Regio Esercito
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Usi e convenzioni di guerra
Allegato 2° al «Servizio
in guerra»
È approvato il presente
allegato 2° al
«Servizio in guerra»: Usi
e convenzioni di guerra.
Roma, 3 febbraio 1940 -
XVIII
p. Il DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MNISTRO PER LA GUERRA
SODDU
PREMESSA
L'impiego della forza nella guerra tra popoli civili
trova restrizione nei patti internazionali e negli usi
di guerra.
È interesse dei belligeranti che gli uni e gli altri
siano lealmente osservati.
CAPO I.
Della dichiarazione e
della cessazione dello stato di guerra - Dei
belligeranti - Degli atti di e ostilità.
DICHIARAZIONE E CESSAZIONE
BELLO STATO DI GUERRA.
1. Lo stato di guerra e la
sua cessazione può essere dichiarato con il
provvedimento con il quale viene ordinata l'applicazione
delle disposizioni della «legge di guerra».
DEI BELLIGERANTI.
2. Sono legittimi
belligeranti coloro che appartengono alle forze armate
di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi
volontari, che le costituiscono o ne l'anno parte.
3. Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a
milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati al
n. 2, purché operino a favore di uno dei belligeranti,
siano sottoposti ad un capo responsabile, indossino una
uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a
tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le
armi e si attengano alle leggi ed agli usi di guerra.
4. Appartengono alle Forze Armate dello Stato italiano:
i militari del Regio esercito, della Regia marina, della
R. aeronautica, della R. guardia di finanza e della
milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonché
chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di
militare;
i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli
appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se
sono inquadrati nelle Forze Armate indicate nel comma
precedente e muniti dei distintivi prescritti.
5. La popolazione di un territorio non occupato che,
all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le
armi per combattere le forze d'invasione, senza aver
avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato al n.
4, è considerata come legittimo belligerante, purché
porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi
della guerra.
6. Le persone non considerate legittimi belligeranti a
norma dei numeri 4 e 5, che compiono atti di ostilità,
sono puniti secondo la legge penale di guerra.
DEGLI ATTI DI OSTILITÀ.
7. L'uso dei mezzi bellici
è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di
legittimi belligeranti.
8. È proibito:
1° adoperare veleni e armi avvelenate;
2° usare violenza
proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a
tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi o
non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a
discrezione;
3° sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria;
4° dichiarare che non si da quartiere;
5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso
inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro
aereo o contraereo;
6° impiegare pallottole che si deformano o si frantumano
nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non
coprono perfettamente l'anima, o sulle quali sono
praticate incisioni;
7° saccheggiare le località, ancorché prese d'assalto;
8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che
ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salvo
le disposizioni speciali per la guerra marittima ed
aerea.
9. Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a
procurarsi informazioni concernenti il nemico sono
considerati leciti.
È, però, proibito:
1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i
segni distintivi della Croce Rossa, delle altre
associazioni di soccorso autorizzate, delle navi
ospedale e degli aeromobili sanitari;
2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse
da quelle nazionali.
10. È lecito aprire il fuoco contro i nemici, che,
ignori del caso di naufragio, scendono con paracadute,
isolati o in massa.
11. È proibito costringere sudditi nemici a partecipare
ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne
l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze
armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione
militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in
qualsiasi altro modo.
Tale disposizione non si applica ai sudditi nemici, che
posseggono in pari tempo la nazionalità italiana, o che
comunque siano soggetti agli obblighi del servizio
militare, a norma della legge sulla cittadinanza.
12. È lecito il bombardamento diretto contro gli
obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale,
torni a vantaggio delle operazioni militari, e in
particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti
militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere
e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e
di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili
militari, nonché i depositi, le officine, le
installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atte ad
essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.
13. Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire
la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i
beni non aventi interesse militare, è in ogni caso
proibito.
14. Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti
fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale le
navi-ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al
servizio militare devono essere rispettati e protetti.
Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli
aeromobili protetti a norma del comma precedente,
debbono essere muniti dei segni distintivi previsti
dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili
anche a grande distanza e a quota elevata.
15. I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro
rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere,
per quanto è possibile, rispettati, purché non vengano
usati a fini militari e siano individuati dalla loro
bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota
elevata.
16. In caso di investimento o assedio di una fortezza o
di una località comunque apprestata a difesa, il
comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita
dei non combattenti.
Salvo imperiose esigenze, il comandante deve consentire
l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni
he egli ritiene di stabilire. In ogni caso, semprechè
non siano in corso azioni di combattimento, il
comandante non può vietare l'uscita agli agenti
diplomatici o consolari neutrali, che ne facciano
domanda.
17. Il comandante di una fortezza o di una località
assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque
persona dalla fortezza o località medesima.
18. Fuori dei casi di necessità delle operazioni
militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di
intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è
possibile per darne comunicazione alle autorità locali.
19. L'impiego di mezzi batteriologici, di gas
asfissianti, tossici o simili, come pure i liquidi,
materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità
delle disposizioni internazionali vigenti.
20. Il divieto indicato al numero precedente vale anche
a titolo di reciprocità, e indipendentemente
dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i
belligeranti, che dichiarino di non voler far uso, ed
effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nel
numero stesso.
CAPO II.
Della rappresaglia, della
ritorsione e degli ostaggi.
RAPPRESAGLIA.
21. Le norme del diritto
di guerra devono essere lealmente osservate.
Nondimeno, se il belligerante nemico viene meno ad
alcuno degli obblighi derivantigli dal diritto
internazionale, è consentito, a titolo di reazione per
l'offesa ricevuta, di non rispettare taluno dei diritti
del belligerante inadempiente. Questa reazione
costituisce la rappresaglia e può consistere tanto .in
un atto positivo, quanto in una omissione.
22. Ricorre la prima ipotesi quando si compiono atti,
che sarebbero vietati dal diritto di guerra: quali ad
esempio la distruzione dei beni nemici indipendentemente
dalle necessità di guerra, l'imposizione di
contribuzioni in danaro alle popolazioni dei territori
occupati, anche se non siano destinate ai bisogni delle
forze occupanti o all'amministrazione dei territori
stessi; l'applicazione, per atti individuali di sanzioni
collettive alle popolazioni dei territori occupati,
quando esse ne siano solidalmente responsabili; la
confisca di proprietà privata in territorio occupato,
eco.
Ricorre la seconda ipotesi, omissione, quando non si
compie un atto che sarebbe imposto dal diritto di
guerra: come ad esempio, se si omette il preavviso di
bombardamento alle autorità locali, in quanto esso sia
preveduto dall'articolo 50 della legge di guerra, eco.
33. Quando il belligerante nemico, avendo commesso atti
illeciti, che hanno determinato o avrebbero potuto
determinare la rappresaglia, abbia dato, a nostro
avviso, congrua soddisfazione, cessa ogni ragione per
continuarla o per iniziarla.
24. La rappresaglia ha il fine di indurre il
belligerante nemico a osservare le obbligazioni
derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi,
sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti
illegittimamente, sia con atti di natura diversa.
La rappresaglia non ha dunque la natura di una pena, ma
è soltanto un mezzo di coercizione diretto a indurre il
nemico a rispettare i suoi obblighi nei nostri riguardi.
Pertanto la rappresaglia deve essere sufficientemente
proporzionata alla gravita dell'offesa ricevuta, e non
può consistere, salvo casi di assoluta necessità, in
atti bellici diretti contro la popolazione civile.
25. Data la natura e lo scopo della rappresaglia., essa
può essere diretta, in via di massima, soltanto contro
il belligerante che abbia violato i diritto bellico ai
nostri danni.
25. Non può essere sospesa, a titolo di rappresaglia,
l'osservanza di norme internazionali, che prevedono
espressamente l'obbligo di osservarle in ogni caso,
come, ad esempio, le norme relative ai prigionieri di
guerra e quelle concernenti i feriti e i malati. Nulla
osta però che, per indurre il belligerante nemico a
osservare gli obblighi derivanti dalle predette norme,
possano compiersi atti di rappresaglia in altri campi,
per i quali non esista uno speciale divieto.
27. La rappresaglia è ordinata con provvedimento del
DUCE o di autorità legalmente delegata.
Gli atti di rappresaglia, se consistenti in operazioni
belliche, possono essere disposti anche dal comandante
supremo e, quando occorra un'azione immediata ed
esemplare, da ogni altro comandante, salvo il caso
preveduto dal precedente n. 26.
I comandanti di grandi unità distaccate, possono
ricorrere a misure di rappresaglia soltanto in caso di
assoluta necessità e sempre fuori del caso preveduto dal
precedente n. 26.
RITORSIONE.
28. La legge di guerra
italiana, ispirandosi a principi di civiltà e di
umanità, in quanto lo consentano le necessità di guerra,
ha preveduto un trattamento umanitario sia per li
combattenti nemici, feriti o prigionieri, sia per la
popolazione civile, anche fuori dei casi nei quali
esistano speciali obblighi di diritto internazionale di
guerra.
29. Qualora il belligerante nemico, pur senza violare
ali obblighi derivantigli dal diritto di guerra, non si
ispiri ai predetti principi che informano la legge
italiana di guerra, è lecito sospendere da parte nostra
l'applicazione di dette misure favorevoli, allo scopo di
indurre il belligerante nemico a uniformarsi a sua volta
ai principi stessi. In tal caso, si ha la ritorsione
che, a differenza della rappresaglia, non è determinata
da una violazione del diritto internazionale, bensì
dalla mancata osservanza di principi non ancora
consacrati da norme giuridiche.
30. La ritorsione si effettua, in generale, mediante
l'attuazione di misure analoghe a quelle prese dal
belligerante nemico nei nostri confronti.
31. La ritorsione è ordinata con provvedimento del DUCE
o di autorità legalmente delegata.
Gli atti di ritorsione, in quanto consistano in modalità
di operazioni belliche, possono essere disposti anche
dall'alto comando e, quando si avvisi la necessità di
un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comando.
OSTAGGI.
32. Per trattenere
l'avversario dal compimento di azioni illecite, e in
particolare per garantire l'osservanza di accordi
intervenuti fra noi e il belligerante nemico, è lecito
prendere speciali misure precauzionali contro
determinate persone nemiche, dette «ostaggi».
A differenza della rappresaglia, le misure prese verso
gli ostaggi hanno carattere meramente precauzionale,
poiché tendono a evitare una violazione soltanto futura
ed eventuale di un nostro diritto.
33. Gli ostaggi, se trattenuti, devono essere
considerati quali prigionieri di guerra, e come questi
trattati.
Qualora non si intenda di trattenerli in stato di
cattura, possono essere adottati, nei loro riguardi,
speciali misure di vigilanza.
34. Alla misura di prendere ostaggi si deve ricorrere
solo in caso di assoluta necessità e in via del tutto
eccezionale.
CAPO III.
Della occupazione militare
del territorio nemico.
35. Un territorio nemico è
considerato occupato, se si trova di fatto sotto
l'autorità delle nostre forze armate, cioè quando queste
abbiano l'effettivo controllo e siano in grado di farvi
valere, immediatamente ed efficacemente, la propria
autorità, appena ne sorga il bisogno.
Non può, pertanto, essere considerata come occupazione
effettiva l'incursione in un tratto del territorio
nemico, o l'invasione di questo, al solo fine di
compiervi operazioni belliche di carattere assolutamente
transitorio.
36. Il territorio nemico, occupato dalle nostre forze
armate, è considerato zona delle operazioni, e l'alto
comando vi assume anche i poteri civili.
37. L'autorità militare, che occupa il territorio
nemico, prende tutti i provvedimenti per ristabilire e
assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita
pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento
assoluto, le leggi del paese occupato. A meno che
esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne
impongano la sostituzione, mantiene in carica, per
l'esercizio delle proprie funzioni, le autorità e i
funzionari civili dei territori occupati, che non
chiedano di essere esonerati.
L'autorità occupante può vietare l'abbandono del proprio
posto da parte del personale addetto ai servizi sanitari
o che, comunque, interessino incolumità pubblica, come:
medici, farmacisti, ostetriche, personale dei manicomi,
personale addetto all'igiene pubblica, ecc.
38. Alle spese occorrenti per l'amministrazione del
territorio occupato, l'autorità militare occupante
provvede mediante la riscossione dei tributi già
stabiliti dall'amministrazione dello Stato nemico, e nei
limiti in cui vi provveda lo Stato predetto.
39. L'autorità militare, che occupa un territorio
nemico, deve, in particolare, provvedere, perché siano
rispettati l'onore e i diritti di famiglia la vita degli
individui e la proprietà privata, nonché le convinzioni
religiose e l'esercizio dei culti.
Gli abitanti del territorio .occupato conservano la
piena capacità civile e il libero esercizio dei loro
diritti. L'occupante, però, per necessità di guerra, può
prendere misure preventive atte ad evitare che siano
compiute azioni contrarie ai suoi interessi e alla
sicurezza delle truppe. Così l'occupante può sospendere
o limitare l'esercizio della libertà di riunione, della
libertà della stampa e del diritto di portare le armi,
l'inviolabilità del segreto epistolare, le licenze
relative al commercio, eco.
40. Le autorità, i funzionar! e gli impiegati civili dei
territori occupati, che non si siano valsi della facoltà
di dimettersi e che siano mantenuti in carica, restano
disciplinarmente soggetti all'autorità militare
occupante.
Essi non possono essere obbligati a prestare giuramento
di fedeltà all'autorità militare occupante. Questa può
solo esigere una dichiarazione scritta di adempiere con
lealtà le funzioni che esercitano.
41. L'occupante non pilo costringere gli abitanti del
territorio occupato a prendere parte, contro il loro
paese, a operazioni di guerra, a favorirne l'esecuzione,
col prestare servizio di guida alle forze occupanti, a
fornire informazioni sull'esercito che precedentemente
occupava il territorio e sui suoi mezzi di difesa, come
pure a prestare giuramento di fedeltà.
48. Gli abitanti del territorio occupato, ancorché
abbiano servito alle dipendenze del nostro Stato prima
dell'inizio della guerra, non possono essere costretti
ad arruolarsi nelle nostre forze armate, o, comunque, a
prestare servizi attinenti direttamente alla guerra,
salvo il caso che essi possiedano la nazionalità
italiana o che, comunque, siano soggetti agli obblighi
del servizio militare, a norma della nostra legge sulla
cittadinanza.
43. L'autorità militare occupante ha, però, facoltà di
richiedere l'opera degli abitanti del territorio
occupato, per servizi inerenti a opere civili, che siano
necessarie nel territorio predetto, per la vita stessa
delle popolazioni, come ad esempio: ristabilire e
assicurare le comunicazioni, riattivare acquedotti,
spegnere incendi, ecc.
44. Tutti i beni immobili e le aziende, esistenti nel
territorio occupato e appartenenti a pubbliche
amministrazioni nemiche, passano in possesso dello Stato
occupante, che ne diviene però soltanto amministratore o
usufruttuario.
Per contro, il numerario, i capitali, i crediti
esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i
magazzini e, in generale, tutti i beni mobili,
appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche e atti
a servire a scopi di guerra, passano in proprietà dello
Stato occupante.
45. La proprietà privata è rispettata e non è soggetta a
confisca. Gli abitanti del territorio occupato
conservano, quindi, il diritto di proprietà e il
possesso dei loro beni, con tutte le facoltà inerenti.
Tuttavia, l'autorità militare occupante può disporre di
ogni specie di armi e di munizioni, come di tutti i
mezzi di comunicazione e di trasporto, navi e aeromobili
compresi, appartenenti a persone private, quando siano
utilizzabili a scopi di guerra, Con riserva di
restituirli o di tenerne conto nell'eventuale
regolamento delle indennità, all'atto della conclusione
della pace.
46. Resta peraltro salvo il diritto di cattura e
confisca stabilito dalla legge di guerra, relativamente
alle navi mercantili nemiche e agli aeromobili civili
nemici che appartengono a privati.
47. L'autorità militare occupante, quando ricorrano
necessità di guerra, ha pure facoltà di imporre agli
abitanti dei tenitori occupati prestazioni o forniture,
come: uso di fabbricati per alloggio e accantonamento
delle truppe e del materiale, uso dei molini e dei
forni, macchine e utensili per la riparazione di vie di
comunicazione, cura e ricovero per malati e feriti,
medicamenti e materiale sanitario, ecc.
48. I beni delle provincie e dei comuni, nonché gli
stabilimenti consacrati ai culti o destinati alla
carità, all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche
se appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici del
territorio occupato, sono trattati come proprietà
privata.
L'autorità militare occupante adotta tutti i
provvedimenti necessari per impedire e reprimere
qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento
intenzionale dei beni suddetti.
49. In paese occupato, specialmente se abitato da
popolazioni ostili, i comandi di grandi unità, o di
minori unità distaccate, hanno il dovere di garantire,
con misure rigorosissime, la sicurezza delle truppe
operanti.
Nei riguardi della popolazione del territorio occupato
saranno presi, a tale scopo, provvedimenti speciali del
caso, come: obbligo di tenero aperte le case e
illuminati determinati punti o località, divieto di
circolazione in determinate zone e in date ore,
piantonamento di uffici pubblici, sequestro di documenti
e di valori, perquisizioni, ecc.
Per l'esecuzione di detti provvedimenti i comandi sì
valgono dell'opera dei Carabinieri Reali.
CAPO IV.
Dei parlamentari.
50. «Parlamentare» è la
persona autorizzata dall'autorità militare belligerante
a mettersi in comunicazione diretta con il nemico;
generalmente allo scopo di trattare la conclusione di
determinati accordi, destinati ad avere esecuzione sul
campo di battaglia.
51. Il parlamentare deve apparire, anche a distanza,
come tale, e a questo scopo presentarsi con un
distintivo visibile, bandiera bianca. Egli normalmente
può essere accompagnato dal portabandiera, dal
trombettiere o tamburino che ne annunzi l'arrivo a
distanza e, se del caso, da un interprete.
52. Nel presentarsi il parlamentare deve comprovare la
sua qualità e i suoi poteri esibendo una lettera-mandato
rilasciatagli dall'autorità militare che lo invia. In
tale documento sono, in linea di massima, indicati il
nome, cognome e grado del parlamentare, il giorno e
l'ora d'invio, la zona di presentazione, l'autorità
militare con la quale deve comunicare, la natura e la
portata della missione, e, nominativamente, le persone
che accompagnano il parlamentare, con l'indicazione
della rispettiva qualità (annesso n. 1).
Se il parlamentare non è provvisto di un atto scritto
comprovante la sua qualità e i suoi poteri, l'autorità
militare, cui si presenta, può trattenerlo adottando le
opportune misure di sicurezza, prevedute dai numeri
seguenti e richiedendo istruzioni ai comandi superiori.
Questi hanno facoltà di ritenere il parlamentare
accreditato per la missione che egli intende compiere,
in base ad ogni altro elemento, che i comandi stessi
possano considerare equipollente.
53. Il parlamentare, riconosciuto come tale, e le
persone che lo accompagnano sono inviolabili per tutto
il tempo occorrente all'adempimento della loro missione.
54. I parlamentari devono, di massima, essere ricevuti.
Circostanze particolari possono, però, consigliare il
comandante delle forze operanti a non riceverli; nel
qual caso, al parlamentare sarà intimato di non avanzare
e di tornare indietro.
Se il parlamentare, avendo avuto il tempo sufficiente
per ottemperare all'intimazione, continua ad avanzare,
oppure non si ritira, perde il diritto
all'inviolabilità.
55. Si ha, peraltro, il diritto di dichiarare
preventivamente all'avversario che ' non si riceveranno
parlamentari per un certo periodo. Dopo questa
dichiarazione i parlamentari che si presentino non hanno
diritto all'immunità.
Il rifiuto di ricevere parlamentari può essere fatto
anche a titolo di rappresaglia.
56. In nessun caso l'apparire dì un parlamentare o di
una bandiera bianca obbliga il comandante a sospendere
il combattimento o l'inseguimento. Se, pertanto, il
parlamentare avanza durante il combattimento, ciò fa a
suo rischio e pericolo.
Tuttavia, chi intende ricevere un parlamentare deve far
sospendere localmente il fuoco per il tempo necessario
alla comunicazione e al rientro nelle proprie linee del
parlamentare e delle persone che l'accompagnano.
57. Allorché un parlamentare si presenta con le
formalità indicate nel n. 52, il comandante che lo
accoglie deve prendere tutte le opportune precauzioni
atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie
di carattere militare.
All'uopo, il comandante del reparto o del posto di
riconoscimento più vicino lo fa fermare a distanza,
ingiungendo a lui e a chi lo accompagna di voltarsi
verso una determinata direziono ; dopo di che, va a
riceverlo, accompagnato da una scorta armata. Se però il
comandante è un graduato, o un sottufficiale, tale
incarico spetta all'ufficiale, dal quale immediatamente
dipende e che deve essere subito avvertito.
Il predetto comandante si assicura, nei modi indicati
nel n. 52, che il parlamentare ha tali qualità; indi, se
il parlamentare deve soltanto consegnare pieghi, il
comandante li ritira e gliene rilascia ricevuta,
rinviandolo immediatamente; se, invece, il parlamentare
deve fare comunicazioni a un comando superiore, gli fa
bendare gli occhi e lo accompagna, o lo fa accompagnare
da un ufficiale o sottufficiale al comando competente,
unitamente all'interprete che lo abbia accompagnato e
che deve essere anche esso bendato.
Il rimanente seguito del parlamentare è trattenuto,
anche esso bendato, presso il reparto o il posto di
riconoscimento.
58. Per far ritorno alle proprie linee, il parlamentare
e il suo seguito sono ricondotti allo stesso posto dal
quale sono entrati, adottandosi le medesime precauzioni.
Le formalità suindicate devono essere rispettate e fatte
rispettare con rigida severità, adoperando modi cortesi,
ma fermi e decisi.
Ogni conversazione, il cui oggetto esorbiti dalla
missione affidata al parlamentare, deve essere evitata
tra lui e il personale destinato a riceverlo o ad
accompagnarlo, come pure fra la sua scorta e il
personale destinato a custodirla.
59. Il parlamentare nemico che comunque, e per
circostanze indipendenti alla sua volontà, sia venuto o
possa venire a conoscenza di notizie riservate di
carattere militare, può essere trattenuto per impedire
la divulgazione di tali notizie e finché dura il
pericolo di questa di vulgazione.
La stessa misura si applica al parlamentare che, durante
la sua missione, abbia intenzionalmente raccolto
informazioni.
Se, però, il parlamentare approfitta della sua posizione
privilegiata per compiere o tentare di compiere atti di
tradimento, perde il diritto alla inviolabilità, ed è
punito in conformità della legge penale di guerra.
60. Il comandante che riceve un parlamentare può
autorizzarlo ad avvalersi di un mezzo di trasporto
(nave, aeromobile, automezzo, eco.), per compiere la sua
missione. Se concede il mezzo, fissa le condizioni
d'impiego, determinando il tempo, l'itinerario, le
modalità di sicurezza, ecc.
Nel caso predetto, l'inviolabilità si estende anche al
mezzo adoperato, al relativo equipaggio o personale
conducente, semprechè vengano osservate le condizioni
d'impiego imposte all'atto della concessione.
CAPO V.
Delle convenzioni
militari.
61. La facoltà di
condurre, con il nemico, armistizi, capitolazioni o
altre convenzioni di carattere militare spetta all'alto
comando dell'Esercito. Questi, con autorizzazione
temporanea o permanente, in via generale o per casi
determinati, può delegare, per la stipulazione di dette
convenzioni, gli alti comandanti o i comandanti di unità
dipendenti, quando, per la loro autonomia di azione o
per altre circostanze, lo ritenga opportuno.
La delega, in ogni caso, deve indicare la materia che
può formare oggetto delle convenzioni stesse.
62. I comandanti di unità, che non abbiano possibilità
di comunicare con gli alti comandanti e con l'alto
comando dell'Esercito, possono stipulare con il nemico
convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini
dell'azione militare.
63. L'armistizio e ogni altra convenzione, che
modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei
belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la
conclusione della pace, possono essere stipulate solo
con l'assenso del Re Imperatore.
64. La persona incaricata di stipulare una convenzione
militare deve essere munita da parte del comandante
competente dei necessari poteri. Il documento, che
conferisce detti poteri, deve indicare il nome, il grado
e la carica del delegato, nonché l'autorità con la quale
è autorizzato a trattare.
65. Le convenzioni sono, di regola, redatte per
iscritto. Quando siano state validamente concluse, i
comandanti hanno il dovere di adottare i provvedimenti
necessari perché esse siano lealmente osservate.
66. La sospensione d'armi (o tregua) è l'accordo, per
effetto del quale si interrompe l'impiego dei mezzi di
combattimento, per breve tempo, in una determinata
località, allo scopo di provvedere a esigenze, che non
interessano la condotta generale della guerra.
La sua durata è convenuta per un certo periodo, che può
essere di un determinato numero di ore o di giorni.
La sospensioni d'armi è stipulata, generalmente, per
scopi limitati ma urgenti: ad esempio, per lo sgombero
dal campo di battaglia dei feriti, per l'inumazione dei
cadaveri, per lo scambio dei prigionieri, per dar tempo
al comandante militare interessato di chiedere ordini o
istruzioni per trattative più importanti.
67. Gli effetti della sospensione d'armi sono limitati
al solo territorio indicato nella convenzione e alle
truppe che vi si trovano; essi non si estendono quindi
alle altre parti del teatro della guerra e alle truppe
ivi dislocate.
La sospensione d'armi è richiesta per mezzo di
parlamentari, osservate le modalità per questi
stabilite.
Finché dura la sospensione d'armi non possono essere
mutate le posizioni delle forze operanti, salve espresse
intese contrarie.
68. La sospensione d'armi, non appena stipulata, deve
essere comunicata alle truppe interessate: e pertanto un
comandante deve dare esecuzione alla sospensione d'armi
soltanto quando ne abbia avuto regolare notifica dai
suoi superiori diretti e non in base a notizia che gli
sia pervenuta dal nemico o altrimenti.
La convenzione per la sospensione d'armi deve essere
rigorosamente osservata nelle condizioni di tempo e con
la modalità da essa stabilite. Se il nemico ne viola le
condizioni, la convenzione può essere considerata come
decaduta.
69. L'armistizio è l'accordo, che ha per effetto la
sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo
determinato o indeterminato, su tutto il teatro della
guerra o su parte di esso.
L'oggetto dell'armistizio è, perciò, esteso di quello
della sospensione d'armi, sia per limiti di tempo, sia
per i luoghi ai quali si applica.
In relazione alla sua portata ed efficacia, l'armistizio
può essere generale o parziale.
70. L'armistizio generale ha al tempo stesso carattere
politico, economico e militare, e generalmente precede i
negoziati per la pace. L'armistizio generale sospende,
per la durata convenuta le operazioni militari dei
belligeranti in tutto il teatro della guerra.
71. L'armistizio parziale (o locale) sospende le
operazioni soltanto fra parti considerevoli delle
opposte forze belligeranti, e solamente in una
delimitata zona del teatro della guerra.
L'armistizio parziale è concluso, non per far fronte a
esigenze di carattere locale e temporaneo, come nel caso
della sospensione d'armi, ma per gravi motivi, che,
mentre non possono essere fronteggiati con una
sospensione d'armi, non richiedono, tuttavia, la
conclusione di un armistizio generale: come ad esempio:
lo svilupparsi di gravi epidemie, un terremoto, ecc.
72. L'armistizio, appena stipulato, obbliga i contraenti
all'osservanza rigorosa delle condizioni in esso
convenute.
La sua applicazione ha inizio dalla data e ora
stabilite; e, a tale uopo, l'armistizio stipulato deve
essere subito comunicato ufficialmente alle truppe
interessate, perché si uniformino alle disposizioni
relative.
Di solito, specialmente quando trattasi di armistizio di
breve durata, i belligeranti stabiliscono, d'accordo, un
determinato segnale, per indicare materialmente il
momento in cui devono cessare le ostilità: quale, ad
esempio una bandiera bianca tenuta alzata d'ambo le
parti fino al termine dell'armistizio.
73. Allorché la durata dell'armistizio è stata convenuta
per un tempo determinato, le ostilità possono essere
riprese, senza preventiva notifica allo scadere dei
termini stabiliti; se, invece, è stata convenuta per un
tempo indeterminato, ciascuno dei belligeranti può
riprendere le operazioni in ogni momento,
preavvisandone, però, il nemico.
L'armistizio stipulato per un determinato numero di
giorni termina alla mezzanotte dell'ultimo giorno
convenuto, salvo che sia stata espressamente stabilita
altra ora di scadenza. La durata dell'armistizio può
essere prorogata d'accordo tra le parti.
74. Nel corso dell'armistizio i belligeranti devono
astenersi da ogni atto di ostilità, evitare spostamenti
di truppe intesi ad effettuare occupazioni di terreno o
di posizione oltre il limite delle linee tenute
all'inizio dell'armistizio: evitare ogni ricognizione
fuori delle proprie linee.
'Nei limiti di territorio stabiliti dall'armistizio, è,
invece, consentito qualunque movimento di truppe e di
materiali, salvo che vi osti una esplicita clausola
della convenzione.
Se la convenzione non lo consente espressamente, il
difensore di una fortezza assediata non ha facoltà di
approvvigionarla durante l'armistizio.
In quanto manchino espresse clausole contrarie, e salvo
quanto è indicato nei commi precedenti, si presume che
le parti abbiano voluto conservare lo stato di fatto
esistente al momento della stipulazione e che, pertanto,
nulla sia lecito di quanto possa alterare tale
situazione.
75. La sospensione delle ostilità non importa
sospensione dell'applicazione delle norme del diritto di
guerra. La cessazione della guerra non avviene se non
quando è stato stipulato il trattato di pace; fino a
quel momento, la guerra perdura con tutte le sue
conseguenze giuridiche.
76. Data la loro importanza le convenzioni d'armistizio
sono redatte per iscritto. Il testo di esse deve essere
redatto con la massima chiarezza, in modo da escludere
qualsiasi equivoco di interpretazione. Se il testo è
redatto in più lingue si deve indicare quello che fa
fede, in caso di divergenza. Oltre alle clausole, che,
in relazione alle particolari esigenze del caso, possono
essere giudicate necessarie, allo scopo di precisare
diritti e obblighi reciproci durante l'armistizio, la
relativa convenzione deve sempre comprendere quelle
riflettenti:
1° l'estensione dell'armistizio: se cioè si estende o
meno a tutte le forze armate dello Stato e a tutto il
teatro della guerra;
2° il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue
disposizioni;
3° la durata dell'armistizio o, se essa non sia
determinata, l'intervallo che deve correre tra
l'eventuale denunzia dell'armistizio e la ripresa delle
ostilità;
4° la proibizione, per tutta la durata dell'armistizio,
di qualunque atto di ostilità;
5° l'indicazione delle posizioni occupate, al momento
della stipulazione dell'armistizio, dalle forze armate,
dei movimenti che esse possono compiere, dei limiti
territoriali che non si devono oltrepassare e
dell'eventuale zona neutra interposta fra le parti;
ovvero la designazione delle persone che dovranno
stabilire detti limiti e le modalità per provvedervi;
6° il regolamento del blocco, i rapporti ammessi e
quelli esclusi fra le truppe avversarie e le
popolazioni, e fra le popolazioni stesse; i movimenti
ferroviari, marittimi e aerei, i servizi postali e di
telecomunicazioni, l'esecuzione di lavori, il
rifornimento di munizioni, ecc.;
7° le norme per le eventuali ratifiche, l'indicazione
del termine per lo scambio di esse, precisandosi se nel
frattempo l'armistizio debba o no ritenersi in vigore;
8° la lingua o le lingue adoperate; qualora la
convocazione sia redatta in due o più lingue, il testo
che fa fede in caso di divergenze.
77. Ogni violazione grave dell'armistizio, da parte di
uno dei belligeranti, da all'altro il diritto di
denunciare l'armistizio stesso e, in casi particolari,
di riprendere immediatamente le ostilità.
Il comandante locale può, in quest'ultimo caso, reagire
nel modo che giudichi più rispondente alla gravita degli
atti commessi dal nemico, senza pregiudizio degli
ulteriori provvedimenti dell'alto comando dell'Esercito.
In ogni caso soltanto quest'ultimo ha facoltà dì
denunciare l'armistizio o di ordinare l'immediata
ripresa delle ostilità.
78. Le violazioni d'armistizio possono consistere:
in gravi atti di ostilità; nel qual caso l'accordo
decade automaticamente e la reazione segna senza altro
la ripresa delle ostilità;
in fatti gravi: nel qual caso l'armistizio cessa di aver
vigore, di norma, previa regolare denuncia;
in violazioni di carattere locale: cessata, in questo
ultimo caso, la eventuale reazione, l'armistizio
continua, salva rivalsa di danni contro il belligerante
colpevole della violazione.
79. Atti di ostilità compiuti da singoli individui, di
loro iniziativa, non costituiscono motivo sufficiente
per la denuncia dell'armistizio; ma l'autorità militare
può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale
pagamento di indennità per i danni subiti. L'azione dei
singoli può invece costituire,
ai fini di una ripresa delle ostilità, violazione dei
patti d'armistizio quando risulta autorizzata o comunque
approvata dalle superiori autorità.
80. Per la capitolazione, vale quanto, in materia, è
stabilito dal nostro codice penale militare.
Le norme degli articoli seguenti valgono nei confronti
del nemico che capitola.
81. La capitolazione è la convenzione che determina le
condizioni di resa di forze operanti o di una posizione
fortificata.
82. La convenzione di capitolazione stabilisce:
1° il momento iniziale della sospensione delle ostilità;
2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che
capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle
armi;
3° i modi .di garantire la sicurezza delle forze
occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di
difesa esistenti nella posizione fortificata;
4° le altre clausole relative all'occupazione o alla
consegna della posizione fortificata, delle navi e degli
aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e
dei rifornimenti.
83. Gli appartenenti alle forze armate nemiche che
capitolano, ancorché senza condizioni, sono trattati
-come prigionieri di guerra.
In nessun caso, al nemico che capitola, possono essere
imposte condizioni contrarie all'onore militare.
Alla difesa valorosa è uso concedere gli onori di
guerra: la guarnigione esce, con armi e bagaglio, e
sfila innanzi alle truppe avversarie schierate.
CAPO VI.
Della salvaguardia.
84. La salvaguardia è una
speciale protezione concessa, in nome di S.M. il Re
d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia, a
determinate persone, istituzioni, località, edifici o
altre cose.
85. È generalmente concessa:
a quelle persone, che, per la loro condizione o per
altro giustificato motivo, sia opportuno proteggere (ad
esempio: agenti diplomatici e consolari);
a quelle istituzioni, località, edifici o altre cose
che, per ragioni di umanità, o per il rispetto dovuto al
culto, o nell'interesse della scienza o delle arti o
delle forze operanti, è conveniente porre sotto speciale
protezione (ad esempio: luoghi sacri, stabilimenti
d'istruzione o di beneficenza, conventi, musei,
monumenti, opere d'arte, archivi, opifici, ecc.).
86. Salvo il caso di necessità assoluta, le persone
munite di salvaguardia sono, per quanto concerne la loro
abitazione, esonerate dall'obbligo di fornire l'alloggio
militare ed esenti da visite domiciliari.
Godono della immunità preveduta dal comma precedente
anche gli edifici, gli stabilimenti e i luoghi muniti di
salvaguardia.
Ogni cosa posta sotto salvaguardia non può essere
danneggiata o manomessa.
87. Hanno facoltà di concedere salvaguardie l'alto
comando dell'Esercito e, per tutta l'estensione del
territorio occupato dalle rispettive unità, i comandanti
di armata e di corpo d'armata o di unità corrispondenti.
Possono pure concedere salvaguardie, di propria autorità
e nei limiti della zona occupata dalle truppe
rispettive, i comandanti di reparti minori distaccati,
che abbiano autonomia d'azione.
88. La salvaguardia deve risultare da un documento
scritto con il quale, di norma, l'autorità militare
competente dichiara di porre sotto salvaguardia una
determinata persona o cosa.
89. Il predetto docilmente, compilato in conformità
dell'annesso 2, deve portare un numero d'ordine ed
essere firmato dall'autorità che concede la
salvaguardia, e munito del bollo d'ufficio.
È rilasciato in duplice esemplare di cui uno è affisso
nel luogo dove meglio può giovare alla sicurezza della
persona o cosa che si vuoi proteggere, l'altro è
custodito dalla persona posta sotto salvaguardia, ovvero
dalle persone preposte alla direzione o alla
sorveglianza di istituti, stabilimenti, eco., cui la
salvaguardia si riferisce.
90. In determinate circostanze, può essere opportuno
garantire la protezione concessa a persone,
stabilimenti, località, ecc. comandandovi una guardia o
una scorta di militari, preferibilmente di Carabinieri
Reali delle sezioni addette alle grandi unità. In tal
caso., al personale comandato per la salvaguardia è
rilasciato un ordine scritto conforme all'annesso 3.
Occorrendo, il personale predetto può chiedere man forte
ai comandanti delle truppe più vicine, i quali devono
aderire alla richiesta.
Il comando, che concede la salvaguardia con scorta o
guardia, decide se la persona o l'ente, che ne gode,
debba, e in quale misura, corrispondere una retribuzione
giornaliera ai militari all'uopo comandati.
Nel caso di ritirata delle truppe nazionali, i militari
comandati per la salvaguardia, salvo espresso ordine
contrario, si ritirano con l'ultimo reparto che
abbandona la località.
91. La salvaguardia diviene di diritto inefficace,
qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle
condizioni impostegli.
Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, la
salvaguardia può essere revocata dalle autorità
competenti a concederla, o da autorità superiori.
L'autorità che revoca la salvaguardia deve darne
partecipazione all'interessato, e all'autorità che l'ha
concessa.
Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento
rilasciato.
CAPO VII.
Del salvacondotto.
92. Il salvacondotto è uno
speciale permesso-concesso a unità delle forze nemiche o
neutrali. ovvero a persone di qualsiasi nazionalità,
perché possano raggiungere una località prestabilita,
attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni,
senza subire perquisizioni e molestie.
Il salvacondotto può essere permanente o temporaneo. Il
primo vale per tutta la durata della guerra; il secondo,
invece, ha valore solo per il tempo indicato nel
salvacondotto stesso.
93. Hanno facoltà di concedere salvacondotti: l'alto
comando dell'Esercito e, nei limiti del territorio
occupato dalle rispettive unità, i comandanti di armata,
di corpo d'armata, di divisione o di Unità
corrispondenti.
Possono pure concedere salvacondotti, di propria
autorità e nei limiti della zona occupata dalle truppe
dipendenti, i comandanti di reparti minori distaccati,
che abbiano autonomia d'azione. Tuttavia, la concessione
di salvacondotti permanenti è di esclusiva competenza
dell'alto comando dell'Esercito.
94. Il salvacondotto deve constare di un documento
scritto, portare un numero d'ordine ed essere firmato
dall'autorità che lo rilascia e munito del bollo
d'ufficio.
Se è concesso ad unità delle forze nemiche o neutrali,
il salvacondotto deve indicare l'unità che ne
usufruisce, la sua nazionalità e composizione, la
località da raggiungere, l'itinerario consentito, la
durata della sua validità e l'eventuale facoltà di
trasportare beni mobili (annesso n. 4).
Se è concesso a una persona, il salvacondotto deve
contenere l'indicazione dei connotati, firmata dal
titolare, e precisare le generalità della persona, il
mezzo di trasporto di cui può servirsi, la durata della
validità del documento (se permanente o temporanea), lo
scopo per cui è rilasciato, l'eventuale facoltà di
trasportare beni mobili (annesso n. 5).
95. I salvacondotti permanenti sono rilasciati, di
regola, agli ufficiali di potenze amiche, i quali siano
stati ammessi, in via eccezionale, a seguire le
operazioni militari.
I salvacondotti temporanei possono invece essere
rilasciati alle unità di forze nemiche o neutrali,
ammesse a un determinato transito. Possono essere
rilasciati altresì ad agenti diplomatici o consolari di
potenze neutrali accreditati presso il nemico, a
corrispondenti di giornali e, in generale, a persone che
debbano, per un giustificato motivo, attraversare il
territorio occupato dalle truppe.
Il rilascio dei salvacondotti temporanei è, in ogni
caso, subordinato alla condizione che non ostino ragioni
di ordine militare o politico e che non sia possibile, a
chi richiede il salvacondotto, raggiungere per altra via
la propria destinazione.
96. Qualora, per causa di riconosciuta forza maggiore,
al titolare di un salvacondotto non sia possibile
attraversare il territorio occupato dalle truppe nei
limiti di tempo prescritti, le autorità militari
competenti, considerati lo spirito e lo scopo del
salvacondotto, continueranno ad accordargli protezione
per il tempo da esso ritenuto necessario.
97. Il salvacondotto diviene di diritto inefficace,
qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle
condizioni impostegli.
Ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, il
salvacondotto può essere revocato dalle autorità
competenti a concederlo, o da autorità superiori.
L'autorità, che revoca il salvacondotto, deve darne
partecipazione all'interessato e all'autorità che l'ha
concesso.
Nei casi suindicati, si provvede al ritiro del documento
rilasciato
ANNESSO N. 1.
REGIO ESERCITO ITALIANO
(1)
......................................................................................................................................
LETTERA-MANDATO
PER IL PARLAMENTARE E IL
SUO SEGUITO
Il
(2)....................................................................................................................................
è stato da questo comando incaricato delle funzioni di
per recarsi il giorno ......... del mese di
................... anno .............. alle ore
........... presso il comando del (3)
...................................... nella zona di
................................................... con
la seguente missione (4) ..............................
...........................................................................................................................................
Egli non ha alcun potere
oltre quelli sopraspecificati. Il parlamentare è
accompagnato da (5) ...............
..........................................................................................................................................
Il COMANDANTE DEL (6)
.......................................
(7)
...................................................................
(1) Indicare la grande
unità.
(2) Grado, corpo, arma, nome e cognome della persona.
(3) Indicare eventualmente il comando nemico.
(4) Indicare se deve «consegnare un piego» e fare
comunicazione a voce al «
................................ »
ovvero............................................
(5) Nome, cognome, grado e qualità di chi eventualmente
accompagni il parlamentare (porta bandiera, trombettiere
o tamburino interprete).
(6) Indicare la grande unità.
(7) Firma e bollo d'ufficio.
ANNESSO N. 2.
REGIO ESERCITO ITALIANO
SALVAGUARDIA N.
..............................
In nome di 8. M. il Re
d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia:
Il sottoscritto comandante (1)
.......................................... mette sotto
salvaguardia e speciale protezione delle forze armate
dello Stato (2)
...............................................................................
...........................................................................................................................................
Fa divieto a chiunque di recare danno di sorto a
......... medesim ......... e ordina a ogni autorità
militare o civile di protegger ........ e di far
......... rispettare.
.............. addì
..............
IL COMANDANTE
(3)
.................................
(1) Indicare la, grande
unità.
(2) Indicare la persona, o cosa, che si vuole
proteggere, per persone Indicare la condizione.
(3) Firma e bollo d'ufficio.
ANNESSO N. 3.
REGIO ESERCITO ITALIANO
ORDINE N.
.................................
DI RESTARE A SALVAGUARDIA
Il sottoscritto (1)
................................. ordina al (2)
..............................................................
di restare a salvaguardia presso (3)
...................................... per il periodo di
.............................
dalla data del presente e lo autorizza (4) a riscuotere
per tutta la durata di servizio, la somma di lire (5)
................ quale retribuzione giornaliera.
Ordina alle autorità militari e civili e a ogni altra
persona di riconoscere e proteggere il medesimo come
posto a salvaguardia e di dargli, occorrendo, man forte.
................... addì
..................
IL COMANDANTE
(6)
.....................................
(1) Indicare la grande
unità.
(2) Indicare il grado, nome e cognome dell'individuo al
quale è dato l'ordine di restare a salvaguardia e il
reparto cui appartiene.
(3) Indicare la persona, o cosa, che si vuole
proteggere.
(4) Annullare la parte riflettente detta autorizzazione
qualora l'autorità competente non intenda di concederla.
(5) Indicare la somma tutta in lettere.
(6) Firma e bollo
d'ufficio.
ANNESSO N. 4.
REGIO ESERCITO ITALIANO
SALVACONDOTTO N.......................
(PER LE UNITÀ)
che si rilascia a
.....................................................................................................................
nazionalità
............................................................................................................................
composizione
........................................................................................................................
località da raggiungere
............................................................................................................
itinerario
consentito................................................................................................................
eventuale facoltà di trasportare beni mobili
.................................................................................
durata della sua validità ............................
Le autorità militari e civili lasceranno passare
liberamente il
(2)........................................................
e, occorrendo, gli accorderanno protezione
.................................................................................
.............. addì
...........
(3) ................................................
(1) Indicare la grande
unita.
(2) Unità delle forze armate alla quale è concesso.
(S) Grado, firma di chi rilascia il salvacondotto e
bollo d'ufficio.
ANNESSO N. 5.
REGIO ESERCITO ITALIANO
(1)
...............................................
SALVACONDOTTO N. ........................
(PER LE PERSONE)
Connotati del titolare: |
|
che si
rilascia a (2) .......................... |
Statura m.
...................................
|
|
figlio di
......................................... |
Capelli
........................................ |
|
e di
............................................. |
Occhi
......................................... |
|
nato a
.......................................... |
Naso
.......................................... |
|
provincia di
................................... |
Bocca
.........................................
|
|
addì
............................................. |
Mento
......................................... |
|
Il presente
salvacondotto è valevole per (3)
......................................... |
Viso
........................................... |
|
e serve per
(4) .............................. |
Barba
......................................... |
|
mezzo di
trasporto .......................... |
Carnagione
.................................. |
|
eventuale
facoltà di trasportare beni mobili
........................................... |
Segni
particolari ............................ |
|
Le autorità
militari e civili lasceranno passare
liberamente il (2) ................. |
FIRMA DEL
TITOLARE |
|
e, occorrendo,
gli accorderanno protezione. |
.................................................. |
|
addì
...............
(5) ............................. |
(1) Indicare la grande
unità.
(2) Nome, cognome e nazionalità della persona cui si
rilascia il salvacondotto.
(3) Indicare se per tutta la durata della campagna o per
un tempo determinato. In quest'ultimo caso indicare i
giorni.
(4) Indicare lo scopo, e cioè: se per attraversare le
linee avanzate; se per recarsi da un luogo all'altro; se
per percorrere liberamente tutto il territorio occupato
dalle forze armate.
(6) Grado, firma di chi rilascia il salvacondotto e
bollo d'ufficio.
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