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Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Codice penale per l'Esercito

 

 

 

Nota. - Il numero degli articoli è quello del testo originale.

 

 

 

È stato promulgato con R.D. 28 novembre 1869. Si divide in:
 

PARTE PRIMA.

Del reati e delle pene
 

Libro I: Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra
Libro II: Disposizioni relative al tempo di guerra

PARTE SECONDA.

Della procedura penale
 

Libro I: In tempo di pace
Libro II: In tempo di guerra


Durante la guerra 1915-1918 sono state emanate dal Governo Centrale e al Comado Supremo varie leggi, decreti luogoteneziali, ordinanze, bandi militari, complessivamente in n. di 95 riguardanti e inerenti allo stato di guerra. (1)

 

PARTE PRIMA.

1. - Definizione di reato. — Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.

 

LIBRO PRIMO

DELLE PENE.

4. - Le pene che dai tribunali militari possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla milizia, sono le seguenti:
1) morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2) reclusione militare;
3) carcere militare;
4) dimissioni;
5) rimozione dal grado;

6) sospensione dall'impiego.
5. - Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:
1) la morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2) lavori forzati a vita;
3) lavori forzati a tempo;
4) reclusione ordinaria;
5) degradazione militare;
6) destituzione.
6. - Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4 e del num. 6 dell'art. 5 sono applicabili ai soli ufficiali: quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli sottufficiali e caporali.
8. - La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente codice sia inflitta la pena di morte previa degradazione.
9. - La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei locali a ciò destinati ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione ordinaria o ai lavori forzati.
Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre seco la rimozione dal grado.
10. - La pena della reclusione militare sarà dagli ufficiali di qualunque grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.
Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà annessa la sospensione.
Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.
12. - Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.
Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei soldati.
13. - Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali e dalla rimozione nei sottufficiali e caporali.
14. - La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del grado.
15. - La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato.
16. - La sospensione è la privazione temporanea dall'impiego, e produce tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli ufficiali. Quando è pena accessoria produce anche la perdita totale dello stipendio ed altre competenze.
La durata di questa pena, quando è principale, non può essere minore di mesi due, né maggiore di anni tre.
17. - La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:
1) L'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
2) La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime pei servizi antecedenti.
18. - La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.
L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore servizio militare.
20. - Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa, allorché trattasi di applicare le pene descritte nell'articolo 4, sarà:
1) dalla pena della morte alla reclusione militare;
2) dalla reclusione militare al carcere militare. Per le pene contemplate nell'art. 5 il passaggio sarà invece:
1) da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;
2) dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
3) dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria. Le pene della degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione, della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.
21. - Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria prevista dal numero 4 dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo seguente passando alla reclusione militare:
1) da tre anni a due;
2) da due anni ad uno;
3) dal minimo della reclusione militare al carcere militare.
22. - Tranne l'eccezione di cui all'articolo precedente, è vietato il passaggio da una delle pene enumerate nell'art. 4 ad altra fra quelle dell'art. 5, o viceversa.

DELL'APPLICAZIONE DELLE PENE.

31. - È punito qualunque tentativo di reato, che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o mancò di produrre il suo effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla volontà dell'autore.
32. - Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto sarà punito con la pena del reato consumato, con la diminuzione di un solo grado.
Questo tentativo si considera come reato mancato.
33. - Se poi gli atti di esecuzione sieno di tale natura che ancora rimanga all'autore del tentativo qualche altro alto per giungere alla consumazione del reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato. Questo tentativo si considera come reato tentato.

34. - Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia nel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.
Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.

CHI SONO GLI AGENTI PRINCIPALI E CHI I COMPLICI.

37. - Nel caso che più persone concorrano all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:
1) coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;
2) coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;
3) coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a consumarlo.
38. - Sono complici:
1) coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per commettere un reato;
2) coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servilo alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di farne;
3) coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.
39. - Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.
Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.

RESPONSABILITÀ DEI GRADUATI IMPLICATI IN REATI.

40. - Il graduato, o sé vi sono fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purché abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per impedirlo.
In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito di un comando.

RECIDIVITÀ.

48. - I recidivi non saranno mai puniti col minimo della pena temporanea in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidiva non sia tassativamente punita con speciale disposizione.
49. - È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile tanto dai tribunali militari, che dai tribunali ordinari, commetterà altro reato.

DELL'ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.

60. - I reati e le pene si estinguono:
1) colla morte del reo;
2) coll'espiazione della pena;
3) colla grazia sovrana;
4) colla prescrizione.
61. - La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.

PRINCIPALI FIGURE DI REATI.

DEL TRADIMENTO.

71. - Sarà reo di tradimento e punito di morte, previa degradazione il militare che porterà le armi contro lo Stato.
72. - Sarà punito con la stessa pena il militare, che:
1) avrà abbandonato al nemico od a qualsivoglia persona nell'interesse del nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi, munizioni, viveri o denaro;
2) avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;
3) avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze, artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;
4) avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usalo violenze o minacce, o sollevato grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;
5) avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il rannodamento;
6) avrà sparso notizie od alzalo clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;
7) avrà esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare;
8) avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattimento nello scopo di tradire.
77. - L'ufficiale od il sottufficiale che, mandato a riconoscere una posizione nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri o avrà omesse circostanze, sarà punito di morte previa degradazione.

SPIONAGGIO ED ARRUOLAMENTO.

78. - Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, previa degradazione, il militare che:
1) si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie o documenti in favore del nemico;
2) avrà per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;
3) avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli stessi effetti dianzi contemplati;
4) avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico, sapendoli tali.
79. - Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati al n. 1 dell'art. precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole.
80. - Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto alcun militare o persone soggette ai tribunali militari a passare al nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel nemico o per gente ribellata al Governo.

DEI REATI DI SERVIZIO.

Sotto questo titolo la legge comprende le violazioni commesse da un militare nell'esecuzione di uno speciale servizio.
Sono: reati di servizio propri dei Comandanti, degli Ufficiali, dei militari di truppa.
81. - Il militare che avrà comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armistizio, sarà punito di morte.
84. - Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli ufficiali che avranno cooperato alla resa ed alle convenzioni relative alla medesima.
86. - Incorrerà nella stessa pena, qualunque generale od ufficiale comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso, ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e dall'onore.
89. - Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte.
90. - Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una capitolazione, separerà la sorte propria o degli ufficiali da quella del soldato.
91. - Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito con la reclusione militare non minore di anni dieci.
92. - Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.
94. - La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto O corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.
Se la mentovata sicurezza noti sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena da tre a dieci anni di reclusione militare.
95. - La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.
Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se sarà trovata addormentata.
96. - La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.
Sarà invece punita con pena disciplinare, se sarà trovata addormentata.
102. - Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.
La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il colpevole è capo-posto o comandante.
103. - Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni dieci. Se il reato sopra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.
108. - Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un ordine scritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'esercito o dell'armata, o di una parte qualunque di essi, salvo le disposizioni relative al tradimento.
Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da due a quattro gradi.
110. - In tempo di pace, il militare che, incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.
Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col minimo della reclusione militare.

DELLA DISOBBEDIENZA.

112. - Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore reato.
113. - Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di mesi sei.
Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena estendersi al minimo della reclusione militare.
La pena sarà della reclusione militare da due anni a cinque, ove il rifiuto d'obbedienza sia commesso in tempo di guerra o in caso di incendio, d'epidemia, o d'altro pericolo.

DEL REATO DI RIVOLTA.

114. - Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.
Gli agenti principali saranno puniti con la pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

DEL REATO DI AMMUTINAMENTO.

116. - Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che, fuori dei casi contemplati dall'articolo 114, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali con la reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti con la pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.
L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o una fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.
117. - Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.
Trattandosi d'un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare estensibile ad anni tre.

DEL REATO DI INSUBORDINAZIONE.

122. - Il militare che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà considerato reo di insubordinazione.
123. - Vi sarà reato di insubordinazione, ancorché il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purché sia stato dall'offensore riconosciuto.
125. - Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sottufficiale o caporale.

ARMI PROPRIE ED IMPROPRIE.

128. - Nelle disposizioni del presente Codice, ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano armata sotto nome di armi vengono considerate le armi proprie e le improprie.
Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Sono considerate armi dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o minacciare.

PRODIZIONE - PREMEDITAZIONE - AGGUATO.

129. - La prodizione si verifica quando con simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare dell'uccisore o dell'offensore.
La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad uria persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche condizione.
L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa atti di violenza.
135. - L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.
136. - Nei reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a diminuzione di pena.

DELLA DISERZIONE.

137. - Il militare che passerà al nemico, o che sì assenterai dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediata! mente considerato disertore e punito di morte, previa degradazione.
138. - L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sottufficiale, caporale o soldato, importerà di pien diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore di assenza.
In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.
140. - La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione militare.
145. - La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita con la reclusione militare da tre a cinque anni.
146. - In tempo di pace l'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal Corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene o presso cui è comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno compiuti 15 giorni dalla sua assenza.
147. - L'assenza di un ufficiale, di cui all'articolo precedente, in tempo di guerra sarà di pieno diritto considerata come diserzione, qualora si estenda oltre le ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.
148. - L'ufficiale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato quale disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo di guerra, secondo il caso.

DEL COMPLOTTO.

154. - La diserzione commessa di concerto fra tre o più militari sarà considerata complotto.
Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito con la reclusione militare per anni quindici; in tempo di guerra con la pena della morte, previa degradazione.

DELLA SUBORNAZIONE.

163. - Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo, atto a persuadere, avrà istigato o tentato dì indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.

DELL'ABUSO D'AUTORITÀ.

166. - Il militare che senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo assuma un comando o il comandante che senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un movimento dì truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni cinque.
Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati stabilite.
168. - Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di sé stesso o di altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di guerra, sarà punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

DELLE FERITE E PERCOSSE TEA MILITARI.

172. - Le ferite e percosse in rissa tra militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni tre.
173. - Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado uguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel risarcimento dei danni.
Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi provvedere l'autorità superiore militare del luogo.

DELLA MUTUAZIONE VOLONTARIA.

174. - Il sottufficiale, caporale o soldato che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito con la reclusione ordinaria da tre a cinque anni.
In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.

DEI REATI DI CALUNNIA E DI DIFFAMAZIONE.

175. - È reo di calunnia il militare, che a disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo querela o denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà dolosamente posto addosso, od in luogo idoneo a tal fine, cose la cui ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'inizio di detti reati.
178. - Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare, estensibile ad anni due dì reclusione militare.

DEL FALSO.

179. - Il militare che scientemente falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od all'amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta loro qualità od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi, registri, libri, buoni, vaglia postali, o altre cose simili, sarà punito con la reclusione ordinaria.
181. - Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se nelle sue relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie, od infermità, ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito con la destituzione, la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.
182. - Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro marchio soliti ad opporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, andrà soggetto alla pena stabilita dall'art. 179.

DELLA PREVARICAZIONE E DELLA INFEDELTÀ.

188. - Il militare che investito di funzioni amministrative avrà trafugato o sottratto somme di denaro o carte di credito che le rappresentino, documenti, titoli, sarà punito coi lavori forzati a tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento.
195. - Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi, materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni sette.
199. - Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni due e senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.

DELLA CORRUZIONE.

200. - Il militare che nell'esercizio di funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio, sarà punito con la destituzione, se ufficiale, e col carcere militare se sottufficiale o caporale.
201. - Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione sarà punito con la reclusione militare estensibile a cinque anni; questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è ufficiale.
205, - Se la corruzione sia solo stata tentala e non abbia avuto alcun effetto, i militari autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.

DELLA VENDITA, PEGNO OD ALIENAZIONE QUALUNQUE DI EFFETTI MILITARI.

212. - Il sottufficiale, caporale o soldato che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in qualunque altra maniera, oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare estensibile a mesi sei.
La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.
Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

DEI FURTI, DELLE TRUFFE ED APPROPRIAZIONI INDEBITE.

214. - Il furto commesso da militari a pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza, benché momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.
215. - Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento, sarà inflitta la reclusione militare da due anni a cinque.
216. - Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.
220. - I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita commessi da un militare a danno di altro militare saranno puniti nel modo seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è stato reato di falso o di prevaricazione:
1) col carcere militare se il danno non eccede le lire cinquanta;
2) con la reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento ;
3) con la reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci, qualora il danno ecceda le lire cinquecento.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSISE MILITARI ED ONORIFICENZE.

233. - Il militare che avrà pubblicamente portato assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono, sarà punito col carcere militare.
234. - Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione se ufficiale, ed in quella della rimozione dal grado se è sottufficiale, o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune.
 

Specchio delle principali figure di reato e pene corrispondenti

Reati Pene
1) Tradimento, spionaggio. 1) Morte previa degradazione
2) Arruolamento a favore del nemico 2) id. id.
3) Resa non necessaria di fortezza 3) Morte
4) Militare che abbandona il posto in guerra 4) id.
5) Sentinella addormentata (in tempo di guerra) 5) Reclusione militare da 3 a 10 anni.
6) Sentinella che abbandona il posto (in pace) 6) 1 anno di reclusione militare.
7) Militare ubbriaco in servizio (in pace) 7) Da 2 a 6 mesi di carcere militare.
8) Disubbidienza (in servizio e in tempo di pace; in guerra) 8) Carcere militare; 5 anni reclusione militare.
9) Rivolta 9) Morte agenti principali; 3 a 10 anni reclusione militare ai complici.
10) Ammutinamento 10) 5 anni di reclusione militare agli agenti principali; 6 mesi a 1 anno carcere militare ai compiici.

11) Insubordinazione:
a) vie di fatto contro un superiore

b) insulti o minacce ad un superiore

11) a) Morte se il superiore è ufficiale, reclusione militare da 5 a 20 anni se è sottufficiale o caporale. b) Pene meno gravi.

12) Diserzione:
a) in presenza del nemico

b) in tempo di guerra

c) in tempo di pace

12) a) Morte previa degradaz. b) Reclusione militare da 3 a 5 anni.
e) Reclusione milit. (minimo).
13) Abuso di autorità 13) Reclusione militare fino a 5 anni.
14) Ferite e percosse fra militari di grado uguale 14) Carcere militare; reclusione militare fino a 3 anni.
15) Mutilazione volontaria in pace od in guerra per sottrarsi al servizio militare 15) Reclusione militare od ordinaria secondo i casi.
16) Calunnia 16) Pena uguale a quella subita dal calunniato.
17) Diffamazione 17) Carcere o reclusione militare.
18) Falso (a danno dell'amministrazione dello Stato) 18) Reclusione ordinaria.
19) Prevaricazione 19) Reclusione ordinaria.
20) Infedeltà (funzionario che abusa della propria posizione a suo vantaggio) 20) Reclusione militare estensibile fino a 7 anni.
21) Corruzione (militari che ricevono donativi per compiere un atto giusto od ingiusto del proprio ufficio) 21) Reclusione militare fino a 7 anni.
22) Vendita, pegno ed alienazione di oggetti militari 22) Fino a 6 mesi di carcere militare.
23) Furto perpetrato in caserma a danno di militari o dell'amministrazione militare 23) Reclusione militare oppure ordinaria, secondo i casi.
24) Truffa, abuso di confidenza, appropriazione indebita 24) Carcere militare, sino a 10 anni di reclus. militare.
25) Uso indebito di assise e distintivi 25) Carcere militare.


 

 




NOTE

1) La Commissione Ministeriale incaricata della redazione dei progetti definitivi dei codici e delle leggi penali militari ha elaborato i seguenti volumi:

I. - Progetto definitivo del cod. pen. militare di pace. - A. 1939-XVII.

II. - Progetto definitivo del cod. pen. militare di guerra. - A. 1939-XVII.
 


 




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