Pagina Principale | Mappa del sitoInformazioni | Forum

 
  Sei su Regio Esercito
 
Indice Principale

Fascismo

Il Regio Esercito

L'industria bellica

Le campagne di guerra

La R.S.I

Il Regno del Sud

I Reparti

Le Armi

I Mezzi


Indice di sezione

Indietro



 

Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Stralcio illustrativo della 1a parte del

Regolamento

per l'esecuzione Testo Unico delle leggi

sul Reclutamento del R. Esercito

 

R. Decreto 6 giugno 1940 - Anno XVIII, n. 1481

 

 



La legge affida ai comuni l'importante servizio della leva di terra.
Per l'assolvimento esatto di tale servizio abbiamo creduto necessario riunire in questa pubblicazione tutte le attribuzioni municipali che sono sancite nella « parte prima » del nuovo « Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico sul reclutamento del R. Esercito », che abroga il Regolamento approvato con Decreto del 2 luglio 1890, n. 6995 e tutte le altre disposizioni successive che siano contrarie al presente regolamento.
Nel compiere questo lavoro abbiamo seguito l'ordine cronologico degli articoli inseriti nel regolamento medesimo, riportandoli integralmente, talché ciascuna disposizione conserva l'indicazione del rispettivo capo e sezione del regolamento ed abbiamo aggiunto, quando occorreva, gli articoli del vigente Testo Unico sul Reclutamento, citati nel regolamento, e in carattere corsivo brevi note illustrative e commenti sulla base della pratica acquisita e della consuetudine.
Inoltre per quanto concerne tutta la parte riguardante l'ammissione all'eventuale congedo anticipato ci è sembrato più pratico, come già fatto per il passato, riassumere in uno specchio sinottico tutti i casi contemplati dalla legge in vigore e le norme necessarie a comprovare ciascun titolo.
Abbiamo poi ritenuto opportuno aggiungere in un'appendice quanto concerne i renitenti, gli omessi e la produzione di documenti falsi ed infedeli, riportando le disposizioni dell'abrogata Raccolta ed. 1922, dato che tali argomenti ed altri reati in materia di leva formano oggetto di nuovo studio da parte del Ministero della Guerra.
Sono stati anche elencati i moduli prescritti dal nuovo regolamento che devono essere usati dai comuni o che possono interessarlo.
Questa raccolta, indubbiamente completa, costituisce una guida sicura e pratica agli uffici di leva dei comuni, i quali nell'esplicazione delle loro attribuzioni in materia non sentiranno la necessità di ricorrere ad altre consultazioni.

Bologna: dicembre 1940-XIX.

Generale TORELLO D AGNINO

Maggiore SAVERIO DAIDONE

 

STRALCIO ILLUSTRATIVO
DELLA PARTE PRIMA DEL
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO

DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO
AD USO DEGLI UFFICI DI LEVA COMUNALI

 

PARTE PRIMA
CAPO I.
ORGANI DEL SERVIZIO DELLA LEVA.

SEZIONE la - Generalità.

Art. 1.
TI Ministro della guerra provvede e sovraintende a tutte le operazioni della leva militare.
Sono organi del servizio della leva nel regno: a) i consigli di leva;

b) le commissioni mobili di leva;

c) gli uffici di leva.
Al servizio della leva all'estero provvedono le autorità, diplomatiche e consolari.
Per il servizio della leva nelle colonie e nei possedimenti valgono disposizioni speciali.

 

Art. 2.
I consigli di leva, giusta l'art. 24 della legge, sono costituiti in ciascuna provincia del regno, eccettuata quella di Zara, per la quale provvede il consiglio di leva di Ancona, ed hanno sede nei rispettivi capiluoghi.


Art. 24 della legge. — I Consigli di leva hanno sede nelle città capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.
Essi sono composti: del Presidente del Tribunale o di altro magistrato all'uopo delegato, con funzioni di presidente; di un Commissario di leva con funzioni anche di relatore e segretario; di un ufficiale superiore o capitano del Regio Esercito in S.P.E., delegato dal Ministro per la guerra.
La presidenza del Consiglio di leva nei casi di assenza o impedimento del magistrato è tenuta dal commissario di leva.
Assiste il consiglio, in qualità di perito sanitario, senza diritto a voto, un ufficiale medico del Regio Esercito, o, nella impossibilità, un medico civile.
Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei Carabinieri Reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.


Per quanto nella legge è detto è necessario che sia presente in seduta tanto il Capo del Comune, od un suo delegato, quanto il segretario comunale o l'impiegato addetto al servizio di leva.
Non basta la presenza dell'impiegato addetto alla leva che molte amministrazioni comunali usano, indebitamente, delegare per tale funzione. Ohi eseguisce un lavoro per conto del Comune non può, come è ovvio, anche rappresentarlo.


Art. 21.
Spetta all'amministrazione comunale delle città capiluoghi di provincia di provvedere i locali per le operazioni della leva e per le sedute del consiglio.
La stessa amministrazione comunale deve provvedere detti locali delle suppellettili e degli accessori occorrenti, come i tavoli e le sedie, gli oggetti di cancelleria, di disinfezione ecc., dell'illuminazione e del riscaldamento.
Deve altresì fornire gli inservienti necessari per la pulizia dei locali medesimi e per gli altri servizi relativi alle sedute del consiglio.
Tutte le spese occorrenti per quanto sopra sono a carico esclusivo della detta amministrazione comunale.


Si tenga presente che i locali per le sedute del Consiglio devono rispondere a criteri di decoro e di ampiezza e devono al minimo contenere: una stanza per il riconoscimento degli inscritti, una stanza per la svestizione ed una stanza più ampia per la visita davanti al Consiglio.
I locali nella stagione invernale devono essere opportunamente riscaldati.


Art. 22.
Ciascun consiglio di leva, nel costituire le commissioni mobili giusta l'art. 29 della legge, può anche stabilire, per delegazione del Ministero della guerra, che le commissioni, per riconosciute eccezionali circostanze, si rechino pure, in applicazione dell'art. 30 della legge, in altri comuni che non siano capoluogo di mandamento giudiziario. In tale caso è destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.
La decisione relativa e le ragioni per le quali essa è adottata devono essere indicate nel verbale della seduta di apertura della leva.


Art. 33.
Per quanto occorre per il funzionamento delle commissioni mobili di leva, e amministrazioni dei comuni ove si recano le commissioni provvedono in conformità di quanto è stabilito per i consigli di leva.


Art. 34.
In occasione delle visite delle commissioni mobili nei vari mandamenti, i commissarì di leva devono veriflcare se i comuni attendono puntualmente e regolarmente ai loro incombenti in materia di leva ed in particolar modo se il registro delle situazioni di famiglia e quello dei renitenti siano tenuti nel modo prescritto; se il precetto personale da essi usato sia aggiornato e se siano state compilate le liste e le schede dei due ultimi anni. All'uopo essi invitano i segretari comunali a recare in visione i documenti da verificare. I commissari di leva notano le manchevolezze riscontrate nella relazione di cui all'art. 248.

CAPO II.
COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI E FORMAZIONE DELLE LISTE DI LEVA.
SEZIONE 1a - Compilazione delle schede personali.

Art. 46.
te amministrazioni comunali, qualche tempo prima del 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il 18° anno di età, compilano le schede personali conformi all'allegato n. 2. Tali schede dovranno poi servire per la compilazione delle liste di leva e per segnarvi le decisioni che saranno prese dal consiglio o dalla commissione mobile di leva per ciascun inscritto.


Le operazioni preparatorie per la formazione della lista di leva si compiono normalmente nell'ultimo trimestre di ciascun anno e si riferiscono alla lista di leva dei giovani che nell'anno successivo compiono il 18° anno di età.


Art. 47.
Le schede costituiscono il documento fondamentale del servizio della leva, e devono perciò essere uniformi per tutti i comuni.
Il colore della scheda è diverso per ciascuna classe di nascita.
Le schede personali, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute, gratuitamente ai comuni, con le modalità di cui alla circolare 227 del G. M. del 1938.
Le schede occorrenti agli uffici di leva sono fornite gratuitamente dagli stabilimenti militari di Gaeta con le modalità di cui alla circolare predetta.
Annualmente i comuni dovranno notificare al comando del distretto militare il fabbisogno di schede. I distretti militari hanno facoltà di controllare tale segnalazione riducendo la richiesta stessa qualora essa risulti superiore alle reali necessità.
Il colore delle schede è per la classe 1922 giallo, per la classe 1923 grigio, per la, classe 1924 bianco e così di seguito alternati.


Art. 48.
La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani, nati nell'anno al quale la compilazione si riferisce, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune, ai sensi dell'art. 43 della legge, compresi gli appartenenti alla razza ebraica. Per questi ultimi le autorità comunali devono limitarsi ad apporre sulle schede l'annotazione: «appartenente alla razza ebraica».
Qualora essi risultino discriminati, all'annotazione predetta deve esser» aggiunta la seguente: «discriminato — decreto Ministero Interno ............... (data)».
La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili oppure morti, ma non per i nati morti.
Parimenti deve essere compilata la scheda per gli stranieri residenti nel comune e per i figli, anche nati all'estero, ma residenti nel comune di individui che abbiano, prima o dopo la nascita dei figli stessi, perduto la cittadinanza italiana ai termini dell'art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555.


Art. 8 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1932,, n. 555. — Perde la cittadinanza:
1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;
2) chi avendo acquistata senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera dichiari di rinunziare alta cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilite all'estero la propria residenza ;
3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista non ostante l'intimazione del governo italiano di abbandonare entro termine fissato l'impiego o il servizio.
La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali. L'obbligo della compilazione della scheda personale per un giovane nato od oriundo di un comune spetta all'ufficio comunale che ha il suo atto di nascita compreso o trascrìtto nei suoi registri dello stato civile, anche se il giovane è notoriamente morto 'O domiciliato o residente altrove.
Per tale compilazione lo spoglio dei registri dello stato civile del comune di nascita deve effettuarsi accuratamente.
Sulla scheda personale dopo le parole : « per ragioni di » va indicata tale ragione con le parole: « nascita, origine, domicilio, residenza, età presunta » a seconda dei casi.
Le schede riguardanti i giovani nati in altri comuni, ma legalmente domiciliati nel comune saranno compilate in base allo spoglio del registro di popò-Iasione, e dell'inscrizione di essi per domicilio o residenza nella lista di leva, del comune di domicilio o di residenza deve essere data partecipazione «f comune di nascita o di origine. Da ciò ne deriva che il comune di nascita o et origine forma sempre la scheda del giovane domiciliato o residente altrove e non lo iscrive nella sua lista solo se riceve l'assicurazione dal comune di domicilio o di residenza che provvedere esso alla sua iscrizione.
La, scheda personale con la firma del podestà diviene ai fini della leva, un estratto autentico dell'atto dì nascita e deve essere perciò fedelissimo.


Art. 49.
Per la compilazione delle schede personali, le autorità municipali si valgono dei registri di stato civile, dei registri di popolazione, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano del caso, nonché delle informazioni che ricevano o credano di assumere.
Le amministrazioni comunali non debbono limitarsi a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, ma esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.


La compilazione delle schede personali è la risultanza della diligente ricerca dell'ufficio comunale di leva, il quale deve servirsi di tutti i registri di cui dispone nonché delle informazioni delle autorità di pubblica sicurezza per comprendervi tutti i giovani nati e domiciliati o residenti nel comune. —
I comuni hanno facoltà di compilare le schede per i giovani nati nel trimestre antecedente e denunciati in ritardo (circ. 758 G. M. 1928).
La indicazione della abitazione degli inscritti nel Regno o della loro residenza all'estero all'atto della compilazione della scheda personale è della massima importanza e non va omessa (tanto sulla scheda quanto sulla lista), né deve limitarsi alla sola indicazione del comune, ma va anche precisata la frazione, piazza, via, n. civico, ecc.
I giovani inscritti per ragione di nascita in base ai registri dello stato civile devono essere chiamati in tempo opportuno negli uffici comunali per un accurato accertamento nei loro riguardi in modo da ricavarne notizie precise ed esatte. Per gli «irreperibili» la cui abitazione nel Regno o la cui residenza all'estero è «sconosciuta», si devono proseguire le ricerche per ridurli al minimo.


Art. 50.
Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano entro l'anno il 18° di loro età, devono essere compilate le schede personali.
Le amministrazioni comunali devono procurarsi a loro riguardo ogni possibile elemento di prova, procedendo/ all'uopo, ad una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiara/ioni per parte di notabili del comune, e principalmente per parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.


Devono essere inscritti nella Usta di leva del comune nel quale hanno la loro abituale od occasionale dimora quei giovani che dimostrano l'età prescritta per essere sottoposti alla leva e che non comprovino con regolari documenti di stato civile, la loro precisa età.


Art. 51.
Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'inscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.


Art. 52.
I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti più nomi, sono inscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente .chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola « detto » con l'indicazione del nome con cui il giovane è generalmente conosciuto.


Art. 53.
Il 1° gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali pubblicano un manifesto, conforme allegato n. 1 per avvertire i giovani i quali Bell'anno medesimo compiono il 18° di età, che hanno il dovere di farsi inscrivere, entro lo stesso mese di gennaio, nelle liste di leva, ed i loro genitori e tutori che hanno l'obbligo di curarne l'inscrizione.
Un esemplare di tale manifesto deve essere tenuto affisso per tutto il mese di gennaio nell'albo pretorio.


Art. 54.
Sulle schede personali compilate pei giovani pei quali, in seguito alla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo precedente, venne chiesta l'inscrizione sulle liste di leva, deve essere indicato se l'inscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.
\nalosa indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui ^ di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'inscrizione per età presunta.
Nel caso che dopo avvenuta l'iscrizione di ufficio da parte 4el comune si presenti personalmente l'inscritto (o il padre, o la madre, o il tutore) dovrà essere apposta, sulla scheda personale, l'indicazione che la inscrizione è dovuta anche a richiesta della parte interessata.


Art. 55.
La domanda d'inscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.


Art. 56.
Per evitare doppie inscrizioni, i capi delle amministrazioni comunali, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni del regno, ne danno comunicazione ai capi delle amministrazioni dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.
Se i giovani siano stati inscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai capi delle amministrazioni dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.


Art. 57.
Se i giovani pei quali dal comune di nascita fu compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il capo dell'amministrazione comunale ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.
Se i detti giovani risultano morti in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.
Analogamente procede allorché i giovani risultano regolarmente inscritti in altro comune.
A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il 20° anno di età, in un comune diverso da quello in cui è nato, il capo della amministrazione comunale deve trasmettere subito copia del relativo atto di morte al capo del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al capo del comune dell'ultimo suo domicilio nel regno.
I capi delle amministrazioni comunali che ricevono dette copie, debbono conservarle per accluderle alle schede.


Art. 58.
Pei giovani che devono essere inscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e pei quali le schede personali non siano state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunzione sulle liste debba aver luogo.


SEZIONE 2a - Formazione delle liste di leva.


Art. 59.
Tutti i giovani per i quali fu compilata la scheda personale, esclusi soltanto quelli menzionati nell'art. 57 debbono essere inscritti sulle liste di leva.
A riguardo degli appartenenti alla razza ebraica, devono essere riprodotte sulle liste di leva le annotazioni di cui all'art. 48.


Art. 60.
Le schede dei giovani, che non furono inscritti sulle liste di leva in applicazione dell'articolo precedente o ne siano stati cancellati ai sensi dei successivi articoli 66, 67 e 68, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti al capo dell'ufficio comunale di leva, il quale deve diligentemente conservarle in appositi pacchi, a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.
La consegna viene eseguita mediante un apposito verbale, firmato dal capo del comune e dal capo dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati con precisione il numero complessivo delle schede, ed il cognome e nome degli inscritti a cui si riferiscono.


Art. 61.
Le liste di leva, conformi all'allegato n. 3, stampate dagli stabilimenti militari di Gaeta, sono richieste dai distretti e cedute ai comuni gratuitamente con le modalità di cui alla circolare 227 del G. M. del 1938.


Non sono pertanto ammessi moduli fatti preparare da tipografie private e gli uffici provinciali di leva devono restituire senz'altro le Uste non compilate su moduli non forniti dal distretto.


Art. 62.
Nel gennaio di ogni anno i capi delle amministrazioni comunali compilano, sulla base delle schede personali, le liste di leva.
I giovani sono inscritti nelle liste secondo l'ordine alfabetico.


Art. 63.
Il 1° del mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, il capo dell'amministrazione comunale fa pubblicare nel comune l'elenco dei giovani stati inscritti sulle liste di leva, con l'indicazione per ciascuno del cognome, nome, luogo di nascita, paternità, cognome e nome della madre.
L'elenco è accompagnato da apposita avvertenza che chiunque può denunciare al capo dell'amministrazione i giovani, sia della stessa classe, sia di classi anteriori, che fossero stati omessi, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute nell'elenco, e sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione dell'elenco stesso e delle liste di leva.


L'elenco in ordine alfabetico è formato coi dati desunti dalle schede personali mod. 9 (allegato n. 2). Della eseguita pubblicazione il comune deve farne cenno sulla deliberazione podestarile di chiusura della lista di leva.


Art. 64.
Delle domande, denuncie e osservazioni che fossero prodotte a seguito della pubblicazione di cui all'articolo precedente il capo dell'amministrazione comunale prende nota nell'apposita casella della scheda personale.
Le istanze e i documenti sono allegati alla scheda stessa.
Colla produzione delle istanze e dei documenti da parte degli interessati è possibile completare il lavoro iniziato.


Art. 65.
I giovani inscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, in nessun caso debbono essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste di leva.
L'autorità comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.
Analoga annotazione l'autorità comunale appone d'ufficio sulla scheda quando ritenga trattarsi di giovani stranieri per origine, e privi della facoltà di optare per la cittadinanza italiana.
Nello inscrivere sulle liste di leva i giovani che, a niente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, possono acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana, i capi delle amministrazioni comunali debbono far risultare tale circostanza nelle liste medesime.


Art. 3 detta legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana. — Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita, diviene cittadino:
1) se presta servizio militare nel Eegno o accetta un impiego nello Stato;
2) se, compiuto il 21° anno, risiede nel Regno e dichiara entro il 22° anno di eleggere la cittadinanza italiana;
3) se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.
Art. 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana. — I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita divenuto cittadino, può, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.
I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza, divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia cittadinanza diversa da quella del padre premorto.
Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.


Art. 66.
Se risulti che un giovane già inscritto sulle liste di leva, è morto o trovasi regolarmente inscritto in altro comune, il capo dell'amministrazione comunale lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo della decisione.


Art. 67.
I giovani inscritti sulle liste per età presunta possono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, soltanto se producano copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.


Art. 68.
Gli individui di sesso femminile che siano stati erroneamente inscritti sulla lista, devono essere cancellati, con decisione firmata dal capo del comune, quando Terrore sia stato debitamente accertato e dopo che, con sentenza dell'autorità giudiziaria, sia stato rettificato (se ve ne sia bisogno) l'atto di nascita.


Art. 69.
I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non possono ciò nonostante, essere dall'autorità comunale cancellati dalle liste.
Il capo del comune prende però nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.


Ogni qualvolta risulti che un inscritto venga a, trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ti Comune dovrà richiedere la, copia detta sentenza e trasmetterla all'Ufficio provinciale di leva, com'è prescritto dall'art, 466 del presente regolamento.

Art. 70.
Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i capi delle amministrazioni comunali si limitano a prender nota sulla scheda di tale circostanza.


Art. 71.
Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui hanno il domicilio legale al tempo in cui deve seguire la loro aggiunzione.
Quando non abbiano domicilio legale nel regno, il comune sulle liste del quale devono essere iscritti viene determinato in base all'art. 43 della legge.


Ultimo capoverso dell'art. 43 della legge. — Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero in mancanza di siffatta designazione il comune di Roma».


Art. 72.
L'inscrizione di un giovane su di una lista di leva, quand'anche in un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, è considerata come valida e produce tutti gli effetti di legge.


Art. 73.
Nel corso del mese di febbraio il capo dell'amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami presentategli a seguito della pubblicazione di cui all'art. 63, per omissioni, per false indicazioni e per errori quali che siano.
Nel mese di marzo, egli pone al corrente la lista di leva con, le "nuove inscrizioni e cancellazioni che siano venute a risultare necessarie a seguito delle osservazioni, dichiarazioni e reclami suddetti, o in qualunque altro modo.
Dopo di ciò, il capo dell'amministrazione da ai giovani rimasti inscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa dal sottoscritto con n...... inscritti. Il podestà (firma)».
Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali successive aggiunte.
 

Dopo le osservazioni, le dichiarazioni, i reclami ecc. ricevuti ed istruiti nei termini di cui ai precedenti articoli, è lasciato all'ufficio comunale un ulteriore periodo di tempo per l'aggiornamento conseguente, mediante aggiunte e cancellazioni, alle liste di leva.
La delicatezza e l'importanza nell'adempimento di tale lavoro chiama in causa la diretta responsabilità podestarile.
Dopo l'invio della copia della lista nessuna aggiunzione o cancellazione può essere fatta senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale di leva cui devono essere fatte le relative proposte.


Art. 74.
Nella prima decade del successivo aprile il capo del comune deve trasmettere all'ufficio leva della provincia :
a) una copia autentica della lista di leva, nella quale non devono essere compresi i giovani che ne siano stati cancellati;
b) il certificato della pubblicazione, fatta a senso del precedente articolo 63 dell'elenco dei giovani inscritti sulla lista stessa;
e) le schede personali originali, relative ai giovani inscritti sulle liste, con i documenti che vi siano allegati.


Benché non prescritto, è consuetudine che i comuni inviino le Uste debitamente rilegate agli uffici provinciali di leva, uniformandosi alle istruzioni che daranno gli uffici stessi.
E ciò dicesi anche per quanto concerne la cartella che deve contenere le schede personali mod. 9 (allegato n. 2) che vengono trasmesse unitamente alle liste.


CAPO III.
DELLE LISTE DI LEVA DOPO LA LORO TRASMISSIONE

AGLI UFFICI PROVINCIALI DI LEVA.
SEZIONE 1a - Aggiornamento delle liste di leva.

 

Art. 75.
Dopo trasmessa la lista di leva all'ufficio provinciale di leva, i capi delle amministrazioni comunali continuano a tener conto di tutte le successive mutazioni nei riguardi dei singoli inscritti, e a prender nota di ogni altra variazione a cui possa andar soggetta la lista.
Essi devono prendere nota della discriminazione ottenuta dagli appartenenti alla razza ebraica, ai sensi dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, citando gli estremi del relativo decreto.
Di tutte le mutazioni e variazioni predette, i capi delle amministrazioni comunali devono dare a mano a mano comunicazione all'ufficio provinciale di leva competente, per le variazioni e provvedimenti conseguenti.


La legge fa obbligo al capo dell'amministrazione comunale — nel periodo che va dalla formazione della lista all'inizio delle operazioni della visita, e l'arruolamento degli inscritti — di tenere aggiornata la Usta, di leva per quanto concerne le mutazioni che interessino gli inscritti circa, l'abitazione od il trasferimento in altro comune od in colonia o all'estero.

Art. 77.
Gli iscritti in un comune diverso da quello in cui hanno preso stabile residenza dopo la formazione delle liste della loro classe, possono essere trasferiti fino al giorno del loro effettivo concorso alla leva, nelle liste del comune nel quale hanno preso abituale residenza, presentandone domanda all'ufficio di leva della provincia da cui dipende il comune nelle cui liste desiderano essere trasferiti.
L'ufficio provinciale di leva provvede direttamente al trasferimento richiesto, qualora si tratti di passaggio da effettuarsi fra le liste di comuni della stessa provincia, in caso diverso provvede d'accordo con l'ufficio provinciale di leva da cui dipende il comune nelle cui liste ebbe luogo l'iscrizione originaria, e da esso deve essergli trasmessa la scheda personale.
Del motivo dell'aggiunzione e della corrispondente cancellazione deve essere presa nota dagli uffici di leva sulle liste dei rispettivi comuni e a questi deve essere data partecipazione del trasferimento perché possano provvedere a loro volta rispettivamente alla stessa cancellazione e aggiunzione in conseguenza del trasferimento.


Alla domanda dovrà aggiungersi un certificato del comune dichiarante la stabile abituale residenza del richiedente nel comune medesimo.
I trasferimenti in parola possono essere consentiti fino a quando gli organi di leva non abbiano preso una determinazione nei riguardi degli iscritti che li chiedono e pertanto non possono essere consentiti ai giovani dichiarati renitenti nelle liste del comune dalle quali chiedono di essere cancellati.


Art. 78.
Gli inscritti marittimi devono essere cancellati dalle liste di leva di terra in base a richiesta nominativa della regia capitaneria di porto, debitamente firmata dal capitano di porto e munita di bollo di ufficio.
La loro cancellazione viene effettuata con decisione dei commissari di leva e firmata dai medesimi.
In modo analogo deve effettuarsi la cancellazione degli inscritti aeronautici.


A partire dalla leva sulla classe 1921 il Comando superiore del C.R.E.M., in seguito a benestare del Ministero della guerra, ha riunito i tre stampati fin'ora in uso per la cancellazione dei marittimi dalle liste di leva di terra, in un modello unico, sulla cui facciata trovano sede, con successione cronologica, le varie pratiche relative alla cancellazione stessa, e cioè: richiesta della capitaneria all'ufficio provinciale di leva; trasmissione al comune; risposta del comune; restituzione per assicurazione alla capitaneria, con segnalazione dei nominativi non potuti eventualmente cancellare.
Pertanto i comuni sono tenuti a restituire all'ufficio provinciale di leva i modelli loro inviati per la cancellazione dei marittimi dalle liste di leva di terra, dopo di aver effettuata la cancellazione stessa.


Art. 79.
Se viene a risultare che un iscritto è morto o è stato regolarmente inscritto in altro comune, ovvero ha un'età minore di quella presunta, il capo dell'amministrazione comunale trasmette i documenti comprovanti detta circostanza all'ufficio provinciale di leva per le conseguenti variazioni sulle liste.
Egualmente provvede, dopo avere, se del caso, provocata la rettifica dell'atto di nascita da parte della competente autorità giudiziaria, qualora venga a risultare che un individuo inscritto sulle liste di leva sia di sesso femminile.
I documenti in base ai quali vengono apportate le variazioni alle liste sono allegati alle schede personale degli individui cui essi si riferiscono.


Art. 80.
Se viene a risultare che qualche giovane è stato omesso nella lista, il capo del comune compila la scheda personale, e ne informa subito l'ufficio di leva, cui rimette anche la scheda affinchè il giovane sia aggiunto sulla copia della lista tenuta dall'ufficio medesimo.
Per gli omessi appartenenti a classi già chiamate alla leva, le schede personali debbono essere compilate su modello del colore stabilito per la rispettiva classe di nascita.


Allo scopo di eliminare inconvenienti di vario genere che possono verifi-carsi in seguito alla aggiunzione, quale omesso, sulle Uste di leva è indispensabile che le generalità del giovane siano dimostrate da documenti inoppugnabili ed a tal fine il capo dell'amministrazione comunale deve dichiarare se l'individuo aveva da tempo residenza nel comune e se vi era cognito.


Art. 83.
Si ritiene come nullo e non avvenuto il concorso alla leva di quei giovani che per qualsiasi causa vi abbiano preso parte prima che a loro spettasse per ragione di età, salvo per quelli che furono incorporati dopo aver compiuto il 17° anno di età, per i quali viene mantenuto a tutti gli effetti l'anticipato concorso alla leva. I commissari degli unici provinciali di leva, venendo comunque a conoscenza che un giovane abbia concorso anticipatamente alla leva, provvedono direttamente per conto del consiglio di leva ad annullare o convalidare l'anticipato concorso, apportando le necessario variazioni e rettifiche sui documenti di leva delle quali informano il capo dell'amministrazione comunale.
Le decisioni adottate devono essere comunicate alle competenti autorità militari per le conseguenti variazioni nei ruoli.

 

SEZIONE 2a - Iscritti che eccepiscono la qualità di stranieri.

 

Art. 84.
I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre e di un certificato della competente autorità governativa, diplomatica o consolare (non dell'autorità municipale) dello Stato al quale dichiarano di appartenere comprovante che il padre (e se questi è ignoto, la madre) è, per origine, cittadino dello Stato medesimo.
La domanda, se il richiedente è minore e non emancipato deve essere firmata anche da chi eserciti su di lui la patria potestà.
Nel caso che l'inscritto sia un giovane straniero nato all'estero, oltre ai documenti anzidetti, deve essere presentato un certificato comprovante che la madre era per origine cittadina straniera (dello stesso Stato del marito o di un altro Stato qualsiasi).
I detti documenti e la traduzione in lingua italiana di quelli redatti ia lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.


Art. 85.
Sulla eccezione di cittadinanza straniera decide il ministero, al quale devono essere trasmesse, subito, le domande che gli iscritti presentino a mente del precedente articolo.
Tali domande devono essere perfettamente istruite e accompagnate da tutti i documenti e le informazioni che valgono a chiarire i termini giuridici della questione, e da tutti gli altri elementi di fatto che, nella questione stessa, possano avere influenza, tra i quali particolarmente quelli che si riferiscono al domicilio e residenza del genitore e alla residenza dell'inscritto dalla nascita in poi.
A ciò provvedono le stesse autorità comunali, se le domande vengono a loro presentate, o altrimenti, gli uffici di leva. La trasmissione, però, di esse al ministero deve sempre avvenire pel tramite dell'ufficio di leva.


Per gli inscritti che eccepiscono la cittadinanza estera il consiglio di leva determina il rinvio alla prossima leva in attesa della decisione ministeriale e cosi, occorrendo, fino al compimento del 22° anno di età, epoca in cui verrà definitivamente deciso sulla posizione dell'inscritto secondo le determinazioni ministeriali.


Art. 86.
Le autorità comunali devono poi segnalare agli uffici di leva, e questi, a loro volta, anche di propria iniziativa, al ministero, per le decisioni di sua competenza, fornendogli all'uopo le informazioni, e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti, oltre i casi in detti articoli previsti, anche i casi di stranieri privi di facoltà di acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana a mente degli articoli 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, i quali risultino inscritti sulle liste soltanto per ragioni di domicilio o di residenza.
Gli uffici di leva forniscono, all'uopo, al ministero le informazioni e, possibilmente, anche i documenti di cui agli articoli precedenti.
Gli inscritti che non intendono uniformarsi alle decisioni del ministero sulla questione di cittadinanza, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile.


Per gli articoli, 3 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza, vedi in calce all'ari. 65 del presente regolamento.


SEZIONE 3a - Doppie inscrizioni.


Art. 87.
I giovani che, dopo la trasmissione delle liste all'ufficio di leva, vengano a risultare inscritti sulle liste di più comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.


Art. 88.
Qualora i giovani doppiamente inscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.
Qualora un giovane sia stato inscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e dopo quel tempo sia poi stato aggiunto nella lista di leva di altro comune quand'anche in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere sempre mantenuto nella lista di leva in cui fu inscritto a tempo debito, salvo quanto è stabilito dall'art. 77.


Art. 89.
I commissari di leva, per delegazione del consiglio di leva, determinano in base alle norme precedenti articoli, su quale lista un giovane inscritto in più di un comune della provincia debba essere mantenuto.
Se il giovane sia inscritto in comuni appartenenti a provincie diverse, provvedono al riguardo, d'accordo tra loro, i commissari di leva delle provincie interessate.
In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun ufficio alle determinazioni del ministero della guerra.


Art. 90.
Le decisioni pronunciate dai commissari di leva ai termini dell'articolo precedente, devono essere notificate agli interessati i quali possono ricorrere contro di esse al Ministero della guerra entro 90 giorni dalla notifica.


Art. 91.
I giovani che non intendono conformarsi alla decisione del ministero della guerra sulla loro inscrizione, possono, a senso dell'art. 22 della legge, adire il tribunale civile per la questione del domicilio legale, il quale nel decidere deve tenere conto del tempo stabilito per la formazione della lista di leva.
Intervenuta la sentenza, i commissari di leva, ne trasmettono copia al Ministero della guerra per i conseguenti provvedimenti.


L'art. 22 della legge statuisce che spetta all'autorità giudiziaria ordinaria definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio e di età.


SEZIONE 4a - Giovani che devono essere aggiunti nelle liste della leva in corso.


Art. 92.
Sono aggiunti sulla lista della leva in corso:

a) i rimandati per rivedibilità o per altro legale motivo;

b) gli omessi;
c) i cancellati per qualsiasi motivo e i riformati la cui cancellazione o riforma sia stata annullata a termine dell'art. 66 della legge;
d) i renitenti presentarsi spontanei o arrestati;
e) coloro che facciano acquisto della cittadinanza italiana dopo la chiamata alla leva della loro classe di nascita e prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 55° anno di età;
f) gli inscritti rimandati alla leva successiva, nelle liste della quale non furono aggiunti per dimenticanza;
g) gli inscritti sulla sorte dei quali il competente organo di leva, per un errore qualsiasi, omise di prendere una decisione;
h) gli inscritti che hanno scontato la pena alla quale furono condannati come colpevoli dei reati previsti dagli articoli 181 secondo comma, 184 e 185 della legge (1);

i) gli inscritti che hanno ricorso ai tribunali ordinar! e siano stati rimandati in applicazione del disposto dell'art. 67 della legge;
l) i cancellati perché marittimi o aeronautici che abbiano assunto servizio volontario nel r. esercito prima del giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento quali inscritti marittimi o quali inscritti aeronautici;
m) i cancellati perché marittimi o aeronautici che abbiano titolo per il ripristino alla leva di terra in conformità delle disposizioni legislative della leva marittima o aeronautica;
n) gli appartenenti alla razza ebraica i quali al tempo della leva sulla loro classe di nascita non furono ammessi alla prestazione del servizio militare in applicazione dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, i quali ottengano la discriminazione in conformità del successivo art. 14 dello stesso Regio decreto-legge.


Art. 66 della legge. — Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono annullabili sino alla chiusura della leva ; trascorso tale termine, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi od infedeli o per corruzione.
Le decisioni di riforma, pronunciate dai consigli di leva, o commissioni mobili, sul conto di inscritti di leva, sono revocabili per determinazione del Ministro per la guerra entro il termine di due anni, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che le motivarono non sussistano o siano cessate.
Dopo tale termine, le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili dietro esplicita richiesta dell'interessato, fino a quando egli abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età.
Le decisioni di riforma, pronunciate per corruzione o per i reati di procurata o simulata infermità di cui all'art. 185, sono revocabili in ogni tempo.
Le decisioni di ammissione all'eventuale congedo anticipato sono annullabili per determinazione del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione di cui all'art. 37, fino alla chiusura della leva successiva a quella in cui furono pronunciate. Trascorso tale termine, oltre al casi di revoca di cui all'art. 181, sono annullabili solo quelle di esse che siano state pronunciate in base a documenti falsi o infedeli o per corruzione.
R.D. Legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728:
Art. 10. — I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
Art. 14. — Il Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'ari. 13, lettera h):
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1°) Mutilati invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2°) combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra;
3°) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4°) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919-20-21-22 e nel secondo semestre del 1924;
5°) legionari fiumani;
6°) abbiano acquistato eccezionali benemerenze, da valutarsi ai termini dell'articolo 16.
Nei casi preveduti dalla lettera 6), il beneficio può essere esteso ai componenti la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.

Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto di alcun gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.


L'elenco dei rimandati di cui alla lettera a) è inviato dall'ufficio provinciale di leva al comune per l'aggiunzione nella lista di leva successiva.
Per gli omessi dì cui alla lettera b) che siano scoperti o che si presentino spontaneamente, deve essere data partecipazione dal comune all'ufficio provinciale di leva, con le eventuali notizie di cui alla nota all'art. 80.
I comuni devono, inoltre, segnalare agli uffici provinciali di leva gli omessi aggiunti quali nati all'estero e pei quali l'atto di nascita sia stato trascritto nei registri di stato civile del comune dopo la formazione della lista.
Le aggiunzioni in seguito alle revoche di cui alla lettera e) saranno effettuate, come è ovvio, dietro segnalazione degli uffici provinciali di leva, così come per le aggiunzioni di cui alle lettere f), g), h), i), l).


Art. 93.
Per le aggiunzioni di cui alla lettera c) dell'art. 92 l'autorità comunale, appena effettuata l'inscrizione nel registro di cittadinanza, od appena venga a conoscenza dell'acquisto o riacquisto di cittadinanza di giovani, deve darne immediata comunicazione all'ufficio provinciale di leva per le aggiunzioni sulle liste di leva in corso.
Per costoro il capo dell'amministrazione comunale deve compilare e trasmettere all'ufficio di leva la scheda personale del colore stabilito per la classe cui i giovani stessi appartengono per nascita.


Art. 95.
Per tutti i giovani aggiunti sulle liste a senso dei precedenti articoli, si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunzione.
I giovani aggiunti come sopra, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono inscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.
Dell'aggiunzione di essi si prende inoltre nota anche sulle liste dì leva dell'anno di nascita.


È opportuno che i comuni prima di procedere alle aggiunzioni, di loro iniziativa, di omessi o di colora che hanno acquietata la cittadinanza italiana, ne informino l'ufficio di leva della provincia, il quale indicherà il numero e la Usta di leva sulla quale devesi effettuare l'aggiunzione, e questo per evitare errori di numerazione.

 

CAPO IV.
CHIAMATA ALLA LEVA a PRIME OPERAZIONI .
SEZIONE 2a - Pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva e provvedimenti consecutivi.

 

Art. 108.
Gli uffici di leva fanno pubblicare, per mezzo dei capi dei comuni, il manifesto — firmato dal presidente del consiglio di leva e dal commissario capo, conforme allo schema uniforme per tutto il Regno, che viene, per ogni leva comunicato dal ministero della guerra — contenente l'ordine di chiamata alla leva e la tabella dì cui al precedente articolo.
Tale manifesto viene diramato a tutti i comuni della provincia e comunicato :
a) al ministero della guerra, in due esemplari;
b) ai rispettivi comandi di corpo d'armata e comandi di zone militari o comando di difesa territoriale della Sardegna.
Il presidente del consiglio di leva, inoltre, comunica ai pretori che devono presiedere le commissioni mobili, il giorno in cui le commissioni stesse dorranno procedere alla visita degli inscritti dei rispettivi mandamenti.


Art. 109.
I capi delle amministrazioni comunali provvedono perché il manifesto contenente l'ordine di chiamata alla leva sia pubblicato mediante affissione, nei luoghi e modi consueti, per almeno cinque giorni consecutivi, e perché un esemplare di esso resti affisso all'albo pretorio fino a che non sia chiusa la sessione ordinaria della leva.
Contemporaneamente poi i capi delle amministrazioni comunali pubblicano l'elenco dei giovani inscritti sulle liste di leva, elenco che deve contenere oltre alle indicazioni di cui al precedente art. 63, anche l'indicazione del numero assegnato a ciascun inscritto nelle liste di leva.
Della pubblicazione del manifesto e dell'elenco, i capi delle amministrazioni comunali inviano all'ufficio provinciale di leva apposita relazione, da conservarsi fra gli atti della leva cui si riferisce.


Sarà opportuno che i comuni provvedano in due tempi alla pubblicazione del manifesto e cioè: all'inizio della sessione e prima delle sedute suppletive. La pubblicazione dovrà eseguirsi oltre che nei luoghi pubblici anche all'albo pretorio.


CAPO V.
VIAGGI DEGLI INSCRITTI DI LEVA PER RECARSI ALL'ESAME PERSONALE.
SEZIONE 1a - Viaggi a tariffa militare.


Art. 117.
Gli inscritti di leva per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile, ovvero (per i residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.
I capi dei rispettivi comuni sono tenuti a fornire loro i documenti occorrenti per poter fruire di detta tariffa.


La concessione della tariffa militare viene fatta per mezzo di scontrini verdi (richieste di viaggio) da consegnarsi dagli uffici comunali agli interessati e valevoli per l'andata ed il ritorno.


SEZIONE 2a - Mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti indigenti.


Art. 118.
Gli inscritti indigenti chiamati all'esame personale, per ottenere a senso dell'art. 58 della legge i mezzi di viaggio e l'indennità di soggiorno, debbono farne, qualche giorno prima, esplicita domanda scritta o verbale al capo del comune ove risiedono.


Art. 58 della legge. — Agli iscritti di leva che siano riconosciuti indigenti secondo le norme del regolamento, sono corrisposti i mezzi di viaggio per andare e ritornare dal comune di residenza al luogo ove debbono presentarsi alla commissione mobile di leva o (pel residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia) al consiglio di leva, purché però la distanza fra andata e ritorno superi i venti chilometri.
È inoltre corrisposta loro una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione della commissione mobile o del consiglio di leva.
Agli inscritti che si presentino al consiglio di leva mentre avrebbero dovuto presentarsi alla commissione mobile, le indennità di viaggio e soggiorno vengono corrisposte soltanto qualora essi comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.


Art, 119.
Il capo del comune prende nota delle domande in un elenco che sottopone al parere di apposita commissione, composta del capo del comune stesso, presidente, del comandante locale dei carabinieri reali e del presidente del locale ente comunale di assistenza membri. La commissione si riunisce normalmente qualche tempo prima dell'inizio delle sedute per l'esame personale, e straordinariamente quando sia necessario.

 

Art. 120.
La commissione dichiara per ciascun inscritto se si trovi in condizioni di indigenza e, in caso affermativo, quale somma debba essergli corrisposta per mezzi di viaggio e per indennità di soggiorno.
L'elenco, col parere della commissione, e firmato dai componenti di essa è poi inviato al comandante del distretto militare avente sede nel capoluogo della provincia che non sia sede di distretto, al comandante del distretto nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo medesimo.


Art. 121.
Debbono ritenersi indigenti, ai sensi dell'art. 58 della legge, gli inscritti che. per assoluta povertà loro e delle famiglie, non possono in alcun modo sostenere le spese per recarsi all'esame personale.
Non basta quindi, a tale effetto, essere nullatenente e trarre i mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.


Per il riconoscimento dello stato d'indigenza si ritiene opportuna riportare in proposito la legislazione fascista: «Povero non è già colui che manchi assolutamente di tutto, ma chi non abbia in misura sufficiente quanto gli occorra per sussistere convenientemente, secondo la sua condizione individuale e sociale, e debba procacciarsi il necessario con industria e fatica., pur non avendo tuttavia bisogno di ricorrere all'altrui compassione. Dal povero, perciò nettamente si distinguono gli indigenti e il necessitoso, che sono interamente privi del necessario e si trovino nell'impossibilità di procurarlo» (Relazione di S.E. il Capo del Governo alla riforma del T.U. delle leggi sulle pubbliche istituzioni di assistenza e beneficenza R.D. 80 dicembre 1923, numero 1889).


Art. 122.
Se gli inscritti indigenti anziché alla commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto qualora comprovino che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.
I documenti comprovanti detto impedimento debbono allegarsi dal capo del comune al rendiconto delle somme pagate.
Il comando del distretto militare che riceve il rendiconto può fare osservazioni e riferirne anche in merito alla legittimità dell'impedimento al ministero della guerra.


Art. 123.
Gli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, possono ottenere i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione al consiglio o alla commissione mobile di leva del mandamento ove si trovano.

Art. 124.
Gli inscritti residenti in frazioni di un comune possono ottenere i mezzi di viaggio come se partissero dal capoluogo del comune.
 

Art. 125.
Per la commisurazione dei mezzi di viaggio, si osservano le seguenti prescrizioni, tenendo sempre conto che la distanza da percorrere deve essere superiore, fra andata e ritorno, ai venti chilometri:
a) se la distanza è percorsa da ferrovia, tranvie o piroscafi o da altri mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per l'intero percorso;
b) se manchino detti mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagata l'indennità di lire tre per il primo tratto da 20 al 30 km. di via ordinaria calcolato complessivamente fra andata e ritorno e di lire una per ogni successivo tratto di 10 chilometri, non tenendo conto delle frazioni di 10 chilometri;
c) se la distanza può essere percorsa solo in parte con mezzi di locomozione a tariffa militare, viene pagato il biglietto a tariffa militare per tutto il tratto percorribile coi mezzi suddetti. Per il restante percorso si corrisponde l'indennità di cui alla lettera b) soltanto se il percorso stesso superi, fra andata e ritorno, i venti chilometri.


Art. 126.
Il computo della distanza si fa per la via più breve, salvo che per altra via esistano mezzi di locomozione pei quali la spesa riesca minore.


Art. 127.
L'indennità di soggiorno è di L. 5. È di L. 8 per coloro che sono obbligati a trattenersi nel capoluogo del mandamento oltre la mezzanotte, sia perché debbano rimanere a disposizione del consiglio di leva, sia perché la partenza del treno, piroscafo, ecc. a tariffa militare, non abbia luogo prima di tale ora, a condizione però che essi non possano pernottare in caserma o in altri locali pubblici a cura delle autorità militari.


Art. 128.
I comandi dei distretti militari debbono accertare, nel modo migliore che le circostanze di luogo e di tempo permettano, che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e della indennità di soggiorno siano veramente indigenti nel senso indicato dall'art. 121 e che la somma loro assegnata al detto scopo sia esatta. Restituiscono quindi gli elenchi ai capi dei comuni con le loro decisioni avvertendoli che ogni pagamento che essi facessero senza autorizzazione non sarebbe rimborsato.

 

CAPO VI.
ESPATRIO DI INSCRITTI DI LEVA E DI INSCRITTI ARRUOLATI

ISCRIZIONE NELLE NOTE PREPARATORIE E NELLE LISTE DELLA LEVA MARITTIMA.

 

Art. 133.
I giovani inscritti sulle liste di leva, che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, ottengono il passaporto (2), possono espatriare senza che occorra alcuna autorizzazione delle autorità militari. Peraltro le BR. questure del Regno, incaricate del rilascio del passaporto, debbono applicare su tale documento, incollandolo fra la seconda e la terza pagina, il foglietto bianco e madre-figlia conforme all'allegato n. 6 da riempirsi, a cura delle autorità stesse, completamente tanto nella parte A, destinata a rimanere annessa al passaporto, quanto in quella B, destinata ad essere staccata dalle autorità di confine o dei porti d'imbarco.
Il detto foglietto bianco allegato n. 6 però, non deve essere applicato sui passaporti concessi ai giovani il cui espatrio si effettua in base a contratto di lavoro stagionale, poiché essi sono tenuti a concorrere alla leva nel Regno e non possono essere ammessi alla dispensa temporanea dal servizio.


Analogamente, prima dell'apertura della leva della propria classe di nascita, i giovani che siano in possesso di regolare «atto di chiamata» approvato dalla R. autorità consolare italiana all'estero, potranno ottenere il passaporto dalle RR. questure del Regno per recarsi all'estero senza che occorra alcun nulla-osta da parte dell'autorità militare.


Art. 136.
Ai giovani, invece, che, dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18" anno di età fino al giorno dell'apertura della leva della propria classe di nascita, chiedono di recarsi all'estero, senza avere la qualifica di lavoratori, il passaporto non può essere concesso se non in base a nulla osta e per un periodo di tempo limitato.
Le relative domande devono essere prodotte agli uffici provinciali di leva i quali, dopo avere assunto per mezzo dell'arma dei reali carabinieri le informazioni sulla condotta morale e politica degli interessati, e sull'esattezza dei motivi addotti a giustificazione delle richieste di passaporto, rilasciano la concessione del nulla osta, tenendo presente che:
a) la concessione deve essere limitata ai soli paesi europei (esclusa la Russia);
b) la concessione medesima non può protrarsi oltre il 15° giorno antecedente a quello dell'inizio dei corsi premilitari;
c) per gli inscritti di leva, come per i rivedibili o rimandati a leva successiva, che chiedono di espatriare nel periodo che intercede tra la fine del corso premilitare e la chiamata alla leva, la concessione, di massima, non deve essere fatta oltre la data normale dell'apertura della leva.
Scaduto il periodo di tempo per il quale il passaporto è concesso, gli interessati debbono rientrare nel Regno per soddisfare ai loro obblighi coscrizionali, sotto pena di essere dichiarati renitenti, non potendo essi in nessun caso — data la natura transitoria del nulla osta concesso — aspirare alla dispensa dal servizio, che per legge compete soltanto ai militari espatriati senza limitazioni o regolarmente residenti all'estero.


È da tener presente che agli inscritti di leva, appartenenti alla razza ebraica, non discriminati, la concessione dei passaporti non è più soggetta al preventivo nulla-osta dell'autorità militare, in quanto essi sono, giusta l'articolo 10, lettera A, del R.D. legge del 11 novembre 1938-XVII, n. 1728, esclusi dal servizio militare.
Agli appartenenti alla razza ebraica discriminati, invece, potrà essere rilasciato il nulla-osta di espatrio secondo le norme vigenti.


Art. 137.
Dopo l'apertura di ciascuna leva, il passaporto deve di massima essere negato agli inscritti della leva stessa non ancora visitati ma dichiarati rivedibili o rimandati per legali motivi, e ciò fino a. quando essi non abbiano più obblighi di ferma, ovvero siano stati riformati.
Tuttavia agli iscritti, di cui sopra, può, anche dopo l'apertura della leva, , essere concesso il passaporto nei casi maggiormente degni di considerazione e soltanto per un periodo di tempo limitato. In tal caso gli iscritti, i rivedibili e i rimandati non ancora visitati, vengono sottoposti a visita anticipata oppure rimandati ad altra seduta da tenersi nel periodo della sessione.
Ai detti giovani è senz'altro applicabile la norma di cui al terzo comma del precedente articolo.


Art. 142.
L'inclusione degli iscritti della leva di terra nelle note preparatorie e nelle liste della leva marittima è libera fino al momento della pubblicazione dell'ordine di chiamata della leva sulla loro classe.


Art. 144.
Agli inscritti arruolati dai consigli di leva e che si trovano in congedo illimitato provvisorio in attesa di chiamata alle armi, il nulla osta di espatrio è rilasciato dal competente comando del distretto militare, con norme analoghe a quelle stabilite dal 2° comma dell'art. 136.


Art. 146.
Le RR. autorità consolari italiane all'estero, ad ogni rinnovazione di passaporto ad iscritti di leva espatriati con qualifica di «lavoratori», di «allievi-missionari» o «missionari», devono darne comunicazione indicando la data della nuova scadenza del passaporto, ai competenti uffici provinciali di leva.
La rinnovazione del passaporto però non deve essere accordata ai giovani espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorità militare ai sensi degli articoli precedenti.


I comuni pertanto devono astenersi di rilasciare la dichiarazione di residenza all'estero per gli inscritti che, espatriati temporaneamente dietro nulla osta concesso dall'autorità militare, si siano irregolarmente trattenuti all'estero dopo il periodo di validità del nulla osta di espatrio.

 

CAPO VII.
ESAME PERSONALE DEGLI INSCRITTI.
SEZIONE 1a - Generalità.

 

Art. 148.
Qualche tempo prima che abbiano principio le sedute per l'esame personale degli inscritti, i capi dei comuni pubblicano la lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi al consiglio od alla commissione mobile di leva, e rinnovano la pubblicazione del manifesto dell'ordine della chiamata alla leva colla tabella che vi fa seguito, indicante i giorni stabiliti per l'esame personale di ciascun comune.
Dell'eseguimento di tali pubblicazioni i capi delle amministrazioni comunali inviano agli uffici provinciali di leva apposita relazione, che sarà conservata cogli atti della leva cui si riferisce.


La lista generale degli inscritti tenuti a presentarsi a visita non può che comprendere i giovani già inscritti nella regolare lista di leva, a suo tempo compilata dai comuni con le aggiunte di cui all'art. 92.


Art. 149.
Le indicate pubblicazioni obbligano senz'altro gli inscritti a presentarsi al consiglio o alla commissione mobile nei giorni e nei luoghi fissati per l'esame personale .sotto pena di essere dichiarati renitenti.
Nondimeno, oltre la pubblicazione del manifesto, i capi dei comuni inviano agli inscritti un precetto conforme all'allegato n. 7. La mancanza di questo però non può giammai essere opposta dagli inscritti a fine di sfuggire agli effetti del precetto collettivo suaccennato.
Per gli inscritti che risultino residenti all'estero, il precetto sarà inviato agli interessati per il tramite delle competenti autorità consolari.


È consigliabile, come già praticato da parecchi comuni, che al precetto sia unito un apposito tagliando indicante l'avvenuto recapito e ciò ai fini di una pia esatta salutazione della responsabilità degli iscritti non presentatesi a visita, specie se trattasi di già riformati chiamati a visita di revisione che non sempre sono a conoscenza delle infermità che danno luogo alle revisioni.


Art. 150.
Gli uffici di leva si assicurano per mezzo di comandi locali dei CC. RR. che i comuni ai quali spetta abbiano provveduto, a senso dell'art. 33, a tener pronti i locali adatti, le suppellettili, la cancelleria e quant'altro occorra per le sedute delle commissioni mobili di leva.


Art. 154.
I membri dei consigli e delle commissioni mobili di leva e gli ufficiali del R. E. che assistono i consigli e le commissioni stesse, intervengono alle sedute in divisa e in tenuta ordinaria. I membri del consiglio e delle commissioni mobili di leva appartenenti all'ordine amministrativo, intervengono alle sedute in divisa civile a meno che ne siano stati dispensati. I capi delle amministrazioni comunali o coloro che ne fanno le veci devono fregiarsi della sciarpa tricolore.


Art. 155.
In queste adunanze, prendono posto di regola, alla destra del presidente, il commissario di leva, alla sinistra l'ufficiale delegato.
II medico e l'ufficiale dei carabinieri reali prendono posto essi pure al banco del consiglio o della commissione, ma, durante le visite sanitarie, il medico può prender posto in tavolo a parte.
Per il miglior andamento delle operazioni, il presidente può consentire una diversa disposizione dei posti.
Il capo dell'amministrazione comunale e il segretario comunale hanno diritto a un posto distinto.


SEZIONE 2a - Esame personale.


Art. 170.
Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva dichiara aperta la seduta, e prima di iniziare le operazioni di ciascun comune, fa veri-ficare la lista di leva, mediante il raffronto fra la copia tenuta dall'ufficio di leva e l'originale tenuto dal comune, apportando alla lista le aggiunte e le cancellazioni che risultino necessarie. Tale verificazione può aver luogo anche prima dell'inizio della seduta, e in tal caso il presidente deve accertare che essa sia stata regolarmente effettuata.


Art. 171.
Il presidente fa avvertire gli inscritti che debbono trattenersi a disposizione del consiglio o della commissione mobile anche dopo la visita, fino a che siano nuovamente chiamati per aver comunicazione delle decisioni prese a loro riguardo ed essere provvisti dei documenti relativi, avvertendo che qualora sia sospesa la seduta ed essi si allontanino dalla sala, devono trovarsi presenti nella seconda parte della seduta stessa allo scopo anzidetto per non incorrere nella dichiarazione di renitenza.


Art. 172.
Alle sedute per l'esame personale debbono intervenire nei giorni designati per ciascun comune tutti gli inscritti tranne:
a) quelli arruolati volontari che si trovino già sotto le armi, nel regio esercito, nella regia marina, nella regia aeronautica e nei corpi il cui servizio equivale, agli effetti della ferma di leva, come prestato nel regio esercito giusta gli articoli 14 e 15 della legge;
b) quelli da cancellare perché soggetti alla leva di mare;
c) quelli che abbiano fatto risultare nei modi prescritti dai successivi articoli di essere affetti dalle deformità evidenti ed insanabili di cui all'articolo 76 della legge;
d) quelli appartenenti alla razza ebraica non discriminati; nei loro riguardi i consigli e commissioni mobili di leva devono adottare senz'altro la decisione di cui al n. 5 dell'art. 169.
Tutti gli altri devono presentarsi, e qualora non si presentino senza comprovare di essere stati legalmente impediti, sono dichiarati renitenti.
Per gli inscritti residenti all'estero provvedono le norme di cui al capo X.
Gli inscritti di cui alla lettera d) i quali ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva e prima che questa sia chiusa, vengono subito precettati dagli uffici di leva, i quali promuovono nei loro riguardi una nuova decisione da parte dei consigli di leva in merito al loro arruolamento.
Qualora poi la leva alla quale essi appartengono sia chiusa, vengono aggiunti sulle liste della leva in corso in conformità della lettera n) dell'articolo 92 e vengono trattati alla stregua degli altri aggiunti. A tale scopo le autorità comunali devono comunicare subito agli unici provinciali di leva i nomi dei giovani che ottengano la discriminazione dopo il loro concorso alla leva, indicando gli estremi del relativo decreto.


Art. 14 detta legge. — Il servizio prestato nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nell'Africa Italiana, dal personale in servizio permanente effettivo, vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.
Art. 15 della legge. — Il servizio prestato nella Milizia Nazionale Forestale,, nella Milizia portuaria, nella Milizia Stradale, nel Corpo degli Agenti di P. S,, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri e nel Corpo degli Agenti della polizia coloniale, vale, ad ogni effetto come servizio militare di leva.
Per evitare che iscritti di leva arruolati volontari siano dagli organi di leva dichiarati renitenti, i comuni debbono inviare le copie dei fogli matricolari se trattasi di militari di truppa, e dello stato di servizio se trattasi di ufficiali., che perverranno loro dai comandi di corpo e dalle scuole militari sia del regio esercito., che della regia marina e detta regia aeronautica; nonché dai comandi della regia guardia di finanza, dalla milizia nazionale forestale, portuaria, stradale, dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dal corpo degli agenti di polizia coloniale.
Per gli inscritti legalmente impediti a presentarsi perché ricoverati in casa di detenzione dovrà essere prodotto il certificato della direzione dello stabilimento di pena o dell'istituto di correzione.
Per gli inscritti degenti in luoghi di cura o impossibilitati a presentarsi per malattia in atto, dovrà essere prodotto il certificato medico debitamente legalizzato.
Per gli inscritti residenti all'estero dovrà essere prodotta una dichiarazione a firma del capo dell'amministrazione comunale che l'iscritto risiede effettivamente all'estero.
Tutte le attestazioni sopra indicate saranno rilasciate in carta libera e senza spesa: se redatte fuori provincia dovranno essere legalizzate per la firma.
Per gli inscritti affetti da infermità insanabili e ben evidenti che danno luogo alla riforma (cerebropatìe e sordomutolezza) dovrà essere prodotto regolare atto di notorietà podestarile, redatto nelle forme di legge, attestante la infermità.
Per le imperfezioni evidenti ed insanabili di cui all'art. 76 della legge si richiama a quanto è detto nell'art. 200 e relativa nota illustrativa.


Art. 173.
Tutti gli iscritti che si presentano all'esame personale devono essere muniti del libretto personale premilitare di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare, oppure della carta d'identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o di altro documento equipollente.
In mancanza, è sufficiente un certificato rilasciato dall'autorità comunale, possibilmente con fotografia, recante la firma dell'iscritto, e ove questi sia analfabeta, le impronte digitali (pollice della mano destra).
Sulle schede personali devono essere annotati gli estremi del documento di riconoscimento.


Art. 3 del Testo Unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773. — Il podestà è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni 15 aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta dì identità conforme al modello stabilito dal Ministero per l'interno.
La carta di identità ha la durata di tre anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.


Art. 174.
I capi delle amministrazioni comunali o i loro delegati, coadiuvati dai segretari comunali, forniscono al consiglio o alla commissione mobile di leva tutti i chiarimenti occorrenti per agevolarne il compito.
Sono poi sentiti per qualsiasi questione riflettente i loro amministrati.


Art. 175.
Quando un inscritto faccia constare in modo non dubbio della impossibilità fisica in cui si trova, per causa di malattia, di presentarsi nel giorno stabilito pel suo esame personale innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva, deve essere rimandato ad una delle ultime sedute della sessione e, perdurando nella malattia, deve essere rimandato alla prossima ventura leva od anche alla successiva se il bisogno lo richiede, fino a che sia in grado di presentarsi ed ottenere quindi la riforma, se non idoneo, ovvero se abile, essere sottoposto all'arruolamento.


È consigliabile che i comuni che possono essere in grado di raccogliere notizie al riguardo si muniscano, per tempo, di certificati comprovanti la impossibilità dell'inscritto a presentarsi e non attendano a farlo dopo il giorno in cui l'inscritto dovrebbe presentarsi, e ciò per evitare un'inutile dichiarazione di renitenza.


Art. 189.
I consigli di leva sono autorizzati a visitare ed arruolare in anticipazione al giorno destinato pel loro esame personale, ma durante la sessione, quegli inscritti che lo richiedano per ragioni di necessità debitamente comprovate oppure quegli inscritti che aspirino ad essere assegnati ad un corpo quali musicanti, con immediata partenza per le armi, quando ad essi consigli ne venga rivolta domanda dai comandanti dei distretti rispettivi.
Quando questi ultimi sono riconosciuti abili, vengono arruolati e, provvisti del foglio di congedo illimitato provvisorio, sono immediatamente avviati al distretto militare che ne richiese la visita, per essere assegnati, ai corpi nei quali debbono prestare servizio come musicanti.
I consigli di leva sono parimenti autorizzati a rimandare ad altra, seduta da tenersi nel periodo della sessione i giovani i quali lo chiedano per ragioni di necessità debitamente comprovate.


Per essere ammessi a farsi visitare prima del giorno appositamente stabilito nel manifesto di chiamata, oppure per essere rimandati ad altra seduta, gli inscritti devono inoltrare all'ufficio provinciale di leva domanda in carta da bollo da L. 4 indicando le ragioni di necessità della richiesta e comprovandoli con apposita documentazione.

 

Art. 192.
Il commissario di leva trascrive subito testualmente sulle liste di leva, apponendovi la sua firma, le decisioni del consiglio o della commissione mobile a mano a mano che vengono prese.
Il segretario comunale, a sua volta, trascrive ugualmente le decisioni stesse sulle liste di leva del comune.
Quelle relative ad inscritti provenienti da leve anteriori devono inoltre essere trascritte, a cura del commissario di leva e dei segretari comunali cui spetta, sulle liste di leva della classe dalla quale essi inscritti provengano, accennandosi alla leva in cui furono pronunciate.


Art. 198.
Gli inscritti i quali si trovino degenti in un manicomio o siano affetti da gravi malattie croniche o da tali infermità che li pongano nell'assoluta impossibilità di presentarsi all'esame personale e pei quali sia trascorso il periodo della rivedibilità, non possono essere rinviati ad altra leva.
Relativamente agli inscritti degenti nei manicomi, i consigli di leva possono pronunziare senz'altro la decisione di riforma in base ad un regolare certificato del direttore dell'istituto ove sono ricoverati.
Relativamente agli altri inscritti che non possono assolutamente presentarsi all'esame personale, la decisione di riforma può essere adottata in base a certificati medici e a tutte quelle verifiche e accertamenti che si riterranno opportuni.
Nel dubbio il consiglio di leva deve disporre per la visita a domicilio dell'inscritto da parte dell'ufficiale medico e in base al suo parere prende la decisione del caso.


È consigliabile che i comuni, oltre al timbro del comune e datario, si muniscono dei timbri di gomma riproducenti le formule più in uso per non trascrivere tutte le decisioni a mano.
Relativamente agli inscritti che si trovano ricoverati nei manicomi, è necessario che i comuni richieggano e producano il certificato che deve essere rilasciato dalla direzione del manicomio. In esso deve risultare se la persona di cui trattasi fu internata in seguito ad autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a scopo di cura, e non per semplice osservazione.


Art. 200.
Gli inscritti i quali sono affetti dalle imperfezioni indicate negli articoli 33, 53, 70, 72, 87, 93 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa d'inabilità al servizio militare, possono essere riformati dal consiglio o dalla commissione mobile di leva senza che occorra la loro presentazione personale, facendone domanda al capo del comune a cui appartengono.
Il capo del comune si accerta, per mezzo dell'arma dei carabinieri reali, che il giovane di cui si tratta sia effettivamente affetto da una delle infermità sovra indicate, e che non esista nessun dubbio circa la sua identità col giovane che figura inscritto sulla lista di leva e redige un apposito certificato da trasmettersi, unitamente al rapporto informativo dell'arma dei carabinieri reali e ad una dichiarazione del medico condotto al consiglio od alla commissione mobile di leva pei provvedimenti di sua, pertinenza.
Si riportano per maggiore chiarezza le imperfezioni sopra indicate:
Art. 33 dell' elenco infermità. — La mancanza e l'atrofia manifesta del gioito oculare;
Art. 53 dell'elenco infermità. — La mancanza totale del naso;
Art. 10 dell'elenco infermità. — I gozzi voluminosi;
Art. 72 dell'elenco infermità. — La gobba voluminosa;
Art, 87 dell'elenco infermità. — La perdita totale del pene;
Art. 93 dell'elenco infermità. — La mancanza di una mano o di un piede.


Art. 201.
Le attestazioni mediche ed i documenti prodotti dagli inscritti per comprovare l'esistenza della loro infermità, non debbono essere, se non con la massima riserva, presi in considerazione dal consiglio o dalla commissione mobile di leva.


In ogni caso le attestazioni mediche debbono essere legalizzate dal capo dell'amministrazione comunale.
 

Art. 202.
Qualora gli inscritti alleghino infermità di facile simulazione, come sarebbero la balbuzie, la privazione della voce, la mutolezza, la paralisi della lingua, la sordità, la rigidezza di un membro, l'epilessia e simili, devono presentare un atto di notorietà podestarile o giudiziale, redatto nelle forme di' legge, attestante l'infermità allegata.
Il consiglio di leva o la commissione mobile, in base a detto atto notorio, al parere tecnico del perito sanitario che assiste alle sedute ed a tutte le informazioni che ritenga opportuno assumere al riguardo dell'inscritto, decide in merito alla sua idoneità o meno al servizio militare, a meno che per la speciale infermità allegata sia prescritto dall'elenco di cui all'art. 75 della legge l'accertamento con osservazione presso un ospedale militare.
In tale caso il consiglio, nel disporre per il detto accertamento, da cognizione all'ospedale degli atti notori prodotti e delle informazioni di cui sopra.

 

SEZIONE 9a - Operazioni finali.

 

Art. 243.
Al termine di ciascuna seduta il presidente fa convocare gli inscritti, e per ciascuno di essi fa dar lettura dal commissario di leva delle loro generalità e delle decisioni prese quali risultano dalle schede personali facendo loro conoscere che, se hanno a porgere ricorso contro le decisioni medesime, purché non si riferiscano all'idoneità o meno al servizio militare, devono uniformarsi alle disposizioni contenute negli articoli 37 e 67 della legge.
Seguendo tale lettura, l'ufficiale delegato ed il capo del comune o il segretario comunale, controllano le liste di leva tenute rispettivamente dall'ufficio di leva e dal comune, per vedere se le decisioni vi siano state esattamente riportate.
L'ufficiale delegato dopo aver accertato che le decisioni riportate sulla lista siano state firmate dal commissario di leva, vi appone anche la propria firma.
Le liste di leva comunali devono essere firmate dal capo del comune o dal segretario comunale.


Art. 37 della legge. — Contro le decisioni dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva è ammesso il ricorso al Ministro per la guerra osservate le prescrizioni del regolamento, entro novanta giorni dalla notifica delle decisioni stesse.
Il Ministro potrà annullare o modificare dette decisioni dopo sentito il parere di una commissione così composta :
a) il presidente del tribunale supremo militare, presidente;

b) un consigliere di Stato;

c) un magistrato di grado non superiore a quello di consigliere di corte d'appello;

d) due, ufficiali superiori, membri.
I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni impugnate.
Art. 67 della legge. — Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza.
Se il giudizio venga protratto oltre la chiusura della leva in corso i ricorrenti sono rimandati alla leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.


Art. 247.
Nel giorno fissato dal ministro della guerra per la chiusura della sessione, il consiglio dì leva da incarico all'ufficio di leva di formare un elenco nominativo di tutti gli inscritti rimandati alla leva successiva. Tale elenco deve essere compilato nel secondo periodo della leva e trasmesso in estratto ai capi dei rispettivi comuni a cui appartengono i rimandati, per l'aggiunzione di questi iscritti nelle liste della leva successiva.

 

CAPO VIII.
DELLE AMMISSIONI ALL'EVENTUALE CONGEDO ANTICIPATO.
SEZIONE 1a - Persone alle quali spetta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.

Norme generali da seguirsi nello statuire sui titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato.

 

Art. 250.
Hanno titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui all'art. 85 della legge gli inscritti e i militari i quali si trovino in una delle condizioni indicate nel detto articolo nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale concorrono o vengano a trovarvisi durante la sessione della leva stessa.
Dopo la chiusura della sessione della leva stessa e fino al compimento della ferma di leva acquistano titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, i militari i quali vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dal suddetto articolo in conseguenza di una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge.


Le condizioni di famiglia di cui all'art. 85 della legge sono dettagliata-ménte elencate e illustrate nel «quadro sinottica» inserito nel presente regolamento.
Per le modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge si rimanda a quanto è detto all'art. 264.


Art. 251.
Gli inscritti aggiunti sulle liste quali rimandati da leve precedenti sia per rivedibilità, sia per altro legale motivo, in base agli articoli 63 e 67 della legge, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato oltre che per i titoli esistenti all'apertura della leva o sorti durante la, leva alla quale concorrono, anche per quelli esistenti all'apertura della leva sulla loro classe o sorti durante il periodo della rivedibilità o del rimando.
Tale assegnazione deve concedersi anche se il titolo sia posteriormente scomparso, fatta eccezione del caso di cui al n. 2 dell'art. 85 della legge, qualora il titolo sia venuto meno per il mancato compimento della ferma di leva da parte di un fratello dell'inscritto aggiunto.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato non può essere concessa ai suddetti aggiunti sulle liste, quando durante la loro rivedibilità o il loro rimando, un'altro fra i loro fratelli abbia fruito dello stesso benefìcio.


Art. 252.
Gli omessi i quali, non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, siano stati giudicati dal Consiglio di leva rei di essersi sottratti alla leva, non devono essere segnalati ad alcuna antorità, ma non possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
Essi peraltro possono ottenere l'ammissione al detto beneficio per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purché questi derivino da una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge, sopravvenute prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.


Art. 253.
Gli omessi i quali, pur non essendosi presentati spontaneamente prima della chiusura della leva della propria classe, non siano stati giudicati dai consigli di leva rei di essersi sottratti alla leva, possono essere ammessi all'eventuale congedo anticipato limitatamente ai titoli che avrebbero potuto invocare se fossero stati tempestivamente inscritti nelle liste di leva e arruolati.
Essi però possono godere effettivamente del beneficio suddetto solamente se i militari della classe alla quale appartengono per nascita ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del consiglio di leva. Per titoli sorti dopo il loro arruolamento, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.


Art. 254.
I renitenti prosciolti in via amministrativa debbono essere considerati, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato come iscritti rimandati per legale motivo.


Art. 255.
I renitenti assolti o amnistiati possono utilmente invocare i titoli che sussistevano perfetti durante la sessione della leva della classe alla quale appartengono per nascita o per legittimo rimando, purché non vi si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.
Essi però possono godere effettivamente di tale beneficio- soltanto se i militari della classe alla quale appartengono per nascita o per legittimo rimando ne abbiano fruito e nelle medesime proporzioni. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nella decisione del consiglio di leva.


Art. 256.
I renitenti assolti o amnistiati possono anche invocare utilmente i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento, purché ciò avvenga per modificazione di famiglia e purché al momento in cui il titolo sorge non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.


Art. 257.
Qualora risulti che i renitenti di cui ai due articoli precedenti si siano presentati a tempo debito ad una regia autorità diplomatica o consolare per soddisfare l'obbligo della leva, ovvero che avessero titolo a rimando ad altra leva per legittimi motivi, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato, come inscritti regolarmente presentatisi o regolarmente rimandati ad altra leva.


Art. 258.
I renitenti condannati possono utilmente invocare l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli che esistevano nel giorno d'apertura della leva della loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati renitenti, purché però si trovino tuttavia nelle condizioni di poter aspirare al detto beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto che, durante la loro renitenza, un fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione al beneficio stesso. Ad essi si applica il secondo comma dell'art. 255.


Art. 259.
I renitenti condannati possono invocare utilmente anche i titoli che sorgono dopo il loro arruolamento purché ciò avvenga per modificazioni di famiglia e purché, al momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.


Art. 260.
Ai renitenti sia assolti o amnistiati, sia condannati, nati anteriormente al 1916, si applica la disposizione transitoria di cui all'art. 213 della legge.


Art. 213 della legge. — I renitenti arruolati con la classe 1916 o successive, ma nati prima del 1916, possono ottenere l'ammissione ai benefici di ferma previsti dalle disposizioni di legge vigenti al tempo della leva sulla loro classe, alle condizioni di cui all'articolo 190.
Art. 190 della legge. — Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva sulla loro classe avessero avuto diritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, possono ottenere di esservi ammessi purché non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ammissione medesima.
I renitenti condannati non godono il beneficio della suddetta ammissione se, oltre ad avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ammissioni all'eventuale congedo anticipato pronunciato a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza.
I renitenti, sia assolti, sia condannati, una volta arruolati, possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli sorti dopo il loro arruolamento, purché ciò avvenga per modificazioni di famiglia prima del congedamento della classe con la quale essi avrebbero dovuto essere arruolati.


Art. 261.
I disertori assolti o amnistiati possono utilmente far valere i titoli dì ammissione all'eventuale congedo anticipato nei limiti di tempo indicati nell'ultimo comma del successivo art. 264, purché nel momento in cui il titolo sorge, non sia stata ancora congedata la classe con la quale sono stati arruolati.
Qualora però risulti che avessero titolo a ritardo o a rinvio del servizio, ovvero a dispensa come residenti all'estero, o che per altre ragioni non avessero obbligo di presentarsi alle armi quando furono dichiarati disertori, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ammissione all'eventuale congedo anticipato come militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio, dispensa., ecc.


Art. 262.
I militari dichiarati disertori e condannati, non possono, in conformità dell'art. 181 della legge, ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato né possono conservare tale ammissione qualora l'abbiano precedentemente ottenuta.


Art. 263.
In tutti i casi nei quali l'ammissione all'eventuale congedo anticipato è subordinata alla sentenza di assoluzione, il consiglio o la commissione mobile di leva sospende ogni decisione in merito al diritto invocato, ed in pari tempo il commissario di leva interessa l'autorità giudiziaria a sollecitare il giudizio penale.
La decisione deve essere adottata non appena noto l'esito del giudizio.
Nei casi invece nei quali il diritto è indipendente dall'esito del giudizio, il consiglio o la commissione mobile di leva prende subito la decisione di sua competenza.


Art. 264.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere esposti e comprovati con tutti i documenti prescritti sotto pena di decadenza, dinanzi alla commissione mobile, oppure al consiglio di leva, non oltre la chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre per nascita o per legittimo rimando.
Quelli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione, o posteriormente, possono essere utilmente fatti valere sotto pena di decadenza, dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.


In base alla citata disposizione il Ministero della guerra nella circolare e nel relativo manifesto che indice le operazioni di leva di una determinata classe stabilisce la data di apertura e quella di chiusura della sessione.
Tali date hanno rilevante importanza agli effetti della, sussistenza, dei titoli all'eventuale congedo anticipato.
Infatti i titoli che si possono far valere sono quelli che sussistono perfetti alla data di apertura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre oppure quelli che si verificano sino alla chiusura della sessione ordinaria della leva stessa.
Dopo tale data si possono invocare soltanto quelli che si verificano per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia e cioè nei casi tassativamente statuiti e previsti dall'articolo 91 della legge, lettere a), b), c), d), e), e cioè:
a) la morte di alcuno dei membri della famiglia o la inabilità;
b) il passaggio a seconde nozze della madre;
c) la legittimazione o il riconoscimento dei figli naturali;
d) il collocamento in congedo o in riforma, o in pensione per ferita o infermità riportata a causa di servizio militare;
e) la nascita di un fratello o di una sorella dell'inscritto limitatamente ai casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85 della legge.
La data di chiusura della sessione della leva ha anche rilevante importanza perché la stessa costituisce il termine perentorio entro i quali i titoli si possono invocare davanti al competente ufficio provinciale di leva.
I titoli sorti o resisi perfetti durante l'ultimo trimestre della sessione potranno essere utilmente fatti valere dinanzi al consiglio di leva non oltre il 90° giorno da quello nel quale si sono verificati.
Può darsi però, come è detto nell'art. 250, che un titolo sorga per modificazione della famiglia dopo la chiusura della sessione della leva; in tal caso l'interessato ha facoltà di presentare la relativa documentazione entro 90 giorni da quello in cui il titolo si è verificato.
Per le domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato fondate sulla inabilità al lavoro proficuo di un congiunto dell'inscritto, presentate dopo la chiusura della sessione di leva, il consiglio di leva nel sottoporre a visita detto congiunto stabilirà, dietro parere del perito sanitario, a quale epoca rimonta probabilmente l'inabilità stessa.
Se risultasse che l'inabilità allegata sussisteva prima della chiusura della sessione di leva il consiglio rigetterà la domanda per perenzione dei termini, in considerazione che il titolo doveva essere invocato prima del giorno di decadenza stabilito dal Ministero nell'apposita circolare di chiamata alla leva e nel relativo manifesto.


Art. 265.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato che gli omessi o i renitenti possono utilmente invocare, debbono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dall'arruolamento o fino alla chiusura della sessione qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.


Art. 266.
I giovani i quali siano stati ripristinati nelle liste della leva di terra in seguito a cancellazione da quella della leva di mare possono utilmente invocare i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato entro il termine di 90 giorni dalla data della loro reinscrizione sulle liste di leva di terra, o fino alla chiusura della sessione, qualora tale chiusura si verifichi oltre il detto termine di 90 giorni.


Art. 267.
Le decisioni che gli organi di leva sono chiamati a prendere in merito a richieste di ammissione all'eventuale congedo anticipato per titoli sortì dopo che sul medesimo iscritto sia stata presa altra decisione, devono essere pronunziate in base a nuovi documenti comprovanti la composizione della famiglia nel giorno nel quale il titolo si è verificato.
Come è ovvio, si può prescindere dalla rinnovazione di quei documenti già prodotti, che hanno lo scopo di provare un fatto certo e invariabile, come le nascite, le morti ecc.


Art. 268.
Per gli inscritti i quali chiedono l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per titoli già perfetti, e comprovati dai prescritti documenti, all'atto dell'esame personale ed arruolamento, il consiglio o la commissione mobile di leva deve normalmente decidere appena sia constatata l'idoneità dei richiedenti al servizio militare.

 

Art. 269.
Il presidente del consiglio o della commissione mobile di leva o in sua vece il commissario di leva devono rivolgere ad ogni inscritto riconosciuto idoneo le domande opportune, per accertare se egli si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 85 della legge, invitandolo, in caso affermativo a produrre al più presto, ove non lo abbia fatto, tutti i documenti prescritti, per non incorrere nella decadenza dei termini entro i quali il titolo può essere fatto valere.


Art. 270.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è subordinata al possesso del requisito premilitare.
Per comprovare di essere in possesso di tale requisito, agli effetti della ammissione al beneficio predetto, è sufficiente che-gli iscritti producano tempestivamente un'apposita dichiarazione rilasciata dai comandi federali della Gioventù Italiana del Littorio, dalla quale risulti che essi hanno frequentato con successo il primo o secondo corso premilitare generale (o il primo corso premilitare generale e il primo corso specializzato) oppure che ne siano stati dispensati o esentati per uno dei motivi previsti dalle disposizioni vigenti.


Art. 271.
I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un inscritto abbia il requisito premilitare debbono pronunziare la seguente decisione trascriversi sulla scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 106:
«Ammesso all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'a colo 85 n. ...... del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R E approvato con E. decreto 24 febbraio 1938, n. 329».


Art. 272.
I consigli e le commissioni mobili di leva, nel pronunciarsi sulle domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato non devono limitarsi a riconoscere l'esistenza del titolo indicato nella domanda, ma devono anche accertare se dai documenti prodotti risulti eventualmente altro titolo di importanza maggiore, in riguardo all'ordine che i titoli hanno nella legge. Questo ultimo titolo deve essere riconosciuto indipendentemente dalla domanda, dopo che sia stata eventualmente completata d'ufficio la relativa documentazione.


Art. 273.
I consigli di leva e le commissioni mobili qualora riconoscano l'esistenza di uno dei titoli di cui all'art. 85 della legge in favore di un inscritto il quale sia sprovvisto, senza giustificato motivo, del requisito premilitare, debbono pronunziare la seguente decisione da trascriversi nella scheda personale, sulla lista di leva e sul mod. 106:
«Non ammesso all'eventuale congedo anticipato perché, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 85 n. ...... del Testo unico delle leggi sul reclutamento del E. E. approvato con E. decreto 24 febbraio 1938, n. 329 manca del requisito premilitare».


Art. 274.

I consigli di leva e le commissioni mobili, qualora riconoscano infondata domanda di un inscritto per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono pronunziare la seguente decisione, da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista di leva.

«Respinta la domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85 n. ...... del Testo unico delle leggi sul reclutamento del R.E. approvato con R. decreto 24 febbraio 1938 n. 329 perché ........................................».


Art. 275.
Tutte le decisioni negative di cui agli articoli 273 e 274, debbono essere subito notificate agli interessati e all'uopo i commissari di leva al termine di ciascuna seduta, devono comunicare alle competenti autorità comunali tutte le decisioni negative pronunziate nella seduta stessa, per mezzo dei modelli conformi all'allegato n. 15, dopo aver compilato tanto la prima quanto la seconda parte.
Tali modelli devono essere consegnati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali presenti alla seduta che ne rilasciano subito regolare ricevuta, o spediti ai comuni in pieghi raccomandati accompagnati da un doppio elenco contenente le generalità dei militari, uno dei quali deve essere firmato dal podestà per ricevuta e restituito all'ufficio di leva. I comuni prendono nota delle decisioni sulle liste di leva comunali e provvedono d'urgenza per la loro notifica agli interessati.
Tale notifica deve essere fatta a cura del messo comunale, mediante consegna della prima parte del detto modello all'interessato nel suo domicilio, residenza o dimora. In mancanza dell'interessato, la consegna della prima parte del detto modello viene fatta in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 139 e seguenti del codice di procedura civile. La parte seconda del modello, debitamente completata e firmata dal messo comunale viene restituita non oltre dieci giorni dalla notifica, all'ufficio di leva che la conserva nella scheda personale dell'inscritto.
 

Si rilevi che la presenziane della notifica della decisione negativa a cura del messo comunale da forma legale a questo atto procedurale, allo scopo di stabilire la perenzione dei termini per un eventuale ricorso al Ministero della guerra.


Art. 276.
I consigli e le commissioni mobili di leva non possono pronunziare più di una decisione sullo stesso titolo di ammissione ad eventuale congedo anticipato a meno che esso sorga effettivamente o si perfezioni in seguito ad una delle modificazioni di famiglia di cui all'art. 91 della legge.
Peraltro nei casi nei quali abbiano emesso una decisione negativa in merito ad una domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato esclusivamente per mancanza del requisito premilitare, possono pronunziare una nuova decisione qualora successivamente venga prodotta la prova relativa al detto requisito o ne sia giustificata la mancanza. Essi però devono tenere presente gli articoli 91 e 92 della legge.


Per gli articoli 91 e 29 della legge si riporta a quanto è stato detto nell'art. 264.


Art. 277.
Tutte le decisioni in merito a domande d'ammissione all'eventuale congedo anticipato devono essere prese con sollecitudine e di norma non oltre la chiusura della sessione della leva.
Qualora non sia possibile prendere entro tale termine qualche decisione per incompleta o irregolare documentazione, gli uffici di leva devono informarne gli interessati per mezzo delle autorità comunali fissando un congruo termine per il completamento o la regolarizzazione dei documenti, trascorso il quale promuovono senz'altro le decisioni del consiglio di leva.
Analogamente devono provvedere gli uffici di leva nei casi in cui le decisioni non possano essere adottate tempestivamente perché subordinate agli accertamenti sanitari di qualche membro di famiglia.


SEZIONE 2a - Modi e requisiti per far valere i titoli all'eventuale congedo anticipato


Art. 290.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato deve essere richiesta dal capo di famiglia o dalla persona a favore della quale il titolo è costituito, mediante sottoscrizione della situazione di famiglia.


Art. 291.
Qualora il capo di famiglia o la persona a favore della quale è costituito il titolo per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato sia irreperibile o risulti trovarsi nell'impossibilità materiale di firmare la situazione di famiglia per grave malattia od altra causa, l'assegnazione stessa può essere concessa su richiesta del membro della famiglia, il quale, morendo la persona irreperibile o impossibilitata, diverrebbe capo della famiglia stessa o a cui favore sorgerebbe altro titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato, prima non esistente.
Ove peraltro la persona che avrebbe dovuto firmare la situazione di famiglia, reclamasse contro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato così concessa, questa deve essere revocata dal consiglio di leva, sempre però che il reclamo venga fatto prima del normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto.


Art. 292.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui ai numeri 6 e 7 dell'art. 85 della legge, deve essere richiesta dal tutore degli orfani o delle orfane minorenni, ed in mancanza del tutore, da tre più prossimi parenti.
Qualora, nel caso del titolo di cui al detto n. 7 le orfane siano maggiorenni, la richiesta deve essere fatta da una di esse.


Art. 293.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli di cui al m. 8 dell'art. 85 della legge, deve essere richiesta dalla matrigna del militare.


Art. 294.
I diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato devono invocarsi e comprovarsi a seconda dei casi, coi documenti, indicati nelle tabelle che (seguono e con gli altri che fossero di volta in volta necessari secondo la par-ticolarità dei casi.
(Alle tabelle abbiamo sostituito uno "specchio sinottico" dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato [con relative ampie note illustrative).


Art. 295.
Il consiglio di leva ha facoltà di chiedere altri documenti oltre quelli prescritti, e ove creda opportuno, può anche esigere che siano presentati gli estratti conformi degli atti di stato civile in luogo dei certificati.
Quando trattisi di figli naturali occorre sempre la produzione del certificato di nascita da cui risulti esplicitamente il riconoscimento oppure la copia per esteso dell'atto stesso e quando trattisi di figli legittimati per susseguente matrimonio è indispensabile la produzione dell'estratto dal registro degli atti di matrimonio da cui risulti esplicitamente l'avvenuta legittimazione oppure copia per esteso dell'atto stesso.


Art. 296.
Le attestazioni e i documenti rilasciati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane non possono essere ritenuti validi, se non siano stati legalizzati dal ministero degli affari esteri. Non è però necessaria la legalizzazione quando i documenti siano pervenuti direttamente ai comuni o all'ufficio di leva con lettera delle dette autorità. In tal caso la lettera deve essere sempre unita ai documenti.


Art. 297.
I documenti diretti a comprovare i titoli dì ammissione all'eventuale congedo anticipato non possono in genere essere ritenuti dal consiglio di leva come valevoli al detto scopo, se non siano redatti in conformità dei prescritti modelli e se la data, sotto la quale furono rilasciati, sia anteriore all'apertura della leva oppure al giorno nel quale il diritto si è verificato.
Peraltro, i documenti che hanno per oggetto di provare un fatto certo ed invariabile, come la nascita e la morte di alcuno dei membri della famiglia dell'inscritto, possono essere ritenuti valevoli qualunque sia la data sotto la quale siano stati rilasciati.


Art. 298.
Ogni qualvolta venga riconosciuta la mancanza o l'irregolarità di qualche documento essenziale, gli uffici o i consigli di leva debbono astenersi dal promuovere o adottare una decisione in merito alla richiesta di ammissione all'eventuale congedo anticipato, limitandosi a restituire ai comuni o agli interessati i documenti irregolari ed a fornire le indicazioni necessario per la loro rettifica o completamento, conservando nelle schede personali relative i documenti regolari. Le schede dei giovani predetti devono essere tenute in evidenza per gli eventuali solleciti e per le decisioni del caso prima della chiusura della sessione in conformità dell'art. 277.


Art. 299.
I capi dei comuni debbono astenersi dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone ad essi sconosciute, a meno che intervenga dichiarazione di testimoni, i quali rispondono dell'identità del richiedente.


Art. 300.
Su richiesta degli inscritti o della loro famiglia, i capi dei comuni debbono rivolgersi direttamente alle autorità, sia del Regno, sia dell'estero, cui spetti di spedire gli opportuni certificati, perché questi siano prontamente rilasciati e trasmessi.


Art. 301.
I capi dei comuni debbono porre ogni cura affinchè i documenti richiesti nell'interesse degli inscritti siano redatti con la massima precisione e sollecitudine.


Art. 302.
I documenti rilasciati dai capi dei comuni e quelli che essi si siano procurati, debbono possibilmente essere dai comuni medesimi trasmessi all'ufficio di leva almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'esame personale degli inscritti stessi, e comunque al più presto, ove si tratti di titoli verificatisi dopo tale tempo o di documenti richiesti dopo l'arruolamento.
Ove l'inscritto ne faccia richiesta, le amministrazioni comunali devono far consegna al medesimo dei documenti che lo riguardano, perché possa da se stesso presentarli al consiglio o alla commissione mobile di leva.


Art. 303.
Le dichiarazioni e i documenti riguardanti i militari delle forze armate dello Stato ed occorrenti per la prova dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono essere rilasciati dalla competente autorità militare, a domanda dei capi dei comuni.
Le autorità militari sono tenute a corrispondere con la maggiore sollecitudine a tale richiesta.

Gli atti dello stato civile omessi od inesatti non possono essere suppliti o rettificati, se non mediante sentenze pronunciate dal tribunale civile competente.

Per gli scomparsi in guerra vale però solo quanto stabilito dal successivo art. 360.


Art. 305.
La situazione di famiglia, essendo il principale documento per comprovare i titoli all'eventuale congedo anticipato, deve essere redatta con la massima precisione, fedeltà e chiarezza.
Essa deve essere compilata su di un foglio da staccarsi da un registro madre e figlia conforme all'allegato n. 17.
I registri e le situazioni debbono essere numerati progressivamente.


Art. 306.
La situazione di famiglia deve essere rilasciata dal capo del comune, nelle cui liste di leva l'inscritto trovasi compreso, su richiesta di questi o di qualsiasi altro membro della sua famiglia.
Laddove nel suindicato comune non si possa procedere alla redazione della situazione di famiglia per mancanza dei tre testimoni richiesti, tale documento deve essere redatto presso il comune in cui l'inscritto risiede od è conosciuto.
Art. 307.
La situazione di famiglia può essere rilasciata dalla regia autorità consolare:
a) quando ambedue i genitori dell'inscritto risiedano all'estero;

b) quando ambedue i detti genitori siano morti all'estero;

c) quando la madre sia defunta e il padre risieda all'estero;
d) quando il padre sia defunto e la madre risieda all'estero;
e) in tutti quegli altri casi nei quali si sia verificata all'estero una modificazione nel numero dei componenti la famiglia.


Art. 308.
I capi delle amministrazioni comunali e le regie autorità consolari non possono rifiutare il rilascio della situazione di famiglia e degli altri documenti ai richiedenti, quand'anche ritengano inesistente il diritto dell'inscritto all'ammissione all'eventuale congedo anticipato.


Art. 309.
Prima di procedere alla compilazione della situazione di famiglia, il capo del comune o l'autorità consolare debbono far bene comprendere ai dichiaranti la importanza di tale documento e la responsabilità elle essi assumono con le loro dichiarazioni, ammonendoli che, in casi di falsità, verrebbero denunciati all'autorità giudiziaria e puniti ai termini del codice penale, indipendentemente dall'esclusione dell'inscritto dal beneficio di ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.


Art. 310.
La situazione di famiglia deve comprendere, per ordine di data di nascita, tutti indistintamente i membri della famiglia di origine dell'inscritto, maschi e femmine, anche se siano defunti, se abbiano contratto matrimonio .o siano religiosi professi, o per qualunque altro motivo vivano fuori della casa paterna.
Debbono anche essere compresi nella situazione stessa i fratelli uterini, i patrigni e le matrigne degli inscritti.
Per i defunti deve essere indicata la data di morte.
Nei casi previsti dai nn. 7 e 8 dell'art. 85 della legge, debbono esservi indicati anche i figli delle sorelle vedove dell'inscritto.
Quando trattisi di titoli relativi agli avi. debbono esservi indicati l'avo e l'ava dell'inscritto (paterni o materni, a seconda dei casi) nonché i figli e le figlie di detti avi e i nipoti tutti.


Art. 311.
I certificati di matrimonio, di nascita e di morte, la cui produzione sia prescritta, non possono mai essere sostituiti da annotazioni sulla situazione di famiglia.


Art. 312.
Le situazioni di famiglia e gli atti notori in genere, rilasciati dai capi dei comuni debbono essere firmati dalla persona che richiede il beneficio in conformità degli articoli 290, 291, 292 e 293, la quale, unitamente ai testimoni o dichiaranti, deve rendersi mallevadore della verità delle circostanze in essi documenti espresse.
Qualora i detti individui siano illetterati, basta che il documento sia da essi crocesegnato.
I testimoni o deponenti non debbono essere legati da vincoli di parentela o di affinità con l'inscritto.


Art. 313.
I capi dei comuni, prima di sottoscrivere le situazioni di famiglia e gli atti notori, debbono assicurarsi che le loro risultanze concordino con le risultanze dei registri di stato civile e dei registri anagrafici del comune.


Art. 314.
Tutti i documenti diretti a comprovare l'esistenza dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono essere, dalle autorità civili. militari od ecclesiastiche, rilasciati gratuitamente, in forma autentica, e i documenti di stato civile debbono essere anche debitamente legalizzati.
La legalizzazione non è però necessaria quando i documenti vengono usati nell'ambito della circoscrizione della provincia a cui appartiene il comune che li rilascia.


Art. 315.
I documenti di cui all'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo. giusta l'art. 159 della parte III della tariffa allegato A al testo di legge del bollo approvato con E. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, ma le autorità che li rilasciano, li vidimano o li legalizzalo, debbono, a senso del medesimo art. 159, indicarvi l'uso cui sono destinati.


SEZIONE 3a - Norme relative all'ammissione all'eventuale congedo anticipato

nei vari oasi di filiazione e parentela.


Art. 316.
Possono aspirare all'ammissione all'eventuale congedo anticipato gli inscritti di leva che siano figli legittimi. Sotto la denominazione di figli legittimi sono sempre compresi i figli legittimati o per matrimonio dei genitori o per decreto reale.
Sono considerati come legittimi i figli concepiti in costanza di matrimonio contratto in buona fede sebbene dichiarato nullo di poi, ed anche il figlio nato prima di esso matrimonio, purché riconosciuto prima dell'annullamento.


Art. 317.
Allo scopo di costituire i titoli di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 85 della legge, sono computati nel novero dei figli anche i figli naturali legalmente riconosciuti.


Art. 318.
L'esistenza in famiglia di figli naturali non pregiudica i diritti di ammissione all'eventuale congedo anticipato dei figli legittimi.


Art. 319.
I consigli di leva considerano esistente la qualità di figlio naturale riconosciuto quando essa risulti provata ai termini di legge e non consti che il figlio sia in alcuna delle condizioni prevedute dall'art. 180 del codice civile. che fanno ostacolo al riconoscimento, salvo agli aventi interesse, il ricorso ai tribunali.


Art. 320.
Per fratelli consanguinei agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, s'intendono i fratelli uniti da vincoli di consanguineità legittima.


Art. 321.
I figli adottivi possono invocare utilmente i titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato solamente in rapporto alla famiglia di origine e non in rapporto a quella dell'adottante.


Art. 322.
I titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato relativi agli avi sussistono sia che si tratti di avi paterni, sia che si tratti di avi materni.
Per nipote di avo o di ava si intende il figlio legittimo sia di un figlio sia di una figlia legittimi.


Art. 323.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, la vedova rimaritata deve essere considerata come non più esistente nella famiglia del precedente marito.
Se però sia divenuta nuovamente vedova, o tale debba essere considerata in quanto il nuovo marito sia da ritenersi inesistente in famiglia ai termini dell'art. 88 della legge, essa si intende formare una sola famiglia con tutti i suoi figli.


Art. 324.
I fratelli e le sorelle consanguinei devono essere considerati come appartenenti ad una sola famiglia, meno però nel caso che il padre sia morto, o sia da ritenersi inesistente ai termini dell'art. 88 della legge, e sia vivente l'ultima moglie di lui; nel qua! caso questa coi propri figli deve intendersi formare una famiglia distinta e separata a senso del precedente articolo.


Art. 325.
I fratelli e le sorelle uterini devono considerarsi come appartenenti a famiglie distinte e separate, salvo quanto è disposto nel precedente articolo 323.


Art. 326.
La madre eventualmente divorziata sotto l'impero di legislazioni straniere, non può in alcun caso essere considerata vedova finché sia vivo il marito.


Art. 327.
Non ha titolo l'ammissione all'eventuale congedo anticipato il nipote di avo o di ava paterni se sia in vita il suo genitore, a meno che questi debba considerarsi inesistente in famiglia a senso dell'art. 88 della legge.

Invece il nipote di avo o di ava materni ha titolo all'ammissione allo eventuale congedo anticipato quantunque esistano uno o più generi di costoro, anche se si tratti del padre dell'inscritto.
 

Art. 88 della legge. — Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
1°) gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che !i rendono inabili a lavoro proficuo;
2°) gli irreperibili dei quali non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purché ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'arma dei carabinieri reali;
3°) le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.


Dalla disamina delle suddette condizioni ne deriva che: tra V inscritto e l'avo o l'ava deve esistere rapporto di legittima discendenza, cioè il padre o la madre dell'inscritto debbono essere figli legittimi dell'avo o dell'ava e l'inscritto stesso deve essere figlio legittimo dei suoi genitori; che il titolo relativo agli avi sussiste sia che si tratti di avi paterni sia che si tratti di avi materni; che nel caso che si tratti di avi materni la sussistenza in famiglia del padre dell'inscritto non ostacola la concessione; che l'esistenza di figli o nipoti maschi maggiorenni dell'avo o dell'ava ostacola la concessione a meno che i medesimi non siano riconosciuti inabili a lavoro proficuo o siano irreperibili nel guai caso sono da considerarsi inesistenti in famiglia; che le figlie o nipoti nubili maggiorenni ostacolano la concessione a meno che risulti con apposita dichiarazione podestarile, che le medesime non siano in condizioni di contribuire o provvedere al mantenimento della famiglia {articolo 88 della legge).


SEZIONE 4a - Persone da considerarsi inesistenti in famiglia.


Art. 328.
Le persone che si dichiarino inabili al lavoro proficuo, agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, giusta il n. 1 dell'art. 88 della legge, debbono essere sottoposte a visita davanti al consiglio o alla commissione mobile di leva previa produzione di un certificato medico debitamente legalizzato da conservarsi in atti.
Le visite delle donne devono essere fatte sempre ambulatoriamente con gli opportuni riguardi e, possibilmente, in luogo appartato.


Nel caso che la inabilità al lavoro proficuo di un congiunto sia eccepita dopo la chiusura della sessione di leva, sarà bene che nel certificato medico prodotto dall'interessato sia fatto risultare a quale epoca presumibilmente rimonta la infermità., e ciò perché qualora la inabilità preesistesse alla data di chiusura della sessione ordinaria di leva, la domanda di ammissione allo eventuale congedo anticipato non potrebbe essere accolta per perenzione di termini.


Art. 329.
Il consiglio o la commissione mobile di leva decide in merito all'inabilità a lavoro proficuo, sentito il parere del perito sanitario.
Tale parere deve essere esteso dal perito sulla scheda personale dell'inscritto a favore del quale è richiesta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato nella casella riservata alle annotazioni.


Art. 330.
Trattandosi di chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, il consiglio o la commissione mobile di leva può mandare le persone che si allegano inabili in osservazione presso l'ospedale militare più vicino. Le spese di viaggio per la presentazione all'ospedale sono a loro carico.
Tale visita di osservazione può essere fatta anche presso una infermeria presidiarla, ma in tal caso deve essere redatta una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetta esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettere poi al consiglio di leva.


Art. 331.
Il consiglio o la commissione mobile di leva può procedere alla visita delle persone che si allegano inabili a lavoro proficuo, anche nel luogo del loro domicilio, recandovisi collegialmente, o delegando per la visita uno dei propri membri, sempre con l'assistenza del perito sanitario.
Il consiglio o la commissione mobile, però deve previamente accertare che, in caso di esito positivo della visita, effettivamente spetterà all'inscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato.


Art. 332.
Per le visite a domicilio di cui all'articolo precedente, occorrono le seguenti condizioni :
a) che consti effettivamente della impossibilità delle persone allegate inabili a lavoro proficuo, a muoversi dal luogo della loro dimora;
b) che il provvedimento venga espressamente richiesto dall'inscritto o dai congiunti interessati;
c) che tutte le spese occorrenti per il trasferimento del consiglio o della commissione mobile, o dei membri all'uopo delegati, insieme col perito sanitario, vadano a carico della famiglia interessata, che deve depositare in anticipazione la relativa somma presso l'ufficio leva o la commissione mobile, ovvero, nel caso di indigenza della famiglia stessa, siano sopportate dal rispettivo comune.


Art. 333.
Se la persona che si allega inabile dimora fuori della provincia ove l'inscritto concorre alla leva, il consiglio di leva può, dietro domanda degli interessati, delegare il consiglio di leva della, provincia ove detta persona dimora a provvedere per la visita e a decidere in merito alla allegata inabilità.
Per tali visite devono seguirsi le modalità di cui al capo IX.


Art. 334.
Le persone inferme, che risiedono all'estero, possono essere sottoposte a visita da parte delle regie autorità diplomatiche o consolari, assistite dal sanitario di fiducia.
Le suddette autorità fanno compilare dal detto sanitario un particola-reggiato rapporto sulle infermità riscontrate, e trasmettono tale rapporto al consiglio di leva, dopo avervi verbalizzato le circostanze di tempo e di luogo in cui la visita fu eseguita, ed il proprio parere sulla allegata inabilità dell'infermo a lavoro proficuo.


Art. 335.
Inabili a lavoro proficuo, ai sensi dell'art. 88, n. 1 della legge, debbono intendersi coloro che, indipendentemente dalle condizioni economiche della loro famiglia, non possono, per infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, attendere in modo costante e continuo ad una qualsi-voglia proficua occupazione.


Benché gli uffici di leva comunali non possano rifiutare di stendere ed inoltrare le domande di ammissione all'eventuale congedo anticipato, e per quelle basate su presunta inabilità dei congiunti non debbano entrare in merito alla natura ed al grado delle accampate infermità, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli articoli che seguono: 337, 338, 339, 340 e 341 e sui sottoindicati criteri, e ciò perché gli uffici stessi sappiano all'occorrendo, se interpellati, consigliare le parti interessate:
— che la valutazione dello stato fisico del congiunto è indipendente dalle sue condizioni economiche e pertanto che non si deve mettere in rapporto colla professione esercitata e coi proventi di qualsiasi natura essi siano;
— che il perito medico, per quanto è detto sopra, sarà chiamato a fare una salutazione della residua capacità lavorativa del congiunto, in senso generico e non specifico;
— che per quanto concerne il concetto della continuità e della costanza debba intendersi continuo ciò che è senza interruzione, cioè persistente, e per costante ciò che è stabile, cioè invariabile;
— che per «qualsivoglia proficua occupazione» non debbasi intendere quella che è la specifica particolare occupazione esercitata dal congiunto in esame, ma bensì in senso lato e cioè qualsiasi attività lavorativa;
— che la circostanza che il congiunto eserciti di fatto una professione, anche se lucrativa, non esclude che egli debba essere considerata inabile al lavoro proficuo quando egli, infermo, compia, il suo lavoro con danno suo e contro il parere dei medici.


Art. 336.
Per le infermità che non sono di per sé stesse causa assoluta di inabilità a lavoro proficuo, a senso dell'articolo precedente, ma solo relativa, il consiglio o la commissione mobile di leva, ove lo ritenga opportuno, può prima di emettere il proprio giudizio, assumere quelle informazioni che creda necessarie, allo scopo di accertare se l'individuo attenda o possa attendere in modo costante e continuo ad una qualsivoglia proficua occupazione.


Art. 337.
Debbono ritenersi causa di inabilità a lavoro proficuo l'idiotismo e il cretinismo purché siano bene accertati in visita di osservazione in un ospedale militare oppure risultino realmente esistenti in seguito alla produzione di un atto notorio municipale compilato possibilmente, con concorso di medico locale, da integrarsi con le informazioni dell'arma dei carabinieri Reali.


Art. 338. L'epilessia si deve ritenere causa di inabilità a lavoro proficuo:
a) quando sia stabilita la reale esistenza della malattia oltre che con la presentazione di un atto notorio municipale, compilato, possibilmente, col concorso di medico locale, per altre prove che il consìglio o la commissione mobile di leva riconosca irrefragabili, o per il risultato dell'osservazione in un ospedale militare all'uopo anche sufficientemente protratta;
b) quando la malattia abbia assunto la forma di frenosi epilettica, così che il malato trovisi ricoverato in un pubblico manicomio: in tal caso basta stabilire l'entità del fatto l'autentica esplicita dichiarazione del direttore tecnico di quello stabilimento.


Art. 339.
L'alienazione mentale, in tutte le sue forme, deve essere considerata come causa di inabilità a lavoro proficuo anche quando abbia dato luogo a periodi transitori di apparente guarigione.
Pertanto coloro che sono o sono stati ricoverati in cura in un manicomio, possono essere considerati senz' altro inabili a lavoro proficuo qualora venga prodotta un'apposita dichiarazione del direttore dello stabilimento comprovante l'alterazione mentale, avvertendo che la firma del direttore deve essere debitamente legalizzata. Per coloro invece che non siano stati degenti in un manicomio, la detta infermità deve essere accertata in modo indubbio ili mi ospedale militare, previo, ove occorra, adeguato periodo di osservazione.


Art. 340.
Gli individui affetti da alienazione, che risiedono all'estero, possono essere considerati, per detta malattia, inabili al lavoro proficuo soltanto se siano o siano stati ricoverati in un manicomio, e se la loro infermità sia comprovata con apposita dichiarazione del direttore del detto stabilimento, vidimata dalla competente autorità consolare.
 

Art. 341.
L'ernia costituisce inabilità a lavoro proficuo solamente quando è molte» voluminosa, irriducibile, incontenibile con qualsiasi bene adatto cinto.


Art. 342.
Se la visita medica presso il consiglio o la commissione mobile di leva e l'eventuale visita di osservazione in un ospedale militare delle persone che sì allegano inabili al lavoro proficuo abbia esito negativo, il consiglio o la coni missione mobile di leva, prima di prendere la decisione sulla domanda di ammissione all'eventuale congedo anticipato del militare, deve interpellare gli interessati per conoscere se intendano invocare una visita medica dì appello.
Se gli interessati rinunciano alla visita di appello, il consiglio o la commissione mobile di leva può adottare senz'altro la definitiva decisione de1 caso, indicando nella decisione stessa che l'interessato ha rinunziato alla visita d'appello.
Qualora invece gli interessati invochino la visita di appello, il consiglio o la commissione mobile provvede perché tale visita abbia luogo, e prende poi la sua decisione non appena sia venuto a conoscenza del risultato della, visita di appello.


Art. 343.
Le visite di appello avverso l'esito negativo della visita eseguita presso il Consiglio o la Commissione mobile di leva, oppure in sede di osservazione, debbono aver luogo, nel primo caso, presso un ospedale militare, nel secondo caso presso un collegio medico presieduto dal direttore di sanità.
In quest'ultimo caso, l'ufficio di leva deve prendere gli opportuni accordi col direttore di sanità militare, il quale stabilisce il giorno e l'ora della visita.

 

Art. 344.
La visita di appello presso l'ospedale militare è effettuata sotto la presidenza del direttore dello stabilimento, e ad essa debbono prender parte due ufficiali medici, dei quali uno almeno di grado non inferiore a capitano. In modo analogo deve essere costituito il collegio medico presieduto dal direttore di sanità.
Della visita eseguita deve redigersi una circostanziata relazione, da firmarsi da tutti gli ufficiali che vi hanno preso parte, dalla quale deve risultare esplicitamente se le infermità o imperfezioni riscontrate raggiungano o non gli estremi voluti dalla legge.
In caso di divergenza di parere tra gli ufficiali che hanno proceduto alla visita, sono compilate due distinte relazioni che espongano i contrari pareri.


Art. 345.
Il visitando è invitato a presentarsi, munito dei necessari documenti di identificazione di cui al successivo articolo 351, allo stabilimento sanitario all'uopo designato, nelle ore antimeridiane di un giorno non festivo, secondo che sarà fissato dalla direzione dello stabilimento stesso.


Art. 346.
Per chiarire l'esistenza o la natura di qualche malattia di difficile determinazione, come pure quando gli ufficiali medici abbiano fondato sospetto che le addotte infermità od imperfezioni siano simulate od artatamente esagerate, ed in ogni altro caso in cui i medici stessi lo reputino opportuno per formarsi un esatto criterio delle condizioni in cui si trova l'individuo sottoposto al loro esame, il direttore dello stabilimento può trattenerlo in osservazione per quel tempo che ritenga strettamente necessario.

Art. 347.
Se l'infermo non sia in grado di trasferirsi all'ospedale militare, l'ufficio di leva può prendere gli opportuni accordi col direttore dell'ospedale affinchè la visita sia eseguita a domicilio da un ufficiale medico dell'ospedale, avente grado non inferiore a quello di capitano.
Se l'infermo dimora in località lontana dalla sede dell'ospedale militare, il direttore può provvedere perché la visita sia effettuata da un ufficiale medico, del presidio più prossimo alla detta località.
Il collegio medico giudica in base alla relazione scritta presentata dal suddetto ufficiale.


Art. 348.
Se il visitando è degente in un ospedale civile o detenuto in luogo di pena, la visita di cui al precedente articolo è eseguita dopo che l'ufficio di leva abbia preso accordi con le autorità amministrative competenti.


Art. 349.
Le spese di viaggio per la presentazione degli infermi all'ospedale militare e pel trasporto della persona che, all'occorrenza, debba accompagnarli, e le indennità spettanti agli ufficiali medici che, per compiere le visite debbono allontanarsi dalla loro residenza, sono a carico delle famiglie che hanno chiesto la visita, o delle amministrazioni comunali, quando queste, per le condizioni di indigenza di dette famiglie, ne assumano l'onere.
In ambedue questi casi il rimborso delle indennità per gli ufficiali medici (indennità di soggiorno e di trasporto in conformità delle disposizioni vigenti in materia) deve essere preventivamente garantito dal comune, ed ha luogo per parte del comune stesso, a visita ultimata, in seguito a richiesta della direzione dell'ospedale militare cui venne deferita la visita.
Agli infermi e alle persone che li accompagnano, non spettano, pei trasporti ferroviari, marittimi, ecc., riduzioni di tariffa.


Art. 350.
Contro i risultati delle visite d'appello non sono consentiti ulteriori ricorsi.
Peraltro, i congiunti infermi dell'inscritto, possono essere sottoposti a nuova visita sia in primo grado, sia in grado di appello, se alleghino, producendo certificati medici, che le loro infermità si sono aggravate.


Art. 351.
Tutte le autorità che sottopongono a visita le persone delle quali si allega l'inabilità a lavoro proficuo, debbono anzitutto assicurarsi dell'identità delle persone stesse, richiedendo l'esibizione della carta d'identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, o di altro documento equipollente.
In mancanza, è sufficiente l'esibizione di un certificato (con fotografia) rilasciato dall'autorità comunale.


Art. 352.
L'irreperibilità di cui al n. 2 dell'art. 2 dell'art. 88 della legge, costituisce inesistenza in famiglia, a partire dal giorno in cui è comprovata % norma dello stesso n. 2.
Qualora peraltro le condizioni richieste per poter comprovare l'irreperibilità a norma del n. 2 dell'articolo della legge predetto, siano esistite durante la sessione della leva alla quale appartiene l'inscritto, e la prova della irreperibilità non sia stata fornita tempestivamente, senza giustificate cause, deve applicarsi l'art. 92 della legge (rigetto per prescrizione di termini).


Art. 353.
A sensi del n. 3 dell'art. 88 della legge, le donne nubili maggiorenni debbono considerarsi inesistenti in famiglia quando non dispongano di redditi di qualsiasi natura che loro consentano di provvedere o concorrere al mantenimento della famiglia.
Tale circostanza deve risultare da apposita dichiarazione rilasciate dal capo del comune. È però in facoltà degli organi di leva di compiere ulteriori accertamenti.


Art. 354.
Le norme contenute negli articoli precedenti valgono anche quando si tratti di comprovare una delle condizioni espressamente richieste dalla legge per i titoli di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, dell'art. 85 della legge.


SEZIONE 5a - Disposizioni speciali relative ai titoli di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo

85 della legge ed a quelli derivanti da benemerenze del padre o del fratello.


Art. 355.
Agli effetti del n. 1 dell'art. 85 della legge possono considerarsi a carico della famiglia, di massima, figli, maschi e femmine, minorenni e, dei maggiorenni, quelli che risultino non avere un patrimonio proprio o non esercitare professioni o mestiere che li rendano economicamente indipendenti.
Non debbono invece considerarsi a carico i figli, maschi o femmine, se coniugati.
Sono anche da considerarsi a carico della famiglia d'origine le vedove che non abbiano figli maggiorenni, non abbiano il godimento di un patrimonio proprio o del defunto marito e non esercitino una professione o un mestiere che le rendano economicamente indipendenti.


Si presume nato vivo e vitale il figlio che sia nato vivo in applicazione del terso capoverso dell'art. 724 del codice civile.
Per comprovare che un fratello (o una sorella) ai un inscritto sia nato vivo e vitale occorre esibire il certificato di nascita. Può darsi che la morte sia avvenuta nei primi cinque giorni dalla nascita e il neonato sia stato in conseguenza dichiarato come nato morto allo stato civile, in questo caso la prova della nascita e vitalità-deve essere fornita con la dichiarazione della levatrice o del medico che hanno assistito al parlo.
Per la sussistenza del titolo in esame non è necessario che siano viventi i genitori del militare, è necessario però che i figli siano consanguinei, cioè figli dello stesso padre (figli legittimi o naturali) quindi il titolo può essere legittimamente invocato quando si provi che tutti i figli siano nati dallo stesso genitore e le madri siano diverse, mentre non può .essere legittimamente invocato quando i figli siano stati procreati dalla stessa madre con diversi mariti (figli uterini).


Art. 356.
Il titolo di ammissione all'eventuale congedo anticipato di cui al n. 1 dell'articolo 85 della legge, spetta al primogenito delle famiglie che si trovino nelle condizioni all'uopo tassativamente stabilite dalla citata disposizione.
Peraltro, qualora il primogenito abbia concorso con esito definitivo alla leva, anteriormente a quella sulla classe 1908, con la quale fu istituito il corrispondente titolo a ferma riducibile, oppure qualora le condizioni richieste dal n. 1 dell'ari. 85 della legge, sì siano verificate dopo la prestazione del servizio militare da parte del primogenito, il titolo a ferma minore spetta al primo dei fratelli che concorra a leva successiva.


Il titolo dell'art. 85, n. 1 della legge è personale e spetta esclusivamente al primogenito, salvo il caso che il primogenito di fatto abbia concorso, come sopra è detto, con esito definitivo alla leva anteriormente a quella sulla classe 1908 e ciò perché questo titolo venne, per la prima volta, istituito con la leva di detta classe. In tal caso il titolo spetta al fratello che ha concorso o concorre alla leva immediatamente dopo la detta classe.
Può essere inoltre invocato da altro che non sia il primogenito soltanto quando questi venisse riconosciuto inabile al lavoro proficuo o fosse irreperibile, o il titolo medesimo si verificasse dopo il concorso definitivo alla leva del primogenito, per nascita di fratelli o sorelle.
Se però il primogenito fosse stato riformato, o si fosse arruolato volontario o facesse l'ufficiale o sottufficiale di carriera nessun beneficio può competere al secondogenito.


Art. 357.
La condizione, per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per il titolo di cui all'art. 85, n. 2 della legge, che almeno due fratelli dell'inscritto abbiano prestato o prestino servizio militare, deve intendersi nel senso che detti fratelli abbiano compiuto o compiano la ferma normale di leva.
Pertanto il titolo predetto non può in nessun caso derivare da fratelli dell'iscritto i quali abbiano fruito del congedo anticipato o di uno dei benefici di ferma previsti dalle leggi preesistenti.
I militari deceduti alle armi in servizio di leva, si devono considerare alla stessa stregua dei militari che abbiano compiuto la ferma normale di leva.


Per la sussistenza del titolo di cui all'art. 85, n. 2 della legge occorre che tra il militare ed i fratelli sussista il vincolo di consanguineità. Non occorre che siano germani, cioè che siano anche figli della stessa madre, né che il comune padre sia vivente, dato che con la sua morte non si estingue il vincolo di consanguineità.
I fratelli uterini debbono considerarsi appartenenti a famiglie separate. Fa eccezione il caso in cui la madre sia divenuta nuovamente vedova, la quale in tal caso forma una famiglia unica con tutti i suoi figli.
I fratelli che comunque abbiano goduto di benefici di leva (2a 3a categoria, ferma ridotta, eventualmente abbreviata, minima, riducibile, ferma minore di 1° 2° e 3° grado) qualunque sia la durata che abbiano compiuto, non possono in nessun caso tramandare il titolo in esame, cioè non possono mai essere computati nel numero dei due fratelli per costituire il titolo stesso.
I medesimi ansi fanno ostacolo per una nuova concessione e non formano ostacolo per altra concessione solo quando tra servizio di leva e quello di richiamato o trattenuto abbiano prestato complessivamente servizio alle armi per almeno un anno (365 giorni).
I fratelli di inscritti «non ammessi all'eventuale congedo anticipato per mancanza del requisito premilitare» debbono considerarsi come vincolati a ferma ordinaria, quindi mentre non possono essere computati nel numero di due per costituire il titolo, non formano ostacolo per una nuova concessione, dovendosi considerare nella eventualità che si faccia loro fare una ferma inferiore a quella normale di leva come ammessi a benefici di carattere generale, ma non benefici di ferma di minore durata.
Invece i fratelli di inscritti ammessi all'eventuale congedo anticipato per i quali non sia stata ancora determinata la durata della ferma debbono considerarsi sempre come di ostacolo per altra concessione per la considerazione che il Ministero con tutta probabilità stabilirà nei loro riguardi una ferma di durata inferiore ai dodici mesi.
Si tenga presente che la ferma speciale che uno dei due fratelli ha prestato per arruolamento volontario nel regio esercito o nelle altre forse armate dello Stato vale come ferma di leva ai fini della sussistenza del titolo.


Art. 358.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato sono considerati morti per causa di servizio militare:
1°) i militari che furono riconosciuti morti per causa di servizio con deliberazione del competente consiglio di amministrazione del corpo, ovvero, giusta le norme ora vigenti, della competente commissione medica ospedaliera;
2°) i militari per la cui morte fu accordata alla famiglia una pensiona privilegiata o una pensione di guerra;
3°) i militari che risultino morti o dichiarati morti o irreperibili dopo un fatto d'armi, o in prigionia o in una unità sanitaria mobilitata (ospedale da campo, sezione di sanità, ecc.);


S'intende che se la morte del padre o del fratello dell'inscritto sia avvenuta in congedo o in riforma è necessaria la prova che tra la morte stessa la ferita o la malattia contratta in servizio esista un nesso di causalità diretta.
Tale nesso di causalità è sempre evidente quando per la morte avvenuta in congedo o in riforma sia stata concessa una pensione privilegiata indiretta.


4°) i militari (compresi quelli già appartenenti al disciolto esercito austro-ungarico), pei quali, pur non essendo stato redatto l'atto di morte, risulti in uno dei modi determinati dal successivo art. 360, che scomparvero durante lo stato di guerra, mentre prestavano il servizio militare, senza che successivamente sia giunta alcuna notizia sul loro conto.


Art. 359.
Per comprovare che un militare è deceduto per infermità o ferite contratte a causa del servizio militare deve prodursi uno dei seguenti documenti:
1°) copia dell'atto di morte quando esso risulti che la morte è avvenuta in combattimento o per ferite riportate in guerra, o per infermità dovute ai nuovi mezzi di offesa (gas venefici, liquidi infiammabili, ecc.);
2°) copia del verbale della decisione con cui il consiglio di amministrazione del competente deposito, distretto, ecc. o la competente commissione medica ha riconosciuto e attestato la causa di servizio;
3°) attestazione dell'autorità militare da cui emerga quale sia l'infermità contratta o aggravata in conseguenza del servizio (verbale del consiglio di amministrazione, ovvero, giusta le norme vigenti, della competente commissione medica ospedaliera, dichiarazione di cui all'art. 12 del decreto Luogotenenziale 1274 del 28 luglio 1918), e dichiarazione dell'ospedale, o del podestà del comune in cui avvenne il decesso (desunta dal referto del medico necroscopo o simile) dalla quale risulti che la morte avvenne per la stessa infermità predetta;
4°) copia del decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi del successivo art. 362, da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia per la morte del militare, sia dal governo italiano, sia (pei cittadini delle nuove provincie) dall'austro-ungarico;
5°) copia delle cartelle cliniche, dei certificati medici rilasciati da ospedali militari e civili, e di tutti gli altri documenti validi, rilasciati da autorità militari dell'ex esercito austro-ungarico, da cui risulti pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte del militare;
6°) eccezionalmente, e solo quando non sia possibile produrre uno dei documenti predetti, atto notorio giudiziale da cui risulti essere pienamente provata la circostanza della causa di servizio della morte di un militare dell'ex esercito austro-ungarico, con la specificazione dei documenti e delle testimonianze in base a cui è stato compilato l'atto notorio medesimo, purché tali circostanze siano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali carabinieri.


Art. 360.
Quando per un militare deceduto durante lo stato di guerra non sia stato redatto l'atto di morte, la prova della morte o della presunta morte per causa di servizio può essere fornita anche con uno dei documenti seguenti:
1°) comunicazione fatta dalla Santa Sede, purché compiuta con le debite forme e dalle autorità all'uopo autorizzate;
2°) copia autentica della sentenza dichiarativa di morte presunta, emessa dalla competente autorità giudiziaria, ai termini del E. decreto 15 agosto 1919, n. 1467;
3°) copia autentica della dichiarazione di irreperibilità, rilasciata dalla competente autorità militare, per i militari scomparsi dopo un fatto d'armi, o in prigionia, o quando prestavano servizio in campagna di guerra, oppure copia del foglio matricolare in cui sia stata apposta la relativa variazione;
4°) atto notorio giudiziale da cui risulti che, dall'epoca della guerra mancano notizie di un militare appartenente al Regio esercito (oppure all'ex esercito austro-ungarico), il quale, anteriormente alla sua scomparsa, prestava servizio in campagna di guerra, o era prigioniero presso il nemico, quando tali circostanze vengano confermate da informazioni da richiedersi ad ufficiali dell'arma dei reali carabinieri, e non siano eventualmente contradette da dati esistenti nella rispettiva matricola;
5°) deliberazioni del giudizio distrettuale delle nuove provincie (Regia pretura) dalla quale risulti la morte presunta in combattimento dei militari dell'ex esercito austro-ungarico, in conformità dell'art. 2 del E. decreto 1° maggio 1922, n. 701.


Art. 361.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, sono considerati pensionati per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare, coloro che, con deliberazione della Corte dei conti o con decreto del competente ministero, abbiano ottenuto, per le ragioni suddette, la pensione privilegiata ordinaria o la pensione di guerra vitalizia, ovvero un assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, del quale stiano tuttora fruendo al momento in cui il titolo all'eventuale congedo anticipato può essere invocato.


Art. 362.
Per comprovare la condizione di pensionato, deve prodursi copia autentica della deliberazione della Corte dei conti o del decreto del competente ministero che accordò la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile delle prime otto categorie, ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale, in cui sieno riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato d'iscrizione a pensione, o altro documento equipollente da cui risultino le circostanze dell'avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno e, per quest'ultimo, della sua categoria, decorrenza e durata. La semplice proposta di pensione o di assegno rinnovabile, fatta dalle autorità mediche militari, non è di per sé sufficiente perché il militare possa considerarsi pensionato.
In calce ai suddetti documenti, o con certificato a parte, il capo del comune deve inoltre, attestare che alla data di apertura della leva ovvero alla data in cui il titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato viene invocato, la conseguita pensione non era stata revocata.


Art. 363.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato debbono considerarsi mutilati i militari i quali si trovino in una delle seguenti condizioni :
1°) siano stati debitamente autorizzati a fregiarsi del distintivo di onore pei mutilati di cui ai Regi decreti 21 maggio 1910, n. 646, 28 settembre 1934. n. 1820 e 2 luglio 1936, n. 1712;
2°) abbiano ottenuto pensione vitalizia o assegno rinnovabile di una delle prime otto categorie, perché affetti da tubercolosi contratta per causa di servizio;
3°) risulti, in seguito ad accertamenti sanitari, che abbiano riportato a causa del servizio militare, una delle imperfezioni di cui all'art. 6 dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 21 maggio 1916, n. 640 e cioè :
a) la cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonché la notevole diminuzione visiva binoculare (semi-cecità);
b) le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia ed in ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;
c) le cicatrici vaste e profonde e i reliquati delle ferite della faccia e del collo, che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;
d) le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua, e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee;
e) le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente, notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola;
f) le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;
g) la perdita totale o parziale di un arto o della sua funzione;
h) le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione, o le notevoli deformità dell'una o dell'altro;
i) le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamento o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;
l) gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace o dell'addome con disturbi notevoli delle funzioni dei visceri entrostanti;
m) i traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia ed altre nevrosi);
n) tutte le altre lesioni che, isolatamente o complessivamente, abbiano residuato gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a quelli contemplati negli articoli precedenti.


Art. 364.
Per comprovare la condizione di mutilato, deve prodursi copia del diploma o del certificato di autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore di mutilato di cui ai Regi decreti 21 maggio 1916, n. 640, 28 settembre 1934, n. 1820 e 2 luglio 1936, n. 1712, od un certificato dell'autorità comunale in cui siano riportati i dati contenuti nel diploma o certificato stesso.
In mancanza di detti documenti la prova della condizione di mutilato deve aver luogo per mezzo degli accertamenti sanitari di cui al n. 3° dell'articolo precedente da effettuarsi con procedimento analogo a quello previsto per l'accertamento dell'inabilità a lavoro proficuo.
Prima però di tali accertamenti, gli interessati devono comprovare presso i consigli di leva o commissioni mobili la natura e l'indole delle ferite o infermità per le quali ottennero la pensione, producendo il certificato mod. 69 da richiedersi alla Direzione generale per le pensioni di guerra (Ministero delle finanze) se si tratti di mutilati di guerra oppure il verbale della visita medica subita agli effetti della pensione da richiedersi alla direzione dell'ospedale militare presso cui furono compiuti gli accertamenti medico-legali, se si tratta di mutilati in servizio e per causa di servizio ma non di guerra. La richiesta dei documenti predetti deve essere fatta pel tramite delle autorità comunali le quali ne indicano il motivo.
I tubercolotici debbono essere considerati mutilati senza ulteriori accertamenti, qualora, tale loro infermità risulti esplicitamente e definitivamente accertata in uno dei documenti predetti.


Art. 365.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, il servizio prestato da connazionali negli eserciti alleati o associati durante la guerra 1915-1918 deve essere considerato equivalente a quello prestato nel Regio esercito. Quindi anche la morte incontrata o la pensione conseguita in dipendenza del servizio prestato, equivalgono alla morte o alla pensione dipendente dal servizio prestato nel Regio esercito.
Sono equiparati, a detti effetti, a coloro che ottennero pensione per ferite o infermità riportate nel R. esercito, coloro che per ferite o infermità riportate durante la guerra 1915-18 nell'esercito associato americano, ottennero dal governo degli Stati Uniti d'America una polizza di assicurazione, anziché vera e propria pensione.
Per i già appartenenti all'ex monarchia austro-ungarica, avranno, in via di eccezione, lo stesso valore la morte o mutilazione subita o la pensione, conseguenti al servizio prestato nel disciolto esercito austro-ungarico.


Art. 366.
Agli effetti dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato, sono equiparati ai morti e ai mutilati e pensionati per causa di servizio militare, i morti e i mutilati e pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.


Art. 367.
L'accertamento della dipendenza della morte dalla causa nazionale nelle circostanze di cui all'articolo precedente, quando non sia intervenuta concessione di pensione, è affidata:
a) alla E. prefettura del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero nel Regno;
b) alla R. autorità consolare del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, se detti fatti avvennero all'estero.


Art. 368.
Per comprovare la morte per ferite o infermità contratte per la causa nazionale, deve essere prodotto il decreto di pensione o altro documento equipollente ai sensi dell'art. 362 da cui risulti essere stata concessa pensione alla famiglia in applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.


Art. 369.
Se la pensione, di cui all'articolo precedente, non sia stata richiesta, deve essere prodotto apposito certificato della competente R. prefettura o della competente R. autorità consolare, attestante che effettivamente il decesso avvenne in conseguenza di un danno nel corpo o nella salute, riportato nelle circostanze di luogo e di tempo di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.
La mutilazione poi deve risultare dagli accertamenti sanitari di cui all'art. 363.


Art. 370.
Ai fini dell'art. 87 della legge per l'ammissione all'eventuale congedo anticipato non si deve tener conto dei congedi anticipati o dei benefici in materia di leva preveduti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. Esercito concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno 365 giorni compreso in tale servizio quello prestato in eserciti alleati o associati a causa della guerra 1915-18, e quello di richiamo. Ugualmente, non si deve tener conto delle ferme minori o dei benefici predetti, concessi a fratelli da considerarsi inesistenti in famiglia a senso dell'art. 88 della legge.


Art. 87 della legge. — L'ammissione all'eventuale congedo anticipato è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni abbia di fatto fruito di congedo anticipato oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del regio esercito (2a e 3a categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, riducibile, ferma minore).
Non si terrà conto però di tali congedi anticipati o benefici in materia di leva concessi a fratelli che prestarono servizio alle armi per almeno un anno (365 giorni).


Art. 371.
Per comprovare agli effetti dell'art. 87 della legge che un fratello di un inscritto non sia stato ammesso all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito, deve prodursi il certificato di esito di leva conforme all'allegato n. 22 rilasciato dal capo delle amministrazioni comunali, e vistato dal commissario di leva, se trattisi di inscritto che non fu arruolato, ovvero dal comandante del distretto se trattisi di un inscritto che fu sottoposto allo arruolamento.
Per comprovare che un fratello di un iscritto, pur avendo ottenuta l'ammissione all'eventuale congedo anticipato o ad uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del R. esercito, non ne abbia fruito, oppure abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno dove prodursi la copia o l'estratto del rispettivo foglio matricolare o eventualmente dello stato di servizio.


SEZIONE 6a - Revoca dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato.


Art. 372.
L'ammissione all'eventuale congedo anticipato conseguita da un inscritto in applicazione del n. 2 dell'art. 85 della legge, per avere alle armi un fratello che stia compiendo la ferma di leva, è revocabile fino al normale congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe con la quale è stato arruolato l'inscritto stesso qualora- il fratello da cui deriva il diritto abbia cessato per qualsiasi ragione dal servizio alle armi senza aver compiuto la ferma, a meno che la cessazione dal servizio sia determinata da decesso.


Art. 373.
Agli effetti di cui al precedente articolo, gli uffici di leva debbono tener nota, in un apposito registro, degli inscritti e dei fratelli che han procurato loro l'ammissione all'eventuale congedo anticipato i quali stiano compiendo la ferma di leva. Debbono inoltre, fare opportune comunicazioni ai comandanti dei distretti, cui questi fratelli appartengono, informandoli che essi hanno procurato ad un inscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per l'art, 85 n. 2 della legge. Se i detti fratelli appartengono alla regia marina o alla regia aeronautica la comunicazione deve essere fatta rispettivamente alle regie capitanerie di porto o ai centri di leva e reclutamento.


Art. 374.
I comandi di distretto, le regie capitanerie di porto e i centri di leva e reclutamento ricevuta la partecipazione di cui all'articolo precedente, devono tener nota in apposito registro, distinto per ogni leva, dei militari che hanno procurato ad un fratello l'ammissione all'eventuale congedo anticipato e qualora alcuno di essi cessi per qualsiasi ragione dal servizio prima del congedamento normale dei militari della classe cui appartiene il detto fratello ammesso all'eventuale congedo anticipato, debbono immediatamente informarne gli uffici di leva competenti.


Art. 375.
In seguito alla comunicazione agli uffici di leva della cessazione del servizio di un militare che abbia procurato ad un inscritto l'ammissione all'eventuale congedo anticipato prima del normale congedamento dei militari della classe cui appartiene l'inscritto, l'ufficio stesso promuove da parte del consiglio di leva la revoca dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato concessa.


Art. 376.
La nuova decisione deve essere subito partecipata all'interessato per mezzo del capo del comune cui appartiene per fatto di leva ed alle autorità militari con i modelli conformi all'allegato n. 16.


Art. 377.
Qualora il militare non sia alle armi, il comandante del distretto provvede, a seconda dei casi, alla sostituzione del foglio di congedo illimitato provvisorio del militare, oppure a precettarlo per presentarsi alle armi con la prima classe o contingente da chiamare, per completare la ferma.

 

CONDIZIONI NELLE QUALI SI DEBBONO TROVARE I CONGIUNTI

PER ESSERE CONSIDERATI MUTILATI
(ART. 6 R. D. n. 640 DEL 21-5-1916)
 

a) La cecità di ambo gli occhi o di uno di essi, nonché la notevole diminuzione visiva binoculare (semi cecità);
b) Le asportazioni e notevoli deformazioni delle ossa del cranio e della faccia e ogni altra lesione del capo che abbia cagionato gravi alterazioni funzionali;
c) Le cicatrici vaste e profonde ed i reliquati delle ferite della faccia e del collo che abbiano prodotto notevole deformazione o limitino sensibilmente i movimenti del capo;
d) Le lesioni della bocca con perdita totale o parziale della lingua e grave turbamento delle funzioni boccali e faringee;
e) Le gravi lesioni delle prime vie aeree con permanente notevole turbamento delle funzioni respiratorie e della parola;
f) Le notevoli deformazioni della colonna vertebrale, le lesioni del midollo spinale con gravi disturbi della sua funzione;
g) La perdita totale o parziale di un arto e della sua funzione;
h) Le lesioni della mano o del piede che ne alterino gravemente la funzione e le notevoli deformità dell'uno o dell'altro;
i) Le notevoli deformazioni delle grandi articolazioni degli arti, il raccorciamemto o le deformità di questi con disturbi notevoli della loro funzione;
l) Gli esiti gravi di lesioni violente del capo, del torace o dell'addome, con disturbi bi notevoli della loro funzione e dei visceri entrostanti;
m) I traumi psichici con esiti permanenti (sordità, mutolezza, epilessia ed altri disturbi nervosi) ;
n) Tutte le altre lesioni che isolatamente o complessivamente abbiano residuate gravi deturpazioni o permanenti disturbi funzionali, equivalenti a auelli contemplati negli articoli precedenti.
Inoltre agli effetti della concessione dell'eventuale congedo anticipato, sono da considerarsi mutilati i tubercolotici di guerra.
 

CAPO X.
LEVA E SERVIZIO MILITARE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.
SEZIONE 1a. — Regie autorità cui è affidato all'estero il servizio della leva.


Art. 404.
All'estero il servizio della leva per i nazionali ivi residenti è affidato ai Regi consoli e vice consoli.
Nelle località ove esiste un'ambasciata o legazione e manca l'ufficio consolare, è affidato all'ambasciata o legazione.


Art. 405.
Le Regie autorità sovramenzionate attendono al servizio della leva in qualità di delegati dei consigli di leva.


SEZIONE 2a. — Iscrizione sulle liste di leva dei giovani nati e residenti all'estero.


Art. 408.
I nazionali all'estero debbono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, chiedere all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione si trovano, di essere inscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragioni di età; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi devono essere inscritti di ufficio a cura delle autorità municipali
del Regno.
Per i nati e residenti all'estero l'iscrizione ha luogo sulle liste di leva del comune di origine del loro padre, o se questi sia .ignoto, della loro madre, o su quelle del comune in cui il padre o la madre tenne da ultimo il domicilio
nel Regno.
Nel caso in cui tali comuni non siano noti, possono essere inscritti sulle liste di leva del comune che essi designeranno; in mancanza di tali indicazioni, sono inscritti d'ufficio sulle liste di leva del comune di Roma.


La iscrizione nelle liste di leva dei cittadini nati e residenti all'estero ha luogo da parte dei comuni anche se eccepiscono la qualità di cittadini stranieri, come è detto nell'art. 65.

 

Art. 410.
Le autorità diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e con quegli altri mezzi che siano possibili, compilano gli elenchi conformi all'allegato n. 27 dei nazionali che si trovano nel territorio di loro giurisdizione, i quali, compiendo nell'anno il 18° anno di età, devono essere inscritti sulle liste di leva.
In detti elenchi devono essere compresi anche i nazionali nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti. Inoltre devono esservi compresi pure coloro che, sebbene abbiano perduta la cittadinanza italiana, si trovino in condizioni di poterla riacquistare, e quelli nati negli stati in cui sono ritenuti propri cittadini per nascita.
Tali elenchi, che debbono essere tanti quante sono le provincie del Regno alle quali i giovani appartengono per leva, debbono essere trasmessi ai competenti uffici provinciali di leva, i quali — d'accordo con le autorità comunali — fanno aggiungere i giovani di cui trattasi nelle liste di leva qualora non vi siano stati già inscritti.


Art. 411.
La leva per gli inscritti regolarmente residenti all'estero, indipendentemente dai termini stabiliti per la leva nel Regno, si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 20° anno di età.


Questi termini di tempo spiegano la diversità del trattamento fatto per gli inscritti residenti all'estero e cioè: esclusione dalla chiamata a visita contemporaneamente ai nati nello stesso anno residenti nel Regno, quando per questi ultimi la chiamata alla leva ha luogo prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età; rimando alla seduta speciale del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono il 20° anno di età.


Art. 412.
Sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva:
1°) i giovani nati all'estero e che vi abbiano avuto sempre l'abituale residenza, o che vi si siano trasferiti anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui compiono i 18° anno di età;
2°) i giovani espatriati con regolare passaporto con la qualifica di lavoratori (3) dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età fino al giorno dell'apertura nel Regno della leva della loro classe.
Non sono da considerarsi regolarmente residenti all'estero agli effetti della leva i cittadini italiani residenti nella Repubblica di S. Marino, i quali devono essere trattati come gli altri cittadini residenti nel Regno, salvo la facoltà di chiedere a uno degli uffici di leva delle provincie limitrofe la visita per delegazione.
Peraltro, qualora essi siano manifestamente inabili al servizio militare o infermi in modo da non potersi recare presso gli organi di leva delle provincie limitrofe, possono chiederne la constatazione alla R. autorità consolare della Repubblica di S. Marino, la quale in tal caso compilerà il prescritto modello (25) con proposta di riforma.


SEZIONE 3a. — Decisioni delle autorità, diplomatiche e consolari

relative agli inscritti residenti all'estero.


Art. 414.
I giovani di cui al n. 1 dell'art. 412 hanno l'obbligo di regolare la loro posizione all'estero durante la leva della loro classe, o presentandosi personalmente all'autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione risiedono, per chiedere di essere arruolati senza visita medica, se essi si presumano abili al servizio; ovvero inoltrando alla suddetta autorità una lettera, da essi sottoscritta, contenente analoga richiesta.
L'autorità diplomatica o consolare può esigere che tale lettera sia autenticata nelle debite forme a cura ed a spese di chi la rilascia.


Art. 415.
Gli inscritti di cui all'art. 412, quelli espatriati per compiere gli studi preparatori per le missioni o in qualità di missionari e quelli che si trovino all'estero dopo aver ottenuto il nulla osta di espatrio per un periodo di tempo limitato, qualora si ritengano inabili al servizio militare possono presentarsi personalmente all'autorità diplomatica o consolare del luogo di loro residenza per essere sottoposti a visita medica a loro spese, ed essere quindi, se riconosciuti inabili, mandati rivedibili o anche riformati.


SEZIONE 4a. — Provvedimenti dei consigli di leva a riguardo

di inscritti di leva residenti all'estero.


Art. 429.
Dopo l'apertura della leva per gli inscritti residenti nel Regno, gli uffici provinciali di leva debbono accertare con tatti i mezzi che hanno a loro disposizione quali degli inscritti della leva stessa risiedano all'estero, oltre quelli pei quali esista nella scheda personale la notificazione parte B del modello conforme all'allegato n. 6 di aver conseguito il passaporto per l'estero a senso del 1° comma, dell'art. 16 della legge.
Per determinare quali degli inscritti siano espatriati prima del 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età, o siano nati e residenti all'estero, gli uffici provinciali di leva, oltre alle notizie da desumere dagli elenchi di cui all'art. 410, assumono informazioni per mezzo dei comuni e dell'arma dei Reali carabinieri.
Per tutti gli inscritti che risultino risiedere regolarmente all'estero, i consigli di leva e le commissioni mobili annotano sulle liste di leva la variazione: «residente all'estero».
Se si venga comunque a conoscere che qualche inscritto, pel quale non esista la notificazione di espatrio, possa essere espatriato nelle condizioni di cui al n. 2 dell'art. 412, l'ufficio di leva deve accertare presso la Regia questura competente lo scopo per cui fu concesso il passaporto, per quale Stato ed in quale data avvenne l'espatrio. Se dagli accertamenti venga a risultare che l'inscritto sia espatriato nelle condizioni anzidette, il consiglio di leva deve provvedere a senso del n. 1 dell'art. 433 facendo richiamo alla comunicazione della Regia questura.


Per quanto stabilito dal secondo e temo capoverso occorre che i comuni prima di ogni seduta esibiscano per ciascun inscritto una dichiarazione dalla quale risulti che l'inscritto stesso si trova «tutt'ora all'estero» specificando, possibilmente (quando trattasi di espatriati e non di nati e sempre rimasti residenti all'estero) il motivo, la data e la località dell'espatrio, aggiungendo sempre, se possibile, l'autorità che rilasciò il passaporto ed il numero.


Art. 431.
I consigli di leva, avute le partecipazioni di decisioni adottate all'estero, verificano anzi tutto se esse, giusta quanto è stabilito dall'ari. 428, portino il bollo del ministero della guerra; e quindi accertano se i giovani a cui esse si riferiscono siano inscritti sulle liste di leva.
In caso negativo, li aggiungono sulle liste di leva in corso quali omessi presentatisi spontaneamente; e provvedono perché tutti gli atti dello stato civile rilasciati da autorità estere e prodotti dagli interessati siano trascritti, se già non vi figurino, nei registri dello stato civile.


Art. 435.
Gli inscritti di leva regolarmente residenti all'estero, i quali rientrino nel Regno durante la leva sulla loro classe od anche successivamente senza avere ancora regolarizzata la loro posizione coscrizionale, devono essere immediatamente precettati per essere sottoposti a visita medica dinanzi ai consigli di leva o alle commissioni mobili, che pronunciano sul loro conto, a seconda dei casi, la decisione di arruolamento, o di rivedibilità o di riforma.
Quelli di essi che siano arruolati ed intendano far ritorno all'estero, devono essere ammessi a dispensa dalla presentazione alle armi e muniti dall'ufficiale delegato di dichiarazione conforme all'allegato n. 29.
Detti militari hanno facoltà di trattenersi nel Regno, ai sensi dell'articolo 121 della legge, un anno se provenienti da paesi transoceanici, e sei mesi [...]

 

Purtroppo la copia del libro si ferma a questo punto e non è possibile dare ulteriori aggiunte. Facciamo presente anche che per semplicità è stato omesso lo Specchio sinottico dei titoli di ammissione all'eventuale congedo anticipato con note illustrative.  Ce ne dispiace per entrambi i casi.

 

 

 

NOTE
(1) Art. 181, 2° oomma, della legge. — Gli inscritti che coscientemente abbiano prodotto documenti falsi o infedeli.
Art. 184 della legge. — I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persona.
Art. 185 della legge. - Chi si procura malattia, mutilazione ecc.

2) Con le circolari in data 3 marzo e 21 giugno 1932, nn. 6 e 13, rispettivamente all'oggetto «chiarificazioni ai fini coscrizionali sugli espatri per ragioni di lavoro» e «interpretazione circolare n. 6 del 3 marzo 1932-X», il ministero degli esteri ha spiegato quali persone possono essere considerate, ai fini della concessione del passaporto, come «lavoratori».
3) Come nota 2.

 

© Regio Esercito 2005

Vito Zita
 

 

 





Pagina Principale | Mappa del sitoInformazioni | Forum