Regio Esercito
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Unione Militare
DECRETI
E
REGOLAMENTO GENERALE
ATTO COSTITUTIVO
R. Decreto-Legge 27 ottobre 1926, n. 1999.
(Gazzetta, Ufficiale n. 280 del 4 dicembre 1926, Anno IV,
n. 2298)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 2,
della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità
assoluta ed urgente di creare un Ente autonomo che
provveda efficacemente agli scopi che lo Stato intende
perseguire nel campo del consumo e del credito per
ufficiali delle forze armate;
Poiché è attualmente costituita per tali finalità tra
gli ufficiali la società anonima cooperativa di consumo
e di credito denominata «Unione Militare», ed occorre,
pertanto, riordinare e trasformare la Società stessa, di
diritto privato, in modo che diventi un Istituto di
diritto pubblico con propria personalità distinta dallo
Stato e sottoposto alla vigilanza governativa,
perseguendo in modo appropriato i detti fini di
carattere pubblico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per
gli Affari della Guerra, della Marina e
dell'Aeronautica, e per le Corporazioni, di concerto coi
Ministri per la Economia Nazionale, per la Giustizia e
gli Affari di Culto e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La Società Cooperativa «Unione Militare» con sede in
Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità
giuridica propria.
Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro
della Guerra, il quale la esercita di concerto col
Ministro per l'Economia Nazionale.
Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del E. Decreto 1°
luglio 1926, n. 1130.
Art. 2.
L'Ente conserva la denominazione «Unione Militare» ed ha
lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla
vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento
militare, nonché dei generi di ordinario consumo, a
prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, e di
esercitare il credito agii inscritti mediante la
mutualità ed il risparmio.
Art. 3.
Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo Statuto
della Società Anonima Cooperativa «Unione Militare».
L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento da
approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro
della Guerra, di concerto con quelli dell'Economia
Nazionale e delle Finanze.
Art. 4.
Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le
attività mobiliari ed immobiliari attualmente pertinenti
all'azienda.
Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi
risultanti dalle contabilità dell'azienda.
Art. 5.
Sono inscritti d'ufficio all'«Unione Militare» gli
ufficiali in servizio permanente del R. Esercito, della
R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di
Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova
creazione.
Art. 6.
Hanno diritto ad essere inscritti all'«Unione Militare»,
su loro domanda:
a) gli ufficiali in congedo del R. Esercito, della R.
Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di
finanza e quelli della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;
b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano
Militare Ordine di Malta;
o) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle
Scuole militari.
Art. 7.
Ciascun iscritto deve versare almeno una quota di
partecipazione al capitale sociale in L. 100.
La responsabilità degli iscritti per la gestione
dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi
conferimenti.
Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal
regolamento.
A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà
corrisposta agli inscritti una partecipazione nella
misura deliberata dal Consiglio d'Amministrazione non
superiore al 6 % su ciascuna quota di L. 100 interamente
versata.
Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:
il 5% alla Cassa di Previdenza a favore degli impiegati,
secondo un regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione;
il 20% a favore del Consiglio di amministrazione da
erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro
famiglie;
il 75% in aumento del capitale dell'Ente.
Art. 9.
L'esercizio dell'«Unione Militare» ha inizio col 1°
febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno
successivo. Alla, fine di ogni esercizio viene compilato
il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.
Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la Presidenza
sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con
apposita relazione e coi documenti giustificativi
all'esame del Collegio dei Sindaci.
Art. 10.
L'«Unione Militare» può essere messa in liquidazione con
decreto reale, su proposta del Ministro della Guerra, di
concerto con quello dell'Economia nazionale. In tale
decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la
liquidazione stessa.
In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà,
dopo effettuato il rimborso del capitale versato, sarà
devoluto ad Istituzioni in favore degli ufficiali in
servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col
decreto di messa in liquidazione,
Art. 11.
L'«Unione Militare» è amministrata da un Consiglio di
amministrazione composto di 9 consiglieri, designati
secondo quanto è detto nell'ari. 12, ed è costituito con
decreto Reale
promosso dal Ministro della Guerra, di concerto con
quello dell'Economia nazionale. Con lo stesso decreto si
provvederà alla nomina anche del Presidente e del
Vice-Presidente del Consiglio suddetto.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni
quattro dalla sua costituzione.
Il Presidente, il Vice-Presidente e ciascun Consigliere
potranno essere confermati una sola volta nella
designazione e nella nomina.
Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il Presidente
ed il Vice-Presidente potranno essere confermati per due
volte consecutive.
Art. 12.
I consiglieri sono designati:
a) 2 dal Ministro della
guerra;
b) 1 dal Ministro della
Marina;
c) 1 dal Ministro
dell'Aeronautica;
d) 1 dal Ministro delle Finanze;
e) 1 dal Ministro dell'Economia Nazionale;
f) 1 dal Comando generale della Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale;
g) 2 dalla Presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in
congedo d'Italia.
Art. 13.
Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere scelti
fra gli ufficiali generali delle forze armate; i
Consiglieri indicati nelle lettere a), b), c), d) ed f)
fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio
permanente; i Consiglieri indicati nelle lettere e), g)
fra gli ufficiali in congedo.
Nel regolamento sarà stabilita la misura degli
emolumenti da corrispondere ai componenti la Presidenza
ed il Consiglio di amministrazione.
Art. 14.
i Ministri della Guerra, dell'Economia nazionale e delle
Finanze nominano ciascuno, al principio di ogni
esercizio, un Sindaco effettivo ed uno supplente. I
Sindaci, così nominati, costituiscono un Collegio coll'ufflcio
di sorvegliare l'amministrazione dell'Ente per riferirne
ai Ministeri competenti e possono essere confermati
negli esercizi successivi.
Nel regolamento sarà stabilita la misura degli
emolumenti da corrispondersi ai Sindaci effettivi ed a
quelli supplenti.
Il Collegio dei Sindaci, entro 15 giorni dalla
comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 9, esamina
il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene
comunicata al Consiglio di amministrazione.
Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è
trasmesso a cura della presidenza, nel termine più
breve, ai Ministeri della guerra, dell'Economia
nazionale e delle Finanze unitamente alla relazione del
collegio dei sindaci.
In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi
disordini amministrativi od altre rilevanti
irregolarità, con decreto Reale, su proposta del
Ministro della guerra, di concerto con quello
dell'Economia nazionale, può essere disciolta
l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi
temporaneamente per mezzo di un commissario
straordinario.
Durante la gestione del commissario straordinario
cessano le funzioni dei sindaci.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è
promossa dal Ministro della guerra, di concerto con
quello dell'Economia nazionale, ed è esercitata dal
commissario straordinario, in caso di scioglimento
dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal
Collegio dei Sindaci ovvero da un commissaria speciale
che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è
nominato con decreto Reale promosso dal Ministro della
guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale.
Art. 15.
Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 12, dovranno essere inscritti
all'«Unione Militare».
Art. 16.
Le azioni della Società cooperativa «Unione Militare»
saranno ritirate ed annullate ed il valore reale
relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo
bilancio della Società giusta l'art. 20, sarà attribuito
all'inscritto già azionista come quota di partecipazione
al capitale del nuovo Ente, secondo le modalità che
saranno stabilite dal Ministro della guerra, di concerto
con quello dell'Economia nazionale.
Gli attuali soci della detta cooperativa appartenenti
alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia
chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere
inscritti al nuovo Ente ed in tal caso avranno diritto
al rimborso del valore reale delle azioni ad essi
intestate sempre calcolato secondo le risultanze
dell'ultimo bilancio suddetto.
Art. 17.
L'«Unione Militare» può essere rappresentata e difesa
dalla R. Avvocatura Erariale in tutti i giudizi attivi e
passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi
arbitrali e giurisdizioni speciali.
Gli onorari e le competenze da corrisponderai alla Regia
Avvocatura a carico dell'«Unione Militare» saranno
liquidati a norma di legge.
Art. 18.
Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il
raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al
trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati
dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello
stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli
affari.
I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati
in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente
medesimo, appositamente designati dal Ministero della
guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione
della «Unione Militare».
Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti
al proprio personale nono classificati nella categoria
D.
Disposizioni transitorie.
Art. 19.
Non potranno essere nominati consiglieri né sindaci del
nuovo Ente gli ufficiali che 'già tennero per otto anni,
anche non continuativi, cariche sociali nella cessata
Società.
Art. 20.
L'esercizio della cessante Società cooperativa si chiude
col 31 gennaio 1927 e non più tardi del 31 marzo
successivo sarà compilato il bilancio consuntivo
dell'esercizio scaduto.
Il presente decreto entrerà in vigore col 1° febbraio
1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione
in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.
VITTORIO EMANITELE.
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI.
Visto, Il Guardasigilli:
Rocco.
Registrato alla Corte dei
conti, addì 3 dicembre 1926. Atti del Governo, registro
255, foglio 21. - Coop
Modificazioni ed aggiunte all'Atto costitutivo
R. Decreto-Legge 10
febbraio 1927, n. 284, contenente modificazioni
ed aggiunte al R. Decreto
27 ottobre 1926, n. 1999.
(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 mano 1927, anno V, n.
577)
Visto il R. decreto-legge
27 ottobre 1926, n. 1999; riguardante la trasformazione
della Società Cooperativa «Unione Militare» in Ente
autonomo avente personalità giuridica propria ;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n.
100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare
modificazioni ed aggiunte al provvedimento legislativo
di trasformazione dell'Unione Militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per
gli Affari della Guerra, della Marina e
dell'Aeronautica, e per le Corporazioni, di concerto coi
Ministri per l'Economia Nazionale, per la Giustizia e
gli Affari di Culto e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Nel decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sono
introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:
agli articoli 3, 7 e 14, dopo la parola «regolamento» è
aggiunta la parola «generale»;
all'art. 7 il primo comma è sostituito dal seguente:
«ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota
di lire 100, in aumento del patrimonio dell'Ente»;
dopo il predetto articolo 7 viene aggiunto il seguente:
«art. 7-bis». - «Le somme versate dagli inscritti
all'Ente quali quote in aumento del patrimonio non
possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, né
essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti
nel regolamento generale. Le ritenute mensili da
operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle
quote conferite in aumento del patrimonio dell'Ente o a
sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle
Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali
inscritti all'Ente»
All'art. 8, nel primo comma, le parole «al 6%» sono
sostituite con le parole «a lire sei»; nell'ultima
parte, la parola «capitale» è sostituita con quella di
«patrimonio».
All'art. 10, capoverso, le parole «il rimborso del
capitale versato» sono sostituite con le parole «il
rimborso delle somme conferite dagli inscritti».
All'art. 13, primo comma, le parole «I consiglieri
indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in
congedo» sono sostituite con le parole: «I consiglieri
indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in
aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in
servizio o fra gli ufficiali in congedo».
All'art. 16, primo comma, le parole «partecipazione al
capitale» sono sostituite con quelle di «concorso in
aumento del patrimonio».
All'art. 20 è aggiunto il seguente capoverso: «Detto
bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro
per la Guerra, di concerto con quello per l'Economia
Nazionale, avverso il quale non è ammessa alcuna
impugnativa né in sede giurisdizionale, né in sede
amministrativa».
Art. 2.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo
parere del Consiglio di Stato, il testo unico delle
disposizioni riguardanti la costituzione dell'«Unione
Militare», in Ente autonomo avente personalità giuridica
propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di
complemento e di coordinamento con le altre leggi dello
Stato.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore col 1° febbraio 1927
e sarà presentato al Parlamento per la conversione in
legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.
VITTORIO EMANITELE.
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI.
Visto, Il Guardasigilli:
Rocco.
Registrato alla Corte dei
conti, addì 14 marno 1927 - Anno. V - Atti
del Governo, registro 258,
foglio 71 - FERRETTI.
REGOLAMENTO GENERALE
(Regio Decreto 10 febbraio 1927, N. 414)
Gazzetta Ufficiale N. Si del 7 aprile 1927 - Anno V N.
713
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del E.
decreto legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla
trasformazione della Società cooperativa « Unione
Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica
propria, e successive modificazioni ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per
gli affari della Guerra, della marina, dell'aeronautica
e delle corporazioni, di concerto coi Ministeri per
l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di
culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il seguente regolamento generale pel
funzionamento dell'«Unione Militare» costituita in Ente
autonomo avente personalità giuridica propria:
TITOLO I.
Costituzione e scopo.
Art. 1.
L' Unione Militare, già Società anonima cooperativa, è
costituita, dal 1° febbraio 1927, a norma del E. D. L.
27 ottobre 1926, n. 1999 e successive modificazioni, in
Ente autonomo con personalità giuridica, sottoposto alla
vigilanza del Ministro per la Guerra, che la esercita di
concerto col Ministro per l'Economia Nazionale.
Gli scopi dell' Unione Militare, determinati dal detto
Decreto Legge, sono:
a) provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita a
prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, degli
oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare,
nonché dei generi di ordinario consumo;
b) esercitare il credito agli inscritti mediante la
mutualità ed il risparmio.
TITOLO II.
Patrimonio
Art. 2.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
1° da tutte le attività mobiliari ed immobiliari,
detratti i debiti e gli altri oneri passivi, pertinenti
all'Unione Militare, società anonima cooperativa di
consumo e di credito, all'atto della sua trasformazione
in Ente autonomo;
2° dalle somme conferite dagli inscritti all'Ente come
quote in aumento del patrimonio;
3° dalle somme devolute al patrimonio dell'Ente a norma
degli articoli 5 e 8 del presente Regolamento e
dell'art. 8 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999;
4° dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento
eventuale o volontario rivolto a beneficio dell'Ente
avente particolare designazione.
TITOLO III.
Degli inscritti all'Ente.
Art. 3.
Chi, essendo nelle condizioni previste dall'ari. 6 del
R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, voglia ottenere la
inscrizione all'Ente, deve presentare domanda per
iscritto al Consiglio d'Amministrazione,
Le domande degli allievi minorenni dei Collegi, delle
Scuole e delle Accademie Militari dovranno essere
accompagnate dall'autorizzazione del padre del
richiedente o, eventualmente, di chi esercita la patria
potestà.
TITOLO IY.
Diritti e doveri degli
inscritti
Art. 4.
L'inscritto all'Ente deve:
a) versare all'atto della inscrizione la tassa
d'ammissione di lire dieci;
b) versare almeno una quota di lire cento per concorrere
all'aumento del patrimonio dell'Ente.
L'inscritto può versare, all'infuori della prima, anche
altre quote di concorso all'aumento del patrimonio
dell'Ente, ciascuna sempre della somma di lire cento.
Art. 5.
È consentito agli inscritti di versare rate mensili di
lire cinque per la formazione di quote di concorso al
patrimonio dell' Ente, con un minimo di lire dieci
mensili per gli inscritti che abbiano conferito una sola
quota di concorso.
L'inscritto che venga meno, nel termine prescritto, al
pagamento per cui si era impegnato perde senz'altro
quelle rate, che non raggiungessero l'ammontare di una
quota di lire cento. Tali rate andranno in aumento del
patrimonio dell'Ente.
Art. 6.
Cessano di far parte dell'Ente:
a) gli Ufficiali che perdono il grado;
b) gli Allievi dei Collegi, delle Scuole e delle
Accademie militari che non abbiano conseguito il diritto
alla nomina ad Ufficiale.
In tali casi l'Ente rimborsa le somme versate
dall'iscritto in aumento del patrimonio, previa ritenuta
dell'importo dei propri crediti.
Art. 7.
In caso di morte dell'inscritto, l'Ente, in seguito a
domanda diretta al Consiglio d'Amministrazione,
rimborserà all'erede le somme versate dal deceduto in
aumento del patrimonio dell'Ente, salvo che l'erede,
facendo parte dell'Ente esso stesso, intenda di
conservarle per conto proprio, o che, trovandosi nelle
condizioni volute dall' art. 6 del R.D.L. 27 ottobre
1926, n. 1999, domandi l'inscrizione all'Ente medesimo.
Art. 8.
Il diritto a chiedere le somme di cui ai due articoli
precedenti decade dopo trascorsi dieci anni dal fatto
che importa la cessazione della inscrizione all'Ente o
dalla morte dell'inscritto.
Le dette somme andranno in aumento del patrimonio
dell'Ente.
Art. 9.
L'Ente esercita contro l'inscritto moroso la ritenzione
e la compensazione sulle somme rappresentanti le dette
quote e sugli accessori, senza formalità e senza
pregiudizio di ogni altro suo diritto.
Art. 10.
Qualora il Consiglio di amministrazione lo consenta, un
inscritto può cedere ad altro inscritto o a persona che
abbia diritto ad essere inscritta e che chieda
l'inscrizione, le somme disponibili costituenti quote in
aumento del patrimonio, meno una quota.
Le spese eventualmente occorrenti per dette cessioni
sono a carico del cessionario.
Art. 11.
Gli Ufficiali in servizio permanente
non possono
chiedere il rimborso delle quote.
Gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente
possono chiedere, in qualunque tempo, il rimborso delle
quote, meno una, da essi direttamente versate e di
quelle altre ad essi in qualunque modo pervenute da
almeno dieci anni.
Gli altri inscritti possono chiedere in qualunque tempo
il rimborso delle quote, meno una, purché ad essi
spettanti da almeno dieci anni.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare
che i rimborsi delle quote siano ritardati o sospesi.
Contro tale provvedimento l'interessato può produrre
reclamo, nel termine di giorni trenta dalla data di
comunicazione, al Ministero della Guerra, che decide,
sentito quello dell'Economia Nazionale.
Art. 12.
Gli inscritti partecipano agli utili dell'intero
esercizio per le quote già interamente versate prima
della fine del primo semestre dell'esercizio in corso;
per le quote il cui versamento si sia completato
successivamente, non spetta alcuna partecipazione agli
utili.
TITOLO V.
Vendita delle merci.
Art. 13.
L'Unione Militare svolge la sua azione a mezzo di una
Sede Centrale a Roma, di Filiali e di Agenzie.
Art. 14.
La vendita delle merci è fatta a pronti contanti ed ai
prezzi più miti possibili, tanto agli inscritti, quanto
ai non inscritti all'Ente.
Art. 15,
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga
necessario, potrà disporre che sia riservata ai soli
inscritti, la vendita di quelle merci delle quali
mancasse la disponibilità per la vendita anche ai non
inscritti all'Ente.
Art. 16.
Per gli acquisti fatti dai Ministeri, dagli ufficiali di
complemento, Istituti, Uffici, Scuole, Spacci
Cooperativi Militari, Corpi, Società, ecc., ove le
circostanze di fatto e l'interesse dell'Ente lo
consiglino, potranno essere accordate condizioni
speciali e dilazioni ai pagamenti, secondo nonne da
stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VI.
Depositi e Prestiti.
Art. 17.
L'Unione Militare:
a) riceve depositi a risparmio liberi o vincolati ed
emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;
b) concede alle varie categorie di inscritti prestiti in
merci ed in contanti.
Art. 18.
Per i prestiti in merci l'Unione Militare apre agli
inscritti Ufficiali in servizio permanente per
l'acquisto degli oggetti in vendita presso i suoi
magazzini, e per le riparazioni agli oggetti di corredo,
un credito:
1° di lire duecento per ciascuna delle prime dieci quote
conferite;
2° di lire cento per ciascuna delle altre successive
quote interamente versate.
Agli Ufficiali in congedo apre un credito pari al valore
delle quote interamente versate, fatta deduzione però
dell'ammontare del prestito in contanti che l'inscritto
avesse già contratto a sensi dell'art. 23.
Art. 19.
Agli inscritti Ufficiali di nuova nomina in servizio
permanente, è concesso un prestito di prima vestizione
nella misura che sarà stabilita annualmente dal
Consiglio di Amministrazione.
Fino a quando, mediante versamenti mensili, il credito
concesso agli Ufficiali di nuova nomina non siasi
ridotto nei limiti normali, di cui all'art. 18, essi non
potranno fare prelevamenti e riparazioni a credito, che
per l'ammontare complessivo di un quarto del rispettivo
versamento mensile.
Art. 20.
Il prestito per acquisto di merci è fatto mediante
rilascio di buoni di credito, da spendere nei magazzini
dell'Ente entro un anno dalla data della loro emissione.
Tali buoni di credito sono prescritti alla fine
dell'esercizio successivo a quello di emissione.
Art. 21.
Durante il tempo in cui l'inscritto, a qualsiasi
categoria appartenga, è in debito per prelevamento
merci, dovrà sottostare, a sconto di tale debito, ad una
ritenuta o versamento mensile, da determinarsi sul
debito risultante al primo di ogni mese.
Tale ritenuta o versamento sarà:
di L. 10 fino a L. 200
» 15 da 201 a » 300
» 20 » 301 a » 400
» 25 » 401 a » 500
e così di seguito, aumentando la ritenuta di L. 5 ogni
100 lire di debito.
Però l'Ufficiale che fruisce del prestito di prima
vestizione, di cui all'art. 19, finché non lo abbia
ridotto ai limiti normali stabiliti dall'art. 18,
verserà mensilmente lire 60 fino al prestito di L. 2000.
Per i prestiti di somma superiore, il Consiglio
d'amministrazione stabilisce la quota di versamento in
rapporto alla entità del prestito.
Delle quote di ritenuta o versamento, di cui al presente
articolo, può essere concesso che L. 10 siano
accreditate in conto delle quote sottoscritte.
Tutti gli inscritti dovranno corrispondere, oltre la
rata dovuta in diminuzione del debito, un interesse
scalare, da calcolarsi sul debito esistente al primo di
ogni mese.
Art. 22.
L'Unione Militare, nelle località dove esiste un proprio
spaccio per la vendita dei generi alimentari, agli
inscritti Ufficiali hi servizio permanente ed in congedo
provvisti di pensione, potrà aprire un credito speciale
rimborsabile ogni mese, per l'acquisto di tali generi,
nella misura e con quelle garanzie che saranno stabilite
dal Consiglio d'Amministrazione.
Ogni inscritto può contrarre un prestito in contanti,
con effetto cambiario, senz'obbligo di avallo, per una
somma pari a metà dell'importo delle quote interamente
versate ad esso spettanti.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà agli inscritti,
Ufficiali in servizio permanente, elevare il prestito in
contanti fino a L. 2000 secondo le modalità stabilite.
Sono esclusi dalla concessione dei prestiti in contanti
gli Ufficiali di nuova nomina fruenti del credito di cui
all'art. 19.
Art. 24.
Per i prestiti in contanti è concessa la minorazione a
rate mensili pari al trentesimo del debito originario.
In ogni caso, però, la minorazione non potrà essere
inferiore alle lire venti per ogni mese.
Gli interessi da pagarsi per detti prestiti sono
ritenuti anticipatamente all'atto della consegna
all'inscritto della somma concessagli.
Le tasse di bollo, registro, postali e diritto fisso di
spese generali, sono a carico di chi contrae il
prestito.
Art. 25.
Gli inscritti morosi al pagamento dì sei rate decadranno
ipso jure dal beneficio del termine, e perdono il
diritto di ottenere ulteriori prestiti.
Art. 26. Il rifiuto alla concessione dei prestiti non è
motivato.
Art. 27.
Per i prestiti in contanti, l'Ente non può impegnare
complessivamente più di un decimo del proprio
patrimonio.
Art. 28.
I componenti del Consiglio d'amministrazione e del
Collegio dei sindaci non possono avere in corso prestiti
in contanti all'atto della loro nomina, né contrarne
mentre sono in carica.
Art. 29.
In caso di mobilitazione di tutte o di parte delle forze
militari dello Stato, o quando gli eventi politici
fossero tali da lasciare, ragionevolmente, supporre
complicazioni gravi per la Nazione, ed anche per
eccezionali circostanze finanziarie dell'Ente, il
Consiglio d'amministrazione potrà, nell'interesse
generale, sospendere i prestiti tanto in contanti che in
merci.
Art, 30.
L'emissione dei buoni di credito per prelevamento merci,
le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli
Ufficiali a sconto debito per prestiti ed a pagamento
delle, quote sottoscritte in aumento del patrimonio
dell'Ente, e le relative contabilità saranno effettuate
dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli
Ufficiali inscritti all'Ente, in conformità delle
istruzioni all'uopo emanate dal Ministero della Guerra,
di concerto con gli altri Ministeri interessati.
TITOLO VII.
Bilancio.
Art. 31.
Il bilancio dell'Ente, che ha inizio col 1° febbraio di
ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo,
è formato ed approvato a norma del R. D. L. 27 ottobre
1926, n. 1999, e successive modificazioni.
TITOLO VIII.
Organi dell'Ente.
Art. 32.
Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio
d'amministrazione;
b) il Collegio dei
sindaci;
c) il direttore generale.
CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE.
Art. 33.
Sono attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione:
a) approvare il Regolamento interno e tutte le altre
norme occorrenti per l'applicazione del presente
Regolamento Generale;
b) esercitare una continua vigilanza sull'andamento
economico e finanziario e, in generale, su tutto il
funzionamento dell'Azienda, perché essa risponda sempre
ai suoi fini;
c) discutere e compilare i bilanci per l'approvazione
del Ministero;
d) acquistare e vendere beni immobili riguardanti
l'esercizio dell'Azienda;
e) autorizzare i rappresentanti dell'Ente a stare in
giudizio, a transigere liti od a nominare arbitri, con
le funzioni di amichevoli compositori;
f) deliberare sull'apertura o chiusura di Filiali ed ,
Agenzie;
g) nominare, scegliendolo nel proprio seno, il
Segretario del Consiglio ;
h) nominare e revocare il Direttore Generale;
i) nominare il Consiglio d'Amministrazione dell'
Istituto «Tito Molinari» a favore degli orfani degli
Ufficiali soci morti in guerra od in dipendenza della
guerra, scegliendone i membri nel proprio seno;
l) erogare in opere a favore degli inscritti la quota
utili del 20% stabilita all'art. 8 del R.D.L. 27 ottobre
1926, n. 1999;
m) stabilire la misura della partecipazione da
corrispondere alle quote sugli utili di bilancio;
n) stabilire la misura degli interessi sui prestiti in
merci ed in contanti, nonché sui depositi a risparmio e
sui buoni fruttiferi;
o) fissare la misura degli sconti speciali da accordarsi
eventualmente sulle merci;
p) deliberare sulle proposte di assunzione, revoche,
assegni e cauzioni del personale;
q) scegliere le Ditte fornitrici e deliberare sui
contratti che la Direzione Generale chiede di stipulare,
nonché sugli impegni finanziari e sugli acquisti di
merci.
Art. 34.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcuna delle
sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto del
Presidente (ed in sua assenza del Vice-Presidente), del
Consigliere di turno e del Segretario del Consiglio.
Il Comitato esecutivo informerà il Consiglio
d'Amministrazione alla prima riunione delle
deliberazioni prese.
I Consiglieri sono incaricati dal Consiglio
d'Amministrazione della sorveglianza o del controllo di
qualche particolare branca od attività dell'azienda, od
a compiere ispezioni presso la Sede, le Filiali e le
Agenzie.
Art. 35.
Per turno, uno dei Consiglieri, meno il Presidente, il
Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio,
sopraintende immediatamente agli affari sociali, ed ha
la firma sociale congiuntamente col Direttore Generale,
per tutti gli atti che impegnano finanziariamente l'Ente
e per gli ordini di pagamento, nel caso di pagamenti da
farsi d'urgenza, potrà bastare la sola firma del
Direttore Generale; ed in tal caso, il mandato di
pagamento dovrà, a cura dello stesso Direttore Generale,
essere sottoposto, al più presto, alla firma del
Consigliere di turno per la necessaria convalidazione.
Art, 36.
Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione hanno luogo,
di massima, due volte al mese e, straordinariamente,
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo
chiedano due Consiglieri o due Snidaci.
Art. 37.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la
presenza della metà, almeno, dei componenti il Consiglio
d'Amministrazione.
Tutte le votazioni sono palesi, tranne quando trattasi
di votare su persone, nel qua! caso, a richiesta di un
componente del Consiglio d'Amministrazione o di un
Sindaco, la votazione sarà segreta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di
voti.
La parità importa reiezione della proposta. Gli atti del
Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente
o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
Art. 38.
I componenti il Consiglio d'Amministrazione sono
esonerati dall'obbligo di dare cauzione.
Art. 39.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione è dovuta per
l'esercizio del mandato una indennità annua in ragione
di: al Presidente lire dodicimila; al Vice-Presidente
lire ottomila; ai Consiglieri lire seimila.
Le indennità, da conteggiarsi fra le spese ordinarie di
amministrazione, saranno corrisposte a dodicesimi
posticipati nei mesi durante i quali i membri del
Consiglio rivestono la carica.
Art. 40.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare presso
ogni Filiale od Agenzia un proprio Commissario di
vigilanza, scelto fra gli inscritti all'Ente residenti
nella stessa località, e fissare le loro attribuzioni e
l'indennità di carica.
COLLEGIO DEI SINDACI.
Art. 41.
I Sindaci devono esercitare, a norma del R.D.L. 27
ottobre 1926, n. 1999, la sorveglianza sulla
Amministrazione dell'Ente nei modi più opportuni e,
particolarmente, devono:
1° stabilire d'accordo col Consiglio d'Amministrazione
la forma dei bilanci;
2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Ente per
conoscere le operazioni dell'Azienda ed accertare la
bontà del metodo di scrittura;
3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa mai a
distanza maggiore di un trimestre l'uno dall'altro;
4° riconoscere, almeno una volta ogni mese, colla scorta
dei libri, l'esistenza dei titoli o dèi valori di
qualunque specie depositati in pegno, cauzione o
custodia presso l'Ente;
5° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine
stabilito nell'indicato Decreto Legge.
Art. 42.
I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio
d'Amministrazione e del Comitato esecutivo. Ricevono,
perciò, comunicazione degli avvisi di convocazione e
degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 43.
I Sindaci hanno diritto di esprimere il loro parere su
tutti gli argomenti sottoposti alla discussione del
Consiglio d'Amministrazione.
Art. 44.
È dovuta ai Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle
spese sostenute per l'esercizio del loro mandato, una
indennità annua di lire seimila per ciascuno. Tale
indennità è dovuta ai Sindaci supplenti per il periodo
durante il quale hanno esercitato le funzioni di Sindaci
effettivi.
DIRETTORE GENERALE.
Art. 45.
Il Direttore Generale rappresenta la Società agli
effetti legali, ed ha la firma sociale congiuntamente
con il Consigliere di turno a senso dell'art. 35.
Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la
diretta responsabilità dell'andamento della Società, e
risponde dei propri atti verso il Consiglio
d'Amministrazione.
Egli risponde altresì della regolarità
dell'Amministrazione verso l'Ente e verso i terzi al
pari dei Consiglieri, nonostante qualunque patto in
contrario e sebbene sia sottoposto all'autorità e alla
sorveglianza dei Consiglieri stessi.
Art. 46.
Dal Direttore Generale dipendono direttamente tutti i
Direttori delle Filiali e delle Agenzie, e gli impiegati
ed agenti della Società, ad eccezione di quelli addetti
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
d'Amministrazione.
Art. 47.
Sono principali attribuzioni del Direttore Generale:
a) stipulare i contratti conformemente alle
deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; ed in
caso d'urgenza stipulare qualsiasi contratto col parere
favorevole del Comitato Esecutivo;
b) sottoporre al giudizio del Consiglio
d'Amministrazione le proposte di acquisti e quelle
relative ad impegni finanziari;
c) regolare l'esistenza delle merci nei vari magazzini
della Sede, delle Filiali e delle Agenzie in ragione
delle vendite;
d) eseguire e fare eseguire le deliberazioni del
Consiglio d'Amministrazione, delle quali non sia stata
espressamente affidata ad altri l'esecuzione, e riferire
sull'avvenuta esecuzione;
e) eseguire e fare eseguire le operazioni sociali,
regolare e sorvegliare i servizi, e compiere tutti gli
atti ai quali sia autorizzato per deliberazione del
Consiglio d'Amministrazione;
f) presentare al Consiglio d'Amministrazione le
situazioni da questo ordinate e riferire sui fatti di
maggiore importanza riflettenti l'Azienda;
g) proporre al Consiglio d'Amministrazione l'assunzione,
la revoca, la sospensione e la retribuzione del
personale;
h) intervenire, con voto consultivo, alle adunanze del
Consiglio d'Amministrazione, salvo ne venga dispensato.
Infine sottoporre al Consiglio d'Amministrazione tutte
quelle proposte che egli ritenga utili al buon andamento
dell'Azienda.
Art 48.
La nomina, la sospensione, la revoca del Direttore
Generale sono deliberate dal Consiglio di
Amministrazione e le relative deliberazioni non hanno
validità se non raccolgono almeno due terzi dei voti del
numero dei Consiglieri in carica.
Art. 49.
Nell'assenza od impedimento del Direttore Generale ne
assume le funzioni e la firma il Capo Divisione da esso
delegato, previa approvazione del Consiglio
d'Amministrazione.
È però in facoltà del Consiglio di Amministrazione di
fare assumere provvisoriamente le funzioni di Direttore
Generale ad uno dei propri membri.
TITOLO IX.
Durata delle cariche.
Art. 50.
La durata delle cariche dell'Ente è stabilita dagli
articoli 11 e 14 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999.
Non possono essere Sindaci i parenti ed affini, sino al
4° grado, dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Art. 51.
I componenti del Consiglio d'Amministrazione che per
qualsiasi motivo cessano dalla carica saranno sostituiti
a cura degli organi competenti entro due mesi dalla
cessazione delle loro funzioni. I nuovi designati
dureranno in carica quanto avrebbero durato i membri da
essi sostituiti.
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco
effettivo, il medesimo viene sostituito dal Sindaco
supplente nominato dallo stesso Ministero.
Art. 52.
In caso di mobilitazione generale o parziale delle Forze
armate si potrà derogare dalle disposizioni dell'art. 13
del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, ed i componenti del
Consiglio d'Amministrazione potranno essere scelti fra
gli inscritti di qualunque categoria.
TITOLO X.
Impiegati ed Agenti della
Società
Art. 53.
Non possono essere nominati impiegati della Società i
Consiglieri ed i Sindaci, che abbiano cessato dalla
carica da meno di tre anni.
Art. 54.
I Direttori delle Filiali e delle Agenzie, i Cassieri e
gli Impiegati che hanno in consegna numerario e merci o
ne hanno il maneggio, devono prestare cauzione.
L'ammontare e la forma della cauzione sono stabilite dal
Consiglio di Amministrazione.
TITOLO XI.
Scioglimento dell'Ente
Art. 55.
La liquidazione dell'Ente, disposta a norma dell'art. 10
del R.D.L. 27 ottobre 1926. n. 1999, sospende
l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'Ente
stesso.
Le norme relative alla formazione del progetto di
riparto del patrimonio, all'approvazione di esso ed alle
eventuali impugnative saranno stabilite nel Decreto
Reale di cui al citato articolo 10.
Disposizioni transitorie.
Art. 56.
L'atto costitutivo e lo Statuto della Società anonima
cooperativa «Unione Militare» cessano di aver effetto
col 31 gennaio 1927. A tale data sarà chiuso l'esercizio
della cessata Società e non più tardi del 31 marzo
successivo sarà compilato il bilancio consuntivo
dell'esercizio scaduto.
Art. 57.
Con l'approvazione del bilancio dell' Unione Militare
verrà stabilito:
1° il valore reale delle azioni liberate a tutto il 31
gennaio 1927 e l'ammontare dei versamenti fatti dai Soci
in conto azioni pagabili ratealmente;
2° la misura dell'interesse da corrispondere alle azioni
per gli undici mesi dell'esercizio 1926 27 e la
percentuale di risparmio da restituirsi ai consumatori
sui singoli acquisti. Per godere di tale percentuale i
certificati di acquisto dovranno essere presentati entro
il 31 maggio 1927.
Art. 58.
L'importo eccedente l'ammontare delle azioni possedute
da un Socio dell'Unione Militare, in confronto
dell'importo delle quote di concorso in aumento del
patrimonio dell'Ente a lui attribuite, sarà accreditato
al Socio stesso.
Art. 59.
Al Socio dell'Unione Militare che avrà fatto versamenti
in conto azioni non liberate sarà attribuita una quota
di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente per ogni
cento lire versate, rimanendo a suo credito i versamenti
non sufficienti a formare un'intera quota di concorso.
Art. 60.
I crediti dei Soci dell'Unione Militare, di cui agli
articoli 58 e 59, qualora gli interessati non
intendessero fare versamenti suppletivi per costituire
una quota intera di concorso in aumento del patrimonio
dell'Ente, saranno rimborsati rilasciando un buono di
prelevamento merci agli inscritti all'Ente che non
fruiscono del credito in merci, o che fruiscono di un
credito già in rapporto con le quote di concorso in
aumento del patrimonio dell'Ente.
Art. 61.
I Soci dell'Unione Militare che fruiscono invece del
credito in merci dovranno completare i loro versamenti
in conto azioni sottoscritte, fino ad avere il numero di
quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente
prescritto dall'art. 18.
Art. 62.
I Soci dell'Unione Militare Ufficiali in servizio
permanente, che avranno fatto versamenti in conto azioni
inferiori a lire cento, dovranno completare i versamenti
fino a formare la quota di concorso in aumento del
patrimonio dell'Ente prescritta dall'art. 4.
Art. 63.
Gli attuali Soci dell'Unione Militare appartenenti alle
categorie di cui all'art. 6 del R.D.L. 27 ottobre 1926,
n. 1999, s'intenderanno inscritti d'ufficio al nuovo
Ente senza che occorra loro domanda, a meno che entro il
31 dicembre 1927 abbiano chiesto il recesso. In tal caso
avranno diritto al rimborso delle azioni ad essi
intestate conteggiate al loro valore reale risultante
dal Bilancio al 31 gennaio 1927, nonché ai versamenti da
essi fatti in conto azioni non liberate in conformità
delle disposizioni dell'art. 11, senza obbligo però di
rimanere possessori di una quota di concorso in aumento
del patrimonio dell'Ente.
Art. 64.
Sono esenti dal pagare la tassa di ammissione all'Ente,
di cui all'art. 4, i Soci dell'Unione Militare che già
l'abbiano versata.
Art. 65.
Il presente regolamento generale entra in vigore col 1°
febbraio 1927.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI
Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927
Anno V. Atti del Governo,
registro 359, foglio 20. - FERRETTI
CONSIGLIO
D'AMMINISTRAZIONE
R. Decreto 10 febbraio
1927, Anno V, col quale è nominato il Consiglio
d'Amministrazione dell'«Unione Militare»
(Giornale Militare Ufficiale 1° aprite 1927, dispensa
14. Circolare n. 197)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge
27 ottobre 1926, n. 1999, che ha trasformato la società
cooperativa Unione Militare in ente autonomo avente
personalità giuridica propria e successive
modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per
gli affari delle guerra, di concerto col Ministro
Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
S. E. il generale d'armata cav. Paolo Morrone ed il
contrammiraglio in A. R. Q. cav. Ernesto Di Loreto, sono
nominati rispettivamente presidente e vice-presidente
del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.
Art. 2.
Sono chiamati a far parte del Consiglio
d'amministrazione di cui al precedente articolo i
seguenti ufficiali:
1. Generale di divisione in A. R. Q. cav. Carmelo
Squillace.
2. Colonnello commissario nella R. marina cav. Francesco
Cicogna.
3. Colonnello R. guardia di finanza cav. Antonio Papaleo.
4. Colonnello di artiglieria in A. R. Q. cav. Carlo
Romano.
5. Colonnello di fanteria in A. R. Q. cav. Antonio
Vergna.
6. Colonnello di fanteria nella riserva cav. Pietro
Gargano.
7. Tenente colonnello di fanteria cav. Giorgio Ori
stani.
8. Tenente colonnello arma aeronautica cav. Carlo
Grillo.
9. Seniore della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale (maggiore del R. Esercito in A. R. Q.) conte
dottore Filippo Gauttieri.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - BELLUZZO.
SINDACI
Decreto ministeriale 30 gennaio 1927, Anno V, col quale
sono nominati i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti
per l'esercizio
dell'«Unione Militare» dal 1° febbraio 1927 al 31
gennaio 1928
(Giornale Militare Ufficiale del 1° aprile 1927,
Dispensa 14, Circolare n. 198)
IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON I
MINISTRI SEGRETARI DI STATO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E
DELLE FINANZE.
Visto l'art. 14 del R.
decreto-legge 27 ottobre 1926, numero 1999, che ha
trasformato la società cooperativa Unione Militare in
ente autonomo avente personalità giuridica propria; .
Decreta:
Per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927-31
gennaio 1928 sono nominati i seguenti sindaci effettivi
e sindaci supplenti dell'ente.
Sindaci effettivi:
1. Grand'ufficiale Eugenio
Petrucci capo ragioniere presso il Ministero della
guerra.
2. Comm. dott. Amleto Angelelli direttore capo di
divisione al Ministero dell'economia nazionale.
3. Cav. uff.. Giovanni Balì capo sezione nella
ragioneria del Ministero dell'aeronautica.
Sindaci supplenti:
1. Cav. uff. Renato Nani,
maggiore commissario del Regio Esercito.
2. Cav. uff. dott. Alberto Angiolillo, consigliere al
Ministero dell'economia nazionale
3. Cav. rag. Umberto D'Anella, consigliere nella
ragioneria centrale del Ministero della marina.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti
per la registrazione.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V.
Il Ministro della guerra:
MUSSOLINI
Il Ministro dell'economia nazionale: BELLUZZO.
Il Ministro delle finanze: VOLPI.
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