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La gestione dei materiali

degli enti mobilitati

 

Norme illustrative ed integrative

delle Istruzioni amministrative per le truppe in campagna

 

 

 

CAPO I.

Distinzione dei materiali.

1. - Il materiale dell'amministrazione militare è distinto nei seguenti gruppi: A, B e C.
A titolo di orientamento si indica la ripartizione nei singoli gruppi di quei materiali che più interessano i comandi, corpi e reparti mobilitati.
GRUPPO A. - Comprende il vestiario, gli oggetti di equipaggiamento individuali della truppa, i panni, le tele, nonché le altre materie prime e gli accessori occorrenti per la confezione degli oggetti di vestiario.
GRUPPO B. - Comprende il materiale di equipaggiamento generale e di cucina, il materiale sanitario, quello di casermaggio, quello del servizio della sussistenza, il materiale alpinistico, gli occhiali, le tute, il vestiario speciale per gli automobilistici, le macchine da scrivere, gli apparecchi di riproduzione, le carte topografiche, ecc. ecc.
GRUPPO C. - Comprende i materiali dei servizi di artiglieria, genio, automobilismo e chimico; e perciò le armi, le munizioni, il carreggio e le sue parti, le bufetterie, le bardature, le biciclette, le motociclette, gli automezzi e loro parti, le maschere antigas, i carburanti e lubrificanti, gli strumenti da zappatore, i materiali da mina, ecc. ecc.
Agli effetti contabili il materiale può nettamente distinguersi in due grandi categorie ciascuna delle quali segue particolari norme procedurali con scritture diverse; la prima, relativa ai materiali ed oggetti di dotazione e scorta; la seconda, ai materiali e generi di rifornimento e consumo (art. 94 e 97 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna).
Secondo le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo bellico (R. Decreto Legge 21 giugno 1940, n. 856 - circolare 575 del G. M. 1940) sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui sarà dichiarato cessato lo stato di guerra, i materiali dell'amministrazione militare sono dimostrati nei conti soltanto a quantità e non a valore (art. 84).
Nei casi previsti dall'art. 17 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna il verbale ivi previsto è compilato dal comandante di reparto autonomo o distaccamento, sempre quando esso sia un ufficiale; in caso contrario deciderà l'autorità militare immediatamente superiore.
Nel caso di deterioramento di materiali previsto dall'art. 20 delle citate norme, bisogna distinguere i materiali riparabili, da quelli non più utilizzabili: nel primo caso l'addebito sarà fatto per l'importo della riparazione;
nel secondo caso l'addebito stesso sarà fatto tenendo conto del valore reale del materiale prima del deterioramento.

 

CAPO II.

Materiali in dotazione o scorta.

2. - Sono quelli che i centri di mobilitazione distribuiscono ai propri corpi e reparti per costituire e completare le dotazioni di guerra.
La gestione ne è regolata dagli articoli 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 110, 111, 116, 127, 129 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna integrati ed illustrati dalle disposizioni che fanno seguito.
I materiali di dotazione e scorta vengono scaricati all'atto della mobilitazione dai conti giudiziali dei magazzini distributori ed inscritti sul quaderno mod. 547 redatto in doppio originale. Il primo esemplare, firmato dal comandante del reparto ricevente viene posto a corredo della richiesta di scarico; il secondo, vistato dal consegnatario del magazzino, costituisce il documento probatorio del carico del reparto. (1)
I successivi prelevamenti o versamenti presso gli enti mobilitati o territoriali sono effettuati mediante la pro-duzione di buoni compilati in doppio e firmati dal Comandante prelevante o versante; uno degli esemplari, controfirmato dal consegnatario cedente o ricevente, viene restituito al reparto che lo unisce al quaderno mod. 547; l'altro serve al citato consegnatario per documentare la richiesta di scarico o di carico.
I materiali del gruppo B vanno tenuti distinti da .quelli del gruppo C e, per ognuno di tali gruppi, devesi impiantare apposito quaderno 547.
Per il gruppo A di massima non occorre tenere tale documento, attesoché gli oggetti di corredo, costituendo la dotazione individuale dei militari, debbono essere segnati nei rispettivi libretti personali all'atto della distribuzione, ma esso è necessario quando qualche reparto riceva in dotazione effetti di vestiario.
Nei riguardi degli enti mobilitati, costituiscono carico i materiali di equipaggiamento generale e di cucina (gruppo B) e quelli di armamento, carreggio, automobilismo e difesa antigas (gruppo C) questi ultimi anche se in distribuzione agli uomini. Invece tutti gli altri materiali in distribuzione e quelli che non siano di dotazione o di scorta, s'intendono consumati all'atto del prelevamento e non danno luogo a registrazione sul quaderno di carico mod. 547.

 

CAPO III.
Materiali e generi di immediato impiego (o consumo) acquistati o prelevati da reparti.

3. - L'acquisto od il prelevamento dei materiali o generi di vero ed immediato consumo non da luogo a registrazione di sorta sui quaderni mod. 547 trattandosi
di robe non destinate a costituire scorte o dotazioni (art. 97 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna).
Sono però assunte in carico sul predetto quaderno mod. 547, quelle materie prime (lubrificanti, carburanti, olii, grassi, stracci, legnami, metalli, ecc.) che, pur essendo di consumo, costituiscono rifornimenti per impieghi frazionati.
Sulle fatture che riguardano oggetti o robe d'immediato consumo deve essere apposta la seguente dichiarazione:
«I materiali suindicati sono stati impiegati (o consumati) subito dopo l'acquisto.

Il Comandante».

Nel caso di prelevamento, il secondo esemplare del buono, controfirmato dal consegnatario del magazzino distributore, va trasmesso a fine trimestre alla direzione d'amministrazione di armata ed alla sezione speciale degli uffici contabilità e revisione.

 

CAPO IV.
Rifornimento diretto di materiali ad enti e reparti mobilitati da parte di enti territoriali.

4. - L'articolo 110 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna prevede la cessione di materiali direttamente fra enti territoriali e comandi, corpi e reparti mobilitati.
In tal caso, l'ente territoriale cedente si da scarico, nel conto giudiziale, delle robe spedite allegando alla relativa richiesta un esemplare dell'elenco analitico dei materiali, prescritto dall'art. 105, firmato per ricevuta dall'ente mobilitato ricevente.
Quest'ultimo allegherà a sua volta, il secondo esemplare di dello elenco al quaderno di carico mod. 547.
Riscontrando differenza fra i materiali ricevuti e l'elenco descrittivo di essi, verrà esperita la procedura dell'art. 112 delle predelle istruzioni.
Si dovrà, cioè, redigere un verbale in triplice esemplare firmato dal consegnatario ricevente e dall'ufficiale rappresentante la parte mittente.
Le eventuali differenze saranno riportate a tergo della polizza di spedizione per l'accertamento della responsabilità del vettore.
Dei tre esemplari:
- il primo viene posto a corredo delle scritture dell'ente ricevente;
- il secondo è sollecitamente invialo al mittente;
- il terzo va trasmesso alla competente intendenza d'armata, se trattisi di contestazioni sorte fra enti appartenenti alla stessa armata, ovvero al ministero (ufficio competente per materia) qualora trattisi di contestazioni sorte fra enti di due armale diverse oppure fra un ente mobilitato ed uno territoriale od anche quando l'armala non abbia intendenza.
Qualora per la mancanza di documenti di spedizione o dell'elenco prescritto dall'art. 105, o per qualsiasi altro motivo non possa effettuarsi il riscontro dei materiali al momento dell'arrivo, la ricognizione sarà eseguita dal consegnatario ricevente, assistito da un ufficiale in rappresentanza della parie mittente nominato con le norme di cui all'art. 109. Le risultanze verranno poste in evidenza a mezzo di verbale in triplice esemplare, firmato dal consegnatario e dal rappresentante predetto. Per l'ulteriore corso di tali verbali, vedere l'ultimo comma dell'art. 113 delle predette istruzioni.
Le eventuali differenze non autorizzano, né a ritardare la restituzione dell'elenco dei materiali debitamente firmato, né ad apporvi correzioni, dovendo l'ente ricevente darsi carico completo dei materiali indicati in tale documento.
Le eventuali differenze constatate nel verbale di cui sopra, formeranno oggetto di altra distinta registrazione di carico o di scarico dopo avvenuta la decisione della competente autorità (intendenza d'armata o ministero).

 

CAPO V.
Materiali e generi di dotazione e scorta acquistati direttamente da corpi e reparti.

5. - Debbono essere assunti in carico sui quaderni mod. 547 (art. 97 istruzione amministrativa per le truppe in campagna).
Per detti acquisti i corpi e reparti si fanno rilasciare dai fornitori la fattura originale e copia della stessa che muniscono prima del pagamento della seguente dichiarazione: «i materiali sono stati provvisti in buone condizioni di servizio ed assunti in carico sui quaderni mod. 547».
La copia della fattura etra gli estremi del titolo di spesa (data e numero), viene unita assieme all'originale al quaderno di cassa mod. 2772.
Delta copia verrà poi passata dal revisore della contabilità in contanti presso le direzioni di amministrazione d'armata (o presso la sezione speciale degli uffici revisione) al revisore della gestione in materia; il quale, previ i voluti riscontri in sede di controllo dei quaderni 547, la unirà all'elenco descrittivo dei materiali acquistati di cui alla lettera e) del n. 24 delle presenti norme.

 

CAPO VI.

Oggetti o materiali esuberanti od inservibili.

6. - I reparti mobilitati debbono versare i materiali esuberanti o non più in condizioni, per il loro stato d'uso, di utile impiego ai competenti organi come prescritto dalle istruzioni amministrative per le truppe in campagna (art. 199, 202, 217, 228, 248).
Nel caso in cui gli organi suindicati non esistano o non funzionino, i corpi, enti e reparti mobilitati provvedono al versamento degli oggetti, robe e materiali esuberanti o divenuti inservibili al proprio centro di mobilitazione, se si trovano nella stessa località o in località vicina, oppure ad altro centro territoriale viciniore designato dal comando del corpo d'armata o dell'armata.

7. - Oggetti e materiali esuberanti.

Sono versati usando appositi buoni in doppio esemplare distinti per ciascun gruppo. Uno degli esemplari viene, dal magazzino ricevente, allegato alla richiesta di carico, l'altro restituito con la firma del consegnatario al corpo o reparto versante che lo allegherà al quaderno mod. 547 per comprovare la diminuzione dei materiali versati.
8. - Oggetti e materiali inservibili.
I comandanti di corpo, di reparto autonomo, o distaccamento, fanno accertare a norma dell'art. 17 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna dai capi dell'ufficio amministrazione (o personalmente ove questi non esistano) se lo stato degli oggetti, robe o materiali resisi inservibili sia conseguenza del deperimento causato dal normale uso fattone o da altra circostanza.
Nel primo caso i comandanti sopradetti ne autorizzano il versamento, che deve essere fatto mediante la compilazione dei buoni in doppio esemplare controfirmati dal capo dell'ufficio amministrazione (ove esista) e muniti dalla seguente dichiarazione:
«Lo stato dei materiali (robe od oggetti) descritti nel presente buono, è conseguenza del normale uso fattone.

Il Comandante del Corpo».

Il primo esemplare dei buoni di prelevamento è trattenuto dal centro di mobilitazione ricevente; il secondo, con la firma per ricevuta del consegnatario del centro, viene restituito ai reparti interessati per essere allegato al mod. 547. Per le robe ed oggetti del gruppo A, che non sono in carico sui quaderni, il secondo esemplare sarà invece spedito alla direzione d'amministrazione delle armate od alle sezioni speciali degli uffici contabilità e revisione per i corpi d'armata non inquadrati nelle armate.
Nel secondo caso i comandanti di corpo, reparti autonomi e distaccamenti, prima di autorizzare il versamento dei materiali, robe od oggetti inservibili, debbono esplicare la procedura prescritta dagli articoli 17 e 18 dell'istruzione amministrativa per le truppe in campagna; e cioè redigere un verbale in contraddittorio con l'agente tenuto a rispondere, mettendo bene in evidenza gli eventi, che ne hanno determinato il deterioramento. Nello stesso documento occorre indicare la specie ed il peso dei materiali di disfacimento ricuperati.
Detto verbale, pel materiali del gruppo A e per l'armamento individuale (buffetterie comprese), è reso esecutivo dai predetti comandanti giusta la facoltà sancita dalla lettera a) dell'art. 18 delle citate istruzioni; per i materiali del gruppo B e pei restanti del gruppo C deve, invece, essere inviato, tramite gerarchico, alle autorità indicate dal ripetuto art. 18: e precisamente al comandante del corpo d'armata, se il valore dei materiali non eccede le 10.000 lire, all'intendente d'armata quando l'ammontare superi le L. 10.000 e non le L. 100.000; al ministero nel caso di importi superiori. Per le armate prive d'intendenza la competenza stabilita per le intendenze è devoluta al capo di S. M. dell'armata. Per gli enti dipendenti dallo stato maggiore R. Esercito l'autorità competente a decidere è il generale comandante del 11° reparto.
Gli enti mobilitati dipendenti dalle sezioni speciali degli uffici contabilità e revisione invieranno a questi ultimi i verbali, giacché, per gli enti mobilitati, il capo di detti uffici ha veste di direttore di amministrazione di corpo d'armata. (Circolare 30 in data 4 gennaio 1941 direzione generale servizi amministrativi - ufficio del direttore generale).
Competenti a decidere sino alla concorrenza di L. 10.000, sono, in questo caso, i comandanti di corpo d'armata da cui i ripetuti enti mobilitati dipendono per la disciplina, l'addestramento e la mobilitazione (circolare n. 162200 del 13 dicembre 1940 - gabinetto). Per importi superiori, la decisione è devoluta alle competenti direzioni generali di questo ministero.
I verbali anzidetti col riconoscimento della causa di forza maggiore oppure con l'addebito ai responsabili, in caso di riconosciuta negligenza o colpa di chi aveva in uso ed in consegna gli oggetti o materiali deteriorati, sono allegati in originale ai quaderni mod. 547 dei reparti interessati; copia dei citati verbali unitamente ai buoni di versamento sarà poi allegata dal consegnatario del centro di mobilitazione alla richiesta di carico relativa ai materiali di disfacimento ricuperati.
9. - Operazioni di competenza dei centri di mobilitazione.
Ricevuti gli oggetti o materiali esuberanti o ritenuti inservibili i centri provvedono:
1°) Per quelli dei gruppi A e B:
- a farli assumere in carico sul registro mod. 1895 (ex 331) sulla base dei buoni di versamento che vi saranno allegati;
- a farli esaminare dalla commissione nominata ai sensi dell'art. 265 del regolamento d'amministrazione e con le modalità della circolare ministeriale 15930/93 del 25 dicembre 1938 direzione generale servizi logistici;
- a redigere apposito verbale conforme al mod. 1901 del catalogo, mettendo in evidenza gli oggetti riattabili con le riparazioni occorrenti nonché quelli dichiarati fuori uso dalla predetta commissione, perché non più proficuamente utilizzabili, con la specie ed il peso delle materie ricuperate;
- a diminuire dal ripetuto registro mod. 1895 gli oggetti e materiali dichiarati fuori uso, e ad assumere contemporaneamente in carico - a peso - sul registro analitico riassuntivo mod. 1273 i materiali di disfacimento sulla base dell'estratto del verbale sopraindicato;
- a far rimettere al più presto in efficienza gli oggetti e materiali riattabili;
- a farli assumere in carico sul citato mod. 1273 diminuendoli nel contempo dal mod. 1895 ed allegando alla richiesta di carico copia o l'estratto del ripetuto verbale 1901.
2°) Per quelli del gruppo C:
- ad assumerli in carico sul registro analitico riassuntivo 1273 sulla base dei buoni di versamento da allegarsi alla richiesta relativa;
- a far compilare dalla commissione reggimentale sopracitata lo specchio mod. 1464 per la dichiarazione fuori uso dei materiali non più utilizzabili da sottoporsi all'approvazione delle autorità indicate nella circ. 218 del G. M. 1934;
- a far compilare dalla stessa commissione un verbale indicante le riparazioni occorrenti per i materiali ancora utilizzabili, i quali saranno rimessi al più presto in piena efficienza osservando le disposizioni impartite dalla direzione generale artiglieria del ministero con la circolare 3547 del 14 novembre 1940, lettera b), punto 2°;
- a scaricare dal registro 1273 i materiali dichiarati fuori uso allegando alla relativa richiesta il mod. 1464 approvato; e ad assumere contemporaneamente in carico sullo stesso registro il peso delle materie di disfacimento quali risultano dal predetto mod. 1464. (2)

 

CAPO VII.
Materiali, generi e robe appoggiate per l'inoltro a destinazione ad organi di prima linea.

10. — Nei casi in cui per realizzare economie nei trasporti o per necessità pratiche, i magazzini territoriali anziché spedire materiali, robe o generi direttamente ai corpi, reparti od enti mobilitati, li spediscono ad un organo di prima linea pel successivo smistamento fra i destinatari, l'ente che provvede allo smistamento deve limitare la sua azione al controllo dei materiali in arrivo, apponendo sugli elenchi descrittivi che li accompagnano opportuna annotazione a firma del capo ufficio per le differenze eventualmente riscontrate.
Tale ente provvederà poi a far recapitare al più presto i documenti di spedizione al destinatario, il quale regolerà direttamente con il mittente le conseguenti operazioni contabili attenendosi alla procedura stabilita pei prelevamenti diretti.

 

CAPO VIII.

Cessioni di materiali durante lo stato di guerra.

11. - È necessario distinguere quelle da effettuarsi gratuitamente da quelle a pagamento.
Per le prime dispone il R. D. L. 21 giugno 1940-XVIII, n. 856 (Gazzetta Ufficiale e del 19 luglio 1940). Infatti, giusta l'art. 101, le cessioni di materiali fra amministrazioni militari e tra i servizi di ciascuna di esse devono avvenire, durante l'attuale stato di cose, mediante semplice passaggio di carico fra i rispettivi consegnatari, senza dar luogo al corrispondente rimborso.
Lo stesso R. D. L., all'art. 1 indica che sono da considerarsi amministrazioni militari (oltre quelle del R. Esercito) la R. Marina, la R. Aeronautica, la R. Guardia di Finanza, la M. V. S. N. ed ogni altro corpo armato per disimpegnare - anche in parte - compiti e funzioni dipendenti e comunque connessi allo svolgimento della guerra.
Il gabinetto, con dispaccio 31170 in data 14 agosto 1940, ha poi prescritto che di tali passaggi e del relativo importo venga sempre data notizia alla ragioneria centrale del ministero. (3)
I predetti movimenti vengono fatti mediante le solite richieste di scarico da parte dell'ente cedente e le corrispondenti di carico da parte di quello ricevente.
Nel caso eccezionale di cessioni gratuite a persone od enti estranei all'amministrazione militare, disposte dal comandante del corpo d'armata - ai sensi dell'art. 122 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna - lo scarico dei generi, robe o materiali ceduti viene fatto allegando alla richiesta:
a) l'ordine scritto del citato comandante con la precisa indicazione della qualità e quantità di ciò che deve essere ceduto;
b) la ricevuta rilasciata dalla persona od ente cessionario.
12. — Per le cessioni a pagamento, valgono le norme degli art. 120 e 121 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna. Naturalmente l'elenco dimostrativo dei generi, robe o materiali ceduti, cui accenna l'art. 120 deve essere compilato a valore oltre che a quantità per stabilire la concordanza fra il suo ammontare e quello della quietanza che verrà poi rilasciata alla cassa militare.
Giova avvertire che le richieste di scarico relative a cessioni a pagamento non corredate dal suindicato elenco dimostrativo e dalla quietanza originale di versamento pel corrispondente importo, non possono ritenersi valide agli effetti contabili e di conseguenza resta integra la responsabilità da parte del consegnatario.

 

CAPO IX.
Materiali di dotazione e scorta degli enti che si sciolgono

o che vengono riagganciati ai propri centri di mobilitazione.

13. — Operazioni da compiersi dagli enti mobilitati che si sciolgono.
Gli enti e reparti che si sciolgono debbono provvedere:
a) a chiudere il quaderno mod. 547 dopo averlo debitamente aggiornato con la registrazione di tutti i movimenti di carico e scarico compiuti fino alla data dello scioglimento;
b) a versare al proprio centro di mobilitazione il materiale in consegna a mezzo di apposito buono in duplice esemplare. Si ricorda che gli oggetti e materiali versati debbono corrispondere al carico del quaderno, e le eventuali mancanze vanno giustificate con apposito verbale approvato dalle autorità indicate nell'art. 18 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna. In difetto di tale documento i centri di mobilitazione redigono un verbale degli oggetti e materiali mancanti da firmarsi anche dal comandante del reparto che vi indicherà pure il corpo cui appartiene;
c) a registrare il suddetto buono nella colonna «diminuzioni» del quaderno 547 allegandovi il secondo esemplare. Su tale documento l'ufficiale di magazzino ricevente deve apporre la seguente dichiarazione:
«I materiali versati dal......... (citare l'ente che ha versato) alla data del ............. sono stati assunti in carico da questo magazzino con richiesta n. ....... del .............».
d) a rimettere il quaderno con i documenti probatori degli aumenti e delle diminuzioni alla direzione d'amministrazione dell'armata da cui dipendono, entro 20 giorni dalla data di scioglimento. Gli enti mobilitati dipendenti dalle sezioni speciali dei rispettivi uffici di contabilità e revisione, trasmettono a questi i loro quaderni.
Eseguito il controllo, le direzioni di amministrazione d'armata e le sezioni speciali predette restituiscono i quaderni debitamente vistati ai centri di mobilitazione interessati che li conservano nel proprio archivio. (4)

14. - Operazioni da compiersi dagli enti mobilitati che rientrano al centro di mobilitazione ma non si sciolgono.
Gli enti e reparti sopradetti procedono alla chiusura del quaderno di carico mod. 547 ed all'impianto di uno nuovo in doppio esemplare, uno dei quali verrà tenuto dal comandante dell'ente o reparto e l'altro dal consegnatario del magazzino ai sensi e per gli effetti del § 54 dell'istruzione contabile 3765.
Sul quaderno 547 chiuso al termine della gestione di guerra, va apposta la seguente dichiarazione:
«Si dichiara che le rimanenze alla data della chiusura del presente quaderno sono state fedelmente riportate sul nuovo quaderno impiantato alla data ......
V° L'Ufficiale di magazzino                                                                                                Il Comandante
».
Il consegnatario del centro di mobilitazione si accerta che i materiali descritti nel vecchio quaderno 547 siano stati esattamente riportati sul nuovo, ed appone il visto alla dichiarazione suddetta provvedendo, nel contempo :
- ad inviare il vecchio quaderno alla direzione di amministrazione dell'armata od alla sezione speciale dell'ufficio contabilità e revisione da cui dipende il reparto;
- a restituire al reparto un esemplare del nuovo munito di altra dichiarazione attestante l'esatta concordanza con quella del quaderno chiuso.
L'ente controllore eseguita la revisione rimette quest'ultimo debitamente firmato al detto magazzino perché lo conservi nel proprio archivio.
Gli oggetti e materiali esuberanti od inservibili sono versati al magazzino del centro che provvederà alle operazioni indicate nel capitolo che segue.
15. - Operazioni da compiersi dai magazzini territoriali in occasione di scioglimento o riunione dei reparti al proprio centro di mobilitazione.
I magazzini dei centri di mobilitazione provvedono a ritirare dai reparti che si sciolgono i materiali in uso e in consegna, come dai quaderni mod. 547, e dai reparti che non si sciolgono, quelli esuberanti ai bisogni di pace.
Pei materiali eventualmente mancanti - e per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione di scarico - i reparti interessati debbono compilare, ai sensi degli art. 17 e 18 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna, appositi verbali in triplice esemplare. Tale verbale, oltre a riportare la precisa denominazione dei materiali mancanti e l'importo presumibile ai fini della competenza prescritta dall'art. 18 delle predette istruzioni deve indicare le generalità del comandante del reparto o direttore dell'ente interessato, nonché il suo preciso recapito, specie se trattasi di ufficiali delle categorie in congedo. Dei tre esemplari, uno viene inviato al centro di mobilitazione, uno rimane allegato al quaderno a giustificazione provvisoria dello scarico, il terzo trasmesso alla direzione di amministrazione dell'armata (o alla sezione speciale di revisione presso l'ufficio contabilità e revisione); la quale provvederà poi ai sensi dell'art. 18 delle ripetute istruzioni a sottoporlo all'autorità competente per l'eventuale ammissione della causa di forza maggiore o per la decisione di addebito in caso di riconosciuta responsabilità dell'agente.
Gli oggetti dei gruppi A e B ritirati dai reparti sono assunti in carico sul registro 1895 (ex 331) sulla base di uno degli esemplari dei buoni di versamento che vi rimarranno allegati a prova dell'operazione.
I materiali del gruppo C sono invece assunti in carico sul registro analitico riassuntivo mod. 1273 prescindendo dal loro stato d'uso.
I relativi buoni di versamento debbono essere muniti della dichiarazione del comandante del corpo, reparto autonomo o distaccamento.
Alla corrispondente richiesta di carico deve essere allegalo uno degli esemplari dei buoni di versamento sopracitati.
I materiali dei gruppi A e B non più in condizioni di utile impiego sono dichiarati fuori uso con le modalità già indicate al capo VI delle presenti norme; gli altri materiali, degli stessi gruppi ancora suscettibili di utile impiego, devono essere assunti in carico nella categoria alla quale possono essere adibiti e, nel caso in cui sia possibile, rimessi in efficienza servendosi dei propri mezzi oppure di quelli degli stabilimenti territoriali previa autorizzazione, in questo caso, del comando del corpo d'armata oppure del comando difesa territoriale se il corpo d'armata si trovi fuori sede.
I materiali del gruppo C non dichiarati fuori uso, sono falli riparare dagli stabilimenti attenendosi alle prescrizioni del § 10 della circolare 14 giugno 1937, n. 36000 - della direzione generale artiglieria - e successive aggiunte o variami; per le riparazioni (o sostituzioni ove possibile) delle armi portatili d'assalto od accompagnamento - escluso il pezzo da 47 cui sono applicabili le disposizioni per le artiglierie - si debbono invece inoltrare apposite richieste alla direzione di artiglieria della circoscrizione tramite il comando del corpo d'armala o della difesa territoriale in caso di allontanamento del corpo d'armata.
Ove l'importo dei lavori non superi le L. 10.000 le riparazioni sono eseguite a minute spese affidandole al migliore offerente; da L. 10.000 a L. 500.000 ad economia mediante contratto: da L. 500.000 ad 1 milione a trattativa privata.
16. - I centri di mobilitazione debbono inoltre provvedere:
- a riporre nelle proprie dotazioni i materiali occorrenti per le unità da costituire secondo l'indice di mobilitazione;
- a richiedere quelli eventualmente mancanti al completamento delle dotazioni per le suddette unità;
- ad accantonare e conservare a parte i materiali eccedenti e disponibili per altro impiego;
- a richiedere i materiali eventualmente mancanti al completamento delle dotazioni per le suddette unità; tali richieste devono essere rivolte al comando del corpo d'armata se in sede, o al comando della difesa territoriale della propria circoscrizione, tenendo presente pei materiali d'artiglieria le prescrizioni dell'allegato 1 alla circolare n. 3547 del ministero guerra - direzione generale d'artiglieria del 14 dicembre 1940;
- ad accantonare e conservare a parte i materiali eccedenti o disponibili per gli altri impieghi;
- ad eliminare con le norme comuni gli oggetti e materiali dichiarati fuori uso.
17. - Materiali delle mense ufficiali e sottufficiali.
I materiali (mobili ed arredi, stoviglie, biancheria, ecc.) acquistati con le assegnazioni concesse dall'amministrazione e presi in carico sul registro inventario a mente della circolare 2000/R in data 16 novembre 1940 della direzione generale servizi amministrativi - e che al rientro dei corpi risultino eccedenti alle esigenze di guarnigione - sono versati al magazzino del centro di mobilitazione a mezzo di apposito buono in doppio esemplare. Uno di questi, munito di dichiarazione del consegnatario del magazzino con gli estremi della corrispondente assunzione in carico, serve a documentare la diminuzione dei materiali dal registro inventario tenuto dal gestore della mensa. L'altro esemplare viene dal consegnatario allegato alla richiesta di carico relativa.
Il magazzino provvede a rimettere in efficienza i materiali passibili di riparazione ed a conservarli per l'eventuale impiego.
Le unità, enti e reparti che si sciolgono, versano l'intero carico risultante dall'inventario, al magazzino predetto, seguendo la procedura sopra indicata.
Il registro inventario deve essere ritirato dal magazzino, il quale vi apporrà l'annotazione a firma del consegnatario, relativa agli estremi dell'assunzione in carico dei materiali.

 

CAPO X.

Materiali, generi e robe di rifornimento e consumo.

18. — Le norme generali da applicarsi nei riguardi dei materiali suindicati sono contenute negli articoli dal 91 al 129 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna; quelle particolari per i singoli servizi nei capi dal II all'XI della parte speciale delle citate istruzioni, illustrate ed integrate come in appresso.
I materiali, i generi e le robe di rifornimento e consumo sono gestiti dagli organi di servizio di riserva e di seconda linea, i cui consegnatari hanno l'obbligo della compilazione e resa del conto giudiziale. Gli organi di prima linea funzionano di massima come distaccamenti di quelli di seconda linea cui rendono conto di ciò clic ricevono e distribuiscono.
Il cambio di consegnatario non comporta chiusura definitiva delle contabilità con distinta resa del conto, ma soltanto la separazione della gestione del cessante da quella del subentrante mediante la chiusura provvisoria delle partite e la determinazione delle relative rimanenze.
Pur non addivenendosi ad una regolare consegna del materiale, occorre peraltro redigere apposito verbale firmato dai due consegnatari con la data del cambio e l'esplicita dichiarazione che l'uscente assume la responsabilità per tutti i movimenti di materiali verificatisi durante la sua gestione, esonerandone il subentrante.
Agli effetti della gestione del materiale, è consentito rendere autonomi gli organi di prima linea che per circostanze di servizio speciali convenga sganciare da quelli di seconda linea al fine di evitare complicazioni contabili od altri inconvenienti (vedasi al riguardo gli articoli 170, 188, 190, 210, 225, 234, 241 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna). A tale proposito, con la circolare 1015/R. del 16 luglio 1940 è stata messa in evidenza l'opportunità di valersi con una certa larghezza di detta facoltà per non accentrare nelle gestioni degli organi di seconda linea pesanti operazioni contabili che finirebbero per pregiudicarne il normale svolgimento. (5)
Fatta eccezione per i casi sopra ricordati gli organi di servizio di seconda linea, comprendono nel loro conto giudiziale anche i materiali che i depositi centrali e gli enti territoriali forniscono direttamente a quelli di prima linea. A quest'ultimi corre, perciò, l'obbligo di trasmettere agli organi di seconda linea da cui dipendono - ed alle date stabilite dagli uffici direttivi di ciascun servizio - un riepilogo delle operazioni di aumento e di diminuzione dei materiali con a corredo i documenti giustificativi ricordati nel capo XI [numero 4°, lettere a), b) e c)].
Per i materiali di qualsiasi specie che i depositi centrali o gli enti territoriali cedono agli organi di servizio di seconda linea o di prima linea, la parte mittente deve compilare ed allegare ai documenti di spedizione, un particolareggiato elenco, in duplice esemplare, delle robe spedite, firmato dal consegnatario cedente e dall'ufficiale che ne ha sorvegliato l'imballaggio in rappresentanza dell'ente destinatario; un terzo esemplare viene dall'ente cedente unito alla rispettiva pratica.
Per l'accertamento delle qualità e delle condizioni dei materiali in arrivo gli enti riceventi debbono attenersi alle norme degli articoli 111, 112, 113, 114 e 115 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna.

 

CAPO XI.
Materiali destinati a corpi, enti e reparti mobilitati oltremare.

19. - Sono quelli che gli enti metropolitani inviano direttamente agli enti dislocati oltremare e per i quali le basi si limitano alle operazioni di svincolo ed inoltro a destinazione.
S'intende che le basi, accertando nello svolgimento di queste loro operazioni, perdite o deterioramenti, debbono compilare i verbali in contraddittorio con le autorità ferroviarie o col commissario di bordo che trasmettono poi alle autorità mittenti.
AH'infuori di queste eventualità la regolarizzazione dei movimenti di carico dovrà svolgersi direttamente fra l'ente mittente e quello ricevente con le modalità appresso indicate:
1°) L'ente mittente compila l'elenco dei materiali spediti prescritto dall'art. 105 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna in quattro esemplari, che devono contenere i seguenti dati:
nella prima colonna: l'ente destinatario e la base del Regno cui viene appoggiata la spedizione;
nella seconda colonna: i colli che si spediscono, distinti per numero progressivo con il relativo peso;
nella terza colonna: la dichiarazione dei materiali contenuti in ciascun collo;
nella quarta colonna: quelle eventuali notizie che fossero necessarie ed utili far conoscere alle basi od all'ente ricevente.
Dei quattro elenchi compilati come sopra, uno viene trattenuto dall'ente speditore ed allegato al relativo incarto; due sono inviati alla base principale nel Regno assieme ai documenti di spedizione; il quarto rimesso direttamente al destinatario. Se questi è ente territoriale, in luogo del quarto esemplare, gli verranno trasmesse le richieste di carico e scarico dei materiali spediti preparate a ricalco come è detto nella circolare 1015/R. del 16 luglio 1940.
2°) La base principale nel Regno non appena ricevuti i materiali provvede:
- al controllo del numero dei colli e del relativo peso;
- a prendere nota su apposito registro di tali dati contraddistinguendo ogni spedizione con un numero progressivo che riporterà sugli elenchi descrittivi;
- a classificare opportunamente i documenti ferroviari ricevuti per eventuali ricerche;
- a consegnare al commissario di bordo all'atto dell'imbarco dei materiali due elenchi descrittivi su uno dei quali apporrà il suo visto.
3°) Il commissario di bordo appena avuti in consegna i materiali:
- firma per ricevuta il registro tenuto dalla base;
- consegna appena giunto a destinazione il materiale al consegnatario del deposito speciale della base oltremare, facendosi firmare - e conservando a proprio discarico - l'esemplare dell'elenco che porta il visto del consegnatario della base del Regno;
- munisce del suo visto l'altro esemplare dell'elenco stesso e lo rilascia al suddetto consegnatario.
4°) Il consegnatario della base oltremare, ricevuti i colli costituenti la spedizione:
- provvede ad annotarli su apposito registro analogo a quello tenuto dalla base principale del Regno;
- appone il visto sull'elenco descrittivo del materiale, consegnategli dal commissario di bordo;
- consegna i materiali stessi all'incaricato del ritiro per conto dell'ente destinatario assieme al citato elenco descrittivo;
- fa firmare il registro dal predetto incaricato come ricevuta dei colli consegnati pel recapito.
5°) L'ente destinatario ritirati e controllati i materiali confronta i dati dell'elenco descrittivo con quello che gli è stato inviato direttamente dal mittente e non trovandovi divergenza restituisce il primo per quietanza. Contemporaneamente si da carico dei materiali ricevuti o sul registro analitico riassuntivo mod. 1273 o sul quaderno mod. 547 a mezzo dell'esemplare dell'elenco rimastogli che allegherà, poi, alla richiesta, nel primo caso o al quaderno, sopracitato, nel secondo. In caso di divergenza si attiene alla procedura indicata negli articoli 111 e 112 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna. Se invece il destinatario è ente territoriale, quietanza e restituisce la richiesta di scarico. Qualora entro due mesi dalla data di spedizione, il mittente non abbia ricevuto dal destinatario l'elenco con la richiesta di scarico quietanzata, si darà scarico del materiale seguendo la procedura prescritta dall'art. 114 delle istruzioni amministrative sopra riportate.

 

CAPO XII.

Materiali destinati alle basi.

20. — Sono quelli che gli enti metropolitani (territoriali o mobilitati) inviano alle basi per il rifornimento periodico delle truppe dislocate oltremare.
L'ente mittente (territoriale o mobilitato) unisce ai documenti di spedizione l'elenco descrittivo del materiale e trasmette a parte la relativa richiesta di scarico. La base principale controllata la spedizione restituisce al mittente la richiesta anzidetta firmata per quietanza e allega l'elenco descrittivo ricevuto alla corrispondente richiesta di carico.
Qualora l'ente mobilitato non sia tenuto alla compilazione del conto giudiziale, trasmette alla base due degli elenchi descrittivi suaccennati, uno dei quali viene restituito quietanzato per le operazioni di scarico dal quaderno mod. 547.
La predetta base principale dovendo spedire materiale oltremare, allega ai documenti di trasporto gli elenchi descrittivi in quattro esemplari di ciò che ha spedito.
Il primo vistato dal commissario di bordo, resta alla base come scarico provvisorio; il secondo viene trasmesso direttamente alla base oltremare; gli altri due, consegnati al commissario di bordo. Questi, eseguito il trasporto e proceduto allo scarico, si fa vistare dal consegnatario della base oltremare uno degli esemplari che conserva a suo discarico, firma e rimette l'altro al consegnatario della base oltremare. Accertata la regolarità delle spedizioni e l'esattezza degli elenchi in sua mano, il consegnatario della base oltremare ne restituisce uno firmato per ricevuta a quello della base principale ed allega l'altro alla richiesta di carico.

 

CAPO XIII.

Ricupero dei materiali.

21. - Con circolare n. 21430 in data 11 settembre 1940, lo stato maggiore del R. Esercito, ha dato le seguenti disposizioni in merito all'organizzazione del servizio di ricupero dei materiali.
«È corrisposto un compenso in denaro ai militari di truppa od ai reparti che già contribuiscono alla raccolta dei materiali da recuperare».
Tale compenso va inteso come un premio da corri-spondersi a chi particolarmente si distingua nell'assolvimento del compito su accennato e non quale compenso di prestazione d'opera, attesoché anche il ricupero deve essere sentito dal soldato come dovere di coscienza e non come fonte di guadagno.
Il premio deve andare a vantaggio esclusivo e diretto dei militari di truppa e può essere assegnato:
- personalmente ai militari che se ne siano resi particolarmente meritevoli, ed in modo che ciascuno ne tragga un tangibile benessere (minimo 20 lire);
- collettivamente a piccoli reparti, non superiori alla compagnia, per distribuzione di generi di conforto, per miglioramento rancio od altro.
A mente dell'art. 48 delle istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra, detto premio deve essere commisurato a non più di un decimo del valore dell'oggetto ricuperato.
L'operazione di stima dei materiali ricuperati e la determinazione dei premi da corrispondersi in base alle tariffe stabilite, debbono essere compiute di massima, e sia pure in maniera sommaria, presso i centri di raccolta di G. U. all'atto del versamento da parte dei reparti raccoglitori, ed il risultato deve essere comunicato al versante. Soltanto per gli oggetti di difficile classificazione preventiva, i capi centri di raccolta possono riservarsi di far accertare da altri organi di servizio dell'armata, più competenti, il valore reale.
L'importo del premio deve essere corrisposto dalla direzione delle tappe di armata al comando del reggimento (o reparto autonomo) versante, nel più breve tempo possibile (non oltre una settimana).
Dalla concessione del premio va escluso, come è detto nell'ultimo capoverso dell'art. 48 delle istruzioni sopracitate, il personale dei reparti espressamente incaricato del servizio ricuperi.
Così pure il premio deve essere limitalo alla raccolta ed alla consegna di materiali minuti e sparsi sul terreno; non deve essere concesso per la semplice segnalazione di ingenti partite di materiali accumulati in breve spazio o di materiali voluminosi e facilmente reperibili dagli organi dei vari servizi, come carri, autocarri, artiglierie, macchinar!, ecc. ecc.
22. - TABELLA A. - Tariffa dei premi da corrispondere agli enti raccoglitori di armi, oggetti e materiali vari in buono stato d'uso e suscettibili di riparazione.

 

Attrezzi vari da lavoro, come: badili, martelli, mazze, mazzette, tenaglie, cazzuole, pinze, ecc., manicati o non, per Kg. da L. 0,20 a L. 0,40 Al Kg.
Piccole parti di artiglieria, parti di arme accessori metallici di batterie e carreggio » 1,00 » 5,00
Bufetterie, bardature, corregge e materiali di cuoio » 0,70 » 1,50
Cordami e materiali di canapa » 0,40 » 0,80
Cofani, cofanetti, cassette di legno e ferro » 0,70 » 1,50
Fucili e moschetti » 10,00 » 20,00 Al pezzo
Pistole automatiche ed a rotazione » 5,00 » 10,00
Armi bianche corte » 1,00 » 1,50
Armi bianche lunghe » 2,00 » 5,00
Cannocchiali e binocoli prismatici » 30,00 » 80,00
Cannocchiali panoramici, goniometri, telemetri » 30,00 » 80,00
Cannocchiali e binocoli Galeliani » 10,00 » 30,00
Bussole, orologi e piccoli strumenti di precisione » 2,00 » 10,00


N.B. a) I premi massimi si devono corrispondere soltanto per i materiali in ottima condizione di conservazione; b) Per i materiali ed oggetti che non possono evidentemente essere fatti rientrare nelle categorie o nei prezzi sopra elencati, sarà fatta eseguire apposita stima da enti di servizio dell'armata competente.


23. - TABELLA B. - Tariffa dei premi da corrispondere agli enti raccoglitori di materiali vari non più suscettibili di riparazione, rottami e materiale di rifiuto.

 

Rottami di ferro, ghisa, acciaio, filo di ferro, scheggie di proiettili, armi fuori uso, scatolame metallico ridotto in lastra L. 0,50 al Kg.
Rottami di metalli ricchi: rame, bronzo, alluminio, nichelio, oppure oggetti come: cartucce, caricatori, bossoli di ottone per artiglieria, cannelli, spolette, ecc. » 0,70 »
Stracci di qualsiasi materiale di lana o similare » 0,35 »
Stracci di qualsiasi materiale di cotone, canapa, iuta o similare compresi i cordami fuori uso » 0,20 »
Ritagli o pezzami di cuoio di qualsiasi specie, calzature, bufetterie, bardature fuori uso » 0,15 »
Frantumi di pane, gallette, derrate alimentari avariate » 0,15 »
Coperture di gomma per auto e anelli di gomma pieni senza anima metallica » 0,15 »
Camere d'aria per auto » 0,50 »
Anelli di gomma per cicli, anelli pieni con anima metallica e cascami di gomma » 0,07 »
Ossa » 0,15 »
Carta da macero » 0,05 »


N.B. - Alle tabelle sopra riportate altre voci possono essere aggiunte a giudizio della direzione del servizio delle tappe, di armata, cui è devoluta l'organizzazione del ricupero materiali, allo scopo di facilitare la classificazione dei materiali e la conseguente determinazione dei prezzi.

 

CAPO XIV.

Contabilità del materiale.

24. - Tenuta dei quaderni mod. 547.
Le operazioni contabili che interessano i quaderni mod. 547 debbono essere comprovate dai documenti rispettivamente indicati nelle lettere che fanno seguito ed a seconda dei casi dalle stesse contemplati.
Per gli aumenti:
a) dal secondo esemplare dei buoni di prelevamento munito dalla firma del consegnatario del magazzino od ente distributore;
b) da un esemplare dell'elenco descrittivo dei materiali ricevuti direttamente dagli enti territoriali, art. 110 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna;
c) dai verbali di rinvenimento pei materiali risultati in più del carico;
d) dai verbali constatanti le prede belliche (art. 163 istruzioni amministrative per le truppe in campagna);
e) da un elenco descrittivo dei materiali acquistati dal commercio (fatta eccezione per quelli di immediato impiego) munito degli estremi dei titoli di spesa contabilizzati nel quaderno di cassa 2772.

Per le diminuzioni:
a) dal secondo esemplare dei buoni di versamento munito della firma del consegnatario del magazzino od ente distributore;
b) dai verbali per perdite dovute a causa di forza maggiore debitamente approvati;
c) dai verbali per perdite derivanti da cali naturali pure approvati;
d) dagli stati di addebito con la dichiarazione di accettazione degli interessati. A tali documenti va allegata la quietanza delle casse militari riguardanti i versamenti della somma addebitata. Nel caso di pagamento rateale, si unirà, in luogo della quietanza, la dichiarazione che l'addebito è stato inscritto nel quadro 9 del giornale di contabilità, ove riguardi militari di truppa e sergenti o sergenti maggiori; oppure nel registro degli stipendi, quando si riferisca ad ufficiali o marescialli.
25. - Rinnovazione periodica dei quaderni. - Resa e controllo dei medesimi.
I quaderni vengono chiusi e rinnovati ogni sei mesi. Stabilite le rimanenze alla data di chiusura, i comandanti di reparto dopo avere accertato che le stesse corrispondono alla effettiva consistenza del materiale, le riportano integralmente su di un nuovo quaderno, sul quale sarà apposta la seguente dichiarazione:
«Dichiaro che il carico riportato all'inizio della gestione sul presente quaderno, alla data .......... corrisponde esattamente alla rimanenza al ............. risultante dal quaderno 547 chiuso a tale data.

Il Comandante».

Sul vecchio quaderno sarà invece apposta la seguente dichiarazione:
«Dichiaro che le rimanenze alla data del ............ corrispondono alla effettiva consistenza dei materiali e che le stesse sono state fedelmente riportate sul quaderno relativo alla nuova gestione decorrente dal............

Il Comandante».

I vecchi quaderni vanno poi trasmessi entro venti giorni dalla data di chiusura alle direzioni di amministrazione dell'armata od uffici contabilità e revisione territoriali (sezione speciale) a seconda della competenza.
Giusto il principio generale adottato con la circolare n. 1144/R in data 1° agosto 1940, gli enti mobilitati devono rendere i conti alla direzione di amministrazione dell'armata dalla quale organicamente dipendono all'atto della chiusura della gestione.
Può accadere che alcuni enti o reparti siano passati durante il semestre ad un'armata diversa da quella cui appartenevano all'inizio. In tale caso, la direzione di amministrazione dell'armata o la sezione speciale dell'ufficio contabilità e revisione che deve procedere al controllo, richiederà i quaderni del semestre scaduto agli enti che li detengono per accertare l'esattezza delle rimanenze riportate sui quaderni in revisione, salvo poi a restituire i vecchi con la dichiarazione di concordanza.
26. - Smarrimento del quaderno mod. 547 o di altri documenti relativi alla contabilità in materia.
In conformità di quanto prescritto dal § 59 dell'istruzione 3765 per la contabilità degli enti amministrativi del R. Esercito, il responsabile della tenuta e conservazione dei documenti smarriti, deve immediatamente farne relazione al comandante del corpo, capo servizio o direttore. Questi nomina una commissione composta di tre ufficiali e da lui stesso presieduta, la quale sulla base dei dati raccolti, metterà in evidenza in apposito verbale tutte le circostanze di fatto, di tempo e di luogo che hanno causato la perdita dei documenti originali che si sono dovuti ricostruire, ed i motivi per i quali non è stato possibile ricostruire gli altri.
Il predetto verbale sarà poi trasmesso alla direzione d'amministrazione dell'armata da cui dipende il corpo o reparto interessato od all'ufficio contabilità e revisione territoriale (sezione speciale).
Tener presente che per la ricostruzione del quaderno mod. 547 si potranno ricavare utili elementi dall'esemplare rimasto presso il centro di mobilitazione del reparto.

 

CAPO XV.
Contabilità degli organi di servizio di riserva e di seconda linea.

27. - Come già detto, gli organi di riserva di servizio e di seconda linea hanno l'obbligo della resa del conto giudiziale, il quale dovendosi compilare solo a «quantità» è unicamente costituito dal registro analitico riassuntivo mod. 1273 e dalle richieste di scarico e carico documentate a seconda dei casi come segue:
Per il carico:
- dall'elenco dei materiali ricevuti di cui all'art. 106. delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna;
- da un esemplare del verbale di ricognizione nel caso previsto dall'art. 113 delle istruzioni predette;
- dai verbali di collaudo e di assunzione in carico . dei materiali acquistati dal commercio;
- dagli inventar! delle cose predate (art. 163 delle ripetute istruzioni);
— dai verbali constatanti la ripresa nei conti dei materiali rimessi in efficienza, riattati o recuperati (articoli 202, 222, 223 delle istruzioni amministrative stesse);
- dai documenti che provino la regolarità amministrativa e contabile dell'operazione nei casi qui contemplati.
Per lo scarico :
- dai buoni di prelevamento riepilogati, per i materiali distribuiti direttamente ai reparti mobilitati;
- da uno degli elenchi descrittivi dei materiali spediti, per ciò che viene ceduto ad altri organi di servizio o ad enti territoriali, a mente degli articoli 105 e 106 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna;
- da un esemplare del verbale di ricognizione nei casi previsti dall'art. 113 delle predette istruzioni;
- dai riepiloghi dei buoni riguardanti gli oggetti e generi ceduti a pagamento (o da un elenco dimostrativo dei medesimi) corredati dalle quietanze della cassa militare pel corrispondente importo, articoli 120 e 121 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna;
- dai verbali approvati di dichiarazione fuori uso, di calo o di perdita per causa di forza maggiore, tenuto conto che i citali verbali debbono essere approvati nei modi e dalle autorità previste dagli articoli 17 e 18 delle citale istruzioni, giusta quanto è detto al precedente n. 8;
- dai riepiloghi delle operazioni di aumento e diminuzione che gli organi di prima linea trasmettono a quelli di seconda linea pei materiali ricevuti, distribuiti, deteriorati o smarriti (art. 123 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna). Detti riepiloghi debbono essere a loro volta corredati dai seguenti documenti giustificativi:
Per gli aumenti:
- da un esemplare degli elenchi di spedizione della parte mittente - od in difetto dal verbale di ricognizione delle robe o materiali ricevuti - dai verbali di collaudo ed assunzione in carico dei materiali acquistati (ad eccezione delle robe e generi destinati all'immediato consumo che non vengono presi in carico essendo sufficiente la dichiarazione di pronto impiego sulla fattura o nota di acquisto).
Per le diminuzioni :
- dai buoni di prelevamento dei materiali e robe distribuite dal riepilogo degli oggetti e generi ceduti a pagamento o da un elenco dimostrativo dei medesimi con le quietanze della cassa militare per il corrispondente importo;
- dai verbali di dichiarazione fuori uso, di calo, di perdita per causa di forza maggiore, tenuto conto che tali verbali, debbono essere approvati nei modi e dalle autorità previste dagli articoli 17 e 18 delle citate istruzioni, giusta quanto è detto al precedente n. 8.
28. - Richieste di carico e scarico.
Di regola, le richieste di carico e scarico sono compilate dagli organi di servizio di riserva e da quelli di seconda linea perché solo per questi organi è prescritta la tenuta del conto giudiziale (art. 92 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna).
Tuttavia detti documenti devono essere compilati anche dagli organi di servizio di prima linea, nel caso che a questi sia stata conferita l'autonomia nei riguardi della gestione del materiale, giusta quanto è previsto dagli articoli 170, 171, 188, 190, 210, 234 e 241 delle citate istruzioni.
L'elenco descrittivo dei materiali tiene luogo della richiesta di carico o di quella scarico. (6)
29. - Contabilità degli organi di prima linea. Gli organi di servizio di prima linea per poter seguire il movimento dei materiali che ricevono e distribuiscono per conto degli stabilimenti e degli organi di servizio di seconda linea, debbono tenere i seguenti documenti:
1°) un registro della consistenza dei materiali con gli aumenti e con le diminuzioni avvenute durante il mese. Lo scarico dei generi e robe distribuite è riportato giorno per giorno con voce riepilogativa;
2°) un registro riepilogativo delle distribuzioni giornaliere fatte agli enti o reparti mobilitati;
3°) un registro a madre e figlia delle ricevute da rilasciare agli organi di seconda linea o di riserva per i materiali da questi forniti ai sensi dell'art. 100 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna;
4°) un registro dei generi e robe ceduti a pagamento da chiudersi mensilmente con il riepilogo a valore delle risultanze. Per comodità e semplificazione contabile i versamenti delle somme riscosse si effettuano per differenza in occasione del prelievo dei fondi dalle casse militari.
Ai sensi dell'art. 125 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna gli organi di prima linea rimettono a quelli di seconda linea da cui dipendono:
a) i riepiloghi delle operazioni di aumento e diminuzione con i relativi buoni;
b) l'elenco delle altre diminuzioni avvenute nel mese (verbali di calo, di forza maggiore, di consumo ecc.);
c) le rimanenze dei materiali desunte dal registro di cui al n. 1 nonché lo stralcio del registro di cui al n. 4 unitamente alle quietanze di versamento rilasciate dalle casse militari. Prima dell'invio di tali quietanze ne saranno riportati gli estremi sul registro originale.

 

CAPO XVI.
A) — Gestione del materiale automobilistico degli enti mobilitati.

(Circ. n. 22400 del 1° agosto 1940 della Direzione Gen. Motorizzaz.).

30. - La gestione dei materiali auto degli enti mobilitati viene condotta esclusivamente con le norme di guerra, non dovendo interferire sugli elementi territoriali, i quali si gestiscono con le norme di pace.
Gli enti mobilitati possono e debbono appoggiarsi alla organizzazione territoriale civile per sfruttarne la potenzialità produttiva, ma devono procedere alle incombenze amministrative con le norme di guerra, integrate da quelle che seguono.
31. - Le riparazioni agli automezzi sono eseguite dalle autofficine in dotazione ai reparti, allo scopo di perfezionare sempre più l'addestramento del personale e la conoscenza delle possibilità di lavorazione delle autofficine stesse.
Le ripassature che non fosse possibile effettuare con le autofficine e le revisioni, saranno compiute presso le ditte private autorizzate e controllate dagli organi territoriali (centri automobilistici e officine automobilistiche R. Esercito - v. elenchi n. 1 e 2 allegati alla predetta circolare): ma il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dall'ente mobilitato. Le fatture sono vistate dall'officina automobilistica R. Esercito o dai centri automobilistici (nella cui giurisdizione trovansi le officine che hanno eseguite le riparazioni), agli effetti del controllo tecnico amministrativo sulle ditte che lavorano inquadrate nell'organizzazione militare.
Poiché le ditte elencate nell'allegato 1 hanno potenzialità variabili, e soltanto in parte sono in grado di eseguire le revisioni, gli enti, per la opportuna distribuzione degli automezzi da riparare, debbono prendere preventivi accordi con i centri automobilistici viciniori, i quali hanno già classificate le ditte di cui all'allegato n.'l, a seconda della loro idoneità ad eseguire revisioni o ripassature.
32. - I ricambi occorrenti per le riparazioni vengono acquistati con le consuete modalità di pace, sulla base dei contratti a quantità indeterminata stipulati con le varie ditte. Eccezionalmente si autorizza l'acquisto strettamente necessario di ricambi non originali, purché severamente controllati.
Sulle fatture deve essere apposta la seguente dichiarazione:
«Il ricambio non originale di cui alla presente «fattura fu acquistato a prezzo inferiore (od uguale) a quello della Ditta costruttrice dell'automezzo, non avendo questa potuto soddisfare la richiesta del giorno ......... ».
La suddetta dichiarazione è firmata dall'ufficiale al materiale o dall'ufficiale che presiede all'approvvigiona-mento dei materiali di ricambio (circolare 17810 in data 5 luglio 1940-XVIII).
33. - Il materiale vario occorrente per le riparazioni è acquistato dal commercio, seguendo per il pagamento le norme regolamentari.
34. - Le gomme, nuove o ricostruite eventualmente occorrenti sono richieste al ministero - direzione generale motorizzazione - che ne autorizzerà il prelevamento con passaggio di carico dai depositi di gomme ricostruite (circolare 19004 dell'11 luglio 1940-XVIII).
Le gomme abbisognevoli di riparazione di 1° grado e che non possono essere riparate coi mezzi delle autofficine, saranno inviate, previa intesa col centro automobilistico competente, alle officine di riparazione viciniori che risultano dall'elenco, allegato n. 3 alla sopra indicata circolare.
Il pagamento delle relative fatture di acquisto viene effettuato dall'ente mobilitato, dopo aver controllato che i prezzi fatturati siano quelli contrattuali, pattuiti dal centro automobilistico territoriale competente.
Le gomme abbisognevoli di riparazione di 2° grado (ricostruzione) saranno invece versate senz'altro al centro automobilistico viciniore che provvedere secondo le norme in vigore (circolare 4884 in data 18 marzo 1940-XVIII).
35. - Le riparazioni eventualmente effettuate presso le officine militari territoriali (Off. tipo A - tipo B - reggimentali) saranno a carico degli enti territoriali stessi, facendo però fatturare agli enti mobilitati interessati le parti di ricambio acquistate per le riparazioni.
36. - I materiali fuori uso (rottami) residuati dalle lavorazioni, saranno versati al centro automobilistico o all'ente territoriale motorizzato viciniore.

B) - Gestione dei carburanti e lubrificanti. Norme per gli organi di rifornimento.

37. - Giusta le disposizioni impartite con la circolare dello stato maggiore R. Esercito n. 17000 in data 1° giugno 1940, al rifornimento dei carburanti e lubrificanti occorrenti pel funzionamento degli automezzi in dotazione ai corpi od enti mobilitati provvedono i posti di distribuzione, che possono essere costituiti:
- dalle sezioni o squadre carburanti delle divisioni e dei corpi d'armata speciali;
- dagli autoreparti di corpo d'armata per i corpi d'armata normali;
- dal parco automobilistico dell'armata, se trattasi di posti di distribuzione di armata.
Le sezioni - squadre - gli autoreparti ed il parco automobilistico degli enti, hanno gestione autonoma (n. 5 della circolare 17000 già citata) con l'obbligo, ai sensi dell'art. 92 delle predette istruzioni, di compilare e rendere il conto giudiziale.
I posti di distribuzione e le aliquote di parco automobilistico o di autoreparto, devono eseguire i rifornimenti per conto degli enti che li hanno costituiti, comu-nicando periodicamente a questi ultimi la situazione dei movimenti effettuati a mezzo del riepilogo delle operazioni di aumento e di diminuzione avvenuti nei materiali loro affidati (art. 123 delle ripetute istruzioni).
38. - Acquisti e prelevamenti.
Gli acquisti ed i prelevamenti debbono essere coni-misurati agli effettivi bisogni, evitando scorte non strettamente indispensabili.
I carburanti e lubrificanti vengono di norma forniti agli autoreparti di corpo d'armata, alle sezioni o squadre carburanti e lubrificanti, nonché ai posti di distribuzione, dai parchi automobilistici di armata o da quello dello stato maggiore, i quali ne sono a loro volta riforniti direttamente dagli stabilimenti territoriali o dal parco centrale automobilistico.
Nel caso che il parco centrale automobilistico non sia costituito, gli autoreparti di corpo d'armata e le sezioni o squadre carburanti e lubrificanti acquistano i carburanti e lubrificanti dalle agenzie A.G.I.P. e R.O.M.S.A. sotto l'osservanza delle norme contrattuali in vigore, (vedere le circolari 842 G. M. 1937 per carburanti e 835 G. M. 1938 per lubrificanti dalle quali sono state tratte le seguenti disposizioni che maggiormente interessano gli enti mobilitati.
Sui buoni di prelevamento debbono essere indicati, con la massima esattezza, gli estremi per individuare - senza possibilità di dubbi - l'ente prelevatario cui vanno intestate le fatture (indirizzo preciso ed, al caso, il numero della posta militare).
Il deposito della società rilascia appositi buoni di distribuzione composti dei tagliandi A e B (allegato 2 della circolare predetta).
All'atto della consegna dei carburanti e lubrificanti l'agenzia della società fa apporre sui tagliandi A e B la firma della persona che materialmente ne effettua il ritiro, trattenendo il tagliando A e consegnando al corpo o reparto prelevatore il tagliando B.
Se la merce non viene direttamente ritirata dall'ente, ma spedita per ferrovia, l'agenzia della società allegherà la bolletta di spedizione al tagliando A, mentre prov-vederà ad inviare al prelevatario, a mezzo posta, il tagliando B.
Sui predetti tagliandi la citata agenzia deve sempre apporre il numero nonché la data della richiesta di prelevamento o della lettera ordine. Gli agenti generali delle società assuntrici A.G.I.P. e R.O.M.S.A. trasmettono all'ente prelevatario le fatture dei carburanti e lubrificanti consegnati (originale e copia) compilandole sulla base dei buoni di prelevamento e dei tagliandi A dei buoni di distribuzione.
39. - Pagamenti. (7)
L'ufficio amministrazione dell'ente che ha eseguito il prelevamento provveduto al controllo delle fatture, le paga, versandone l'ammontare al conto corrente postale intestato alle singole agenzie; a tal uopo si servirà dello speciale modulo che dette agenzie allegano alle fatture, sulle quali sarà poi apposta la seguente dichiarazione :
«Si dichiara che le materie indicate nella presente fattura furono assunte in carico il ............. sul registro ........... per litri ........... di benzina .................. corrispondenti a Kg. ........... Litri ......... di gassoleo corrispondenti a Kg. ............ Litri ........... di petrolina corrispondenti a Kg. .......... Olio denso Kg. ......... Olio semidenso Kg. ............

L'Ufficiale addetto alla gestione degli automezzi

F° ............................

Visto: II Capo Ufficio Amministrazione

F° ...........................
In casi eccezionali gli organi suddetti possono rifornirsi di carburanti e lubrificanti presso gli enti territoriali del R. Esercito (centri automobilistici e depositi succursali distaccati).
Peraltro tali prelevamenti sono da considerarsi come prestiti e debbono essere regolarizzati dagli enti cessionari rilasciando a quelli territoriali corrispondenti buoni sull'A.G.I.P. e sulla R.O.M.S.A. per le somministrazioni ricevute.
40. - Contabilità.
Come già detto al precedente n. 37 le sezioni o squadre carburanti e lubrificanti, gli autoreparti del corpo d'armata ed i parchi auto di armata, hanno gestione autonoma.
In determinate situazioni può manifestarsi la necessità o la convenienza di rendere autonomi, come gestione, anche i posti di distribuzione od altri organi di prima linea, analogamente a quanto previsto per gli altri servizi dalla parte 2a delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna.
In tal caso detti organi, come tutti gli altri aventi gestione autonoma, debbono tenere i seguenti documenti:
a) il registro mensile delle introduzioni, mod. 1623 (allegato 62 istruzioni sul servizio auto) nel quale sono. riportati gli acquisti fatti, nonché i prelevamenti eseguiti presso altri enti;
b) il registro delle distribuzioni mod. 1624 (allegato 63 delle istruzioni predette) ogni pagina del quale deve interessare un mese ed un reparto. In detto registro si riportano giornalmente i quantitativi globali di ciascuna specie di materiali distribuiti ai singoli reparti. Alla fine del mese ogni pagina del registro viene chiusa, ed il riepilogo dei totali delle varie specie dei materiali distribuiti ai reparti, defalcato dai totali mensili del registro delle introduzioni mod. 1623 (allegato 62);
c) il riepilogo mensile dei buoni di distribuzione (far uso del mod. 1618) che deve corrispondere ai quantitativi defalcati a fine mese dal registro delle distribuzioni mod. 1623. Tali buoni come più volte si è detto, debbono essere compilati in duplice originale e firmati dall'ufficiale addetto alla gestione degli automezzi o dal comandante dell'ente cessionario, il secondo originale viene restituito all'ente, controfirmato dal consegnatario cedente;
d) il registro analitico riassuntivo della gestione mod. 1273 da compilarsi solo a quantità, sul quale si riporteranno a fine mese:
Per il carico i dati del registro mod. 1263;
Per lo scarico i totali del riepilogo dei buoni di distribuzione mod. 1618.
Alla fine del semestre il registro mod. 1273 con i documenti probatori è spedito alla direziono di amministrazione di armata od alle sezioni speciali degli uffici di revisione per il controllo. Detti documenti sono costituiti:
Per il carico dai tagliandi B, relativi agli acquisti o dal secondo esemplare dei buoni per i prelevamenti effettuati presso gli altri enti militari;
Per lo scarico dal riepilogo dei buoni di cui è stato fatto cenno al numero precedente.

C) - Norme per i corpi e reparti mobilitati.

41. - Dotazione delle macchine. - I reparti allibrano sul quaderno mod. 547 il primo rifornimento di carburante e lubrificante corrispondente all'ammontare complessivo della capacità del serbatoio di ogni macchina.
Allorché un autoveicolo cessa di appartenere ad un reparto, il carburante viene versato al magazzino dell'unità e discaricato dal quaderno mod. 547.
Nel caso in cui il reparto debba vuotare un certo numero di serbatoi, il quantitativo versato e scaricato, deve essere sempre uguale a quello del serbatoio pieno. Il carico del quaderno costituisce perciò la dotazione del reparto in relazione al numero delle macchine ; dotazione che non deve subire variazioni all'infuori dei casi sopra specificati, attesoché il carburante e lubrificante consumato per l'uso delle macchine viene reintegrato al termine di ogni servizio mediante il riempimento del serbatoio, prima che l'autoveicolo rientri in rimessa.
42. - Rifornimenti. - I corpi e reparti si riforniscono dei carburanti e lubrificanti presso i posti di distribuzione (n. 4 della circolare 17000 stato maggiore R. Esercito, 1° giugno 1940, capitolo servizio automobilistico).
Il prelevamento viene fatto mediante rilascio di appositi buoni mod. 1588. I corpi e reparti costretti da esigenze di servizio, ad acquistare tali materie dal commercio debbono ricorrere all'A.G.I.P. o alla R.O.M.S.A. in base allo stretto fabbisogno ed attenendosi alle norme del precedente capitolo.
È tassativamente proibito di acquistare carburanti e lubrificanti da altre ditte, od in difformità delle norme sopra stabilite.
Gli enti mobilitati in casi eccezionali possono rifornirsi di carburanti e lubrificanti anche presso gli enti territoriali del R. Esercito (centri autonomi e depositi distaccati). Peraltro tali prelevamenti sono da considerarsi come altrettanti prestiti reintegrabili con la procedura già precedentemente ricordata.
43. - Consumi. - Debbono essere contenuti nei limiti massimi stabiliti, per chilometro secondo i vari tipi di macchina e delle condizioni di carico e di ambiente, dagli uffici T. A. delle grandi unità. A questi ultimi è altresì devoluto il controllo sui prelevamenti e consumi che vengono eseguiti dai sopradetti enti e reparti (n. 3, lettera e) del capitolo servizio automobilistico della ripetuta circolare 17000 stato maggiore R. Esercito).
I consumi sono ricavati dai fogli di marcia (allegato 7 al regolamento sul servizio automobilistico); quelli conseguenti da causa diversa dall'impiego degli autoveicoli (azionamento di autocompressori per lavori, ecc.) saranno mensilmente accertate mediante verbale compilato da apposita commissione composta dal direttore dell'officina o dei lavori, ed altri due membri nominati dal comandante del corpo o reparto e vistato dal comandante stesso. Detto verbale costituirà documento di giustifica del relativo movimento di scarico da inserire sul quaderno mod. 547.
44. - Contabilità. - Gli acquisti sono provati con le contromatrici delle richieste rilasciate dall'A.G.I.P. o dalla R.O.M.S.A. o da altro documento atto a comprovare il carico del materiale. I sovraindicati documenti sono riepilogati a fine mese in modo da mettere in evidenza il totale delle singole materie acquistate.
I prelevamenti sono tenuti in evidenza mediante il registro mensile dei buoni di prelevamento. Si adatta molto bene a tale bisogna il mod. 1618 sul quale si riporteranno giornalmente i dati dei citati buoni.
I consumi sono dimostrati - come già si è detto - a mezzo dei fogli di scarico i cui dati saranno riportati periodicamente su di un modello conforme al tracciato seguente, da chiudersi a fine mese.

 

Automezzo

Foglio

di viaggio

Itinerario

Km.

percorsi

Materie

consumate

tipo targa
 

 

 

 

 

 

 

       

L' UFFICIALE ADDETTO ALLA GESTIONE AUTOMEZZI

F° .................................


Alla fine di ogni mese, i corpi e reparti riportano nelle colonne aumenti e diminuzioni del mod. 547 i totali dei riepiloghi degli acquisti, dei prelevamenti e dei consumi. A detti riepiloghi debbono essere rispettivamente allegati: le contromatrici delle richieste di acquisto, rilasciate dalle ditte fornitrici, il secondo esemplare dei buoni di prelevamento, i fogli di marcia.
A fine semestre il quaderno viene chiuso e trasmesso assieme ai documenti giustificativi con i riepiloghi sopra indicati alla direzione di amministrazione delle armate od alla sezione speciale dell'ufficio contabilità e revisione da cui il reparto dipende.
I suddetti organi di revisione non appena ultimato il riscontro, trasmettono i fogli di marcia al centro di mobilitazione di ciascun ente, che li conserva fino all'epoca che sarà indicata dal ministero.
Per la chiusura e rinnovazione dei citati quaderni, sono da osservarsi le disposizioni del precedente capitolo. (8)
45. - Scarico contabile di materiali automobilistici prelevati da enti mobilitati.
Per lo scarico dei materiali automobilistici assegnati alle unità dislocate in A. S. debbono essere applicate le disposizioni di cui al capo Vili delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna ed al capo XII della circolare 1511 in data 18 settembre 1940 della direzione generale dei servizi amministrativi del ministero, riportate ed illustrate ai capi VII e X delle presenti norme. Resta, pertanto, esclusa al riguardo ogni ingerenza dei centri di mobilitazione che non hanno più rapporti amministrativo-contabili con gli enti mobilitati, né ingerenza alcuna sulla gestione dei materiali degli enti stessi.
Analoga procedura deve essere adottata dalle unità mobilitate in A. S. che debbono prelevare i materiali automobilistici dagli stabilimenti di armata o da quegli altri enti designati dall'intendenza A. S. (circolare n. 3642/A in data 29 gennaio 1941-XIX della direzione generale della motorizzazione).

 

CAPO XVII.

Trasporto di materiali.

Estratto della circolare 4275/R.P./D.G. in data 5 febbraio 1941

(Direzione generale servizi logistici - Divisione casermaggio).

46. - Accertamento del peso. - Per ogni spedizione il mittente richiede all'amministrazione ferroviaria, o al vettore via mare, di riconoscere il peso dichiarato sui documenti di spedizione e paga l'importo della relativa tassa: detto riconoscimento del peso deve essere segnato sulla lettera di vettura o sulla polizza di carico.
Analogo riconoscimento viene effettuato, a cura del ricevente, prima dello svincolo della merce; le eventuali discordanze constatate a mezzo di verbale in contraddittorio con gli agenti del vettore serviranno come base per le conseguenti azioni di rimborso.
Nel caso che il trasporto fosse duplice o, comunque, frazionato, gli enti di transito, a tutela della propria responsabilità, provvedono a richiedere al vettore, prima dello svincolo, il riconoscimento del peso in arrivo, similmente provvedono, all'atto del carico sul nuovo mezzo di trasporto, sia che questo appartenga al primo vettore, sia ad altro.
Del riconoscimento effettuato, in arrivo ed in partenza, si fa sempre constatare sulla lettera di vettura o sulla polizza di carico.
Per le spedizioni a carro completo dovrà inoltre essere sempre accertato il peso della tara prima del caricamento.
47. - Servizio di sorveglianza alla confezione, chiusura ed apertura colli e redazione dei relativi verbali. È assolutamente necessario usare tutti quegli accorgimenti che valgono a garantire gli interessi dell'amministrazione. Perciò:
a) in ogni collo in partenza deve essere inserito un cartellino indicante il contenuto del collo con la firma dei confezionatori;
b) sui verbali di chiusura colli, come sulle note descrittive, devono essere indicati tutti gli estremi di ogni singolo collo, compreso il peso lordo e netto;
c) gli ufficiali chiamati a rappresentare le parti a norma dell'art. 318 del regolamento d'amministrazione, debbono esplicare (specie il rappresentante del ricevente all'atto della spedizione e quello del mittente all'atto dell'arrivo) il loro compito con la maggiore cura, attenzione e diligenza, e non rimettersi, come nella pratica si è avuto modo di constatare, all'operato del personale che materialmente eseguisce le operazioni di chiusura o di apertura colli;
d) quando in arrivo non si possa tenere a disposizione del mittente il contenuto dei colli in contestazione, è assolutamente necessario farne menzione sull'apposito verbale, specificandone i motivi e conservando l'imballaggio. Ove si tratti di oggetti di vestiario e di equipaggiamento, si dovrà, altresì, far constatare il peso medio degli oggetti, delle taglie e quello di ciascuna taglia;
e) i verbali di apertura colli devono essere redatti senza indugio e senza indugio spediti al mittente ;
f) le verbalizzazioni, sia di chiusura che di apertura, vanno effettuate giornalmente e non cumulativamente per più giorni;
g) la distinta dei materiali contenuti in ciascun collo deve essere trasmessa al mittente, insieme al verbale di chiusura nello stesso giorno in cui avviene la spedizione;
h) sui colli occorre applicare, nel punto meno vulnerabile, un cartellino indicante il peso netto e lordo con gli indirizzi del mittente e del ricevente;
i) gli oggetti di vestiario e di equipaggiamento devono essere divisi in pacchi o mazzi uniformi, attraversando ciascun pacco o mazzo con una agugliata o cordoncino (si potrà adoperare il cordoncino per i pastrani, le giubbe, ecc. ecc. facendolo passare attraverso gli occhielli di ciascun capo) con le estremità fissate da appositi sigilli recanti le indicazioni del mittente;
l) i colli vanno sempre cuciti a punti regolari, e le casse regolarmente piombate e reggettate a croce con fermo a tenaglia;
m) anche nelle spedizioni a carro completo il materiale da spedire deve essere sistemato in colli od in casse.

 

CAPO XVIII.
Spedizioni dal territorio metropolitano agli enti dell'Africa.

48. — Il deposito centrale truppe coloniali di Napoli, quale ente di transito, deve uniformarsi alle disposizioni sopradette per ciò che concerne il riconoscimento del peso in arrivo da parte del primo vettore, ed il riconoscimento del peso in partenza da parte del secondo vettore.
Il predetto deposito provvede al ritiro dei materiali dallo scalo ferroviario di Napoli accertandone il numero, la marcatura ed il peso in base alle apposite distinte che gli enti territoriali cedenti gli trasmetteranno, per espresso, all'atto della spedizione, verificandone lo stato di condizionamento e provvedendo, prima dello svincolo, a che il vettore addivenga alla ricognizione del peso accertato in partenza e facendo ciò costare con apposita dichiarazione sulla lettera di vettura.
 

 

 

 

NOTE

1) Per effetto della circolare ministeriale n. 674/S. del 19 giugno 1940 i reparti mobilitati, furono lasciati alla dipendenza dei propri centri di mobilitazione a tutto il 30 dello stesso mese. Con la successiva circolare n. 1015/R del 16 luglio 1940 venne, quindi, prescritto che il carico dei rispettivi mod. 547 avesse per base la rimanenza profferta dai quaderni dell'esercizio 1939-40 chiusi alla data del 30 giugno 1940 e parificati dai centri di mobilitazione sopradetti.

2) Le materie ricavate dagli oggetti e materiali dei tre gruppi dichiarati fuori uso sono vendute od esitate secondo le norme comuni.

3) Indipendentemente dallo stato di guerra, il R. D. L. 1935 del 27 luglio 1940 (circolare 880 G. M. 940) ha consentito la cessione gratuita tra Guerra e Marina di determinati materiali destinati alla difesa c. a. e c. o. s., mediante semplice passaggio di carico. Ciò in deroga alle norme stabilite dall'art. 159 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, le quali vietano le cessioni gratuite di materiali fra le amministrazioni dello Stato.
4) Le unità CC. NN. aventi un centro sussidiario del R. Esercito, debbono versare i loro materiali al detto ente, il quale provvedere a tutte le operazioni di riordinamento e rimessa in efficienza. I reparti che non hanno tale centro (ad es. i battaglioni della R. G. di Finanza, della C. R. I. ecc.) versano i materiali all'ente che a suo tempo fece la cessione.

5) La predetta facoltà è devoluta:

a) normalmente all'intendenza d'armata, su proposta dei direttori dei servizi interessati, sentito il parere della direzione di armata;

b) per le armate che non hanno l'intendenza al capo di S. M. dell'armata;

c) per gli enti dipendenti dallo stato maggiore R. E. al generale comandante del 11° reparto dello stato maggiore stesso.

6) A parziale modifica dell'art. 177 delle istruzioni amministrative per le truppe in campagna, si avverte che le derrate prelevate od acquistate per l'alimentazione degli ammalati, devono essere assunte in carico sul «registro delle derrate introdotte nella dispensa e consumate» (mod. 638) anziché sul registro degli alimenti (mod. 2093).
7) Circa le modalità da osservare nei pagamenti si riporta lo stralcio della circolare 480 in data 4 gennaio 1940-XVIII della direzione generale motorizzazione.
«Nell'effettuare le rimesse a saldo di forniture gli enti militari spesso non indicano sul tagliandino degli assegni gli estremi delle fatture messe a pagamento, nonostante quanto già richiamato con circolare n. 387 del G. M. Ufficiale 1938-XVI dispensa n. 31. La mancanza di tali indicazioni ed, in particolar modo, il numero e le sigle, non permettono di individuare le fatture pagate causando notevole intralcio al regolare svolgimento del lavoro amministrativo.
«Reparti, per lo più di nuova costituzione, continuano ad effettuare trattenute di L. 4 su ogni fattura di importo superiore a L. 100 per la tassa di bollo sul visto di collaudo (tassa d'atto), nonostante il disposto della circolare n. 134 del foglio d'ordine del ministero anno 1937, dispensa 19, ed il dispaccio circolare n. 5804/A di protocollo - ispettorato della motorizzazione in data 21 ottobre 1937-XV - che portavano a conoscenza di tutti gli enti dipendenti come le fatture A. G. I. P. non vadano soggette a detta tassa di bollo, disponendo quindi per il rimborso alla azienda delle somme erroneamente trattenute allo stesso titolo.
«Per l'imposta generale sull'entrata vengono effettuati da enti militari trattenute del 2% sull'importo delle fatture liquidate, nonostante che sulle stesse sia apposta la stampigliatura relativa all'esistenza dell'accordo sindacale del 7 febbraio 1940-XVIII, per il quale la stessa imposta viene scontata, per i carburanti e per gli olii minerali, all'atto dello sdoganamento della mercé.
«Altre trattenute d'importo superiore a quello dovuto, effettuano gli enti militari per la tassa di bollo di quietanza, che dagli stessi viene ancora calcolata nella misura di 30 centesimi per ogni L. 1000 mentre l'art. 24 del R. D. L. 9 gennaio 1940-XVIII n. 2, dispone che a seguito dell'istituzione dell'imposta generale sull'entrata, il bollo di quietanza è dovuto, quando non sia interamente compreso nell'imposta stessa, fino ad un massimo di L. 2 per le fatture d'importo superiore a L. 3000.»

8) Per la ristrettezza della colonna dello stampato è opportuno inserire, nel mod. 547, i carburanti e lubrificanti in coda alle altre voci, e riportare poi verticalmente, anziché orizzontalmente, nelle rispettive colonne, i dati relativi alla rimanenza ed agli aumenti o diminuzioni semestrali.
Peraltro, nulla vieta se necessario, l'impianto di apposito quaderno 547 per la gestione dei carburanti e lubrificanti.




 




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