Disposizioni varie
La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori
reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli
elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti
previsti nella presente legge, ove non siano in essa
specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro
per la guerra.
La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di
ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti
dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal
Ministro per la guerra
con apposite tabelle graduali e numeriche.
Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori
ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono
tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti
dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici)
nonché quelli assegnati alla parte coloniale del regio
esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti
dall'amministrazione della guerra.
Non sono compresi nelle
tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali
mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti
in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella
legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.
Qualora il numero degli
ufficiali comandati presso le altre amministrazioni
subisca, entro l'anno solare, notevoli variazioni in
confronto a quanto risultava alla data di entrata in
vigore della presente legge:
in caso di
diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col
Ministro per le finanze
deve procedere, in un adeguato periodo di tempo, alla
correlativa riduzione di organici, provvedendo al
riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a
seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve
effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al
normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;
in caso di aumento, il
Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le
finanze
è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di
tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo
o del servizio interessato, fermo restando il criterio di
cui al comma precedente.
Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli
organici stabiliti dalla presente legge.
Il loro numero è variabile,
dipendentemente dal gettito
che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni
vigenti per il reclutamento degli ufficiali del regio
esercito.
Il Ministro per la guerra
ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il
periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal
giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina
prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.
Allo scadere del periodo di
servizio di un anno, l'ufficiale può chiedere di essere
trattenuto in servizio solo per un secondo anno.
L'ufficiale che abbia
compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due
precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le
ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla
preferenza di cui al n. 9 dell'art. 1 del regio
decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge
con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, nei
concorsi banditi dall'amministrazione centrale della
guerra
nonché alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10
dell'art. 1 del medesimo regio decreto-legge.
Gli ufficiali trattenuti a
mente del presente articolo sono compresi nel numero medio
degli ufficiali di complemento che possono essere assunti
annualmente per il servizio di prima nomina giusta la
legge di bilancio.
Il numero degli ufficiali in servizio a norma del
precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500.
A decorrere dall'anno 1950,
tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione
sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno,
sino a raggiungere il predetto numero di 800.
Il Ministro per la guerra
curerà il completamento e la sistemazione di tutti i
materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione
stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che
saranno all'uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto
l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei
limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette
aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione,
con le norme che saranno stabilite di concerto col
Ministro delle finanze.
Disposizioni transitorie
L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto
riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di
unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni
particolari del Ministro per la guerra.
Il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in
servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori
organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali
dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30
giugno 1940.
È in facoltà del Ministro
per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi
momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del
presente articolo.
Sono sanzionati i richiami
di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo
effettuati per le cennate
eccezionali esigenze dal 1febbraio
1939 al 31 dicembre 1939.
I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali,
di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e
del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi
secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento
degli ufficiali del regio esercito.
Gli ufficiali appartenenti a
ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli
organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli
artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19
della presente legge. In conseguenza, gli organici
stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente
fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa
alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella
tabella medesima.
Tutte le vacanze in ogni
grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è
possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del
ruolo stesso perché non esistono più ufficiali di tale
grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico
dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma
sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati
artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19
della presente legge.
Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui
organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad
esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori
immissioni.
In corrispondenza delle
diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per
cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a
disposizione del Ministero della guerra altrettanti
insegnanti diplomati presso la regia accademia fascista di
educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del
ruolo della gioventù italiana del Littorio.
Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera
limitata al grado di capitano, di cui agli
artt. 9, 10, 12 e 15, saranno
raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito
nella tabella n. 1
allegata alla presente legge.
In detti ruoli saranno
trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma
seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente
delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e
del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle
disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico sul
reclutamento degli ufficiali del regio esercito, approvato
con regio decreto 21 marzo 1929, numero 629, quale risulta
successivamente sostituito dall'art. 1, sub. 3, della
legge 16 gennaio 1936, n. 93, e dall'art. 3,
nn. 2 e 3 del testo unico sul
reclutamento degli ufficiali del regio esercito approvato
con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.
Il numero dei
subalterni di cui al comma precedente, da trasferire
gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad
un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per
raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1
(37)
allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti
medesimi del corrispondente numero di ufficiali
trasferiti.
È sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi
fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a
fianco di ciascuno indicata:
1° comando superiore truppe
Albania, retto da un generale di corpo d'armata,
comandante designato d'armata, dal 9 aprile 1939, tale
comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939;
2° un comando di corpo
d'armata dal 1° dicembre 1939; tale comando assume anche
la denominazione di comando superiore truppe Albania;
3° comando del corpo
d'armata autotrasportabile,
dal 1° giugno 1939;
4° due comandi di divisione
di fanteria, dal 15 settembre 1939; un comando di
divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;
5° un comando di divisione
corazzata, dal 18 settembre 1939;
6° due comandi di difesa
territoriale, dal 1° giugno 1939; un comando di difesa
territoriale, dal 15 agosto 1939;
7° quattro reggimenti di
fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di
fanteria, dal 24 settembre 1939;
8° un comando di artiglieria
di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando di
artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
9° due reggimenti di
artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre
1939; un reggimento di artiglieria per divisione di
fanteria, dal 24 settembre 1939;
10° un reggimento di
artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre
1939;
11° un reggimento
artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile
1939;
12° un reggimento
artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
13° una direzione
artiglieria, dal 15 marzo 1939; una direzione di
artiglieria, dal 1° dicembre 1939;
14° un comando del genio di
corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando del genio di
corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
15° un reggimento genio di
corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un reggimento genio di
corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
16° un centro
automobilistico, dal 15 marzo 1939; un centro
automobilistico, dal 1° dicembre 1939;
17° un comando di guardia
alla frontiera di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;
18° una direzione di sanità
ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939;
19° un reggimento «guardia
reale albanese», dal 1° novembre 1939; tale reggimento è
soppresso sotto la data del 1° aprile 1940;
20° due comandi di guardia
alla frontiera di corpo d'armata, un reggimento di
fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di
artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre
1939.