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Regio Decreto Legge 14/06/1925 n. 1174

(Funzionamento della Milizia Ferroviaria per la sicurezza nazionale)

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1925, n. 164.

Articolo 1

Le disposizioni di cui al R.D. 30 ottobre 1924, n. 1686, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Articolo 2

La Milizia ferroviaria è una specialità della M.V.S.N. che svolge la propria attività nell'ambito de servizio ferroviario a tutela degli interessi dell'Erario e del mantenimento dell'ordine.

Articolo 3

La M.F. è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S.N. - Ispettorato generale reparti speciali. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Articolo 4

La M.F. fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. con R.D. 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Articolo 5

Il personale della M.F. in servizio permanente od in servizio continuativo per determinati periodi, esercita nell'ambito ferroviario, funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

esso si distingue dal personale non permanente e non in servizio continuativo per determinati periodi mediante apposito alamaro nero applicato sui paramani della giubba o del cappotto.

I capi squadra e militi assumono qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine, la M.F. agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.

Qualora particolari necessità di servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni della M.F. lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e militi della M.F. potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla divisa di milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica e verranno considerati come facenti parte del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51 del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687.

Articolo 6

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della M.F. saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composto da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando della M.V.S.N. dal comandante del gruppo legione ferrovieri e da un generale di brigata o colonnello in servizio attivo del Regio esercito aventi particolare competenza in materia ferroviaria, membri.

Articolo 7

Per le domande di ammissione a milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R.D. 4 agosto 1924, n. 1292.

Il giudizio del comandante di legione sarà però sottoposto al comandante del gruppo di legioni per la definitiva approvazione.

Le promozioni dei limiti a capi squadra saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N. su proposta del Comando gruppo legioni ferroviarie.

Articolo 8

Il Presidente del Consiglio d'accordo con i Ministri per le comunicazioni, per l'interno, per le finanze, per la guerra e col comandante generale della M.V.S.N. provvederà a sistemare l'ordinamento della M.F. in base ai compiti stabiliti dal presente decreto.

La Milizia Ferroviaria avrà il seguente ordinamento:

Un Comando permanente di gruppo di legioni ferrovieri.

Quattordici Comandi permanenti di legioni corrispondenti ai rispettivi compartimenti o delegazioni ferroviarie.

Ogni legione sarà costituita su tre a cinque coorti.

Ciascuna coorte su tre a cinque centurie. Ciascuna centuria su tre a cinque manipoli.

Ogni legione costituirà da tre a cinque comandi permanenti di coorte e da tre a nove comandi permanenti di milizia di stazione. Il numero di detti comandi di coorte e di stazione sarà fissato anno per anno in relazione alle necessità di servizio e di bilancio.

Articolo 9

La gerarchia della M.F. è quella stessa della M.V.S.N.

Il comandante del gruppo legioni ferrovieri riveste anche la carica di ispettore generale reparti speciali della M.V.S.N. costituiti con personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni ed ha il grado di luogotenente generale.

Articolo 10

Gli ufficiali e militi della M.F., salvo le eccezioni di cui al successivo capoverso sono tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, compresi gli agenti giurati che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R.D. 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai comandi ed incarichi ad essi affidati.

Gli ufficiali addetti allo Stato maggiore del Comando del gruppo legioni ferrovieri possono anche essere tratti dai quadri della milizia ordinaria e non provenire da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato.

Fanno parte dello Stato Maggiore del gruppo, il comandante del gruppo legione ferrovieri, un ufficiale generale ed un console a disposizione per le ispezioni il capo di Stato Maggiore, il sottocapo e due ufficiali inferiori addetti.

Articolo 11

Il comandante del gruppo legioni ferrovieri e gli ufficiali dello Stato Maggiore del gruppo sono in servizio permanente.

Gli altri ufficiali ed i capi squadra e militi del predetto Comando di gruppo, nonché il personale addetto ai Comandi di legione di coorte e di milizia di stazione, faranno servizio continuativo per un determinato periodo di tempo.

Tutti gli altri ufficiali, capi squadra e militi della M.F. costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Articolo 12

Gli ufficiali, capi squadra e militi inquadrati nella milizia ferroviaria, conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanati.

Articolo 13

Gli ufficiali in servizio permanente del Comando gruppo legioni (Stato Maggiore) nelle relazioni con le autorità ferroviarie, sono equiparati alle qualifiche ferroviarie corrispondenti al grado e carica che rivestono.

Articolo 14

Gli ufficiali in servizio permanente del Comando del gruppo legioni (Stato Maggiore) potranno essere assegnatari di alloggi dell'Amministrazione ferroviaria e costruiti da cooperative edilizie per il personale delle FF.SS. e conseguentemente del relativo mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato.

Articolo 15

Gli appartenenti alla M.F. prestano servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera limitatamente ai periodi di servizio di milizia, nella misura seguente:

Milite

L. 3. 50

Capo squadra

L. 4. 00

Capo manipolo

L. 5. 00

Centurione

L. 7. 00

seriore

L. 8. 50

Console

L. 10. 00

Luogotenente generale

L. 17. 00

Articolo 16

Gli ufficiali, capi squadra e militi della M.F. in servizio continuativo per determinati periodi od in servizio temporaneo avranno diritto, durante il loro effettivo servizio nella M.F., agli assegni ordinari ed alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica ferroviaria.

Articolo 17

Gli ufficiali e militi in servizio continuativo per un determinato periodo, qualora coll'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore del gruppo legioni ferrovieri che non provengono dall'Amministrazione delle FF.SS., qualora si trovassero a percepire un compenso mensile inferiore a quello delle qualifiche ferroviarie corrispondenti a senso dell'art. 13, ne percepiranno la differenza.

Articolo 18

Le indennità di trasferta degli ufficiali della M.F. quando prestano servizio di milizia nei limiti della giurisdizione del compartimento ferroviario della rispettiva legione, saranno quelle stabilite dai regolamenti ferroviari e corrispondenti alla qualifica ferroviaria da ciascuno rivestita.

Fuori dei limiti dei compartimenti ferroviari competenti gli ufficiali anzidetti percepiranno le indennità di trasferta stabilite per i pari grado della milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

Articolo 19

Tutte le spese per il funzionamento delle milizia ferroviaria saranno a carico del Ministero delle comunicazioni, sul bilancio della azienda ferroviaria.

Articolo 20

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

 

 

 

 

 

FONTI




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