Regio Esercito
Storia delle Unità
Il numero delle scuole
militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento,
delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali,
nonché l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro
eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto reale
su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il
Ministro per le finanze.
Agli istituti militari sono
assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle
varie armi, corpi e servizi.
All'insegnamento di materie
militari si provvede con insegnanti delle scuole civili
governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto
riguardo agli obblighi di orario, non consentano il
contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti
militari e gli istituti medi di appartenenza, sono
applicabili le disposizioni del primo e terzo comma
dell'art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
e degli artt. 28 e 150 del
regolamento approvato con regio decreto 27 novembre
1924, n. 2367.
Fonte:
Legge 9 maggio 1940, n. 368
sull'ordinamento del Regio Esercito pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1940, n. 113
|