Regio Esercito
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Codice penale per l'Esercito
Nota. - Il numero degli articoli è quello del
testo originale.
È stato promulgato con R.D. 28 novembre 1869. Si
divide in:
PARTE PRIMA.
Del reati e delle
pene
|
Libro I:
Disposizioni relative tanto al tempo di pace che
al tempo di guerra |
Libro II:
Disposizioni relative al tempo di guerra |
PARTE SECONDA.
Della procedura
penale
|
Libro I: In tempo
di pace |
Libro II: In
tempo di guerra |
Durante la guerra 1915-1918 sono state emanate dal Governo Centrale e al Comado
Supremo varie leggi, decreti luogoteneziali, ordinanze, bandi militari,
complessivamente in n. di 95 riguardanti e inerenti allo stato di guerra. (1)
PARTE PRIMA.
1. - Definizione di reato. — Qualunque violazione
della legge penale militare costituisce un reato militare.
LIBRO PRIMO
DELLE PENE.
4. - Le pene che dai tribunali militari possono
essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di appartenere alla
milizia, sono le seguenti:
1) morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2) reclusione militare;
3) carcere militare;
4) dimissioni;
5) rimozione dal grado;
6) sospensione dall'impiego.
5. - Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia sono:
1) la morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2) lavori forzati a vita;
3) lavori forzati a tempo;
4) reclusione ordinaria;
5) degradazione militare;
6) destituzione.
6. - Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4 e del num. 6 dell'art. 5 sono
applicabili ai soli ufficiali: quella del num. 5 del citato articolo 4 ai soli
sottufficiali e caporali.
8. - La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente codice sia
inflitta la pena di morte previa degradazione.
9. - La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei
locali a ciò destinati ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro; esso
non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla reclusione
ordinaria o ai lavori forzati.
Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà sempre
seco la rimozione dal grado.
10. - La pena della reclusione militare sarà dagli ufficiali di qualunque grado
scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo designata, e
sotto le discipline dai regolamenti stabilite.
Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi sarà
annessa la sospensione.
Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.
12. - Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in apposito
locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e lavori a tal
riguardo dai regolamenti stabiliti.
Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei
soldati.
13. - Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e verrà
sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali e dalla rimozione nei
sottufficiali e caporali.
14. - La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del
grado.
15. - La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di
semplice soldato.
16. - La sospensione è la privazione temporanea dall'impiego, e produce tutti
gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli ufficiali. Quando è pena
accessoria produce anche la perdita totale dello stipendio ed altre competenze.
La durata di questa pena, quando è principale, non può essere minore di mesi
due, né maggiore di anni tre.
17. - La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:
1) L'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto qualsiasi
titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
2) La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime pei
servizi antecedenti.
18. - La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.
L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore
servizio militare.
20. - Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa,
allorché trattasi di applicare le pene descritte nell'articolo 4, sarà:
1) dalla pena della morte alla reclusione militare;
2) dalla reclusione militare al carcere militare. Per le pene contemplate
nell'art. 5 il passaggio sarà invece:
1) da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;
2) dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
3) dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria. Le pene della
degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione, della
dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette
graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente stabiliti.
21. - Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione ordinaria
prevista dal numero 4 dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo seguente
passando alla reclusione militare:
1) da tre anni a due;
2) da due anni ad uno;
3) dal minimo della reclusione militare al carcere militare.
22. - Tranne l'eccezione di cui all'articolo precedente, è vietato il passaggio
da una delle pene enumerate nell'art. 4 ad altra fra quelle dell'art. 5, o
viceversa.
DELL'APPLICAZIONE DELLE PENE.
31. - È punito qualunque tentativo di reato, che
sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu sospesa, o
mancò di produrre il suo effetto per circostanze fortuite od indipendenti dalla
volontà dell'autore.
32. - Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione, che
nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto sarà punito con la pena del
reato consumato, con la diminuzione di un solo grado.
Questo tentativo si considera come reato mancato.
33. - Se poi gli atti di esecuzione sieno di tale natura che ancora rimanga
all'autore del tentativo qualche altro alto per giungere alla consumazione del
reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato, diminuita di
due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente secondo la maggiore o
minore prossimità dell'atto alla consumazione del reato. Questo tentativo si
considera come reato tentato.
34. - Il mandante è punito come reo di reato
mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli, quando
l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto, sia nel
pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla
volontà del mandante.
Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di
esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.
CHI SONO GLI AGENTI PRINCIPALI E CHI I COMPLICI.
37. - Nel caso che più persone concorrano
all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:
1) coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;
2) coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere o di
autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;
3) coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione del
reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto efficace a
consumarlo.
38. - Sono complici:
1) coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per
commettere un reato;
2) coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro mezzo
che avrà servilo alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si destinava di
farne;
3) coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno
scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato nei
fatti che lo avranno agevolato o consumato.
39. - Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.
Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia stata
tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.
RESPONSABILITÀ DEI GRADUATI IMPLICATI IN REATI.
40. - Il graduato, o sé vi sono fra i colpevoli
più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado uguale, colui
che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle stesse pene dovute
ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi riconosciuti, purché
abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per
impedirlo.
In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse investito
di un comando.
RECIDIVITÀ.
48. - I recidivi non saranno mai puniti col minimo
della pena temporanea in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè la recidiva
non sia tassativamente punita con speciale disposizione.
49. - È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con
sentenza divenuta irrevocabile tanto dai tribunali militari, che dai tribunali
ordinari, commetterà altro reato.
DELL'ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.
60. - I reati e le pene si estinguono:
1) colla morte del reo;
2) coll'espiazione della pena;
3) colla grazia sovrana;
4) colla prescrizione.
61. - La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze
portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.
PRINCIPALI FIGURE DI REATI.
DEL TRADIMENTO.
71. - Sarà reo di tradimento e punito di morte,
previa degradazione il militare che porterà le armi contro lo Stato.
72. - Sarà punito con la stessa pena il militare, che:
1) avrà abbandonato al nemico od a qualsivoglia persona nell'interesse del
nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la piazza
o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in armi,
munizioni, viveri o denaro;
2) avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la situazione
dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade, degli
accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto del
posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle
provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;
3) avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i
profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze,
artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;
4) avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usalo violenze o minacce, o
sollevato grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un
combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;
5) avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il
rannodamento;
6) avrà sparso notizie od alzalo clamori per incutere lo spavento, o provocare
il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento;
7) avrà esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a
qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare;
8) avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattimento nello scopo
di tradire.
77. - L'ufficiale od il sottufficiale che, mandato a riconoscere una posizione
nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri o avrà omesse circostanze,
sarà punito di morte previa degradazione.
SPIONAGGIO ED ARRUOLAMENTO.
78. - Sarà colpevole di spionaggio e punito di
morte, previa degradazione, il militare che:
1) si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel
circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie o documenti in
favore del nemico;
2) avrà per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o documenti
qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte,
posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;
3) avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli
stessi effetti dianzi contemplati;
4) avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente nemico,
sapendoli tali.
79. - Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi indicati
al n. 1 dell'art. precedente, sarà considerato e punito come spia, tranne che
dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole.
80. - Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà indotto
alcun militare o persone soggette ai tribunali militari a passare al nemico, o
ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti arruolamenti pel
nemico o per gente ribellata al Governo.
DEI REATI DI SERVIZIO.
Sotto questo titolo la legge comprende le
violazioni commesse da un militare nell'esecuzione di uno speciale servizio.
Sono: reati di servizio propri dei Comandanti, degli Ufficiali, dei militari di
truppa.
81. - Il militare che avrà comando qualunque, se prolungherà le ostilità dopo
aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un armistizio,
sarà punito di morte.
84. - Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza avere
esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli ufficiali che avranno cooperato alla
resa ed alle convenzioni relative alla medesima.
86. - Incorrerà nella stessa pena, qualunque generale od ufficiale comandante
che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte di esso,
ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto dal dovere e
dall'onore.
89. - Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico
contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte.
90. - Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia parte
di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque che in una
capitolazione, separerà la sorte propria o degli ufficiali da quella del
soldato.
91. - Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante
griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito con la reclusione
militare non minore di anni dieci.
92. - Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o non
faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.
94. - La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto O corpo qualunque di
militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte assediato od
investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo in cui fu
collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte
o dei militari sia stata compromessa.
Se la mentovata sicurezza noti sia stata compromessa o la sentinella sia trovata
addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali
della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena da tre a dieci anni di
reclusione militare.
95. - La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di
convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che
abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna sarà punita
con la reclusione militare da tre anni a sette.
Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se sarà trovata
addormentata.
96. - La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due
articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna,
sarà punita col minimo della reclusione militare, o col carcere militare.
Sarà invece punita con pena disciplinare, se sarà trovata addormentata.
102. - Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi
servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di
ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col carcere militare
da due a sei mesi.
La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il
colpevole è capo-posto o comandante.
103. - Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in qualunque
modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o lo avrà
nascosto o fatto nascondere, sarà punito con la reclusione militare estensibile
ad anni dieci. Se il reato sopra indicato avrà avuto per oggetto un prigioniero
di guerra, la pena sarà della reclusione militare non maggiore di anni cinque.
108. - Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di recare un
ordine scritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne avrà rotto il
sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o che trovandosi in
pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai rivoltosi o ribelli, non
tentasse in ogni modo e ad ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte se
con quel suo fatto avrà compromesso la sicurezza dello Stato o dell'esercito o
dell'armata, o di una parte qualunque di essi, salvo le disposizioni relative al
tradimento.
Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà diminuita da
due a quattro gradi.
110. - In tempo di pace, il militare che, incaricato di recare un ordine in
iscritto od un altro dispaccio qualunque ne avrà rotto il sigillo, incorrerà
nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.
Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di
consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o col
minimo della reclusione militare.
DELLA DISOBBEDIENZA.
112. - Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un
superiore reato.
113. - Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di
mesi sei.
Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena
estendersi al minimo della reclusione militare.
La pena sarà della reclusione militare da due anni a cinque, ove il rifiuto
d'obbedienza sia commesso in tempo di guerra o in caso di incendio, d'epidemia,
o d'altro pericolo.
DEL REATO DI RIVOLTA.
114. - Sono considerati rei di rivolta i militari
che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di
obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi
senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.
Gli agenti principali saranno puniti con la pena di morte, e i loro complici
andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.
DEL REATO DI AMMUTINAMENTO.
116. - Sono considerati in istato di ammutinamento
i militari che, fuori dei casi contemplati dall'articolo 114, in numero di
quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare
una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per
iscritto, e saranno puniti gli agenti principali con la reclusione militare
estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti con la pena del carcere
militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.
L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però
fosse stato agente principale o una fra di essi, la pena sarà del carcere
militare non maggiore di mesi sei.
117. - Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una
rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà
punito col carcere militare.
Trattandosi d'un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare estensibile
ad anni tre.
DEL REATO DI INSUBORDINAZIONE.
122. - Il militare che per qualsivoglia motivo
commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel
comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà considerato
reo di insubordinazione.
123. - Vi sarà reato di insubordinazione, ancorché il superiore non rivestisse
la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purché sia stato
dall'offensore riconosciuto.
125. - Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o nel
comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la reclusione
militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è sottufficiale o
caporale.
ARMI PROPRIE ED IMPROPRIE.
128. - Nelle disposizioni del presente Codice, ove
si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o minacce a mano
armata sotto nome di armi vengono considerate le armi proprie e le improprie.
Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale ed
ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Sono considerate armi dalla
legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi incidenti o
perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto, ogniqualvolta se ne faccia
uso per offendere o minacciare.
PRODIZIONE - PREMEDITAZIONE - AGGUATO.
129. - La prodizione si verifica quando con
simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie colui
che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di diffidare
dell'uccisore o dell'offensore.
La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di attentare ad
uria persona determinata od anche indeterminata che sarà trovata od incontrata,
quand'anche un tale disegno fosse dipendente da qualche circostanza o da qualche
condizione.
L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in
diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di essa
atti di violenza.
135. - L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena pei
reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.
136. - Nei reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa luogo a
diminuzione di pena.
DELLA DISERZIONE.
137. - Il militare che passerà al nemico, o che sì
assenterai dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediata!
mente considerato disertore e punito di morte, previa degradazione.
138. - L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza
autorizzazione, di un sottufficiale, caporale o soldato, importerà di pien
diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo, secondo
le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore di assenza.
In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che
mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi
avrà mancato ad una sola di esse.
140. - La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione
militare.
145. - La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita con la reclusione
militare da tre a cinque anni.
146. - In tempo di pace l'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza
autorizzazione oltre a cinque giorni dal Corpo, distaccamento, istituto,
stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene o presso cui è comandato,
potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto appena saranno
compiuti 15 giorni dalla sua assenza.
147. - L'assenza di un ufficiale, di cui all'articolo precedente, in tempo di
guerra sarà di pieno diritto considerata come diserzione, qualora si estenda
oltre le ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella destituzione e nella
reclusione militare da tre anni a cinque.
148. - L'ufficiale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi comprovati,
non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento, istituto,
stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso cui è comandato,
nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli, sarà considerato quale
disertore e gli saranno applicate le pene del tempo di pace, o quelle del tempo
di guerra, secondo il caso.
DEL COMPLOTTO.
154. - La diserzione commessa di concerto fra tre
o più militari sarà considerata complotto.
Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito con la reclusione militare
per anni quindici; in tempo di guerra con la pena della morte, previa
degradazione.
DELLA SUBORNAZIONE.
163. - Qualunque persona, anche estranea alla
milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo, atto a
persuadere, avrà istigato o tentato dì indurre militari a commettere un reato
contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.
DELL'ABUSO D'AUTORITÀ.
166. - Il militare che senza ordine,
autorizzazione o motivo legittimo assuma un comando o il comandante che senza
una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un movimento dì
truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad anni cinque.
Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà luogo
alle pene per questi reati stabilite.
168. - Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di sé stesso o di
altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare
l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, userà per
qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un prigioniero di
guerra, sarà punito con la reclusione militare da due a cinque anni.
DELLE FERITE E PERCOSSE TEA MILITARI.
172. - Le ferite e percosse in rissa tra militari
di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od incapacità di
servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col coltello, con arma
da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col carcere militare estensibile
alla reclusione militare non maggiore di anni tre.
173. - Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra giorni
cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di grado uguale, o
fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite con pene disciplinari
dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno pure economicamente pel
risarcimento dei danni.
Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi provvedere
l'autorità superiore militare del luogo.
DELLA MUTUAZIONE VOLONTARIA.
174. - Il sottufficiale, caporale o soldato che
per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente procuratasi, sarà
divenuto incapace di proseguire nel militare servizio, sarà punito con la
reclusione ordinaria da tre a cinque anni.
In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni
cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.
DEI REATI DI CALUNNIA E DI DIFFAMAZIONE.
175. - È reo di calunnia il militare, che a
disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo querela o
denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia essere
questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà
dolosamente posto addosso, od in luogo idoneo a tal fine, cose la cui ritenzione
o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'inizio di detti reati.
178. - Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in luoghi
pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità
imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti determinati, i quali, se
sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento. Il colpevole sarà punito
col carcere militare, estensibile ad anni due dì reclusione militare.
DEL FALSO.
179. - Il militare che scientemente falsificherà
in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od all'amministrazione
militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose concernenti siffatta
loro qualità od altererà nella stessa guisa rapporti, congedi, registri, libri,
buoni, vaglia postali, o altre cose simili, sarà punito con la reclusione
ordinaria.
181. - Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se nelle sue relazioni o
nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà scientemente contro
verità attestato l'esistenza di malattie, od infermità, ovvero avrà aggravati i
pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà punito con la destituzione,
la quale potrà secondo i casi essere accompagnata dal carcere militare.
182. - Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro
marchio soliti ad opporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare,
andrà soggetto alla pena stabilita dall'art. 179.
DELLA PREVARICAZIONE E DELLA INFEDELTÀ.
188. - Il militare che investito di funzioni
amministrative avrà trafugato o sottratto somme di denaro o carte di credito che
le rappresentino, documenti, titoli, sarà punito coi lavori forzati a tempo se
il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece sarà inferiore
a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione ordinaria, la quale non
potrà mai essere minore di anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento.
195. - Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi,
materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti
sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li avrà
scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore di mesi
sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere gli anni
sette.
199. - Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che deliberatamente
aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato, diretti a militari, sarà
punito col carcere militare, estensibile alla reclusione militare non maggiore
di anni due e senza pregiudizio delle maggiori pene se il fatto da lui commesso
importasse un più grave reato.
DELLA CORRUZIONE.
200. - Il militare che nell'esercizio di funzioni
giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di funzioni
amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche
solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del proprio ufficio,
sarà punito con la destituzione, se ufficiale, e col carcere militare se
sottufficiale o caporale.
201. - Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente
avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un atto
ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare attribuzione
sarà punito con la reclusione militare estensibile a cinque anni; questa pena
non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni sette se il colpevole è
ufficiale.
205, - Se la corruzione sia solo stata tentala e non abbia avuto alcun effetto,
i militari autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere militare.
DELLA VENDITA, PEGNO OD ALIENAZIONE QUALUNQUE DI
EFFETTI MILITARI.
212. - Il sottufficiale, caporale o soldato che
avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od alienato in
qualunque altra maniera, oggetti di vestiario o di equipaggio, salvo i casi in
cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del carcere militare
estensibile a mesi sei.
La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli
oggetti avanti descritti.
Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima
volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari, qualora
il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.
DEI FURTI, DELLE TRUFFE ED APPROPRIAZIONI
INDEBITE.
214. - Il furto commesso da militari a pregiudizio
di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove abbiano stanza,
benché momentanea, sarà punito col carcere militare non minore di mesi quattro o
col minimo della reclusione militare.
215. - Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire cinquanta e non
supera le lire cinquecento, sarà inflitta la reclusione militare da due anni a
cinque.
216. - Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui servizio
personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura, scalata o
chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire cinquecento,
saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni cinque.
220. - I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita
commessi da un militare a danno di altro militare saranno puniti nel modo
seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è stato reato di falso o di
prevaricazione:
1) col carcere militare se il danno non eccede le lire cinquanta;
2) con la reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è maggiore
delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento ;
3) con la reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci,
qualora il danno ecceda le lire cinquecento.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSISE MILITARI ED
ONORIFICENZE.
233. - Il militare che avrà pubblicamente portato
assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli appartengono,
sarà punito col carcere militare.
234. - Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da Potenze
straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della
dimissione se ufficiale, ed in quella della rimozione dal grado se è
sottufficiale, o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune.
Specchio delle
principali figure di reato e pene corrispondenti |
Reati |
Pene |
1) Tradimento,
spionaggio. |
1) Morte previa
degradazione |
2) Arruolamento a
favore del nemico |
2) id. id. |
3) Resa non
necessaria di fortezza |
3) Morte |
4) Militare che
abbandona il posto in guerra |
4) id. |
5) Sentinella
addormentata (in tempo di guerra) |
5) Reclusione
militare da 3 a 10 anni. |
6) Sentinella che
abbandona il posto (in pace) |
6) 1 anno di
reclusione militare. |
7) Militare
ubbriaco in servizio (in pace) |
7) Da 2 a 6 mesi
di carcere militare. |
8) Disubbidienza
(in servizio e in tempo di pace; in guerra) |
8) Carcere
militare; 5 anni reclusione militare. |
9) Rivolta |
9) Morte agenti
principali; 3 a 10 anni reclusione militare ai
complici. |
10) Ammutinamento |
10) 5 anni di
reclusione militare agli agenti principali; 6
mesi a 1 anno carcere militare ai compiici. |
11)
Insubordinazione:
a) vie di fatto contro un superiore
b) insulti o
minacce ad un superiore |
11) a) Morte se il
superiore è ufficiale, reclusione militare da 5
a 20 anni se è sottufficiale o caporale. b) Pene
meno gravi. |
12) Diserzione:
a) in presenza del nemico
b) in tempo di
guerra
c) in tempo di
pace |
12) a) Morte
previa degradaz. b) Reclusione militare da 3 a 5
anni.
e) Reclusione milit. (minimo). |
13) Abuso di
autorità |
13) Reclusione
militare fino a 5 anni. |
14) Ferite e
percosse fra militari di grado uguale |
14) Carcere
militare; reclusione militare fino a 3 anni. |
15) Mutilazione
volontaria in pace od in guerra per sottrarsi al
servizio militare |
15) Reclusione
militare od ordinaria secondo i casi. |
16) Calunnia |
16) Pena uguale a
quella subita dal calunniato. |
17) Diffamazione |
17) Carcere o
reclusione militare. |
18) Falso (a danno
dell'amministrazione dello Stato) |
18) Reclusione
ordinaria. |
19) Prevaricazione |
19) Reclusione
ordinaria. |
20) Infedeltà
(funzionario che abusa della propria posizione a
suo vantaggio) |
20) Reclusione
militare estensibile fino a 7 anni. |
21) Corruzione
(militari che ricevono donativi per compiere un
atto giusto od ingiusto del proprio ufficio) |
21) Reclusione
militare fino a 7 anni. |
22) Vendita, pegno
ed alienazione di oggetti militari |
22) Fino a 6 mesi
di carcere militare. |
23) Furto
perpetrato in caserma a danno di militari o
dell'amministrazione militare |
23) Reclusione
militare oppure ordinaria, secondo i casi. |
24) Truffa, abuso
di confidenza, appropriazione indebita |
24) Carcere
militare, sino a 10 anni di reclus. militare. |
25) Uso indebito
di assise e distintivi |
25) Carcere
militare. |
NOTE
1) La Commissione Ministeriale incaricata della
redazione dei progetti definitivi dei codici e delle leggi penali militari ha
elaborato i seguenti volumi:
I. - Progetto definitivo del cod. pen. militare di
pace. - A. 1939-XVII.
II. - Progetto definitivo del cod. pen. militare
di guerra. - A. 1939-XVII.
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