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Regio Esercito

La Struttura

 

 

 

 

                                                           
 
 
  Artt
Capo I - Norme generali 1 - 5
Capo II - Stato maggiore 6
Capo III - Istituti militari  7
Capo IV - Arma dei carabinieri reali 8
Capo V - Arma di fanteria 9
Capo VI - Arma di cavalleria 10
Capo VII - Arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria 11 - 13
Capo VIII - Arma del genio e servizio  tecnico del genio 14 - 16
Capo IX - Guardia alla frontiera 17 - 18
Capo X - Corpo automobilistico e  servizio tecnico della motorizzazione 19 - 20
Capo XI - Servizio chimico 21
Capo XII - Servizio sanitario 22 - 23
Capo XIII - Servizio di commissariato 24 - 25
Capo XIV - Servizio di amministrazione 26
Capo XV - Servizio veterinario 27
Capo XVI - Servizio dei  centri rifornimento quadrupedi e servizio dei depositi cavalli stalloni 28
Capo XVII - Servizio geografico 29
Capo XVIII - Distretti militari 30
Capo XIX - Tribunali militari 31
Capo XX - Reparti di correzione  e  stabilimenti militari di pena 32
Capo XXI - Enti vari 33 - 36
Capo XXII - Circoscrizione militare territoriale 37
Capo XXIII - Disposizioni varie 38 - 45
Capo XXIV - Disposizioni transitorie 46 - 52
Capo XXV - Disposizioni finali 53

   

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Capo I - Norme generali

1. Il regio esercito comprende una parte metropolitana e una parte coloniale.

La parte metropolitana, anche se dislocata nel territorio dell'Africa italiana o dei possedimenti, è alla dipendenza del Ministero della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero dell'Africa italiana, che vi provvede con i bilanci dei dipendenti governi.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana; l'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre disposizioni (1).

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(1) La distinzione tra parte metropolitana e parte coloniale dell'esercito è da considerarsi abrogata per effetto del mutato ordinamento giuridico e territoriale dello Stato.

Le disposizioni relative all'ordinamento della parte coloniale, tuttavia, non sono mai state emanate.

 

2. Il regio esercito è costituito dal seguente personale militare:

a) ufficiali;

b) sottufficiali;

c) truppa.

A) Ufficiali.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Primo maresciallo dell'impero.

Ufficiali generali:

Maresciallo d'Italia;

Generale d'armata;

Generale di corpo d'armata;

Generale di divisione; tenente generale;

Generale di brigata; maggiore generale.

Il grado di maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

Il grado di generale d'armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerr.

In pace possono essere designati per il comando di una armata in guerra generali di corpo d'armata in servizio permanente.

Ufficiali superiori:

Colonnello;

Tenente colonnello;

Maggiore.

Ufficiali inferiori:

Capitano.

Ufficiali subalterni:

Tenente;

Sottotenente; maestro direttore di banda; maestro di scherma.

B) Sottufficiali.

La gerarchia nei gradi di sottufficiale è la seguente:

Aiutante di battaglia;

Maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);

Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;

Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali ed ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

C) Truppa.

La gerarchia nei gradi di truppa è la seguente:

Caporal maggiore, appuntato dei carabinieri reali;

Caporale carabiniere;

Appuntato;

Soldato, allievo carabiniere.

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3. Il regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

1° stato maggiore;

2° istituti militari;

3° arma dei carabinieri reali;

4° arma di fanteria;

5° arma di cavalleria;

6° arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria;

7° arma del genio e servizio tecnico del genio.

8° guardia alla frontiera;

9° corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione.

10° servizio chimico;

11° servizio sanitario;

12° servizio di commissariato;

13° servizio di amministrazione;

14° servizio veterinario;

15° servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

16° servizio dei depositi cavalli stalloni;

17° servizio geografico;

18° distretti militari;

19° tribunale supremo militare; tribunali militari;

20° reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

21° enti vari.

La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti è stabilita dai successivi articoli.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità unità delle diverse armi, corpi e servizi. Tali unità vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

La costituzione di detta unità è stabilita con Decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Alla difesa nazionale in caso di guerra, concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i Corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

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4. Il Regio esercito metropolitano è così subordinato:

un comando del corpo di stato maggiore;

sei comandi d'armata;

diciotto corpi d'armata;

un corpo d'armata autotrasportabile;

un corpo d'armata corazzato;

un corpo d'armata celere;

un comando superiore delle truppe alpine;

cinquantaquattro divisioni di fanteria;

due divisioni motorizzate;

tre divisioni corazzate;

cinque divisioni alpine;

tre divisioni celeri;

un comando truppe di Zara con deposito misto;

un comando truppe dell'Elba con deposito misto;

sedici comandi di difesa territoriale;

ventotto comandi di zona militare.

Le grandi unità comprendono:

un comando di grande unità (comando di corpo d'armata, comando di corpo d'armata autotrasportabile, comando di corpo d'armata corazzato, comando di corpo d'armata celere, comando di divisione di fanteria, comando di divisione motorizzata, comando di divisione alpina, comando di divisione celere);

truppe e servizi in misura variabile.

Uno dei diciotto comandi di corpo d'armata assume la denominazione di comando superiore delle truppe in Albania.

Ai comandi predetti sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori i quali sono compresi nelle tabelle organiche di cui agli articoli seguenti.

Le truppe ed i servizi costituenti ciascuna grande unità sono stabiliti dal Ministro per la guerra.

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5. L'organico degli ufficiali generali è il seguente:

 

generali di corpo d'armata  

35 

generali di divisione  

92 

generali di divisione dei carabinieri reali  

tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno è direttore superiore del servizio)

tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio)  

tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)  

tenente generale medico  

tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)

generali di brigata  

165 

generali di brigata dei carabinieri reali  

generali di brigata del corpo automobilistico

maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria  

maggiori generali del servizio tecnico del genio

maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione

maggiori generali medici  

maggiori generali commissari  

 

Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonché il capo di stato maggiore generale, il capo di stato maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

direttore dell'istituto geografico militare;

direttore del servizio chimico;

membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo è stabilito con apposita tabella, approvata con decreto reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonché quelle sotto indicate:

a) primo aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

b) aiutante di campo generale di sua maestà il Re e Imperatore;

c) primo aiutante di campo generale di sua altezza reale il Principe ereditario;

d) comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

e) comandante generale della regia guardia di finanza;

f) presidente del tribunale supremo militare;

g) ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria;

h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato della artiglieria;

i) ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;

l) ispettore delle truppe alpine;

m) ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

n) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;

o) generali assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra (2).

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(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 22 gennaio 1942, n. 104.

Successivamente gli organici degli ufficiali dell'Esercito furono stabiliti con D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45, recante Organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito. Ora, vedi la L. 12 novembre 1955, n. 1137 riportata al n. G/XIV di questa voce.

 

Capo II - Stato maggiore (3)

6. (3a).

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(3) Il corpo di stato maggiore ed il servizio di stato maggiore sono stati sciolti a norma del D.Lgs.Lgt. 16 novembre 1944, n. 409, riportato al n. B/IV di questa voce. L'art. 6 è da ritenersi, pertanto, abrogato.

(3a) Il corpo di stato maggiore ed il servizio di stato maggiore sono stati sciolti a norma del D.Lgs.Lgt. 16 novembre 1944, n. 409, riportato al n. B/IV di questa voce. L'art. 6 è da ritenersi, pertanto, abrogato.

 

Capo III - Istituti militari

7. Gli istituti militari sono i seguenti:

1° scuole militari;

2° regia accademia di fanteria e di cavalleria;

3° regia accademia di artiglieria e del genio;

4° scuola di applicazione di fanteria;

5° scuola di applicazione di cavalleria;

6° scuola di applicazione di artiglieria e del genio;

7° scuola di applicazione di sanità;

8° scuole centrali;

9° scuola centrale di alpinismo;

10° scuola di tiro di artiglieria;

11° istituto superiore di guerra;

12° istituto superiore tecnico armi e munizioni;

13° istituto superiore delle trasmissioni;

14° scuole allievi ufficiali di complemento;

15° scuole allievi sottufficiali.

Il numero delle scuole militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento, delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.

Agli istituti militari sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche della presente legge.

All'insegnamento di materie militari si provvede con insegnanti delle scuole civili governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi di orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti militari e gli istituti medi di appartenenza, sono applicabili le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli artt. 28 e 150 del regolamento approvato con regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

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Capo IV - Arma dei carabinieri reali

8. L'arma dei carabinieri comprende:

1° il comando generale dell'arma dei carabinieri reali;

2° tre divisioni carabinieri reali;

3° un comando superiore dei carabinieri reali d'Albania;

4° sette brigate carabinieri reali;

6° ventotto legioni territoriali carabinieri reali;

6° una scuola centrale carabinieri reali, compresa fra le scuole centrali di cui al n. 8 dell'art. 7;

7° una legione allievi carabinieri reali;

8° un gruppo squadroni carabinieri reali;

9° quattro battaglioni carabinieri reali;

10° un gruppo carabinieri reali delle isole italiane dell'Egeo;

11° uno squadrone carabinieri reali guardie del Re e Imperatore;

12° una banda dell'arma dei carabinieri reali.

La suddivisione delle unità suddette in minori unità ed il numero di queste sono stabilite dal Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per l'interno.

L'organico degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali è il seguente:

 
Ufficiali generali: N. 
Generali di divisione dei carabinieri reali  4
Generali di brigata dei carabinieri reali  8
Totale  12
 

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

 

Ufficiali superiori ed inferiori: N.
Colonnelli 36
Tenenti colonnelli 101
Maggiori 186
Capitani 514
Tenenti e sottotenenti 533
Sottotenenti maestri direttori di banda 1
Totale  1.371
 

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Capo V - Arma di fanteria

9. L'arma di fanteria comprende:

1° un ispettorato dell'arma di fanteria;

2° tre reggimenti granatieri;

3° centosei reggimenti di fanteria divisionale;

4° quattro reggimenti di fanteria motorizzata;

5° dodici reggimenti bersaglieri;

6° dieci reggimenti alpini;

7° sei reggimenti di fanteria carrista;

8° un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera;

9° un battaglione «guardia reale albanese».

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il battaglione della «guardia reale albanese» fa parte organica del 1° reggimento granatieri ed ha una propria bandiera.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di fanteria è il seguente:

 

Colonnelli 515
Tenenti colonnelli 1.147
Maggiori 1.510
Capitani 3.096
Capitani del ruolo con carriera limitata  al grado di capitano 545
Tenenti e sottotenenti 3.326
Tenenti  e  sottotenenti  del  ruolo  con carriera limitata al grado di capitano 545
Totale 10.684
 

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Capo VI - Arma di cavalleria

10. L'arma di cavalleria comprende:

1° tredici reggimenti di cavalleria;

2° gruppo di squadroni carri leggeri;

3° cinque squadroni palafrenieri.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di squadroni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di cavalleria è il seguente:

 

Colonnelli 43
Tenenti colonnelli 94
Maggiori 131
Capitani 241
Capitani del ruolo  con carriera limitata al grado di capitano 27
Tenenti e sottotenenti 287
Tenenti e sottotenenti  del  ruolo  con  carriera limitata al grado di capitano 27
Totale 850
 

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Capo VII - Arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria

11. L'arma di artiglieria comprende:

1° un ispettorato dell'arma di artiglieria;

2° ventuno comandi di artiglieria di corpo d'armata;

3° cinquantaquattro reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria;

4° due reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata;

5° tre reggimenti di artiglieria per divisione corazzata;

6° cinque reggimenti di artiglieria alpina;

7° tre reggimenti di artiglieria per divisione celere;

8° nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera;

9° diciotto reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;

10° cinque reggimenti di artiglieria di armata;

11° cinque reggimenti di artiglieria contraerei;

12° un gruppo autonomo di artiglieria della guardia alla frontiera;

13° un reparto palafrenieri;

14° diciotto direzioni di artiglieria con sezioni; il numero delle sezioni è stabilito per decreto reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio;

15° stabilimenti di artiglieria, il cui numero e la cui specie sono stabiliti, per decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il servizio tecnico di artiglieria comprende:

una direzione superiore del servizio tecnico delle armi e delle munizioni;

un istituto superiore tecnico dell'artiglieria con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell'art. 7;

un ufficio tavole di tiro;

centri esperienze, il cui numero e la cui specie sono stabiliti con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

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12. L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma di artiglieria è il seguente:

 

Colonnelli 272
Tenenti colonnelli 587
Maggiori 791
Capitani 1.533
Capitani del ruolo con  carriera limitata al grado di capitano 234
Tenenti e sottotenenti 1.666
Tenenti  e sottotenenti  del  ruolo con carriera limitata al grado di capitano 234
Totale  5.317

 

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13. L'organico degli ufficiali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni è il seguente:

 

Ufficiali generali: N.
Tenente generale (direttore  superiore  del servizio) 1
Tenenti generali (capi reparto) 3
Maggiori generali (capi  reparto   e  direttori principali) 6
Totale 10
 

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

 

Ufficiali superiori ed inferiori: N.
Colonnelli ( direttori) 14
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani (vice-direttori, capi sezione e addetti) 101
Totale 115

L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondenti alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile di cui al successivo art. 50.

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Capo VIII - Arma del genio e servizio tecnico del genio  

14. L'arma del genio comprende:

1° un ispettorato dell'arma del genio;

2°diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;

3° diciotto reggimenti genio di corpo d'armata;

4° due reggimenti minatori;

5° due reggimenti pontieri;

6° un reggimento ferrovieri;

7° una officina delle trasmissioni;

8° una officina delle costruzioni del genio.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

Il servizio tecnico del genio comprende:

1° una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;

2° un istituto superiore delle trasmissioni, già compreso tra gli istituti militari contemplati nell'art. 7;

3° centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.

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15. L'organico degli ufficiali superiori ed inferiori dell'arma del genio è il seguente:

 


     Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N.   74

     Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . .  »   181

     Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   246

     Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   486

     Capitani del  ruolo con carriera limitata al grado

     di capitano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   113

     Tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . .  »   556

     Tenenti  e  sottotenenti  del  ruolo  con carriera

     limitata al grado di capitano  . . . . . . . . . .  »   113

                                                          ------

                                   Totale . . . . . . .  N. 1769

------------------------

 

16. L'organico degli ufficiali del servizio tecnico del genio è il seguente:

 


     Ufficiali generali:

     Tenente   generale   (direttore   superiore    del

     servizio)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   N.   1

     Maggiori generali (capi reparto) . . . . . . . . .   »    2

                                                          ------

                                     Totale . . . . . .   N.   3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.



     Ufficiali superiori ed inferiori:

     Colonnelli (direttori principali e direttori)  . .   N.   7

     Tenenti    colonnelli,    maggiori    e   capitani

     (vice-direttori, capi sezione e addetti) . . . . .   »   43

                                                          ------

                                   Totale . . . . . . .   N.  50

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Capo IX - Guardia alla frontiera

17. La guardia alla frontiera comprende:

1° undici comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata, retti da generali di brigata;

2° un numero vario di settori di copertura, retti da colonnelli;

3° un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera previsto dal n. 8 dell'art. 9;

4° nove reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera ed il gruppo autonomo di artiglieria guardia alla frontiera previsti dall'art. 11.

Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori; a ciascun settore corrisponde, di massima, un deposito settoriale.

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18. Gli ufficiali generali assegnati ai comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Gli ufficiali superiori ed inferiori assegnati alla guardia alla frontiera sono compresi negli organici degli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi.

La ripartizione del personale fra i vari enti della guardia alla frontiera è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

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Capo X - Corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione

19. Il corpo automobilistico comprende:

1° diciotto centri automobilistici;

2° un numero vario di gruppi automobilistici;

3° un'officina automobilistica del regio esercito;

4° un ufficio autonomo degli approvvigionamenti automobilistici.

Ciascun centro automobilistico è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi; a ciascun centro corrisponde, di massima, un deposito territoriale.

L'organico degli ufficiali del corpo automobilistico è il seguente:

 


     Generali di brigata . . . . . . . . . . . . . . .    N.   1

     Colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    »   14

     Tenenti colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . .    »   42

     Maggiori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    »   75

     Capitani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    »  223

     Tenenti e sottotenenti  . . . . . . . . . . . . .    »  209

                                                          ------

                                        Totale . . . .    N. 564

Il generale di brigata è compreso negli organici di cui all'art. 5.

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20. Il servizio tecnico della motorizzazione comprende:

una direzione superiore del servizio tecnico della motorizzazione;

un centro studio della motorizzazione;

ed ha il seguente organico di ufficiali:

 


     Ufficiali generali:

     Tenente  generale  del  servizio  tecnico   della

     motorizzazione (direttore superiore del servizio) . .  N. 1

     Maggiori   generali  del  servizio tecnico della

     motorizzazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  2

                                                            ----

                                  Totale . . . . . . . . .  N. 3

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.

Ufficiali superiori ed inferiori:

 


Colonnelli (direttori e capi divisione) . . . . .   N.  5

                                                -+

Tenenti colonnelli (vice-direttori e capi sezione >    36

Maggiori, capitani e tenenti (addetti). . . . . .|

                                                -+

                                     Totale . . .   N. 41 

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Capo XI - Servizio chimico

21.  

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(4) Il servizio chimico è stato soppresso dall'art. 20 L. 6 dicembre 1960, n. 1479, riportata al n. B/XII di questa voce, il quale dispone l'abrogazione di ogni disposizione in contrasto con tale legge. L'art. 21 deve, pertanto, ritenersi abrogato.

 

Capo XII - Servizio sanitario

22. Il servizio sanitario comprende:

1° cinque ispettorati di sanità di zona;

2° diciotto direzioni di sanità;

3° diciotto compagnie di sanità;

4° un istituto chimico farmaceutico militare;

5° ospedali militari, infermerie presidiarie, stabilimenti balneo-termali, magazzini di materiale sanitario, il cui numero è determinato per decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

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23. L'organico degli ufficiali del servizio sanitario è il seguente:

Ufficiali generali:

un tenente generale medico, capo del servizio;

sette maggiori generali medici, dei quali cinque rivestono la carica di ispettori di sanità di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.



     Ufficiali superiori ed inferiori:

       A) Ufficiali medici:

     Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N.   46

     Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . .  »   160

     Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   242

     Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   640

     Tenenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   383

                                                         -------

                                   Totale . . . . . . .  N. 1471



       B) Ufficiali chimici farmacisti:      Colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N.   3      Tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . .  »   15      Maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   27      Capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   49      Tenenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   49                                                      ------                                    Totale . . . . .  N. 143

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Capo XIII - Servizio di commissariato (5)

24. Il servizio di commissariato comprende:

1à una direzione superiore servizi tecnici di commissariato militare;

2° due ispettorati di commissariato di zona;

3° diciotto direzioni di commissariato con sezioni staccate;

4° diciotto compagnie di sussistenza;

5° stabilimenti e sezioni staccate di commissariato.

«Gli stabilimenti di commissariato e le sezioni staccate sono stabiliti per decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per le finanze in relazione alle esigenze del servizio.

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(5) Vedi anche R.D.L. 14 gennaio 1926, n. 196, recante coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato, riportato al n. B/II di questa voce.

 

25. L'organico degli ufficiali del servizio di commissariato è il seguente:

Ufficiali generali:

un tenente generale commissario, capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato;

due maggiori generali commissari, ispettori di commissariato di zona.

Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'art. 5.



     Ufficiali superiori ed inferiori:

       A) Ufficiali commissari:

     colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   N.  20

     tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . . . . .   »   55

     maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »   81

     capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »  147

     tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . . . . .   »  132

                                                          ------

                                     Totale . . . . . .   N. 435



       B) Ufficiali di sussistenza:      tenenti colonnelli . . . . . . . . . . . . .   N.  14      maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »   25      capitani . . . . . . . . . . . . . . . . . .   »   96      tenenti e sottotenenti . . . . . . . . . . .   »   92                                                     ------                                    Totale . . . .   N. 227 (6).

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(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L. 22 gennaio 1942, n. 104.

 

Capo XIV - Servizio di amministrazione

26. Il servizio di amministrazione ha il seguente organico di ufficiali:

 


     Colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.   22

     tenenti colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . »    78

     maggiori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   163

     capitani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   648

     tenenti e sottotenenti  . . . . . . . . . . . . .»   559

                                                          ------

                                      Totale . . . .     N. 1470

La carica di capo del servizio di amministrazione è devoluta ad un colonnello del servizio stesso scelto con le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

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Capo XV - Servizio veterinario

27. Il servizio veterinario ha il seguente organico di ufficiali:

 


     colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N.   10

     tenenti colonnelli  . . . . . . . . . . . . . . . . »    27

     maggiori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »    54

     capitani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »    87

     tenenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »    85

                                                               -------

                                              Totale . . . N.  263

La carica di capo del servizio veterinario è devoluta ad un colonnello del servizio stesso, scelto con le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

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Capo XVI - Servizio dei centri rifornimento quadrupedi e servizio dei depositi cavalli stalloni

28. Il servizio dei centri rifornimento quadrupedi comprende un numero vario di centri rifornimento e di squadroni di rimonta; tale numero è stabilito dal Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

L'organico degli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi è il seguente:

 


     colonnelli (direttori) . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N.   3

     tenenti colonnelli, maggiori e capitani (direttori e vice-direttori)  . . . . . . . . . . . . . . . .  »   11

                                                                                                                            ------

                                                                                                      Totale  . . . . .  N.  14

Ai centri è anche assegnato personale subalterno civile.

Ai depositi cavalli stalloni sono assegnati i seguenti ufficiali che costituiscono il ruolo del servizio dei depositi cavalli stalloni e sono posti a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 


     colonnelli (direttore di prima classe e comandante del personale dei depositi cavalli talloni)  . .  . . . .  N.  1

     tenenti  colonnelli,   maggiori,   capitani e

     tenenti  (direttori di seconda e terza classe

     e vice-direttori)  . . . . . . . . . . . . . .  »  15

                                                      -----

                                  Totale  . . . . .  N. 16 (28)

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(28) L'organico del servizio è, attualmente, determinato dalla L. 12 novembre 1955, n. 1137, riportata al n. G/XIV di questa voce.

 

Capo XVII - Servizio geografico (7)

29.

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(7) Il servizio geografico è stato soppresso dall'art. 20, L. 6 dicembre 1960, n. 1479.

 

 

Capo XVIII - Distretti militari

30. I distretti militari sono 116.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

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Capo XIX - Tribunali militari

31. I tribunali militari sono:

1° un tribunale supremo militare;

2° dieci tribunali militari territoriali.

Con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze possono essere costituite, in caso di necessità, sezioni di tribunale militare territoriale.

Al tribunale supremo militare, ai tribunali militari territoriali ed alle sezioni di tribunale militare sono assegnati ufficiali delle varie armi, compresi nelle rispettive tabelle organiche, e funzionari civili nei limiti dei vigenti organici.

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Capo XX - Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena

32. I reparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

1° un comando;

2° compagnie di correzione;

3° carceri militari preventive;

4° un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

5° un carcere centrale militare e carceri militari sussidiarie.

Il numero delle compagnie di correzione, dei reclusori succursali e delle carceri militari sussidiarie è determinato per decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze.

Ai reparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

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Capo XXI - Enti vari. Ufficio amministrazione dei personali militari vari

33. L'ufficio amministrazione dei personali militari vari è diretto da un colonnello del servizio di amministrazione ed attende all'amministrazione di tutti i personali appartenenti ad enti del regio esercito che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali del servizio di amministrazione, i quali sono compresi nella tabella organica di detto servizio.

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Reparto autonomo «Giacomo Medici»

34. Il reparto autonomo «Giacomo Medici» ha in forza effettiva tutti i sottufficiali, graduati e militari di truppa del regio esercito in servizio nella capitale presso enti che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

Al reparto predetto sono assegnati ufficiali delle varie armi e servizi, compresi nelle rispettive tabelle organiche. Da tale assegnazione sono esclusi, di massima, i capitani ed i subalterni che non siano della carriera limitata al grado di capitano.

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Bande militari

35. Le bande militari, compresa quella dei carabinieri reali, sono venti. Una di esse è assegnata al battaglione «guardia reale albanese» di cui al n. 8 dell'art. 9.

L'organico degli ufficiali maestri direttori di banda, compreso quello dell'arma dei carabinieri reali, è il seguente:

Sottotenenti maestri direttori di banda . .  N.  20.

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Servizio dei trasporti militari territoriali

36. Il servizio dei trasporti militari territoriali comprende:

1° sei delegazioni trasporti militari;

2° un ufficio del delegato dei trasporti militari della Sardegna;

3° un numero vario di comandi militari di stazione, di uffici imbarchi e sbarchi e di biglietterie militari.

A tali enti sono assegnati ufficiali delle varie armi compresi nelle rispettive tabelle organiche.

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Capo XXII - Circoscrizione militare territoriale

37. La circoscrizione militare territoriale è fissata con decreto reale, udito il consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata, i comandi di difesa territoriale, i comandi di zona militare, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato, i tribunali militari e le sezioni di tribunale, le delegazioni trasporti militari.

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Capo XXIII - Disposizioni varie

38. La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nella presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

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39. La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

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40. Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici) nonché quelli assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Non sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

Qualora il numero degli ufficiali comandati presso le altre amministrazioni subisca, entro l'anno solare, notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

in caso di diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere, in un adeguato periodo di tempo, alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;

in caso di aumento, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo o del servizio interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

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41. (8).

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(8) Articolo soppresso in virtù del mutato ordinamento istituzionale dello Stato.

 

42. Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il reclutamento degli ufficiali del regio esercito.

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43. Il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.

Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l'ufficiale può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

L'ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, nei concorsi banditi dall'amministrazione centrale della guerra nonché alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'art. 1 del medesimo regio decreto-legge.

Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

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44. Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500.

A decorrere dall'anno 1950, tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.

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45. Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.

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Capo XXIV - Disposizioni transitorie

46. L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

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47. Il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940.

È in facoltà del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.

Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1febbraio 1939 al 31 dicembre 1939.

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48. I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge. In conseguenza, gli organici stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella tabella medesima.

Tutte le vacanze in ogni grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del ruolo stesso perché non esistono più ufficiali di tale grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge.

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49. Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori immissioni.

In corrispondenza delle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a disposizione del Ministero della guerra altrettanti insegnanti diplomati presso la regia accademia fascista di educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del ruolo della gioventù italiana del Littorio.

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50. L'organico del ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile, istituito sotto la data del 2 luglio 1934 è il seguente:

 


     colonnelli (direttori) . . . . . . . . . . . . . .  N.   12

     tenenti   colonnelli,   maggiori  e   capitani 

     (vice-direttori ed addetti)  . . . . . . . . . . .  »    26

                                                         -------

                                           Totale . . .  N.   38

Le diminuzioni di organico che verranno, per cause varie, a verificarsi nel «ruolo transitorio», non saranno ricoperte con ufficiali da reclutare in detto ruolo, ma corrisponderanno ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani da effettuare nel ruolo del servizio tecnico delle armi e delle munizioni.

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51. Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli artt. 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

In detti ruoli saranno trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 21 marzo 1929, numero 629, quale risulta successivamente sostituito dall'art. 1, sub. 3, della legge 16 gennaio 1936, n. 93, e dall'art. 3, nn. 2 e 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Il numero dei subalterni di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

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52. È sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

1° comando superiore truppe Albania, retto da un generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, dal 9 aprile 1939, tale comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939;

2° un comando di corpo d'armata dal 1° dicembre 1939; tale comando assume anche la denominazione di comando superiore truppe Albania;

3° comando del corpo d'armata autotrasportabile, dal 1° giugno 1939;

4° due comandi di divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939; un comando di divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;

5° un comando di divisione corazzata, dal 18 settembre 1939;

6° due comandi di difesa territoriale, dal 1° giugno 1939; un comando di difesa territoriale, dal 15 agosto 1939;

7° quattro reggimenti di fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di fanteria, dal 24 settembre 1939;

8° un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

9° due reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di artiglieria per divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;

10° un reggimento di artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre 1939;

11° un reggimento artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile 1939;

12° un reggimento artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

13° una direzione artiglieria, dal 15 marzo 1939; una direzione di artiglieria, dal 1° dicembre 1939;

14° un comando del genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando del genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

15° un reggimento genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un reggimento genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

16° un centro automobilistico, dal 15 marzo 1939; un centro automobilistico, dal 1° dicembre 1939;

17° un comando di guardia alla frontiera di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

18° una direzione di sanità ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939;

19° un reggimento «guardia reale albanese», dal 1° novembre 1939; tale reggimento è soppresso sotto la data del 1° aprile 1940;

20° due comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata, un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre 1939.

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Capo XXV - Disposizioni finali

53. La presente legge ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1940.

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Fonte: Legge 9 maggio 1940, n. 368 - Ordinamento del regio esercito. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1940, n. 113.

 

 




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