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Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Unione Militare

 

 

 

DECRETI

E

REGOLAMENTO GENERALE

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO
R. Decreto-Legge 27 ottobre 1926, n. 1999.
(Gazzetta, Ufficiale n. 280 del 4 dicembre 1926, Anno IV, n. 2298)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di creare un Ente autonomo che provveda efficacemente agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo del consumo e del credito per ufficiali delle forze armate;
Poiché è attualmente costituita per tali finalità tra gli ufficiali la società anonima cooperativa di consumo e di credito denominata «Unione Militare», ed occorre, pertanto, riordinare e trasformare la Società stessa, di diritto privato, in modo che diventi un Istituto di diritto pubblico con propria personalità distinta dallo Stato e sottoposto alla vigilanza governativa, perseguendo in modo appropriato i detti fini di carattere pubblico;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, e per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per la Economia Nazionale, per la Giustizia e gli Affari di Culto e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La Società Cooperativa «Unione Militare» con sede in Roma è trasformata in Ente autonomo avente personalità giuridica propria.
Detto Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro della Guerra, il quale la esercita di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale.
Al nuovo Ente si applica l'art. 3 del E. Decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
Art. 2.
L'Ente conserva la denominazione «Unione Militare» ed ha lo scopo di provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonché dei generi di ordinario consumo, a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, e di esercitare il credito agii inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.
Art. 3.
Cessano di avere effetto l'atto costitutivo e lo Statuto della Società Anonima Cooperativa «Unione Militare».
L'Ente sarà disciplinato con apposito regolamento da approvarsi con decreto reale, su proposta del Ministro della Guerra, di concerto con quelli dell'Economia Nazionale e delle Finanze.
Art. 4.
Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari attualmente pertinenti all'azienda.
Fanno carico all'Ente i debiti e gli altri oneri passivi risultanti dalle contabilità dell'azienda.
Art. 5.
Sono inscritti d'ufficio all'«Unione Militare» gli ufficiali in servizio permanente del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di Finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di altri Corpi militari di eventuale nuova creazione.
Art. 6.
Hanno diritto ad essere inscritti all'«Unione Militare», su loro domanda:
a) gli ufficiali in congedo del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. Guardia di finanza e quelli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che non sono in servizio permanente;
b) gli ufficiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta;
o) gli allievi dei Collegi, delle Accademie e delle Scuole militari.
Art. 7.
Ciascun iscritto deve versare almeno una quota di partecipazione al capitale sociale in L. 100.
La responsabilità degli iscritti per la gestione dell'Ente è limitata alle somme dei loro rispettivi conferimenti.
Il rimborso delle quote sarà disciplinato dal regolamento.
A carico degli utili netti di ogni bilancio sarà corrisposta agli inscritti una partecipazione nella misura deliberata dal Consiglio d'Amministrazione non superiore al 6 % su ciascuna quota di L. 100 interamente versata.
Gli utili residuali saranno ripartiti come segue:
il 5% alla Cassa di Previdenza a favore degli impiegati, secondo un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione;
il 20% a favore del Consiglio di amministrazione da erogarsi in opere utili a favore degli inscritti e loro famiglie;
il 75% in aumento del capitale dell'Ente.
Art. 9.
L'esercizio dell'«Unione Militare» ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo. Alla, fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.
Entro due mesi dalla fine dell'esercizio la Presidenza sottopone il bilancio dell'esercizio precedente con apposita relazione e coi documenti giustificativi all'esame del Collegio dei Sindaci.
Art. 10.
L'«Unione Militare» può essere messa in liquidazione con decreto reale, su proposta del Ministro della Guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale. In tale decreto sarà stabilito tutto quanto riguarda la liquidazione stessa.
In sede di liquidazione l'attivo netto che residuerà, dopo effettuato il rimborso del capitale versato, sarà devoluto ad Istituzioni in favore degli ufficiali in servizio permanente ed in congedo, da determinarsi col decreto di messa in liquidazione,
Art. 11.
L'«Unione Militare» è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di 9 consiglieri, designati secondo quanto è detto nell'ari. 12, ed è costituito con decreto Reale
promosso dal Ministro della Guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale. Con lo stesso decreto si provvederà alla nomina anche del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio suddetto.
Il Consiglio di amministrazione dura in carica per anni quattro dalla sua costituzione.
Il Presidente, il Vice-Presidente e ciascun Consigliere potranno essere confermati una sola volta nella designazione e nella nomina.
Tuttavia in casi assolutamente eccezionali il Presidente ed il Vice-Presidente potranno essere confermati per due volte consecutive.
Art. 12.
I consiglieri sono designati:

a) 2 dal Ministro della guerra;

b) 1 dal Ministro della Marina;

c) 1 dal Ministro dell'Aeronautica;
d) 1 dal Ministro delle Finanze;
e) 1 dal Ministro dell'Economia Nazionale;
f) 1 dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
g) 2 dalla Presidenza dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
Art. 13.
Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere scelti fra gli ufficiali generali delle forze armate; i Consiglieri indicati nelle lettere a), b), c), d) ed f) fra gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente; i Consiglieri indicati nelle lettere e), g) fra gli ufficiali in congedo.
Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti la Presidenza ed il Consiglio di amministrazione.
Art. 14.
i Ministri della Guerra, dell'Economia nazionale e delle Finanze nominano ciascuno, al principio di ogni esercizio, un Sindaco effettivo ed uno supplente. I Sindaci, così nominati, costituiscono un Collegio coll'ufflcio di sorvegliare l'amministrazione dell'Ente per riferirne ai Ministeri competenti e possono essere confermati negli esercizi successivi.
Nel regolamento sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondersi ai Sindaci effettivi ed a quelli supplenti.
Il Collegio dei Sindaci, entro 15 giorni dalla comunicazione ad essi fatta a norma dell'art. 9, esamina il bilancio e fa su di esso la sua relazione che viene comunicata al Consiglio di amministrazione.
Il bilancio approvato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso a cura della presidenza, nel termine più breve, ai Ministeri della guerra, dell'Economia nazionale e delle Finanze unitamente alla relazione del collegio dei sindaci.
In qualunque momento abbiano a verificarsi gravi disordini amministrativi od altre rilevanti irregolarità, con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale, può essere disciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ente e provvedersi temporaneamente per mezzo di un commissario straordinario.
Durante la gestione del commissario straordinario cessano le funzioni dei sindaci.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale, ed è esercitata dal commissario straordinario, in caso di scioglimento dell'amministrazione; in caso diverso è esercitata dal Collegio dei Sindaci ovvero da un commissaria speciale che procede d'intesa col Collegio dei sindaci ed è nominato con decreto Reale promosso dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale.
Art. 15.
Anche i consiglieri di amministrazione, di cui alle lettere e) e g) dell'art. 12, dovranno essere inscritti all'«Unione Militare».
Art. 16.
Le azioni della Società cooperativa «Unione Militare» saranno ritirate ed annullate ed il valore reale relativo, calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio della Società giusta l'art. 20, sarà attribuito all'inscritto già azionista come quota di partecipazione al capitale del nuovo Ente, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro della guerra, di concerto con quello dell'Economia nazionale.
Gli attuali soci della detta cooperativa appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 potranno tuttavia chiedere entro il 31 dicembre 1927 di non essere inscritti al nuovo Ente ed in tal caso avranno diritto al rimborso del valore reale delle azioni ad essi intestate sempre calcolato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio suddetto.
Art. 17.
L'«Unione Militare» può essere rappresentata e difesa dalla R. Avvocatura Erariale in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali.
Gli onorari e le competenze da corrisponderai alla Regia Avvocatura a carico dell'«Unione Militare» saranno liquidati a norma di legge.
Art. 18.
Gli atti e contratti stipulati dall'Ente, per il raggiungimento dei fini sociali, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni in favore dello stesso Ente sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.
I contratti che interessano l'Ente possono essere rogati in forma pubblica amministrativa da funzionari dell'Ente medesimo, appositamente designati dal Ministero della guerra, su proposta del Consiglio d'amministrazione della «Unione Militare».
Gli stipendi e gli assegni da quest'ultimo corrisposti al proprio personale nono classificati nella categoria D.
Disposizioni transitorie.

Art. 19.
Non potranno essere nominati consiglieri né sindaci del nuovo Ente gli ufficiali che 'già tennero per otto anni, anche non continuativi, cariche sociali nella cessata Società.
Art. 20.
L'esercizio della cessante Società cooperativa si chiude col 31 gennaio 1927 e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.
Il presente decreto entrerà in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1926.

VITTORIO EMANITELE.
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI.

Visto, Il Guardasigilli: Rocco.

 

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1926. Atti del Governo, registro 255, foglio 21. - Coop


Modificazioni ed aggiunte all'Atto costitutivo

R. Decreto-Legge 10 febbraio 1927, n. 284, contenente modificazioni

ed aggiunte al R. Decreto 27 ottobre 1926, n. 1999.
(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 mano 1927, anno V, n. 577)

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999; riguardante la trasformazione della Società Cooperativa «Unione Militare» in Ente autonomo avente personalità giuridica propria ;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni ed aggiunte al provvedimento legislativo di trasformazione dell'Unione Militare;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, e per le Corporazioni, di concerto coi Ministri per l'Economia Nazionale, per la Giustizia e gli Affari di Culto e per le Finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Nel decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:
agli articoli 3, 7 e 14, dopo la parola «regolamento» è aggiunta la parola «generale»;
all'art. 7 il primo comma è sostituito dal seguente: «ciascun inscritto deve concorrere con almeno una quota di lire 100, in aumento del patrimonio dell'Ente»;
dopo il predetto articolo 7 viene aggiunto il seguente: «art. 7-bis». - «Le somme versate dagli inscritti all'Ente quali quote in aumento del patrimonio non possono essere sottoposte a sequestro o pignoramento, né essere cedute, se non nei modi che verranno stabiliti nel regolamento generale. Le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli ufficiali a pagamento delle quote conferite in aumento del patrimonio dell'Ente o a sconto debito per prestiti saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti all'Ente»
All'art. 8, nel primo comma, le parole «al 6%» sono sostituite con le parole «a lire sei»; nell'ultima parte, la parola «capitale» è sostituita con quella di «patrimonio».
All'art. 10, capoverso, le parole «il rimborso del capitale versato» sono sostituite con le parole «il rimborso delle somme conferite dagli inscritti».
All'art. 13, primo comma, le parole «I consiglieri indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in congedo» sono sostituite con le parole: «I consiglieri indicati nelle lettere e) e g) fra gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio o fra gli ufficiali in congedo».
All'art. 16, primo comma, le parole «partecipazione al capitale» sono sostituite con quelle di «concorso in aumento del patrimonio».
All'art. 20 è aggiunto il seguente capoverso: «Detto bilancio sarà approvato con provvedimento del Ministro per la Guerra, di concerto con quello per l'Economia Nazionale, avverso il quale non è ammessa alcuna impugnativa né in sede giurisdizionale, né in sede amministrativa».
Art. 2.
Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, previo parere del Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni riguardanti la costituzione dell'«Unione Militare», in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, con facoltà di emanare norme d'integrazione, di complemento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato.
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore col 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANITELE.
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI.

Visto, Il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marno 1927 - Anno. V - Atti

del Governo, registro 258, foglio 71 - FERRETTI.

 

REGOLAMENTO GENERALE
(Regio Decreto 10 febbraio 1927, N. 414)
Gazzetta Ufficiale N. Si del 7 aprile 1927 - Anno V N. 713
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del E. decreto legge 27 ottobre 1926, n. 1999, relativo alla trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria, e successive modificazioni ;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni, di concerto coi Ministeri per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il seguente regolamento generale pel funzionamento dell'«Unione Militare» costituita in Ente autonomo avente personalità giuridica propria:

TITOLO I.

Costituzione e scopo.

Art. 1.
L' Unione Militare, già Società anonima cooperativa, è costituita, dal 1° febbraio 1927, a norma del E. D. L. 27 ottobre 1926, n. 1999 e successive modificazioni, in Ente autonomo con personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza del Ministro per la Guerra, che la esercita di concerto col Ministro per l'Economia Nazionale.
Gli scopi dell' Unione Militare, determinati dal detto Decreto Legge, sono:
a) provvedere all'approvvigionamento ed alla vendita a prezzo mite, anche ai non iscritti all'Ente, degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento militare, nonché dei generi di ordinario consumo;
b) esercitare il credito agli inscritti mediante la mutualità ed il risparmio.

TITOLO II.

Patrimonio

Art. 2.
Il patrimonio dell'Ente è costituito:
1° da tutte le attività mobiliari ed immobiliari, detratti i debiti e gli altri oneri passivi, pertinenti all'Unione Militare, società anonima cooperativa di consumo e di credito, all'atto della sua trasformazione in Ente autonomo;
2° dalle somme conferite dagli inscritti all'Ente come quote in aumento del patrimonio;
3° dalle somme devolute al patrimonio dell'Ente a norma degli articoli 5 e 8 del presente Regolamento e dell'art. 8 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999;
4° dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento eventuale o volontario rivolto a beneficio dell'Ente avente particolare designazione.

TITOLO III.

Degli inscritti all'Ente.

Art. 3.
Chi, essendo nelle condizioni previste dall'ari. 6 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, voglia ottenere la inscrizione all'Ente, deve presentare domanda per iscritto al Consiglio d'Amministrazione,
Le domande degli allievi minorenni dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie Militari dovranno essere accompagnate dall'autorizzazione del padre del richiedente o, eventualmente, di chi esercita la patria potestà.

TITOLO IY.

Diritti e doveri degli inscritti

Art. 4.
L'inscritto all'Ente deve:
a) versare all'atto della inscrizione la tassa d'ammissione di lire dieci;
b) versare almeno una quota di lire cento per concorrere all'aumento del patrimonio dell'Ente.
L'inscritto può versare, all'infuori della prima, anche altre quote di concorso all'aumento del patrimonio dell'Ente, ciascuna sempre della somma di lire cento.
Art. 5.
È consentito agli inscritti di versare rate mensili di lire cinque per la formazione di quote di concorso al patrimonio dell' Ente, con un minimo di lire dieci mensili per gli inscritti che abbiano conferito una sola quota di concorso.
L'inscritto che venga meno, nel termine prescritto, al pagamento per cui si era impegnato perde senz'altro quelle rate, che non raggiungessero l'ammontare di una quota di lire cento. Tali rate andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.
Art. 6.
Cessano di far parte dell'Ente:
a) gli Ufficiali che perdono il grado;
b) gli Allievi dei Collegi, delle Scuole e delle Accademie militari che non abbiano conseguito il diritto alla nomina ad Ufficiale.
In tali casi l'Ente rimborsa le somme versate dall'iscritto in aumento del patrimonio, previa ritenuta dell'importo dei propri crediti.
Art. 7.
In caso di morte dell'inscritto, l'Ente, in seguito a domanda diretta al Consiglio d'Amministrazione, rimborserà all'erede le somme versate dal deceduto in aumento del patrimonio dell'Ente, salvo che l'erede, facendo parte dell'Ente esso stesso, intenda di conservarle per conto proprio, o che, trovandosi nelle condizioni volute dall' art. 6 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, domandi l'inscrizione all'Ente medesimo.
Art. 8.
Il diritto a chiedere le somme di cui ai due articoli precedenti decade dopo trascorsi dieci anni dal fatto che importa la cessazione della inscrizione all'Ente o dalla morte dell'inscritto.
Le dette somme andranno in aumento del patrimonio dell'Ente.
Art. 9.
L'Ente esercita contro l'inscritto moroso la ritenzione e la compensazione sulle somme rappresentanti le dette quote e sugli accessori, senza formalità e senza pregiudizio di ogni altro suo diritto.
Art. 10.
Qualora il Consiglio di amministrazione lo consenta, un inscritto può cedere ad altro inscritto o a persona che abbia diritto ad essere inscritta e che chieda l'inscrizione, le somme disponibili costituenti quote in aumento del patrimonio, meno una quota.
Le spese eventualmente occorrenti per dette cessioni sono a carico del cessionario.
Art. 11.
Gli Ufficiali in servizio permanente
non possono chiedere il rimborso delle quote.
Gli Ufficiali che cessano dal servizio permanente possono chiedere, in qualunque tempo, il rimborso delle quote, meno una, da essi direttamente versate e di quelle altre ad essi in qualunque modo pervenute da almeno dieci anni.
Gli altri inscritti possono chiedere in qualunque tempo il rimborso delle quote, meno una, purché ad essi spettanti da almeno dieci anni.
Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare che i rimborsi delle quote siano ritardati o sospesi. Contro tale provvedimento l'interessato può produrre reclamo, nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, al Ministero della Guerra, che decide, sentito quello dell'Economia Nazionale.
Art. 12.
Gli inscritti partecipano agli utili dell'intero esercizio per le quote già interamente versate prima della fine del primo semestre dell'esercizio in corso; per le quote il cui versamento si sia completato successivamente, non spetta alcuna partecipazione agli utili.

TITOLO V.

Vendita delle merci.

Art. 13.
L'Unione Militare svolge la sua azione a mezzo di una Sede Centrale a Roma, di Filiali e di Agenzie.
Art. 14.
La vendita delle merci è fatta a pronti contanti ed ai prezzi più miti possibili, tanto agli inscritti, quanto ai non inscritti all'Ente.
Art. 15,
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, potrà disporre che sia riservata ai soli inscritti, la vendita di quelle merci delle quali mancasse la disponibilità per la vendita anche ai non inscritti all'Ente.
Art. 16.
Per gli acquisti fatti dai Ministeri, dagli ufficiali di complemento, Istituti, Uffici, Scuole, Spacci Cooperativi Militari, Corpi, Società, ecc., ove le circostanze di fatto e l'interesse dell'Ente lo consiglino, potranno essere accordate condizioni speciali e dilazioni ai pagamenti, secondo nonne da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI.

Depositi e Prestiti.

Art. 17.
L'Unione Militare:
a) riceve depositi a risparmio liberi o vincolati ed emette buoni fruttiferi a scadenza fissa;
b) concede alle varie categorie di inscritti prestiti in merci ed in contanti.
Art. 18.
Per i prestiti in merci l'Unione Militare apre agli inscritti Ufficiali in servizio permanente per l'acquisto degli oggetti in vendita presso i suoi magazzini, e per le riparazioni agli oggetti di corredo, un credito:
1° di lire duecento per ciascuna delle prime dieci quote conferite;
2° di lire cento per ciascuna delle altre successive quote interamente versate.
Agli Ufficiali in congedo apre un credito pari al valore delle quote interamente versate, fatta deduzione però dell'ammontare del prestito in contanti che l'inscritto avesse già contratto a sensi dell'art. 23.
Art. 19.
Agli inscritti Ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, è concesso un prestito di prima vestizione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Fino a quando, mediante versamenti mensili, il credito concesso agli Ufficiali di nuova nomina non siasi ridotto nei limiti normali, di cui all'art. 18, essi non potranno fare prelevamenti e riparazioni a credito, che per l'ammontare complessivo di un quarto del rispettivo versamento mensile.
Art. 20.
Il prestito per acquisto di merci è fatto mediante rilascio di buoni di credito, da spendere nei magazzini dell'Ente entro un anno dalla data della loro emissione.
Tali buoni di credito sono prescritti alla fine dell'esercizio successivo a quello di emissione.
Art. 21.
Durante il tempo in cui l'inscritto, a qualsiasi categoria appartenga, è in debito per prelevamento merci, dovrà sottostare, a sconto di tale debito, ad una ritenuta o versamento mensile, da determinarsi sul debito risultante al primo di ogni mese.
Tale ritenuta o versamento sarà:
di L. 10 fino a L. 200
» 15 da 201 a » 300
» 20  » 301 a  » 400
» 25  » 401 a  » 500
e così di seguito, aumentando la ritenuta di L. 5 ogni 100 lire di debito.
Però l'Ufficiale che fruisce del prestito di prima vestizione, di cui all'art. 19, finché non lo abbia ridotto ai limiti normali stabiliti dall'art. 18, verserà mensilmente lire 60 fino al prestito di L. 2000.
Per i prestiti di somma superiore, il Consiglio d'amministrazione stabilisce la quota di versamento in rapporto alla entità del prestito.
Delle quote di ritenuta o versamento, di cui al presente articolo, può essere concesso che L. 10 siano accreditate in conto delle quote sottoscritte.
Tutti gli inscritti dovranno corrispondere, oltre la rata dovuta in diminuzione del debito, un interesse scalare, da calcolarsi sul debito esistente al primo di ogni mese.
Art. 22.
L'Unione Militare, nelle località dove esiste un proprio spaccio per la vendita dei generi alimentari, agli inscritti Ufficiali hi servizio permanente ed in congedo provvisti di pensione, potrà aprire un credito speciale rimborsabile ogni mese, per l'acquisto di tali generi, nella misura e con quelle garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
Ogni inscritto può contrarre un prestito in contanti, con effetto cambiario, senz'obbligo di avallo, per una somma pari a metà dell'importo delle quote interamente versate ad esso spettanti.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà agli inscritti, Ufficiali in servizio permanente, elevare il prestito in contanti fino a L. 2000 secondo le modalità stabilite.
Sono esclusi dalla concessione dei prestiti in contanti gli Ufficiali di nuova nomina fruenti del credito di cui all'art. 19.
Art. 24.
Per i prestiti in contanti è concessa la minorazione a rate mensili pari al trentesimo del debito originario. In ogni caso, però, la minorazione non potrà essere inferiore alle lire venti per ogni mese.
Gli interessi da pagarsi per detti prestiti sono ritenuti anticipatamente all'atto della consegna all'inscritto della somma concessagli.
Le tasse di bollo, registro, postali e diritto fisso di spese generali, sono a carico di chi contrae il prestito.
Art. 25.
Gli inscritti morosi al pagamento dì sei rate decadranno ipso jure dal beneficio del termine, e perdono il diritto di ottenere ulteriori prestiti.
Art. 26. Il rifiuto alla concessione dei prestiti non è motivato.
Art. 27.
Per i prestiti in contanti, l'Ente non può impegnare complessivamente più di un decimo del proprio patrimonio.
Art. 28.
I componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci non possono avere in corso prestiti in contanti all'atto della loro nomina, né contrarne mentre sono in carica.
Art. 29.
In caso di mobilitazione di tutte o di parte delle forze militari dello Stato, o quando gli eventi politici fossero tali da lasciare, ragionevolmente, supporre complicazioni gravi per la Nazione, ed anche per eccezionali circostanze finanziarie dell'Ente, il Consiglio d'amministrazione potrà, nell'interesse generale, sospendere i prestiti tanto in contanti che in merci.
Art, 30.
L'emissione dei buoni di credito per prelevamento merci, le ritenute mensili da operarsi sugli assegni degli Ufficiali a sconto debito per prestiti ed a pagamento delle, quote sottoscritte in aumento del patrimonio dell'Ente, e le relative contabilità saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli Ufficiali inscritti all'Ente, in conformità delle istruzioni all'uopo emanate dal Ministero della Guerra, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

TITOLO VII. 

Bilancio.

Art. 31.
Il bilancio dell'Ente, che ha inizio col 1° febbraio di ogni anno e termina col 31 gennaio dell'anno successivo, è formato ed approvato a norma del R. D. L. 27 ottobre 1926, n. 1999, e successive modificazioni.

TITOLO VIII.

Organi dell'Ente.

Art. 32.
Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio d'amministrazione;

b) il Collegio dei sindaci;

c) il direttore generale.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 33.
Sono attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione:
a) approvare il Regolamento interno e tutte le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente Regolamento Generale;
b) esercitare una continua vigilanza sull'andamento economico e finanziario e, in generale, su tutto il funzionamento dell'Azienda, perché essa risponda sempre ai suoi fini;
c) discutere e compilare i bilanci per l'approvazione del Ministero;
d) acquistare e vendere beni immobili riguardanti l'esercizio dell'Azienda;
e) autorizzare i rappresentanti dell'Ente a stare in giudizio, a transigere liti od a nominare arbitri, con le funzioni di amichevoli compositori;
f) deliberare sull'apertura o chiusura di Filiali ed , Agenzie;
g) nominare, scegliendolo nel proprio seno, il Segretario del Consiglio ;
h) nominare e revocare il Direttore Generale;
i) nominare il Consiglio d'Amministrazione dell' Istituto «Tito Molinari» a favore degli orfani degli Ufficiali soci morti in guerra od in dipendenza della guerra, scegliendone i membri nel proprio seno;
l) erogare in opere a favore degli inscritti la quota utili del 20% stabilita all'art. 8 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999;
m) stabilire la misura della partecipazione da corrispondere alle quote sugli utili di bilancio;
n) stabilire la misura degli interessi sui prestiti in merci ed in contanti, nonché sui depositi a risparmio e sui buoni fruttiferi;
o) fissare la misura degli sconti speciali da accordarsi eventualmente sulle merci;
p) deliberare sulle proposte di assunzione, revoche, assegni e cauzioni del personale;
q) scegliere le Ditte fornitrici e deliberare sui contratti che la Direzione Generale chiede di stipulare, nonché sugli impegni finanziari e sugli acquisti di merci.
Art. 34.
Il Consiglio d'Amministrazione può delegare alcuna delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto del Presidente (ed in sua assenza del Vice-Presidente), del Consigliere di turno e del Segretario del Consiglio.
Il Comitato esecutivo informerà il Consiglio d'Amministrazione alla prima riunione delle deliberazioni prese.
I Consiglieri sono incaricati dal Consiglio d'Amministrazione della sorveglianza o del controllo di qualche particolare branca od attività dell'azienda, od a compiere ispezioni presso la Sede, le Filiali e le Agenzie.
Art. 35.
Per turno, uno dei Consiglieri, meno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario del Consiglio, sopraintende immediatamente agli affari sociali, ed ha la firma sociale congiuntamente col Direttore Generale, per tutti gli atti che impegnano finanziariamente l'Ente e per gli ordini di pagamento, nel caso di pagamenti da farsi d'urgenza, potrà bastare la sola firma del Direttore Generale; ed in tal caso, il mandato di pagamento dovrà, a cura dello stesso Direttore Generale, essere sottoposto, al più presto, alla firma del Consigliere di turno per la necessaria convalidazione.
Art, 36.
Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione hanno luogo, di massima, due volte al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo chiedano due Consiglieri o due Snidaci.
Art. 37.
Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza della metà, almeno, dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Tutte le votazioni sono palesi, tranne quando trattasi di votare su persone, nel qua! caso, a richiesta di un componente del Consiglio d'Amministrazione o di un Sindaco, la votazione sarà segreta.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
La parità importa reiezione della proposta. Gli atti del Consiglio d'Amministrazione sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.
Art. 38.
I componenti il Consiglio d'Amministrazione sono esonerati dall'obbligo di dare cauzione.
Art. 39.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione è dovuta per l'esercizio del mandato una indennità annua in ragione di: al Presidente lire dodicimila; al Vice-Presidente lire ottomila; ai Consiglieri lire seimila.
Le indennità, da conteggiarsi fra le spese ordinarie di amministrazione, saranno corrisposte a dodicesimi posticipati nei mesi durante i quali i membri del Consiglio rivestono la carica.
Art. 40.
Il Consiglio d'Amministrazione potrà nominare presso ogni Filiale od Agenzia un proprio Commissario di vigilanza, scelto fra gli inscritti all'Ente residenti nella stessa località, e fissare le loro attribuzioni e l'indennità di carica.

COLLEGIO DEI SINDACI.

Art. 41.
I Sindaci devono esercitare, a norma del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, la sorveglianza sulla Amministrazione dell'Ente nei modi più opportuni e, particolarmente, devono:
1° stabilire d'accordo col Consiglio d'Amministrazione la forma dei bilanci;
2° esaminare almeno ogni trimestre i libri dell'Ente per conoscere le operazioni dell'Azienda ed accertare la bontà del metodo di scrittura;
3° fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa mai a distanza maggiore di un trimestre l'uno dall'altro;
4° riconoscere, almeno una volta ogni mese, colla scorta dei libri, l'esistenza dei titoli o dèi valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso l'Ente;
5° rivedere il bilancio e farne relazione nel termine stabilito nell'indicato Decreto Legge.
Art. 42.
I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo. Ricevono, perciò, comunicazione degli avvisi di convocazione e degli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 43.
I Sindaci hanno diritto di esprimere il loro parere su tutti gli argomenti sottoposti alla discussione del Consiglio d'Amministrazione.
Art. 44.
È dovuta ai Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato, una indennità annua di lire seimila per ciascuno. Tale indennità è dovuta ai Sindaci supplenti per il periodo durante il quale hanno esercitato le funzioni di Sindaci effettivi.

DIRETTORE GENERALE.

Art. 45.
Il Direttore Generale rappresenta la Società agli effetti legali, ed ha la firma sociale congiuntamente con il Consigliere di turno a senso dell'art. 35.
Egli eseguisce tutte le operazioni sociali, ha la diretta responsabilità dell'andamento della Società, e risponde dei propri atti verso il Consiglio d'Amministrazione.
Egli risponde altresì della regolarità dell'Amministrazione verso l'Ente e verso i terzi al pari dei Consiglieri, nonostante qualunque patto in contrario e sebbene sia sottoposto all'autorità e alla sorveglianza dei Consiglieri stessi.
Art. 46.
Dal Direttore Generale dipendono direttamente tutti i Direttori delle Filiali e delle Agenzie, e gli impiegati ed agenti della Società, ad eccezione di quelli addetti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio d'Amministrazione.
Art. 47.
Sono principali attribuzioni del Direttore Generale:
a) stipulare i contratti conformemente alle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; ed in caso d'urgenza stipulare qualsiasi contratto col parere favorevole del Comitato Esecutivo;
b) sottoporre al giudizio del Consiglio d'Amministrazione le proposte di acquisti e quelle relative ad impegni finanziari;
c) regolare l'esistenza delle merci nei vari magazzini della Sede, delle Filiali e delle Agenzie in ragione delle vendite;
d) eseguire e fare eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, delle quali non sia stata espressamente affidata ad altri l'esecuzione, e riferire sull'avvenuta esecuzione;
e) eseguire e fare eseguire le operazioni sociali, regolare e sorvegliare i servizi, e compiere tutti gli atti ai quali sia autorizzato per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
f) presentare al Consiglio d'Amministrazione le situazioni da questo ordinate e riferire sui fatti di maggiore importanza riflettenti l'Azienda;
g) proporre al Consiglio d'Amministrazione l'assunzione, la revoca, la sospensione e la retribuzione del personale;
h) intervenire, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione, salvo ne venga dispensato.
Infine sottoporre al Consiglio d'Amministrazione tutte quelle proposte che egli ritenga utili al buon andamento dell'Azienda.
Art 48.
La nomina, la sospensione, la revoca del Direttore Generale sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e le relative deliberazioni non hanno validità se non raccolgono almeno due terzi dei voti del numero dei Consiglieri in carica.
Art. 49.
Nell'assenza od impedimento del Direttore Generale ne assume le funzioni e la firma il Capo Divisione da esso delegato, previa approvazione del Consiglio d'Amministrazione.
È però in facoltà del Consiglio di Amministrazione di fare assumere provvisoriamente le funzioni di Direttore Generale ad uno dei propri membri.

TITOLO IX.

Durata delle cariche.

Art. 50.
La durata delle cariche dell'Ente è stabilita dagli articoli 11 e 14 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999.
Non possono essere Sindaci i parenti ed affini, sino al 4° grado, dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.
Art. 51.
I componenti del Consiglio d'Amministrazione che per qualsiasi motivo cessano dalla carica saranno sostituiti a cura degli organi competenti entro due mesi dalla cessazione delle loro funzioni. I nuovi designati dureranno in carica quanto avrebbero durato i membri da essi sostituiti.
In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, il medesimo viene sostituito dal Sindaco supplente nominato dallo stesso Ministero.
Art. 52.
In caso di mobilitazione generale o parziale delle Forze armate si potrà derogare dalle disposizioni dell'art. 13 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, ed i componenti del Consiglio d'Amministrazione potranno essere scelti fra gli inscritti di qualunque categoria.

TITOLO X.

Impiegati ed Agenti della Società

Art. 53.
Non possono essere nominati impiegati della Società i Consiglieri ed i Sindaci, che abbiano cessato dalla carica da meno di tre anni.
Art. 54.
I Direttori delle Filiali e delle Agenzie, i Cassieri e gli Impiegati che hanno in consegna numerario e merci o ne hanno il maneggio, devono prestare cauzione.
L'ammontare e la forma della cauzione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XI.

Scioglimento dell'Ente

Art. 55.
La liquidazione dell'Ente, disposta a norma dell'art. 10 del R.D.L. 27 ottobre 1926. n. 1999, sospende l'esercizio di ogni azione esecutiva contro l'Ente stesso.
Le norme relative alla formazione del progetto di riparto del patrimonio, all'approvazione di esso ed alle eventuali impugnative saranno stabilite nel Decreto Reale di cui al citato articolo 10.

Disposizioni transitorie.

Art. 56.
L'atto costitutivo e lo Statuto della Società anonima cooperativa «Unione Militare» cessano di aver effetto col 31 gennaio 1927. A tale data sarà chiuso l'esercizio della cessata Società e non più tardi del 31 marzo successivo sarà compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto.
Art. 57.
Con l'approvazione del bilancio dell' Unione Militare verrà stabilito:
1° il valore reale delle azioni liberate a tutto il 31 gennaio 1927 e l'ammontare dei versamenti fatti dai Soci in conto azioni pagabili ratealmente;
2° la misura dell'interesse da corrispondere alle azioni per gli undici mesi dell'esercizio 1926 27 e la percentuale di risparmio da restituirsi ai consumatori sui singoli acquisti. Per godere di tale percentuale i certificati di acquisto dovranno essere presentati entro il 31 maggio 1927.
Art. 58.
L'importo eccedente l'ammontare delle azioni possedute da un Socio dell'Unione Militare, in confronto dell'importo delle quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente a lui attribuite, sarà accreditato al Socio stesso.
Art. 59.
Al Socio dell'Unione Militare che avrà fatto versamenti in conto azioni non liberate sarà attribuita una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente per ogni cento lire versate, rimanendo a suo credito i versamenti non sufficienti a formare un'intera quota di concorso.
Art. 60.
I crediti dei Soci dell'Unione Militare, di cui agli articoli 58 e 59, qualora gli interessati non intendessero fare versamenti suppletivi per costituire una quota intera di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente, saranno rimborsati rilasciando un buono di prelevamento merci agli inscritti all'Ente che non fruiscono del credito in merci, o che fruiscono di un credito già in rapporto con le quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.
Art. 61.
I Soci dell'Unione Militare che fruiscono invece del credito in merci dovranno completare i loro versamenti in conto azioni sottoscritte, fino ad avere il numero di quote di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritto dall'art. 18.
Art. 62.
I Soci dell'Unione Militare Ufficiali in servizio permanente, che avranno fatto versamenti in conto azioni inferiori a lire cento, dovranno completare i versamenti fino a formare la quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente prescritta dall'art. 4.
Art. 63.
Gli attuali Soci dell'Unione Militare appartenenti alle categorie di cui all'art. 6 del R.D.L. 27 ottobre 1926, n. 1999, s'intenderanno inscritti d'ufficio al nuovo Ente senza che occorra loro domanda, a meno che entro il 31 dicembre 1927 abbiano chiesto il recesso. In tal caso avranno diritto al rimborso delle azioni ad essi intestate conteggiate al loro valore reale risultante dal Bilancio al 31 gennaio 1927, nonché ai versamenti da essi fatti in conto azioni non liberate in conformità delle disposizioni dell'art. 11, senza obbligo però di rimanere possessori di una quota di concorso in aumento del patrimonio dell'Ente.
Art. 64.
Sono esenti dal pagare la tassa di ammissione all'Ente, di cui all'art. 4, i Soci dell'Unione Militare che già l'abbiano versata.
Art. 65.
Il presente regolamento generale entra in vigore col 1° febbraio 1927.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - BELLUZZO - ROCCO - VOLPI
Visto, Il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1927 

Anno V. Atti del Governo, registro 359, foglio 20. - FERRETTI

 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

R. Decreto 10 febbraio 1927, Anno V, col quale è nominato il Consiglio d'Amministrazione dell'«Unione Militare»
(Giornale Militare Ufficiale 1° aprite 1927, dispensa 14. Circolare n. 197)

 

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, che ha trasformato la società cooperativa Unione Militare in ente autonomo avente personalità giuridica propria e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari delle guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
S. E. il generale d'armata cav. Paolo Morrone ed il contrammiraglio in A. R. Q. cav. Ernesto Di Loreto, sono nominati rispettivamente presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare.
Art. 2.
Sono chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione di cui al precedente articolo i seguenti ufficiali:
1. Generale di divisione in A. R. Q. cav. Carmelo Squillace.
2. Colonnello commissario nella R. marina cav. Francesco Cicogna.
3. Colonnello R. guardia di finanza cav. Antonio Papaleo.
4. Colonnello di artiglieria in A. R. Q. cav. Carlo Romano.
5. Colonnello di fanteria in A. R. Q. cav. Antonio Vergna.
6. Colonnello di fanteria nella riserva cav. Pietro Gargano.
7. Tenente colonnello di fanteria cav. Giorgio Ori stani.
8. Tenente colonnello arma aeronautica cav. Carlo Grillo.
9. Seniore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (maggiore del R. Esercito in A. R. Q.) conte dottore Filippo Gauttieri.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BELLUZZO.


SINDACI
Decreto ministeriale 30 gennaio 1927, Anno V, col quale sono nominati i Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti

per l'esercizio dell'«Unione Militare» dal 1° febbraio 1927 al 31 gennaio 1928
(Giornale Militare Ufficiale del 1° aprile 1927, Dispensa 14, Circolare n. 198)

 

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO CON I
MINISTRI SEGRETARI DI STATO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELLE FINANZE.

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, numero 1999, che ha trasformato la società cooperativa Unione Militare in ente autonomo avente personalità giuridica propria; .
Decreta:
Per l'esercizio dell'Unione Militare 1° febbraio 1927-31 gennaio 1928 sono nominati i seguenti sindaci effettivi e sindaci supplenti dell'ente.

Sindaci effettivi:

1. Grand'ufficiale Eugenio Petrucci capo ragioniere presso il Ministero della guerra.
2. Comm. dott. Amleto Angelelli direttore capo di divisione al Ministero dell'economia nazionale.
3. Cav. uff.. Giovanni Balì capo sezione nella ragioneria del Ministero dell'aeronautica.

Sindaci supplenti:

1. Cav. uff. Renato Nani, maggiore commissario del Regio Esercito.
2. Cav. uff. dott. Alberto Angiolillo, consigliere al Ministero dell'economia nazionale
3. Cav. rag. Umberto D'Anella, consigliere nella ragioneria centrale del Ministero della marina.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addì 30 gennaio 1927 - Anno V.

Il Ministro della guerra: MUSSOLINI
Il Ministro dell'economia nazionale: BELLUZZO.
Il Ministro delle finanze: VOLPI.



 

 





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