Articolo 1
Č istituita una milizia volontaria per
la sicurezza nazionale.
Articolo 2
La milizia per la sicurezza nazionale č al servizio di
Dio e della Patria italiana, ed č agli ordini del Capo del
Governo.
Provvede, in concorso coi corpi armati per la sicurezza
e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine
pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la
difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.
Articolo 3
Il reclutamento č volontario, e viene
compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i
17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio
del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle autoritą
gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di
capacitą e moralitą.
Articolo 4
Le norme organiche e disciplinari per
la costituzione e il funzionamento della milizia saranno
stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia
con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio e dalle
autoritą da lui delegate.
Articolo 5
Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono
compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per
l'interno e per la guerra.
Articolo 6
La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio
gratuito. Quando presta servizio fuori del Comune di
residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.
Articolo 7
In caso di mobilitazione generale e di richiamo
parziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista
viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a
seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli
componenti.
Articolo 8
Le spese per la istituzione e il funzionamento della
milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Articolo 9
Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le
altre formazioni a carattere o inquadramento militare di
qualsiasi tipo non sono permesse. I contravventori
cadranno sotto le sanzioni della legge.
Articolo 10
Il presente decreto sarą presentato al
Parlamento per la conversione in legge, e andrą in vigore
il giorno 1° febbraio 1923.