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Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Testo Unico delle leggi sul

Reclutamento del R. Esercito

 

Approvato con R. Decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1927, n. 191)

 

 



VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, che da facoltà al Governo del Re di raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendo nelle leggi stesse le modificazioni opportune;
Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497;
Viste tutte le altre disposizioni legislative che, a datare dalla entrata in vigore del testo unico suddetto, hanno introdotto modificazioni nel reclutamento del Regio esercito;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze ;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito è approvato il seguente testo il quale sostituisce quello approvato con E. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, che rimane in conseguenza abrogato.

Legge sul reclutamento del R. Esercito.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 8 e 14 legge 13 giugno 1912, n. 555; art. 3 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva, anche se abbiano acquistato la cittadinanza dopo il concorso alla leva della propria classe e prima di aver compiuto il 39° anno di età.
Vi sono pure soggetti coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana, sono tuttavia rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia dì cittadinanza, nonché coloro che risiedono nel Regno e non abbiano la cittadinanza italiana né quella di altro Stato.
Non sono soggetti alla leva coloro che posseggono la cittadinanza italiana non comprendente il godimento dei diritti politici.
Non sono soggetti alla leva coloro che, in applicazione del R. decreto-legge n. 1387 del 10 settembre 1922, abbiano acquistato la cittadinanza italiana senza obblighi di servizio militare, salvo quanto è disposto pei loro figli e discendenti dal R. decreto-legge n. 1418 del 14 giugno 1923.
Così pure non vi sono soggetti i cittadini italiani delle isole dell'Egeo e quelli delle colonie italiane giusta le leggi ad essi relative.
Art. 2. (Art. 2 testo unico 24 dicembre 1911).
Nessun cittadino italiano soggetto all'obbligo della leva può essere ammesso a pubblico ufficio se non prova di aver soddisfatto l'obbligo stesso, ovvero (qualora la sua classe non sia stata ancora chiamata) di aver chiesto la inscrizione sulle liste di leva.
Art. 3.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911).
Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.
Art. 4.
(Art. 1 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le classi sono chiamate alla leva nell'anno in cui i giovani che vi appartengono compiono il ventesimo dell'età loro. L'inizio delle operazioni di leva può essere però anticipato in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi nei primi mesi dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di età.
Quando poi lo esigano contingenze straordinarie le classi possono essere chiamate alla leva ed alle armi anche prima dei termini suddetti.
Art. 5.
(Art. 5 testo unico 24 dicembre 1911).
Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito i condannati, in applicazione del codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondano a quelle suindicate e per gli stessi reati ai quali le stesse pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte del Regio esercito per decisione del Ministro per la guerra.
I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Art. 6.
(Art. 4 legge 23 giugno 1927, n. 1066).
Coloro che possiedono i requisiti stabiliti dalle leggi sulla leva marittima per concorrere alla leva stessa, sono cancellati dalle liste della leva di terra ed inscritti nelle liste della leva di mare.
Art. 7.
(Art. 3 testo unico 24 dicembre 1911; art. 4 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452; art. 6 R decreto legislativo 7 gennaio 1923, numero 3).
Coloro che nel concorso alla leva di terra siano riconosciuti per condizioni fisiche idonei (o pienamente o limitatamente) al servizio alle armi, debbono essere tutti arruolati nel Regio esercito.
Art. 8. (Art. 4 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Tutti gli arruolati sono inscritti nei ruoli militari della classe dell'anno in cui sono nati.
Art. 9.
(Art. 3 e 113 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti di leva arruolati sono personalmente obbligati al servizio militare dal giorno dell'arruolamento sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di loro età, salvo per gli ufficiali e i sottufficiali e per i militari di truppa vincolati ad obblighi speciali, il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.
L'obbligo di servizio si soddisfa dai militari parte sotto le armi (salve le dispense dal compiere la ferma di cui ai successivi articoli 108, 112, 115, 116, 117 e 119) e parte rimanendo a disposizione in congedo illimitato.
Art. 10. (Art. 7 e 115 testo unico 24 dicembre 1911).
Una parte degli arruolati scelta tra gli uomini ascritti alla ferma ordinaria e di statura inferiore a m. 1.60 può essere assegnata al servizio della Regia marina senza però che tale speciale assegnazione importi alcun aumento di ferma.
Art. 11.
(Art. 1 R. decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 391).
Una parte degli arruolati è assegnata al servizio della Regia aeronautica.
I militari incorporati nella Regia aeronautica rimangono ad essa definitivamente acquisiti ed i loro obblighi di servizio alle armi sono regolati dalle disposizioni che specialmente li riguardano.
Art. 12.
(Art. unico - R. decreto-legge 16 maggio 1915, n. 742; art. 8 R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281).
Coloro che si arruolano nella Regia guardia di finanza sono inscritti nei ruoli matricolari del Regio esercito, previa cancellazione, ove del caso, dalle liste di leva marittima o dai ruoli della Regia marina.
Il servizio da essi prestato in detto corpo è considerato per ogni effetto servizio militare.
Art. 13.
(Art. 8 R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166).
L'arruolamento degli inscritti della leva di terra nelle Legioni libiche della M.V.S.N. importa l'arruolamento nel Regio esercito; ed il servizio prestato in colonia dagli appartenenti alle dette Legioni è computato agli effetti della ferma di leva.
Art. 14.
(Art. 1 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590; art. 3 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
I giovani inscritti sulle liste di leva che si recano all'estero a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici italiani all'estero a tal uopo riconosciuti, ovvero in qualità di missionari cattolici per aver già compiuto gli studi medesimi, possono emigrare fino all'apertura della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al capo dell'amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento, atto che deve essere trasmesso al competente consiglio di leva.
La concessione del passaporto agli inscritti di leva che si recano all'estero per altri scopi, sarà soggetta a norme più restrittive da determinarsi dal regolamento.
Art. 15.
(Art. 1 R. decreto-legislativo 18 marzo 1923, n. 590).
E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuto la ferma loro spettante o siano stati dispensati dal compierla o siano vincolati alla ferma minima di tre mesi; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio deve notificare al competente comando di distretto militare, non appena il militare sia partito per l'estero, le sue generalità, e il luogo ove è diretto.
Art. 16.
(Art. 3 R. decreto legislativo 18 marzo 1923, n. 590).
La facoltà di emigrare consentita agli inscritti di leva ed ai militari in congedo dagli articoli precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina o con quello per l'aeronautica, o di questi ultimi di concerto col primo.
Art. 17.
L'espatrio degli inscritti dopo l'apertura della loro leva, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma loro spettante, può essere autorizzato solo in casi eccezionali e per determinazione del Ministro per la guerra.
In tali casi l'espatrio non potrà essere autorizzato che per un tempo determinato.

TITOLO I. - La leva.

CAPO I.

ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

SEZIONE 1a. - Generalità.

Art. 18.
(Art. 9 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2, 3, 14 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.
In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.
All'estero, il servizio della leva è affidato alle Regie autorità diplomatiche o consolari.
Art. 19. (Art. 16 testo unico 24 dicembre 1911).
Il servizio della leva nel Regno è organizzato secondo la vigente circoscrizione amministrativa.
Art. 20. (Art. 11 testo unico 24 dicembre 1911).
Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:
1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che
non siano espressamente attribuite all'autorità giudiziaria militare;
2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;
3" pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.
Art. 21.
(Art. 10 testo unico 24 dicembre 1911; art. 7 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria in conformità del precedente art. 20 sono attribuite in ciascuna provincia ad un consiglio di leva, che vi provvede sia direttamente sia per mezzo delle commissioni mobili di leva.

SEZIONE 2a. - I consigli di leva.

Art. 22.
<Art. 13, 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2, 14 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 1 R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).
I consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.
Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito delegato dal Ministro per la guerra e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.
L'amministrazione provinciale deve nell'atto di nomina del detto rappresentante designare anche un supplente.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Il consiglio di leva è assistito da un medico militare o, nella impossibilità, da un medico civile.
Art. 23.
(Art. 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Il consiglio di leva della provincia di Ancona ha competenza, anche per la provincia di Zara.
Art. 24. . (Art. 14 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva decide a maggioranza di voti.
L'intervento di due membri votanti basta a rendere valide le decisioni.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 25. (Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Ai magistrati presidenti dei consigli di leva spetta per ogni seduta una indennità di L. 20, semprechè, dovendo recarsi per l'esercizio di tale incarico fuori della loro residenza, non abbiano titolo alla indennità di missione.
Art. 26.
(Art. 32 testo unico 24 dicembre 1911; art. 6 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le amministrazioni comunali delle città capiluogo di provincia ove hanno sede i consigli di leva provvedono i locali per le sedute dei consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE 3a. - Le commissioni mobili di leva.

Art. 27. (Art. 3, 15.R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Ciascun consiglio di leva, dopo proclamata l'apertura della leva, costituisce una o più commissioni mobili che si recano di massima in ogni capoluogo di mandamento per effettuare la visita e l'arruolamento degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.
Per i mandamenti il cui capoluogo sia anche capoluogo di provincia (eccettuato quello di Zara) non si costituisce commissione mobile.
Art. 28. (Art. 5 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Il Ministero della guerra ha facoltà di determinare che le commissioni mobili di leva si rechino anche in altri comuni, che non siano capoluogo di mandamento. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.
Art. 29. (Art. 4, 15 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le commissioni mobili sono composte del magistrato titolare della pretura del mandamento dove esse si recano ad esercitare la loro funzione, di un ufficiale del Regio esercito, di un rappresentante dell'amministrazione provin-ciale e del commissario di leva cui sono anche affidate le funzioni di segretario. La presidenza è di regola tenuta dal predetto magistrato.
La designazione preventiva dei rappresentanti dell'amministrazione provinciale che debbono far parte delle commissioni mobili, è fatta dall'amministrazione provinciale. Il rappresentante dell'amministrazione provinciale che deve far parte della commissione mobile destinata alla provincia di Zara deve essere scelto fra i rappresentanti dell'amministrazione provinciale della provincia stessa.
Le funzioni di perito sanitario sono affidate ad un ufficiale medico del Regio esercito o, nella impossibilità, ad un medico civile.
Le sedute delle commissioni mobili sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali, e, per ogni comune, senza diritto a voto, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.
Art. 30. (Art. 7 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
La commissione mobile rappresenta il consiglio di leva e può emettere qualunque decisione che sia di spettanza del consiglio.
Però per quanto riguarda i diritti alla ferma riducibile o alla ferma minima la decisione, su richiesta degli inscritti di leva o dei capi delle amministrazioni comunali, può essere rimessa al consiglio di leva.
Art. 31.
(Art. 10 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le decisioni delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti. L'intervento di due votanti basta a rendere valide le decisioni.
In caso di parità di voti nelle decisioni concernenti la idoneità al servizio militare prevale il voto che sia conforme al parere del medico.
Per tutte le altre decisioni invece, in caso di parità di voti, la questione è deferita al rispettivo consiglio di leva.
Art. 32.
(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Ai magistrati presidenti delle commissioni mobili spetta per ogni seduta una indennità di L. 15.
Art. 33.
(Art. 12 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
I membri delle commissioni mobili funzionari dello Stato hanno diritto alle normali competenze loro spettanti secondo le disposizioni in vigore. Tali competenze spettano anche ai presidenti qualora si rechino insieme con la commissione fuori della propria residenza: in tal caso, però, ad essi non spetta l'indennità di L. 15 di cui all'articolo precedente.
Art. 34.
(Art. 13 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Al rappresentante dell'amministrazione provinciale, facente parte della commissione mobile spetta un'indennità di L. 50 per ogni giorno di seduta o di viaggio e per ogni altro giorno in cui a causa dell'incarico che disimpegna egli debba rimanere fuori della propria residenza ed inoltre il rimborso delle spese di viaggio pel trasporto in la classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.
Per i viaggi sulle vie ordinarie non servite da ferrovia, automobili o altri veicoli a trazione meccanica gli sarà corri sposta un'indennità di viaggio di una lira per ogni chilometro.
Art. 35.
(Art. 6 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Le amministrazioni dei comuni nei quali le commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto è necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento dei locali suddetti.
Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle amministrazioni comunali.

SEZIONE 4a. - Il Ministero della guerra e la commissione consultiva d'appello.

Art. 36.
(Art. 15 testo unico 24 dicembre 1911; art. 7 e 8 del R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mo bili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra, osservate le prescrizioni del regolamento
Il Ministro potrà annullare o modificare le dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta : a) il presidente del tribunale supremo militare, presidente;
b) un consigliere di Stato;
c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte di appello;
d) due ufficiali superiori, membri.
I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.
Art. 37.
(Art. 11 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Al consigliere di Stato ed al magistrato membri della commissione consultiva d'appello spetta per ogni seduta una indennità di L. 25 ciascuno.

SEZIONE 5a. - Gli uffici provinciali ed i commissari di leva.

Art. 38.
(Art. 14, 15, R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 2 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816).
Nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un ufficio di leva con competenza per tutta la provincia.
L'ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.
L'ufficio è retto da un commissario di leva che dipende di rottamente dal Ministero della guerra. Sono assegnati due commissari agli uffici di leva delle provincie che contano
popolazione superiore a 350 mila abitanti, tre agli uffici delle provincie con popolazione superiore a 700 mila abitanti e quattro agli uffici delle provincie con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti. All'ufficio di leva di -Ancona che deve provvedere al servizio di leva anche della provincia di Zara, è assegnato un commissario di leva in più. Agli uffici di leva delle provincie con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.
Art. 39.
I ruoli organici dei commissari di leva, il loro reclutamento e il loro trattamento economico e di carriera, sono determinati dalle leggi relative a tale personale.
Art. 40.
(Art. unico R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2978).
Le amministrazioni provinciali sono obbligate a fornire nel capoluogo di provincia i locali necessari per la sede e l'archivio degli uffici di leva.

CAPO II.

FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA.

Art. 41.
(Art. 17 testo unico 24 dicembre 1911).
Il 1° gennaio di ciascun anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.
Art. 42.
(Art. 18 testo unico 24 dicembre 1911).
Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio ;
4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
6° i giovani nati nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
7° i giovani stranieri di origine, naturalizzati o no, domiciliati nel comune;
8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.
Art. 43. (Art. 19, 24 testo unico 24 dicembre 1911).
I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che siano reputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, debbono egualmente essere inscritti sulle liste. Parimenti vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
I giovani di cui al presente articolo debbono però essere cancellati dalle liste ed, eventualmente, anche dai ruoli se, prima della loro incorporazione, venga a risultare che hanno età minore di quella presunta.
Art. 44.
(Art. 20 testo unico 24 dicembre 1911).
La lista di leva è compilata per cura del capo dell'amministrazione comunale entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui all'art. 41 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.
Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è, a cura del capo dell'amministrazione comunale, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.
Art. 45.
(Art. 21 testo unico 24 dicembre 1911).
Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.
Art. 46.
(Art. 22 testo unico 24 dicembre 1911).
Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove inscrizioni o cancellazioni che siano necessario; e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al precedente art. 45.
Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'amministrazione comunale.
Art. 47. (Art. 23 testo unico 24 dicembre 1911).
Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, la lista è firmata dal capo dell'amministrazione comunale che ne fece l'esame e trasmessa per copia autentica al commissario capo dell'ufficio di leva della rispettiva provincia, nei primi dieci giorni del mese di aprile.
Art. 48.
(Art. 25 testo unico 24 dicembre 1911).
Dal momento della trasmissione della lista di leva al commissario di leva sino a quello della verificazione di cui all'art. 57 il capo dell'amministrazione comunale tiene conto di tutte le mutazioni che succedono intorno alla situazione dei singoli inscritti, prende nota di ogni altra variazione a cui possa andare soggetta la lista e provvede alla inscrizione degli omessi che si presentino spontanei o vengano scoperti o denunciati.
Art. 49.
(Art. 26, 27 testo unico 24 dicembre 1911; art. 3 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Sulle liste della leva in corso debbono aggiungersi :
1° gli omessi, appartenenti alla classe di cui è in corso la leva o a classe precedente, in qualunque modo sia venuto a constare della loro omissione;
2° i cancellati, riformati o ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima in leve anteriori, la cui cancellazione, riforma o ascrizione sia stata annullata a senso del successivo art. 64;
3° i rimandati per rivedibilità o per legali motivi alla leva in corso;
4° coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima di aver compiuto il 39° anno di età.

CAPO III.

CHIAMATA ALLA LEVA, ESAME PERSONALE E ARRUOLAMENTO DEGLI INSCRITTI.

Art. 50.
(Art. 28 testo unico 24 dicembre 1911; art. 14 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
La leva si opera in due periodi di tempo.
Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal Ministro per la guerra, ha luogo la sessione ordinaria, nella quale i consigli di leva, o, in loro rappresentanza, le commissioni mobili, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti ascrivendoli alla ferma di leva cui abbiano titolo.
Nel secondo periodo che dura fino all'apertura della leva successiva, i consigli di leva, convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria, ed ascrivono alla ferma riducibile o alla ferma minima gli arruolati che comprovino di avervi titolo dopo la chiusura della sessione stessa.
Art. 51.
(Art. 29 testo unico 24 dicembre 1911; art. 3 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
I magistrati presidenti dei consigli di leva provvedono perché i rispettivi consigli si riuniscano per proclamare l'apertura della leva, per determinare la composizione e la sfera di giurisdizione delle singole commissioni mobili, i giorni e i luoghi nei quali le commissioni stesse dovranno recarsi, i giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva e per adottare quegli altri provvedimenti che possano assicurare il rapido compimento delle operazioni di leva.
Art. 52.
(Art. 30 testo unico 24 dicembre 1911; art. 16 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
I commissari di leva fanno pubblicare in tutti i comuni della rispettiva provincia il manifesto firmato dal presidente del consiglio di leva col quale si ordina la leva e si indicano il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili le operazioni per ciascun comune.
Art. 53.
(Art. 31 testo unico 24 dicembre 1911).
Per cura del capo dell'amministrazione comunale è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degli inscritti chiamati alla leva.
Art. 54.
(Art. 33 testo unico 24 dicembre 1911; art. 9 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
Alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mo bili di leva hanno obbligo di intervenire, nei giorni designati, tutti indistintamente gli inscritti, fatta eccezione per coloro che siano affetti dalle deformità insanabili di cui all'art. 73 e per coloro che debbano essere rimandati giusta il successivo art. 62 e salve, poi, pei residenti all'estero, le disposizioni che specialmente li riguardano. I non intervenuti senza legittimo motivo sono dichiarati renitenti, giusta l'articolo 153.
Art. 55. (Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852).
Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
Art. 56.
(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1852; art. 17 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309; art. 2 R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2985).
Agli inscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pei residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purché però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.
E' inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno saranno corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.
Art. 57.
(Art. 35 testo unico 24 dicembre 1911).
All'inizio delle operazioni di ciascun comune il consiglio di leva o la commissione mobile procede alla verificazione della lista di leva del comune stesso.
Art. 58.
(Art. 36 testo unico 24 dicembre 1911).
Ti consiglio di leva o la commissione mobile aggiunge sulla lista di ciascun comune le iscrizioni che i capi delle amministrazioni comunali hanno ulteriormente effettuato e cancella quelle che riconosce insussistenti.
Cancella inoltre gli inscritti che debbono concorrere alla leva marittima a senso delle leggi relative.
Art. 59.
(Art. 37 testo unico 24 dicembre 1911).
Il presidente del consiglio di leva o della commissione mobile fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro parere-sia occorsa alcuna omissione, e sulle osservazioni dei capi delle amministrazioni comunali e degli inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.
Art. 60.
(Art. 38, 48 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile procede poscia all'esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva, pronunciando:
l'esclusione di coloro che si trovino nelle condizioni prevedute dall'art. 5 della presente legge;
la riforma o la rivedibilità o l'arruolamento con dichiarazione di limitata idoneità di coloro che si trovano nelle condizioni previste dal capo IV della presente legge;
l'arruolamento di tutti coloro che possiedono la piena idoneità fisica;
l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per coloro che siano arruolati, e che si trovino nei casi previsti dal capo V della presente legge, salvo, per la competenza delle commissioni mobili, quanto è prescritto dal precedente art. 30.
Art. 61.
(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).
All'esame personale degli inscritti il consiglio di leva o la commissione mobile procederà per mezzo dei medici chiamati alla seduta in presenza del capo dell'amministrazione comunale o del suo delegato.
Art. 62.
(Art. 49 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono presentarsi all'esame personale prima della chiusura della leva, sono rimandati alle leve susseguenti fino a che sia cessato il motivo che dette luogo al loro rimando.
Art. 63.
(Art. Ili testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti i quali all'atto del concorso alla leva risultino arruolati volontari nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica o negli altri corpi il cui servizio equivale, per gli effetti della ferma di leva, a quello prestato nel Regio esercito, o vi servano in virtù di Regio decreto, sono considerati aver soddisfatto l'obbligo della leva.
Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.
Gli ufficiali dispensati a loro domanda dal servizio permanente, ove non abbiano servito almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva nella qualità di ufficiale o come sottufficiale o militare di truppa, dovranno ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiali di complemento.
Art. 64.
(Art. 50 testo unico 24 dicembre 1911; art. 6 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate m base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni quando sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano; nello stesso termine e modo possono essere eventualmente annullate le riforme delle quali sia venuta a cessare la causa; trascorso tale termine, sono annullabili solo le decisioni di riforma che siano state pronunciate per corruzione o per il reato di procacciata infermità di cui all'art. 152.
Le decisioni di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 36, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
Art. 65.
(Art. 51 testo unico 24 dicembre 1911).
Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinali su Ha legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, saranno tenui i sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino al l'emanazione della sentenza.
Se il giudizio sarà protratto oltre la chiusura della leva in corso, i ricorrenti saranno rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.
Art. 66.
(Art. 52 testo unico 24 dicembre 1911).
Le questioni di cui al precedente articolo 65 anche se trattisi di inscritti arruolati dalle commissioni mobili di leva, sono giudicate in via d'urgenza dal tribunale nella cui giurisdizione siede il consiglio di leva, in contraddittorio del commissario di leva.
La decisione del tribunale ha immediata esecuzione agli effetti dell'arruolamento. Contro la stessa è ammesso il rimedio di appello e contro la pronuncia della Corte di appello è dato il rimedio in Cassazione.
Art. 67.
(Art 53 testo unico 24 dicembre 1911).
L'ufficiale membro del consiglio di leva o della commissione mobile somministra al comandante del distretto militare gli elementi che, secondo le decisioni del detto consiglio o della detta commissione, debbono servire alla formazione del ruoli dei giovani per i quali fu pronunciato l'arruolamento.
Art. 68.
(Art. 54 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla legge.
Art. 69.
(Art. 56 testo unico 24 dicembre 1911).
A richiesta del presidente del consiglio di leva, il Ministro per la guerra può prolungare la sessione ordinaria allorché le operazioni relative non siansi potute compiere nel termine stabilito.
Art. 70. (Art. 1 legge 25 marzo 1926, n. 551).
Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.
Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al consiglio di leva o al comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui già arruolati.
Art. 71.
(Art. 116, 117 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono però anche essere immediatamente inviati sotto le armi.
Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui al successivo art. 108.

CAPO IV.

RIFORME, RIVEDIBILITÀ E DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ LIMITATA.

Art. 72.
(Art. 57 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596; art. 6, 7 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Sono riformati gli inscritti che, per infermità o per difetti fisici od intellettuali, non risultino idonei, neppure limitatamente, al servizio militare, oppure siano di statura inferiore a un metro e quarantotto centimetri.
Appositi elenchi approvati con decreto reale specificano le imperfezioni e le infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare e quelle che limitano permanentemente l'idoneità al servizio stesso.
Art. 73.
(Art. 47 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile potrà riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.
Tali deformità sono descritte negli elenchi delle infermità che .esimono dal servizio militare, di cui al precedente articolo 72.
Nei casi dubbi e ogni qualvolta sorga sospetto di frode il consiglio di leva o la commissione mobile dovrà procedere all'esame personale dell'inscritto.
Art. 74.
(Art. 58 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il SI dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, risultino tuttora inabili, sono riformati.
Gli insctritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono peraltro essere semplicemente rimandati a speciali sedute suppletive.
Art. 75.
(Art. 59 testo unico 24 dicembre 1911).
Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del consiglio di leva o della commissione mobile di mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, anche nei casi in cui l'osservazione non sia prescritta dagli elenchi di cui al precedente articolo 72.
Art. 76.
(Art. 60 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 596).
Il limite di statura per la idoneità al servizio militare nel Regio esercito è di un metro e cinquanta centimetri.
Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e quarantotto centimetri ma non raggiungano quella di un metro e cinquanta centimetri, sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò, non abbiano ancora raggiunta la detta statura, sono riformati
Art. 77. (Art. 61 testo unico 24 dicembre 1911).
Il consiglio di leva o la commissione mobile rilascia ad ogni inscritto riformato o rimandato quale rivedibile la dichiarazione di riforma o quella di rivedibilità.
Art. 78.
L'autorità militare ha facoltà di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneità limitata a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo in base agli elenchi di cui al precedente art. 72; come pure di collocare in licenza straordinaria per il tempo necessario i militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili.
Art. 79.
(Art. 6 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Anche la riforma pronunciata dall'autorità militare a riguardo di militari alle armi o in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministro per la guerra, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

CAPO V.

GRADUAZIONE DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO ALLE ARMI.

Art. 80.
L'obbligo del servizio alle armi è attribuito agli arruolati nel Regio esercito in tre diverse misure :
Ferma ordinaria. - E' attribuita agli arruolati che non abbiano titolo all'ascrizione ad altra ferma di leva.
Ferma riducibile. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste negli articoli 81 ed 82.
Ferma minima. - E' attribuita agli arruolati che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 83.
Gli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile possono essere sospesi in caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale.
Art. 81. (Art. i R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva riducibile di inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma minima perché non ricorrono le altre condizioni richieste dal successivo art. 83.
1° figlio unico di padre vivente;
2° figliò primogènito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

4° figlio primogenito di madre, tuttora vedova;
5° primogenito di orfani di padre di madre.
Art. 82. . (Art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
Hanno pure titolo all'ascrizione alla ferma di leva riducibile gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni :
1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee - nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni - orfane soltanto del padre;
2° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;
3° figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;
4° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;
5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;
6° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;
7° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel R. esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della B. marina, della B. aeronautica e della R. guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza;
8° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.
Art. 83.
(Art. 2, 3 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 1 R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856).
Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva minima gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile a lavoro proficuo;
2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
3° figlio unico di madre tuttora vedova;
4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni ;
5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;
10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;
11° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 85;
12° figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;
13° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;
14° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
15° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n., 2275.
Art. 84.
(Art. 4, R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
L'ascrizione alla ferma di leva riducibile o a quella minima di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'art. 82 ed ai numeri 12°, 13°, 14° e 15° dell'art. 83 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2a e 3a categoria.
Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2a o alla 3a categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.
Art. 85.
(Art. 5 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Allo scopo di costituire titolo alla ascrizione alla ferma di leva riducibile o minima debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva ai termini del codice civile;
3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima.
Art. 86.
I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti articoli 81, 82 ed 83 alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.
I figli adottivi possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferina minima solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.
Art. 87.
(Art. 46 testo unico 24 dicembre 1911).
I titoli per l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima che possono essere validamente invocati sono i seguenti:
1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale gli inscritti concorrono per ragione di età o per legittimo rimando, o che si verificano durante le leve stesse;
2° quelli che si verificano ne! periodo in cui il militare presta normalmente servizio alle armi;
3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purché esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento dalla ferma speciale contratta;
4° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.
Gli omessi presentatisi spontanei o considerati tali, od assolti, possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli che avrebbero potuto validamente invocare se fossero stati tempestivamente inscritti sulle liste di leva, arruolati ed incorporati.
I casi di ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima sono giudicati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva sulla produzione di documenti autentici ed, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di una attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune.

TITOLO II. — Il servizio militare.

CAPO VI.

FERME DI LEVA E FERME SPECIALI.

Art. 88.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 e 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 1 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806).
La ferma è quella parte dell'obbligo del servizio militare che si compie sotto le armi o per chiamata d'autorità (ferma di leva) o per propria elezione (ferma speciale).
La ferma di leva ordinaria è di diciotto mesi.
La ferma di leva riducibile può avere una durata varia che è determinata dal Ministro per la guerra ; ma non è mai inferiore a sei mesi.
La ferma di leva minima è di tre mesi; ma il Ministro per la guerra ha facoltà di dispensare, con provvedimento di carattere collettivo e non individuale, dal compiere tale ferma i militari che vi sono ascritti.
Art. 89.
(Art. 8 R. decreto legislativo, 7 gennaio 1923, n. 3; art. unico R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95).
L'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti alla ascrizione alla ferma riducibile per i titoli previsti dagli articoli 81 ed 82 ed alla ferma minima per i titoli previsti dall'articolo 83 è consentita alla condizione che l'inscritto arruolato dimostri di avere frequentato con esito favorevole i corsi di istruzione premilitare o dimostra di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.
Coloro che, pur avendone la possibilità, non abbiano frequentato detti corsi, oppure li abbiano frequentati con esito sfavorevole, sono tenuti a rimanere sotto le armi tre mesi in più.
Tale periodo di servizio sarà prestato dagli ascritti alla ferma minima anche quando il Ministro per la guerra si sia avvalso della facoltà di dispensa di cui all'art. 88.
Art. 90.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Le ferme speciali, che possono essere assunte per volontaria domanda, hanno la durata di anni tre, due od uno, od anche durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale.
La ferma degli aspiranti alla nomina a sottufficiale è determinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Art. 91.
(Art. 115 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452). .
Contraggono la ferma di anni tre:
a) coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e nei vari corpi;
b) i caporali e i soldati delle varie armi riammessi in servizio a senso degli articoli 132 e 133;
c) coloro che sono ammessi nell'arma dei carabinieri reali come effettivi;
d) i caporali e gli appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena;
e) i caporali e gli appuntati dei depositi cavalli stalloni;
f) i caporali e gli appuntati musicanti;
g) i caporali maniscalchi;
h) i caporali fuochisti dei lagunari del genio.
Art. 92. (Art. 6 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802).
Contraggono la ferma di anni due i carabinieri ausiliari, esclusi quelli tratti di autorità (sia pure col loro consenso) dai militari di altre armi.
Art. 93.
Contraggono la ferma di anni uno o di durata minore da determinarsi con disposizione ministeriale i militari riassoldati di cui agli articoli 129 e 130 della presente legge.
Art. 94.
(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).
E' in facoltà del Ministro per la guerra di far passare i militari da una ferma speciale ad un'altra.
Art. 95.
(Art. 114 testo unico 24 dicembre 1911; art. 2 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3; art. 2 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1912).
Le ferme di leva decorrono dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.
Le ferme speciali decorrono di regola dal giorno in cui sono assunte. Per i carabinieri ausiliari che all'atto della nomina ad effettivi contraggono la ferma di tre anni è computato in tale ferma il servizio precedentemente prestato.
Art. 96.
(Art. 122 testo unico 24 dicembre 1911).
I carabinieri reali (ausiliari esclusi) provenienti da altra arma, qualora abbiano già prestato uno o più anni di servizio effettivo, debbono passarne almeno altri due nell'arma in cui sono trasferiti.
Art. 97.
(Art. 123 testo unico 24 dicembre 1911).
Non è computato nella ferma il tempo trascorso dal militare in istato di diserzione o di assenza arbitraria, o scontando la pena inflittagli dai tribunali militari o dai magistrati ordinari, né quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, né il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.
Nei casi di interruzione di servizio di cui sopra i militari dovranno compiere sotto le armi tanto tempo in più quanto ne occorre per completare la ferma cui sono obbligati.

CAPO VII.

RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.

Art. 98.
(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra può concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di età ai militari che siano:
a) studenti di università o di istituti assimilati ad università;
b) studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali designati dal regolamento.
Il suddetto beneficio sarà concesso a condizione che i militari interessati posseggano, per frequenza al tiro a segno nazionale od ai corsi di istruzione premilitare, i requisiti che saranno determinati dal regolamento.
Art. 99. (Art. 1 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613).
- Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente art. 98 possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni :
a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà, scuola universitaria o istituto cui appartengono,, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purché in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.
Art. 100.
(Art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860).
Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace potrà pure essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 98 ai militari che siano alunni dell'ultima classe delle scuole inedie di grado superiore, od assimilate; nonché ai candidati agli esami di maturità, di abilitazione o di licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie ovvero abbiano riportato un esito equivalente secondo quanto sarà determinato dal regolamento.
Art. 101.
(Art. 1 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
Possono inoltre ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o delle colonie italiane od in istituti cattolici italiani all'estero a compiere gli studi per le missioni.
Art. 102. (Art. 1 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
Possono altresì ottenere il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace fino al 26° anno di età i militari i quali siano studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico.
Art. 103.
(Art. 109 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860; art. 1 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613; art. 1 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149; art. 1 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n.,383).
Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa col terminare degli studi (salvo il disposto dell'articolo 99), ovvero con l'abbandono definitivo dì essi; cessa poi, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.
Cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti ad imprendere il servizio militare con la prima classe di leva che sia chiamata alle armi per compiere la ferma ordinaria.
Art. 104. (Art. 2 R. decreto legislativo 19 luglio 1923, n. 1613).
In tempo di pace può essere concesso di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni :
a) siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;
b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale, perché allievi dell'ultimo anno di corso.
Art. 105. (Art. 108 testo unico 24 dicembre 1911).
In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.
Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sarà lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

CAPO VIII.

RIDUZIONI DI SERVIZIO E DISPENSE DALLA FERMA DI LEVA PER DECISIONE DEL MINISTRO PER LA GUERRA.

Art. 106.
Il Ministro per la guerra, seguendo l'ordine in cui i relativi titoli sono elencati nella legge, determina i limiti in cui gli ascritti alla ferma riducibile possono essere effettivamente ammessi a prestare un servizio più breve della ferma ordinaria e la durata di esso.
Art. 107.
Il Ministro per la guerra ha facoltà di negare l'effettiva immissione a prestare un servizio più breve della ferma ordinaria a coloro che, pur avendo titolo alla ferma riducibile, non lo abbiano invocato e comprovato innanzi all'organo di leva competente entro un termine perentorio stabilito dal Ministro stesso.
Art. 108.
(Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Il Ministro per la guerra, oltre alla facoltà conferitagli dal precedente art. 88 di dispensare dal compiere la ferma i militari ascritti alla ferma minima, ha quella di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nel Regio esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente articolo 72 e gli arruolati di più bassa statura sino a quella, di metri uno e cinquantaquattro centimetri, compresa.
Art. 109. (Art. 6 R. decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 3).
Il Ministro per la guerra ha pure facoltà di concedere una riduzione del servizio alle armi, non superiore ad un sesto della ferma, ai militari ascritti alla ferma ordinaria i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare.
Art. 110.
Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di congedare per anticipazione dopo un anno di servizio i militari che siano stati arruolati dopo essere stati rimandati quali rivedibili.
Art. 111.
(Art. 120 testo unico 24 dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra ha altresì facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo di istruzione.

CAPO IX.

DISPENSA PROVVISORIA E DISPENSA DEFINITIVA DAL SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE 1a. - Militari residenti all'estero.

Art. 112.
(Art. Z legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari residenti all'estero arruolati dal consiglio di leva in base all'atto di sottomissione, a senso del precedente art. 70, sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.
Art. 113.
(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari di cui all'articolo precedente i quali rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinarla., a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.
43 Art. 114.
(Art. 4 legge 25 marzo 1926, n. 551).
Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi i militari dispensati per l'arti colo 112 che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e quelli di essi che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purché la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, ed i tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.
Art. 115.
(Art. 3 legge 25 marzo 1926, n. 551).
I militari dispensati dal presentarsi alle armi perché residenti all'estero che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età, sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe.

SEZIONE 2a. - Missionari cattolici.

Art. 116.
(Art. 2 R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149).
I militari i quali, compiuti gli studi preparatori per le missioni, si rechino o si trovino all'estero, o in territori di diretto dominio dell'Italia, ovvero nelle colonie italiane, in qualità di missionari cattolici, in quelle località e sotto quelle condizioni che saranno rispettivamente prescritte dal Ministro per gli affari esteri o da quello per le colonie, sono ammessi a fruire delle facilitazioni previste dalla sezione 1' del presente capo per gli inscritti residenti all'estero.
Il Ministro per la guerra, d'accordo col Ministro per gli affari esteri o con quello per le colonie, potrà annualmente limitare il numero dei militari da ammettersi alla dispensa dal presentarsi alle armi in qualità di missionari cattolici.

SEZIONE 3a. - Sacerdoti cattolici aventi cura di anime.

Art. 117.
(Art. 2 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti cattolici e siano destinati in cura di anime (parroci e vi cari che risultino tali per attestazione della competente autorità ecclesiastica) nei territori del Regno, delle colonie o in altri territori di diretto dominio dell'Italia potranno essere provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, semprechè dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutanti di sanità.
Art. 118. (Art. 3 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
Coloro che in base all'articolo precedente sono ammessi alla dispensa provvisoria, qualora cessino dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria.
Art. 119.
(Art. 4 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dai presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di età continuino ad aver cura di anime, sono definitiva mente dispensati dal compiere la ferma.
Qualora però dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe.
Art. 120.
(Art. 5 R. decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383).
Salvo le eccezioni determinate dal regolamento di cui al successivo art. 145, i sacerdoti ammessi alla dispensa provvisoria o definitiva sono obbligati a presentarsi alle armi in caso di mobilitazione per essere impiegati come cappellani militari o come aiutanti di sanità.

CAPO X.

VOLONTARIE PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLE ARMI.

SEZIONE 1a. - Arruolamenti volontari.

Art. 121.
(Art. 78, 97 testo unico 24 dicembre 1911).
I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa del Regio esercito prima del loro arruolamento di leva e purché soddisfacciano alle seguenti condizioni:
1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
2° non siano ammogliati né vedovi con prole;
3° abbiano attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;
4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;
5° producano l'attestazione di buona condotta rilasciata dal capo dell'amministrazione del comune in cui hanno domicilio e dimora, ovvero dai capi delle amministrazioni dei vari comuni in cui hanno dimorato durante gli ultimi dodici mesi precedenti all'arruolamento volontario e vidimata dal prefetto della provincia;
6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;
7° sappiano leggere e scrivere.
I giovani riformati alla leva possono essere ammessi, all'arruolamento volontario, purché sia cessata la causa che diede luogo alla, riforma e qualora non oltrepassino il 26° anno di età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena ovvero come musicanti o maniscalchi.
I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di età.
I militari che intendano rinunciare all'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima non debbono avere oltrepassato il 26° anno di età.
Art. 122.
(Art. 98 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facoltà di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.
Art. 123.
(Art. 99 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli arruolamenti volontari sono ammessi dall'apposita commissione del corpo per il quale sono domandati.
Art. 124.
(Art. 100 testo unico 24 dicembre 1911).
Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.
Art. 125.
(Art. 97 e 101 testo unico 24 dicembre 1911).
In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di età e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.
Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.
Art. 126.
(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911).
Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite per i riassoldati di cui all'art. 129.
Art. 127.

(Art. 112 testo unico 24 dicembre 1911).
Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro per la guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.
Con le stesse modalità il proscioglimento dal servizio può pure essere concesso all'arruolato volontario quando sia venuto a mancare lo scopo pel quale l'arruolamento fu contratto.
Art. 128.
Per gli arruolamenti volontari di inscritti della leva di terra nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nei Regi corpi di truppe coloniali, nelle Legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nella Milizia nazionale forestale, nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia delle carceri, valgono le speciali disposizioni relative a tali enti.

SEZIONE 2a. — Riassoldamenti.

Art. 129.
(Art. 135 testo unico 24 dicembre 1911; art. 1 legge 27 giugno 1912, n. 660; art. 12 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Possono essere ammessi a rimanere in servizio per uno o più anni come riassoldati i caporali e soldati di tutte le armi o corpi per i quali tali ammissioni siano richieste dalle esigenze del servizio.
Ai detti militari è concessa annualmente una speciale indennità il cui ammontare è fissato con decreto reale.
Art. 130.
(Art. 12 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
E' pure ammesso in tutte le armi e corpi uno speciale riassoldamento con vincolo rinnovabile di durata minore di un anno pei militari che rinunciano al licenziamento. Anche a questi ultimi riassoldati è dovuta una indennità il cui ammontare è fissato con decreto reale.

SEZIONE 3a. — Rinuncio al congedamento.

Art. 131.
(Art. 121 testo unico 24 dicembre 1911).
E' in facoltà del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.
SEZIONE 4a. — Riammissioni e riassunzioni in servizio.
Art. 132.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911; art. 11 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i caporali o appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, i caporali maniscalchi e i caporali fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio purché non abbiano oltrepassato il 35° anno di età ed assumano una nuova ferma di tre anni.
I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purché riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella legge n. 506 del 19 luglio 1909, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.
Art. 133.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).
Possono pure essere riammessi in servizio, alle condizioni di non aver oltrepassato il 35° anno di età e di assumere una nuova ferma di tre anni, i caporali e soldati in congedo illimitato delle varie armi e corpi.
Art. 134.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).,
Possono altresì essere riammessi in servizio i caporali e soldati dei corpi e reparti per i quali a senso del precedente art. 129 è consentito il riassoldamento, purché si trovino in congedo illimitato da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati, col trattamento previsto dall'articolo ora citato.
Art. 135.
La riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo è disciplinata dalla legge sullo stato dei sottufficiali.
Art. 136.
(Art. 134 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo reale equipaggi, possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso alle condizioni fissate dalle leggi sulla leva marittima.
Art. 137.

(Art. 13 R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452).
Oltre alle riammissioni in servizio di cui agli articoli precedenti, è consentita la riassunzione in servizio, con vincolo temporaneo rinnovabile e con le competenze ordinarie, di militari di truppa in congedo illimitato di qualsiasi classe che ne facciano volontaria domanda.

CAPO XI.

CONGEDI - OBBLIGHI DEI MILITARI IN CONGEDO -

RICHIAMI ALLE ARMI - CHIAMATE DI CONTROLLO.

Art. 138.
Il congedo illimitato spetta ai militari di qualunque ferma che, all'atto in cui cessano dal servizio o ne sono dispensati, conservano l'obbligo del servizio militare.
Il congedo assoluto spetta ai militari sotto le armi o in congedo illimitato che, o per età o per inidoneità fisica, sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare.
Art. 139.

(Art. 132 testo unico 24 dicembre 1911).
Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non può essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
Il congedamento dei caporali e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti di prigione di rigore, è ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato.
I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma dì leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 95, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.
Art. 140.
(Art. 133 testo unico 24 dicembre 1911).
Il diritto di essere inviato in congedo illimitato o in congedo assoluto per ragione di età è sospeso appena emanato l'ordine di mobilitazione.
Art. 141.
(Art. 129 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato hanno obbligo, qualunque sia la loro classe, di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del capo dell'amministrazione comunale e non più tardi di quindici giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.
Art. 142.
(Art. 130 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato possono contrarre matrimonio senza richiederne autorizzazione all'autorità militare.
Art. 143.
(Art. 125 testo unico 24 dicembre 1911).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.
Ogni richiamo avrà luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto rea le di richiamo.
Art. 144.
(Art. 2 legge 27 giugno 1912, n. 660).
I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.
Quelli di essi che, durante il servizio nel detto corpo, siano stati adibiti ad impieghi marittimi possono essere trasferiti nei ruoli della Regia marina per prestarvi servizio in caso di richiamo alle armi.
Art. 145.

(Art. 125 testo unico 24 dicembre 1911).
Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense dai richiami a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 146.
(Art. 126 testo unico 24 dicembre 1911).
Pel controllo della forza in congedo il Ministro per la guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorno domenicale.
Art. 147.
(Art. 127 testo unico 24 dicembre 1911).
I militari in congedo illimitato chiamati pel controllo, si presenteranno al capo dell'amministrazione del comune di residenza, ovvero alle autorità militari aventi sede nel comune stesso, nel modo che sarà indicato nel manifesto di chiamata.
Saranno rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcun assegno o indennità.
Art. 148. (Art. 128 testo unico 24 dicembre 1911).
I militari che, per giustificati motivi, non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nel giorno fissato dal manifesto, potranno presentarsi in altri giorni successivi secondo le indicazioni del manifesto stesso.

CAPO XII.

SANZIONI PENALI, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI.

Art. 149.
(Art. 140 e 141 testo unico 24 dicembre 1911).
Non possono essere ascritti alla ferma riducibile o alla ferma minima:
1° gli inscritti ed i militari che siano incorsi nelle sanzioni penali previste dai presente capo, salvo quanto dispone il successivo art. 156 per i renitenti;
2° gli inscritti che scientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli, senza pregiudizio delle pene stabilite dalla legge qualora siano incorsi nel reato di falsità;
3° gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma;
4° i militari che, a termini del codice penale militare, siano incorsi nel reato di diserzione.
Art. 150.
(Art. 137 testo unico 24 dicembre 1911).
Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane dalle liste di leva, sono puniti con
la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire 2000, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per i pubblici ufficiali.
Il giovane omesso, che sia riconosciuto ' autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena.
Art. 151. (Art. 138 testo unico 24 dicembre 1911).
I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.
Art. 152.
(Art. 141 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.
I medici, chirurghi, flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.
Art. 153.
(Art. 142 testo unico 24 dicembre 1911; art. 9 R. decreto legislativo 27 maggio 1923, n. 1309).
L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame personale ed arruolamento nel giorno prefisso o che, trovandosi all'estero, non regoli la sua posizione di leva nei termini all'uopo fissati è considerato e punito come renitente.
La decisione di renitenza deve essere emessa, secondo i casi, dal consiglio di leva o dalla commissione mobile.
Dieci giorni dopo chiuso il primo periodo della leva i commissari di leva provvedono perché la lista dei renitenti sia pubblicata in ciascun capoluogo di provincia e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti sono inscritti.
Allo stesso modo dieci giorni dopo la chiusura della leva i commissari di leva provvedono perché sia pubblicata la lista dei renitenti dichiarati tali durante il secondo periodo della leva.
Art. 154.

(Art. 143 testo unico 24 dicembre 1911).
I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati debbono essere esaminati a cura del consiglio di leva (o per esso, a cura della commissione mobile) e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare ed arruolati e non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'art. 108, debbono essere subito incorporati.
Essi sono quindi denunciati all'autorità giudiziaria la quale procede in conformità dei seguenti articoli 155 e 157.
I consigli di leva provvedono perché siano cancellati dalle liste dei renitenti i deceduti e quelli che, dopo l'arresto o la spontanea presentazione, siano stati arruolati, od abbiano altrimenti regolato la loro posizione.
Art. 155.
(Art. 144 testo unico 24 dicembre 1911).
I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni ; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.
I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e con la detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
La pena a cui sono condannati i renitenti che non siano ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui all'ari. 108, viene da essi scontata- quando sono inviati in congedo illimitato.
Art. 156.
(Art. 145 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla, ferma minima possono ottenere di essèrvi ascritti, purché non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ascrizione medesima.
I renitenti condannati non godono i] beneficio della sud detta ascrizione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ascrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro re nitenza.
I renitenti condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima per i titoli sorti dopo i) loro arruolamento.
Art. 157.
(Art. 146 testo unico 24 dicembre 1911).
Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la detenzione fino a sei mesi.
Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la detenzione da un mese ad un anno.
La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedito o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed arruolamento di un inscritto.
Se il colpevole è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato dello Stato, la pena si può estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile fino a L. 2000.
Art. 158.
(Art. 147 testo unico 24 dicembre 1911).
I reati di omissione dolosa sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.
Art. 159.
(Art. 148 testo unico 24 dicembre 1911).
1 medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.
La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle .promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
Art. 160.
(Art. 149 testo unico 24 dicembre 1911).
Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso ascrizioni alla ferma riducibile o alla ferma minima, riforme od esclusioni in opposizione al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene previste dal codice penale, senza pregiudizio delle maggiori pene prescritte dallo stesso codice nel caso che altre circostanze aggravino la sua colpa.
Art. 161.
(Art. 150 testo unico 24 dicembre 1911).
L'inscritto, che, per sottrarsi all'obbligo del servizio mi litare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'Esercito o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana ancorché non si trovi nel Regno.
Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorché non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.
Art. 162.
(Art. 151 testo unico 24 dicembre 1911).
Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non obbediscono all'ordine di chiamata alle armi sono dichiarati disertori e denunciati come tali all'autorità giudiziaria militare.
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Art. 163.
(Art. 152 testo unico 24 dicembre 1911).
Nei casi di richiami alle armi indetti in applicazione dell'art. 143 per solo scopo di istruzione, i militari che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno fissato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; e sa ranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare se non si presenteranno dentro tale termine.
Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi ancora obbligate al servizio militare; essi, oltreché nella pena del carcere militare, incorreranno nella perdita del grado.
Art. 164.
(Art. 153 testo unico 24 dicembre 1911),
I militari i quali siano in attesa di giudizio perché imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o perché imputati di mancanza ai richiami per istruzione, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.
Art. 165.
(Art. 154 testo unico 24 dicembre 1911).
La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che è punita con ammenda estensibile a L. 5.
Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda.
Art. 166.
(Art. 155 testo unico 24 dicembre 1911).
I contravventori all'obbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 141, sono puniti con un'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.
Art. 167.
(Art. 157 testo unico 24 dicembre 1911),
Alle contravvenzioni previste dai precedenti articoli 165 e 166 sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 del codice penale.
Art. 168. (Art. 158 testo unico 24 dicembre 1911).
In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 169.
Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
In attesa della pubblicazione di tale regolamento, il Ministro per la guerra ha facoltà di emanare le disposizioni esecutive che ritenga necessarie ; e di determinare altresì, con suo decreto, se e per quali delle innovazioni di natura procedurale recate dalla presente legge debba essere temporaneamente procrastinata l'applicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1927-Anno V Atti del Governo, registro 263, foglio 155. - FERRETTI.




 

 





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