno giurisdizione
territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di
difesa territoriale, i comandi di zona militare, le
direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i
distretti militari, le direzioni di sanità e di
commissariato, i tribunali militari e le sezioni di
tribunale, le delegazioni trasporti militari.
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Capo XXIII -
Disposizioni varie
38.
La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori
reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli
elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti
previsti nella presente legge, ove non siano in essa
specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro
per la guerra.
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39.
La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di
ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti
dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal
Ministro per la guerra
con apposite tabelle graduali e numeriche.
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40.
Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori
ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono
tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti
dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici)
nonché quelli assegnati alla parte coloniale del regio
esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti
dall'amministrazione della guerra.
Non sono compresi nelle
tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali
mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti
in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella
legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.
Qualora il numero degli
ufficiali comandati presso le altre amministrazioni
subisca, entro l'anno solare, notevoli variazioni in
confronto a quanto risultava alla data di entrata in
vigore della presente legge:
in caso di
diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col
Ministro per le finanze
deve procedere, in un adeguato periodo di tempo, alla
correlativa riduzione di organici, provvedendo al
riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a
seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve
effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al
normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;
in caso di aumento, il
Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le
finanze
è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di
tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo
o del servizio interessato, fermo restando il criterio di
cui al comma precedente.
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41.
(8).
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(8) Articolo soppresso in
virtù del mutato ordinamento istituzionale dello Stato.
42.
Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli
organici stabiliti dalla presente legge.
Il loro numero è variabile,
dipendentemente dal gettito
che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni
vigenti per il reclutamento degli ufficiali del regio
esercito.
------------------------
43.
Il Ministro per la guerra
ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il
periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal
giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina
prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.
Allo scadere del periodo di
servizio di un anno, l'ufficiale può chiedere di essere
trattenuto in servizio solo per un secondo anno.
L'ufficiale che abbia
compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due
precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le
ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla
preferenza di cui al n. 9 dell'art. 1 del regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge
con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, nei
concorsi banditi dall'amministrazione centrale della
guerra
nonché alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10
dell'art. 1 del medesimo regio decreto-legge.
Gli ufficiali trattenuti a
mente del presente articolo sono compresi nel numero medio
degli ufficiali di complemento che possono essere assunti
annualmente per il servizio di prima nomina giusta la
legge di bilancio.
------------------------
44.
Il numero degli ufficiali in servizio a norma del
precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500.
A decorrere dall'anno 1950,
tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione
sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno,
sino a raggiungere il predetto numero di 800.
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45.
Il Ministro per la guerra
curerà il completamento e la sistemazione di tutti i
materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione
stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che
saranno all'uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto
l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei
limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette
aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione,
con le norme che saranno stabilite di concerto col
Ministro delle finanze.
------------------------
Capo XXIV -
Disposizioni transitorie
46.
L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto
riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di
unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni
particolari del Ministro per la guerra.
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47.
Il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in
servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori
organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali
dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30
giugno 1940.
È in facoltà del Ministro
per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi
momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del
presente articolo.
Sono sanzionati i richiami
di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo
effettuati per le cennate
eccezionali esigenze dal 1febbraio
1939 al 31 dicembre 1939.
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48.
I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali,
di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e
del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi
secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento
degli ufficiali del regio esercito.
Gli ufficiali appartenenti a
ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli
organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli
artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19
della presente legge. In conseguenza, gli organici
stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente
fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa
alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella
tabella medesima.
Tutte le vacanze in ogni
grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è
possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del
ruolo stesso perché non esistono più ufficiali di tale
grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico
dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma
sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati
artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19
della presente legge.
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49.
Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui
organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad
esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori
immissioni.
In corrispondenza delle
diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per
cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a
disposizione del Ministero della guerra altrettanti
insegnanti diplomati presso la regia accademia fascista di
educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del
ruolo della gioventù italiana del Littorio.
------------------------
50.
L'organico del ruolo transitorio per il servizio del
comitato per la mobilitazione civile, istituito sotto la
data del 2 luglio 1934 è il seguente:
colonnelli (direttori) . . . . . . . . . . . . . . N. 12
tenenti colonnelli, maggiori e capitani
(vice-direttori ed addetti) . . . . . . . . . . . » 26
-------
Totale . . . N. 38
Le diminuzioni di organico
che verranno, per cause varie, a verificarsi nel «ruolo
transitorio», non saranno ricoperte con ufficiali da
reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad
altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e
capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico
delle armi e delle munizioni.
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51.
Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera
limitata al grado di capitano, di cui agli
artt. 9, 10, 12 e 15, saranno
raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito
nella tabella n. 1
allegata alla presente legge.
In detti ruoli saranno
trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma
seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente
delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e
del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle
disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico sul
reclutamento degli ufficiali del regio esercito, approvato
con regio decreto 21 marzo 1929, numero 629, quale risulta
successivamente sostituito dall'art. 1, sub. 3, della
legge 16 gennaio 1936, n. 93, e dall'art. 3,
nn. 2 e 3 del testo unico sul
reclutamento degli ufficiali del regio esercito approvato
con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.
Il numero dei
subalterni di cui al comma precedente, da trasferire
gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad
un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per
raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1
allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti
medesimi del corrispondente numero di ufficiali
trasferiti.
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52.
È sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi
fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a
fianco di ciascuno indicata:
1° comando superiore truppe
Albania, retto da un generale di corpo d'armata,
comandante designato d'armata, dal 9 aprile 1939, tale
comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939;
2° un comando di corpo
d'armata dal 1° dicembre 1939; tale comando assume anche
la denominazione di comando superiore truppe Albania;
3° comando del corpo
d'armata autotrasportabile,
dal 1° giugno 1939;
4° due comandi di divisione
di fanteria, dal 15 settembre 1939; un comando di
divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;
5° un comando di divisione
corazzata, dal 18 settembre 1939;
6° due comandi di difesa
territoriale, dal 1° giugno 1939; un comando di difesa
territoriale, dal 15 agosto 1939;
7° quattro reggimenti di
fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di
fanteria, dal 24 settembre 1939;
8° un comando di artiglieria
di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando di
artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
9° due reggimenti di
artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre
1939; un reggimento di artiglieria per divisione di
fanteria, dal 24 settembre 1939;
10° un reggimento di
artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre
1939;
11° un reggimento
artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile
1939;
12° un reggimento
artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
13° una direzione
artiglieria, dal 15 marzo 1939; una direzione di
artiglieria, dal 1° dicembre 1939;
14° un comando del genio di
corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando del genio di
corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
15° un reggimento genio di
corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un reggimento genio di
corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
16° un centro
automobilistico, dal 15 marzo 1939; un centro
automobilistico, dal 1° dicembre 1939;
17° un comando di guardia
alla frontiera di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
18° una direzione di sanità
ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939;
19° un reggimento «guardia
reale albanese», dal 1° novembre 1939; tale reggimento è
soppresso sotto la data del 1° aprile 1940;
20° due comandi di guardia
alla frontiera di corpo d'armata, un reggimento di
fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di
artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre
1939.
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Capo XXV -
Disposizioni finali
53.
La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio
1940.
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Fonte: Legge
9 maggio 1940, n. 368 - Ordinamento del regio esercito. Pubblicata
nella Gazzetta
Ufficiale 15 maggio 1940, n. 113.
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