Regio Esercito
La gestione dei materiali
degli enti mobilitati
Norme illustrative ed integrative
delle Istruzioni amministrative per le truppe
in campagna
CAPO I.
Distinzione dei materiali.
1. - Il materiale
dell'amministrazione militare è distinto nei seguenti
gruppi: A, B e C.
A titolo di orientamento si indica la ripartizione nei
singoli gruppi di quei materiali che più interessano i
comandi, corpi e reparti mobilitati.
GRUPPO A. - Comprende il vestiario, gli oggetti di
equipaggiamento individuali della truppa, i panni, le
tele, nonché le altre materie prime e gli accessori
occorrenti per la confezione degli oggetti di vestiario.
GRUPPO B. - Comprende il materiale di equipaggiamento
generale e di cucina, il materiale sanitario, quello di
casermaggio, quello del servizio della sussistenza, il
materiale alpinistico, gli occhiali, le tute, il
vestiario speciale per gli automobilistici, le macchine
da scrivere, gli apparecchi di riproduzione, le carte
topografiche, ecc. ecc.
GRUPPO C. - Comprende i materiali dei servizi di
artiglieria, genio, automobilismo e chimico; e perciò le
armi, le munizioni, il carreggio e le sue parti, le
bufetterie, le bardature, le biciclette, le
motociclette, gli automezzi e loro parti, le maschere
antigas, i carburanti e lubrificanti, gli strumenti da
zappatore, i materiali da mina, ecc. ecc.
Agli effetti contabili il materiale può nettamente
distinguersi in due grandi categorie ciascuna delle
quali segue particolari norme procedurali con scritture
diverse; la prima, relativa ai materiali ed oggetti di
dotazione e scorta; la seconda, ai materiali e generi di
rifornimento e consumo (art. 94 e 97 delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna).
Secondo le norme per la gestione patrimoniale e
finanziaria dello Stato in periodo bellico (R. Decreto
Legge 21 giugno 1940, n. 856 - circolare 575 del G. M.
1940) sino a tutto l'esercizio successivo a quello in
cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, i
materiali dell'amministrazione militare sono dimostrati
nei conti soltanto a quantità e non a valore (art. 84).
Nei casi previsti dall'art. 17 delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna il verbale ivi
previsto è compilato dal comandante di reparto autonomo
o distaccamento, sempre quando esso sia un ufficiale; in
caso contrario deciderà l'autorità militare
immediatamente superiore.
Nel caso di deterioramento di materiali previsto
dall'art. 20 delle citate norme, bisogna distinguere i
materiali riparabili, da quelli non più utilizzabili:
nel primo caso l'addebito sarà fatto per l'importo della
riparazione;
nel secondo caso l'addebito stesso sarà fatto tenendo
conto del valore reale del materiale prima del
deterioramento.
CAPO II.
Materiali in dotazione o
scorta.
2. - Sono quelli che i
centri di mobilitazione distribuiscono ai propri corpi e
reparti per costituire e completare le dotazioni di
guerra.
La gestione ne è regolata dagli articoli 91, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 104, 105, 110, 111, 116, 127, 129 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna
integrati ed illustrati dalle disposizioni che fanno
seguito.
I materiali di dotazione e scorta vengono scaricati
all'atto della mobilitazione dai conti giudiziali dei
magazzini distributori ed inscritti sul quaderno mod.
547 redatto in doppio originale. Il primo esemplare,
firmato dal comandante del reparto ricevente viene posto
a corredo della richiesta di scarico; il secondo,
vistato dal consegnatario del magazzino, costituisce il
documento probatorio del carico del reparto. (1)
I successivi prelevamenti o versamenti presso gli enti
mobilitati o territoriali sono effettuati mediante la
pro-duzione di buoni compilati in doppio e firmati dal
Comandante prelevante o versante; uno degli esemplari,
controfirmato dal consegnatario cedente o ricevente,
viene restituito al reparto che lo unisce al quaderno
mod. 547; l'altro serve al citato consegnatario per
documentare la richiesta di scarico o di carico.
I materiali del gruppo B vanno tenuti distinti da
.quelli del gruppo C e, per ognuno di tali gruppi,
devesi impiantare apposito quaderno 547.
Per il gruppo A di massima non occorre tenere tale
documento, attesoché gli oggetti di corredo, costituendo
la dotazione individuale dei militari, debbono essere
segnati nei rispettivi libretti personali all'atto della
distribuzione, ma esso è necessario quando qualche
reparto riceva in dotazione effetti di vestiario.
Nei riguardi degli enti mobilitati, costituiscono carico
i materiali di equipaggiamento generale e di cucina
(gruppo B) e quelli di armamento, carreggio,
automobilismo e difesa antigas (gruppo C) questi ultimi
anche se in distribuzione agli uomini. Invece tutti gli
altri materiali in distribuzione e quelli che non siano
di dotazione o di scorta, s'intendono consumati all'atto
del prelevamento e non danno luogo a registrazione sul
quaderno di carico mod. 547.
CAPO III.
Materiali e generi di immediato impiego (o consumo)
acquistati o prelevati da reparti.
3. - L'acquisto od il
prelevamento dei materiali o generi di vero ed immediato
consumo non da luogo a registrazione di sorta sui
quaderni mod. 547 trattandosi
di robe non destinate a costituire scorte o dotazioni
(art. 97 delle istruzioni amministrative per le truppe
in campagna).
Sono però assunte in carico sul predetto quaderno mod.
547, quelle materie prime (lubrificanti, carburanti,
olii, grassi, stracci, legnami, metalli, ecc.) che, pur
essendo di consumo, costituiscono rifornimenti per
impieghi frazionati.
Sulle fatture che riguardano oggetti o robe d'immediato
consumo deve essere apposta la seguente dichiarazione:
«I materiali suindicati sono stati impiegati (o
consumati) subito dopo l'acquisto.
Il Comandante».
Nel caso di prelevamento,
il secondo esemplare del buono, controfirmato dal
consegnatario del magazzino distributore, va trasmesso a
fine trimestre alla direzione d'amministrazione di
armata ed alla sezione speciale degli uffici contabilità
e revisione.
CAPO IV.
Rifornimento diretto di materiali ad enti e reparti
mobilitati da parte di enti territoriali.
4. - L'articolo 110 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna
prevede la cessione di materiali direttamente fra enti
territoriali e comandi, corpi e reparti mobilitati.
In tal caso, l'ente territoriale cedente si da scarico,
nel conto giudiziale, delle robe spedite allegando alla
relativa richiesta un esemplare dell'elenco analitico
dei materiali, prescritto dall'art. 105, firmato per
ricevuta dall'ente mobilitato ricevente.
Quest'ultimo allegherà a sua volta, il secondo esemplare
di dello elenco al quaderno di carico mod. 547.
Riscontrando differenza fra i materiali ricevuti e
l'elenco descrittivo di essi, verrà esperita la
procedura dell'art. 112 delle predelle istruzioni.
Si dovrà, cioè, redigere un verbale in triplice
esemplare firmato dal consegnatario ricevente e
dall'ufficiale rappresentante la parte mittente.
Le eventuali differenze saranno riportate a tergo della
polizza di spedizione per l'accertamento della
responsabilità del vettore.
Dei tre esemplari:
- il primo viene posto a corredo delle scritture
dell'ente ricevente;
- il secondo è sollecitamente invialo al mittente;
- il terzo va trasmesso alla competente intendenza
d'armata, se trattisi di contestazioni sorte fra enti
appartenenti alla stessa armata, ovvero al ministero
(ufficio competente per materia) qualora trattisi di
contestazioni sorte fra enti di due armale diverse
oppure fra un ente mobilitato ed uno territoriale od
anche quando l'armala non abbia intendenza.
Qualora per la mancanza di documenti di spedizione o
dell'elenco prescritto dall'art. 105, o per qualsiasi
altro motivo non possa effettuarsi il riscontro dei
materiali al momento dell'arrivo, la ricognizione sarà
eseguita dal consegnatario ricevente, assistito da un
ufficiale in rappresentanza della parie mittente
nominato con le norme di cui all'art. 109. Le risultanze
verranno poste in evidenza a mezzo di verbale in
triplice esemplare, firmato
dal consegnatario e dal rappresentante predetto. Per
l'ulteriore corso di tali verbali, vedere l'ultimo comma
dell'art. 113 delle predette istruzioni.
Le eventuali differenze non autorizzano, né a ritardare
la restituzione dell'elenco dei materiali debitamente
firmato, né ad apporvi correzioni, dovendo l'ente
ricevente darsi carico completo dei materiali indicati
in tale documento.
Le eventuali differenze constatate nel verbale di cui
sopra, formeranno oggetto di altra distinta
registrazione di carico o di scarico dopo avvenuta la
decisione della competente autorità (intendenza d'armata
o ministero).
CAPO V.
Materiali e generi di dotazione e scorta acquistati
direttamente da corpi e reparti.
5. - Debbono essere
assunti in carico sui quaderni mod. 547 (art. 97
istruzione amministrativa per le truppe in campagna).
Per detti acquisti i corpi e reparti si fanno rilasciare
dai fornitori la fattura originale e copia della stessa
che muniscono prima del pagamento della seguente
dichiarazione: «i materiali sono stati provvisti in
buone condizioni di servizio ed assunti in carico sui
quaderni mod. 547».
La copia della fattura etra gli estremi del titolo di
spesa (data e numero), viene unita assieme all'originale
al quaderno di cassa mod. 2772.
Delta copia verrà poi passata dal revisore della
contabilità in contanti presso le direzioni di
amministrazione d'armata (o presso la sezione speciale
degli uffici revisione) al revisore della gestione in
materia; il quale, previ i voluti riscontri in sede di
controllo dei quaderni 547, la unirà all'elenco
descrittivo dei materiali acquistati di cui alla lettera
e) del n. 24 delle presenti norme.
CAPO VI.
Oggetti o materiali
esuberanti od inservibili.
6. - I reparti mobilitati
debbono versare i materiali esuberanti o non più in
condizioni, per il loro stato d'uso, di utile impiego ai
competenti organi come prescritto dalle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna (art. 199, 202,
217, 228, 248).
Nel caso in cui gli organi suindicati non esistano o non
funzionino, i corpi, enti e reparti mobilitati
provvedono al versamento degli oggetti, robe e materiali
esuberanti o divenuti inservibili al proprio centro di
mobilitazione, se si trovano nella stessa località o in
località vicina, oppure ad altro centro territoriale
viciniore designato dal comando del corpo d'armata o
dell'armata.
7. - Oggetti e materiali
esuberanti.
Sono versati usando
appositi buoni in doppio esemplare distinti per ciascun
gruppo. Uno degli esemplari viene, dal magazzino
ricevente, allegato alla richiesta di carico, l'altro
restituito con la firma del consegnatario al corpo o
reparto versante che lo allegherà al quaderno mod. 547
per comprovare la diminuzione dei materiali versati.
8. - Oggetti e materiali inservibili.
I comandanti di corpo, di reparto autonomo, o
distaccamento, fanno accertare a norma dell'art. 17
delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna dai capi dell'ufficio amministrazione (o
personalmente ove questi non esistano) se lo stato degli
oggetti, robe o materiali resisi inservibili sia
conseguenza del deperimento causato dal normale uso
fattone o da altra circostanza.
Nel primo caso i comandanti sopradetti ne autorizzano il
versamento, che deve essere fatto mediante la
compilazione dei buoni in doppio esemplare controfirmati
dal capo dell'ufficio amministrazione (ove esista) e
muniti dalla seguente dichiarazione:
«Lo stato dei materiali (robe od oggetti) descritti
nel presente buono, è conseguenza del normale uso
fattone.
Il Comandante del Corpo».
Il primo esemplare dei
buoni di prelevamento è trattenuto dal centro di
mobilitazione ricevente; il secondo, con la firma per
ricevuta del consegnatario del centro, viene restituito
ai reparti interessati per essere allegato al mod. 547.
Per le robe ed oggetti del gruppo A, che non sono in
carico sui quaderni, il secondo esemplare sarà invece
spedito alla direzione d'amministrazione delle armate od
alle sezioni speciali degli uffici contabilità e
revisione per i corpi d'armata non inquadrati nelle
armate.
Nel secondo caso i comandanti di corpo, reparti autonomi
e distaccamenti, prima di autorizzare il versamento dei
materiali, robe od oggetti inservibili, debbono
esplicare la procedura prescritta dagli articoli 17 e 18
dell'istruzione amministrativa per le truppe in
campagna; e cioè redigere un verbale in contraddittorio
con l'agente tenuto a rispondere, mettendo bene in
evidenza gli eventi, che ne hanno determinato il
deterioramento. Nello stesso documento occorre indicare
la specie ed il peso dei materiali di disfacimento
ricuperati.
Detto verbale, pel materiali del gruppo A e per
l'armamento individuale (buffetterie comprese), è reso
esecutivo dai predetti comandanti giusta la facoltà
sancita dalla lettera a) dell'art. 18 delle citate
istruzioni; per i materiali del gruppo B e pei restanti
del gruppo C deve, invece, essere inviato, tramite
gerarchico, alle autorità indicate dal ripetuto art. 18:
e precisamente al comandante del corpo d'armata, se il
valore dei materiali non eccede le 10.000 lire,
all'intendente d'armata quando l'ammontare superi le L.
10.000 e non le L. 100.000; al ministero nel caso di
importi superiori. Per le armate prive d'intendenza la
competenza stabilita per le intendenze è devoluta al
capo di S. M. dell'armata. Per gli enti dipendenti dallo
stato maggiore R. Esercito l'autorità competente a
decidere è il generale comandante del 11° reparto.
Gli enti mobilitati dipendenti dalle sezioni speciali
degli uffici contabilità e revisione invieranno a questi
ultimi i verbali, giacché, per gli enti mobilitati, il
capo di detti uffici ha veste di direttore di
amministrazione di corpo d'armata. (Circolare 30 in data
4 gennaio 1941 direzione generale servizi amministrativi
- ufficio del direttore generale).
Competenti a decidere sino alla concorrenza di L.
10.000, sono, in questo caso, i comandanti di corpo
d'armata da cui i ripetuti enti mobilitati dipendono per
la disciplina, l'addestramento e la mobilitazione
(circolare n. 162200 del 13 dicembre 1940 - gabinetto).
Per importi superiori, la decisione è devoluta alle
competenti direzioni generali di questo ministero.
I verbali anzidetti col riconoscimento della causa di
forza maggiore oppure con l'addebito ai responsabili, in
caso di riconosciuta negligenza o colpa di chi aveva in
uso ed in consegna gli oggetti o materiali deteriorati,
sono allegati in originale ai quaderni mod. 547 dei
reparti interessati; copia dei citati verbali unitamente
ai buoni di versamento sarà poi allegata dal
consegnatario del centro di mobilitazione alla richiesta
di carico relativa ai materiali di disfacimento
ricuperati.
9. - Operazioni di competenza dei centri di
mobilitazione.
Ricevuti gli oggetti o materiali esuberanti o ritenuti
inservibili i centri provvedono:
1°) Per quelli dei gruppi A e B:
- a farli assumere in carico sul registro mod. 1895 (ex
331) sulla base dei buoni di versamento che vi saranno
allegati;
- a farli esaminare dalla commissione nominata ai sensi
dell'art. 265 del regolamento d'amministrazione e con le
modalità della circolare ministeriale 15930/93 del 25
dicembre 1938 direzione generale servizi logistici;
- a redigere apposito verbale conforme al mod. 1901 del
catalogo, mettendo in evidenza gli oggetti riattabili
con le riparazioni occorrenti nonché quelli dichiarati
fuori uso dalla predetta commissione, perché non più
proficuamente utilizzabili, con la specie ed il peso
delle materie ricuperate;
- a diminuire dal ripetuto registro mod. 1895 gli
oggetti e materiali dichiarati fuori uso, e ad assumere
contemporaneamente in carico - a peso - sul registro
analitico riassuntivo mod. 1273 i materiali di
disfacimento sulla base dell'estratto del verbale
sopraindicato;
- a far rimettere al più presto in efficienza gli
oggetti e materiali riattabili;
- a farli assumere in carico sul citato mod. 1273
diminuendoli nel contempo dal mod. 1895 ed allegando
alla richiesta di carico copia o l'estratto del ripetuto
verbale 1901.
2°) Per quelli del gruppo C:
- ad assumerli in carico sul registro analitico
riassuntivo 1273 sulla base dei buoni di versamento da
allegarsi alla richiesta relativa;
- a far compilare dalla commissione reggimentale
sopracitata lo specchio mod. 1464 per la dichiarazione
fuori uso dei materiali non più utilizzabili da
sottoporsi all'approvazione delle autorità indicate
nella circ. 218 del G. M. 1934;
- a far compilare dalla stessa commissione un verbale
indicante le riparazioni occorrenti per i materiali
ancora utilizzabili, i quali saranno rimessi al più
presto in piena efficienza osservando le disposizioni
impartite dalla direzione generale artiglieria del
ministero con la circolare 3547 del 14 novembre 1940,
lettera b), punto 2°;
- a scaricare dal registro 1273 i materiali dichiarati
fuori uso allegando alla relativa richiesta il mod. 1464
approvato; e ad assumere contemporaneamente in carico
sullo stesso registro il peso delle materie di
disfacimento quali risultano dal predetto mod. 1464. (2)
CAPO VII.
Materiali, generi e robe appoggiate per l'inoltro a
destinazione ad organi di prima linea.
10. — Nei casi in cui per
realizzare economie nei trasporti o per necessità
pratiche, i magazzini territoriali anziché spedire
materiali, robe o generi direttamente ai corpi, reparti
od enti mobilitati, li spediscono ad un organo di prima
linea pel successivo smistamento fra i destinatari,
l'ente che provvede allo smistamento deve limitare la
sua azione al controllo dei materiali in arrivo,
apponendo sugli elenchi descrittivi che li accompagnano
opportuna annotazione a firma del capo ufficio per le
differenze eventualmente riscontrate.
Tale ente provvederà poi a far recapitare al più presto
i documenti di spedizione al destinatario, il quale
regolerà direttamente con il mittente le conseguenti
operazioni contabili attenendosi alla procedura
stabilita pei prelevamenti diretti.
CAPO VIII.
Cessioni di materiali
durante lo stato di guerra.
11. - È necessario
distinguere quelle da effettuarsi gratuitamente da
quelle a pagamento.
Per le prime dispone il R. D. L. 21 giugno 1940-XVIII,
n. 856 (Gazzetta Ufficiale e del 19 luglio 1940).
Infatti, giusta l'art. 101, le cessioni di materiali fra
amministrazioni militari e tra i servizi di ciascuna di
esse devono avvenire, durante l'attuale stato di cose,
mediante semplice passaggio di carico fra i rispettivi
consegnatari, senza dar luogo al corrispondente
rimborso.
Lo stesso R. D. L., all'art. 1 indica che sono da
considerarsi amministrazioni militari (oltre quelle del
R. Esercito) la R. Marina, la R. Aeronautica, la R.
Guardia di Finanza, la M. V. S. N. ed ogni altro corpo
armato per disimpegnare - anche in parte - compiti e
funzioni dipendenti e comunque connessi allo svolgimento
della guerra.
Il gabinetto, con dispaccio 31170 in data 14 agosto
1940, ha poi prescritto che di tali passaggi e del
relativo importo venga sempre data notizia alla
ragioneria centrale del ministero. (3)
I predetti movimenti vengono fatti mediante le solite
richieste di scarico da parte dell'ente cedente e le
corrispondenti di carico da parte di quello ricevente.
Nel caso eccezionale di cessioni gratuite a persone od
enti estranei all'amministrazione militare, disposte dal
comandante del corpo d'armata - ai sensi dell'art. 122
delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna - lo scarico dei generi, robe o materiali
ceduti viene fatto allegando alla richiesta:
a) l'ordine scritto del citato comandante con la precisa
indicazione della qualità e quantità di ciò che deve
essere ceduto;
b) la ricevuta rilasciata dalla persona od ente
cessionario.
12. — Per le cessioni a pagamento, valgono le norme
degli art. 120 e 121 delle istruzioni amministrative per
le truppe in campagna. Naturalmente l'elenco
dimostrativo dei generi, robe o materiali ceduti, cui
accenna l'art. 120 deve essere compilato a valore oltre
che a quantità per stabilire la concordanza fra il suo
ammontare e quello della quietanza che verrà poi
rilasciata alla cassa militare.
Giova avvertire che le richieste di scarico relative a
cessioni a pagamento non corredate dal suindicato elenco
dimostrativo e dalla quietanza originale di versamento
pel corrispondente importo, non possono ritenersi valide
agli effetti contabili e di conseguenza resta integra la
responsabilità da parte del consegnatario.
CAPO IX.
Materiali di dotazione e scorta degli enti
che si sciolgono
o che vengono riagganciati
ai propri centri di mobilitazione.
13. — Operazioni da
compiersi dagli enti mobilitati che si sciolgono.
Gli enti e reparti che si sciolgono debbono provvedere:
a) a chiudere il quaderno mod. 547 dopo averlo
debitamente aggiornato con la registrazione di tutti i
movimenti di carico e scarico compiuti fino alla data
dello scioglimento;
b) a versare al proprio centro di mobilitazione il
materiale in consegna a mezzo di apposito buono in
duplice esemplare. Si ricorda che gli oggetti e
materiali versati debbono corrispondere al carico del
quaderno, e le eventuali mancanze vanno giustificate con
apposito verbale approvato dalle autorità indicate
nell'art. 18 delle istruzioni amministrative per le
truppe in campagna. In difetto di tale documento i
centri di mobilitazione redigono un verbale degli
oggetti e materiali mancanti da firmarsi anche dal
comandante del reparto che vi indicherà pure il corpo
cui appartiene;
c) a registrare il suddetto buono nella colonna
«diminuzioni» del quaderno 547 allegandovi il secondo
esemplare. Su tale documento l'ufficiale di magazzino
ricevente deve apporre la seguente dichiarazione:
«I materiali versati dal......... (citare l'ente che
ha versato) alla data del ............. sono stati
assunti in carico da questo magazzino con richiesta n.
....... del .............».
d) a rimettere il quaderno con i documenti probatori
degli aumenti e delle diminuzioni alla direzione
d'amministrazione dell'armata da cui dipendono, entro 20
giorni dalla data di scioglimento. Gli enti mobilitati
dipendenti dalle sezioni speciali dei rispettivi uffici
di contabilità e revisione, trasmettono a questi i loro
quaderni.
Eseguito il controllo, le direzioni di amministrazione
d'armata e le sezioni speciali predette restituiscono i
quaderni debitamente vistati ai centri di mobilitazione
interessati che li conservano nel proprio archivio. (4)
14. - Operazioni da
compiersi dagli enti mobilitati che rientrano al centro
di mobilitazione ma non si sciolgono.
Gli enti e reparti sopradetti procedono alla chiusura
del quaderno di carico mod. 547 ed all'impianto di uno
nuovo in doppio esemplare, uno dei quali verrà tenuto
dal comandante dell'ente o reparto e l'altro dal
consegnatario del magazzino ai sensi e per gli effetti
del § 54 dell'istruzione contabile 3765.
Sul quaderno 547 chiuso al termine della gestione di
guerra, va apposta la seguente dichiarazione:
«Si dichiara che le rimanenze alla data della
chiusura del presente quaderno sono state fedelmente
riportate sul nuovo quaderno impiantato alla data ......
V° L'Ufficiale di magazzino
Il Comandante».
Il consegnatario del centro di mobilitazione si accerta
che i materiali descritti nel vecchio quaderno 547 siano
stati esattamente riportati sul nuovo, ed appone il
visto alla dichiarazione suddetta provvedendo, nel
contempo :
- ad inviare il vecchio quaderno alla direzione di
amministrazione dell'armata od alla sezione speciale
dell'ufficio contabilità e revisione da cui dipende il
reparto;
- a restituire al reparto un esemplare del nuovo munito
di altra dichiarazione attestante l'esatta concordanza
con quella del quaderno chiuso.
L'ente controllore eseguita la revisione rimette quest'ultimo
debitamente firmato al detto magazzino perché lo
conservi nel proprio archivio.
Gli oggetti e materiali esuberanti od inservibili sono
versati al magazzino del centro che provvederà alle
operazioni indicate nel capitolo che segue.
15. - Operazioni da compiersi dai magazzini territoriali
in occasione di scioglimento o riunione dei reparti al
proprio centro di mobilitazione.
I magazzini dei centri di mobilitazione provvedono a
ritirare dai reparti che si sciolgono i materiali in uso
e in consegna, come dai quaderni mod. 547, e dai reparti
che non si sciolgono, quelli esuberanti ai bisogni di
pace.
Pei materiali eventualmente mancanti - e per i quali non
sia stata rilasciata l'autorizzazione di scarico - i
reparti interessati debbono compilare, ai sensi degli
art. 17 e 18 delle istruzioni amministrative per le
truppe in campagna, appositi verbali in triplice
esemplare. Tale verbale, oltre a riportare la precisa
denominazione dei materiali mancanti e l'importo
presumibile ai fini della competenza prescritta
dall'art. 18 delle predette istruzioni deve indicare le
generalità del comandante del reparto o direttore
dell'ente interessato, nonché il suo preciso recapito,
specie se trattasi di ufficiali delle categorie in
congedo. Dei tre esemplari, uno viene inviato al centro
di mobilitazione, uno rimane allegato al quaderno a
giustificazione provvisoria dello scarico, il terzo
trasmesso alla direzione di amministrazione dell'armata
(o alla sezione speciale di revisione presso l'ufficio
contabilità e revisione); la quale provvederà poi ai
sensi dell'art. 18 delle ripetute istruzioni a
sottoporlo all'autorità competente per l'eventuale
ammissione della causa di forza maggiore o per la
decisione di addebito in caso di riconosciuta
responsabilità dell'agente.
Gli oggetti dei gruppi A e B ritirati dai reparti sono
assunti in carico sul registro 1895 (ex 331) sulla base
di uno degli esemplari dei buoni di versamento che vi
rimarranno allegati a prova dell'operazione.
I materiali del gruppo C sono invece assunti in carico
sul registro analitico riassuntivo mod. 1273
prescindendo dal loro stato d'uso.
I relativi buoni di versamento debbono essere muniti
della dichiarazione del comandante del corpo, reparto
autonomo o distaccamento.
Alla corrispondente richiesta di carico deve essere
allegalo uno degli esemplari dei buoni di versamento
sopracitati.
I materiali dei gruppi A e B non più in condizioni di
utile impiego sono dichiarati fuori uso con le modalità
già indicate al capo VI delle presenti norme; gli altri
materiali, degli stessi gruppi ancora suscettibili di
utile impiego, devono essere assunti in carico nella
categoria alla quale possono essere adibiti e, nel caso
in cui sia possibile, rimessi in efficienza servendosi
dei propri mezzi oppure di quelli degli stabilimenti
territoriali previa autorizzazione, in questo caso, del
comando del corpo d'armata oppure del comando difesa
territoriale se il corpo d'armata si trovi fuori sede.
I materiali del gruppo C non dichiarati fuori uso, sono
falli riparare dagli stabilimenti attenendosi alle
prescrizioni del § 10 della circolare 14 giugno 1937, n.
36000 - della direzione generale artiglieria - e
successive aggiunte o variami; per le riparazioni (o
sostituzioni ove possibile) delle armi portatili
d'assalto od accompagnamento - escluso il pezzo da 47
cui sono applicabili le disposizioni per le artiglierie
- si debbono invece inoltrare apposite richieste alla
direzione di artiglieria della circoscrizione tramite il
comando del corpo d'armala o della difesa territoriale
in caso di allontanamento del corpo d'armata.
Ove l'importo dei lavori non superi le L. 10.000 le
riparazioni sono eseguite a minute spese affidandole al
migliore offerente; da L. 10.000 a L. 500.000 ad
economia mediante contratto: da L. 500.000 ad 1 milione
a trattativa privata.
16. - I centri di mobilitazione debbono inoltre
provvedere:
- a riporre nelle proprie dotazioni i materiali
occorrenti per le unità da costituire secondo l'indice
di mobilitazione;
- a richiedere quelli eventualmente mancanti al
completamento delle dotazioni per le suddette unità;
- ad accantonare e conservare a parte i materiali
eccedenti e disponibili per altro impiego;
- a richiedere i materiali eventualmente mancanti al
completamento delle dotazioni per le suddette unità;
tali richieste devono essere rivolte al comando del
corpo d'armata se in sede, o al comando della difesa
territoriale della propria circoscrizione, tenendo
presente pei materiali d'artiglieria le prescrizioni
dell'allegato 1 alla circolare n. 3547 del ministero
guerra - direzione generale d'artiglieria del 14
dicembre 1940;
- ad accantonare e conservare a parte i materiali
eccedenti o disponibili per gli altri impieghi;
- ad eliminare con le norme comuni gli oggetti e
materiali dichiarati fuori uso.
17. - Materiali delle mense ufficiali e sottufficiali.
I materiali (mobili ed arredi, stoviglie, biancheria,
ecc.) acquistati con le assegnazioni concesse
dall'amministrazione e presi in carico sul registro
inventario a mente della circolare 2000/R in data 16
novembre 1940 della direzione generale servizi
amministrativi - e che al rientro dei corpi risultino
eccedenti alle esigenze di guarnigione - sono versati al
magazzino del centro di mobilitazione a mezzo di
apposito buono in doppio esemplare. Uno di questi,
munito di dichiarazione del consegnatario del magazzino
con gli estremi della corrispondente assunzione in
carico, serve a documentare la diminuzione dei materiali
dal registro inventario tenuto dal gestore della mensa.
L'altro esemplare viene dal consegnatario allegato alla
richiesta di carico relativa.
Il magazzino provvede a rimettere in efficienza i
materiali passibili di riparazione ed a conservarli per
l'eventuale impiego.
Le unità, enti e reparti che si sciolgono, versano
l'intero carico risultante dall'inventario, al magazzino
predetto, seguendo la procedura sopra indicata.
Il registro inventario deve essere ritirato dal
magazzino, il quale vi apporrà l'annotazione a firma del
consegnatario, relativa agli estremi dell'assunzione in
carico dei materiali.
CAPO X.
Materiali, generi e robe
di rifornimento e consumo.
18. — Le norme generali da
applicarsi nei riguardi dei materiali suindicati sono
contenute negli articoli dal 91 al 129 delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna; quelle
particolari per i singoli servizi nei capi dal II all'XI
della parte speciale delle citate istruzioni, illustrate
ed integrate come in appresso.
I materiali, i generi e le robe di rifornimento e
consumo sono gestiti dagli organi di servizio di riserva
e di seconda linea, i cui consegnatari hanno l'obbligo
della compilazione e resa del conto giudiziale. Gli
organi di prima linea funzionano di massima come
distaccamenti di quelli di seconda linea cui rendono
conto di ciò clic ricevono e distribuiscono.
Il cambio di consegnatario non comporta chiusura
definitiva delle contabilità con distinta resa del
conto, ma soltanto la separazione della gestione del
cessante da quella del subentrante mediante la chiusura
provvisoria delle partite e la determinazione delle
relative rimanenze.
Pur non addivenendosi ad una regolare consegna del
materiale, occorre peraltro redigere apposito verbale
firmato dai due consegnatari con la data del cambio e
l'esplicita dichiarazione che l'uscente assume la
responsabilità per tutti i movimenti di materiali
verificatisi durante la sua gestione, esonerandone il
subentrante.
Agli effetti della gestione del materiale, è consentito
rendere autonomi gli organi di prima linea che per
circostanze di servizio speciali convenga sganciare da
quelli di seconda linea al fine di evitare complicazioni
contabili od altri inconvenienti (vedasi al riguardo gli
articoli 170, 188, 190, 210, 225, 234, 241 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna). A
tale proposito, con la circolare 1015/R. del 16 luglio
1940 è stata messa in evidenza l'opportunità di valersi
con una certa larghezza di detta facoltà per non
accentrare nelle gestioni degli organi di seconda linea
pesanti operazioni contabili che finirebbero per
pregiudicarne il normale svolgimento. (5)
Fatta eccezione per i casi sopra ricordati gli organi di
servizio di seconda linea, comprendono nel loro conto
giudiziale anche i materiali che i depositi centrali e
gli enti territoriali forniscono direttamente a quelli
di prima linea. A quest'ultimi corre, perciò, l'obbligo
di trasmettere agli organi di seconda linea da cui
dipendono - ed alle date stabilite dagli uffici
direttivi di ciascun servizio - un riepilogo delle
operazioni di aumento e di diminuzione dei materiali con
a corredo i documenti giustificativi ricordati nel capo
XI [numero 4°, lettere a), b) e c)].
Per i materiali di qualsiasi specie che i depositi
centrali o gli enti territoriali cedono agli organi di
servizio di seconda linea o di prima linea, la parte
mittente deve compilare ed allegare ai documenti di
spedizione, un particolareggiato elenco, in duplice
esemplare, delle robe spedite, firmato dal consegnatario
cedente e dall'ufficiale che ne ha sorvegliato
l'imballaggio in rappresentanza dell'ente destinatario;
un terzo esemplare viene dall'ente cedente unito alla
rispettiva pratica.
Per l'accertamento delle qualità e delle condizioni dei
materiali in arrivo gli enti riceventi debbono attenersi
alle norme degli articoli 111, 112, 113, 114 e 115 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna.
CAPO XI.
Materiali destinati a corpi, enti e reparti mobilitati
oltremare.
19. - Sono quelli che gli
enti metropolitani inviano direttamente agli enti
dislocati oltremare e per i quali le basi si limitano
alle operazioni di svincolo ed inoltro a destinazione.
S'intende che le basi, accertando nello svolgimento di
queste loro operazioni, perdite o deterioramenti,
debbono compilare i verbali in contraddittorio con le
autorità ferroviarie o col commissario di bordo che
trasmettono poi alle autorità mittenti.
AH'infuori di queste eventualità la regolarizzazione dei
movimenti di carico dovrà svolgersi direttamente fra
l'ente mittente e quello ricevente con le modalità
appresso indicate:
1°) L'ente mittente compila l'elenco dei materiali
spediti prescritto dall'art. 105 delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna in quattro
esemplari, che devono contenere i seguenti dati:
nella prima colonna: l'ente destinatario e la base del
Regno cui viene appoggiata la spedizione;
nella seconda colonna: i colli che si spediscono,
distinti per numero progressivo con il relativo peso;
nella terza colonna: la dichiarazione dei materiali
contenuti in ciascun collo;
nella quarta colonna: quelle eventuali notizie che
fossero necessarie ed utili far conoscere alle basi od
all'ente ricevente.
Dei quattro elenchi compilati come sopra, uno viene
trattenuto dall'ente speditore ed allegato al relativo
incarto; due sono inviati alla base principale nel Regno
assieme ai documenti di spedizione; il quarto rimesso
direttamente al destinatario. Se questi è ente
territoriale, in luogo del quarto esemplare, gli
verranno trasmesse le richieste di carico e scarico dei
materiali spediti preparate a ricalco come è detto nella
circolare 1015/R. del 16 luglio 1940.
2°) La base principale nel Regno non appena ricevuti i
materiali provvede:
- al controllo del numero dei colli e del relativo peso;
- a prendere nota su apposito registro di tali dati
contraddistinguendo ogni spedizione con un numero
progressivo che riporterà sugli elenchi descrittivi;
- a classificare opportunamente i documenti ferroviari
ricevuti per eventuali ricerche;
- a consegnare al commissario di bordo all'atto
dell'imbarco dei materiali due elenchi descrittivi su
uno dei quali apporrà il suo visto.
3°) Il commissario di bordo appena avuti in consegna i
materiali:
- firma per ricevuta il registro tenuto dalla base;
- consegna appena giunto a destinazione il materiale al
consegnatario del deposito speciale della base
oltremare, facendosi firmare - e conservando a proprio
discarico - l'esemplare dell'elenco che porta il visto
del consegnatario della base del Regno;
- munisce del suo visto l'altro esemplare dell'elenco
stesso e lo rilascia al suddetto consegnatario.
4°) Il consegnatario della base oltremare, ricevuti i
colli costituenti la spedizione:
- provvede ad annotarli su apposito registro analogo a
quello tenuto dalla base principale del Regno;
- appone il visto sull'elenco descrittivo del materiale,
consegnategli dal commissario di bordo;
- consegna i materiali stessi all'incaricato del ritiro
per conto dell'ente destinatario assieme al citato
elenco descrittivo;
- fa firmare il registro dal predetto incaricato come
ricevuta dei colli consegnati pel recapito.
5°) L'ente destinatario ritirati e controllati i
materiali confronta i dati dell'elenco descrittivo con
quello che gli è stato inviato direttamente dal mittente
e non trovandovi divergenza restituisce il primo per
quietanza. Contemporaneamente si da carico dei materiali
ricevuti o sul registro analitico riassuntivo mod. 1273
o sul quaderno mod. 547 a mezzo dell'esemplare
dell'elenco rimastogli che allegherà, poi, alla
richiesta, nel primo caso o al quaderno, sopracitato,
nel secondo. In caso di divergenza si attiene alla
procedura indicata negli articoli 111 e 112 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna. Se
invece il destinatario è ente territoriale, quietanza e
restituisce la richiesta di scarico. Qualora entro due
mesi dalla data di spedizione, il mittente non abbia
ricevuto dal destinatario l'elenco con la richiesta di
scarico quietanzata, si darà scarico del materiale
seguendo la procedura prescritta dall'art. 114 delle
istruzioni amministrative sopra riportate.
CAPO XII.
Materiali destinati alle
basi.
20. — Sono quelli che gli
enti metropolitani (territoriali o mobilitati) inviano
alle basi per il rifornimento periodico delle truppe
dislocate oltremare.
L'ente mittente (territoriale o mobilitato) unisce ai
documenti di spedizione l'elenco descrittivo del
materiale e trasmette a parte la relativa richiesta di
scarico. La base principale controllata la spedizione
restituisce al mittente la richiesta anzidetta firmata
per quietanza e allega l'elenco descrittivo ricevuto
alla corrispondente richiesta di carico.
Qualora l'ente mobilitato non sia tenuto alla
compilazione del conto giudiziale, trasmette alla base
due degli elenchi descrittivi suaccennati, uno dei quali
viene restituito quietanzato per le operazioni di
scarico dal quaderno mod. 547.
La predetta base principale dovendo spedire materiale
oltremare, allega ai documenti di trasporto gli elenchi
descrittivi in quattro esemplari di ciò che ha spedito.
Il primo vistato dal commissario di bordo, resta alla
base come scarico provvisorio; il secondo viene
trasmesso direttamente alla base oltremare; gli altri
due, consegnati al commissario di bordo. Questi,
eseguito il trasporto e proceduto allo scarico, si fa
vistare dal consegnatario della base oltremare uno degli
esemplari che conserva a suo discarico, firma e rimette
l'altro al consegnatario della base oltremare. Accertata
la regolarità delle spedizioni e l'esattezza degli
elenchi in sua mano, il consegnatario della base
oltremare ne restituisce uno firmato per ricevuta a
quello della base principale ed allega l'altro alla
richiesta di carico.
CAPO XIII.
Ricupero dei materiali.
21. - Con circolare n.
21430 in data 11 settembre 1940, lo stato maggiore del
R. Esercito, ha dato le seguenti disposizioni in merito
all'organizzazione del servizio di ricupero dei
materiali.
«È corrisposto un compenso in denaro ai militari di
truppa od ai reparti che già contribuiscono alla
raccolta dei materiali da recuperare».
Tale compenso va inteso come un premio da
corri-spondersi a chi particolarmente si distingua
nell'assolvimento del compito su accennato e non quale
compenso di prestazione d'opera, attesoché anche il
ricupero deve essere sentito dal soldato come dovere di
coscienza e non come fonte di guadagno.
Il premio deve andare a vantaggio esclusivo e diretto
dei militari di truppa e può essere assegnato:
- personalmente ai militari che se ne siano resi
particolarmente meritevoli, ed in modo che ciascuno ne
tragga un tangibile benessere (minimo 20 lire);
- collettivamente a piccoli reparti, non superiori alla
compagnia, per distribuzione di generi di conforto, per
miglioramento rancio od altro.
A mente dell'art. 48 delle istruzioni relative al
trattamento economico del personale militare e
militarizzato mobilitato per la guerra, detto premio
deve essere commisurato a non più di un decimo del
valore dell'oggetto ricuperato.
L'operazione di stima dei materiali ricuperati e la
determinazione dei premi da corrispondersi in base alle
tariffe stabilite, debbono essere compiute di massima, e
sia pure in maniera sommaria, presso i centri di
raccolta di G. U. all'atto del versamento da parte dei
reparti raccoglitori, ed il risultato deve essere
comunicato al versante. Soltanto per gli oggetti di
difficile classificazione preventiva, i capi centri di
raccolta possono riservarsi di far accertare da altri
organi di servizio dell'armata, più competenti, il
valore reale.
L'importo del premio deve essere corrisposto dalla
direzione delle tappe di armata al comando del
reggimento (o reparto autonomo) versante, nel più breve
tempo possibile (non oltre una settimana).
Dalla concessione del premio va escluso, come è detto
nell'ultimo capoverso dell'art. 48 delle istruzioni
sopracitate, il personale dei reparti espressamente
incaricato del servizio ricuperi.
Così pure il premio deve essere limitalo alla raccolta
ed alla consegna di materiali minuti e sparsi sul
terreno; non deve essere concesso per la semplice
segnalazione di ingenti partite di materiali accumulati
in breve spazio o di materiali voluminosi e facilmente
reperibili dagli organi dei vari servizi, come carri,
autocarri, artiglierie, macchinar!, ecc. ecc.
22. - TABELLA A. - Tariffa dei premi da corrispondere
agli enti raccoglitori di armi, oggetti e materiali vari
in buono stato d'uso e suscettibili di riparazione.
Attrezzi vari da
lavoro, come: badili, martelli, mazze, mazzette,
tenaglie, cazzuole, pinze, ecc., manicati o non,
per Kg. |
da L. 0,20 a L.
0,40 |
Al Kg. |
Piccole parti di
artiglieria, parti di arme accessori metallici
di batterie e carreggio |
» 1,00 » 5,00 |
Bufetterie,
bardature, corregge e materiali di cuoio |
» 0,70 » 1,50 |
Cordami e
materiali di canapa |
» 0,40 » 0,80 |
Cofani, cofanetti,
cassette di legno e ferro |
» 0,70 » 1,50 |
Fucili e moschetti |
» 10,00 » 20,00 |
Al pezzo |
Pistole
automatiche ed a rotazione |
» 5,00 » 10,00 |
Armi bianche corte |
» 1,00 » 1,50 |
Armi bianche
lunghe |
» 2,00 » 5,00 |
Cannocchiali e
binocoli prismatici |
» 30,00 » 80,00 |
Cannocchiali
panoramici, goniometri, telemetri |
» 30,00 » 80,00 |
Cannocchiali e
binocoli Galeliani |
» 10,00 » 30,00 |
Bussole, orologi e
piccoli strumenti di precisione |
» 2,00 » 10,00 |
N.B. a) I premi massimi si devono corrispondere soltanto
per i materiali in ottima condizione di conservazione;
b) Per i materiali ed oggetti che non possono
evidentemente essere fatti rientrare nelle categorie o
nei prezzi sopra elencati, sarà fatta eseguire apposita
stima da enti di servizio dell'armata competente.
23. - TABELLA B. - Tariffa dei premi da corrispondere
agli enti raccoglitori di materiali vari non più
suscettibili di riparazione, rottami e materiale di
rifiuto.
Rottami di ferro,
ghisa, acciaio, filo di ferro, scheggie di
proiettili, armi fuori uso, scatolame metallico
ridotto in lastra |
L. 0,50 al Kg. |
Rottami di metalli
ricchi: rame, bronzo, alluminio, nichelio,
oppure oggetti come: cartucce, caricatori,
bossoli di ottone per artiglieria, cannelli,
spolette, ecc. |
» 0,70 » |
Stracci di
qualsiasi materiale di lana o similare |
» 0,35 » |
Stracci di
qualsiasi materiale di cotone, canapa, iuta o
similare compresi i cordami fuori uso |
» 0,20 » |
Ritagli o pezzami
di cuoio di qualsiasi specie, calzature,
bufetterie, bardature fuori uso |
» 0,15 » |
Frantumi di pane,
gallette, derrate alimentari avariate |
» 0,15
» |
Coperture di gomma
per auto e anelli di gomma pieni senza anima
metallica |
» 0,15 » |
Camere d'aria per
auto |
» 0,50 » |
Anelli di gomma
per cicli, anelli pieni con anima metallica e
cascami di gomma |
» 0,07 » |
Ossa |
» 0,15
» |
Carta da macero |
» 0,05 » |
N.B. - Alle tabelle sopra riportate altre voci possono
essere aggiunte a giudizio della direzione del servizio
delle tappe, di armata, cui è devoluta l'organizzazione
del ricupero materiali, allo scopo di facilitare la
classificazione dei materiali e la conseguente
determinazione dei prezzi.
CAPO XIV.
Contabilità del materiale.
24. - Tenuta dei quaderni
mod. 547.
Le operazioni contabili che interessano i quaderni mod.
547 debbono essere comprovate dai documenti
rispettivamente indicati nelle lettere che fanno seguito
ed a seconda dei casi dalle stesse contemplati.
Per gli aumenti:
a) dal secondo esemplare dei buoni di prelevamento
munito dalla firma del consegnatario del magazzino od
ente distributore;
b) da un esemplare dell'elenco descrittivo dei materiali
ricevuti direttamente dagli enti territoriali, art. 110
delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna;
c) dai verbali di rinvenimento pei materiali risultati
in più del carico;
d) dai verbali constatanti le prede belliche (art. 163
istruzioni amministrative per le truppe in campagna);
e) da un elenco descrittivo dei materiali acquistati dal
commercio (fatta eccezione per quelli di immediato
impiego) munito degli estremi dei titoli di spesa
contabilizzati nel quaderno di cassa 2772.
Per le diminuzioni:
a) dal secondo esemplare dei buoni di versamento munito
della firma del consegnatario del magazzino od ente
distributore;
b) dai verbali per perdite dovute a causa di forza
maggiore debitamente approvati;
c) dai verbali per perdite derivanti da cali naturali
pure approvati;
d) dagli stati di addebito con la dichiarazione di
accettazione degli interessati. A tali documenti va
allegata la quietanza delle casse militari riguardanti i
versamenti della somma addebitata. Nel caso di pagamento
rateale, si unirà, in luogo della quietanza, la
dichiarazione che l'addebito è stato inscritto nel
quadro 9 del giornale di contabilità, ove riguardi
militari di truppa e sergenti o sergenti maggiori;
oppure nel registro degli stipendi, quando si riferisca
ad ufficiali o marescialli.
25. - Rinnovazione periodica dei quaderni. - Resa e
controllo dei medesimi.
I quaderni vengono chiusi e rinnovati ogni sei mesi.
Stabilite le rimanenze alla data di chiusura, i
comandanti di reparto dopo avere accertato che le stesse
corrispondono alla effettiva consistenza del materiale,
le riportano integralmente su di un nuovo quaderno, sul
quale sarà apposta la seguente dichiarazione:
«Dichiaro che il carico riportato all'inizio della
gestione sul presente quaderno, alla data ..........
corrisponde esattamente alla rimanenza al .............
risultante dal quaderno 547 chiuso a tale data.
Il Comandante».
Sul vecchio quaderno sarà
invece apposta la seguente dichiarazione:
«Dichiaro che le rimanenze alla data del ............
corrispondono alla effettiva consistenza dei materiali e
che le stesse sono state fedelmente riportate sul
quaderno relativo alla nuova gestione decorrente
dal............
Il Comandante».
I vecchi quaderni vanno
poi trasmessi entro venti giorni dalla data di chiusura
alle direzioni di amministrazione dell'armata od uffici
contabilità e revisione territoriali (sezione speciale)
a seconda della competenza.
Giusto il principio generale adottato con la circolare
n. 1144/R in data 1° agosto 1940, gli enti mobilitati
devono rendere i conti alla direzione di amministrazione
dell'armata dalla quale organicamente dipendono all'atto
della chiusura della gestione.
Può accadere che alcuni enti o reparti siano passati
durante il semestre ad un'armata diversa da quella cui
appartenevano all'inizio. In tale caso, la direzione di
amministrazione dell'armata o la sezione speciale
dell'ufficio contabilità e revisione che deve procedere
al controllo, richiederà i quaderni del semestre scaduto
agli enti che li detengono per accertare l'esattezza
delle rimanenze riportate sui quaderni in revisione,
salvo poi a restituire i vecchi con la dichiarazione di
concordanza.
26. - Smarrimento del quaderno mod. 547 o di altri
documenti relativi alla contabilità in materia.
In conformità di quanto prescritto dal § 59
dell'istruzione 3765 per la contabilità degli enti
amministrativi del R. Esercito, il responsabile della
tenuta e conservazione dei documenti smarriti, deve
immediatamente farne relazione al comandante del corpo,
capo servizio o direttore. Questi nomina una commissione
composta di tre ufficiali e da lui stesso presieduta, la
quale sulla base dei dati raccolti, metterà in evidenza
in apposito verbale tutte le circostanze di fatto, di
tempo e di luogo che hanno causato la perdita dei
documenti originali che si sono dovuti ricostruire, ed i
motivi per i quali non è stato possibile ricostruire gli
altri.
Il predetto verbale sarà poi trasmesso alla direzione
d'amministrazione dell'armata da cui dipende il corpo o
reparto interessato od all'ufficio contabilità e
revisione territoriale (sezione speciale).
Tener presente che per la ricostruzione del quaderno
mod. 547 si potranno ricavare utili elementi
dall'esemplare rimasto presso il centro di mobilitazione
del reparto.
CAPO XV.
Contabilità degli organi di servizio di riserva e di
seconda linea.
27. - Come già detto, gli
organi di riserva di servizio e di seconda linea hanno
l'obbligo della resa del conto giudiziale, il quale
dovendosi compilare solo a «quantità» è unicamente
costituito dal registro analitico riassuntivo mod. 1273
e dalle richieste di scarico e carico documentate a
seconda dei casi come segue:
Per il carico:
- dall'elenco dei materiali ricevuti di cui all'art.
106. delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna;
- da un esemplare del verbale di ricognizione nel caso
previsto dall'art. 113 delle istruzioni predette;
- dai verbali di collaudo e di assunzione in carico .
dei materiali acquistati dal commercio;
- dagli inventar! delle cose predate (art. 163 delle
ripetute istruzioni);
— dai verbali constatanti la ripresa nei conti dei
materiali rimessi in efficienza, riattati o recuperati
(articoli 202, 222, 223 delle istruzioni amministrative
stesse);
- dai documenti che provino la regolarità amministrativa
e contabile dell'operazione nei casi qui contemplati.
Per lo scarico :
- dai buoni di prelevamento riepilogati, per i materiali
distribuiti direttamente ai reparti mobilitati;
- da uno degli elenchi descrittivi dei materiali
spediti, per ciò che viene ceduto ad altri organi di
servizio o ad enti territoriali, a mente degli articoli
105 e 106 delle istruzioni amministrative per le truppe
in campagna;
- da un esemplare del verbale di ricognizione nei casi
previsti dall'art. 113 delle predette istruzioni;
- dai riepiloghi dei buoni riguardanti gli oggetti e
generi ceduti a pagamento (o da un elenco dimostrativo
dei medesimi) corredati dalle quietanze della cassa
militare pel corrispondente importo, articoli 120 e 121
delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna;
- dai verbali approvati di dichiarazione fuori uso, di
calo o di perdita per causa di forza maggiore, tenuto
conto che i citali verbali debbono essere approvati nei
modi e dalle autorità previste dagli articoli 17 e 18
delle citale istruzioni, giusta quanto è detto al
precedente n. 8;
- dai riepiloghi delle operazioni di aumento e
diminuzione che gli organi di prima linea trasmettono a
quelli di seconda linea pei materiali ricevuti,
distribuiti, deteriorati o smarriti (art. 123 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna).
Detti riepiloghi debbono essere a loro volta corredati
dai seguenti documenti giustificativi:
Per gli aumenti:
- da un esemplare degli elenchi di spedizione della
parte mittente - od in difetto dal verbale di
ricognizione delle robe o materiali ricevuti - dai
verbali di collaudo ed assunzione in carico dei
materiali acquistati (ad eccezione delle robe e generi
destinati all'immediato consumo che non vengono presi in
carico essendo sufficiente la dichiarazione di pronto
impiego sulla fattura o nota di acquisto).
Per le diminuzioni :
- dai buoni di prelevamento dei materiali e robe
distribuite dal riepilogo degli oggetti e generi ceduti
a pagamento o da un elenco dimostrativo dei medesimi con
le quietanze della cassa militare per il corrispondente
importo;
- dai verbali di dichiarazione fuori uso, di calo, di
perdita per causa di forza maggiore, tenuto conto che
tali verbali, debbono essere approvati nei modi e dalle
autorità previste dagli articoli 17 e 18 delle citate
istruzioni, giusta quanto è detto al precedente n. 8.
28. - Richieste di carico e scarico.
Di regola, le richieste di carico e scarico sono
compilate dagli organi di servizio di riserva e da
quelli di seconda linea perché solo per questi organi è
prescritta la tenuta del conto giudiziale (art. 92 delle
istruzioni amministrative per le truppe in campagna).
Tuttavia detti documenti devono essere compilati anche
dagli organi di servizio di prima linea, nel caso che a
questi sia stata conferita l'autonomia nei riguardi
della gestione del materiale, giusta quanto è previsto
dagli articoli 170, 171, 188, 190, 210, 234 e 241 delle
citate istruzioni.
L'elenco descrittivo dei materiali tiene luogo della
richiesta di carico o di quella scarico. (6)
29. - Contabilità degli organi di prima linea. Gli
organi di servizio di prima linea per poter seguire il
movimento dei materiali che ricevono e distribuiscono
per conto degli stabilimenti e degli organi di servizio
di seconda linea, debbono tenere i seguenti documenti:
1°) un registro della consistenza dei materiali con gli
aumenti e con le diminuzioni avvenute durante il mese.
Lo scarico dei generi e robe distribuite è riportato
giorno per giorno con voce riepilogativa;
2°) un registro riepilogativo delle distribuzioni
giornaliere fatte agli enti o reparti mobilitati;
3°) un registro a madre e figlia delle ricevute da
rilasciare agli organi di seconda linea o di riserva per
i materiali da questi forniti ai sensi dell'art. 100
delle istruzioni amministrative per le truppe in
campagna;
4°) un registro dei generi e robe ceduti a pagamento da
chiudersi mensilmente con il riepilogo a valore delle
risultanze. Per comodità e semplificazione contabile i
versamenti delle somme riscosse si effettuano per
differenza in occasione del prelievo dei fondi dalle
casse militari.
Ai sensi dell'art. 125 delle istruzioni amministrative
per le truppe in campagna gli organi di prima linea
rimettono a quelli di seconda linea da cui dipendono:
a) i riepiloghi delle operazioni di aumento e
diminuzione con i relativi buoni;
b) l'elenco delle altre diminuzioni avvenute nel mese
(verbali di calo, di forza maggiore, di consumo ecc.);
c) le rimanenze dei materiali desunte dal registro di
cui al n. 1 nonché lo stralcio del registro di cui al n.
4 unitamente alle quietanze di versamento rilasciate
dalle casse militari. Prima dell'invio di tali quietanze
ne saranno riportati gli estremi sul registro originale.
CAPO XVI.
A) — Gestione del materiale automobilistico degli enti
mobilitati.
(Circ. n. 22400 del 1°
agosto 1940 della Direzione Gen. Motorizzaz.).
30. - La gestione dei
materiali auto degli enti mobilitati viene condotta
esclusivamente con le norme di guerra, non dovendo
interferire sugli elementi territoriali, i quali si
gestiscono con le norme di pace.
Gli enti mobilitati possono e debbono appoggiarsi alla
organizzazione territoriale civile per sfruttarne la
potenzialità produttiva, ma devono procedere alle
incombenze amministrative con le norme di guerra,
integrate da quelle che seguono.
31. - Le riparazioni agli automezzi sono eseguite dalle
autofficine in dotazione ai reparti, allo scopo di
perfezionare sempre più l'addestramento del personale e
la conoscenza delle possibilità di lavorazione delle
autofficine stesse.
Le ripassature che non fosse possibile effettuare con le
autofficine e le revisioni, saranno compiute presso le
ditte private autorizzate e controllate dagli organi
territoriali (centri automobilistici e officine
automobilistiche R. Esercito - v. elenchi n. 1 e 2
allegati alla predetta circolare): ma il pagamento delle
fatture dovrà essere effettuato dall'ente mobilitato. Le
fatture sono vistate dall'officina automobilistica R.
Esercito o dai centri automobilistici (nella cui
giurisdizione trovansi le officine che hanno eseguite le
riparazioni), agli effetti del controllo tecnico
amministrativo sulle ditte che lavorano inquadrate
nell'organizzazione militare.
Poiché le ditte elencate nell'allegato 1 hanno
potenzialità variabili, e soltanto in parte sono in
grado di eseguire le revisioni, gli enti, per la
opportuna distribuzione degli automezzi da riparare,
debbono prendere preventivi accordi con i centri
automobilistici viciniori, i quali hanno già
classificate le ditte di cui all'allegato n.'l, a
seconda della loro idoneità ad eseguire revisioni o
ripassature.
32. - I ricambi occorrenti per le riparazioni vengono
acquistati con le consuete modalità di pace, sulla base
dei contratti a quantità indeterminata stipulati con le
varie ditte. Eccezionalmente si autorizza l'acquisto
strettamente necessario di ricambi non originali, purché
severamente controllati.
Sulle fatture deve essere apposta la seguente
dichiarazione:
«Il ricambio non originale di cui alla presente
«fattura fu acquistato a prezzo inferiore (od uguale) a
quello della Ditta costruttrice dell'automezzo, non
avendo questa potuto soddisfare la richiesta del giorno
......... ».
La suddetta dichiarazione è firmata dall'ufficiale al
materiale o dall'ufficiale che presiede
all'approvvigiona-mento dei materiali di ricambio
(circolare 17810 in data 5 luglio 1940-XVIII).
33. - Il materiale vario occorrente per le riparazioni è
acquistato dal commercio, seguendo per il pagamento le
norme regolamentari.
34. - Le gomme, nuove o ricostruite eventualmente
occorrenti sono richieste al ministero - direzione
generale motorizzazione - che ne autorizzerà il
prelevamento con passaggio di carico dai depositi di
gomme ricostruite (circolare 19004 dell'11 luglio
1940-XVIII).
Le gomme abbisognevoli di riparazione di 1° grado e che
non possono essere riparate coi mezzi delle autofficine,
saranno inviate, previa intesa col centro
automobilistico competente, alle officine di riparazione
viciniori che risultano dall'elenco, allegato n. 3 alla
sopra indicata circolare.
Il pagamento delle relative fatture di acquisto viene
effettuato dall'ente mobilitato, dopo aver controllato
che i prezzi fatturati siano quelli contrattuali,
pattuiti dal centro automobilistico territoriale
competente.
Le gomme abbisognevoli di riparazione di 2° grado
(ricostruzione) saranno invece versate senz'altro al
centro automobilistico viciniore che provvedere secondo
le norme in vigore (circolare 4884 in data 18 marzo
1940-XVIII).
35. - Le riparazioni eventualmente effettuate presso le
officine militari territoriali (Off. tipo A - tipo B -
reggimentali) saranno a carico degli enti territoriali
stessi, facendo però fatturare agli enti mobilitati
interessati le parti di ricambio acquistate per le
riparazioni.
36. - I materiali fuori uso (rottami) residuati dalle
lavorazioni, saranno versati al centro automobilistico o
all'ente territoriale motorizzato viciniore.
B) - Gestione dei
carburanti e lubrificanti. Norme per gli organi di
rifornimento.
37. - Giusta le
disposizioni impartite con la circolare dello stato
maggiore R. Esercito n. 17000 in data 1° giugno 1940, al
rifornimento dei carburanti e lubrificanti occorrenti
pel funzionamento degli automezzi in dotazione ai corpi
od enti mobilitati provvedono i posti di distribuzione,
che possono essere costituiti:
- dalle sezioni o squadre carburanti delle divisioni e
dei corpi d'armata speciali;
- dagli autoreparti di corpo d'armata per i corpi
d'armata normali;
- dal parco automobilistico dell'armata, se trattasi di
posti di distribuzione di armata.
Le sezioni - squadre - gli autoreparti ed il parco
automobilistico degli enti, hanno gestione autonoma (n.
5 della circolare 17000 già citata) con l'obbligo, ai
sensi dell'art. 92 delle predette istruzioni, di
compilare e rendere il conto giudiziale.
I posti di distribuzione e le aliquote di parco
automobilistico o di autoreparto, devono eseguire i
rifornimenti per conto degli enti che li hanno
costituiti, comu-nicando periodicamente a questi ultimi
la situazione dei movimenti effettuati a mezzo del
riepilogo delle operazioni di aumento e di diminuzione
avvenuti nei materiali loro affidati (art. 123 delle
ripetute istruzioni).
38. - Acquisti e prelevamenti.
Gli acquisti ed i prelevamenti debbono essere
coni-misurati agli effettivi bisogni, evitando scorte
non strettamente indispensabili.
I carburanti e lubrificanti vengono di norma forniti
agli autoreparti di corpo d'armata, alle sezioni o
squadre carburanti e lubrificanti, nonché ai posti di
distribuzione, dai parchi automobilistici di armata o da
quello dello stato maggiore, i quali ne sono a loro
volta riforniti direttamente dagli stabilimenti
territoriali o dal parco centrale automobilistico.
Nel caso che il parco centrale automobilistico non sia
costituito, gli autoreparti di corpo d'armata e le
sezioni o squadre carburanti e lubrificanti acquistano i
carburanti e lubrificanti dalle agenzie A.G.I.P. e
R.O.M.S.A. sotto l'osservanza delle norme contrattuali
in vigore, (vedere le circolari 842 G. M. 1937 per
carburanti e 835 G. M. 1938 per lubrificanti dalle quali
sono state tratte le seguenti disposizioni che
maggiormente interessano gli enti mobilitati.
Sui buoni di prelevamento debbono essere indicati, con
la massima esattezza, gli estremi per individuare -
senza possibilità di dubbi - l'ente prelevatario cui
vanno intestate le fatture (indirizzo preciso ed, al
caso, il numero della posta militare).
Il deposito della società rilascia appositi buoni di
distribuzione composti dei tagliandi A e B (allegato 2
della circolare predetta).
All'atto della consegna dei carburanti e lubrificanti
l'agenzia della società fa apporre sui tagliandi A e B
la firma della persona che materialmente ne effettua il
ritiro, trattenendo il tagliando A e consegnando al
corpo o reparto prelevatore il tagliando B.
Se la merce non viene direttamente ritirata dall'ente,
ma spedita per ferrovia, l'agenzia della società
allegherà la bolletta di spedizione al tagliando A,
mentre prov-vederà ad inviare al prelevatario, a mezzo
posta, il tagliando B.
Sui predetti tagliandi la citata agenzia deve sempre
apporre il numero nonché la data della richiesta di
prelevamento o della lettera ordine. Gli agenti generali
delle società assuntrici A.G.I.P. e R.O.M.S.A.
trasmettono all'ente prelevatario le fatture dei
carburanti e lubrificanti consegnati (originale e copia)
compilandole sulla base dei buoni di prelevamento e dei
tagliandi A dei buoni di distribuzione.
39. - Pagamenti. (7)
L'ufficio amministrazione dell'ente che ha eseguito il
prelevamento provveduto al controllo delle fatture, le
paga, versandone l'ammontare al conto corrente postale
intestato alle singole agenzie; a tal uopo si servirà
dello speciale modulo che dette agenzie allegano alle
fatture, sulle quali sarà poi apposta la seguente
dichiarazione :
«Si dichiara che le materie indicate nella presente
fattura furono assunte in carico il ............. sul
registro ........... per litri ........... di benzina
.................. corrispondenti a Kg. ...........
Litri ......... di gassoleo corrispondenti a Kg.
............ Litri ........... di petrolina
corrispondenti a Kg. .......... Olio denso Kg. .........
Olio semidenso Kg. ............
L'Ufficiale addetto
alla gestione degli automezzi
F°
............................
Visto: II Capo Ufficio
Amministrazione
F°
...........................
In casi eccezionali gli organi suddetti possono
rifornirsi di carburanti e lubrificanti presso gli enti
territoriali del R. Esercito (centri automobilistici e
depositi succursali distaccati).
Peraltro tali prelevamenti sono da considerarsi come
prestiti e debbono essere regolarizzati dagli enti
cessionari rilasciando a quelli territoriali
corrispondenti buoni sull'A.G.I.P. e sulla R.O.M.S.A.
per le somministrazioni ricevute.
40. - Contabilità.
Come già detto al precedente n. 37 le sezioni o squadre
carburanti e lubrificanti, gli autoreparti del corpo
d'armata ed i parchi auto di armata, hanno gestione
autonoma.
In determinate situazioni può manifestarsi la necessità
o la convenienza di rendere autonomi, come gestione,
anche i posti di distribuzione od altri organi di prima
linea, analogamente a quanto previsto per gli altri
servizi dalla parte 2a delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna.
In tal caso detti organi, come tutti gli altri aventi
gestione autonoma, debbono tenere i seguenti documenti:
a) il registro mensile delle introduzioni, mod. 1623
(allegato 62 istruzioni sul servizio auto) nel quale
sono. riportati gli acquisti fatti, nonché i
prelevamenti eseguiti presso altri enti;
b) il registro delle distribuzioni mod. 1624 (allegato
63 delle istruzioni predette) ogni pagina del quale deve
interessare un mese ed un reparto. In detto registro si
riportano giornalmente i quantitativi globali di
ciascuna specie di materiali distribuiti ai singoli
reparti. Alla fine del mese ogni pagina del registro
viene chiusa, ed il riepilogo dei totali delle varie
specie dei materiali distribuiti ai reparti, defalcato
dai totali mensili del registro delle introduzioni mod.
1623 (allegato 62);
c) il riepilogo mensile dei buoni di distribuzione (far
uso del mod. 1618) che deve corrispondere ai
quantitativi defalcati a fine mese dal registro delle
distribuzioni mod. 1623. Tali buoni come più volte si è
detto, debbono essere compilati in duplice originale e
firmati dall'ufficiale addetto alla gestione degli
automezzi o dal comandante dell'ente cessionario, il
secondo originale viene restituito all'ente,
controfirmato dal consegnatario cedente;
d) il registro analitico riassuntivo della gestione mod.
1273 da compilarsi solo a quantità, sul quale si
riporteranno a fine mese:
Per il carico i dati del registro mod. 1263;
Per lo scarico i totali del riepilogo dei buoni di
distribuzione mod. 1618.
Alla fine del semestre il registro mod. 1273 con i
documenti probatori è spedito alla direziono di
amministrazione di armata od alle sezioni speciali degli
uffici di revisione per il controllo. Detti documenti
sono costituiti:
Per il carico dai tagliandi B, relativi agli acquisti o
dal secondo esemplare dei buoni per i prelevamenti
effettuati presso gli altri enti militari;
Per lo scarico dal riepilogo dei buoni di cui è stato
fatto cenno al numero precedente.
C) - Norme per i corpi e
reparti mobilitati.
41. - Dotazione delle
macchine. - I reparti allibrano sul quaderno mod. 547 il
primo rifornimento di carburante e lubrificante
corrispondente all'ammontare complessivo della capacità
del serbatoio di ogni macchina.
Allorché un autoveicolo cessa di appartenere ad un
reparto, il carburante viene versato al magazzino
dell'unità e discaricato dal quaderno mod. 547.
Nel caso in cui il reparto debba vuotare un certo numero
di serbatoi, il quantitativo versato e scaricato, deve
essere sempre uguale a quello del serbatoio pieno. Il
carico del quaderno costituisce perciò la dotazione del
reparto in relazione al numero delle macchine ;
dotazione che non deve subire variazioni all'infuori dei
casi sopra specificati, attesoché il carburante e
lubrificante consumato per l'uso delle macchine viene
reintegrato al termine di ogni servizio mediante il
riempimento del serbatoio, prima che l'autoveicolo
rientri in rimessa.
42. - Rifornimenti. - I corpi e reparti si riforniscono
dei carburanti e lubrificanti presso i posti di
distribuzione (n. 4 della circolare 17000 stato maggiore
R. Esercito, 1° giugno 1940, capitolo servizio
automobilistico).
Il prelevamento viene fatto mediante rilascio di
appositi buoni mod. 1588. I corpi e reparti costretti da
esigenze di servizio, ad acquistare tali materie dal
commercio debbono ricorrere all'A.G.I.P. o alla
R.O.M.S.A. in base allo stretto fabbisogno ed
attenendosi alle norme del precedente capitolo.
È tassativamente proibito di acquistare carburanti e
lubrificanti da altre ditte, od in difformità delle
norme sopra stabilite.
Gli enti mobilitati in casi eccezionali possono
rifornirsi di carburanti e lubrificanti anche presso gli
enti territoriali del R. Esercito (centri autonomi e
depositi distaccati). Peraltro tali prelevamenti sono da
considerarsi come altrettanti prestiti reintegrabili con
la procedura già precedentemente ricordata.
43. - Consumi. - Debbono essere contenuti nei limiti
massimi stabiliti, per chilometro secondo i vari tipi di
macchina e delle condizioni di carico e di ambiente,
dagli uffici T. A. delle grandi unità. A questi ultimi è
altresì devoluto il controllo sui prelevamenti e consumi
che vengono eseguiti dai sopradetti enti e reparti (n.
3, lettera e) del capitolo servizio automobilistico
della ripetuta circolare 17000 stato maggiore R.
Esercito).
I consumi sono ricavati dai fogli di marcia (allegato 7
al regolamento sul servizio automobilistico); quelli
conseguenti da causa diversa dall'impiego degli
autoveicoli (azionamento di autocompressori per lavori,
ecc.) saranno mensilmente accertate mediante verbale
compilato da apposita commissione composta dal direttore
dell'officina o dei lavori, ed altri due membri nominati
dal comandante del corpo o reparto e vistato dal
comandante stesso. Detto verbale costituirà documento di
giustifica del relativo movimento di scarico da inserire
sul quaderno mod. 547.
44. - Contabilità. - Gli acquisti sono provati con le
contromatrici delle richieste rilasciate dall'A.G.I.P. o
dalla R.O.M.S.A. o da altro documento atto a comprovare
il carico del materiale. I sovraindicati documenti sono
riepilogati a fine mese in modo da mettere in evidenza
il totale delle singole materie acquistate.
I prelevamenti sono tenuti in evidenza mediante il
registro mensile dei buoni di prelevamento. Si adatta
molto bene a tale bisogna il mod. 1618 sul quale si
riporteranno giornalmente i dati dei citati buoni.
I consumi sono dimostrati - come già si è detto - a
mezzo dei fogli di scarico i cui dati saranno riportati
periodicamente su di un modello conforme al tracciato
seguente, da chiudersi a fine mese.
Automezzo |
Foglio
di viaggio |
Itinerario
|
Km.
percorsi |
Materie
consumate |
tipo |
targa |
|
|
|
|
|
L' UFFICIALE
ADDETTO ALLA GESTIONE AUTOMEZZI
F°
.................................
Alla fine di ogni mese, i corpi e reparti riportano
nelle colonne aumenti e diminuzioni del mod. 547 i
totali dei riepiloghi degli acquisti, dei prelevamenti e
dei consumi. A detti riepiloghi debbono essere
rispettivamente allegati: le contromatrici delle
richieste di acquisto, rilasciate dalle ditte
fornitrici, il secondo esemplare dei buoni di
prelevamento, i fogli di marcia.
A fine semestre il quaderno viene chiuso e trasmesso
assieme ai documenti giustificativi con i riepiloghi
sopra indicati alla direzione di amministrazione delle
armate od alla sezione speciale dell'ufficio contabilità
e revisione da cui il reparto dipende.
I suddetti organi di revisione non appena ultimato il
riscontro, trasmettono i fogli di marcia al centro di
mobilitazione di ciascun ente, che li conserva fino
all'epoca che sarà indicata dal ministero.
Per la chiusura e rinnovazione dei citati quaderni, sono
da osservarsi le disposizioni del precedente capitolo.
(8)
45. - Scarico contabile di materiali automobilistici
prelevati da enti mobilitati.
Per lo scarico dei materiali automobilistici assegnati
alle unità dislocate in A. S. debbono essere applicate
le disposizioni di cui al capo Vili delle istruzioni
amministrative per le truppe in campagna ed al capo XII
della circolare 1511 in data 18 settembre 1940 della
direzione generale dei servizi amministrativi del
ministero, riportate ed illustrate ai capi VII e X delle
presenti norme. Resta, pertanto, esclusa al riguardo
ogni ingerenza dei centri di mobilitazione che non hanno
più rapporti amministrativo-contabili con gli enti
mobilitati, né ingerenza alcuna sulla gestione dei
materiali degli enti stessi.
Analoga procedura deve essere adottata dalle unità
mobilitate in A. S. che debbono prelevare i materiali
automobilistici dagli stabilimenti di armata o da quegli
altri enti designati dall'intendenza A. S. (circolare n.
3642/A in data 29 gennaio 1941-XIX della direzione
generale della motorizzazione).
CAPO XVII.
Trasporto di materiali.
Estratto della circolare
4275/R.P./D.G. in data 5 febbraio 1941
(Direzione generale
servizi logistici - Divisione casermaggio).
46. - Accertamento del
peso. - Per ogni spedizione il mittente richiede
all'amministrazione ferroviaria, o al vettore via mare,
di riconoscere il peso dichiarato sui documenti di
spedizione e paga l'importo della relativa tassa: detto
riconoscimento del peso deve essere segnato sulla
lettera di vettura o sulla polizza di carico.
Analogo riconoscimento viene effettuato, a cura del
ricevente, prima dello svincolo della merce; le
eventuali discordanze constatate a mezzo di verbale in
contraddittorio con gli agenti del vettore serviranno
come base per le conseguenti azioni di rimborso.
Nel caso che il trasporto fosse duplice o, comunque,
frazionato, gli enti di transito, a tutela della propria
responsabilità, provvedono a richiedere al vettore,
prima dello svincolo, il riconoscimento del peso in
arrivo, similmente provvedono, all'atto del carico sul
nuovo mezzo di trasporto, sia che questo appartenga al
primo vettore, sia ad altro.
Del riconoscimento effettuato, in arrivo ed in partenza,
si fa sempre constatare sulla lettera di vettura o sulla
polizza di carico.
Per le spedizioni a carro completo dovrà inoltre essere
sempre accertato il peso della tara prima del
caricamento.
47. - Servizio di sorveglianza alla confezione, chiusura
ed apertura colli e redazione dei relativi verbali. È
assolutamente necessario usare tutti quegli accorgimenti
che valgono a garantire gli interessi
dell'amministrazione. Perciò:
a) in ogni collo in partenza deve essere inserito un
cartellino indicante il contenuto del collo con la firma
dei confezionatori;
b) sui verbali di chiusura colli, come sulle note
descrittive, devono essere indicati tutti gli estremi di
ogni singolo collo, compreso il peso lordo e netto;
c) gli ufficiali chiamati a rappresentare le parti a
norma dell'art. 318 del regolamento d'amministrazione,
debbono esplicare (specie il rappresentante del
ricevente all'atto della spedizione e quello del
mittente all'atto dell'arrivo) il loro compito con la
maggiore cura, attenzione e diligenza, e non rimettersi,
come nella pratica si è avuto modo di constatare,
all'operato del personale che materialmente eseguisce le
operazioni di chiusura o di apertura colli;
d) quando in arrivo non si possa tenere a disposizione
del mittente il contenuto dei colli in contestazione, è
assolutamente necessario farne menzione sull'apposito
verbale, specificandone i motivi e conservando
l'imballaggio. Ove si tratti di oggetti di vestiario e
di equipaggiamento, si dovrà, altresì, far constatare il
peso medio degli oggetti, delle taglie e quello di
ciascuna taglia;
e) i verbali di apertura colli devono essere redatti
senza indugio e senza indugio spediti al mittente ;
f) le verbalizzazioni, sia di chiusura che di apertura,
vanno effettuate giornalmente e non cumulativamente per
più giorni;
g) la distinta dei materiali contenuti in ciascun collo
deve essere trasmessa al mittente, insieme al verbale di
chiusura nello stesso giorno in cui avviene la
spedizione;
h) sui colli occorre applicare, nel punto meno
vulnerabile, un cartellino indicante il peso netto e
lordo con gli indirizzi del mittente e del ricevente;
i) gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento devono
essere divisi in pacchi o mazzi uniformi, attraversando
ciascun pacco o mazzo con una agugliata o cordoncino (si
potrà adoperare il cordoncino per i pastrani, le giubbe,
ecc. ecc. facendolo passare attraverso gli occhielli di
ciascun capo) con le estremità fissate da appositi
sigilli recanti le indicazioni del mittente;
l) i colli vanno sempre cuciti a punti regolari, e le
casse regolarmente piombate e reggettate a croce con
fermo a tenaglia;
m) anche nelle spedizioni a carro completo il materiale
da spedire deve essere sistemato in colli od in casse.
CAPO XVIII.
Spedizioni dal territorio metropolitano agli enti
dell'Africa.
48. — Il deposito centrale
truppe coloniali di Napoli, quale ente di transito, deve
uniformarsi alle disposizioni sopradette per ciò che
concerne il riconoscimento del peso in arrivo da parte
del primo vettore, ed il riconoscimento del peso in
partenza da parte del secondo vettore.
Il predetto deposito provvede al ritiro dei materiali
dallo scalo ferroviario di Napoli accertandone il
numero, la marcatura ed il peso in base alle apposite
distinte che gli enti territoriali cedenti gli
trasmetteranno, per espresso, all'atto della spedizione,
verificandone lo stato di condizionamento e provvedendo,
prima dello svincolo, a che il vettore addivenga alla
ricognizione del peso accertato in partenza e facendo
ciò costare con apposita dichiarazione sulla lettera di
vettura.
NOTE
1) Per effetto della
circolare ministeriale n. 674/S. del 19 giugno 1940 i
reparti mobilitati, furono lasciati alla dipendenza dei
propri centri di mobilitazione a tutto il 30 dello
stesso mese. Con la successiva circolare n. 1015/R del
16 luglio 1940 venne, quindi, prescritto che il carico
dei rispettivi mod. 547 avesse per base la rimanenza
profferta dai quaderni dell'esercizio 1939-40 chiusi
alla data del 30 giugno 1940 e parificati dai centri di
mobilitazione sopradetti.
2) Le materie ricavate
dagli oggetti e materiali dei tre gruppi dichiarati
fuori uso sono vendute od esitate secondo le norme
comuni.
3) Indipendentemente dallo
stato di guerra, il R. D. L. 1935 del 27 luglio 1940
(circolare 880 G. M. 940) ha consentito la cessione
gratuita tra Guerra e Marina di determinati materiali
destinati alla difesa c. a. e c. o. s., mediante
semplice passaggio di carico. Ciò in deroga alle norme
stabilite dall'art. 159 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato, le quali vietano le cessioni
gratuite di materiali fra le amministrazioni dello
Stato.
4) Le unità CC. NN. aventi un centro sussidiario del R.
Esercito, debbono versare i loro materiali al detto
ente, il quale provvedere a tutte le operazioni di
riordinamento e rimessa in efficienza. I reparti che non
hanno tale centro (ad es. i battaglioni della R. G. di
Finanza, della C. R. I. ecc.) versano i materiali
all'ente che a suo tempo fece la cessione.
5) La predetta facoltà è
devoluta:
a) normalmente
all'intendenza d'armata, su proposta dei direttori dei
servizi interessati, sentito il parere della direzione
di armata;
b) per le armate che non
hanno l'intendenza al capo di S. M. dell'armata;
c) per gli enti dipendenti
dallo stato maggiore R. E. al generale comandante del
11° reparto dello stato maggiore stesso.
6) A parziale modifica
dell'art. 177 delle istruzioni amministrative per le
truppe in campagna, si avverte che le derrate prelevate
od acquistate per l'alimentazione degli ammalati, devono
essere assunte in carico sul «registro delle derrate
introdotte nella dispensa e consumate» (mod. 638)
anziché sul registro degli alimenti (mod. 2093).
7) Circa le modalità da osservare nei pagamenti si
riporta lo stralcio della circolare 480 in data 4
gennaio 1940-XVIII della direzione generale
motorizzazione.
«Nell'effettuare le rimesse a saldo di forniture gli
enti militari spesso non indicano sul tagliandino degli
assegni gli estremi delle fatture messe a pagamento,
nonostante quanto già richiamato con circolare n. 387
del G. M. Ufficiale 1938-XVI dispensa n. 31. La mancanza
di tali indicazioni ed, in particolar modo, il numero e
le sigle, non permettono di individuare le fatture
pagate causando notevole intralcio al regolare
svolgimento del lavoro amministrativo.
«Reparti, per lo più di nuova costituzione, continuano
ad effettuare trattenute di L. 4 su ogni fattura di
importo superiore a L. 100 per la tassa di bollo sul
visto di collaudo (tassa d'atto), nonostante il disposto
della circolare n. 134 del foglio d'ordine del ministero
anno 1937, dispensa 19, ed il dispaccio circolare n.
5804/A di protocollo - ispettorato della motorizzazione
in data 21 ottobre 1937-XV - che portavano a conoscenza
di tutti gli enti dipendenti come le fatture A. G. I. P.
non vadano soggette a detta tassa di bollo, disponendo
quindi per il rimborso alla azienda delle somme
erroneamente trattenute allo stesso titolo.
«Per l'imposta generale sull'entrata vengono effettuati
da enti militari trattenute del 2% sull'importo delle
fatture liquidate, nonostante che sulle stesse sia
apposta la stampigliatura relativa all'esistenza
dell'accordo sindacale del 7 febbraio 1940-XVIII, per il
quale la stessa imposta viene scontata, per i carburanti
e per gli olii minerali, all'atto dello sdoganamento
della mercé.
«Altre trattenute d'importo superiore a quello dovuto,
effettuano gli enti militari per la tassa di bollo di
quietanza, che dagli stessi viene ancora calcolata nella
misura di 30 centesimi per ogni L. 1000 mentre l'art. 24
del R. D. L. 9 gennaio 1940-XVIII n. 2, dispone che a
seguito dell'istituzione dell'imposta generale
sull'entrata, il bollo di quietanza è dovuto, quando non
sia interamente compreso nell'imposta stessa, fino ad un
massimo di L. 2 per le fatture d'importo superiore a L.
3000.»
8) Per la ristrettezza
della colonna dello stampato è opportuno inserire, nel
mod. 547, i carburanti e lubrificanti in coda alle altre
voci, e riportare poi verticalmente, anziché
orizzontalmente, nelle rispettive colonne, i dati
relativi alla rimanenza ed agli aumenti o diminuzioni
semestrali.
Peraltro, nulla vieta se necessario, l'impianto di
apposito quaderno 547 per la gestione dei carburanti e
lubrificanti.
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