Regio Esercito
Testo Unico delle leggi sul
Reclutamento del R. Esercito
Approvato con R. Decreto 5 agosto 1927 - Anno
V, n. 1437
(Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 agosto 1927, n. 191)
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge
1° luglio 1926, n. 1434, che da facoltà al Governo del
Re di raccogliere e coordinare in testo unico le
disposizioni contenute nelle leggi riguardanti il
reclutamento del Regio esercito, introducendo nelle
leggi stesse le modificazioni opportune;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del
Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre
1911, n. 1497;
Viste tutte le altre disposizioni legislative che, a
datare dalla entrata in vigore del testo unico suddetto,
hanno introdotto modificazioni nel reclutamento del
Regio esercito;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro
Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per
la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato
per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio
esercito è approvato il seguente testo il quale
sostituisce quello approvato con E. decreto 24 dicembre
1911, n. 1497, che rimane in conseguenza abrogato.
Legge sul reclutamento del
R. Esercito.
DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 8 e 14 legge
13 giugno 1912, n. 555; art. 3 R. decreto-legge 20
aprile 1920, n. 452).
Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva,
anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il
concorso alla leva della propria classe e prima di aver
compiuto il 39° anno di età.
Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano
perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti
obbligati al servizio militare a tenore delle leggi
vigenti in materia dì cittadinanza, nonché coloro che
risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza
italiana né quella di altro Stato.
Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la
cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei
diritti politici.
Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione
del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922,
abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza
obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto
pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n.
1418 del 14 giugno 1923.
Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani
delle isole dell'Egeo e quelli delle colonie italiane
giusta le leggi ad essi relative.
Art. 2. (Art. 2 testo unico 24 dicembre 1911).
Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della
leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova
di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la
sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver
chiesto la inscrizione sulle liste di leva.
Art. 3.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911).
Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui
nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi
nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.
Art. 4.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i
giovani che vi appartengono compiono il ventesimo
dell'età loro. L'inizio delle operazioni di leva può
essere però anticipato in guisa da rendere possibile la
chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i
giovani compiono il ventesimo anno di età.
Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le
classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi
anche prima dei termini suddetti.
Art. 5.
(Art. 5 testo unico 24 dicembre 1911).
Sono esclusi dal servizio militare e non possono far
parte del Regio esercito i condannati, in applicazione
del codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o
alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla
quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici
uffici.
I condannati da giudici stranieri a pene che
corrispondano a quelle suindicate e per gli stessi reati
ai quali le stesse pene sono applicabili secondo le
leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte
del Regio esercito per decisione del Ministro per la
guerra.
I condannati in contumacia non sono compresi nella
esclusione.
Art. 6.
(Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066).
Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi
sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa,
sono cancellati dalle liste della leva di terra ed
inscritti nelle liste della leva di mare.
Art. 7.
(Art. 3 testo unico 24 dicembre 1911; art. 4 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452; art. 6 R decreto
legislativo 7 gennaio 1923, numero 3).
Coloro che nel concorso alla leva di terra siano
riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente
o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere
tutti arruolati nel Regio esercito.
Art. 8. (Art. 4 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n.
452).
Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari
della classe dell'anno in cui sono nati.
Art. 9.
(Art. 3 e 113 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente
obbligati al servizio militare dal giorno
dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui
compiono il 39° anno di loro età, salvo per gli
ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa
vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi
che specialmente li riguardano.
L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte
sotto le armi (salve le dispense dal compiere la ferma
di cui ai successivi articoli 108, 112, 115, 116, 117 e
119) e parte rimanendo a disposizione in congedo
illimitato.
Art. 10. (Art. 7 e 115 testo unico 24 dicembre 1911).
Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini ascritti
alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1.60
può essere assegnata al servizio della Regia marina
senza però che tale speciale assegnazione importi alcun
aumento di
ferma.
Art. 11.
(Art. 1 R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391).
Una parte degli arruolati è assegnata al servizio della
Regia aeronautica.
I militari incorporati nella Regia aeronautica rimangono
ad essa definitivamente acquisiti ed i loro obblighi di
servizio alle armi sono regolati dalle disposizioni che
specialmente li riguardano.
Art. 12.
(Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742;
art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281).
Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza
sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito,
previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva
marittima o dai ruoli della Regia marina.
Il servizio da essi prestato in detto corpo è
considerato per ogni effetto servizio militare.
Art. 13.
(Art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166).
L'arruolamento degli inscritti della leva di terra nelle
Legioni libiche della M.V.S.N. importa l'arruolamento
nel Regio esercito; ed il servizio prestato in colonia
dagli appartenenti alle dette Legioni è computato agli
effetti della ferma di leva.
Art. 14.
(Art. 1 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590;
art. 3 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano
all'estero a scopo di lavoro ovvero per compiere gli
studi preparatori per le missioni in uno degli istituti
cattolici italiani all'estero a tal uopo riconosciuti,
ovvero in qualità di missionari cattolici per aver già
compiuto gli studi medesimi, possono emigrare fino
all'apertura della leva della propria classe, ma debbono
rilasciare al capo dell'amministrazione del comune di
residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento,
atto che deve essere trasmesso al competente consiglio
di leva.
La concessione del passaporto agli inscritti di leva che
si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a
norme più restrittive da determinarsi dal regolamento.
Art. 15.
(Art. 1 R. decreto-legislativo 18 marzo 1923, n. 590).
E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano
compiuto la ferma loro spettante o siano stati
dispensati dal compierla o siano vincolati alla ferma
minima di tre mesi; ma l'autorità che sopraintende
all'espatrio deve notificare al competente comando di
distretto militare, non appena il militare sia partito
per l'estero, le sue generalità, e il luogo ove è
diretto.
Art. 16.
(Art. 3 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590).
La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva
ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti, può
essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su
proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di
concerto con quello per la marina o con quello per
l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
Art. 17.
L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro
leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio
dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma
loro spettante, può essere autorizzato solo in casi
eccezionali e per determinazione del Ministro per la
guerra.
In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che
per un tempo determinato.
TITOLO I. - La leva.
CAPO I.
ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.
SEZIONE 1a. - Generalità.
Art. 18.
(Art. 9 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2, 3, 14 R.
decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a
tutte le operazioni della leva militare.
In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio
della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e
l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario
che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie
autorità diplomatiche o consolari.
Art. 19. (Art. 16 testo unico 24 dicembre 1911).
Il servizio della leva nel Regno è organizzato secondo
la vigente circoscrizione amministrativa.
Art. 20. (Art. 11 testo unico 24 dicembre 1911).
Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:
1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge
per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena
e che
non siano espressamente attribuite all'autorità
giudiziaria militare;
2° definire le questioni di controversa cittadinanza,
domicilio od età;
3" pronunciare su contesi diritti civili o di
filiazione.
Art. 21.
(Art. 10 testo unico 24 dicembre 1911; art. 7 R. decreto
legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di
competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del
precedente art. 20 sono attribuite in ciascuna provincia
ad un consiglio di leva, che vi provvede sia
direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di
leva.
SEZIONE 2a. - I consigli di leva.
Art. 22.
<Art. 13, 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2, 14 R.
decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 1 R.
decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).
I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di
provincia, fatta eccezione per Zara.
Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne
fa le veci e sono composti di un rappresentante
dell'amministrazione provinciale, di un ufficiale
superiore o capitano del Regio esercito delegato dal
Ministro per la guerra e di un commissario di leva, al
quale sono anche affidate le funzioni di segretario.
L'amministrazione provinciale deve nell'atto di nomina
del detto rappresentante designare anche un supplente.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi
assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri
reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per
ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un
suo delegato, assistito dal segretario comunale,
nell'interesse dei suoi amministrati.
Il consiglio di leva è assistito da un medico militare
o, nella impossibilità, da un medico civile.
Art. 23.
(Art. 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha
competenza, anche per la provincia di Zara.
Art. 24. . (Art. 14 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
L'intervento di due membri votanti basta a rendere
valide le decisioni.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente
o di chi ne fa le veci.
Art. 25. (Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923,
n. 1309).
Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per
ogni seduta una indennità di L. 20, semprechè, dovendo
recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della
loro residenza, non abbiano titolo alla indennità di
missione.
Art. 26.
(Art. 32 testo unico 24 dicembre 1911; art. 6 R. decreto
legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le amministrazioni comunali delle città capiluogo di
provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i
locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di
cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la
pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale
all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle
amministrazioni comunali.
SEZIONE 3a. - Le commissioni mobili di leva.
Art. 27. (Art. 3, 15.R. decreto legislativo 27 maggio
1923, n. 1309).
Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura
della leva, costituisce una o più commissioni mobili che
si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per
effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti
di tutti i comuni del mandamento.
Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di
provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce
commissione mobile.
Art. 28. (Art. 5 R. decreto legislativo 27 maggio 1923,
n. 1309).
Il Ministero della guerra ha facoltà di determinare
che le commissioni mobili di leva si rechino anche in
altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In
tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione
mobile del mandamento più vicino.
Art. 29. (Art. 4, 15 R. decreto legislativo 27 maggio
1923, n. 1309).
Le commissioni mobili sono composte del magistrato
titolare della pretura del mandamento dove esse si
recano ad esercitare la loro funzione, di un ufficiale
del Regio esercito, di un rappresentante
dell'amministrazione provin-ciale e del commissario di
leva cui sono anche affidate le funzioni di segretario.
La presidenza è di regola tenuta dal predetto
magistrato.
La designazione preventiva dei rappresentanti
dell'amministrazione provinciale che debbono far parte
delle commissioni mobili, è fatta dall'amministrazione
provinciale. Il rappresentante dell'amministrazione
provinciale che deve far parte della commissione mobile
destinata alla provincia di Zara deve essere scelto fra
i rappresentanti dell'amministrazione provinciale della
provincia stessa.
Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un
ufficiale medico del Regio esercito o, nella
impossibilità, ad un medico civile.
Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi
assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri
reali, e, per ogni comune, senza diritto a voto, il capo
dell'amministrazione comunale od un suo delegato,
assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei
suoi amministrati.
Art. 30. (Art. 7 R. decreto legislativo 27 maggio 1923,
n. 1309).
La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e
può emettere qualunque decisione che sia di spettanza
del consiglio.
Però per quanto riguarda i diritti alla ferma riducibile
o alla ferma minima la decisione, su richiesta degli
inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni
comunali, può essere rimessa al consiglio di leva.
Art. 31.
(Art. 10 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese
a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta
a rendere valide le decisioni.
In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la
idoneità al servizio militare prevale il voto che sia
conforme al parere del medico.
Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità
di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio
di leva.
Art. 32.
(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta
per ogni seduta una indennità di L. 15.
Art. 33.
(Art. 12 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato
hanno diritto alle normali competenze loro spettanti
secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze
spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme
con la commissione fuori della propria residenza: in
tal caso, però, ad essi non spetta l'indennità di L. 15
di cui all'articolo precedente.
Art. 34.
(Art. 13 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
Al rappresentante dell'amministrazione provinciale,
facente parte della commissione mobile spetta
un'indennità di L. 50 per ogni giorno di seduta o di
viaggio e per ogni altro giorno in cui a causa
dell'incarico che disimpegna egli debba rimanere fuori
della propria residenza ed inoltre il rimborso delle
spese di viaggio pel trasporto in la classe sulle
ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri
veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico
e regolare al pubblico servizio.
Per i viaggi sulle vie ordinarie non servite da
ferrovia, automobili o altri veicoli a trazione
meccanica gli sarà corri sposta un'indennità di viaggio
di una lira per ogni chilometro.
Art. 35.
(Art. 6 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni
mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i
locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria
e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il
riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale
all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle
amministrazioni comunali.
SEZIONE 4a. - Il Ministero della guerra e la commissione
consultiva d'appello.
Art. 36.
(Art. 15 testo unico 24 dicembre 1911; art. 7 e 8 del R.
decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mo
bili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la
guerra, osservate le prescrizioni del regolamento
Il Ministro potrà annullare o modificare le dette
decisioni dopo sentito il parere di una commissione così
composta : a) il presidente del tribunale supremo
militare, presidente;
b) un consigliere di Stato;
c) un magistrato di grado non superiore a quello di
consigliere di corte di appello;
d) due ufficiali superiori, membri.
I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle
decisioni impugnate.
Art. 37.
(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309).
Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della
commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta
una indennità di L. 25 ciascuno.
SEZIONE 5a. - Gli
uffici provinciali ed i commissari di leva.
Art. 38.
(Art. 14, 15, R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n.
1309; art. 2 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).
Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per
Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per
tutta la provincia.
L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la
provincia di Zara.
L'ufficio è retto da un commissario di leva che dipende
di rottamente dal Ministero della guerra. Sono assegnati
due commissari agli uffici di leva delle provincie che
contano
popolazione superiore a 350 mila abitanti, tre agli
uffici delle provincie con popolazione superiore a 700
mila abitanti e quattro agli uffici delle provincie con
popolazione superiore ad 1 milione di abitanti.
All'ufficio di leva di -Ancona che deve provvedere al
servizio di leva anche della provincia di Zara, è
assegnato un commissario di leva in più. Agli uffici di
leva delle provincie con popolazione superiore al
milione di abitanti può essere inoltre assegnato un
archivista o applicato delle amministrazioni militari.
Art. 39.
I ruoli organici dei commissari di leva, il loro
reclutamento e il loro trattamento economico e di
carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale
personale.
Art. 40.
(Art. unico R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n.
2978).
Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire
nel capoluogo di provincia i locali necessari per la
sede e l'archivio degli uffici di leva.
CAPO II.
FORMAZIONE DELLE LISTE DI
LEVA.
Art. 41.
(Art. 17 testo unico 24 dicembre 1911).
Il 1° gennaio di ciascun anno i capi delle
amministrazioni comunali sono in obbligo di far
conoscere con espressa notificazione ai giovani che
nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della
loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di
leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai
loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di
curarne l'inscrizione.
Art. 42.
(Art. 18 testo unico 24 dicembre 1911).
Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del
padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune,
nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio
militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o
figli di un espatriato, o di un militare in effettivo
servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto
l'ultimo domicilio nel comune;
2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del
padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè
giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene
il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia
altrove domicilio ;
4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano
privi di padre, madre e tutore;
5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi
compresi in alcuno dei casi precedenti, non
giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi
compresi in alcuno dei casi precedenti, non
giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
7° i giovani stranieri di origine, naturalizzati o no,
domiciliati nel comune;
8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli
ospizi che vi sono stabiliti.
Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è
considerato domicilio legale del giovane nato e
dimorante all'estero il comune ove egli o la sua
famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno;
ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il
comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in
mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.
Art. 43. (Art. 19, 24 testo unico 24 dicembre 1911).
I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita
non possa accertarsi con documenti autentici, e che
siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti
alla leva, debbono egualmente essere inscritti sulle
liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età
presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi
sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal
tutore.
I giovani di cui al presente articolo debbono però
essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche
dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a
risultare che hanno età minore di quella presunta.
Art. 44.
(Art. 20 testo unico 24 dicembre 1911).
La lista di leva è compilata per cura del capo
dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di
gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 41 e sulle
indagini da farsi sui registri dello stato civile, come
pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni
consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione
comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su
detta lista.
Art. 45.
(Art. 21 testo unico 24 dicembre 1911).
Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo
dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le
osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli
vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per
errori quali che siano.
Art. 46.
(Art. 22 testo unico 24 dicembre 1911).
Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere
posta al corrente con le nuove inscrizioni o
cancellazioni che siano necessario; e debbono essere in
essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle
osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al
precedente art. 45.
Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.
Art. 47. (Art. 23 testo unico 24 dicembre 1911).
Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la
lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale
che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al
commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva
provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.
Art. 48.
(Art. 25 testo unico 24 dicembre 1911).
Dal momento della trasmissione della lista di leva al
commissario di leva sino a quello della verificazione di
cui all'art. 57 il capo dell'amministrazione comunale
tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno
alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di
ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la
lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si
presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.
Art. 49.
(Art. 26, 27 testo unico 24 dicembre 1911; art. 3 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi :
1° gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in
corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo
sia venuto a constare della loro omissione;
2° i cancellati, riformati o ascritti alla ferma
riducibile o alla ferma minima in leve anteriori, la cui
cancellazione, riforma o ascrizione sia stata annullata
a senso del successivo art. 64;
3° i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla
leva in corso;
4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza
italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di
nascita e prima di aver compiuto il 39° anno di età.
CAPO III.
CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE E ARRUOLAMENTO DEGLI
INSCRITTI.
Art. 50.
(Art. 28 testo unico 24 dicembre 1911; art. 14 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
La leva si opera in due periodi di tempo.
Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal
Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria,
nella quale i consigli di leva, o, in loro
rappresentanza, le commissioni mobili, procedono
all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti
ascrivendoli alla ferma di leva cui abbiano titolo.
Nel secondo periodo che dura fino all'apertura della
leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute
straordinarie, procedono all'esame personale ed
all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono
aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ascrivono
alla ferma riducibile o alla ferma minima gli arruolati
che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della
sessione stessa.
Art. 51.
(Art. 29 testo unico 24 dicembre 1911; art. 3 R. decreto
legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono
perché i rispettivi consigli si riuniscano per
proclamare l'apertura della leva, per determinare la
composizione e la sfera di giurisdizione delle singole
commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le
commissioni stesse dovranno recarsi, i giorni delle
sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e
per adottare quegli altri provvedimenti che possano
assicurare il rapido compimento delle operazioni di
leva.
Art. 52.
(Art. 30 testo unico 24 dicembre 1911; art. 16 R.
decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni
della rispettiva provincia il manifesto firmato dal
presidente del consiglio di leva col quale si ordina la
leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si
eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni
mobili le operazioni per ciascun comune.
Art. 53.
(Art. 31 testo unico 24 dicembre 1911).
Per cura del capo dell'amministrazione comunale è nello
stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli
inscritti chiamati alla leva.
Art. 54.
(Art. 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 9 R. decreto
legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mo
bili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni
designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta
eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità
insanabili di cui all'art. 73 e per coloro che debbano
essere rimandati giusta il successivo art. 62 e salve,
poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che
specialmente li riguardano. I non intervenuti senza
legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta
l'articolo 153.
Art. 55. (Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n.
1852).
Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune
di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla
commissione mobile, ovvero (pei residenti nella
circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia)
al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei
trasporti militari.
Art. 56.
(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852; art.
17 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art.
2 R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).
Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti
secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i
mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di
residenza al luogo ove debbono presentarsi alla
commissione mobile di leva o (pei residenti nella
circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia)
al consiglio di leva, purché però la distanza fra andata
e ritorno superi i venti chilometri.
E' inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno
per il tempo in cui rimangono a disposizione della
commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva
mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione
mobile, le indennità di viaggio e soggiorno saranno
corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la
mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta
a legittimo impedimento.
Art. 57.
(Art. 35 testo unico 24 dicembre 1911).
All'inizio delle operazioni di ciascun comune il
consiglio di leva o la commissione mobile procede alla
verificazione della lista di leva del comune stesso.
Art. 58.
(Art. 36 testo unico 24 dicembre 1911).
Ti consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge
sulla lista di ciascun comune le iscrizioni che i capi
delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente
effettuato e cancella quelle che riconosce
insussistenti.
Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere
alla leva marittima a senso delle leggi relative.
Art. 59.
(Art. 37 testo unico 24 dicembre 1911).
Il presidente del consiglio di leva o della commissione
mobile fa quindi leggere ad alta voce le liste così
rettificate ed invita pubblicamente gli astanti a
dichiarare se a loro parere-sia occorsa alcuna
omissione, e sulle osservazioni dei capi delle
amministrazioni comunali e degli inscritti od aventi
causa statuisce a tenore della presente legge.
Art. 60.
(Art. 38, 48 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile procede
poscia all'esame personale degli inscritti secondo
l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva,
pronunciando:
l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni
prevedute dall'art. 5 della presente legge;
la riforma o la rivedibilità o l'arruolamento con
dichiarazione di limitata idoneità di coloro che si
trovano nelle condizioni previste dal capo IV della
presente legge;
l'arruolamento di tutti coloro che possiedono la piena
idoneità fisica;
l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima
per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei
casi previsti dal capo V della presente legge, salvo,
per la competenza delle commissioni mobili, quanto è
prescritto dal precedente art. 30.
Art. 61.
(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).
All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva
o la commissione mobile procederà per mezzo dei medici
chiamati alla seduta in presenza del capo
dell'amministrazione comunale o del suo delegato.
Art. 62.
(Art. 49 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non
possono presentarsi all'esame personale prima della
chiusura della leva, sono rimandati alle leve
susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette
luogo al loro rimando.
Art. 63.
(Art. Ili testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva
risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella
Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri
corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della
ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o
vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati
aver soddisfatto l'obbligo della leva.
Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e
gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio
permanente, ove non abbiano servito almeno per un tempo
corrispondente alla ferma di leva nella qualità di
ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa,
dovranno ultimare la ferma medesima nella qualità di
ufficiali di complemento.
Art. 64.
(Art. 50 testo unico 24 dicembre 1911; art. 6 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono
annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso
tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che
siano state pronunciate m base a documenti falsi od
infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma sono annullabili per
determinazione del Ministro per la guerra entro il
termine di due anni quando sia accertato che le cause
che le motivarono non sussistano; nello stesso termine
e modo possono essere eventualmente annullate le riforme
delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso
tale termine, sono annullabili solo le decisioni di
riforma che siano state pronunciate per corruzione o per
il reato di procacciata infermità di cui all'art. 152.
Le decisioni di ascrizione alla ferma riducibile o alla
ferma minima sono annullabili per determinazione del
Ministro per la guerra, sentito il parere della
Commissione di cui all'art. 36, fino alla chiusura della
leva successiva a quella in cui furono pronunciate;
trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di
esse che siano state pronunciate in base a documenti
falsi o infedeli o per corruzione.
Art. 65.
(Art. 51 testo unico 24 dicembre 1911).
Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al
loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati
ordinali su Ha legalità del medesimo per motivi di
cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o
di filiazione, saranno tenui i sospesi a loro riguardo
gli effetti dell'arruolamento sino al l'emanazione della
sentenza.
Se il giudizio sarà protratto oltre la chiusura della
leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva
successiva in attesa dell'esito del giudizio.
Art. 66.
(Art. 52 testo unico 24 dicembre 1911).
Le questioni di cui al precedente articolo 65 anche se
trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni
mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal
tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di
leva, in contraddittorio del commissario di leva.
La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli
effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il
rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di
appello è dato il rimedio in Cassazione.
Art. 67.
(Art 53 testo unico 24 dicembre 1911).
L'ufficiale membro del consiglio di leva o della
commissione mobile somministra al comandante del
distretto militare gli elementi che, secondo le
decisioni del detto consiglio o della detta commissione,
debbono servire alla formazione del ruoli dei giovani
per i quali fu pronunciato l'arruolamento.
Art. 68.
(Art. 54 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive
sempre quando sia necessario per compiere le
incombenze affidategli dalla legge.
Art. 69.
(Art. 56 testo unico 24 dicembre 1911).
A richiesta del presidente del consiglio di leva, il
Ministro per la guerra può prolungare la sessione
ordinaria allorché le operazioni relative non siansi
potute compiere nel termine stabilito.
Art. 70. (Art. 1 legge 25 marzo 1926, n. 551).
Gli inscritti di leva residenti all'estero sono
arruolati dal consiglio di leva senza visita, in base
all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva
sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o
consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti
autorità del Regno.
Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie
spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità
diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la
loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia
pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di
leva o al comando del distretto militare competente,
secondo che si tratti di inscritti di leva o di
individui già arruolati.
Art. 71.
(Art. 116, 117 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati
in congedo illimitato provvisorio in attesa della
chiamata alle armi; possono però anche essere
immediatamente inviati sotto le armi.
Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito
dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non
siano stati ascritti alla ferma minima, ovvero non
abbiano titolo alla dispensa di cui al successivo art.
108.
CAPO IV.
RIFORME, RIVEDIBILITÀ E DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ
LIMITATA.
Art. 72.
(Art. 57 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 decreto
Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596; art. 6, 7 R.
decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per
difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei,
neppure limitatamente, al servizio militare, oppure
siano di statura inferiore a un metro e quarantotto
centimetri.
Appositi elenchi approvati con decreto reale specificano
le imperfezioni e le infermità che sono causa di
inabilità assoluta o temporanea al servizio militare e
quelle che limitano permanentemente l'idoneità al
servizio stesso.
Art. 73.
(Art. 47 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile potrà
riformare senza esame personale i giovani i quali
facciano risultare, per mezzo del capo
dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal
regolamento, di essere affetti da deformità che possano,
senza che occorra il giudizio di persone dell'arte,
dichiararsi evidentemente insanabili.
Tali deformità sono descritte negli elenchi delle
infermità che .esimono dal servizio militare, di cui al
precedente articolo 72.
Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode
il consiglio di leva o la commissione mobile dovrà
procedere all'esame personale dell'inscritto.
Art. 74.
(Art. 58 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti che risultino di debole costituzione od
affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati
quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il
SI dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di
età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono
riformati.
Gli insctritti affetti da infermità presunte sanabili
in breve spazio di tempo possono peraltro essere
semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.
Art. 75.
(Art. 59 testo unico 24 dicembre 1911).
Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una
malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della
commissione mobile di mandare l'inscritto in
osservazione presso un ospedale militare, anche nei
casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli
elenchi di cui al precedente articolo 72.
Art. 76.
(Art. 60 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 decreto
Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596).
Il limite di statura per la idoneità al servizio
militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta
centimetri.
Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di
un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano
quella di un metro e cinquanta centimetri, sono
rimandati quali rivedibili alle successive leve, non
oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il
22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora
raggiunta la detta statura, sono riformati
Art. 77. (Art. 61 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad
ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la
dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.
Art. 78.
L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma
o la dichiarazione di idoneità limitata a riguardo dei
militari sotto le armi o in congedo in base agli elenchi
di cui al precedente art. 72; come pure di collocare in
licenza straordinaria per il tempo necessario i
militari sotto le armi che risultino temporaneamente
inabili.
Art. 79.
(Art. 6 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Anche la riforma pronunciata dall'autorità militare a
riguardo di militari alle armi o in congedo, è
revocabile nel termine di due anni e per decisione del
Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova
visita, si accerti che le cause che la motivarono non
sussistano o siano cessate.
CAPO V.
GRADUAZIONE DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO ALLE ARMI.
Art. 80.
L'obbligo del servizio alle armi è attribuito agli
arruolati nel Regio esercito in tre diverse misure :
Ferma ordinaria. - E' attribuita agli arruolati che non
abbiano titolo all'ascrizione ad altra ferma di leva.
Ferma riducibile. - E' attribuita agli arruolati che si
trovino nelle condizioni previste negli articoli 81 ed
82.
Ferma minima. - E' attribuita agli arruolati che si
trovino nelle condizioni previste nell'art. 83.
Gli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla
ferma riducibile possono essere sospesi in caso di
guerra o di mobilitazione totale o parziale.
Art. 81. (Art. i R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1806).
Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva
riducibile di inscritti arruolati che si trovino in una
delle seguenti condizioni e che non possano conseguire
l'ascrizione alla ferma minima perché non ricorrono le
altre condizioni richieste dal successivo art. 83.
1° figlio unico di padre vivente;
2° figliò primogènito di padre vivente che non abbia
altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi
maggiori di 16 anni;
4° figlio primogenito di
madre, tuttora vedova;
5° primogenito di orfani di padre di madre.
Art. 82. . (Art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1806).
Hanno pure titolo all'ascrizione alla ferma di leva
riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una
delle seguenti condizioni :
1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico
di sorelle consanguinee - nubili o vedove senza figli
maggiori di 16 anni - orfane soltanto del padre;
2° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello
consanguineo di orfani soltanto del padre;
3° figlio di militare morto sotto le armi per causa non
dipendente dal servizio militare;
4° figlio di militare pensionato per ferite od infermità
riportate a causa di servizio militare;
5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi
per causa non dipendente dal servizio militare;
6° fratello consanguineo di militare pensionato per
ferite od infermità riportate a causa di servizio
militare;
7° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto
le armi per avere assunto obblighi speciali
(arruolamento volontario, riassoldamento, ferma
speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera
militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a
tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel
R. esercito (parte metropolitana e parte coloniale),
oltre ai militari della B. marina, della B. aeronautica
e della R. guardia di finanza, anche coloro che prestano
servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
8° fratello consanguineo di militare che appartenga ad
una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia
prestato servizio con ferma non inferiore a quella
ordinaria di leva.
Art. 83.
(Art. 2, 3 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3;
art. 1 R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856).
Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva minima
gli inscritti arruolati che si trovino in una delle
seguenti condizioni:
1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di
età, o che sia inabile a lavoro proficuo;
2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni
che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
3° figlio unico di madre tuttora vedova;
4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non
abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni ;
5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di
età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia
figli maschi maggiori di 16 anni;
6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia
figli maschi maggiori di 16 anni;
7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70°
anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non
abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16
anni;
8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non
abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16
anni;
9° primogenito di orfani di padre e di madre che non
abbia un fratello maggiore di 16 anni;
10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di
madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16
anni;
11° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello
inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli
siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso
del successivo articolo 85;
12° figlio di militare morto sotto le armi, o in
congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte
a causa di servizio militare;
13° fratello consanguineo di militare morto sotto le
armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità
contratte a causa di servizio militare;
14° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di
servizio militare;
15° fratello consanguineo di militare mutilato e
pensionato a causa di servizio militare.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai
morti o mutilati per causa di servizio militare i morti
o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze
indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n.,
2275.
Art. 84.
(Art. 4, R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3;
art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella
minima di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8°
dell'art. 82 ed ai numeri 12°, 13°, 14° e 15°
dell'art. 83 è consentita solo quando nessun fratello
consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe
tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto
già fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia
conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio
alle soppresse 2a e 3a categoria.
Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma
riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi
alla 2a o alla 3a categoria concessi a fratelli che
prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un
anno.
Art. 85.
(Art. 5 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Allo scopo di costituire titolo alla ascrizione alla
ferma di leva riducibile o minima debbono considerarsi
non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una
delle seguenti condizioni:
1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a
lavoro proficuo;
2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva ai
termini del codice civile;
3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere
per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il
diritto dell'inscritto alla ascrizione alla ferma
riducibile o alla ferma minima.
Art. 86.
I figli naturali legalmente riconosciuti possono
ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma
minima solo per i titoli relativi al padre o alla madre
di cui nei precedenti articoli 81, 82 ed 83 alla
condizione però che non esistano figli legittimi o
legittimati del genitore comune e, per i titoli relativi
alla madre, che essa sia nubile o vedova.
I figli adottivi possono ottenere l'ascrizione alla
ferma riducibile o alla ferina minima solo per i titoli
relativi alla loro famiglia di origine.
Art. 87.
(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).
I titoli per l'ascrizione alla ferma riducibile o alla
ferma minima che possono essere validamente invocati
sono i seguenti:
1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per
l'apertura della leva alla quale gli inscritti
concorrono per ragione di età o per legittimo rimando, o
che si verificano durante le leve stesse;
2° quelli che si verificano ne! periodo in cui il
militare presta normalmente servizio alle armi;
3° quelli che si verificano nel periodo in cui il
militare presta servizio alle armi per arruolamento
volontario, purché esistenti nel giorno fissato per
l'apertura della leva della sua classe di nascita o
sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla
ferma speciale contratta;
4° quelli che si verificano nel periodo in cui il
militare fruisce del ritardo della presentazione alle
armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti
dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente
servizio alle armi, derivino da modificazioni
sopraggiunte nella composizione della famiglia.
Gli omessi presentatisi spontanei o considerati tali, od
assolti, possono essere ascritti alla ferma riducibile o
alla ferma minima solo per i titoli che avrebbero potuto
validamente invocare se fossero stati tempestivamente
inscritti sulle liste di leva, arruolati ed incorporati.
I casi di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma
minima sono giudicati dal consiglio o dalla commissione
mobile di leva sulla produzione di documenti autentici
ed, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di una
attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti
all'atto, domiciliati nello stesso comune.
TITOLO II. — Il servizio militare.
CAPO VI.
FERME DI LEVA E FERME SPECIALI.
Art. 88.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 e 6 R.
decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 1 R.
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio
militare che si compie sotto le armi o per chiamata
d'autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma
speciale).
La ferma di leva ordinaria è di diciotto mesi.
La ferma di leva riducibile può avere una durata varia
che è determinata dal Ministro per la guerra ; ma non è
mai inferiore a sei mesi.
La ferma di leva minima è di tre mesi; ma il Ministro
per la guerra ha facoltà di dispensare, con
provvedimento di carattere collettivo e non individuale,
dal compiere tale ferma i militari che vi sono ascritti.
Art. 89.
(Art. 8 R. decreto legislativo, 7 gennaio 1923, n. 3;
art. unico R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95).
L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla
ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti
dagli articoli 81 ed 82 ed alla ferma minima per i
titoli previsti dall'articolo 83 è consentita alla
condizione che l'inscritto arruolato dimostri di avere
frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione
premilitare o dimostra di non aver avuto la materiale
possibilità di frequentarli.
Coloro che, pur avendone la possibilità, non abbiano
frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati
con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le
armi tre mesi in più.
Tale periodo di servizio sarà prestato dagli ascritti
alla ferma minima anche quando il Ministro per la guerra
si sia avvalso della facoltà di dispensa di cui all'art.
88.
Art. 90.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le ferme speciali, che possono essere assunte per
volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od
uno, od anche durata minore da determinarsi con
disposizione ministeriale.
La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale è
determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Art. 91.
(Art. 115 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452). .
Contraggono la ferma di anni tre:
a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e
nei vari corpi;
b) i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in
servizio a senso degli articoli 132 e 133;
c) coloro che sono ammessi nell'arma dei carabinieri
reali come effettivi;
d) i caporali e gli appuntati del personale di governo
delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti
militari di pena;
e) i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli
stalloni;
f) i caporali e gli appuntati musicanti;
g) i caporali maniscalchi;
h) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.
Art. 92. (Art. 6 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n.
1802).
Contraggono la ferma di anni due i carabinieri
ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure
col loro consenso) dai militari di altre armi.
Art. 93.
Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da
determinarsi con disposizione ministeriale i militari
riassoldati di cui agli articoli 129 e 130 della
presente legge.
Art. 94.
(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).
E' in facoltà del Ministro per la guerra di far passare
i militari da una ferma speciale ad un'altra.
Art. 95.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R.
decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 2 R.
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1912).
Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio
la prestazione del servizio alle armi.
Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui
sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto
della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre
anni è computato in tale ferma il servizio
precedentemente prestato.
Art. 96.
(Art. 122 testo unico 24 dicembre 1911).
I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da
altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni
di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due
nell'arma in cui sono trasferiti.
Art. 97.
(Art. 123 testo unico 24 dicembre 1911).
Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal
militare in istato di diserzione o di assenza
arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai
tribunali militari o dai magistrati ordinari, né quello
passato in aspettazione di giudizio, se questo fu
seguito da condanna, né il tempo trascorso a titolo di
punizione in un corpo disciplinare.
Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i
militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in
più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono
obbligati.
CAPO VII.
RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.
Art. 98.
(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di
pace, il ritardo della prestazione del servizio alle
armi fino al 26° anno di età ai militari che siano:
a) studenti di università o di istituti assimilati ad
università;
b) studenti degli istituti superiori di belle arti,
musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e
commerciali designati dal regolamento.
Il suddetto beneficio sarà concesso a condizione che i
militari interessati posseggano, per frequenza al tiro a
segno nazionale od ai corsi di istruzione premilitare, i
requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Art. 99. (Art. 1 R. decreto legislativo 19 luglio 1923,
n. 1613).
- Gli studenti delle università e degli altri istituti
superiori ammessi al ritardo della prestazione del
servizio in base al precedente art. 98 possono, a
domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche
quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti
condizioni :
a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi
intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno
successivo;
b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire
la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati
per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui
appartengono,, ovvero siano studenti fuori corso per non
aver superato i prescritti esami di passaggio al corso
superiore, purché in entrambi i casi continuino ad
attendere agli studi intrapresi;
c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver
conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra
facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto
superiore;
d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano
necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare
comunque la loro preparazione colturale o professionale.
Art. 100.
(Art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860).
Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in
tempo di pace potrà pure essere concesso alla stessa
condizione richiesta dall'art. 98 ai militari che siano
alunni dell'ultima classe delle scuole inedie di grado
superiore, od assimilate; nonché ai candidati agli
esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle
stesse scuole che siano caduti in non più di due materie
ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo
quanto sarà determinato dal regolamento.
Art. 101.
(Art. 1 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
Possono inoltre ottenere il ritardo della prestazione
del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno
di età i militari che si trovino come allievi interni in
istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane od
in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli
studi per le missioni.
Art. 102. (Art. 1 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n.
383).
Possono altresì ottenere il ritardo della prestazione
del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno
di età i militari i quali siano studenti di teologia o
degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia
avviati al sacerdozio cattolico.
Art. 103.
(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 R.
decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860; art. 1 R.
decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613; art. 1 R.
decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149; art. 1 R.
decreto-legge 17 marzo 1924, n.,383).
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle
armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto
dell'articolo 99), ovvero con l'abbandono definitivo dì
essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26°
anno di età.
Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano
sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la
prima classe di leva che sia chiamata alle armi per
compiere la ferma ordinaria.
Art. 104. (Art. 2 R. decreto legislativo 19 luglio 1923,
n. 1613).
In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi
della prima o, al massimo, della seconda classe
successiva alla loro, ai militari che si trovino in una
delle seguenti condizioni :
a) siano indispensabilmente necessari per il governo di
un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della
famiglia;
b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola
agricola, industriale o commerciale, perché allievi
dell'ultimo anno di corso.
Art. 105. (Art. 108 testo unico 24 dicembre 1911).
In tempo di pace i militari, i quali all'atto della
chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano
un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva,
possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a
che questi abbia compiuto la propria ferma.
Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi
contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sarà
lasciato in congedo uno di essi su richiesta e
designazione della famiglia.
CAPO VIII.
RIDUZIONI DI SERVIZIO E DISPENSE DALLA FERMA DI LEVA PER
DECISIONE DEL MINISTRO PER LA GUERRA.
Art. 106.
Il Ministro per la guerra, seguendo l'ordine in cui i
relativi titoli sono elencati nella legge, determina i
limiti in cui gli ascritti alla ferma riducibile possono
essere effettivamente ammessi a prestare un servizio più
breve della ferma ordinaria e la durata di esso.
Art. 107.
Il Ministro per la guerra ha facoltà di negare
l'effettiva immissione a prestare un servizio più
breve della ferma ordinaria a coloro che, pur avendo
titolo alla ferma riducibile, non lo abbiano invocato e
comprovato innanzi all'organo di leva competente entro
un termine perentorio stabilito dal Ministro stesso.
Art. 108.
(Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà
conferitagli dal precedente art. 88 di dispensare dal
compiere la ferma i militari ascritti alla ferma minima,
ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o
in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si
trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al
servizio militare, di cui al precedente articolo 72 e
gli arruolati di più bassa statura sino a quella, di
metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.
Art. 109. (Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923,
n. 3).
Il Ministro per la guerra ha pure facoltà di concedere
una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad
un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma
ordinaria i quali abbiano frequentato con esito
favorevole i corsi d'istruzione premilitare.
Art. 110.
Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di
congedare per anticipazione dopo un anno di servizio i
militari che siano stati arruolati dopo essere stati
rimandati quali rivedibili.
Art. 111.
(Art. 120 testo unico 24 dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di
anticipare l'invio in congedo illimitato della classe
anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo di
istruzione.
CAPO IX.
DISPENSA PROVVISORIA E DISPENSA DEFINITIVA DAL SERVIZIO
ALLE ARMI.
SEZIONE 1a. - Militari residenti all'estero.
Art. 112.
(Art. Z legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari residenti all'estero arruolati dal consiglio
di leva in base all'atto di sottomissione, a senso del
precedente art. 70, sono dispensati, in tempo di pace,
dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro
residenza all'estero.
In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi
con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite
in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di
rimpatriare in tempo utile.
Art. 113.
(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari di cui all'articolo precedente i quali
rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età
sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima
classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma
ordinarla., a meno che, essendo nati all'estero e
investiti per nascita della cittadinanza estera locale,
provino di aver prestato nell'esercito regolare del
paese di nascita un adeguato periodo di effettivo
servizio sotto le armi.
43 Art. 114.
(Art. 4 legge 25 marzo 1926, n. 551).
Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o
consolari all'estero o dalle competenti autorità
militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno
senza obbligo di prestare servizio alle armi i militari
dispensati per l'arti colo 112 che comprovino di
compiervi un regolare corso di studi, per tutta la
durata del corso stesso; e quelli di essi che
rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di
commercio, purché la loro permanenza nel Regno non
superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici,
ed i tre mesi se provengono da paesi europei o del
bacino mediterraneo.
Art. 115.
(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari dispensati dal presentarsi alle armi perché
residenti all'estero che rimpatriano dopo il compimento
del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal
compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle
eventuali chiamate della loro classe.
SEZIONE 2a. - Missionari cattolici.
Art. 116.
(Art. 2 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per
le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o in
territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle
colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in
quelle località e sotto quelle condizioni che saranno
rispettivamente prescritte dal Ministro per gli affari
esteri o da quello per le colonie, sono ammessi a fruire
delle facilitazioni previste dalla sezione 1' del
presente capo per gli inscritti residenti all'estero.
Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per
gli affari esteri o con quello per le colonie, potrà
annualmente limitare il numero dei militari da
ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in
qualità di missionari cattolici.
SEZIONE 3a. - Sacerdoti cattolici aventi cura di anime.
Art. 117.
(Art. 2 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
I militari i quali, compiuti gli studi di teologia,
siano ordinati sacerdoti cattolici e siano destinati in
cura di anime (parroci e vi cari che risultino tali per
attestazione della competente autorità ecclesiastica)
nei territori del Regno, delle colonie o in altri
territori di diretto dominio dell'Italia potranno essere
provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi,
semprechè dimostrino di possedere la preparazione
sanitaria per l'impiego di aiutanti di sanità.
Art. 118. (Art. 3 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n.
383).
Coloro che in base all'articolo precedente sono ammessi
alla dispensa provvisoria, qualora cessino dalla cura di
anime prima del compimento del 32° anno di età, sono
obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di
leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria.
Art. 119.
(Art. 4 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria
dai presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32°
anno di età continuino ad aver cura di anime, sono
definitiva mente dispensati dal compiere la ferma.
Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva,
cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte
le eventuali chiamate della loro classe.
Art. 120.
(Art. 5 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
Salvo le eccezioni determinate dal regolamento di cui al
successivo art. 145, i sacerdoti ammessi alla dispensa
provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi
alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati
come cappellani militari o come aiutanti di sanità.
CAPO X.
VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLE ARMI.
SEZIONE 1a. - Arruolamenti volontari.
Art. 121.
(Art. 78, 97 testo unico 24 dicembre 1911).
I cittadini dello Stato possono essere ammessi a
contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa
del Regio esercito prima del loro arruolamento di leva e
purché soddisfacciano alle seguenti condizioni:
1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
2° non siano ammogliati né vedovi con prole;
3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in
genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo
in cui chiedono di essere arruolati;
4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai
tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione,
ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro
il buon costume e l'ordine delle famiglie, o
associazione per delinquere;
5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata
dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno
domicilio e dimora, ovvero dai capi delle
amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato
durante gli ultimi dodici mesi precedenti
all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto
della provincia;
6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od
in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di
entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di
famiglia;
7° sappiano leggere e scrivere.
I giovani riformati alla leva possono essere ammessi,
all'arruolamento volontario, purché sia cessata la causa
che diede luogo alla, riforma e qualora non oltrepassino
il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi
nel personale di governo degli stabilimenti militari di
pena ovvero come musicanti o maniscalchi.
I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere
arruolati compiuto il 17° anno di età.
I militari che intendano rinunciare all'ascrizione alla
ferma riducibile o alla ferma minima non debbono avere
oltrepassato il 26° anno di età.
Art. 122.
(Art. 98 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi
sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel
Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana
mediante prestazione del servizio militare, non possono
contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione
del Re.
Art. 123.
(Art. 99 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita
commissione del corpo per il quale sono domandati.
Art. 124.
(Art. 100 testo unico 24 dicembre 1911).
Il volontario arruolato in un corpo non può essere
trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi
acconsenta o sia per cattiva condotta mandato ad un
corpo disciplinare.
Art. 125.
(Art. 97 e 101 testo unico 24 dicembre 1911).
In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono
anche essere contratti per la sola durata di essa e alla
condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di età
e di possedere la indispensabile attitudine fisica per
servire nel corpo prescelto.
Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni
nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i
quali non sia stato ancora emanato l'ordine di
presentazione alle armi.
Art. 126.
(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911).
Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a
cavallo che prestino servizio come arruolati volontari
con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi
compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità
stabilite per i riassoldati di cui all'art. 129.
Art. 127.
(Art.
112 testo unico 24 dicembre 1911).
Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla
leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto
cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del
giovane che si arruolò volontario, egli può essere
prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro
per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva
della propria classe.
Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio
può pure essere concesso all'arruolato volontario quando
sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento
fu contratto.
Art. 128.
Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva
di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica,
nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe
coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale, nella Milizia
nazionale forestale, nel corpo degli agenti di pubblica
sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle
carceri, valgono le speciali disposizioni relative a
tali enti.
SEZIONE 2a. — Riassoldamenti.
Art. 129.
(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 legge 27
giugno 1912, n. 660; art. 12 R. decreto-legge 20 aprile
1920, n. 452).
Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o
più anni come riassoldati i caporali e soldati di tutte
le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano
richieste dalle esigenze del servizio.
Ai detti militari è concessa annualmente una speciale
indennità il cui ammontare è fissato con decreto reale.
Art. 130.
(Art. 12 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale
riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore
di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento.
Anche a questi ultimi riassoldati è dovuta una indennità
il cui ammontare è fissato con decreto reale.
SEZIONE 3a. — Rinuncio al congedamento.
Art. 131.
(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).
E' in facoltà del Ministro per la guerra di concedere
che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato
ed anche fino al compimento del loro obbligo di
servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e
che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo
illimitato.
SEZIONE 4a. — Riammissioni e riassunzioni in servizio.
Art. 132.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R.
decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei
carabinieri reali, i caporali o appuntati del personale
di governo delle compagnie di disciplina e degli
stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli
stalloni, o musicanti, i caporali maniscalchi e i
caporali fuochisti dei lagunari del genio, i quali si
trovino in congedo illimitato possono essere riammessi
in servizio purché non abbiano oltrepassato il 35° anno
di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.
I suddetti militari possono dopo un anno dalla
riammissione, purché riuniscano le condizioni necessarie
di servizio e di buona condotta, essere proposti per la
rafferma con premio giusta le norme contenute pei
carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del
6 aprile 1919, e per le altre armi nella legge n. 506
del 19 luglio 1909, e quando vi siano ammessi, rimangono
prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in
servizio.
Art. 133.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).
Possono pure essere riammessi in servizio, alle
condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di età e
di assumere una nuova ferma di tre anni, i caporali e
soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.
Art. 134.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).,
Possono altresì essere riammessi in servizio i caporali
e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del
precedente art. 129 è consentito il riassoldamento,
purché si trovino in congedo illimitato da meno di due
anni e si obblighino a prestare almeno un anno di
servizio come riassoldati, col trattamento previsto
dall'articolo ora citato.
Art. 135.
La riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo
è disciplinata dalla legge sullo stato dei
sottufficiali.
Art. 136.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo
reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio
nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi
sulla leva marittima.
Art. 137.
(Art. 13 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n.
452).
Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli
precedenti, è consentita la riassunzione in servizio,
con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze
ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato
di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.
CAPO XI.
CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI
IN CONGEDO -
RICHIAMI
ALLE ARMI - CHIAMATE DI CONTROLLO.
Art. 138.
Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque
ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne
sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio
militare.
Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o
in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità
fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio
militare.
Art. 139.
(Art. 132 testo unico 24 dicembre 1911).
Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il
congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una
punizione disciplinare, non può essere congedato se non
dopo ultimata la punizione.
Il congedamento dei caporali e soldati, sotto le armi
per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano
stati puniti di prigione di rigore, è ritardato di
altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in
detta punizione durante la seconda metà del totale
servizio prestato.
I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma
dì leva, i quali siansi a suo tempo presentati con
ritardo non giustificato al distretto militare, sono
trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio,
computato ai sensi dell'art. 95, altrettanti giorni
quanti furono quelli del ritardo della presentazione.
Art. 140.
(Art. 133 testo unico 24 dicembre 1911).
Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in
congedo assoluto per ragione di età è sospeso appena
emanato l'ordine di mobilitazione.
Art. 141.
(Art. 129 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo
illimitato hanno obbligo, qualunque sia la loro classe,
di notificare al comandante del distretto militare, per
mezzo del capo dell'amministrazione comunale e non più
tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento, i
cambiamenti della propria residenza.
Art. 142.
(Art. 130 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali e militari di truppa in congedo
illimitato possono contrarre matrimonio senza
richiederne autorizzazione all'autorità militare.
Art. 143.
(Art. 125 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo
illimitato possono essere richiamati in servizio in
totalità, ovvero in parte, per classi, per
considerazione della categoria originaria o del loro
originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di
provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o
per distretto militare.
Ogni richiamo avrà luogo per decreto reale; ma i
militari, se invitati a presentarsi con precetto
personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro
assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la
pubblicazione del decreto rea le di richiamo.
Art. 144.
(Art. 2 legge 27 giugno 1912, n. 660).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo
illimitato che prestarono servizio nel corpo della
Regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi
per qualsiasi motivo, possono essere destinati a
prestar servizio nella guardia stessa.
Quelli di essi che, durante il servizio nel detto corpo,
siano stati adibiti ad impieghi marittimi possono essere
trasferiti nei ruoli della Regia marina per prestarvi
servizio in caso di richiamo alle armi.
Art. 145.
(Art. 125 testo unico 24
dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere
dispense dai richiami a coloro che coprano determinati
impieghi o si trovino in posizioni speciali, da
stabilirsi con regolamento, sentito il parere del
Consiglio di Stato.
Art. 146.
(Art. 126 testo unico 24 dicembre 1911).
Pel controllo della forza in congedo il Ministro per la
guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto
speciali chiamate che avranno luogo normalmente in
giorno domenicale.
Art. 147.
(Art. 127 testo unico 24 dicembre 1911).
I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo,
si presenteranno al capo dell'amministrazione del comune
di residenza, ovvero alle autorità militari aventi sede
nel comune stesso, nel modo che sarà indicato nel
manifesto di chiamata.
Saranno rilasciati in libertà nello stesso giorno di
presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o
indennità.
Art. 148. (Art. 128 testo unico 24 dicembre 1911).
I militari che, per giustificati motivi, non abbiano
potuto rispondere alla chiamata di controllo nel giorno
fissato dal manifesto, potranno presentarsi in altri
giorni successivi secondo le indicazioni del manifesto
stesso.
CAPO XII.
SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.
Art. 149.
(Art. 140 e 141 testo unico 24 dicembre 1911).
Non possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla
ferma minima:
1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle
sanzioni penali previste dai presente capo, salvo quanto
dispone il successivo art. 156 per i renitenti;
2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto
documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene
stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di
falsità;
3° gli inscritti che abbiano simulato infermità od
imperfezioni al fine di conseguire la riforma;
4° i militari che, a termini del codice penale militare,
siano incorsi nel reato di diserzione.
Art. 150.
(Art. 137 testo unico 24 dicembre 1911).
Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla
omissione di un giovane dalle liste di leva, sono puniti
con
la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a
lire 2000, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per i
pubblici ufficiali.
Il giovane omesso, che sia riconosciuto ' autore o
complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla
stessa pena.
Art. 151. (Art. 138 testo unico 24 dicembre 1911).
I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono
puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 152.
(Art. 141 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità
temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio
militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Qualora risultino abili ad un qualunque servizio
militare, dopo che abbiano scontato la pena sono
arruolati.
I medici, chirurghi, flebotomi e farmacisti, che siansi
resi complici di questo reato, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa
estensibile a lire 2000.
Art. 153.
(Art. 142 testo unico 24 dicembre 1911; art. 9 R.
decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta
all'esame personale ed arruolamento nel giorno prefisso
o che, trovandosi all'estero, non regoli la sua
posizione di leva nei termini all'uopo fissati è
considerato e punito come renitente.
La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i
casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i
commissari di leva provvedono perché la lista dei
renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di
provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i
renitenti sono inscritti.
Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della
leva i commissari di leva provvedono perché sia
pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali
durante il secondo periodo della leva.
Art. 154.
(Art. 143 testo unico 24 dicembre
1911).
I renitenti che si presentano spontanei o che vengono
arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio
di leva (o per esso, a cura della commissione mobile) e
qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare
ed arruolati e non siano ascritti alla ferma minima,
ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art.
108, debbono essere subito incorporati.
Essi sono quindi denunciati all'autorità giudiziaria la
quale procede in conformità dei seguenti articoli 155 e
157.
I consigli di leva provvedono perché siano cancellati
dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo
l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati
arruolati, od abbiano altrimenti regolato la loro
posizione.
Art. 155.
(Art. 144 testo unico 24 dicembre 1911).
I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da
uno a due anni ; quelli che si presentano spontanei
prima della scadenza di un anno dal giorno della
dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della
detenzione da due a sei mesi; e coloro che si
presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno
soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi
ad un anno.
I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio
militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un
anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se
presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla
dichiarazione di renitenza, e con la detenzione
estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente
durante l'anno.
Le pene in questo articolo stabilite sono portate al
doppio in tempo di guerra.
La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano
ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo
alla dispensa di cui all'ari. 108, viene da essi
scontata- quando sono inviati in congedo illimitato.
Art. 156.
(Art. 145 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora
durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto
alla ascrizione alla ferma riducibile o alla, ferma minima possono
ottenere di essèrvi ascritti, purché non vi si opponga
il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello
consanguineo abbia ottenuto l'ascrizione medesima.
I renitenti condannati non godono i] beneficio della sud
detta ascrizione se, oltre ad avervi avuto diritto prima
della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino
tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo
stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo
sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre
quando non vi si opponga il fatto di ascrizioni alla
ferma riducibile o alla ferma minima pronunciate a
favore di un fratello consanguineo durante la loro re
nitenza.
I renitenti condannati, una volta arruolati, possono
ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma
minima per i titoli sorti dopo i) loro arruolamento.
Art. 157.
(Art. 146 testo unico 24 dicembre 1911).
Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo
servizio un renitente è punito con la detenzione fino a
sei mesi.
Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un
renitente è punito con la detenzione da un mese ad un
anno.
La stessa pena si deve applicare a coloro che con
colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardata la
presentazione all'esame definitivo ed arruolamento di un
inscritto.
Se il colpevole è ufficiale pubblico, ministro del
culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può
estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una
multa estensibile fino a L. 2000.
Art. 158.
(Art. 147 testo unico 24 dicembre 1911).
I reati di omissione dolosa sulle liste di leva e di
renitenza non danno luogo a prescrizione.
Art. 159.
(Art. 148 testo unico 24 dicembre 1911).
1 medici o chirurghi chiamati come periti nei casi
preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni
od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli
esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da
due mesi a due anni.
La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e
delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia
che l'accettazione dei doni e delle .promesse abbia
avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso
di riforma giustamente pronunciata.
Art. 160.
(Art. 149 testo unico 24 dicembre 1911).
Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto
abbia autorizzato od ammesso ascrizioni alla ferma
riducibile o alla ferma minima, riforme od esclusioni in
opposizione al disposto della legge, ovvero abbia data
arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e
condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti
volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle
pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle
maggiori pene prescritte dallo stesso codice nel caso
che altre circostanze aggravino la sua colpa.
Art. 161.
(Art. 150 testo unico 24 dicembre 1911).
L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio
mi litare, commette in territorio estero reati preveduti
nella legge sul reclutamento dell'Esercito o nel codice
penale, è punito secondo la legge italiana ancorché non
si trovi nel Regno.
Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero
concorra in qualsiasi modo nel reato commesso
dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge
italiana ancorché non si trovi nel territorio del Regno.
Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto,
può essere giudicato nel Regno se il Ministro per la
giustizia ne faccia richiesta.
Art. 162.
(Art. 151 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento
non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono
dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità
giudiziaria militare.
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Art. 163.
(Art. 152 testo unico 24 dicembre 1911).
Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione
dell'art. 143 per solo scopo di istruzione, i militari
che senza giusti motivi non si saranno presentati nel
giorno fissato, andranno soggetti a castighi
disciplinari se si presenteranno prima dello spirare
dell'ottavo giorno successivo; e sa ranno puniti dai
tribunali militari colla pena del carcere militare se
non si presenteranno dentro tale termine.
Le disposizioni del presente articolo saranno altresì
applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a
classi ancora obbligate al servizio militare; essi,
oltreché nella pena del carcere militare, incorreranno
nella perdita del grado.
Art. 164.
(Art. 153 testo unico 24 dicembre 1911),
I militari i quali siano in attesa di giudizio perché
imputati di diserzione per non aver risposto alla
chiamata alle armi della loro classe o perché imputati
di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere
detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati
ed avviati ad un corpo.
Art. 165.
(Art. 154 testo unico 24 dicembre 1911).
La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di
controllo costituisce una contravvenzione che è punita
con ammenda estensibile a L. 5.
Il verbale di contravvenzione non è trasmesso
all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane
estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla
contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio
del minimo dell'ammenda.
Art. 166.
(Art. 155 testo unico 24 dicembre 1911).
I contravventori all'obbligo di notificare i cambiamenti
della propria residenza, di cui al precedente art. 141,
sono puniti con un'ammenda nella misura e con le
modalità di cui all'articolo precedente.
Art. 167.
(Art. 157 testo unico 24 dicembre 1911),
Alle contravvenzioni previste dai precedenti articoli
165 e 166 sono applicabili le disposizioni degli
articoli 24 e 101 del codice penale.
Art. 168. (Art. 158 testo unico 24 dicembre 1911).
In tutti i casi non preveduti dalle precedenti
disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi
penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi
alla leva.
Le disposizioni delle stesse leggi concernenti
l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono
ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa
legge.
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 169.
Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con
regolamento approvato con decreto Reale, sentito il
Consiglio di Stato.
In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il
Ministro per la guerra ha facoltà di emanare le
disposizioni esecutive che ritenga necessarie ; e di
determinare altresì, con suo decreto, se e per quali
delle innovazioni di natura procedurale recate dalla
presente legge debba essere temporaneamente
procrastinata l'applicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - VOLPI.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927-Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 155.
-
FERRETTI.
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