Regio Esercito
Stralcio illustrativo della 1a parte del
Regolamento
per l'esecuzione Testo Unico delle leggi
sul Reclutamento del R. Esercito
R. Decreto 6 giugno 1940 - Anno
XVIII, n. 1481
La legge affida ai comuni l'importante servizio della
leva di terra.
Per l'assolvimento esatto di tale servizio abbiamo
creduto necessario riunire in questa pubblicazione tutte
le attribuzioni municipali che sono sancite nella «
parte prima » del nuovo « Regolamento per l'esecuzione
del Testo Unico sul reclutamento del R. Esercito », che
abroga il Regolamento approvato con Decreto del 2 luglio
1890, n. 6995 e tutte le altre disposizioni successive
che siano contrarie al presente regolamento.
Nel compiere questo lavoro abbiamo seguito l'ordine
cronologico degli articoli inseriti nel regolamento
medesimo, riportandoli integralmente, talché ciascuna
disposizione conserva l'indicazione del rispettivo capo
e sezione del regolamento ed abbiamo aggiunto, quando
occorreva, gli articoli del vigente Testo Unico sul
Reclutamento, citati nel regolamento, e in carattere
corsivo brevi note illustrative e commenti sulla base
della pratica acquisita e della consuetudine.
Inoltre per quanto concerne tutta la parte riguardante
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato ci è
sembrato più pratico, come già fatto per il passato,
riassumere in uno specchio sinottico tutti i casi
contemplati dalla legge in vigore e le norme necessarie
a comprovare ciascun titolo.
Abbiamo poi ritenuto opportuno aggiungere in
un'appendice quanto concerne i renitenti, gli omessi e
la produzione di documenti falsi ed infedeli, riportando
le disposizioni dell'abrogata Raccolta ed. 1922, dato
che tali argomenti ed altri reati in materia di leva
formano oggetto di nuovo studio da parte del Ministero
della Guerra.
Sono stati anche elencati i moduli prescritti dal nuovo
regolamento che devono essere usati dai comuni o che
possono interessarlo.
Questa raccolta, indubbiamente completa, costituisce una
guida sicura e pratica agli uffici di leva dei comuni, i
quali nell'esplicazione delle loro attribuzioni in
materia non sentiranno la necessità di ricorrere ad
altre consultazioni.
Bologna: dicembre
1940-XIX.
Generale TORELLO D AGNINO
Maggiore SAVERIO DAIDONE
STRALCIO ILLUSTRATIVO
DELLA PARTE PRIMA DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO
DELLE LEGGI SUL
RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO
AD USO DEGLI UFFICI DI LEVA COMUNALI
PARTE PRIMA
CAPO I.
ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.
SEZIONE la - Generalità.
Art. 1.
TI Ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte
le operazioni della leva militare.
Sono organi del servizio della leva nel regno: a) i
consigli di leva;
b) le commissioni mobili
di leva;
c) gli uffici di leva.
Al servizio della leva all'estero provvedono le
autorità, diplomatiche e consolari.
Per il servizio della leva nelle colonie e nei
possedimenti valgono disposizioni speciali.
Art. 2.
I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono
costituiti in ciascuna provincia del regno, eccettuata
quella di Zara, per la quale provvede il consiglio di
leva di Ancona, ed hanno sede nei rispettivi capiluoghi.
Art. 24 della legge. — I Consigli di leva hanno sede
nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per
Zara.
Essi sono composti: del Presidente del Tribunale o di
altro magistrato all'uopo delegato, con funzioni di
presidente; di un Commissario di leva con funzioni anche
di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o
capitano del Regio Esercito in S.P.E., delegato dal
Ministro per la guerra.
La presidenza del Consiglio di leva nei casi di assenza
o impedimento del magistrato è tenuta dal commissario di
leva.
Assiste il consiglio, in qualità di perito sanitario,
senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio
Esercito, o, nella impossibilità, un medico civile.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi
assiste con voce consultiva un ufficiale dei Carabinieri
Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per
ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un
suo delegato, assistito dal segretario comunale,
nell'interesse dei suoi amministrati.
Per quanto nella legge è detto è necessario che sia
presente in seduta tanto il Capo del Comune, od un suo
delegato, quanto il segretario comunale o l'impiegato
addetto al servizio di leva.
Non basta la presenza dell'impiegato addetto alla leva
che molte amministrazioni comunali usano, indebitamente,
delegare per tale funzione. Ohi eseguisce un lavoro per
conto del Comune non può, come è ovvio, anche
rappresentarlo.
Art. 21.
Spetta all'amministrazione comunale delle città
capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le
operazioni della leva e per le sedute del consiglio.
La stessa amministrazione comunale deve provvedere detti
locali delle suppellettili e degli accessori occorrenti,
come i tavoli e le sedie, gli oggetti di cancelleria, di
disinfezione ecc., dell'illuminazione e del
riscaldamento.
Deve altresì fornire gli inservienti necessari per la
pulizia dei locali medesimi e per gli altri servizi
relativi alle sedute del consiglio.
Tutte le spese occorrenti per quanto sopra sono a carico
esclusivo della detta amministrazione comunale.
Si
tenga presente che i locali per le sedute del Consiglio
devono rispondere a criteri di decoro e di ampiezza e
devono al minimo contenere: una stanza per il
riconoscimento degli inscritti, una stanza per la
svestizione ed una stanza più ampia per la visita
davanti al Consiglio.
I locali nella stagione invernale devono essere
opportunamente riscaldati.
Art. 22.
Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni
mobili giusta l'art. 29 della legge, può anche
stabilire, per delegazione del Ministero della guerra,
che le commissioni, per riconosciute eccezionali
circostanze, si rechino pure, in applicazione dell'art.
30 della legge, in altri comuni che non siano capoluogo
di mandamento giudiziario. In tale caso è destinata a
recarvisi la commissione mobile del mandamento più
vicino.
La decisione relativa e le ragioni per le quali essa è
adottata devono essere indicate nel verbale della seduta
di apertura della leva.
Art. 33.
Per quanto occorre per il funzionamento delle
commissioni mobili di leva, e amministrazioni dei comuni
ove si recano le commissioni provvedono in conformità di
quanto è stabilito per i consigli di leva.
Art. 34.
In occasione delle visite delle commissioni mobili nei
vari mandamenti, i commissarì di leva devono veriflcare
se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai
loro incombenti in materia di leva ed in particolar modo
se il registro delle situazioni di famiglia e quello dei
renitenti siano tenuti nel modo prescritto; se il
precetto personale da essi usato sia aggiornato e se
siano state compilate le liste e le schede dei due
ultimi anni. All'uopo essi invitano i segretari comunali
a recare in visione i documenti da verificare. I
commissari di leva notano le manchevolezze riscontrate
nella relazione di cui all'art. 248.
CAPO II.
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI E FORMAZIONE DELLE
LISTE DI LEVA.
SEZIONE 1a - Compilazione delle schede
personali.
Art. 46.
te amministrazioni comunali, qualche tempo prima del 1°
gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 18° anno
di età, compilano le schede personali conformi
all'allegato n. 2. Tali schede dovranno poi servire per
la compilazione delle liste di leva e per segnarvi le
decisioni che saranno prese dal consiglio o dalla
commissione mobile di leva per ciascun inscritto.
Le operazioni preparatorie per la formazione della
lista di leva si compiono normalmente nell'ultimo
trimestre di ciascun anno e si riferiscono alla lista di
leva dei giovani che nell'anno successivo compiono il
18° anno di età.
Art. 47.
Le schede costituiscono il documento fondamentale del
servizio della leva, e devono perciò essere uniformi per
tutti i comuni.
Il colore della scheda è diverso per ciascuna classe di
nascita.
Le schede personali, stampate dagli stabilimenti
militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e
cedute, gratuitamente ai comuni, con le modalità di cui
alla circolare 227 del G. M. del 1938.
Le schede occorrenti agli uffici di leva sono fornite
gratuitamente dagli stabilimenti militari di Gaeta con
le modalità di cui alla circolare predetta.
Annualmente i comuni dovranno notificare al comando del
distretto militare il fabbisogno di schede. I distretti
militari hanno facoltà di controllare tale segnalazione
riducendo la richiesta stessa qualora essa risulti
superiore alle reali necessità.
Il colore delle schede è per la classe 1922 giallo, per
la classe 1923 grigio, per la, classe 1924 bianco e così
di seguito alternati.
Art. 48.
La compilazione delle schede personali va fatta per
tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione
si riferisce, che siano da considerarsi legalmente
domiciliati nel comune, ai sensi dell'art. 43 della
legge, compresi gli appartenenti alla razza ebraica. Per
questi ultimi le autorità comunali devono limitarsi ad
apporre sulle schede l'annotazione: «appartenente alla
razza ebraica».
Qualora essi risultino discriminati, all'annotazione
predetta deve esser» aggiunta la seguente: «discriminato
— decreto Ministero Interno ............... (data)».
La scheda viene compilata anche per coloro che sono
irreperibili oppure morti, ma non per i nati morti.
Parimenti deve essere compilata la scheda per gli
stranieri residenti nel comune e per i figli, anche nati
all'estero, ma residenti nel comune di individui che
abbiano, prima o dopo la nascita dei figli stessi,
perduto la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 8
della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n.
555.
Art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno
1932,, n. 555. — Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la
propria residenza;
2) chi avendo acquistata senza concorso di volontà
propria, una cittadinanza straniera dichiari di
rinunziare alta cittadinanza italiana e stabilisca o
abbia stabilite all'estero la propria residenza ;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od
essendo entrato al servizio militare di potenza estera,
vi persista non ostante l'intimazione del governo
italiano di abbandonare entro termine fissato l'impiego
o il servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da
questo articolo non esime dagli obblighi del servizio
militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi
speciali. L'obbligo della compilazione della scheda
personale per un giovane nato od oriundo di un comune
spetta all'ufficio comunale che ha il suo atto di
nascita compreso o trascrìtto nei suoi registri dello
stato civile, anche se il giovane è notoriamente morto
'O domiciliato o residente altrove.
Per tale compilazione lo spoglio dei registri dello
stato civile del comune di nascita deve effettuarsi
accuratamente.
Sulla scheda personale dopo le parole : « per ragioni di
» va indicata tale ragione con le parole: « nascita,
origine, domicilio, residenza, età presunta » a seconda
dei casi.
Le schede riguardanti i giovani nati in altri comuni, ma
legalmente domiciliati nel comune saranno compilate in
base allo spoglio del registro di popò-Iasione, e
dell'inscrizione di essi per domicilio o residenza nella
lista di leva, del comune di domicilio o di residenza
deve essere data partecipazione «f comune di nascita o
di origine. Da ciò ne deriva che il comune di nascita o
et origine forma sempre la scheda del giovane
domiciliato o residente altrove e non lo iscrive nella
sua lista solo se riceve l'assicurazione dal comune di
domicilio o di residenza che provvedere esso alla sua
iscrizione.
La, scheda personale con la firma del podestà diviene ai
fini della leva, un estratto autentico dell'atto dì
nascita e deve essere perciò fedelissimo.
Art. 49.
Per la compilazione delle schede personali, le autorità
municipali si valgono dei registri di stato civile, dei
registri di popolazione, dei documenti anagrafici e di
ogni altro registro o documento che ritengano del caso,
nonché delle informazioni che ricevano o credano di
assumere.
Le amministrazioni comunali non debbono limitarsi a
raccogliere le risultanze degli atti di nascita
dell'anno cui le schede si riferiscono, ma esaminano
anche gli atti di nascita degli anni successivi, per
evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di
nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.
La compilazione delle schede personali è la risultanza
della diligente ricerca dell'ufficio comunale di leva,
il quale deve servirsi di tutti i registri di cui
dispone nonché delle informazioni delle autorità di
pubblica sicurezza per comprendervi tutti i giovani nati
e domiciliati o residenti nel comune. —
I comuni hanno facoltà di compilare le schede per i
giovani nati nel trimestre antecedente e denunciati in
ritardo (circ. 758 G. M. 1928).
La indicazione della abitazione degli inscritti nel
Regno o della loro residenza all'estero all'atto della
compilazione della scheda personale è della massima
importanza e non va omessa (tanto sulla scheda quanto
sulla lista), né deve limitarsi alla sola indicazione
del comune, ma va anche precisata la frazione, piazza,
via, n. civico, ecc.
I giovani inscritti per ragione di nascita in base ai
registri dello stato civile devono essere chiamati in
tempo opportuno negli uffici comunali per un accurato
accertamento nei loro riguardi in modo da ricavarne
notizie precise ed esatte. Per gli «irreperibili» la cui
abitazione nel Regno o la cui residenza all'estero è
«sconosciuta», si devono proseguire le ricerche per
ridurli al minimo.
Art. 50.
Per i giovani non iscritti nei registri dello stato
civile, ma che si presume compiano entro l'anno il 18°
di loro età, devono essere compilate le schede
personali.
Le amministrazioni comunali devono procurarsi a loro
riguardo ogni possibile elemento di prova, procedendo/
all'uopo, ad una inchiesta amministrativa, e provocando
apposite dichiara/ioni per parte di notabili del comune,
e principalmente per parte dei giovani della stessa
classe di leva e dei loro parenti.
Devono essere inscritti nella Usta di leva del comune
nel quale hanno la loro abituale od occasionale dimora
quei giovani che dimostrano l'età prescritta per essere
sottoposti alla leva e che non comprovino con regolari
documenti di stato civile, la loro precisa età.
Art. 51.
Le schede personali non debbono essere rinnovate nel
caso che l'inscritto sia rimandato ad altra leva o
debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato
sulle liste di una leva successiva.
Art. 52.
I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano
attribuiti più nomi, sono inscritti sulle schede col
primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia
comunemente .chiamato con nome diverso, al primo nome
dell'atto di nascita si fa seguire la parola « detto »
con l'indicazione del nome con cui il giovane è
generalmente conosciuto.
Art. 53.
Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni
comunali pubblicano un manifesto, conforme allegato n. 1
per avvertire i giovani i quali Bell'anno medesimo
compiono il 18° di età, che hanno il dovere di farsi
inscrivere, entro lo stesso mese di gennaio, nelle liste
di leva, ed i loro genitori e tutori che hanno l'obbligo
di curarne l'inscrizione.
Un esemplare di tale manifesto deve essere tenuto
affisso per tutto il mese di gennaio nell'albo pretorio.
Art. 54.
Sulle schede personali compilate pei giovani pei quali,
in seguito alla pubblicazione del manifesto di cui
all'articolo precedente, venne chiesta l'inscrizione
sulle liste di leva, deve essere indicato se
l'inscrizione sia stata chiesta dai giovani
personalmente o dai loro genitori o tutori.
\nalosa indicazione deve essere fatta sulle schede dei
giovani sulla cui ^ di nascita manchino notizie positive
e che richiedano l'inscrizione per età presunta.
Nel caso che dopo avvenuta l'iscrizione di ufficio da
parte 4el comune si presenti personalmente l'inscritto
(o il padre, o la madre, o il tutore) dovrà essere
apposta, sulla scheda personale, l'indicazione che la
inscrizione è dovuta anche a richiesta della parte
interessata.
Art. 55.
La domanda d'inscrizione, per ragione di residenza,
equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di
cambiamento di domicilio.
Art. 56.
Per evitare doppie inscrizioni, i capi delle
amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per
ragione di domicilio o di residenza, le schede personali
di giovani nati in altri comuni del regno, ne danno
comunicazione ai capi delle amministrazioni dei comuni
di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia
autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.
Se i giovani siano stati inscritti per ragione di
residenza, e risultino domiciliati in altro comune,
analoga comunicazione deve essere fatta anche ai capi
delle amministrazioni dei comuni ove i giovani abbiano
il domicilio legale.
Art. 57.
Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu
compilata la scheda, risultino morti nel comune
medesimo, il capo dell'amministrazione comunale ne
prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai
giovani da non comprendersi sulle liste di leva,
indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di
decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.
Se i detti giovani risultano morti in altro comune, il
capo dell'amministrazione comunale oltre a fare la
suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo
documento giustificativo.
Analogamente procede allorché i giovani risultano
regolarmente inscritti in altro comune.
A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima
di aver compiuto il 20° anno di età, in un comune
diverso da quello in cui è nato, il capo della
amministrazione comunale deve trasmettere subito copia
del relativo atto di morte al capo del comune di
nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al capo
del comune dell'ultimo suo domicilio nel regno.
I capi delle amministrazioni comunali che ricevono dette
copie, debbono conservarle per accluderle alle schede.
Art. 58.
Pei giovani che devono essere inscritti sulle liste di
leva dopo che queste sono state formate e pei quali le
schede personali non siano state compilate, la
compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a
mano che l'aggiunzione sulle liste debba aver luogo.
SEZIONE 2a - Formazione delle liste di leva.
Art. 59.
Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda
personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art.
57 debbono essere inscritti sulle liste di leva.
A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica, devono
essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di
cui all'art. 48.
Art. 60.
Le schede dei giovani, che non furono inscritti sulle
liste di leva in applicazione dell'articolo precedente o
ne siano stati cancellati ai sensi dei successivi
articoli 66, 67 e 68, sono numerate progressivamente e
date in consegna, coi relativi documenti al capo
dell'ufficio comunale di leva, il quale deve
diligentemente conservarle in appositi pacchi, a
giustificazione della non avvenuta iscrizione o della
cancellazione.
La consegna viene eseguita mediante un apposito verbale,
firmato dal capo del comune e dal capo dell'ufficio
comunale di leva, in cui sono indicati con precisione il
numero complessivo delle schede, ed il cognome e nome
degli inscritti a cui si riferiscono.
Art. 61.
Le liste di leva, conformi all'allegato n. 3, stampate
dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai
distretti e cedute ai comuni gratuitamente con le
modalità di cui alla circolare 227 del G. M. del 1938.
Non sono pertanto ammessi moduli fatti preparare da
tipografie private e gli uffici provinciali di leva
devono restituire senz'altro le Uste non compilate su
moduli non forniti dal distretto.
Art. 62.
Nel gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni
comunali compilano, sulla base delle schede personali,
le liste di leva.
I giovani sono inscritti nelle liste secondo l'ordine
alfabetico.
Art. 63.
Il 1° del mese di febbraio e per quindici giorni
consecutivi, il capo dell'amministrazione comunale fa
pubblicare nel comune l'elenco dei giovani stati
inscritti sulle liste di leva, con l'indicazione per
ciascuno del cognome, nome, luogo di nascita, paternità,
cognome e nome della madre.
L'elenco è accompagnato da apposita avvertenza che
chiunque può denunciare al capo dell'amministrazione i
giovani, sia della stessa classe, sia di classi
anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni
su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e
sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione
dell'elenco stesso e delle liste di leva.
L'elenco in ordine alfabetico è formato coi dati desunti
dalle schede personali mod. 9 (allegato n. 2). Della
eseguita pubblicazione il comune deve farne cenno sulla
deliberazione podestarile di chiusura della lista di
leva.
Art. 64.
Delle domande, denuncie e osservazioni che fossero
prodotte a seguito della pubblicazione di cui
all'articolo precedente il capo dell'amministrazione
comunale prende nota nell'apposita casella della scheda
personale.
Le istanze e i documenti sono allegati alla scheda
stessa.
Colla produzione delle istanze e dei documenti da parte
degli interessati è possibile completare il lavoro
iniziato.
Art. 65.
I giovani inscritti sulle liste, pei quali venga
sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso
debbono essere dall'autorità comunale cancellati dalle
liste di leva.
L'autorità comunale si limita a prendere nota della
questione nell'apposita casella della scheda e ad
accludere alla scheda stessa le domande e i documenti
presentati.
Analoga annotazione l'autorità comunale appone d'ufficio
sulla scheda quando ritenga trattarsi di giovani
stranieri per origine, e privi della facoltà di optare
per la cittadinanza italiana.
Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a
niente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912,
n. 555, possono acquistare o riacquistare la
cittadinanza italiana, i capi delle amministrazioni
comunali debbono far risultare tale circostanza nelle
liste medesime.
Art. 3 detta legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla
cittadinanza italiana. — Lo straniero nato nel Regno o
figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni
al tempo della sua nascita, diviene cittadino:
1) se presta servizio militare nel Eegno o accetta un
impiego nello Stato;
2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e
dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza
italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non
dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare
la cittadinanza straniera.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
allo straniero del quale il padre o l'avo paterno siano
stati cittadini per nascita.
Art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla
cittadinanza italiana. — I figli minori non emancipati
di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono
cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino,
secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la
cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero
per nascita divenuto cittadino, può, entro l'anno dal
raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita
emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di
origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la
cittadinanza, divengono stranieri, quando abbiano comune
la residenza col genitore esercente la patria potestà o
la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero. Saranno però loro applicabili le
disposizioni degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
nel caso che la madre esercente la patria potestà o la
tutela legale sui figli abbia cittadinanza diversa da
quella del padre premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre
esercente la patria potestà muti cittadinanza in
conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo
allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di
primo letto.
Art. 66.
Se risulti che un giovane già inscritto sulle liste di
leva, è morto o trovasi regolarmente inscritto in altro
comune, il capo dell'amministrazione comunale lo
cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e
appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla
quale deve accludere il documento giustificativo della
decisione.
Art. 67.
I giovani inscritti sulle liste per età presunta possono
essere cancellati, con decisione firmata dal capo del
comune, soltanto se producano copia autentica di atto di
stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante
che appartengono per età a classe successiva a quella
alla quale la lista si riferisce.
Art. 68.
Gli individui di sesso femminile che siano stati
erroneamente inscritti sulla lista, devono essere
cancellati, con decisione firmata dal capo del comune,
quando Terrore sia stato debitamente accertato e dopo
che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato
rettificato (se ve ne sia bisogno) l'atto di nascita.
Art. 69.
I giovani che risultino nelle condizioni per essere
esclusi dal servizio militare per condanna penale, non
possono ciò nonostante, essere dall'autorità comunale
cancellati dalle liste.
Il capo del comune prende però nota sulla scheda
personale del reato commesso e della condanna riportata.
Ogni qualvolta risulti che un inscritto venga a,
trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ti Comune dovrà
richiedere la, copia detta sentenza e trasmetterla
all'Ufficio provinciale di leva, com'è prescritto
dall'art, 466 del presente regolamento.
Art. 70.
Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti
per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i capi
delle amministrazioni comunali si limitano a prender
nota sulla scheda di tale circostanza.
Art. 71.
Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune
in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve
seguire la loro aggiunzione.
Quando non abbiano domicilio legale nel regno, il comune
sulle liste del quale devono essere iscritti viene
determinato in base all'art. 43 della legge.
Ultimo capoverso dell'art. 43 della legge. — Agli
effetti della inscrizione sulle liste di leva è
considerato domicilio legale del giovane nato e
dimorante all'estero il comune ove egli o la sua
famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero,
quando ciò non sia possibile precisare, il comune
designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di
siffatta designazione il comune di Roma».
Art. 72.
L'inscrizione di un giovane su di una lista di leva,
quand'anche in un comune in cui il medesimo non abbia
mai avuto il domicilio legale, è considerata come valida
e produce tutti gli effetti di legge.
Art. 73.
Nel corso del mese di febbraio il capo
dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le
osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentategli
a seguito della pubblicazione di cui all'art. 63, per
omissioni, per false indicazioni e per errori quali che
siano.
Nel mese di marzo, egli pone al corrente la lista di
leva con, le "nuove inscrizioni e cancellazioni che
siano venute a risultare necessarie a seguito delle
osservazioni, dichiarazioni e reclami suddetti, o in
qualunque altro modo.
Dopo di ciò, il capo dell'amministrazione da ai giovani
rimasti inscritti sulla lista un numero d'ordine
progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa
dal sottoscritto con n...... inscritti. Il podestà
(firma)».
Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in
bianco per eventuali successive aggiunte.
Dopo le
osservazioni, le dichiarazioni, i reclami ecc. ricevuti
ed istruiti nei termini di cui ai precedenti articoli, è
lasciato all'ufficio comunale un ulteriore periodo di
tempo per l'aggiornamento conseguente, mediante aggiunte
e cancellazioni, alle liste di leva.
La delicatezza e l'importanza nell'adempimento di tale
lavoro chiama in causa la diretta responsabilità
podestarile.
Dopo l'invio della copia della lista nessuna aggiunzione
o cancellazione può essere fatta senza l'autorizzazione
dell'ufficio provinciale di leva cui devono essere fatte
le relative proposte.
Art. 74.
Nella prima decade del successivo aprile il capo del
comune deve trasmettere all'ufficio leva della provincia
:
a) una copia autentica della lista di leva, nella quale
non devono essere compresi i giovani che ne siano stati
cancellati;
b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del
precedente articolo 63 dell'elenco dei giovani inscritti
sulla lista stessa;
e) le schede personali originali, relative ai giovani
inscritti sulle liste, con i documenti che vi siano
allegati.
Benché non prescritto, è consuetudine che i comuni
inviino le Uste debitamente rilegate agli uffici
provinciali di leva, uniformandosi alle istruzioni che
daranno gli uffici stessi.
E ciò dicesi anche per quanto concerne la cartella che
deve contenere le schede personali mod. 9 (allegato n.
2) che vengono trasmesse unitamente alle liste.
CAPO III.
DELLE LISTE DI LEVA DOPO LA LORO TRASMISSIONE
AGLI UFFICI PROVINCIALI DI
LEVA.
SEZIONE 1a - Aggiornamento delle liste di
leva.
Art. 75.
Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale
di leva, i capi delle amministrazioni comunali
continuano a tener conto di tutte le successive
mutazioni nei riguardi dei singoli inscritti, e a
prender nota di ogni altra variazione a cui possa andar
soggetta la lista.
Essi devono prendere nota della discriminazione ottenuta
dagli appartenenti alla razza ebraica, ai sensi
dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n.
274, citando gli estremi del relativo decreto.
Di tutte le mutazioni e variazioni predette, i capi
delle amministrazioni comunali devono dare a mano a mano
comunicazione all'ufficio provinciale di leva
competente, per le variazioni e provvedimenti
conseguenti.
La
legge fa obbligo al capo dell'amministrazione comunale —
nel periodo che va dalla formazione della lista
all'inizio delle operazioni della visita, e
l'arruolamento degli inscritti — di tenere aggiornata la
Usta, di leva per quanto concerne le mutazioni che
interessino gli inscritti circa, l'abitazione od il
trasferimento in altro comune od in colonia o
all'estero.
Art. 77.
Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno
preso stabile residenza dopo la formazione delle liste
della loro classe, possono essere trasferiti fino al
giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle
liste del comune nel quale hanno preso abituale
residenza, presentandone domanda all'ufficio di leva
della provincia da cui dipende il comune nelle cui liste
desiderano essere trasferiti.
L'ufficio provinciale di leva provvede direttamente al
trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio
da effettuarsi fra le liste di comuni della stessa
provincia, in caso diverso provvede d'accordo con
l'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune
nelle cui liste ebbe luogo l'iscrizione originaria, e da
esso deve essergli trasmessa la scheda personale.
Del motivo dell'aggiunzione e della corrispondente
cancellazione deve essere presa nota dagli uffici di
leva sulle liste dei rispettivi comuni e a questi deve
essere data partecipazione del trasferimento perché
possano provvedere a loro volta rispettivamente alla
stessa cancellazione e aggiunzione in conseguenza del
trasferimento.
Alla domanda dovrà aggiungersi un certificato del comune
dichiarante la stabile abituale residenza del
richiedente nel comune medesimo.
I trasferimenti in parola possono essere consentiti fino
a quando gli organi di leva non abbiano preso una
determinazione nei riguardi degli iscritti che li
chiedono e pertanto non possono essere consentiti ai
giovani dichiarati renitenti nelle liste del comune
dalle quali chiedono di essere cancellati.
Art. 78.
Gli inscritti marittimi devono essere cancellati dalle
liste di leva di terra in base a richiesta nominativa
della regia capitaneria di porto, debitamente firmata
dal capitano di porto e munita di bollo di ufficio.
La loro cancellazione viene effettuata con decisione dei
commissari di leva e firmata dai medesimi.
In modo analogo deve effettuarsi la cancellazione degli
inscritti aeronautici.
A
partire dalla leva sulla classe 1921 il Comando
superiore del C.R.E.M., in seguito a benestare del
Ministero della guerra, ha riunito i tre stampati fin'ora
in uso per la cancellazione dei marittimi dalle liste di
leva di terra, in un modello unico, sulla cui facciata
trovano sede, con successione cronologica, le varie
pratiche relative alla cancellazione stessa, e cioè:
richiesta della capitaneria all'ufficio provinciale di
leva; trasmissione al comune; risposta del comune;
restituzione per assicurazione alla capitaneria, con
segnalazione dei nominativi non potuti eventualmente
cancellare.
Pertanto i comuni sono tenuti a restituire all'ufficio
provinciale di leva i modelli loro inviati per la
cancellazione dei marittimi dalle liste di leva di
terra, dopo di aver effettuata la cancellazione stessa.
Art. 79.
Se viene a risultare che un iscritto è morto o è stato
regolarmente inscritto in altro comune, ovvero ha un'età
minore di quella presunta, il capo dell'amministrazione
comunale trasmette i documenti comprovanti detta
circostanza all'ufficio provinciale di leva per le
conseguenti variazioni sulle liste.
Egualmente provvede, dopo avere, se del caso, provocata
la rettifica dell'atto di nascita da parte della
competente autorità giudiziaria, qualora venga a
risultare che un individuo inscritto sulle liste di leva
sia di sesso femminile.
I documenti in base ai quali vengono apportate le
variazioni alle liste sono allegati alle schede
personale degli individui cui essi si riferiscono.
Art. 80.
Se viene a risultare che qualche giovane è stato omesso
nella lista, il capo del comune compila la scheda
personale, e ne informa subito l'ufficio di leva, cui
rimette anche la scheda affinchè il giovane sia aggiunto
sulla copia della lista tenuta dall'ufficio medesimo.
Per gli omessi appartenenti a classi già chiamate alla
leva, le schede personali debbono essere compilate su
modello del colore stabilito per la rispettiva classe di
nascita.
Allo scopo di eliminare inconvenienti di vario genere
che possono verifi-carsi in seguito alla aggiunzione,
quale omesso, sulle Uste di leva è indispensabile che le
generalità del giovane siano dimostrate da documenti
inoppugnabili ed a tal fine il capo dell'amministrazione
comunale deve dichiarare se l'individuo aveva da tempo
residenza nel comune e se vi era cognito.
Art. 83.
Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla
leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano
preso parte prima che a loro spettasse per ragione di
età, salvo per quelli che furono incorporati dopo aver
compiuto il 17° anno di età, per i quali viene mantenuto
a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva. I
commissari degli unici provinciali di leva, venendo
comunque a conoscenza che un giovane abbia concorso
anticipatamente alla leva, provvedono direttamente per
conto del consiglio di leva ad annullare o convalidare
l'anticipato concorso, apportando le necessario
variazioni e rettifiche sui documenti di leva delle
quali informano il capo dell'amministrazione comunale.
Le decisioni adottate devono essere comunicate alle
competenti autorità militari per le conseguenti
variazioni nei ruoli.
SEZIONE 2a -
Iscritti che eccepiscono la qualità di stranieri.
Art. 84.
I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva
possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al
ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva,
apposita domanda corredata della copia autentica
dell'atto di nascita del padre e di un certificato della
competente autorità governativa, diplomatica o consolare
(non dell'autorità municipale) dello Stato al quale
dichiarano di appartenere comprovante che il padre (e se
questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino
dello Stato medesimo.
La domanda, se il richiedente è minore e non emancipato
deve essere firmata anche da chi eserciti su di lui la
patria potestà.
Nel caso che l'inscritto sia un giovane straniero nato
all'estero, oltre ai documenti anzidetti, deve essere
presentato un certificato comprovante che la madre era
per origine cittadina straniera (dello stesso Stato del
marito o di un altro Stato qualsiasi).
I detti documenti e la traduzione in lingua italiana di
quelli redatti ia lingua straniera, debbono essere
legalizzati dall'autorità competente.
Art. 85.
Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il
ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le
domande che gli iscritti presentino a mente del
precedente articolo.
Tali domande devono essere perfettamente istruite e
accompagnate da tutti i documenti e le informazioni che
valgono a chiarire i termini giuridici della questione,
e da tutti gli altri elementi di fatto che, nella
questione stessa, possano avere influenza, tra i quali
particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e
residenza del genitore e alla residenza dell'inscritto
dalla nascita in poi.
A ciò provvedono le stesse autorità comunali, se le
domande vengono a loro presentate, o altrimenti, gli
uffici di leva. La trasmissione, però, di esse al
ministero deve sempre avvenire pel tramite dell'ufficio
di leva.
Per gli inscritti che eccepiscono la cittadinanza estera
il consiglio di leva determina il rinvio alla prossima
leva in attesa della decisione ministeriale e cosi,
occorrendo, fino al compimento del 22° anno di età,
epoca in cui verrà definitivamente deciso sulla
posizione dell'inscritto secondo le determinazioni
ministeriali.
Art. 86.
Le autorità comunali devono poi segnalare agli uffici di
leva, e questi, a loro volta, anche di propria
iniziativa, al ministero, per le decisioni di sua
competenza, fornendogli all'uopo le informazioni, e,
possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli
precedenti, oltre i casi in detti articoli previsti,
anche i casi di stranieri privi di facoltà di acquistare
o riacquistare la cittadinanza italiana a mente degli
articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i
quali risultino inscritti sulle liste soltanto per
ragioni di domicilio o di residenza.
Gli uffici di leva forniscono, all'uopo, al ministero le
informazioni e, possibilmente, anche i documenti di cui
agli articoli precedenti.
Gli inscritti che non intendono uniformarsi alle
decisioni del ministero sulla questione di cittadinanza,
possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il
tribunale civile.
Per gli articoli, 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n.
555 sulla cittadinanza, vedi in calce all'ari. 65 del
presente regolamento.
SEZIONE 3a - Doppie inscrizioni.
Art. 87.
I giovani che, dopo la trasmissione delle liste
all'ufficio di leva, vengano a risultare inscritti sulle
liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune
in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per
la formazione delle liste medesime.
Art. 88.
Qualora i giovani doppiamente inscritti abbiano mutato
domicilio durante il tempo stabilito per la formazione
delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del
nuovo domicilio.
Qualora un giovane sia stato inscritto nelle liste di
leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione
delle liste medesime, e dopo quel tempo sia poi stato
aggiunto nella lista di leva di altro comune quand'anche
in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere
sempre mantenuto nella lista di leva in cui fu inscritto
a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'art. 77.
Art. 89.
I commissari di leva, per delegazione del consiglio di
leva, determinano in base alle norme precedenti
articoli, su quale lista un giovane inscritto in più di
un comune della provincia debba essere mantenuto.
Se il giovane sia inscritto in comuni appartenenti a
provincie diverse, provvedono al riguardo, d'accordo tra
loro, i commissari di leva delle provincie interessate.
In caso di discordanza la questione viene sottoposta da
ciascun ufficio alle determinazioni del ministero della
guerra.
Art. 90.
Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai
termini dell'articolo precedente, devono essere
notificate agli interessati i quali possono ricorrere
contro di esse al Ministero della guerra entro 90 giorni
dalla notifica.
Art. 91.
I giovani che non intendono conformarsi alla decisione
del ministero della guerra sulla loro inscrizione,
possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il
tribunale civile per la questione del domicilio legale,
il quale nel decidere deve tenere conto del tempo
stabilito per la formazione della lista di leva.
Intervenuta la sentenza, i commissari di leva, ne
trasmettono copia al Ministero della guerra per i
conseguenti provvedimenti.
L'art. 22 della legge statuisce che spetta all'autorità
giudiziaria ordinaria definire le questioni di
controversa cittadinanza, di domicilio e di età.
SEZIONE 4a - Giovani che devono essere
aggiunti nelle liste della leva in corso.
Art. 92.
Sono aggiunti sulla lista della leva in corso:
a) i rimandati per
rivedibilità o per altro legale motivo;
b) gli omessi;
c) i cancellati per qualsiasi motivo e i riformati la
cui cancellazione o riforma sia stata annullata a
termine dell'art. 66 della legge;
d) i renitenti presentarsi spontanei o arrestati;
e) coloro che facciano acquisto della cittadinanza
italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di
nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui
compiono il 55° anno di età;
f) gli inscritti rimandati alla leva successiva, nelle
liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;
g) gli inscritti sulla sorte dei quali il competente
organo di leva, per un errore qualsiasi, omise di
prendere una decisione;
h) gli inscritti che hanno scontato la pena alla quale
furono condannati come colpevoli dei reati previsti
dagli articoli 181 secondo comma, 184 e 185 della legge
(1);
i) gli inscritti che hanno
ricorso ai tribunali ordinar! e siano stati rimandati in
applicazione del disposto dell'art. 67 della legge;
l) i cancellati perché marittimi o aeronautici che
abbiano assunto servizio volontario nel r. esercito
prima del giorno stabilito per l'esame personale ed
arruolamento quali inscritti marittimi o quali inscritti
aeronautici;
m) i cancellati perché marittimi o aeronautici che
abbiano titolo per il ripristino alla leva di terra in
conformità delle disposizioni legislative della leva
marittima o aeronautica;
n) gli appartenenti alla razza ebraica i quali al tempo
della leva sulla loro classe di nascita non furono
ammessi alla prestazione del servizio militare in
applicazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728 convertito nella legge 5
gennaio 1939-XVII, n. 274, i quali ottengano la
discriminazione in conformità del successivo art. 14
dello stesso Regio decreto-legge.
Art. 66 della legge. — Le decisioni di cancellazione
dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura
della leva ; trascorso tale termine, sono annullabili
solo quelle di esse che siano state pronunciate in base
a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di
leva, o commissioni mobili, sul conto di inscritti di
leva, sono revocabili per determinazione del Ministro
per la guerra entro il termine di due anni, quando, in
seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che
le motivarono non sussistano o siano cessate.
Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne
siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita
richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia
compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Le decisioni di riforma, pronunciate per corruzione o
per i reati di procurata o simulata infermità di cui
all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo
anticipato sono annullabili per determinazione del
Ministro per la guerra, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della
leva successiva a quella in cui furono pronunciate.
Trascorso tale termine, oltre al casi di revoca di cui
all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che
siano state pronunciate in base a documenti falsi o
infedeli o per corruzione.
R.D. Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728:
Art. 10. — I cittadini italiani di razza ebraica non
possono:
a)
prestare servizio militare in pace e in guerra;
Art. 14. — Il Ministro per l'interno, sulla documentata
istanza degli interessati, può, caso per caso,
dichiarare non applicabili le disposizioni degli
articoli 10 e 11, nonché dell'ari. 13, lettera h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre
libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per
la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
1°) Mutilati invalidi, feriti, volontari di guerra o
decorati al valore delle guerre libica, mondiale,
etiopica, spagnola;
2°) combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al
merito di guerra;
3°) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4°) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni
1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5°) legionari fiumani;
6°) abbiano acquistato eccezionali benemerenze, da
valutarsi ai termini dell'articolo 16.
Nei casi preveduti dalla lettera 6), il beneficio può
essere esteso ai componenti la famiglia delle persone
ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli
interessati possono richiedere l'annotazione del
provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di
stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è
soggetto di alcun gravame, sia in via amministrativa,
sia in via giurisdizionale.
L'elenco dei rimandati di cui alla lettera a) è
inviato dall'ufficio provinciale di leva al comune per
l'aggiunzione nella lista di leva successiva.
Per gli omessi dì cui alla lettera b) che siano scoperti
o che si presentino spontaneamente, deve essere data
partecipazione dal comune all'ufficio provinciale di
leva, con le eventuali notizie di cui alla nota all'art.
80.
I comuni devono, inoltre, segnalare agli uffici
provinciali di leva gli omessi aggiunti quali nati
all'estero e pei quali l'atto di nascita sia stato
trascritto nei registri di stato civile del comune dopo
la formazione della lista.
Le aggiunzioni in seguito alle revoche di cui alla
lettera e) saranno effettuate, come è ovvio, dietro
segnalazione degli uffici provinciali di leva, così come
per le aggiunzioni di cui alle lettere f), g), h), i),
l).
Art. 93.
Per le aggiunzioni di cui alla lettera c) dell'art. 92
l'autorità comunale, appena effettuata l'inscrizione nel
registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza
dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani,
deve darne immediata comunicazione all'ufficio
provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste di
leva in corso.
Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve
compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda
personale del colore stabilito per la classe cui i
giovani stessi appartengono per nascita.
Art. 95.
Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei
precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva
data di nascita e il motivo dell'aggiunzione.
I giovani aggiunti come sopra, nati in anni anteriori a
quello cui le liste si riferiscono, sono inscritti sulle
liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una
nuova numerazione.
Dell'aggiunzione di essi si prende inoltre nota anche
sulle liste dì leva dell'anno di nascita.
È
opportuno che i comuni prima di procedere alle
aggiunzioni, di loro iniziativa, di omessi o di colora
che hanno acquietata la cittadinanza italiana, ne
informino l'ufficio di leva della provincia, il quale
indicherà il numero e la Usta di leva sulla quale devesi
effettuare l'aggiunzione, e questo per evitare errori di
numerazione.
CAPO IV.
CHIAMATA ALLA LEVA a PRIME OPERAZIONI .
SEZIONE 2a - Pubblicazione del manifesto di
chiamata alla leva e provvedimenti consecutivi.
Art. 108.
Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi
dei comuni, il manifesto — firmato dal presidente del
consiglio di leva e dal commissario capo, conforme allo
schema uniforme per tutto il Regno, che viene, per ogni
leva comunicato dal ministero della guerra — contenente
l'ordine di chiamata alla leva e la tabella dì cui al
precedente articolo.
Tale manifesto viene diramato a tutti i comuni della
provincia e comunicato :
a) al ministero della guerra, in due esemplari;
b) ai rispettivi comandi di corpo d'armata e comandi di
zone militari o comando di difesa territoriale della
Sardegna.
Il presidente del consiglio di leva, inoltre, comunica
ai pretori che devono presiedere le commissioni mobili,
il giorno in cui le commissioni stesse dorranno
procedere alla visita degli inscritti dei rispettivi
mandamenti.
Art. 109.
I capi delle amministrazioni comunali provvedono perché
il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva
sia pubblicato mediante affissione, nei luoghi e modi
consueti, per almeno cinque giorni consecutivi, e perché
un esemplare di esso resti affisso all'albo pretorio
fino a che non sia chiusa la sessione ordinaria della
leva.
Contemporaneamente poi i capi delle amministrazioni
comunali pubblicano l'elenco dei giovani inscritti sulle
liste di leva, elenco che deve contenere oltre alle
indicazioni di cui al precedente art. 63, anche
l'indicazione del numero assegnato a ciascun inscritto
nelle liste di leva.
Della pubblicazione del manifesto e dell'elenco, i capi
delle amministrazioni comunali inviano all'ufficio
provinciale di leva apposita relazione, da conservarsi
fra gli atti della leva cui si riferisce.
Sarà opportuno che i comuni provvedano in due tempi alla
pubblicazione del manifesto e cioè: all'inizio della
sessione e prima delle sedute suppletive. La
pubblicazione dovrà eseguirsi oltre che nei luoghi
pubblici anche all'albo pretorio.
CAPO V.
VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA PER RECARSI ALL'ESAME
PERSONALE.
SEZIONE 1a - Viaggi a tariffa militare.
Art. 117.
Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune
di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla
commissione mobile, ovvero (per i residenti nella
circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia)
al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei
trasporti militari.
I capi dei rispettivi comuni sono tenuti a fornire loro
i documenti occorrenti per poter fruire di detta
tariffa.
La
concessione della tariffa militare viene fatta per mezzo
di scontrini verdi (richieste di viaggio) da consegnarsi
dagli uffici comunali agli interessati e valevoli per
l'andata ed il ritorno.
SEZIONE 2a - Mezzi di viaggio e indennità di
soggiorno agli inscritti indigenti.
Art. 118.
Gli inscritti indigenti chiamati all'esame personale,
per ottenere a senso dell'art. 58 della legge i mezzi di
viaggio e l'indennità di soggiorno, debbono farne,
qualche giorno prima, esplicita domanda scritta o
verbale al capo del comune ove risiedono.
Art. 58 della legge. — Agli iscritti di leva che siano
riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento,
sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e
ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono
presentarsi alla commissione mobile di leva o (pel
residenti nella circoscrizione mandamentale del
capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purché
però la distanza fra andata e ritorno superi i venti
chilometri.
È inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno
per il tempo in cui rimangono a disposizione della
commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva
mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione
mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono
corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la
mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta
a legittimo impedimento.
Art, 119.
Il capo del comune prende nota delle domande in un
elenco che sottopone al parere di apposita commissione,
composta del capo del comune stesso, presidente, del
comandante locale dei carabinieri reali e del presidente
del locale ente comunale di assistenza membri. La
commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima
dell'inizio delle sedute per l'esame personale, e
straordinariamente quando sia necessario.
Art. 120.
La commissione dichiara per ciascun inscritto se si
trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo,
quale somma debba essergli corrisposta per mezzi di
viaggio e per indennità di soggiorno.
L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai
componenti di essa è poi inviato al comandante del
distretto militare avente sede nel capoluogo della
provincia che non sia sede di distretto, al comandante
del distretto nella cui circoscrizione ha sede il
capoluogo medesimo.
Art. 121.
Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 58 della
legge, gli inscritti che. per assoluta povertà loro e
delle famiglie, non possono in alcun modo sostenere le
spese per recarsi all'esame personale.
Non basta quindi, a tale effetto, essere nullatenente e
trarre i mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.
Per il riconoscimento dello stato d'indigenza si ritiene
opportuna riportare in proposito la legislazione
fascista: «Povero non è già colui che manchi
assolutamente di tutto, ma chi non abbia in misura
sufficiente quanto gli occorra per sussistere
convenientemente, secondo la sua condizione individuale
e sociale, e debba procacciarsi il necessario con
industria e fatica., pur non avendo tuttavia bisogno di
ricorrere all'altrui compassione. Dal povero, perciò
nettamente si distinguono gli indigenti e il necessitoso,
che sono interamente privi del necessario e si trovino
nell'impossibilità di procurarlo» (Relazione di S.E. il
Capo del Governo alla riforma del T.U. delle leggi sulle
pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza R.D.
80 dicembre 1923, numero 1889).
Art. 122.
Se gli inscritti indigenti anziché alla commissione
mobile, si presentino al consiglio di leva, possono
ottenere i mezzi di viaggio soltanto qualora comprovino
che la mancata presentazione alla commissione mobile sia
dovuta a legittimo impedimento.
I documenti comprovanti detto impedimento debbono
allegarsi dal capo del comune al rendiconto delle somme
pagate.
Il comando del distretto militare che riceve il
rendiconto può fare osservazioni e riferirne anche in
merito alla legittimità dell'impedimento al ministero
della guerra.
Art. 123.
Gli inscritti indigenti, che si trovano fuori del
proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio
soltanto per recarsi alla visita per delegazione al
consiglio o alla commissione mobile di leva del
mandamento ove si trovano.
Art. 124.
Gli inscritti residenti in frazioni di un comune possono
ottenere i mezzi di viaggio come se partissero dal
capoluogo del comune.
Art. 125.
Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano
le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che la
distanza da percorrere deve essere superiore, fra andata
e ritorno, ai venti chilometri:
a) se la distanza è percorsa da ferrovia, tranvie o
piroscafi o da altri mezzi di locomozione a tariffa
militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare
per l'intero percorso;
b) se manchino detti mezzi di locomozione a tariffa
militare, viene pagata l'indennità di lire tre per il
primo tratto da 20 al 30 km. di via ordinaria calcolato
complessivamente fra andata e ritorno e di lire una per
ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo
conto delle frazioni di 10 chilometri;
c) se la distanza può essere percorsa solo in parte con
mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il
biglietto a tariffa militare per tutto il tratto
percorribile coi mezzi suddetti. Per il restante
percorso si corrisponde l'indennità di cui alla lettera
b) soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e
ritorno, i venti chilometri.
Art. 126.
Il computo della distanza si fa per la via più breve,
salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione
pei quali la spesa riesca minore.
Art. 127.
L'indennità di soggiorno è di L. 5. È di L. 8 per coloro
che sono obbligati a trattenersi nel capoluogo del
mandamento oltre la mezzanotte, sia perché debbano
rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia
perché la partenza del treno, piroscafo, ecc. a tariffa
militare, non abbia luogo prima di tale ora, a
condizione però che essi non possano pernottare in
caserma o in altri locali pubblici a cura delle autorità
militari.
Art. 128.
I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel
modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo
permettano, che gli inscritti proposti per la
concessione dei mezzi di viaggio e della indennità di
soggiorno siano veramente indigenti nel senso indicato
dall'art. 121 e che la somma loro assegnata al detto
scopo sia esatta. Restituiscono quindi gli elenchi ai
capi dei comuni con le loro decisioni avvertendoli che
ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione
non sarebbe rimborsato.
CAPO VI.
ESPATRIO DI INSCRITTI DI LEVA E DI INSCRITTI ARRUOLATI
ISCRIZIONE NELLE NOTE
PREPARATORIE E NELLE LISTE DELLA LEVA MARITTIMA.
Art. 133.
I giovani inscritti sulle liste di leva, che dal 1°
gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età
fino al giorno dell'apertura della leva della propria
classe di nascita, ottengono il passaporto (2), possono
espatriare senza che occorra alcuna autorizzazione delle
autorità militari. Peraltro le BR. questure del Regno,
incaricate del rilascio del passaporto, debbono
applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda
e la terza pagina, il foglietto bianco e madre-figlia
conforme all'allegato n. 6 da riempirsi, a cura delle
autorità stesse, completamente tanto nella parte A,
destinata a rimanere annessa al passaporto, quanto in
quella B, destinata ad essere staccata dalle autorità di
confine o dei porti d'imbarco.
Il detto foglietto bianco allegato n. 6 però, non deve
essere applicato sui passaporti concessi ai giovani il
cui espatrio si effettua in base a contratto di lavoro
stagionale, poiché essi sono tenuti a concorrere alla
leva nel Regno e non possono essere ammessi alla
dispensa temporanea dal servizio.
Analogamente, prima dell'apertura della leva della
propria classe di nascita, i giovani che siano in
possesso di regolare «atto di chiamata» approvato dalla
R. autorità consolare italiana all'estero, potranno
ottenere il passaporto dalle RR. questure del Regno per
recarsi all'estero senza che occorra alcun nulla-osta da
parte dell'autorità militare.
Art. 136.
Ai giovani, invece, che, dal 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il 18" anno di età fino al giorno dell'apertura
della leva della propria classe di nascita, chiedono di
recarsi all'estero, senza avere la qualifica di
lavoratori, il passaporto non può essere concesso se non
in base a nulla osta e per un periodo di tempo limitato.
Le relative domande devono essere prodotte agli uffici
provinciali di leva i quali, dopo avere assunto per
mezzo dell'arma dei reali carabinieri le informazioni
sulla condotta morale e politica degli interessati, e
sull'esattezza dei motivi addotti a giustificazione
delle richieste di passaporto, rilasciano la concessione
del nulla osta, tenendo presente che:
a) la concessione deve essere limitata ai soli paesi
europei (esclusa la Russia);
b) la concessione medesima non può protrarsi oltre il
15° giorno antecedente a quello dell'inizio dei corsi
premilitari;
c) per gli inscritti di leva, come per i rivedibili o
rimandati a leva successiva, che chiedono di espatriare
nel periodo che intercede tra la fine del corso
premilitare e la chiamata alla leva, la concessione, di
massima, non deve essere fatta oltre la data normale
dell'apertura della leva.
Scaduto il periodo di tempo per il quale il passaporto è
concesso, gli interessati debbono rientrare nel Regno
per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto
pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in
nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta
concesso — aspirare alla dispensa dal servizio, che per
legge compete soltanto ai militari espatriati senza
limitazioni o regolarmente residenti all'estero.
È
da tener presente che agli inscritti di leva,
appartenenti alla razza ebraica, non discriminati, la
concessione dei passaporti non è più soggetta al
preventivo nulla-osta dell'autorità militare, in quanto
essi sono, giusta l'articolo 10, lettera A, del R.D.
legge del 11 novembre 1938-XVII, n. 1728, esclusi dal
servizio militare.
Agli appartenenti alla razza ebraica discriminati,
invece, potrà essere rilasciato il nulla-osta di
espatrio secondo le norme vigenti.
Art. 137.
Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di
massima essere negato agli inscritti della leva stessa
non ancora visitati ma dichiarati rivedibili o rimandati
per legali motivi, e ciò fino a. quando essi non abbiano
più obblighi di ferma, ovvero siano stati riformati.
Tuttavia agli iscritti, di cui sopra, può, anche dopo
l'apertura della leva, , essere concesso il passaporto
nei casi maggiormente degni di considerazione e soltanto
per un periodo di tempo limitato. In tal caso gli
iscritti, i rivedibili e i rimandati non ancora
visitati, vengono sottoposti a visita anticipata oppure
rimandati ad altra seduta da tenersi nel periodo della
sessione.
Ai detti giovani è senz'altro applicabile la norma di
cui al terzo comma del precedente articolo.
Art. 142.
L'inclusione degli iscritti della leva di terra nelle
note preparatorie e nelle liste della leva marittima è
libera fino al momento della pubblicazione dell'ordine
di chiamata della leva sulla loro classe.
Art. 144.
Agli inscritti arruolati dai consigli di leva e che si
trovano in congedo illimitato provvisorio in attesa di
chiamata alle armi, il nulla osta di espatrio è
rilasciato dal competente comando del distretto
militare, con norme analoghe a quelle stabilite dal 2°
comma dell'art. 136.
Art. 146.
Le RR. autorità consolari italiane all'estero, ad ogni
rinnovazione di passaporto ad iscritti di leva
espatriati con qualifica di «lavoratori», di
«allievi-missionari» o «missionari», devono darne
comunicazione indicando la data della nuova scadenza del
passaporto, ai competenti uffici provinciali di leva.
La rinnovazione del passaporto però non deve essere
accordata ai giovani espatriati temporaneamente dietro
nulla osta concesso dall'autorità militare ai sensi
degli articoli precedenti.
I
comuni pertanto devono astenersi di rilasciare la
dichiarazione di residenza all'estero per gli inscritti
che, espatriati temporaneamente dietro nulla osta
concesso dall'autorità militare, si siano irregolarmente
trattenuti all'estero dopo il periodo di validità del
nulla osta di espatrio.
CAPO VII.
ESAME PERSONALE DEGLI INSCRITTI.
SEZIONE 1a - Generalità.
Art. 148.
Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per
l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni
pubblicano la lista generale degli inscritti tenuti a
presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di
leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto
dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che
vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame
personale di ciascun comune.
Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle
amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali
di leva apposita relazione, che sarà conservata cogli
atti della leva cui si riferisce.
La
lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi a
visita non può che comprendere i giovani già inscritti
nella regolare lista di leva, a suo tempo compilata dai
comuni con le aggiunte di cui all'art. 92.
Art. 149.
Le indicate pubblicazioni obbligano senz'altro gli
inscritti a presentarsi al consiglio o alla commissione
mobile nei giorni e nei luoghi fissati per l'esame
personale .sotto pena di essere dichiarati renitenti.
Nondimeno, oltre la pubblicazione del manifesto, i capi
dei comuni inviano agli inscritti un precetto conforme
all'allegato n. 7. La mancanza di questo però non può
giammai essere opposta dagli inscritti a fine di
sfuggire agli effetti del precetto collettivo
suaccennato.
Per gli inscritti che risultino residenti all'estero, il
precetto sarà inviato agli interessati per il tramite
delle competenti autorità consolari.
È
consigliabile, come già praticato da parecchi comuni,
che al precetto sia unito un apposito tagliando
indicante l'avvenuto recapito e ciò ai fini di una pia
esatta salutazione della responsabilità degli iscritti
non presentatesi a visita, specie se trattasi di già
riformati chiamati a visita di revisione che non sempre
sono a conoscenza delle infermità che danno luogo alle
revisioni.
Art. 150.
Gli uffici di leva si assicurano per mezzo di comandi
locali dei CC. RR. che i comuni ai quali spetta abbiano
provveduto, a senso dell'art. 33, a tener pronti i
locali adatti, le suppellettili, la cancelleria e quant'altro
occorra per le sedute delle commissioni mobili di leva.
Art. 154.
I membri dei consigli e delle commissioni mobili di leva
e gli ufficiali del R. E. che assistono i consigli e le
commissioni stesse, intervengono alle sedute in divisa e
in tenuta ordinaria. I membri del consiglio e delle
commissioni mobili di leva appartenenti all'ordine
amministrativo, intervengono alle sedute in divisa
civile a meno che ne siano stati dispensati. I capi
delle amministrazioni comunali o coloro che ne fanno le
veci devono fregiarsi della sciarpa tricolore.
Art. 155.
In queste adunanze, prendono posto di regola, alla
destra del presidente, il commissario di leva, alla
sinistra l'ufficiale delegato.
II medico e l'ufficiale dei carabinieri reali prendono
posto essi pure al banco del consiglio o della
commissione, ma, durante le visite sanitarie, il medico
può prender posto in tavolo a parte.
Per il miglior andamento delle operazioni, il presidente
può consentire una diversa disposizione dei posti.
Il capo dell'amministrazione comunale e il segretario
comunale hanno diritto a un posto distinto.
SEZIONE 2a - Esame personale.
Art. 170.
Il presidente del consiglio o della commissione mobile
di leva dichiara aperta la seduta, e prima di iniziare
le operazioni di ciascun comune, fa veri-ficare la lista
di leva, mediante il raffronto fra la copia tenuta
dall'ufficio di leva e l'originale tenuto dal comune,
apportando alla lista le aggiunte e le cancellazioni che
risultino necessarie. Tale verificazione può aver luogo
anche prima dell'inizio della seduta, e in tal caso il
presidente deve accertare che essa sia stata
regolarmente effettuata.
Art. 171.
Il presidente fa avvertire gli inscritti che debbono
trattenersi a disposizione del consiglio o della
commissione mobile anche dopo la visita, fino a che
siano nuovamente chiamati per aver comunicazione delle
decisioni prese a loro riguardo ed essere provvisti dei
documenti relativi, avvertendo che qualora sia sospesa
la seduta ed essi si allontanino dalla sala, devono
trovarsi presenti nella seconda parte della seduta
stessa allo scopo anzidetto per non incorrere nella
dichiarazione di renitenza.
Art. 172.
Alle sedute per l'esame personale debbono intervenire
nei giorni designati per ciascun comune tutti gli
inscritti tranne:
a) quelli arruolati volontari che si trovino già sotto
le armi, nel regio esercito, nella regia marina, nella
regia aeronautica e nei corpi il cui servizio equivale,
agli effetti della ferma di leva, come prestato nel
regio esercito giusta gli articoli 14 e 15 della legge;
b) quelli da cancellare perché soggetti alla leva di
mare;
c) quelli che abbiano fatto risultare nei modi
prescritti dai successivi articoli di essere affetti
dalle deformità evidenti ed insanabili di cui
all'articolo 76 della legge;
d) quelli appartenenti alla razza ebraica non
discriminati; nei loro riguardi i consigli e commissioni
mobili di leva devono adottare senz'altro la decisione
di cui al n. 5 dell'art. 169.
Tutti gli altri devono presentarsi, e qualora non si
presentino senza comprovare di essere stati legalmente
impediti, sono dichiarati renitenti.
Per gli inscritti residenti all'estero provvedono le
norme di cui al capo X.
Gli inscritti di cui alla lettera d) i quali ottengano
la discriminazione dopo il loro concorso alla leva e
prima che questa sia chiusa, vengono subito precettati
dagli uffici di leva, i quali promuovono nei loro
riguardi una nuova decisione da parte dei consigli di
leva in merito al loro arruolamento.
Qualora poi la leva alla quale essi appartengono sia
chiusa, vengono aggiunti sulle liste della leva in corso
in conformità della lettera n) dell'articolo 92 e
vengono trattati alla stregua degli altri aggiunti. A
tale scopo le autorità comunali devono comunicare subito
agli unici provinciali di leva i nomi dei giovani che
ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla
leva, indicando gli estremi del relativo decreto.
Art. 14 detta legge. — Il servizio prestato nella
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
nell'Africa Italiana, dal personale in servizio
permanente effettivo, vale, ad ogni effetto, come
servizio militare di leva.
Art. 15 della legge. — Il servizio prestato nella
Milizia Nazionale Forestale,, nella Milizia portuaria,
nella Milizia Stradale, nel Corpo degli Agenti di P. S,,
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri e nel
Corpo degli Agenti della polizia coloniale, vale, ad
ogni effetto come servizio militare di leva.
Per evitare che iscritti di leva arruolati volontari
siano dagli organi di leva dichiarati renitenti, i
comuni debbono inviare le copie dei fogli matricolari se
trattasi di militari di truppa, e dello stato di
servizio se trattasi di ufficiali., che perverranno loro
dai comandi di corpo e dalle scuole militari sia del
regio esercito., che della regia marina e detta regia
aeronautica; nonché dai comandi della regia guardia di
finanza, dalla milizia nazionale forestale, portuaria,
stradale, dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza e
dal corpo degli agenti di polizia coloniale.
Per gli inscritti legalmente impediti a presentarsi
perché ricoverati in casa di detenzione dovrà essere
prodotto il certificato della direzione dello
stabilimento di pena o dell'istituto di correzione.
Per gli inscritti degenti in luoghi di cura o
impossibilitati a presentarsi per malattia in atto,
dovrà essere prodotto il certificato medico debitamente
legalizzato.
Per gli inscritti residenti all'estero dovrà essere
prodotta una dichiarazione a firma del capo
dell'amministrazione comunale che l'iscritto risiede
effettivamente all'estero.
Tutte le attestazioni sopra indicate saranno rilasciate
in carta libera e senza spesa: se redatte fuori
provincia dovranno essere legalizzate per la firma.
Per gli inscritti affetti da infermità insanabili e ben
evidenti che danno luogo alla riforma (cerebropatìe e
sordomutolezza) dovrà essere prodotto regolare atto di
notorietà podestarile, redatto nelle forme di legge,
attestante la infermità.
Per le imperfezioni evidenti ed insanabili di cui
all'art. 76 della legge si richiama a quanto è detto
nell'art. 200 e relativa nota illustrativa.
Art. 173.
Tutti gli iscritti che si presentano all'esame personale
devono essere muniti del libretto personale premilitare
di valutazione dello stato fisico e della preparazione
militare, oppure della carta d'identità di cui all'art.
3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o di
altro documento equipollente.
In mancanza, è sufficiente un certificato rilasciato
dall'autorità comunale, possibilmente con fotografia,
recante la firma dell'iscritto, e ove questi sia
analfabeta, le impronte digitali (pollice della mano
destra).
Sulle schede personali devono essere annotati gli
estremi del documento di riconoscimento.
Art. 3 del Testo Unico delle leggi di P.S. 18 giugno
1931, n. 773. — Il podestà è tenuto a rilasciare alle
persone di età superiore agli anni 15 aventi nel comune
la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano
richiesta, una carta dì identità conforme al modello
stabilito dal Ministero per l'interno.
La carta di identità ha la durata di tre anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si
riferisce.
Art. 174.
I capi delle amministrazioni comunali o i loro delegati,
coadiuvati dai segretari comunali, forniscono al
consiglio o alla commissione mobile di leva tutti i
chiarimenti occorrenti per agevolarne il compito.
Sono poi sentiti per qualsiasi questione riflettente i
loro amministrati.
Art. 175.
Quando un inscritto faccia constare in modo non dubbio
della impossibilità fisica in cui si trova, per causa di
malattia, di presentarsi nel giorno stabilito pel suo
esame personale innanzi al consiglio o alla commissione
mobile di leva, deve essere rimandato ad una delle
ultime sedute della sessione e, perdurando nella
malattia, deve essere rimandato alla prossima ventura
leva od anche alla successiva se il bisogno lo richiede,
fino a che sia in grado di presentarsi ed ottenere
quindi la riforma, se non idoneo, ovvero se abile,
essere sottoposto all'arruolamento.
È
consigliabile che i comuni che possono essere in grado
di raccogliere notizie al riguardo si muniscano, per
tempo, di certificati comprovanti la impossibilità
dell'inscritto a presentarsi e non attendano a farlo
dopo il giorno in cui l'inscritto dovrebbe presentarsi,
e ciò per evitare un'inutile dichiarazione di renitenza.
Art. 189.
I consigli di leva sono autorizzati a visitare ed
arruolare in anticipazione al giorno destinato pel loro
esame personale, ma durante la sessione, quegli
inscritti che lo richiedano per ragioni di necessità
debitamente comprovate oppure quegli inscritti che
aspirino ad essere assegnati ad un corpo quali
musicanti, con immediata partenza per le armi, quando ad
essi consigli ne venga rivolta domanda dai comandanti
dei distretti rispettivi.
Quando questi ultimi sono riconosciuti abili, vengono
arruolati e, provvisti del foglio di congedo illimitato
provvisorio, sono immediatamente avviati al distretto
militare che ne richiese la visita, per essere
assegnati, ai corpi nei quali debbono prestare servizio
come musicanti.
I consigli di leva sono parimenti autorizzati a
rimandare ad altra, seduta da tenersi nel periodo della
sessione i giovani i quali lo chiedano per ragioni di
necessità debitamente comprovate.
Per essere ammessi a farsi visitare prima del giorno
appositamente stabilito nel manifesto di chiamata,
oppure per essere rimandati ad altra seduta, gli
inscritti devono inoltrare all'ufficio provinciale di
leva domanda in carta da bollo da L. 4 indicando le
ragioni di necessità della richiesta e comprovandoli con
apposita documentazione.
Art. 192.
Il commissario di leva trascrive subito testualmente
sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le
decisioni del consiglio o della commissione mobile a
mano a mano che vengono prese.
Il segretario comunale, a sua volta, trascrive
ugualmente le decisioni stesse sulle liste di leva del
comune.
Quelle relative ad inscritti provenienti da leve
anteriori devono inoltre essere trascritte, a cura del
commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta,
sulle liste di leva della classe dalla quale essi
inscritti provengano, accennandosi alla leva in cui
furono pronunciate.
Art. 198.
Gli inscritti i quali si trovino degenti in un manicomio
o siano affetti da gravi malattie croniche o da tali
infermità che li pongano nell'assoluta impossibilità di
presentarsi all'esame personale e pei quali sia
trascorso il periodo della rivedibilità, non possono
essere rinviati ad altra leva.
Relativamente agli inscritti degenti nei manicomi, i
consigli di leva possono pronunziare senz'altro la
decisione di riforma in base ad un regolare certificato
del direttore dell'istituto ove sono ricoverati.
Relativamente agli altri inscritti che non possono
assolutamente presentarsi all'esame personale, la
decisione di riforma può essere adottata in base a
certificati medici e a tutte quelle verifiche e
accertamenti che si riterranno opportuni.
Nel dubbio il consiglio di leva deve disporre per la
visita a domicilio dell'inscritto da parte
dell'ufficiale medico e in base al suo parere prende la
decisione del caso.
È
consigliabile che i comuni, oltre al timbro del comune e
datario, si muniscono dei timbri di gomma riproducenti
le formule più in uso per non trascrivere tutte le
decisioni a mano.
Relativamente agli inscritti che si trovano ricoverati
nei manicomi, è necessario che i comuni richieggano e
producano il certificato che deve essere rilasciato
dalla direzione del manicomio. In esso deve risultare se
la persona di cui trattasi fu internata in seguito ad
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di
cura, e non per semplice osservazione.
Art. 200.
Gli inscritti i quali sono affetti dalle imperfezioni
indicate negli articoli 33, 53, 70, 72, 87, 93
dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono
causa d'inabilità al servizio militare, possono essere
riformati dal consiglio o dalla commissione mobile di
leva senza che occorra la loro presentazione personale,
facendone domanda al capo del comune a cui appartengono.
Il capo del comune si accerta, per mezzo dell'arma dei
carabinieri reali, che il giovane di cui si tratta sia
effettivamente affetto da una delle infermità sovra
indicate, e che non esista nessun dubbio circa la sua
identità col giovane che figura inscritto sulla lista di
leva e redige un apposito certificato da trasmettersi,
unitamente al rapporto informativo dell'arma dei
carabinieri reali e ad una dichiarazione del medico
condotto al consiglio od alla commissione mobile di leva
pei provvedimenti di sua, pertinenza.
Si riportano per maggiore chiarezza le imperfezioni
sopra indicate:
Art. 33 dell' elenco infermità. — La mancanza e
l'atrofia manifesta del gioito oculare;
Art. 53 dell'elenco infermità. — La mancanza totale del
naso;
Art. 10 dell'elenco infermità. — I gozzi voluminosi;
Art. 72 dell'elenco infermità. — La gobba voluminosa;
Art, 87 dell'elenco infermità. — La perdita totale del
pene;
Art. 93 dell'elenco infermità. — La mancanza di una mano
o di un piede.
Art. 201.
Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli
inscritti per comprovare l'esistenza della loro
infermità, non debbono essere, se non con la massima
riserva, presi in considerazione dal consiglio o dalla
commissione mobile di leva.
In
ogni caso le attestazioni mediche debbono essere
legalizzate dal capo dell'amministrazione comunale.
Art. 202.
Qualora gli inscritti alleghino infermità di facile
simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione
della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la
sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia e
simili, devono presentare un atto di notorietà
podestarile o giudiziale, redatto nelle forme di' legge,
attestante l'infermità allegata.
Il consiglio di leva o la commissione mobile, in base a
detto atto notorio, al parere tecnico del perito
sanitario che assiste alle sedute ed a tutte le
informazioni che ritenga opportuno assumere al riguardo
dell'inscritto, decide in merito alla sua idoneità o
meno al servizio militare, a meno che per la speciale
infermità allegata sia prescritto dall'elenco di cui
all'art. 75 della legge l'accertamento con osservazione
presso un ospedale militare.
In tale caso il consiglio, nel disporre per il detto
accertamento, da cognizione all'ospedale degli atti
notori prodotti e delle informazioni di cui sopra.
SEZIONE 9a -
Operazioni finali.
Art. 243.
Al termine di ciascuna seduta il presidente fa convocare
gli inscritti, e per ciascuno di essi fa dar lettura dal
commissario di leva delle loro generalità e delle
decisioni prese quali risultano dalle schede personali
facendo loro conoscere che, se hanno a porgere ricorso
contro le decisioni medesime, purché non si riferiscano
all'idoneità o meno al servizio militare, devono
uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli
37 e 67 della legge.
Seguendo tale lettura, l'ufficiale delegato ed il capo
del comune o il segretario comunale, controllano le
liste di leva tenute rispettivamente dall'ufficio di
leva e dal comune, per vedere se le decisioni vi siano
state esattamente riportate.
L'ufficiale delegato dopo aver accertato che le
decisioni riportate sulla lista siano state firmate dal
commissario di leva, vi appone anche la propria firma.
Le liste di leva comunali devono essere firmate dal capo
del comune o dal segretario comunale.
Art. 37 della legge. — Contro le decisioni dei consigli
di leva o delle commissioni mobili di leva è ammesso il
ricorso al Ministro per la guerra osservate le
prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla
notifica delle decisioni stesse.
Il Ministro potrà annullare o modificare dette decisioni
dopo sentito il parere di una commissione così composta
:
a) il presidente del tribunale supremo militare,
presidente;
b) un
consigliere di Stato;
c) un
magistrato di grado non superiore a quello di
consigliere di corte d'appello;
d) due,
ufficiali superiori, membri.
I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle
decisioni impugnate.
Art. 67 della legge. — Allorquando gli inscritti nei
dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino
ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla
legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di
domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione,
sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti
dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della
leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva
successiva in attesa dell'esito del giudizio.
Art. 247.
Nel giorno fissato dal ministro della guerra per la
chiusura della sessione, il consiglio dì leva da
incarico all'ufficio di leva di formare un elenco
nominativo di tutti gli inscritti rimandati alla leva
successiva. Tale elenco deve essere compilato nel
secondo periodo della leva e trasmesso in estratto ai
capi dei rispettivi comuni a cui appartengono i
rimandati, per l'aggiunzione di questi iscritti nelle
liste della leva successiva.
CAPO VIII.
DELLE AMMISSIONI ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO.
SEZIONE 1a - Persone alle quali spetta
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
Norme generali da seguirsi
nello statuire sui titoli di ammissione all'eventuale
congedo anticipato.
Art. 250.
Hanno titolo all'ammissione all'eventuale congedo
anticipato di cui all'art. 85 della legge gli inscritti
e i militari i quali si trovino in una delle condizioni
indicate nel detto articolo nel giorno fissato per
l'apertura della leva alla quale concorrono o vengano a
trovarvisi durante la sessione della leva stessa.
Dopo la chiusura della sessione della leva stessa e fino
al compimento della ferma di leva acquistano titolo
all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, i
militari i quali vengano a trovarsi in una delle
condizioni previste dal suddetto articolo in conseguenza
di una delle modificazioni di famiglia di cui all'art.
91 della legge.
Le
condizioni di famiglia di cui all'art. 85 della legge
sono dettagliata-ménte elencate e illustrate nel «quadro
sinottica» inserito nel presente regolamento.
Per le modificazioni di famiglia di cui all'art. 91
della legge si rimanda a quanto è detto all'art. 264.
Art. 251.
Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da
leve precedenti sia per rivedibilità, sia per altro
legale motivo, in base agli articoli 63 e 67 della
legge, possono ottenere l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato oltre che per i titoli esistenti
all'apertura della leva o sorti durante la, leva alla
quale concorrono, anche per quelli esistenti
all'apertura della leva sulla loro classe o sorti
durante il periodo della rivedibilità o del rimando.
Tale assegnazione deve concedersi anche se il titolo sia
posteriormente scomparso, fatta eccezione del caso di
cui al n. 2 dell'art. 85 della legge, qualora il titolo
sia venuto meno per il mancato compimento della ferma di
leva da parte di un fratello dell'inscritto aggiunto.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato non può
essere concessa ai suddetti aggiunti sulle liste, quando
durante la loro rivedibilità o il loro rimando, un'altro
fra i loro fratelli abbia fruito dello stesso benefìcio.
Art. 252.
Gli omessi i quali, non essendosi presentati
spontaneamente prima della chiusura della leva della
propria classe, siano stati giudicati dal Consiglio di
leva rei di essersi sottratti alla leva, non devono
essere segnalati ad alcuna antorità, ma non possono
ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
Essi peraltro possono ottenere l'ammissione al detto
beneficio per i titoli sorti dopo il loro arruolamento,
purché questi derivino da una delle modificazioni di
famiglia di cui all'art. 91 della legge, sopravvenute
prima del congedamento della classe con la quale essi
avrebbero dovuto essere arruolati.
Art. 253.
Gli omessi i quali, pur non essendosi presentati
spontaneamente prima della chiusura della leva della
propria classe, non siano stati giudicati dai consigli
di leva rei di essersi sottratti alla leva, possono
essere ammessi all'eventuale congedo anticipato
limitatamente ai titoli che avrebbero potuto invocare se
fossero stati tempestivamente inscritti nelle liste di
leva e arruolati.
Essi però possono godere effettivamente del beneficio
suddetto solamente se i militari della classe alla quale
appartengono per nascita ne abbiano fruito e nelle
medesime proporzioni. Di ciò deve essere fatta esplicita
menzione nella decisione del consiglio di leva. Per
titoli sorti dopo il loro arruolamento, si applicano le
disposizioni dell'articolo precedente.
Art. 254.
I renitenti prosciolti in via amministrativa debbono
essere considerati, agli effetti dell'ammissione
all'eventuale congedo anticipato come iscritti rimandati
per legale motivo.
Art. 255.
I renitenti assolti o amnistiati possono utilmente
invocare i titoli che sussistevano perfetti durante la
sessione della leva della classe alla quale appartengono
per nascita o per legittimo rimando, purché non vi si
opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un
fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato.
Essi però possono godere effettivamente di tale
beneficio- soltanto se i militari della classe alla
quale appartengono per nascita o per legittimo rimando
ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di ciò
deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del
consiglio di leva.
Art. 256.
I renitenti assolti o amnistiati possono anche invocare
utilmente i titoli che sorgono dopo il loro
arruolamento, purché ciò avvenga per modificazione di
famiglia e purché al momento in cui il titolo sorge non
sia stata ancora congedata la classe con la quale essi
avrebbero dovuto essere arruolati.
Art. 257.
Qualora risulti che i renitenti di cui ai due articoli
precedenti si siano presentati a tempo debito ad una
regia autorità diplomatica o consolare per soddisfare
l'obbligo della leva, ovvero che avessero titolo a
rimando ad altra leva per legittimi motivi, debbono
essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato, come inscritti
regolarmente presentatisi o regolarmente rimandati ad
altra leva.
Art. 258.
I renitenti condannati possono utilmente invocare
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i
titoli che esistevano nel giorno d'apertura della leva
della loro classe di nascita e quelli sorti
successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati
renitenti, purché però si trovino tuttavia nelle
condizioni di poter aspirare al detto beneficio per lo
stesso titolo di allora o per altro titolo sussistente
al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi
si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un
fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione al
beneficio stesso. Ad essi si applica il secondo comma
dell'art. 255.
Art. 259.
I renitenti condannati possono invocare utilmente anche
i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento purché
ciò avvenga per modificazioni di famiglia e purché, al
momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora
congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto
essere arruolati.
Art. 260.
Ai renitenti sia assolti o amnistiati, sia condannati,
nati anteriormente al 1916, si applica la disposizione
transitoria di cui all'art. 213 della legge.
Art. 213 della legge. — I renitenti arruolati con la
classe 1916 o successive, ma nati prima del 1916,
possono ottenere l'ammissione ai benefici di ferma
previsti dalle disposizioni di legge vigenti al tempo
della leva sulla loro classe, alle condizioni di cui
all'articolo 190.
Art. 190 della legge. — Gli inscritti assolti dal reato
di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe
avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale
congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi
purché non vi si opponga il fatto che durante la loro
renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto
l'ammissione medesima.
I renitenti condannati non godono il beneficio della
suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto
prima della loro dichiarazione di renitenza, non si
trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o
per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo
sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre
quando non vi si opponga il fatto di ammissioni
all'eventuale congedo anticipato pronunciato a favore di
un fratello consanguineo durante la loro renitenza.
I renitenti, sia assolti, sia condannati, una volta
arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro
arruolamento, purché ciò avvenga per modificazioni di
famiglia prima del congedamento della classe con la
quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.
Art. 261.
I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far
valere i titoli dì ammissione all'eventuale congedo
anticipato nei limiti di tempo indicati nell'ultimo
comma del successivo art. 264, purché nel momento in cui
il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la
classe con la quale sono stati arruolati.
Qualora però risulti che avessero titolo a ritardo o a
rinvio del servizio, ovvero a dispensa come residenti
all'estero, o che per altre ragioni non avessero obbligo
di presentarsi alle armi quando furono dichiarati
disertori, debbono essere trattati, per quanto riguarda
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato come
militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio,
dispensa., ecc.
Art. 262.
I militari dichiarati disertori e condannati, non
possono, in conformità dell'art. 181 della legge,
ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato
né possono conservare tale ammissione qualora l'abbiano
precedentemente ottenuta.
Art. 263.
In tutti i casi nei quali l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato è subordinata alla sentenza di
assoluzione, il consiglio o la commissione mobile di
leva sospende ogni decisione in merito al diritto
invocato, ed in pari tempo il commissario di leva
interessa l'autorità giudiziaria a sollecitare il
giudizio penale.
La decisione deve essere adottata non appena noto
l'esito del giudizio.
Nei casi invece nei quali il diritto è indipendente
dall'esito del giudizio, il consiglio o la commissione
mobile di leva prende subito la decisione di sua
competenza.
Art. 264.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato
debbono essere esposti e comprovati con tutti i
documenti prescritti sotto pena di decadenza, dinanzi
alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva,
non oltre la chiusura della sessione della leva alla
quale l'inscritto concorre per nascita o per legittimo
rimando.
Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo
trimestre della sessione, o posteriormente, possono
essere utilmente fatti valere sotto pena di decadenza,
dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da
quello nel quale si sono verificati.
In base alla citata disposizione il Ministero della
guerra nella circolare e nel relativo manifesto che
indice le operazioni di leva di una determinata classe
stabilisce la data di apertura e quella di chiusura
della sessione.
Tali date hanno rilevante importanza agli effetti della,
sussistenza, dei titoli all'eventuale congedo
anticipato.
Infatti i titoli che si possono far valere sono quelli
che sussistono perfetti alla data di apertura della
sessione della leva alla quale l'inscritto concorre
oppure quelli che si verificano sino alla chiusura della
sessione ordinaria della leva stessa.
Dopo tale data si possono invocare soltanto quelli che
si verificano per modificazioni sopraggiunte nella
composizione della famiglia e cioè nei casi
tassativamente statuiti e previsti dall'articolo 91
della legge, lettere a), b), c), d), e), e cioè:
a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la
inabilità;
b) il passaggio a seconde nozze della madre;
c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli
naturali;
d) il collocamento in congedo o in riforma, o in
pensione per ferita o infermità riportata a causa di
servizio militare;
e) la nascita di un fratello o di una sorella
dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai nn. 1 e 2
dell'art. 85 della legge.
La data di chiusura della sessione della leva ha anche
rilevante importanza perché la stessa costituisce il
termine perentorio entro i quali i titoli si possono
invocare davanti al competente ufficio provinciale di
leva.
I titoli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo
trimestre della sessione potranno essere utilmente fatti
valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90°
giorno da quello nel quale si sono verificati.
Può darsi però, come è detto nell'art. 250, che un
titolo sorga per modificazione della famiglia dopo la
chiusura della sessione della leva; in tal caso
l'interessato ha facoltà di presentare la relativa
documentazione entro 90 giorni da quello in cui il
titolo si è verificato.
Per le domande di ammissione all'eventuale congedo
anticipato fondate sulla inabilità al lavoro proficuo di
un congiunto dell'inscritto, presentate dopo la chiusura
della sessione di leva, il consiglio di leva nel
sottoporre a visita detto congiunto stabilirà, dietro
parere del perito sanitario, a quale epoca rimonta
probabilmente l'inabilità stessa.
Se risultasse che l'inabilità allegata sussisteva prima
della chiusura della sessione di leva il consiglio
rigetterà la domanda per perenzione dei termini, in
considerazione che il titolo doveva essere invocato
prima del giorno di decadenza stabilito dal Ministero
nell'apposita circolare di chiamata alla leva e nel
relativo manifesto.
Art. 265.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato
che gli omessi o i renitenti possono utilmente invocare,
debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza,
entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino
alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si
verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.
Art. 266.
I giovani i quali siano stati ripristinati nelle liste
della leva di terra in seguito a cancellazione da quella
della leva di mare possono utilmente invocare i titoli
di ammissione all'eventuale congedo anticipato entro il
termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione
sulle liste di leva di terra, o fino alla chiusura della
sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il
detto termine di 90 giorni.
Art. 267.
Le decisioni che gli organi di leva sono chiamati a
prendere in merito a richieste di ammissione
all'eventuale congedo anticipato per titoli sortì dopo
che sul medesimo iscritto sia stata presa altra
decisione, devono essere pronunziate in base a nuovi
documenti comprovanti la composizione della famiglia nel
giorno nel quale il titolo si è verificato.
Come è ovvio, si può prescindere dalla rinnovazione di
quei documenti già prodotti, che hanno lo scopo di
provare un fatto certo e invariabile, come le nascite,
le morti ecc.
Art. 268.
Per gli inscritti i quali chiedono l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato per titoli già
perfetti, e comprovati dai prescritti documenti,
all'atto dell'esame personale ed arruolamento, il
consiglio o la commissione mobile di leva deve
normalmente decidere appena sia constatata l'idoneità
dei richiedenti al servizio militare.
Art. 269.
Il presidente del consiglio o della commissione mobile
di leva o in sua vece il commissario di leva devono
rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le
domande opportune, per accertare se egli si trovi in
alcuna delle condizioni previste dall'art. 85 della
legge, invitandolo, in caso affermativo a produrre al
più presto, ove non lo abbia fatto, tutti i documenti
prescritti, per non incorrere nella decadenza dei
termini entro i quali il titolo può essere fatto valere.
Art. 270.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è
subordinata al possesso del requisito premilitare.
Per comprovare di essere in possesso di tale requisito,
agli effetti della ammissione al beneficio predetto, è
sufficiente che-gli iscritti producano tempestivamente
un'apposita dichiarazione rilasciata dai comandi
federali della Gioventù Italiana del Littorio, dalla
quale risulti che essi hanno frequentato con successo il
primo o secondo corso premilitare generale (o il primo
corso premilitare generale e il primo corso
specializzato) oppure che ne siano stati dispensati o
esentati per uno dei motivi previsti dalle disposizioni
vigenti.
Art. 271.
I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora
riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui
all'art. 85 della legge in favore di un inscritto abbia
il requisito premilitare debbono pronunziare la seguente
decisione trascriversi sulla scheda personale, sulla
lista di leva e sul mod. 106:
«Ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo
di cui all'a colo 85 n. ...... del Testo unico delle
leggi sul reclutamento del R E approvato con E. decreto
24 febbraio 1938, n. 329».
Art. 272.
I consigli e le commissioni mobili di leva, nel
pronunciarsi sulle domande di ammissione all'eventuale
congedo anticipato non devono limitarsi a riconoscere
l'esistenza del titolo indicato nella domanda, ma devono
anche accertare se dai documenti prodotti risulti
eventualmente altro titolo di importanza maggiore, in
riguardo all'ordine che i titoli hanno nella legge.
Questo ultimo titolo deve essere riconosciuto
indipendentemente dalla domanda, dopo che sia stata
eventualmente completata d'ufficio la relativa
documentazione.
Art. 273.
I consigli di leva e le commissioni mobili qualora
riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui
all'art. 85 della legge in favore di un inscritto il
quale sia sprovvisto, senza giustificato motivo, del
requisito premilitare, debbono pronunziare la seguente
decisione da trascriversi nella scheda personale, sulla
lista di leva e sul mod. 106:
«Non ammesso all'eventuale congedo anticipato perché,
pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 85 n.
...... del Testo unico delle leggi sul reclutamento del
E. E. approvato con E. decreto 24 febbraio 1938, n. 329
manca del requisito premilitare».
Art. 274.
I consigli di leva e le
commissioni mobili, qualora riconoscano infondata
domanda di un inscritto per l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato debbono pronunziare la seguente
decisione, da trascriversi sulla scheda personale e
sulla lista di leva.
«Respinta la domanda di
ammissione all'eventuale congedo anticipato per il
titolo di cui all'art. 85 n. ...... del Testo unico
delle leggi sul reclutamento del R.E. approvato con R.
decreto 24 febbraio 1938 n. 329 perché
........................................».
Art. 275.
Tutte le decisioni negative di cui agli articoli 273 e
274, debbono essere subito notificate agli interessati e
all'uopo i commissari di leva al termine di ciascuna
seduta, devono comunicare alle competenti autorità
comunali tutte le decisioni negative pronunziate nella
seduta stessa, per mezzo dei modelli conformi
all'allegato n. 15, dopo aver compilato tanto la prima
quanto la seconda parte.
Tali modelli devono essere consegnati ai rappresentanti
delle amministrazioni comunali presenti alla seduta che
ne rilasciano subito regolare ricevuta, o spediti ai
comuni in pieghi raccomandati accompagnati da un doppio
elenco contenente le generalità dei militari, uno dei
quali deve essere firmato dal podestà per ricevuta e
restituito all'ufficio di leva. I comuni prendono nota
delle decisioni sulle liste di leva comunali e
provvedono d'urgenza per la loro notifica agli
interessati.
Tale notifica deve essere fatta a cura del messo
comunale, mediante consegna della prima parte del detto
modello all'interessato nel suo domicilio, residenza o
dimora. In mancanza dell'interessato, la consegna della
prima parte del detto modello viene fatta in conformità
delle disposizioni contenute nell'art. 139 e seguenti
del codice di procedura civile. La parte seconda del
modello, debitamente completata e firmata dal messo
comunale viene restituita non oltre dieci giorni dalla
notifica, all'ufficio di leva che la conserva nella
scheda personale dell'inscritto.
Si rilevi
che la presenziane della notifica della decisione
negativa a cura del messo comunale da forma legale a
questo atto procedurale, allo scopo di stabilire la
perenzione dei termini per un eventuale ricorso al
Ministero della guerra.
Art. 276.
I consigli e le commissioni mobili di leva non possono
pronunziare più di una decisione sullo stesso titolo di
ammissione ad eventuale congedo anticipato a meno che
esso sorga effettivamente o si perfezioni in seguito ad
una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91
della legge.
Peraltro nei casi nei quali abbiano emesso una decisione
negativa in merito ad una domanda di ammissione
all'eventuale congedo anticipato esclusivamente per
mancanza del requisito premilitare, possono pronunziare
una nuova decisione qualora successivamente venga
prodotta la prova relativa al detto requisito o ne sia
giustificata la mancanza. Essi però devono tenere
presente gli articoli 91 e 92 della legge.
Per gli articoli 91 e 29 della legge si riporta a quanto
è stato detto nell'art. 264.
Art. 277.
Tutte le decisioni in merito a domande d'ammissione
all'eventuale congedo anticipato devono essere prese con
sollecitudine e di norma non oltre la chiusura della
sessione della leva.
Qualora non sia possibile prendere entro tale termine
qualche decisione per incompleta o irregolare
documentazione, gli uffici di leva devono informarne gli
interessati per mezzo delle autorità comunali fissando
un congruo termine per il completamento o la
regolarizzazione dei documenti, trascorso il quale
promuovono senz'altro le decisioni del consiglio di
leva.
Analogamente devono provvedere gli uffici di leva nei
casi in cui le decisioni non possano essere adottate
tempestivamente perché subordinate agli accertamenti
sanitari di qualche membro di famiglia.
SEZIONE 2a - Modi e requisiti per far valere
i titoli all'eventuale congedo anticipato
Art. 290.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve
essere richiesta dal capo di famiglia o dalla persona a
favore della quale il titolo è costituito, mediante
sottoscrizione della situazione di famiglia.
Art. 291.
Qualora il capo di famiglia o la persona a favore della
quale è costituito il titolo per l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato sia irreperibile o
risulti trovarsi nell'impossibilità materiale di firmare
la situazione di famiglia per grave malattia od altra
causa, l'assegnazione stessa può essere concessa su
richiesta del membro della famiglia, il quale, morendo
la persona irreperibile o impossibilitata, diverrebbe
capo della famiglia stessa o a cui favore sorgerebbe
altro titolo di ammissione all'eventuale congedo
anticipato, prima non esistente.
Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare la
situazione di famiglia, reclamasse contro l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato così concessa, questa
deve essere revocata dal consiglio di leva, sempre però
che il reclamo venga fatto prima del normale
congedamento dei militari con ferma ordinaria della
classe cui appartiene l'inscritto.
Art. 292.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i
titoli di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 85 della legge,
deve essere richiesta dal tutore degli orfani o delle
orfane minorenni, ed in mancanza del tutore, da tre più
prossimi parenti.
Qualora, nel caso del titolo di cui al detto n. 7 le
orfane siano maggiorenni, la richiesta deve essere fatta
da una di esse.
Art. 293.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i
titoli di cui al m. 8 dell'art. 85 della legge, deve
essere richiesta dalla matrigna del militare.
Art. 294.
I diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato
devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, coi
documenti, indicati nelle tabelle che (seguono e con gli
altri che fossero di volta in volta necessari secondo la
par-ticolarità dei casi.
(Alle tabelle abbiamo sostituito uno "specchio
sinottico" dei titoli di ammissione all'eventuale
congedo anticipato [con relative ampie note
illustrative).
Art. 295.
Il consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri
documenti oltre quelli prescritti, e ove creda
opportuno, può anche esigere che siano presentati gli
estratti conformi degli atti di stato civile in luogo
dei certificati.
Quando trattisi di figli naturali occorre sempre la
produzione del certificato di nascita da cui risulti
esplicitamente il riconoscimento oppure la copia per
esteso dell'atto stesso e quando trattisi di figli
legittimati per susseguente matrimonio è indispensabile
la produzione dell'estratto dal registro degli atti di
matrimonio da cui risulti esplicitamente l'avvenuta
legittimazione oppure copia per esteso dell'atto stesso.
Art. 296.
Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane non possono essere
ritenuti validi, se non siano stati legalizzati dal
ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la
legalizzazione quando i documenti siano pervenuti
direttamente ai comuni o all'ufficio di leva con lettera
delle dette autorità. In tal caso la lettera deve essere
sempre unita ai documenti.
Art. 297.
I documenti diretti a comprovare i titoli dì ammissione
all'eventuale congedo anticipato non possono in genere
essere ritenuti dal consiglio di leva come valevoli al
detto scopo, se non siano redatti in conformità dei
prescritti modelli e se la data, sotto la quale furono
rilasciati, sia anteriore all'apertura della leva oppure
al giorno nel quale il diritto si è verificato.
Peraltro, i documenti che hanno per oggetto di provare
un fatto certo ed invariabile, come la nascita e la
morte di alcuno dei membri della famiglia
dell'inscritto, possono essere ritenuti valevoli
qualunque sia la data sotto la quale siano stati
rilasciati.
Art. 298.
Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o
l'irregolarità di qualche documento essenziale, gli
uffici o i consigli di leva debbono astenersi dal
promuovere o adottare una decisione in merito alla
richiesta di ammissione all'eventuale congedo
anticipato, limitandosi a restituire ai comuni o agli
interessati i documenti irregolari ed a fornire le
indicazioni necessario per la loro rettifica o
completamento, conservando nelle schede personali
relative i documenti regolari. Le schede dei giovani
predetti devono essere tenute in evidenza per gli
eventuali solleciti e per le decisioni del caso prima
della chiusura della sessione in conformità dell'art.
277.
Art. 299.
I capi dei comuni debbono astenersi dal vidimare o
rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad
essi sconosciute, a meno che intervenga dichiarazione di
testimoni, i quali rispondono dell'identità del
richiedente.
Art. 300.
Su richiesta degli inscritti o della loro famiglia, i
capi dei comuni debbono rivolgersi direttamente alle
autorità, sia del Regno, sia dell'estero, cui spetti di
spedire gli opportuni certificati, perché questi siano
prontamente rilasciati e trasmessi.
Art. 301.
I capi dei comuni debbono porre ogni cura affinchè i
documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano
redatti con la massima precisione e sollecitudine.
Art. 302.
I documenti rilasciati dai capi dei comuni e quelli che
essi si siano procurati, debbono possibilmente essere
dai comuni medesimi trasmessi all'ufficio di leva almeno
5 giorni prima di quello stabilito per l'esame personale
degli inscritti stessi, e comunque al più presto, ove si
tratti di titoli verificatisi dopo tale tempo o di
documenti richiesti dopo l'arruolamento.
Ove l'inscritto ne faccia richiesta, le amministrazioni
comunali devono far consegna al medesimo dei documenti
che lo riguardano, perché possa da se stesso presentarli
al consiglio o alla commissione mobile di leva.
Art. 303.
Le dichiarazioni e i documenti riguardanti i militari
delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la
prova dei titoli di ammissione all'eventuale congedo
anticipato, debbono essere rilasciati dalla competente
autorità militare, a domanda dei capi dei comuni.
Le autorità militari sono tenute a corrispondere con la
maggiore sollecitudine a tale richiesta.
Gli atti dello stato
civile omessi od inesatti non possono essere suppliti o
rettificati, se non mediante sentenze pronunciate dal
tribunale civile competente.
Per gli scomparsi in
guerra vale però solo quanto stabilito dal successivo
art. 360.
Art. 305.
La situazione di famiglia, essendo il principale
documento per comprovare i titoli all'eventuale congedo
anticipato, deve essere redatta con la massima
precisione, fedeltà e chiarezza.
Essa deve essere compilata su di un foglio da staccarsi
da un registro madre e figlia conforme all'allegato n.
17.
I registri e le situazioni debbono essere numerati
progressivamente.
Art. 306.
La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal
capo del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto
trovasi compreso, su richiesta di questi o di qualsiasi
altro membro della sua famiglia.
Laddove nel suindicato comune non si possa procedere
alla redazione della situazione di famiglia per mancanza
dei tre testimoni richiesti, tale documento deve essere
redatto presso il comune in cui l'inscritto risiede od è
conosciuto.
Art. 307.
La situazione di famiglia può essere rilasciata dalla
regia autorità consolare:
a) quando ambedue i genitori dell'inscritto risiedano
all'estero;
b) quando ambedue i detti
genitori siano morti all'estero;
c) quando la madre sia
defunta e il padre risieda all'estero;
d) quando il padre sia defunto e la madre risieda
all'estero;
e) in tutti quegli altri casi nei quali si sia
verificata all'estero una modificazione nel numero dei
componenti la famiglia.
Art. 308.
I capi delle amministrazioni comunali e le regie
autorità consolari non possono rifiutare il rilascio
della situazione di famiglia e degli altri documenti ai
richiedenti, quand'anche ritengano inesistente il
diritto dell'inscritto all'ammissione all'eventuale
congedo anticipato.
Art. 309.
Prima di procedere alla compilazione della situazione di
famiglia, il capo del comune o l'autorità consolare
debbono far bene comprendere ai dichiaranti la
importanza di tale documento e la responsabilità elle
essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli
che, in casi di falsità, verrebbero denunciati
all'autorità giudiziaria e puniti ai termini del codice
penale, indipendentemente dall'esclusione dell'inscritto
dal beneficio di ottenere l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato.
Art. 310.
La situazione di famiglia deve comprendere, per ordine
di data di nascita, tutti indistintamente i membri della
famiglia di origine dell'inscritto, maschi e femmine,
anche se siano defunti, se abbiano contratto matrimonio
.o siano religiosi professi, o per qualunque altro
motivo vivano fuori della casa paterna.
Debbono anche essere compresi nella situazione stessa i
fratelli uterini, i patrigni e le matrigne degli
inscritti.
Per i defunti deve essere indicata la data di morte.
Nei casi previsti dai nn. 7 e 8 dell'art. 85 della
legge, debbono esservi indicati anche i figli delle
sorelle vedove dell'inscritto.
Quando trattisi di titoli relativi agli avi. debbono
esservi indicati l'avo e l'ava dell'inscritto (paterni o
materni, a seconda dei casi) nonché i figli e le figlie
di detti avi e i nipoti tutti.
Art. 311.
I certificati di matrimonio, di nascita e di morte, la
cui produzione sia prescritta, non possono mai essere
sostituiti da annotazioni sulla situazione di famiglia.
Art. 312.
Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere,
rilasciati dai capi dei comuni debbono essere firmati
dalla persona che richiede il beneficio in conformità
degli articoli 290, 291, 292 e 293, la quale, unitamente
ai testimoni o dichiaranti, deve rendersi mallevadore
della verità delle circostanze in essi documenti
espresse.
Qualora i detti individui siano illetterati, basta che
il documento sia da essi crocesegnato.
I testimoni o deponenti non debbono essere legati da
vincoli di parentela o di affinità con l'inscritto.
Art. 313.
I capi dei comuni, prima di sottoscrivere le situazioni
di famiglia e gli atti notori, debbono assicurarsi che
le loro risultanze concordino con le risultanze dei
registri di stato civile e dei registri anagrafici del
comune.
Art. 314.
Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei
titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato
debbono essere, dalle autorità civili. militari od
ecclesiastiche, rilasciati gratuitamente, in forma
autentica, e i documenti di stato civile debbono essere
anche debitamente legalizzati.
La legalizzazione non è però necessaria quando i
documenti vengono usati nell'ambito della circoscrizione
della provincia a cui appartiene il comune che li
rilascia.
Art. 315.
I documenti di cui all'articolo precedente sono esenti
da tassa di bollo. giusta l'art. 159 della parte III
della tariffa allegato A al testo di legge del bollo
approvato con E. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, ma
le autorità che li rilasciano, li vidimano o li
legalizzalo, debbono, a senso del medesimo art. 159,
indicarvi l'uso cui sono destinati.
SEZIONE 3a - Norme relative all'ammissione
all'eventuale congedo anticipato
nei vari oasi di
filiazione e parentela.
Art. 316.
Possono aspirare all'ammissione all'eventuale congedo
anticipato gli inscritti di leva che siano figli
legittimi. Sotto la denominazione di figli legittimi
sono sempre compresi i figli legittimati o per
matrimonio dei genitori o per decreto reale.
Sono considerati come legittimi i figli concepiti in
costanza di matrimonio contratto in buona fede sebbene
dichiarato nullo di poi, ed anche il figlio nato prima
di esso matrimonio, purché riconosciuto prima
dell'annullamento.
Art. 317.
Allo scopo di costituire i titoli di cui ai n. 1, 2, 3 e
4 dell'art. 85 della legge, sono computati nel novero
dei figli anche i figli naturali legalmente
riconosciuti.
Art. 318.
L'esistenza in famiglia di figli naturali non pregiudica
i diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato
dei figli legittimi.
Art. 319.
I consigli di leva considerano esistente la qualità di
figlio naturale riconosciuto quando essa risulti provata
ai termini di legge e non consti che il figlio sia in
alcuna delle condizioni prevedute dall'art. 180 del
codice civile. che fanno ostacolo al riconoscimento,
salvo agli aventi interesse, il ricorso ai tribunali.
Art. 320.
Per fratelli consanguinei agli effetti dell'ammissione
all'eventuale congedo anticipato, s'intendono i fratelli
uniti da vincoli di consanguineità legittima.
Art. 321.
I figli adottivi possono invocare utilmente i titoli di
ammissione all'eventuale congedo anticipato solamente in
rapporto alla famiglia di origine e non in rapporto a
quella dell'adottante.
Art. 322.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato
relativi agli avi sussistono sia che si tratti di avi
paterni, sia che si tratti di avi materni.
Per nipote di avo o di ava si intende il figlio
legittimo sia di un figlio sia di una figlia legittimi.
Art. 323.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato, la vedova rimaritata deve essere considerata
come non più esistente nella famiglia del precedente
marito.
Se però sia divenuta nuovamente vedova, o tale debba
essere considerata in quanto il nuovo marito sia da
ritenersi inesistente in famiglia ai termini dell'art.
88 della legge, essa si intende formare una sola
famiglia con tutti i suoi figli.
Art. 324.
I fratelli e le sorelle consanguinei devono essere
considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno
però nel caso che il padre sia morto, o sia da ritenersi
inesistente ai termini dell'art. 88 della legge, e sia
vivente l'ultima moglie di lui; nel qua! caso questa coi
propri figli deve intendersi formare una famiglia
distinta e separata a senso del precedente articolo.
Art. 325.
I fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come
appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo
quanto è disposto nel precedente articolo 323.
Art. 326.
La madre eventualmente divorziata sotto l'impero di
legislazioni straniere, non può in alcun caso essere
considerata vedova finché sia vivo il marito.
Art. 327.
Non ha titolo l'ammissione all'eventuale congedo
anticipato il nipote di avo o di ava paterni se sia in
vita il suo genitore, a meno che questi debba
considerarsi inesistente in famiglia a senso dell'art.
88 della legge.
Invece il nipote di avo o
di ava materni ha titolo all'ammissione allo eventuale
congedo anticipato quantunque esistano uno o più generi
di costoro, anche se si tratti del padre dell'inscritto.
Art. 88
della legge. — Allo scopo di costituire titolo
all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono
considerarsi non esistenti in famiglia:
1°) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili,
imperfezioni o difetti fisici, che !i rendono inabili a
lavoro proficuo;
2°) gli irreperibili dei quali non si siano più avute
notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa
dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purché ciò
risulti debitamente comprovato da atto notorio
giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata
dall'arma dei carabinieri reali;
3°) le donne nubili maggiorenni che non siano in
condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento
della famiglia.
Dalla disamina delle suddette condizioni ne deriva
che: tra V inscritto e l'avo o l'ava deve esistere
rapporto di legittima discendenza, cioè il padre o la
madre dell'inscritto debbono essere figli legittimi
dell'avo o dell'ava e l'inscritto stesso deve essere
figlio legittimo dei suoi genitori; che il titolo
relativo agli avi sussiste sia che si tratti di avi
paterni sia che si tratti di avi materni; che nel caso
che si tratti di avi materni la sussistenza in famiglia
del padre dell'inscritto non ostacola la concessione;
che l'esistenza di figli o nipoti maschi maggiorenni
dell'avo o dell'ava ostacola la concessione a meno che i
medesimi non siano riconosciuti inabili a lavoro
proficuo o siano irreperibili nel guai caso sono da
considerarsi inesistenti in famiglia; che le figlie o
nipoti nubili maggiorenni ostacolano la concessione a
meno che risulti con apposita dichiarazione podestarile,
che le medesime non siano in condizioni di contribuire o
provvedere al mantenimento della famiglia {articolo 88
della legge).
SEZIONE 4a - Persone da considerarsi
inesistenti in famiglia.
Art. 328.
Le persone che si dichiarino inabili al lavoro proficuo,
agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato, giusta il n. 1 dell'art. 88 della legge,
debbono essere sottoposte a visita davanti al consiglio
o alla commissione mobile di leva previa produzione di
un certificato medico debitamente legalizzato da
conservarsi in atti.
Le visite delle donne devono essere fatte sempre
ambulatoriamente con gli opportuni riguardi e,
possibilmente, in luogo appartato.
Nel caso che la inabilità al lavoro proficuo di un
congiunto sia eccepita dopo la chiusura della sessione
di leva, sarà bene che nel certificato medico prodotto
dall'interessato sia fatto risultare a quale epoca
presumibilmente rimonta la infermità., e ciò perché
qualora la inabilità preesistesse alla data di chiusura
della sessione ordinaria di leva, la domanda di
ammissione allo eventuale congedo anticipato non
potrebbe essere accolta per perenzione di termini.
Art. 329.
Il consiglio o la commissione mobile di leva decide in
merito all'inabilità a lavoro proficuo, sentito il
parere del perito sanitario.
Tale parere deve essere esteso dal perito sulla scheda
personale dell'inscritto a favore del quale è richiesta
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato nella
casella riservata alle annotazioni.
Art. 330.
Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di
qualche malattia di difficile determinazione, il
consiglio o la commissione mobile di leva può mandare le
persone che si allegano inabili in osservazione presso
l'ospedale militare più vicino. Le spese di viaggio per
la presentazione all'ospedale sono a loro carico.
Tale visita di osservazione può essere fatta anche
presso una infermeria presidiarla, ma in tal caso deve
essere redatta una dettagliata relazione
dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla
direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla
quale spetta esprimere il proprio giudizio in merito, da
trasmettere poi al consiglio di leva.
Art. 331.
Il consiglio o la commissione mobile di leva può
procedere alla visita delle persone che si allegano
inabili a lavoro proficuo, anche nel luogo del loro
domicilio, recandovisi collegialmente, o delegando per
la visita uno dei propri membri, sempre con l'assistenza
del perito sanitario.
Il consiglio o la commissione mobile, però deve
previamente accertare che, in caso di esito positivo
della visita, effettivamente spetterà all'inscritto
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
Art. 332.
Per le visite a domicilio di cui all'articolo
precedente, occorrono le seguenti condizioni :
a) che consti effettivamente della impossibilità delle
persone allegate inabili a lavoro proficuo, a muoversi
dal luogo della loro dimora;
b) che il provvedimento venga espressamente richiesto
dall'inscritto o dai congiunti interessati;
c) che tutte le spese occorrenti per il trasferimento
del consiglio o della commissione mobile, o dei membri
all'uopo delegati, insieme col perito sanitario, vadano
a carico della famiglia interessata, che deve depositare
in anticipazione la relativa somma presso l'ufficio leva
o la commissione mobile, ovvero, nel caso di indigenza
della famiglia stessa, siano sopportate dal rispettivo
comune.
Art. 333.
Se la persona che si allega inabile dimora fuori della
provincia ove l'inscritto concorre alla leva, il
consiglio di leva può, dietro domanda degli interessati,
delegare il consiglio di leva della, provincia ove detta
persona dimora a provvedere per la visita e a decidere
in merito alla allegata inabilità.
Per tali visite devono seguirsi le modalità di cui al
capo IX.
Art. 334.
Le persone inferme, che risiedono all'estero, possono
essere sottoposte a visita da parte delle regie autorità
diplomatiche o consolari, assistite dal sanitario di
fiducia.
Le suddette autorità fanno compilare dal detto sanitario
un particola-reggiato rapporto sulle infermità
riscontrate, e trasmettono tale rapporto al consiglio di
leva, dopo avervi verbalizzato le circostanze di tempo e
di luogo in cui la visita fu eseguita, ed il proprio
parere sulla allegata inabilità dell'infermo a lavoro
proficuo.
Art. 335.
Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art. 88, n. 1
della legge, debbono intendersi coloro che,
indipendentemente dalle condizioni economiche della loro
famiglia, non possono, per infermità permanenti ed
insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in
modo costante e continuo ad una qualsi-voglia proficua
occupazione.
Benché gli uffici di leva comunali non possano rifiutare
di stendere ed inoltrare le domande di ammissione
all'eventuale congedo anticipato, e per quelle basate su
presunta inabilità dei congiunti non debbano entrare in
merito alla natura ed al grado delle accampate
infermità, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
sugli articoli che seguono: 337, 338, 339, 340 e 341 e
sui sottoindicati criteri, e ciò perché gli uffici
stessi sappiano all'occorrendo, se interpellati,
consigliare le parti interessate:
— che la valutazione dello stato fisico del congiunto è
indipendente dalle sue condizioni economiche e pertanto
che non si deve mettere in rapporto colla professione
esercitata e coi proventi di qualsiasi natura essi
siano;
— che il perito medico, per quanto è detto sopra, sarà
chiamato a fare una salutazione della residua capacità
lavorativa del congiunto, in senso generico e non
specifico;
— che per quanto concerne il concetto della continuità e
della costanza debba intendersi continuo ciò che è senza
interruzione, cioè persistente, e per costante ciò che è
stabile, cioè invariabile;
— che per «qualsivoglia proficua occupazione» non
debbasi intendere quella che è la specifica particolare
occupazione esercitata dal congiunto in esame, ma bensì
in senso lato e cioè qualsiasi attività lavorativa;
— che la circostanza che il congiunto eserciti di fatto
una professione, anche se lucrativa, non esclude che
egli debba essere considerata inabile al lavoro proficuo
quando egli, infermo, compia, il suo lavoro con danno
suo e contro il parere dei medici.
Art. 336.
Per le infermità che non sono di per sé stesse causa
assoluta di inabilità a lavoro proficuo, a senso
dell'articolo precedente, ma solo relativa, il consiglio
o la commissione mobile di leva, ove lo ritenga
opportuno, può prima di emettere il proprio giudizio,
assumere quelle informazioni che creda necessarie, allo
scopo di accertare se l'individuo attenda o possa
attendere in modo costante e continuo ad una
qualsivoglia proficua occupazione.
Art. 337.
Debbono ritenersi causa di inabilità a lavoro proficuo
l'idiotismo e il cretinismo purché siano bene accertati
in visita di osservazione in un ospedale militare oppure
risultino realmente esistenti in seguito alla produzione
di un atto notorio municipale compilato possibilmente,
con concorso di medico locale, da integrarsi con le
informazioni dell'arma dei carabinieri Reali.
Art. 338. L'epilessia si deve ritenere causa di
inabilità a lavoro proficuo:
a) quando sia stabilita la reale esistenza della
malattia oltre che con la presentazione di un atto
notorio municipale, compilato, possibilmente, col
concorso di medico locale, per altre prove che il
consìglio o la commissione mobile di leva riconosca
irrefragabili, o per il risultato dell'osservazione in
un ospedale militare all'uopo anche sufficientemente
protratta;
b) quando la malattia abbia assunto la forma di frenosi
epilettica, così che il malato trovisi ricoverato in un
pubblico manicomio: in tal caso basta stabilire l'entità
del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del
direttore tecnico di quello stabilimento.
Art. 339.
L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve
essere considerata come causa di inabilità a lavoro
proficuo anche quando abbia dato luogo a periodi
transitori di apparente guarigione.
Pertanto coloro che sono o sono stati ricoverati in cura
in un manicomio, possono essere considerati senz' altro
inabili a lavoro proficuo qualora venga prodotta
un'apposita dichiarazione del direttore dello
stabilimento comprovante l'alterazione mentale,
avvertendo che la firma del direttore deve essere
debitamente legalizzata. Per coloro invece che non siano
stati degenti in un manicomio, la detta infermità deve
essere accertata in modo indubbio ili mi ospedale
militare, previo, ove occorra, adeguato periodo di
osservazione.
Art. 340.
Gli individui affetti da alienazione, che risiedono
all'estero, possono essere considerati, per detta
malattia, inabili al lavoro proficuo soltanto se siano o
siano stati ricoverati in un manicomio, e se la loro
infermità sia comprovata con apposita dichiarazione del
direttore del detto stabilimento, vidimata dalla
competente autorità consolare.
Art. 341.
L'ernia costituisce inabilità a lavoro proficuo
solamente quando è molte» voluminosa, irriducibile,
incontenibile con qualsiasi bene adatto cinto.
Art. 342.
Se la visita medica presso il consiglio o la commissione
mobile di leva e l'eventuale visita di osservazione in
un ospedale militare delle persone che sì allegano
inabili al lavoro proficuo abbia esito negativo, il
consiglio o la coni missione mobile di leva, prima di
prendere la decisione sulla domanda di ammissione
all'eventuale congedo anticipato del militare, deve
interpellare gli interessati per conoscere se intendano
invocare una visita medica dì appello.
Se gli interessati rinunciano alla visita di appello, il
consiglio o la commissione mobile di leva può adottare
senz'altro la definitiva decisione de1 caso, indicando
nella decisione stessa che l'interessato ha rinunziato
alla visita d'appello.
Qualora invece gli interessati invochino la visita di
appello, il consiglio o la commissione mobile provvede
perché tale visita abbia luogo, e prende poi la sua
decisione non appena sia venuto a conoscenza del
risultato della, visita di appello.
Art. 343.
Le visite di appello avverso l'esito negativo della
visita eseguita presso il Consiglio o la Commissione
mobile di leva, oppure in sede di osservazione, debbono
aver luogo, nel primo caso, presso un ospedale militare,
nel secondo caso presso un collegio medico presieduto
dal direttore di sanità.
In quest'ultimo caso, l'ufficio di leva deve prendere
gli opportuni accordi col direttore di sanità militare,
il quale stabilisce il giorno e l'ora della visita.
Art. 344.
La visita di appello presso l'ospedale militare è
effettuata sotto la presidenza del direttore dello
stabilimento, e ad essa debbono prender parte due
ufficiali medici, dei quali uno almeno di grado non
inferiore a capitano. In modo analogo deve essere
costituito il collegio medico presieduto dal direttore
di sanità.
Della visita eseguita deve redigersi una circostanziata
relazione, da firmarsi da tutti gli ufficiali che vi
hanno preso parte, dalla quale deve risultare
esplicitamente se le infermità o imperfezioni
riscontrate raggiungano o non gli estremi voluti dalla
legge.
In caso di divergenza di parere tra gli ufficiali che
hanno proceduto alla visita, sono compilate due distinte
relazioni che espongano i contrari pareri.
Art. 345.
Il visitando è invitato a presentarsi, munito dei
necessari documenti di identificazione di cui al
successivo articolo 351, allo stabilimento sanitario
all'uopo designato, nelle ore antimeridiane di un giorno
non festivo, secondo che sarà fissato dalla direzione
dello stabilimento stesso.
Art. 346.
Per chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia
di difficile determinazione, come pure quando gli
ufficiali medici abbiano fondato sospetto che le addotte
infermità od imperfezioni siano simulate od artatamente
esagerate, ed in ogni altro caso in cui i medici stessi
lo reputino opportuno per formarsi un esatto criterio
delle condizioni in cui si trova l'individuo sottoposto
al loro esame, il direttore dello stabilimento può
trattenerlo in osservazione per quel tempo che ritenga
strettamente necessario.
Art. 347.
Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi
all'ospedale militare, l'ufficio di leva può prendere
gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale
affinchè la visita sia eseguita a domicilio da un
ufficiale medico dell'ospedale, avente grado non
inferiore a quello di capitano.
Se l'infermo dimora in località lontana dalla sede
dell'ospedale militare, il direttore può provvedere
perché la visita sia effettuata da un ufficiale medico,
del presidio più prossimo alla detta località.
Il collegio medico giudica in base alla relazione
scritta presentata dal suddetto ufficiale.
Art. 348.
Se il visitando è degente in un ospedale civile o
detenuto in luogo di pena, la visita di cui al
precedente articolo è eseguita dopo che l'ufficio di
leva abbia preso accordi con le autorità amministrative
competenti.
Art. 349.
Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi
all'ospedale militare e pel trasporto della persona che,
all'occorrenza, debba accompagnarli, e le indennità
spettanti agli ufficiali medici che, per compiere le
visite debbono allontanarsi dalla loro residenza, sono a
carico delle famiglie che hanno chiesto la visita, o
delle amministrazioni comunali, quando queste, per le
condizioni di indigenza di dette famiglie, ne assumano
l'onere.
In ambedue questi casi il rimborso delle indennità per
gli ufficiali medici (indennità di soggiorno e di
trasporto in conformità delle disposizioni vigenti in
materia) deve essere preventivamente garantito dal
comune, ed ha luogo per parte del comune stesso, a
visita ultimata, in seguito a richiesta della direzione
dell'ospedale militare cui venne deferita la visita.
Agli infermi e alle persone che li accompagnano, non
spettano, pei trasporti ferroviari, marittimi, ecc.,
riduzioni di tariffa.
Art. 350.
Contro i risultati delle visite d'appello non sono
consentiti ulteriori ricorsi.
Peraltro, i congiunti infermi dell'inscritto, possono
essere sottoposti a nuova visita sia in primo grado, sia
in grado di appello, se alleghino, producendo
certificati medici, che le loro infermità si sono
aggravate.
Art. 351.
Tutte le autorità che sottopongono a visita le persone
delle quali si allega l'inabilità a lavoro proficuo,
debbono anzitutto assicurarsi dell'identità delle
persone stesse, richiedendo l'esibizione della carta
d'identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, o di altro
documento equipollente.
In mancanza, è sufficiente l'esibizione di un
certificato (con fotografia) rilasciato dall'autorità
comunale.
Art. 352.
L'irreperibilità di cui al n. 2 dell'art. 2 dell'art. 88
della legge, costituisce inesistenza in famiglia, a
partire dal giorno in cui è comprovata % norma dello
stesso n. 2.
Qualora peraltro le condizioni richieste per poter
comprovare l'irreperibilità a norma del n. 2
dell'articolo della legge predetto, siano esistite
durante la sessione della leva alla quale appartiene
l'inscritto, e la prova della irreperibilità non sia
stata fornita tempestivamente, senza giustificate cause,
deve applicarsi l'art. 92 della legge (rigetto per
prescrizione di termini).
Art. 353.
A sensi del n. 3 dell'art. 88 della legge, le donne
nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in
famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi
natura che loro consentano di provvedere o concorrere al
mantenimento della famiglia.
Tale circostanza deve risultare da apposita
dichiarazione rilasciate dal capo del comune. È però in
facoltà degli organi di leva di compiere ulteriori
accertamenti.
Art. 354.
Le norme contenute negli articoli precedenti valgono
anche quando si tratti di comprovare una delle
condizioni espressamente richieste dalla legge per i
titoli di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 85
della legge.
SEZIONE 5a - Disposizioni speciali relative
ai titoli di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo
85 della legge ed a quelli
derivanti da benemerenze del padre o del fratello.
Art. 355.
Agli effetti del n. 1 dell'art. 85 della legge possono
considerarsi a carico della famiglia, di massima, figli,
maschi e femmine, minorenni e, dei maggiorenni, quelli
che risultino non avere un patrimonio proprio o non
esercitare professioni o mestiere che li rendano
economicamente indipendenti.
Non debbono invece considerarsi a carico i figli, maschi
o femmine, se coniugati.
Sono anche da considerarsi a carico della famiglia
d'origine le vedove che non abbiano figli maggiorenni,
non abbiano il godimento di un patrimonio proprio o del
defunto marito e non esercitino una professione o un
mestiere che le rendano economicamente indipendenti.
Si
presume nato vivo e vitale il figlio che sia nato vivo
in applicazione del terso capoverso dell'art. 724 del
codice civile.
Per comprovare che un fratello (o una sorella) ai un
inscritto sia nato vivo e vitale occorre esibire il
certificato di nascita. Può darsi che la morte sia
avvenuta nei primi cinque giorni dalla nascita e il
neonato sia stato in conseguenza dichiarato come nato
morto allo stato civile, in questo caso la prova della
nascita e vitalità-deve essere fornita con la
dichiarazione della levatrice o del medico che hanno
assistito al parlo.
Per la sussistenza del titolo in esame non è necessario
che siano viventi i genitori del militare, è necessario
però che i figli siano consanguinei, cioè figli dello
stesso padre (figli legittimi o naturali) quindi il
titolo può essere legittimamente invocato quando si
provi che tutti i figli siano nati dallo stesso genitore
e le madri siano diverse, mentre non può .essere
legittimamente invocato quando i figli siano stati
procreati dalla stessa madre con diversi mariti (figli
uterini).
Art. 356.
Il titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato
di cui al n. 1 dell'articolo 85 della legge, spetta al
primogenito delle famiglie che si trovino nelle
condizioni all'uopo tassativamente stabilite dalla
citata disposizione.
Peraltro, qualora il primogenito abbia concorso con
esito definitivo alla leva, anteriormente a quella sulla
classe 1908, con la quale fu istituito il corrispondente
titolo a ferma riducibile, oppure qualora le condizioni
richieste dal n. 1 dell'ari. 85 della legge, sì siano
verificate dopo la prestazione del servizio militare da
parte del primogenito, il titolo a ferma minore spetta
al primo dei fratelli che concorra a leva successiva.
Il
titolo dell'art. 85, n. 1 della legge è personale e
spetta esclusivamente al primogenito, salvo il caso che
il primogenito di fatto abbia concorso, come sopra è
detto, con esito definitivo alla leva anteriormente a
quella sulla classe 1908 e ciò perché questo titolo
venne, per la prima volta, istituito con la leva di
detta classe. In tal caso il titolo spetta al fratello
che ha concorso o concorre alla leva immediatamente dopo
la detta classe.
Può essere inoltre invocato da altro che non sia il
primogenito soltanto quando questi venisse riconosciuto
inabile al lavoro proficuo o fosse irreperibile, o il
titolo medesimo si verificasse dopo il concorso
definitivo alla leva del primogenito, per nascita di
fratelli o sorelle.
Se però il primogenito fosse stato riformato, o si fosse
arruolato volontario o facesse l'ufficiale o
sottufficiale di carriera nessun beneficio può competere
al secondogenito.
Art. 357.
La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo
anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. 2 della
legge, che almeno due fratelli dell'inscritto abbiano
prestato o prestino servizio militare, deve intendersi
nel senso che detti fratelli abbiano compiuto o compiano
la ferma normale di leva.
Pertanto il titolo predetto non può in nessun caso
derivare da fratelli dell'iscritto i quali abbiano
fruito del congedo anticipato o di uno dei benefici di
ferma previsti dalle leggi preesistenti.
I militari deceduti alle armi in servizio di leva, si
devono considerare alla stessa stregua dei militari che
abbiano compiuto la ferma normale di leva.
Per la sussistenza del titolo di cui all'art. 85, n. 2
della legge occorre che tra il militare ed i fratelli
sussista il vincolo di consanguineità. Non occorre che
siano germani, cioè che siano anche figli della stessa
madre, né che il comune padre sia vivente, dato che con
la sua morte non si estingue il vincolo di
consanguineità.
I fratelli uterini debbono considerarsi appartenenti a
famiglie separate. Fa eccezione il caso in cui la madre
sia divenuta nuovamente vedova, la quale in tal caso
forma una famiglia unica con tutti i suoi figli.
I fratelli che comunque abbiano goduto di benefici di
leva (2a 3a categoria, ferma
ridotta, eventualmente abbreviata, minima, riducibile,
ferma minore di 1° 2° e 3° grado) qualunque sia la
durata che abbiano compiuto, non possono in nessun caso
tramandare il titolo in esame, cioè non possono mai
essere computati nel numero dei due fratelli per
costituire il titolo stesso.
I medesimi ansi fanno ostacolo per una nuova concessione
e non formano ostacolo per altra concessione solo quando
tra servizio di leva e quello di richiamato o trattenuto
abbiano prestato complessivamente servizio alle armi per
almeno un anno (365 giorni).
I fratelli di inscritti «non ammessi all'eventuale
congedo anticipato per mancanza del requisito
premilitare» debbono considerarsi come vincolati a ferma
ordinaria, quindi mentre non possono essere computati
nel numero di due per costituire il titolo, non formano
ostacolo per una nuova concessione, dovendosi
considerare nella eventualità che si faccia loro fare
una ferma inferiore a quella normale di leva come
ammessi a benefici di carattere generale, ma non
benefici di ferma di minore durata.
Invece i fratelli di inscritti ammessi all'eventuale
congedo anticipato per i quali non sia stata ancora
determinata la durata della ferma debbono considerarsi
sempre come di ostacolo per altra concessione per la
considerazione che il Ministero con tutta probabilità
stabilirà nei loro riguardi una ferma di durata
inferiore ai dodici mesi.
Si tenga presente che la ferma speciale che uno dei due
fratelli ha prestato per arruolamento volontario nel
regio esercito o nelle altre forse armate dello Stato
vale come ferma di leva ai fini della sussistenza del
titolo.
Art. 358.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato sono considerati morti per causa di servizio
militare:
1°) i militari che furono riconosciuti morti per causa
di servizio con deliberazione del competente consiglio
di amministrazione del corpo, ovvero, giusta le norme
ora vigenti, della competente commissione medica
ospedaliera;
2°) i militari per la cui morte fu accordata alla
famiglia una pensiona privilegiata o una pensione di
guerra;
3°) i militari che risultino morti o dichiarati morti o
irreperibili dopo un fatto d'armi, o in prigionia o in
una unità sanitaria mobilitata (ospedale da campo,
sezione di sanità, ecc.);
S'intende che se la morte del padre o del fratello
dell'inscritto sia avvenuta in congedo o in riforma è
necessaria la prova che tra la morte stessa la ferita o
la malattia contratta in servizio esista un nesso di
causalità diretta.
Tale nesso di causalità è sempre evidente quando per la
morte avvenuta in congedo o in riforma sia stata
concessa una pensione privilegiata indiretta.
4°) i militari (compresi quelli già appartenenti al
disciolto esercito austro-ungarico), pei quali, pur non
essendo stato redatto l'atto di morte, risulti in uno
dei modi determinati dal successivo art. 360, che
scomparvero durante lo stato di guerra, mentre
prestavano il servizio militare, senza che
successivamente sia giunta alcuna notizia sul loro
conto.
Art. 359.
Per comprovare che un militare è deceduto per infermità
o ferite contratte a causa del servizio militare deve
prodursi uno dei seguenti documenti:
1°) copia dell'atto di morte quando esso risulti che la
morte è avvenuta in combattimento o per ferite riportate
in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di
offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);
2°) copia del verbale della decisione con cui il
consiglio di amministrazione del competente deposito,
distretto, ecc. o la competente commissione medica ha
riconosciuto e attestato la causa di servizio;
3°) attestazione dell'autorità militare da cui emerga
quale sia l'infermità contratta o aggravata in
conseguenza del servizio (verbale del consiglio di
amministrazione, ovvero, giusta le norme vigenti, della
competente commissione medica ospedaliera, dichiarazione
di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1274 del
28 luglio 1918), e dichiarazione dell'ospedale, o del
podestà del comune in cui avvenne il decesso (desunta
dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale
risulti che la morte avvenne per la stessa infermità
predetta;
4°) copia del decreto di pensione o altro documento
equipollente ai sensi del successivo art. 362, da cui
risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per
la morte del militare, sia dal governo italiano, sia
(pei cittadini delle nuove provincie)
dall'austro-ungarico;
5°) copia delle cartelle cliniche, dei certificati
medici rilasciati da ospedali militari e civili, e di
tutti gli altri documenti validi, rilasciati da autorità
militari dell'ex esercito austro-ungarico, da cui
risulti pienamente provata la circostanza della causa di
servizio della morte del militare;
6°) eccezionalmente, e solo quando non sia possibile
produrre uno dei documenti predetti, atto notorio
giudiziale da cui risulti essere pienamente provata la
circostanza della causa di servizio della morte di un
militare dell'ex esercito austro-ungarico, con la
specificazione dei documenti e delle testimonianze in
base a cui è stato compilato l'atto notorio medesimo,
purché tali circostanze siano confermate da informazioni
da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali
carabinieri.
Art. 360.
Quando per un militare deceduto durante lo stato di
guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova
della morte o della presunta morte per causa di servizio
può essere fornita anche con uno dei documenti seguenti:
1°) comunicazione fatta dalla Santa Sede, purché
compiuta con le debite forme e dalle autorità all'uopo
autorizzate;
2°) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte
presunta, emessa dalla competente autorità giudiziaria,
ai termini del E. decreto 15 agosto 1919, n. 1467;
3°) copia autentica della dichiarazione di
irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità
militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi,
o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna
di guerra, oppure copia del foglio matricolare in cui
sia stata apposta la relativa variazione;
4°) atto notorio giudiziale da cui risulti che,
dall'epoca della guerra mancano notizie di un militare
appartenente al Regio esercito (oppure all'ex esercito
austro-ungarico), il quale, anteriormente alla sua
scomparsa, prestava servizio in campagna di guerra, o
era prigioniero presso il nemico, quando tali
circostanze vengano confermate da informazioni da
richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali
carabinieri, e non siano eventualmente contradette da
dati esistenti nella rispettiva matricola;
5°) deliberazioni del giudizio distrettuale delle nuove
provincie (Regia pretura) dalla quale risulti la morte
presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito
austro-ungarico, in conformità dell'art. 2 del E.
decreto 1° maggio 1922, n. 701.
Art. 361.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato, sono considerati pensionati per ferite o
infermità contratte a causa di servizio militare, coloro
che, con deliberazione della Corte dei conti o con
decreto del competente ministero, abbiano ottenuto, per
le ragioni suddette, la pensione privilegiata ordinaria
o la pensione di guerra vitalizia, ovvero un assegno
rinnovabile di una delle prime otto categorie, del quale
stiano tuttora fruendo al momento in cui il titolo
all'eventuale congedo anticipato può essere invocato.
Art. 362.
Per comprovare la condizione di pensionato, deve
prodursi copia autentica della deliberazione della Corte
dei conti o del decreto del competente ministero che
accordò la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile
delle prime otto categorie, ovvero un certificato da
redigersi dall'autorità comunale, in cui sieno riportate
tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del
certificato d'iscrizione a pensione, o altro documento
equipollente da cui risultino le circostanze
dell'avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno
e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e
durata. La semplice proposta di pensione o di assegno
rinnovabile, fatta dalle autorità mediche militari, non
è di per sé sufficiente perché il militare possa
considerarsi pensionato.
In calce ai suddetti documenti, o con certificato a
parte, il capo del comune deve inoltre, attestare che
alla data di apertura della leva ovvero alla data in cui
il titolo all'ammissione all'eventuale congedo
anticipato viene invocato, la conseguita pensione non
era stata revocata.
Art. 363.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato debbono considerarsi mutilati i militari i
quali si trovino in una delle seguenti condizioni :
1°) siano stati debitamente autorizzati a fregiarsi del
distintivo di onore pei mutilati di cui ai Regi decreti
21 maggio 1910, n. 646, 28 settembre 1934. n. 1820 e 2
luglio 1936, n. 1712;
2°) abbiano ottenuto pensione vitalizia o assegno
rinnovabile di una delle prime otto categorie, perché
affetti da tubercolosi contratta per causa di servizio;
3°) risulti, in seguito ad accertamenti sanitari, che
abbiano riportato a causa del servizio militare, una
delle imperfezioni di cui all'art. 6 dell'istruzione per
l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640 e
cioè :
a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonché
la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);
b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa
del cranio e della faccia ed in ogni altra lesione del
capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;
c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle
ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto
notevole deformazione o limitino sensibilmente i
movimenti del capo;
d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale
della lingua, e grave turbamento delle funzioni boccali
e faringee;
e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con
permanente, notevole turbamento delle funzioni
respiratorie e della parola;
f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le
lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua
funzione;
g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua
funzione;
h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino
gravemente la funzione, o le notevoli deformità dell'una
o dell'altro;
i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni
degli arti, il raccorciamento o le deformità di questi
con disturbi notevoli della loro funzione;
l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del
torace o dell'addome con disturbi notevoli delle
funzioni dei visceri entrostanti;
m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità,
mutolezza, epilessia ed altre nevrosi);
n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o
complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o
permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli
contemplati negli articoli precedenti.
Art. 364.
Per comprovare la condizione di mutilato, deve prodursi
copia del diploma o del certificato di autorizzazione a
fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato di cui ai
Regi decreti 21 maggio 1916, n. 640, 28 settembre 1934,
n. 1820 e 2 luglio 1936, n. 1712, od un certificato
dell'autorità comunale in cui siano riportati i dati
contenuti nel diploma o certificato stesso.
In mancanza di detti documenti la prova della condizione
di mutilato deve aver luogo per mezzo degli accertamenti
sanitari di cui al n. 3° dell'articolo precedente da
effettuarsi con procedimento analogo a quello previsto
per l'accertamento dell'inabilità a lavoro proficuo.
Prima però di tali accertamenti, gli interessati devono
comprovare presso i consigli di leva o commissioni
mobili la natura e l'indole delle ferite o infermità per
le quali ottennero la pensione, producendo il
certificato mod. 69 da richiedersi alla Direzione
generale per le pensioni di guerra (Ministero delle
finanze) se si tratti di mutilati di guerra oppure il
verbale della visita medica subita agli effetti della
pensione da richiedersi alla direzione dell'ospedale
militare presso cui furono compiuti gli accertamenti
medico-legali, se si tratta di mutilati in servizio e
per causa di servizio ma non di guerra. La richiesta dei
documenti predetti deve essere fatta pel tramite delle
autorità comunali le quali ne indicano il motivo.
I tubercolotici debbono essere considerati mutilati
senza ulteriori accertamenti, qualora, tale loro
infermità risulti esplicitamente e definitivamente
accertata in uno dei documenti predetti.
Art. 365.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato, il servizio prestato da connazionali negli
eserciti alleati o associati durante la guerra 1915-1918
deve essere considerato equivalente a quello prestato
nel Regio esercito. Quindi anche la morte incontrata o
la pensione conseguita in dipendenza del servizio
prestato, equivalgono alla morte o alla pensione
dipendente dal servizio prestato nel Regio esercito.
Sono equiparati, a detti effetti, a coloro che ottennero
pensione per ferite o infermità riportate nel R.
esercito, coloro che per ferite o infermità riportate
durante la guerra 1915-18 nell'esercito associato
americano, ottennero dal governo degli Stati Uniti
d'America una polizza di assicurazione, anziché vera e
propria pensione.
Per i già appartenenti all'ex monarchia austro-ungarica,
avranno, in via di eccezione, lo stesso valore la morte
o mutilazione subita o la pensione, conseguenti al
servizio prestato nel disciolto esercito
austro-ungarico.
Art. 366.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato, sono equiparati ai morti e ai mutilati e
pensionati per causa di servizio militare, i morti e i
mutilati e pensionati per la causa nazionale nelle
circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre
1925, n. 2275.
Art. 367.
L'accertamento della dipendenza della morte dalla causa
nazionale nelle circostanze di cui all'articolo
precedente, quando non sia intervenuta concessione di
pensione, è affidata:
a) alla E. prefettura del luogo ove si svolsero i fatti
che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero nel
Regno;
b) alla R. autorità consolare del luogo ove si svolsero
i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti
avvennero all'estero.
Art. 368.
Per comprovare la morte per ferite o infermità contratte
per la causa nazionale, deve essere prodotto il decreto
di pensione o altro documento equipollente ai sensi
dell'art. 362 da cui risulti essere stata concessa
pensione alla famiglia in applicazione della legge 24
dicembre 1925, n. 2275 e del Regio decreto-legge 10
agosto 1927, n. 1519.
Art. 369.
Se la pensione, di cui all'articolo precedente, non sia
stata richiesta, deve essere prodotto apposito
certificato della competente R. prefettura o della
competente R. autorità consolare, attestante che
effettivamente il decesso avvenne in conseguenza di un
danno nel corpo o nella salute, riportato nelle
circostanze di luogo e di tempo di cui all'art. 1 della
legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
La mutilazione poi deve risultare dagli accertamenti
sanitari di cui all'art. 363.
Art. 370.
Ai fini dell'art. 87 della legge per l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato non si deve tener conto
dei congedi anticipati o dei benefici in materia di leva
preveduti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R.
Esercito concessi a fratelli che prestarono effettivo
servizio alle armi per almeno 365 giorni compreso in
tale servizio quello prestato in eserciti alleati o
associati a causa della guerra 1915-18, e quello di
richiamo. Ugualmente, non si deve tener conto delle
ferme minori o dei benefici predetti, concessi a
fratelli da considerarsi inesistenti in famiglia a senso
dell'art. 88 della legge.
Art. 87 della legge. — L'ammissione all'eventuale
congedo anticipato è consentita quando nessun fratello
vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni abbia
di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo
tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva
previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del
regio esercito (2a e 3a categoria,
ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata,
riducibile, ferma minore).
Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o
benefici in materia di leva concessi a fratelli che
prestarono servizio alle armi per almeno un anno (365
giorni).
Art. 371.
Per comprovare agli effetti dell'art. 87 della legge che
un fratello di un inscritto non sia stato ammesso
all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici
in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul
reclutamento del Regio esercito, deve prodursi il
certificato di esito di leva conforme all'allegato n. 22
rilasciato dal capo delle amministrazioni comunali, e
vistato dal commissario di leva, se trattisi di
inscritto che non fu arruolato, ovvero dal comandante
del distretto se trattisi di un inscritto che fu
sottoposto allo arruolamento.
Per comprovare che un fratello di un iscritto, pur
avendo ottenuta l'ammissione all'eventuale congedo
anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva
previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R.
esercito, non ne abbia fruito, oppure abbia prestato
servizio alle armi per almeno un anno dove prodursi la
copia o l'estratto del rispettivo foglio matricolare o
eventualmente dello stato di servizio.
SEZIONE 6a - Revoca dell'ammissione
all'eventuale congedo anticipato.
Art. 372.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato conseguita
da un inscritto in applicazione del n. 2 dell'art. 85
della legge, per avere alle armi un fratello che stia
compiendo la ferma di leva, è revocabile fino al normale
congedamento dei militari con ferma ordinaria della
classe con la quale è stato arruolato l'inscritto stesso
qualora- il fratello da cui deriva il diritto abbia
cessato per qualsiasi ragione dal servizio alle armi
senza aver compiuto la ferma, a meno che la cessazione
dal servizio sia determinata da decesso.
Art. 373.
Agli effetti di cui al precedente articolo, gli uffici
di leva debbono tener nota, in un apposito registro,
degli inscritti e dei fratelli che han procurato loro
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato i quali
stiano compiendo la ferma di leva. Debbono inoltre, fare
opportune comunicazioni ai comandanti dei distretti, cui
questi fratelli appartengono, informandoli che essi
hanno procurato ad un inscritto l'ammissione
all'eventuale congedo anticipato per l'art, 85 n. 2
della legge. Se i detti fratelli appartengono alla regia
marina o alla regia aeronautica la comunicazione deve
essere fatta rispettivamente alle regie capitanerie di
porto o ai centri di leva e reclutamento.
Art. 374.
I comandi di distretto, le regie capitanerie di porto e
i centri di leva e reclutamento ricevuta la
partecipazione di cui all'articolo precedente, devono
tener nota in apposito registro, distinto per ogni leva,
dei militari che hanno procurato ad un fratello
l'ammissione all'eventuale congedo anticipato e qualora
alcuno di essi cessi per qualsiasi ragione dal servizio
prima del congedamento normale dei militari della classe
cui appartiene il detto fratello ammesso all'eventuale
congedo anticipato, debbono immediatamente informarne
gli uffici di leva competenti.
Art. 375.
In seguito alla comunicazione agli uffici di leva della
cessazione del servizio di un militare che abbia
procurato ad un inscritto l'ammissione all'eventuale
congedo anticipato prima del normale congedamento dei
militari della classe cui appartiene l'inscritto,
l'ufficio stesso promuove da parte del consiglio di leva
la revoca dell'ammissione all'eventuale congedo
anticipato concessa.
Art. 376.
La nuova decisione deve essere subito partecipata
all'interessato per mezzo del capo del comune cui
appartiene per fatto di leva ed alle autorità militari
con i modelli conformi all'allegato n. 16.
Art. 377.
Qualora il militare non sia alle armi, il comandante del
distretto provvede, a seconda dei casi, alla
sostituzione del foglio di congedo illimitato
provvisorio del militare, oppure a precettarlo per
presentarsi alle armi con la prima classe o contingente
da chiamare, per completare la ferma.
CONDIZIONI NELLE QUALI SI
DEBBONO TROVARE I CONGIUNTI
PER ESSERE CONSIDERATI
MUTILATI
(ART. 6 R. D. n. 640 DEL 21-5-1916)
a) La cecità di ambo gli
occhi o di uno di essi, nonché la notevole diminuzione
visiva binoculare (semi cecità);
b) Le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa
del cranio e della faccia e ogni altra lesione del capo
che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;
c) Le cicatrici vaste e profonde ed i reliquati delle
ferite della faccia e del collo che abbiano prodotto
notevole deformazione o limitino sensibilmente i
movimenti del capo;
d) Le lesioni della bocca con perdita totale o parziale
della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e
faringee;
e) Le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente
notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della
parola;
f) Le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le
lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua
funzione;
g) La perdita totale o parziale di un arto e della sua
funzione;
h) Le lesioni della mano o del piede che ne alterino
gravemente la funzione e le notevoli deformità dell'uno
o dell'altro;
i) Le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni
degli arti, il raccorciamemto o le deformità di questi
con disturbi notevoli della loro funzione;
l) Gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del
torace o dell'addome, con disturbi bi notevoli della
loro funzione e dei visceri entrostanti;
m) I traumi psichici con esiti permanenti (sordità,
mutolezza, epilessia ed altri disturbi nervosi) ;
n) Tutte le altre lesioni che isolatamente o
complessivamente abbiano residuate gravi deturpazioni o
permanenti disturbi funzionali, equivalenti a auelli
contemplati negli articoli precedenti.
Inoltre agli effetti della concessione dell'eventuale
congedo anticipato, sono da considerarsi mutilati i
tubercolotici di guerra.
CAPO X.
LEVA E SERVIZIO MILITARE DEGLI ITALIANI RESIDENTI
ALL'ESTERO.
SEZIONE 1a. — Regie autorità cui è affidato
all'estero il servizio della leva.
Art. 404.
All'estero il servizio della leva per i nazionali ivi
residenti è affidato ai Regi consoli e vice consoli.
Nelle località ove esiste un'ambasciata o legazione e
manca l'ufficio consolare, è affidato all'ambasciata o
legazione.
Art. 405.
Le Regie autorità sovramenzionate attendono al servizio
della leva in qualità di delegati dei consigli di leva.
SEZIONE 2a. — Iscrizione sulle liste di leva
dei giovani nati e residenti all'estero.
Art. 408.
I nazionali all'estero debbono, nel mese di gennaio
dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, chiedere
all'autorità diplomatica o consolare nella cui
giurisdizione si trovano, di essere inscritti nelle
liste di leva della classe a cui appartengono per
ragioni di età; ma indipendentemente dalla loro
richiesta, essi devono essere inscritti di ufficio a
cura delle autorità municipali
del Regno.
Per i nati e residenti all'estero l'iscrizione ha luogo
sulle liste di leva del comune di origine del loro
padre, o se questi sia .ignoto, della loro madre, o su
quelle del comune in cui il padre o la madre tenne da
ultimo il domicilio
nel Regno.
Nel caso in cui tali comuni non siano noti, possono
essere inscritti sulle liste di leva del comune che essi
designeranno; in mancanza di tali indicazioni, sono
inscritti d'ufficio sulle liste di leva del comune di
Roma.
La
iscrizione nelle liste di leva dei cittadini nati e
residenti all'estero ha luogo da parte dei comuni anche
se eccepiscono la qualità di cittadini stranieri, come è
detto nell'art. 65.
Art. 410.
Le autorità diplomatiche e consolari, in base agli
elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli
interessati, e con quegli altri mezzi che siano
possibili, compilano gli elenchi conformi all'allegato
n. 27 dei nazionali che si trovano nel territorio di
loro giurisdizione, i quali, compiendo nell'anno il 18°
anno di età, devono essere inscritti sulle liste di
leva.
In detti elenchi devono essere compresi anche i
nazionali nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi
stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli
degli anni precedenti. Inoltre devono esservi compresi
pure coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza
italiana, si trovino in condizioni di poterla
riacquistare, e quelli nati negli stati in cui sono
ritenuti propri cittadini per nascita.
Tali elenchi, che debbono essere tanti quante sono le
provincie del Regno alle quali i giovani appartengono
per leva, debbono essere trasmessi ai competenti uffici
provinciali di leva, i quali — d'accordo con le autorità
comunali — fanno aggiungere i giovani di cui trattasi
nelle liste di leva qualora non vi siano stati già
inscritti.
Art. 411.
La leva per gli inscritti regolarmente residenti
all'estero, indipendentemente dai termini stabiliti per
la leva nel Regno, si apre il 1° gennaio e si chiude il
31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 20° anno
di età.
Questi termini di tempo spiegano la diversità del
trattamento fatto per gli inscritti residenti all'estero
e cioè: esclusione dalla chiamata a visita
contemporaneamente ai nati nello stesso anno residenti
nel Regno, quando per questi ultimi la chiamata alla
leva ha luogo prima del 1° gennaio dell'anno in cui
compiono il 20° anno di età; rimando alla seduta
speciale del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono il 20° anno di età.
Art. 412.
Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero
agli effetti della leva:
1°) i giovani nati all'estero e che vi abbiano avuto
sempre l'abituale residenza, o che vi si siano
trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui
compiono i 18° anno di età;
2°) i giovani espatriati con regolare passaporto con la
qualifica di lavoratori (3) dal 1° gennaio dell'anno in
cui compiono il 18° anno di età fino al giorno
dell'apertura nel Regno della leva della loro classe.
Non sono da considerarsi regolarmente residenti
all'estero agli effetti della leva i cittadini italiani
residenti nella Repubblica di S. Marino, i quali devono
essere trattati come gli altri cittadini residenti nel
Regno, salvo la facoltà di chiedere a uno degli uffici
di leva delle provincie limitrofe la visita per
delegazione.
Peraltro, qualora essi siano manifestamente inabili al
servizio militare o infermi in modo da non potersi
recare presso gli organi di leva delle provincie
limitrofe, possono chiederne la constatazione alla R.
autorità consolare della Repubblica di S. Marino, la
quale in tal caso compilerà il prescritto modello (25)
con proposta di riforma.
SEZIONE 3a. — Decisioni delle autorità,
diplomatiche e consolari
relative agli inscritti
residenti all'estero.
Art. 414.
I giovani di cui al n. 1 dell'art. 412 hanno l'obbligo
di regolare la loro posizione all'estero durante la leva
della loro classe, o presentandosi personalmente
all'autorità diplomatica o consolare nella cui
giurisdizione risiedono, per chiedere di essere
arruolati senza visita medica, se essi si presumano
abili al servizio; ovvero inoltrando alla suddetta
autorità una lettera, da essi sottoscritta, contenente
analoga richiesta.
L'autorità diplomatica o consolare può esigere che tale
lettera sia autenticata nelle debite forme a cura ed a
spese di chi la rilascia.
Art. 415.
Gli inscritti di cui all'art. 412, quelli espatriati per
compiere gli studi preparatori per le missioni o in
qualità di missionari e quelli che si trovino all'estero
dopo aver ottenuto il nulla osta di espatrio per un
periodo di tempo limitato, qualora si ritengano inabili
al servizio militare possono presentarsi personalmente
all'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro
residenza per essere sottoposti a visita medica a loro
spese, ed essere quindi, se riconosciuti inabili,
mandati rivedibili o anche riformati.
SEZIONE 4a. — Provvedimenti dei consigli di
leva a riguardo
di inscritti di leva
residenti all'estero.
Art. 429.
Dopo l'apertura della leva per gli inscritti residenti
nel Regno, gli uffici provinciali di leva debbono
accertare con tatti i mezzi che hanno a loro
disposizione quali degli inscritti della leva stessa
risiedano all'estero, oltre quelli pei quali esista
nella scheda personale la notificazione parte B del
modello conforme all'allegato n. 6 di aver conseguito il
passaporto per l'estero a senso del 1° comma, dell'art.
16 della legge.
Per determinare quali degli inscritti siano espatriati
prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18°
anno di età, o siano nati e residenti all'estero, gli
uffici provinciali di leva, oltre alle notizie da
desumere dagli elenchi di cui all'art. 410, assumono
informazioni per mezzo dei comuni e dell'arma dei Reali
carabinieri.
Per tutti gli inscritti che risultino risiedere
regolarmente all'estero, i consigli di leva e le
commissioni mobili annotano sulle liste di leva la
variazione: «residente all'estero».
Se si venga comunque a conoscere che qualche inscritto,
pel quale non esista la notificazione di espatrio, possa
essere espatriato nelle condizioni di cui al n. 2
dell'art. 412, l'ufficio di leva deve accertare presso
la Regia questura competente lo scopo per cui fu
concesso il passaporto, per quale Stato ed in quale data
avvenne l'espatrio. Se dagli accertamenti venga a
risultare che l'inscritto sia espatriato nelle
condizioni anzidette, il consiglio di leva deve
provvedere a senso del n. 1 dell'art. 433 facendo
richiamo alla comunicazione della Regia questura.
Per quanto stabilito dal secondo e temo capoverso
occorre che i comuni prima di ogni seduta esibiscano per
ciascun inscritto una dichiarazione dalla quale risulti
che l'inscritto stesso si trova «tutt'ora all'estero»
specificando, possibilmente (quando trattasi di
espatriati e non di nati e sempre rimasti residenti
all'estero) il motivo, la data e la località
dell'espatrio, aggiungendo sempre, se possibile,
l'autorità che rilasciò il passaporto ed il numero.
Art. 431.
I consigli di leva, avute le partecipazioni di decisioni
adottate all'estero, verificano anzi tutto se esse,
giusta quanto è stabilito dall'ari. 428, portino il
bollo del ministero della guerra; e quindi accertano se
i giovani a cui esse si riferiscono siano inscritti
sulle liste di leva.
In caso negativo, li aggiungono sulle liste di leva in
corso quali omessi presentatisi spontaneamente; e
provvedono perché tutti gli atti dello stato civile
rilasciati da autorità estere e prodotti dagli
interessati siano trascritti, se già non vi figurino,
nei registri dello stato civile.
Art. 435.
Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero,
i quali rientrino nel Regno durante la leva sulla loro
classe od anche successivamente senza avere ancora
regolarizzata la loro posizione coscrizionale, devono
essere immediatamente precettati per essere sottoposti a
visita medica dinanzi ai consigli di leva o alle
commissioni mobili, che pronunciano sul loro conto, a
seconda dei casi, la decisione di arruolamento, o di
rivedibilità o di riforma.
Quelli di essi che siano arruolati ed intendano far
ritorno all'estero, devono essere ammessi a dispensa
dalla presentazione alle armi e muniti dall'ufficiale
delegato di dichiarazione conforme all'allegato n. 29.
Detti militari hanno facoltà di trattenersi nel Regno,
ai sensi dell'articolo 121 della legge, un anno se
provenienti da paesi transoceanici, e sei mesi [...]
Purtroppo la copia del
libro si ferma a questo punto e non è possibile dare
ulteriori aggiunte. Facciamo presente anche che per
semplicità è stato omesso lo Specchio sinottico dei
titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato
con note illustrative. Ce ne dispiace per entrambi
i casi.
NOTE
(1) Art. 181, 2° oomma, della legge. — Gli inscritti che
coscientemente abbiano prodotto documenti falsi o
infedeli.
Art. 184 della legge. — I colpevoli di fraudolenta
sostituzione di persona.
Art. 185 della legge. - Chi si procura malattia,
mutilazione ecc.
2) Con le circolari in
data 3 marzo e 21 giugno 1932, nn. 6 e 13,
rispettivamente all'oggetto «chiarificazioni ai fini
coscrizionali sugli espatri per ragioni di lavoro» e
«interpretazione circolare n. 6 del 3 marzo 1932-X», il
ministero degli esteri ha spiegato quali persone possono
essere considerate, ai fini della concessione del
passaporto, come «lavoratori».
3) Come nota 2.
© Regio Esercito 2005
Vito Zita
|