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La Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale |
Documenti sulla Milizia
I Regi Decreti
Regio Decreto Legge 14/06/1925 n. 1174
(Funzionamento della Milizia Ferroviaria per
la sicurezza nazionale)
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1925, n.
164.
Articolo 1
Le disposizioni di cui al R.D. 30
ottobre 1924, n. 1686, sono sostituite dalle disposizioni
di cui al presente decreto.
Articolo 2
La Milizia ferroviaria è una specialità
della M.V.S.N. che svolge la propria attività nell'ambito
de servizio ferroviario a tutela degli interessi
dell'Erario e del mantenimento dell'ordine.
Articolo 3
La M.F. è alla dipendenza disciplinare
del Comando generale della M.V.S.N. - Ispettorato generale
reparti speciali. Per l'impiego tecnico dipende dal
Ministero delle comunicazioni.
Articolo 4
La M.F. fa parte delle forze armate
dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le
disposizioni stabilite per la M.V.S.N. con R.D. 4 agosto
1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle
del presente decreto.
Articolo 5
Il personale della M.F. in servizio permanente od in
servizio continuativo per determinati periodi, esercita
nell'ambito ferroviario, funzioni vere e proprie di
pubblica sicurezza.
esso si distingue dal personale non
permanente e non in servizio continuativo per determinati
periodi mediante apposito alamaro nero applicato sui
paramani della giubba o del cappotto.
I capi squadra e militi assumono
qualità di agenti di polizia giudiziaria.
Nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine, la M.F.
agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva
responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica
sicurezza in concorso con l'arma dei carabinieri Reali.
Qualora particolari necessità di
servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni
della M.F. lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e
militi della M.F. potranno essere incaricati del
disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva
qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero
eventualmente abilitati con le modalità richieste dai
regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla
divisa di milizia un bracciale azzurro con il distintivo
della qualifica e verranno considerati come facenti parte
del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51
del R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687.
Articolo 6
Le domande di ammissione nei quadri
degli ufficiali della M.F. saranno sottoposte all'esame di
una Commissione di accertamento che dovrà essere composto
da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a
generale di divisione del Regio esercito, presidente,
designato dal Comando della M.V.S.N. dal comandante del
gruppo legione ferrovieri e da un generale di brigata o
colonnello in servizio attivo del Regio esercito aventi
particolare competenza in materia ferroviaria, membri.
Articolo 7
Per le domande di ammissione a milite
si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del
R.D. 4 agosto 1924, n. 1292.
Il giudizio del comandante di legione
sarà però sottoposto al comandante del gruppo di legioni
per la definitiva approvazione.
Le promozioni dei limiti a capi squadra
saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N. su
proposta del Comando gruppo legioni ferroviarie.
Articolo 8
Il Presidente del Consiglio d'accordo con i Ministri
per le comunicazioni, per l'interno, per le finanze, per
la guerra e col comandante generale della M.V.S.N.
provvederà a sistemare l'ordinamento della M.F. in base ai
compiti stabiliti dal presente decreto.
La Milizia Ferroviaria avrà il seguente
ordinamento:
Un Comando permanente di gruppo di
legioni ferrovieri.
Quattordici Comandi permanenti di
legioni corrispondenti ai rispettivi compartimenti o
delegazioni ferroviarie.
Ogni legione sarà costituita su tre a
cinque coorti.
Ciascuna coorte su tre a cinque
centurie. Ciascuna centuria su tre a cinque manipoli.
Ogni legione costituirà da tre a cinque
comandi permanenti di coorte e da tre a nove comandi
permanenti di milizia di stazione. Il numero di detti
comandi di coorte e di stazione sarà fissato anno per anno
in relazione alle necessità di servizio e di bilancio.
Articolo 9
La gerarchia della M.F. è quella stessa
della M.V.S.N.
Il comandante del gruppo legioni
ferrovieri riveste anche la carica di ispettore generale
reparti speciali della M.V.S.N. costituiti con personale
dipendente dal Ministero delle comunicazioni ed ha il
grado di luogotenente generale.
Articolo 10
Gli ufficiali e militi della M.F.,
salvo le eccezioni di cui al successivo capoverso sono
tratti esclusivamente dai funzionari ed agenti delle
Ferrovie dello Stato, compresi gli agenti giurati che ne
facciano domanda ed abbiano i requisiti di cui agli
articoli 6 e 7 del R.D. 4 agosto 1924, n. 1292, e che in
base ai precedenti servizi ferroviari risultino idonei ai
comandi ed incarichi ad essi affidati.
Gli ufficiali addetti allo Stato
maggiore del Comando del gruppo legioni ferrovieri possono
anche essere tratti dai quadri della milizia ordinaria e
non provenire da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello
Stato.
Fanno parte dello Stato Maggiore del
gruppo, il comandante del gruppo legione ferrovieri, un
ufficiale generale ed un console a disposizione per le
ispezioni il capo di Stato Maggiore, il sottocapo e due
ufficiali inferiori addetti.
Articolo 11
Il comandante del gruppo legioni
ferrovieri e gli ufficiali dello Stato Maggiore del gruppo
sono in servizio permanente.
Gli altri ufficiali ed i capi squadra e
militi del predetto Comando di gruppo, nonché il personale
addetto ai Comandi di legione di coorte e di milizia di
stazione, faranno servizio continuativo per un determinato
periodo di tempo.
Tutti gli altri ufficiali, capi squadra
e militi della M.F. costituiscono la forza in congedo;
essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati
alle armi.
Articolo 12
Gli ufficiali, capi squadra e militi
inquadrati nella milizia ferroviaria, conservano le
proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti
diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli
secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno
all'uopo emanati.
Articolo 13
Gli ufficiali in servizio permanente
del Comando gruppo legioni (Stato Maggiore) nelle
relazioni con le autorità ferroviarie, sono equiparati
alle qualifiche ferroviarie corrispondenti al grado e
carica che rivestono.
Articolo 14
Gli ufficiali in servizio permanente
del Comando del gruppo legioni (Stato Maggiore) potranno
essere assegnatari di alloggi dell'Amministrazione
ferroviaria e costruiti da cooperative edilizie per il
personale delle FF.SS. e conseguentemente del relativo
mutuo edilizio individuale col contributo dello Stato.
Articolo 15
Gli appartenenti alla M.F. prestano
servizio volontario e ad essi sarà corrisposta una
indennità giornaliera limitatamente ai periodi di servizio
di milizia, nella misura seguente:
Milite
|
L. 3. 50 |
Capo squadra |
L. 4. 00 |
Capo manipolo |
L. 5. 00 |
Centurione |
L. 7. 00 |
seriore
|
L. 8. 50 |
Console
|
L. 10. 00 |
Luogotenente generale |
L. 17. 00 |
Articolo 16
Gli ufficiali, capi squadra e militi
della M.F. in servizio continuativo per determinati
periodi od in servizio temporaneo avranno diritto, durante
il loro effettivo servizio nella M.F., agli assegni
ordinari ed alla media delle competenze accessorie della
rispettiva qualifica ferroviaria.
Articolo 17
Gli ufficiali e militi in servizio
continuativo per un determinato periodo, qualora coll'applicazione
delle disposizioni di cui al precedente articolo si
trovassero a percepire complessivamente un compenso
mensile inferiore a quello dei pari grado della milizia
ordinaria, ne riceveranno la differenza.
Gli ufficiali dello Stato Maggiore del
gruppo legioni ferrovieri che non provengono
dall'Amministrazione delle FF.SS., qualora si trovassero a
percepire un compenso mensile inferiore a quello delle
qualifiche ferroviarie corrispondenti a senso dell'art.
13, ne percepiranno la differenza.
Articolo 18
Le indennità di trasferta degli
ufficiali della M.F. quando prestano servizio di milizia
nei limiti della giurisdizione del compartimento
ferroviario della rispettiva legione, saranno quelle
stabilite dai regolamenti ferroviari e corrispondenti alla
qualifica ferroviaria da ciascuno rivestita.
Fuori dei limiti dei compartimenti
ferroviari competenti gli ufficiali anzidetti percepiranno
le indennità di trasferta stabilite per i pari grado della
milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle
corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.
Articolo 19
Tutte le spese per il funzionamento delle milizia
ferroviaria saranno a carico del Ministero delle
comunicazioni, sul bilancio della azienda ferroviaria.
Articolo 20
Il presente decreto entrerà in vigore sotto la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.
FONTI
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