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Regio Decreto 14/01/1923 n. 31

(Istituzione di una Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale)

Convertito in Legge 17/04/1925 n. 473

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale --

 

Articolo 1

Č istituita una milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Articolo 2

La milizia per la sicurezza nazionale č al servizio di Dio e della Patria italiana, ed č agli ordini del Capo del Governo.

Provvede, in concorso coi corpi armati per la sicurezza e con il R. esercito, a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi dell'Italia nel mondo.

Articolo 3

Il reclutamento č volontario, e viene compiuto fra gli appartenenti alla milizia fascista fra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle autoritą gerarchiche da lui delegate, ne possiedano i requisiti di capacitą e moralitą.

Articolo 4

Le norme organiche e disciplinari per la costituzione e il funzionamento della milizia saranno stabilite da appositi regolamenti da redigersi, in armonia con le leggi vigenti, dal Presidente del Consiglio e dalle autoritą da lui delegate.

Articolo 5

Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con Nostro decreto, su proposta dei Ministri per l'interno e per la guerra.

Articolo 6

La milizia per la sicurezza nazionale presta servizio gratuito. Quando presta servizio fuori del Comune di residenza dei reparti viene mantenuta a spese dello Stato.

Articolo 7

In caso di mobilitazione generale e di richiamo parziale dell'esercito e della marina, la milizia fascista viene assorbita dall'esercito e dalla marina in armi, a seconda degli obblighi e dei gradi militari dei singoli componenti.

Articolo 8

Le spese per la istituzione e il funzionamento della milizia per la sicurezza nazionale sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

Articolo 9

Dall'entrata in vigore del presente decreto tutte le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi tipo non sono permesse. I contravventori cadranno sotto le sanzioni della legge.

Articolo 10

Il presente decreto sarą presentato al Parlamento per la conversione in legge, e andrą in vigore il giorno 1° febbraio 1923.

 

 

 

 

 

FONTI




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