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Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Regolamento di disciplina militare

(Edizione 1929)

(aggiornata sino alla pubblicazione del presente manuale)

 

Nota. - Nella esposizione della materia si è ritenuto opportuno conservare a i paragrafi il numero che hanno nel testo ufficiale.

 

 

PARTIZIONE DEL REGOLAMENTO:
1. parte: Doveri disciplinari.
2. parte: Ricompense militari.
3. parte: Punizioni disciplinari.

AVVERTENZE.

I principii morali e disciplinari dettati da questo regolamento formano la base e la forza della istituzione militare.
Le disposizioni tassative che esso contiene regolano soltanto le forme esteriori della disciplina, e forniscono i mezzi per mantenerla in ogni caso salda ed inviolata. Di questa parte basta che ognuno conosca i doveri generali, ed i doveri, le ricompense e le punizioni di pertinenza del proprio grado, e dei gradi inferiori ad esso.
Ma questo regolamento è sopralutto il codice morale dell'esercito, e fornisce i principi ed i metodi per creare e rafforzare quella sostanziale disciplina intima, che, persuasa la mente, avvince al dovere, profondamente sentito e compreso, il cuore e l'anima. E questa parte deve essere per intero conosciuta e meditata a fondo da tutti coloro che rivestono un grado ed hanno missione di educatori, e deve formare oggetto precipuo dell'insegnamento educativo che essi impartiscono.

SCOPO DELL'ESERCITO:
L'esercito, del quale è comandante supremo S. M. il Re, è istituito per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza della patria, facendo la guerra ovunque venga dal Sovrano ordinato, e per tutelare le istituzioni e le leggi nazionali.

L'azione di tutti i corpi che lo compongono, deve essere pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di ciascun membro della militare gerarchia vogliono essere definiti con regole certe ed inviolabili. Nell'osservanza di queste regole consiste la disciplina militare.
DELLA DISCIPLINA:
Essa è principale virtù dell'Esercito, e primo dovere del militare di ogni grado.
La storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni prova che nella disciplina, assai più che nel numero, sta la forza degli eserciti.
La disciplina s'infonde in tempo di pace, e si mantiene salda in tempo di guerra, mercé In diligente e costante abitudine di osservarne i precetti.

PARTE I.

DOVERI GENERALI D'OGNI MILITARE.

GIURAMENTO.

1. Tutti i doveri del militare sono riassunti nel seguente giuramento che deve essere prestato solennemente da chiunque mira nelle file del R. Esercito.
«Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, ili osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato e ili adempiere tutti i doveri del mio stato, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
Col giuramento il militare vincola solennemente la sua parola d'onore: il militare spergiuro è macchiato d'infamia.
2. Quando un militare è promosso ufficiale, rinnova il giuramento.

DISCIPLINA MILITARE.

3. - Tutti i doveri del militare procedono da un unico principio, che è quel medesimo sul quale è fondata la istituzione dell'Esercito, cioè la necessità dell'uso della forza per la difesa dell'onore e della indipendenza della Patria, delle leggi e delle istituzioni nazionali.
La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione di tulle le volontà individuali che compongono l'Esercito, sotto la volontà suprema di chi comanda: unità d'azione e di sforzi, unità di direzione e di comando.

4. - Da ciò deriva, prima di tutto, la necessità della immediata ed assoluta obbedienza agli ordini superiori, base di ogni ordinamento militare; e poi della subordinazione, catena di dipendenze, per cui dal comandante supremo si scende fino al soldato. Nella obbedienza e ' nella subordinazione sta veramente la essenza della disciplina militare. Per aver questa salda e sicura al bisogno, fa d'uopo mantenerla in ogni tempo con lo stesso rigore.
5. - A stabilire la coesione e la compattezza tra i vari elementi che compongono l'esercito, provvede la ripartizione delle varie capacità ed attitudini nei vari gradi e funzioni. Per tal modo le diverse operazioni individuali vengono armonizzate e coordinate tutte ad un fine; e da questo operare concorde si ingenera la fiducia di ciascuno in sé medesimo e nei propri eguali, degli inferiori nei loro superiori.
6. - Alla unità d'azione e di sforzi concorre potentemente lo stato morale delle truppe, ossia l'accordo di voleri e di sentimenti, che risulta, in tutti i membri dell'Esercito in generale e d'ogni corpo in particolare, dalla comunanza dello scopo al quale si tende, dalla persuasione della grandezza ed importanza di esso, e dalla gara che anima tutti i corpi al suo conseguimento. Di qui, la grande importanza dello spirito di corpo come elemento di forza.
7. - Affinché un esercito possa costituirsi, sussistere ed operare, è condizione indispensabile, in ogni tempo e luogo, l'ordine. Ed appunto a far in modo che dell'abitudine dell'ordine il militare si formi una seconda natura, sono dirette tutte le disposizioni regolamentari, che gli prescrivono le norme, anche le più minute, per le sue operazioni ordinarie, e per i diversi casi nei quali può trovarsi per le condizioni del proprio stato.

8. - Anche i doveri comuni a tutti gli altri cittadini (cioè il rispetto delle persone, delle leggi, istituzioni patrie, ecc.) anche i doveri morali acquistano nel militare un particolare vigore, potendo esso avere incarico di fare eseguire e far rispettare le leggi pur con la forza: mollo più, adunque, deve precedere con l'esempio.
9. - L'abitudine di adempiere tutti questi doveri, di adempierli esattamente, coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità, dicesi disciplina. Essa è principale virtù dell'Esercito e primo dovere del militare d'ogni grado. E' per la disciplina che l'Esercito acquista anima e vita, e viene a formare un tutto solidamente costituito; mentre, senza di essa, non si avrebbe che una accolta d'uomini, che al primo urto si sfascerebbe.
10. - Stretto dovere dunque del militare è di concorrere alla saldezza di questa base fondamentale dell'Esercito, non solo con la pratica rigorosa di lutti i doveri inerenti al proprio stato, ma anche con lo spiegarne la ragione ai propri dipendenti; essendoché meglio si adempie, ciò di cui si conosce la ragione.
BASI DELLA DISCIPLINA sono dunque:
1) la subordinazione;
2) l'obbedienza;
3) l'ordine;
4) l'istruzione;
5) lo spirito di Corpo;
6) il sentimento dell'onor militare.

SUBORDINAZIONE.

11. - La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nella osservanza dei doveri che da esso risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'obbedienza dovuta dall'inferiore ai superiori nelle cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dai regolamenti.
12. - L'obbedienza dev'essere, pronta, rispettosa ed assoluta. Non è permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche egli si creda gravato od ingiustamente punito.
13. - Ove sorga qualche dubbio o discussione fra militari di ugual grado rispetto all'anzianità od al turno di servizio, il superiore presente decide sommariamente.

GRADAZIONE DELLA SUBORDINAZIONE.

15. La gradazione gerarchica della subordinazione è la seguente:
 

Corrispondenza  nella gradazione gerarchica nelle forze armate dello Stato

         
R. Esercito RR. CC. R. Marina R. Aeronautica M.V.S.N.
Soldato All. Carabiniere Marinaio (comune) Aviere Camicia nera
Caporale Carabiniere

-

Aviere scelto Camicia nera scelta
Caporalmaggiore Appuntato dei CC. Sottocapo Primo aviere Vice-capo squadra
Sergente Vice Brigadiere 2° Capo Sergente Capo squadra
Sergente maggiore Brigadiere 2° Capo anziano Sergente maggiore 1° Capo squadra
Maresciallo ordin. Maresc. d'alloggio Capo di 3a classe Maresciallo di 3a classe Aiutante
Maresciallo capo Maresc. capo Capo di 2a classe Maresciallo di 2a classe Aiutante capo
Maresciallo magg. Maresc. maggiore Capo di 1a classe Maresciallo di 1a classe 1° Aiutante
S. Tenente (1) S. Tenente Guardiamarina S. T. di squadriglia Sottocapo manipolo
Tenente (2) Tenente S. T. di vascello Ten. di squadriglia Capo manipolo
Capitano (3) (4) Capitano Ten. di vascello Comand. di squadr. Centurione
Maggiore Maggiore Cap. di corvetta Comand. di gruppo Seniore
Ten. Colonnello Ten. colonnello Cap. di fregata Vice C.te di stormo Primo seniore
Colonnello Colonnello Cap. di vascello Com.te di stormo Console
Gen. di Brigata Gen. Isp. di zona Contrammiraglio Gen. di brigata aerea Console generale
Gen. di Divisione Com. gen. dell'Arma Amm. di Divisione Gen. di divisione aerea Luogotenente generale
Gen. di Corpo d'Ar. - Amm. di squadra Gen. di squadra aerea  
Gen. di C.A. design. comand. d'Arm. - Amm. designato d'Armata

-

 
Gen. d'Armata (5) - Ammir. d'Arm. (5) Gen. d'Arm. aer. (5)  
Maresc. d'Italia (6) - Grande Ammir. (6) Maresc. dell'aria (6)

(7) (8) (9)

 

Legenda della tabella:

(1) Sottotenente d'Arma o Corpo o Servizio.

             »          direttore di banda

             »          maestro di scherma.
(2) È istituita la qualifica di 1° tenente e viene concessa ai tenenti delle varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado in servizio permanente effettivo nell'arma o Corpo a cui appartengono (circ. 435 G. M. 1930).
(3) È istituita la qualifica di 1° capitano e viene concessa ai capitani delle varie armi e Corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado (circ. 684 G. M. 1929).
(4) Cappellani militari - (Legge 11-3-1926, N. 417).
«All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pare, sacerdoti cattolici, quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi. (Art. 1° della, sopracitata legge).
«I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello)». (Art. 5° s. c. legge).
(5) Il grado di generale d'armata è conferito soltanto in guerra, o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.
(6) Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni di guerra.
(7) La rispondenza gerarchica dei reparti del R. esercito con quelli della M.V.S.N. è la seguente:

 

Squadra   

Squadra

Plotone   

Manipolo

Compagnia   

Centuria

Battaglione   

Battaglione

Reggimento   

Legione

Brigata    

Gruppo di battaglioni

Divisione   

Zona

 

(8) Istruzione premilitare (Art. 11 R. D. 4-4-1924. n. 1292). (Circolare 672 G. M. 1927).
«Alla M.V.S.N. è affidata in modo permanente1 1 "istruzione premilitare dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal Ministero della Guerra, sentito il parere del Comando generale della Milizia.
«Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M.V.S.N. sarà alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra e delle Autorità militari territoriali ». (Vedi anche la circ. 667 G. M. 1928, disposizione 47a).
(9) Milizia Volontaria Sicurezza, Nazionale. — Istituita con R. D. 14-1-1923, n. 31, modificato con R. D. 4-8-1924, n. 1292. Le specialità della M.V.S.N. sono:
1) La Milizia Ferroviaria (R. D. Legge n. 1774 del 11-6-1926);
2)  »    
»     Portuaria (idem);
3)  »     »     Forestale (R. D. Legge n. 1066 del 16-5-1926, modificato, in parte, dal R. D. Legge 162 del 29-1-1928);
4) Legioni Libiche permanenti (R. D. 1-5-1924, n. 1166) e in A.O.I.
5) La Milizia Confinaria:
6)
»     »      D.I.C.A.T. (R. D. Legge n. 93 del 18-2-1930);
7)
»     »      Postelegrafonica;

8) »     »      Universitaria;

9) »     »      Stradale.
 

17. - L'appuntato, in servizio, ha comando sugli altri soldati, anche più anziani. Fuori servizio, nelle azioni collettive, la responsabilità cade su di esso.
18. - 11 militare che occupa impieghi speciali, ha, per quanto riguarda l'autorità e la subordinazione, gli stessi diritti e doveri, che gli appartengono per il grado effettivo, del quale è rivestito.
19. - Il militare in servizio deve obbedienza, come a superiore, al suo eguale in grado, se a questo, per ragioni di anzianità, spetta il comando. Uguale obbedienza deve al militare meno anziano, od anche di grado inferiore, quando questi eserciti il comando per speciali disposizioni regolamentari, od in virtù di speciale delegazione conferita da decreto reale od, in alcuni casi, anche dai superiori nei limiti e modi previsti dai regolamenti.
20. - Per il graduato di truppa e per il sottufficiale richiamato dal congedo, è computala come anzianità di grado, per gli effetti del diritto al comando, la durata complessiva del servizio effettivamente prestato col grado stesso, sia prima del suo invio in congedo, sia dopo, in occasione di temporanei richiami in servizio.
Nei casi dubbi, le relazioni di comando fra il sottufficiale o il graduato di truppa in servizio attivo e quello in congedo di pari grado sono stabilite, caso per caso, dal comandante del corpo o reparto, cui i graduati appartengono.

DOVERI E DIPENDENZE DELL'UFFICIALE IN CONGEDO.

21. - L'ufficiale in congedo richiamato in servizio, e quello, che, come è spiegato in seguito, viene considerato come in servizio, sono, al pari dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, soggetti alla disciplina militare.
L'ufficiale in congedo è consideralo come in servizio, per i soli effetti disciplinari, nelle circostanze seguenti:
1) quando, in seguito a domanda e per autorizzazione del comandante del corpo, o del presidio, o di altra superiore autorità militare, è ammesso:
a) a frequentare corsi d'istruzione militare, o ad assumere un comando di riparto in esercitazioni tattiche, per il tempo che dura ciascuna lezione od esercitazione;
b) ad intervenire con un determinato riparto ad esercitazioni di più giorni di durata, di qualunque specie esse siano, per tutto il tempo che rimane assegnato al riparto stesso con ordine del giorno del corpo;
2) quando interviene, come ispettore, direttore, vice-direttore o commissario, ad esercitazioni regolamentari del tiro a segno per il tempo che durano le singole esercitazioni;

3) quando, autorizzato dal comando di divisione territoriale, o comandi superiori, esercita, a scopo d'istruzione, funzioni che sarebbe chiamato a disimpegnare in caso di mobilitazione;
4) quando frequenta, come interno, un luogo o stabilimento militare di cura;
5) ogni qualvolta indossa la divisa. Restano ferme in ogni caso le disposizione che fissano le occasioni in cui essi possono indossare la divisa (n. 69).
22. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo, qualunque sia la data della sua nomina al grado che riveste, ha sempre la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, su quello in congedo di grado uguale.
Tra ufficiali in congedo a qualunque categoria essi appartengano, assume il comando quegli che è più anziano in ragione della data della nomina al grado che riveste.
24. - Gli Ufficiali in congedo dipendono:
se ufficiali superiori, dai comandi di zona militare nella cui giurisdizione risiedono;
se ufficiali inferiori, dai comandi dei distretti di residenza. Gli ufficiali che risiedono all'estero, dipendono, a seconda del grado, dagli stessi enti sopra indicati nella cui circoscrizione si trova l'ultima residenza ch'essi ebbero nel Regno. Devono mantenersi in relazione con i RR. Consoli, e fare le varie comunicazioni pel tramite di quest'ultima autorità.
25. - Gli ufficiali in congedo devono tenere informata della propria residenza ed abitazione (via e numero, se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare dalla quale di pendono.
11 fatto di aver cambialo residenza, o di essere stati assenti, non può da essi addursi come giustificazione del non aver ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardino, né li esime dall'incorrere nelle conseguenze disciplinari o penali stabilite dalle disposizioni vigenti.

MANCANZE CONTRO LA SUBORDINAZIONE.

26. - Manca ai doveri imposti dalla subordinazione colui che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del superiore, od a menomare in qualunque modo la considerazione, nella quale questi deve essere tenuto.
Commette grave mancanza il militare, che censuri il superiore o gli ordini da lui emanati; la mancanza sarebbe poi gravissima, se commessa in presenza d'inferiori. Quando anche, nella esecuzione, di un disposizione qualsiasi, si manifestassero difficoltà od inconvenienti impreveduti, l'inferiore, invece di esagerarli ai propri ocelli ed agli altrui, deve adoperarsi in ogni modo per superarli ed attenuarne ogni effetto meno buono. Ciò è voluto dall'interesse del servizio, ed anche da quel sentimento di solidarietà, che deve stringere tra loro tutti i membri dell'esercito.
27. - L'inferiore, che provoca a duello il superiore, commette un atto d'insubordinazione; se ne accetta la sfida, commette una grave mancanza contro la disciplina.
28. - Il superiore che provoca a duello l'inferiore, commette un abuso d'autorità; se ne accetta la sfida commette una grave mancanza contro la disciplina.
29. - Fra i militari non sono ammesse vertenze cavalieresche per causa di servizio, poiché le norme disciplinari in vigore assicurano la loro naturale e giusta soluzione.
30. - Il militare che, sfidato per ragioni di servizio da chiunque abbia cessato per causa qualsiasi di appartenere all'esercito, non respinga la sfida, si rende colpevole di grave mancanza in servizio.
31. - Lo stesso dicasi per il militare sfidato da altro militare promosso a grado uguale al suo, quando la sfida abbia origine da ragioni di servizio anteriori alla promozione.
32. - Nelle vertenze cavalieresche fra militari si seguiranno le norme riportale nell'allegato N. 1 (1). L'inosservanza di tali norme costituisce grave mancanza disciplinare.
33. - Le disposizioni che il presente regolamento sancisce in fatto di duelli non pregiudicano quanto in analoga materia sancisce il codice penale comune.

ISTRUZIONE.

34. - L'istruzione non è soltanto il mezzo naturale e diretto di abilitare ciascuno ad adempiere, nel miglior modo possibile. I incarico che ali è affidato; ma va pure considerala come importantissimo obbligo disciplinare. .Per essa l'autorità del superiore si impone più facile e più ferma, e l'obbedienza dei subordinati diviene più pronta e più completa.
35. - E' debito perciò di ogni militare di curare assiduamente l'istruzione propria e dei dipendenti, non soltanto per quanto riguarda le attribuzioni del proprio grado, ma in tutto ciò che può in qualunque modo conferire allo svolgimento sempre maggiore delle forze intellettuali e morali ed alla più perfetta cognizione dei propri doveri, non soltanto militari, ma anche sociali. E' in questo modo che l'esercito viene ad essere, la vera scuola della nazione.

SPIRITO DI CORPO.

36. - L'avere comune un altissimo scopo, quale è quello per cui è istituito l'esercito, la necessità di accordare insieme tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza delle fatiche, dei pericoli, degli eventi prosperi o avversi, la reciprocità degli aiuti dati ed avuti, stabiliscono tra tutti i membri di un corpo strettissimi vincoli di solidarietà, ed ingenerano un sentimento d'accordo e di unione che dicesi spirito di corpo.
Per questo sentimento, che è più forte in chi più è generoso, il militare si spoglia dell'amar proprio e dell'interesse individuale, per estenderli a tutto il corpo di cui esso fa parte.
E' per tal modo che viene compiuta e saldamente cementala l'unione anzi la fusione degli animi e delle volontà di tutti i membri di un corpo in un solo animo e in un solo volere: ed allora si è raggiunto il massimo grado di forza
.
40. - I militari di uno stesso corpo devono riguardarsi come membri di una sola famiglia, usare fra loro modi schietti e cortesi, apprezzare lealmente i meriti altrui, astenersi da ogni alto o parola che possa generare dissapore o dar motivo a risentimento, e porgersi in ogni necessità scambievole assistenza e conforto.
44. - L'affezione verso il proprio corpo deve estendersi anche agli altri corpi, giacché, essendo ordinali tutti ad uno stesso fine, deve esistere fra tutti quella stima e quella simpatia, che si accordano con una lodevole emulazione per il bene generale.

ORDINE.

46. - L'ordine, cioè l'abitudine di serbare personalmente il posto assegnato, di mettere ogni cosa a suo luogo, di fare ogni cosa al tempo prescritto, è condizione essenziale non soltanto per le operazioni di un esercito, ma per la sua stessa esistenza.

DOVERI MORALI D'OGNI MILITARE.

48. - L'altezza e l'importanza del fine, che si propone il militare, di consacrare, cioè, tutte le proprie forze di corpo, d'intelletto e di cuore alla difesa del Re, della Patria e delle leggi, mentre debbono infondergli un nobile concetto di sè medesimo, debbono pure inspirargli una elevatezza di pensieri e di sentimenti proporzionata all'ufficio, che è chiamato a compiere.
49. - Propostasi per norma costante delle sue azioni, in tutto ed a qualunque costo, l'alta idea del dovere, il militare deve rendersi abituale lo spirito, d'abnegazione e di sacrifizio; per esso diventa atto a sopportare i disagi e le privazioni, intrepido nei pericoli, generoso in ogni occorrenza.
51. - Sia nell'esercizio dei doveri militari, sia in qualsivoglia circostanza, deve essere benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad accorrere ovunque altri versi in pericolo ed abbisogni di protezione ed aiuto.
Deve in ogni circostanza essere esempio di osservanza dei doveri civili e dei buoni costumi; né deve mai proferire imprecazioni, bestemmie e parole o discorsi ripugnanti al senso morale.
52. - Ogni militare deve adoperarsi per calmare e frenare i disordini che accadono alla sua presenza.
In caso di reato flagrante, egli deve procurare con tutte le sue forze d'impedirlo e di arrestare il colpevole.
Richiesto, anche verbalmente, dagli agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, egli deve prestare il suo concorso.
53. - Il militare deve sempre rispettare la religione, le persone e le cose sacre; e perciò, trovandosi in luogo pubblico dove esse siano oggetto di segni di rispetto, egli deve partecipare ad essi cogli atti di deferenza proprii ad ogni uomo ben nato.
54. - Stretto e costante osservatore delle leggi dell'onore, deve sempre ed in ogni circostanza mostrarsi schietto, leale, disinteressato, ordinato nei suoi affari, alienissimo dalle pratiche meno decorose, come pure dai giuochi d'azzardo, in cui troppo spesso, oltre al tempo ed al denaro, si mette a repentaglio anche l'onore.
55. - Assestato nelle spese, deve guardarsi dal vizio di contrarre debiti, abitudine funesta, indizio di vita disordinata e fonte di deplorevoli conseguenze per la condotta e carriera successiva. L'esatta osservanza dei propri impegni deve essere per il militare una questione non soltanto di onore individuale, ma di onore e di interesse per il corpo cui appartiene, sul quale viene a riversarsi il discredito prodotto dai vizi di ogni suo componente.
56. - Gravissima mancanza disciplinare commetterebbe l'ufficiale od il sottufficiale, che contraesse debiti coi propri inferiori scalzando con ciò quel rispetto e quella autorità, su cui è fondata la disciplina.
E' pure vietato ad ogni superiore di ricevere in deposito dai suoi subordinati denaro od oggetti di valore, per qualsiasi titolo.
57. - In tempo di pace è dovere, del militare di coltivare la mente mediante lo studio e la lettura, e di sviluppare le forze fisiche con opportuni esercizi.
58. - Deve astenersi da ogni eccesso, specialmente nell'uso del uno e delle bevande spiritose, fonte troppo spesso di disordini, di risse, di insubordinazioni, e causa di vecchiaia precoce ed inonorata; e deve osservare le prescrizioni igieniche regolamentari.
59. - E' principalmente in guerra che debbono spiegarsi in tutto il loro vigore le virtù che distinguono il buon militare. Allora è dovere di ogni militare di sforzare non meno l'animo che il corpo a fare l'estremo dì ogni suo potere nel sopportare, con invincibile costanza, fame, sete, intemperie e fatiche, non avendo altro pensiero che l'adempimento del suo dovere.
60. - Nel combattimento non recede mai dal suo posto, salvo gli venga espressamente ordinato; attento ai comandi, li eseguisce prontamente; anima coll'esempio i compagni e, se graduato, gli inferiori, mostrandosi primo ove il pericolo è maggiore; ai superiori fa scudo del proprio petto; ed affronta intrepidamente ogni pericolo di ferita o di morte, persuaso che di quante belle e gloriose azioni può onorarsi la umana natura, ninna uguaglia il, morire per la patria.

BANDIERA E STENDARDO.

61. - La bandiera nazionale rappresenta l'unione dì tutta Italia sotto la Monarchia di Casa Savoia.
Per il militare, la bandiera dell'arma o del reggimento, è inoltre il simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, e gli rammenta i fasti di guerra dell'arma o del reggimento cui appartiene
.
62. - Alla Bandiera (1) perciò spettano i maggiori segni di onoranza, come a pubblica dimostrazione di ossequio e di venerazione per l'idea che essa rappresenta.

UNIFORME.

63. . L'uniforme è una foggia di vestire, mediante la quale si distingue l'individuo che fa parte dell'esercito, il corpo cui esso appartiene, il grado di cui è insignito, ed anche, talvolta, le funzioni di cui è incaricato.
64. - Il militare in servizio permanente effettivo deve sempre vestire l'uniforme, salvo che ne sia dispensato da prescrizione regolamentare.
Gli è vietato di variarne i colori, la forma e le dimensioni.
In massima l'ufficiale, vestendo l'uniforme, deve essere armato.
69. - L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme solamente:
a) per ragioni di servizio regolarmente comprovate volta per volta da un documento da rilasciarsi dalla competente autorità;
b) nelle ricorrenze solenni, quando per gli ufficiali della propria arma o corpo è prescritto l'uso della grande uniforme;
c) quando per invito dell'autorità militare partecipa a riviste o commemorazioni od altre cerimonie o feste;
d) ogni volta che, in seguito a propria richiesta motivata, ne ottenga la necessaria autorizzazione scritta dal comandante del presidio, ovvero (nel caso che questi non sia suo superiore) dal comandante della Divisione territoriale competente.
E' vietato al militare di vestirla nell'esercizio della propria arte o professione, qualunque essa sia.
L'eventuale inosservanza delle ora dette disposizioni forma oggetto, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari del caso, delle sanzioni che il «Codice Penale» prevede per l'uso indebito di uniformi e distintivi.
70. - Quando vestono l'uniforme, gli ufficiali in congedo debbono attenersi alle prescrizioni, in vigore per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

CURA DELLA PERSONA.

73. - Si deve curare la massima nettezza nella persona e nel vestire, schivando ogni soverchia attillatura.
74. - Si deve curare che i capelli siano sempre di moderata lunghezza, e che in ogni caso essi lascino bene scoperto il collo, le orecchie e la fronte.

USO DELL'ABITO CIVILE.

75. - Il militare, nel caso in cui vesta l'abito civile non può portare con questo alcun oggetto di uniforme militare.
76. - Quando veste l'abito civile, il militare non è punto sciolto dai doveri disciplinari, e deve in ogni luogo, in ogni tempo ed in qualunque occasione serbare il contegno, che gli è imposto dal rispetto del proprio grado.
77. - L'inferiore deve rispetto ed obbedienza anche al superiore in abito civile che sia da lui personalmente conosciuto, ovvero che si faccia riconoscere per tale. Incontrandolo, deve salutarlo come se il superiore fosse in uniforme.

SEGNI DI LUTTO.

78. - E' permesso al militare di portare il segno di lutto, per la recente morte di un congiunto, purché ne ragguagli prima per via gerarchica il comandante di corpo o capo di servizio.

ASSOCIAZIONI FRA MILITARI.

80. - Allo scopo di provvedere, nel miglior modo, al benessere materiale ed al decoro degli ufficiali e dei sottufficiali, di cementare più solidamente i vincoli fra i membri di uno stesso corpo, e di favorire lo sviluppo intellettuale, sono autorizzate le associazioni fra ufficiali e fra sottufficiali per stabilire mense in comune; le associazioni vestiario; l'istituzione di gabinetti di lettura, di circoli ufficiali, di sale di ritrovo sottufficiali; le associazioni a scopo di educazione fisica.
Sono da promuoversi, nei corpi, le sale di ritrovo per caporali e soldati, le biblioteche per i sottufficiali e per la truppa; infine tutto quello che valga a tenere in piena efficienza e vigoria il corpo e lo spirito.
Ogni altra associazione fra militari, aventi scopi differenti da quelli suesposti, è vietata.

LIMITAZIONI, PEL MILITARE, DI TALUNE FACOLTÀ.

82. - Il militare non deve appartenere ad associazioni le quali si propongano scopi occulti o contrari allo spirito del giuramento prestalo.
Egli deve rassegnarsi volonterosamente a vedersi privato di certi diritti e di certe libertà, per meglio garantirne l'esercizio a tutti gli altri cittadini.
Deve astenersi da qualunque dimostrazione a scopo politico ed altre pubbliche manifestazioni che, sebbene consentite dalla Legge, non sono compatibili col carattere militare.
Nell'esercizio dei propri diritti elettorali, egli deve serbare un contegno corretto, calmo e dignitoso.

LIBERALITÀ. — SPESE DI LUSSO. — SOTTOSCRIZIONI COLLETTIVE.

85. - Sono proibite le liberalità e le largizioni del proprio, di qualunque specie esse sieno, così in danaro come in natura, per tutto quanto possa concernere il servizio militare.
87. - Sono vietate tutte le sottoscrizioni di carattere collettivo per quanto rispettabile possa essere il loro scopo.
Il concorso a qualsiasi atto di beneficenza, o di pubblica sottoscrizione, non deve mai avere il carattere di collettività, ma serbare sempre quello di atto esclusivamente personale.
88. - E' proibito al militare di farsi iniziatore di dimostrazioni o di sottoscrizioni.
89. - E' vietato di far regali collettivi a qualunque superiore, anche se cessi dalla carica.

ASSENZE E LICENZE IN GENERALE.

90. - Il soldato, il graduato di truppa ed il sottufficiale non possono oltrepassare i limiti del presidio senza averne ottenuta regolare autorizzazione. Ogni infrazione di questo divieto deve essere punita in via disciplinare, salvo che rivesta il carattere di reato.
91. - L'ufficiale non può pernottare fuori del presidio; in certi casi il comandante di presidio può limitare le ore d'assenza nella giornata.
I limiti del presidio sono stabiliti dal comandante del presidio stesso.
92. - L'ufficiale, appena ritornato di licenza o comunque rientrato al corpo dopo un'assenza da esso, deve prendere conoscenza degli ordini emanati mentre era assente.

LINGUA DA USARE IN SERVIZIO.

93. - In servizio si deve usare sempre la lingua italiana.

DOVERI PROPRI DEL SUPERIORE.

DOVERI GENERALI.

94. - Il superiore deve tenere per norma tini proprio operare che il grado ed il coniando gli sono dati perché siano impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio del Re, dell'esercito e del paese, e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti e gli ordini militari. Per primo egli deve dare ai subordinali l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti; dovere tanto più imperioso quanto più elevato è il suo grado.
95. - Deve rivolgere tutte le sue cure a sviluppare, entro la cerchia delle proprie attribuzioni le forze di mente e di corpo dei suoi subordinali mediante l'istruzione, a conoscerne ed utilizzarne le varie capacità, a mantenere fra di essi la severa disciplina, ed a conciliarsene la stima, il rispetto, ed anche l'affezione, mezzo validissimo, esso pure, per la buona riuscita di qualunque cosa. Ciò ottiene adoperando verso tutti egualmente fermezza e bontà, giustizia pronta ed imparziale, comando chiaro, breve e preciso, contegno calmo, dignitoso insieme ed affabile, alieno dall'alterigia non meno che dalla dimestichezza. Sopratutto, a conciliargli il rispetto e la stima dei subordinati, valgono la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto adempimento dei suoi doveri, e la fermezza nell'esigerlo dai suoi dipendenti, non meno che l'intrepidezza e la bravura di fronte ad ogni pericolo, e ad acquistargli la loro affezione valgono la correttezza del tratto e delle parole, la premura sincera costante ed efficace per il loro benessere materiale e morale.
98. - Inspira loro costantemente con l'esempio e con le parole la stima nei superiori e la fiducia negli ordini loro.
103. - Sono vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non determinate dai regolamenti, quelle suggerite da qualsivoglia motivo che non sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante, ed ogni modo inurbano e sconveniente verso qualunque suo subordinato.
È per contro da tenersi sempre vivo in lui il senso della serenità e della misuro; per lo stesso prestigio del superiore, e per il mantenimento della compagine disciplinare
.

NORME DI TRATTO.

110. - L'ufficiale ed il sottufficiale danno del tu al caporale ed al soldato.
111. - Allorché si chiama a nome un ufficiale od un graduato, è sempre obbligo di premettervi l'indicazione del grado, senza titoli ili nobiltà o ili ordini cavaliereschi.

DOVERI PROPRI DELL'INFERIORE.

DOVERI GENERALI.

113. - Principale dovere dell'inferiore è quello dell'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta al superiore in tulle le cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad esso conferita dai regolamenti.
115. - Anche fuori di servizio, l'inferiore deve al superiore deferenza e rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza.
116. - La maldicenza, vizio riprovevole in tutti, tanto più lo è nel militare, ilei quale debbono essere doti spiccate la franchezza e la lealtà. Quando poi è esercitata dall'inferiore contro il superiore, diventa grave colpa, come quella che tende a minare i fondamenti della disciplina.
119. - L'inferiore, che riceva un ordine da un superiore dal quale non dipende direttamente, obbedisce e, dell'ordine ricevuto, dà subito informazione al proprio superiore diretto.

VIA GERARCHICA DA SEGUIRE, IN SERVIZIO,

NELLE COMUNICAZIONI TRA INFERIORE E SUPERIORE.

120. - Il militare trasmette i propri rapporti all'autorità superiore militare per via gerarchica, salvo nei casi nei quali da espresse disposizioni sia altrimenti determinato.

RECLAMI.
123. - Il militare, che si crede leso nei propri diritti, disciplinarmente od amministrativamente, può porgere reclamo, anche contro un superiore, ma, sempre dopo eseguito l'ordine o scontata la punizione. Egli deve dirigere il reclamo al superiore immediato di colui contro il quale reclama, inoltrandolo per via gerarchica.
125. - Il reclamante, che non resta appagato della decisione del superiore al quale si è indirizzalo, può ripresentare il reclamo diretto ad altro superiore immediatamente più elevato in grado, e così successivamente, sino alla suprema autorità militare.
126. - Il reclamo dimostrato infondato costituisce una mancanza disciplinare; perciò chi lo presenta è passibile di punizione.
Deve essere punito il militare che, con la frequenza nel presentare reclami per futili motivi, si dimostra animato da spirito puntiglioso ed insofferente di disciplina.

DOMANDE E NOTIFICAZIONI.

131. - Il militare, che desidera presentare qualche domanda o far noto qualche fatto ai suoi superiori quando da ciò possa essere in qualche modo interessato il servizio, deve seguire la via che è prescritta per i reclami.
133. - Il militare che fa pervenire indirettamente ad un superiore domande, raccomandazioni e simili, si rende colpevole di mancanza disciplinare.

FORMA DELLE LETTERE, DEI RAPPORTI E DEI RECLAMI.

134. - Il militare, indirizzando lettere, rapporti, reclami od altri scritti per cose di servizio, a superiore, ad eguale, ed anche ad inferiore, si astiene dai preamboli superflui, dalle espressioni di semplice complimento, ed usa termini rispettosi col superiore, urbani con l'eguale e con l'inferiore.
135. - Alla firma fa precedere la propria qualificazione, senza alcuna espressione di cerimonia.

PROIBIZIONE DI RECLAMI E DOMANDE COLLETTIVE.

136. - Ogni reclamo o domanda sia scritta, sia verbale, dev'essere esclusivamente individuale e presentata da un militare solo, se è collettiva, ovvero presentata o sottoscritta da due o più militari, costituisce una grave mancanza contro la subordinazione, e deve perciò essere rigettata e punita.

FACOLTÀ DI PRESENTARSI AD UN SUPERIORE.

139. - Quando non sia per reclami o per affari di servizio, il militare, che desidera presentarsi ad un superiore della propria compagnia, può farlo senza autorizzazione di sorta; se desidera presentarsi ad altro superiore, deve domandare per via gerarchica il consenso di questi; se il superiore, cui desidera presentarsi, appartiene ad un altro corpo, deve rivolgere domanda al comandante di quello per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.

SALUTO DEI. MILITARE ISOLATO, (2)

144. - Il saluto viene eseguito nei modi descritti nel regolamento per l'addestramento individuale.
145. - Ogni militare deve il saluto:

a) alle LL. MM. il Re e la Regina;

   al Sommo Pontefice;

   ai Capi di Stati esteri;
   ai Principi della Famiglia Reale e delle Case regnanti estere;
b) Al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

c) Ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine; ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle Bandiere delle forze armate dello Stato, alle Bandiere nazionali dei Municipi decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare; ai Ministri Segretari di Stato per la Guerra; per la Marina e per l'Aeronautica; ai rispettivi sottosegretari;
d) Ai superiori di qualunque grado delle forze armate dello Stato in divisa;
e) Alle sentinelle dei corpi delle forze armate dello Stato, se trattasi di militare di truppa isolato; nel quale caso la sentinella risponderà prendendo la posizione di attenti.
146. - Vi ha inoltre obbligo reciproco di saluto fra il militare del Regio Esercito e:

- i cappellani militari;
- gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra, assimilati di rango a grado militare e forniti di divisa quando la indossano;
- il personale del S. O. di Malta ed il personale direttivo della Croce Rossa Italiana allorquando trovansi regolarmente mobilitati per servizio e vestono la speciale uniforme.
Il superiore del R. Esercito, che non riceve il saluto dovutogli, non deve fare direttamente osservazioni ad individui appartenenti al personale suaccennato, ma deve informare della cosa i propri superiori indicando il nome e cognome dell'individuo al quale ha, per tanto, facoltà di richiederli.
Per reciprocità, disposizioni analoghe alle precedenti sono date dalle Autorità competenti ai personali anzidetti, e perciò il militare del R. Esercito, qualora richiesto deve dire il proprio nome e cognome.
148. - Tra eguali di grado il saluto reciproco è dovere di cortesia e di cameratismo. Però, i militari non fregiati del distintivo di mutilato o di decorazione al valor militare, hanno l'obbligo del saluto verso i militari di pari grado fregiati di tali distinzioni.
Le sentinelle hanno l'obbligo di salutare (posizione di attenti a pied'arm) i decorati al valor militare e i mutilati che vestono l'abito civile, i padri, le madri e le vedove dei decorati morti sul campo od in seguito a ferite riportate in combattimento, ed i genitori dei caduti, insigniti della medaglia d'onore.
Da parte di ogni altro militare il saluto alle anzidette persone, è atto di cameratismo e di cortesia.
I decorati e mutilati che vestono l'abito civile, i genitori e le vedove, per avere diritto agli onori ora detti, devono portare in modo visibile i segni delle decorazioni che loro conferiscono l'accennato diritto.
149. - Il saluto è dovuto in ogni luogo, sia di giorno, sia di notte, anche quando l'attenzione della persona, che si deve salutare, sia rivolta altrove. Nei pubblici passeggi e nei luoghi chiusi si saluta una sola volta, eccezione fatta per gli alti personaggi ed i simboli menzionati ne capoversi a) b) e c) del n. 145 i quali devono essere salutati tutte le volte che si incontrano.
150. - Il militare disarmato, o armato di sola sciabola, saluta rettificando la posizione ed eseguendo il saluto con la mano alla visiera quando è a capo coperto; prendendo posizione di attenti, ed eseguendo il saluto romano, quando è a capo scoperto.
Nell'eseguire il saluto, il militare deve togliersi il sigaro o altro di bocca, ed alzarsi se seduto. Se il militare ha un piego, un involto, il sigaro od altro, oggetto, nella mano destra, lo deve passare nella sinistra per eseguire il saluto.
Il sottufficiale o il militare di truppa a cavallo, o che guida stando in vettura, saluta rettificando semplicemente la posizione tranne il caso indicato al n. 152. L'ufficiale saluta come a piedi.
Il sottufficiale o il militare di truppa in bicicletta saluta fissando in volto il superiore. L'ufficiale saluta come a piedi.
Il militare in vettura saluta come a piedi, senza alzarsi, tranne il caso indicato al n. 152.
Il militare armato di fucile, moschetto o lancia saluta rettificando il porto d'arme e fissando in volto il superiore.
151. - Allorquando incontra gli alti personaggi o i simboli menzionati nei capoversi a), b) e c) del n. 145, il militare, se in marcia, si ferma a 10 passi, volge loro la fronte e prende la posizione del saluto quando la persona o la bandiera è a tre passi da lui, e la mantiene finché esse non l'abbiano oltrepassato. Se è armato di fucile, moschetto o lancia, presenta l'arma.
Il militare in bicicletta si arresta, smonta, fa fronte e saluta; però, quando è isolato, ed armato di moschetto, se ha l'arma unita alla macchina saluta con la mano, se la porta a tracolla, saluta col rettificare soltanto la posizione dell'arme.
152. - Il militare, che si trova in vettura incontrando le persone indicate nei capoversi a) e b) del n. 145 si alza in piedi e saluta, se è disarmato o armato di sola sciabola o di sola pistola; quand'è armato di moschetto, fucile, o lancia, si alza in piedi e saluta come da fianc'arm (o pied'arm). Se guida, prima di rendere gli onori predetti, ferma la vettura.
153. - Il militare che riceve il saluto, deve restituirlo nelle forme che indica il n. 150. Di più militari salutati, i quali si trovino insieme, risponde solo il più elevato in grado o più anziano. Il comandante di riparto armato non restituisce il saluto al militare isolato.
Nessuno può dispensare l'inferiore dall'obbligo del saluto.
L'inferiore deve il saluto al superiore, col quale ha avuto od ha relazione di servizio, o che egli riconosca, anche se non veste l'uniforme.
L'inferiore, quando non veste l'uniforme, deve il saluto al superiore, dal quale debba ritenere di essere conosciuto.
154. - L'inferiore, che si presenta ad un superiore, si arresta sull'attenti a due passi di distanza da lui, eseguisce il saluto e ritorna quindi nella posizione di attenti; quando è licenziato, fa un passo indietro, saluta e si allontana.
L'inferiore, disarmato od armalo di sola sciabola, che si presenta in un locale che non sia d'uso comune per la truppa, si toglie il copricapo nell'entrare, e lo tiene nella mano destra col fregio in alto e l'interno appoggiato contro la gamba; per eseguire il saluto romano passa il copricapo nella mano sinistra.
Quando il militare parla con un superiore per cose di servizio, o gli fa visita di dovere, attende, per ritirarsi, di ricevere commiato.
155. - Il militare che, senza esservi comandato, per servizio armato, entra nelle sale del Parlamento nazionale in occasiono dì sedute pubbliche, od in quelle di udienza dei tribunali, od in quelle dove si esercitano i diritti elettorali, depone le armi.

SALUTO DI UN REPARTO DI TRUPPA. (1)

156. - Un reparto di truppa deve il saluto:
a) a tutti i personaggi indicati nel primo capoverso del IN. 145 ed al SS. Sacramento;
b) al Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato;
c) ai cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine; ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle Bandiere delle forze armate dello Stato; alle Bandiere nazionali dei municipi decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare (2); ai Ministri segretari di Stato per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica ed ai rispettivi sottosegretari;
d) agli ufficiali generali od ammiragli dei corpi armati dello Stato; al comandante titolare del proprio reggimento; al comandante titolare del proprio battaglione; al comandante titolare della propria compagnia; all'Ufficiale che deve assumere il comando del reparto per servizio o per istruzione; ai feretri nei trasporti funebri militari;
e) agli ufficiali superiori dei corpi armati dello Stato, se il reparto è comandato da Ufficiale inferiore; agli ufficiali di ogni grado delle forze armate dello Stato, se il reparto è comandato da sottufficiale o da graduato di truppa; ai reparti di truppa armata dei corpi armati dello Stato comandati da ufficiale; ai reparti di truppa armata dei corpi armati dello Stato, comandati da sottufficiale o graduato di truppa, se esso pure è comandato da sottufficiale o graduato di truppa.
f) Vi è inoltre obbligo reciproco di saluto fra i reparti di truppa armata del R. Esercito e quelli del personale del Sovrano ordine di Malta e della Croce Rossa Italiana, quando questi siano regolarmente mobilitati per servizio e vestano la relativa uniforme.

157. - Nel caso dì scambio di saluto fra due reparti, saluta generalmente per primo il reparto che ha il comandante meno elevato in grado; e, se i comandanti sono di grado uguale, oppure manca il modo di verificare tale circostanza, saluta per primo quello dei due che viene dopo nell'ordine di precedenza stabilito per le diverse armi e corpi.
159. - Il saluto, da un reparto di truppa, viene eseguito nei modi seguenti:
160. - Reparto a pie fermo. - Presenta le armi a 20 passi di distanza conservando la posizione d'onore fino a tanto che non venga ordinato diversamente, o finché le persone o le Bandiere cui gli onori sono dovuti non abbiano oltrepassato il reparto di 10 passi, nei casi indicati nei capoversi a), b), c) e d) del n. 156.
Prende la posizione di attenti a 20 passi di distanza, conservandola con le norme sopra descritte, nei casi indicati nei capoversi quinto e sesto del n. 156.
La posizione d'onore è sempre presa successivamente per battaglione, nelle unità superiori al battaglione.
Un reparto ciclisti prende in ogni caso la posizione di attenti, ordinata dal rispettivo capo. Se gli uomini hanno il moschetto a tracolla, rettificano la posizione dell'arme.
161. - Reparto in marcia. - Si arresta e si regola poi come a pie fermo, nei casi indicati nei capoversi a) e bl del n. 156. In tali casi un reparto ciclisti smonta dalle macchine, fa fronte e prende la posizione di attenti al comando del capo.
Saluta con l'attenti a destr (o sinistr), ordinato successivamente per plotone nelle unità superiori al plotone, in tutti gli altri casi (capoversi c), d), e) ed f) del n. 156).
162. - Reparto in, marcia a passo di strada. - Nei casi indicati nei capoversi a) e b) del n. 156, la truppa prende il passo uniforme e rettifica il porto d'arme ai tre segnali di attenti, suonati dai trombettieri o dai tamburini successivamente per battaglione dalla testa o dalla coda della colonna, e seguiti dalla fanfara reale per le LL. MM. il Re e la Regina e dalla marcia al campo per le altre persone indicate nei detti capoversi.
Tutti fissano la persona cui si rende onore, e gli ufficiali salutano con la mano.
Negli altri casi non si rendono onori.
Quando due reparti si incontrano, ognuno di essi serra a destra e prosegue la marcia; gli ufficiali salutano con la mano alla visiera le Bandiere, i superiori e gli eguali.
163. - Reparto in fermata durante le marce. - Nei casi indicati nei capoversi a) e b) del n. 156, ai segnali di attenti sonati con le norme date al n. 162, la truppa prende la posizione di attenti facendo fronte verso la persona cui si rende onore, senza ripigliare le armi, se furono deposte, e senza riprendere le formazioni; gli ufficiali salutano con la mano alla visiera.
Negli altri casi non si rendono onori, e solo gli ufficiali salutano con la mano alla visiera le Bandiere ed i superiori, e scambiano il saluto con gli eguali.
164. - Reparto o reparti che attendono all'istruzione. - Quando sia stato dato speciale preavviso dell'arrivo o del passaggio delle persone indicate nel capoverso a) e b) del n. 156, il comandante del reparto più elevato in grado, fu suonare i segnali d'attenti, seguito dalla fanfara reale per le LL. MM. e dalla marcia al campo per le altre. Tutti i reparti prendono la posizione di attenti, arrestandosi se sono in marcia, appiedando se si tratta di reparti ciclisti ; poi ciascun reparto rende gli onori con le norme date per il reparto fermo.
Quando si presentino sul luogo dell'istruzione:
il comandante del reggimento o altro comandante di grado superiore (comandante di brigata, di divisione, ecc.):
ai segnali di attenti, falli suonare, con le norme date al numero 171, dal comandante di reparto più elevato in grado, tutti i reparti prendono la posizione d'attenti, arrestandosi se in marcia. L'istruzione non si riprende se non al segnale di avanti sonato per ordine della persona a cui si rende onore. In tutti gli altri casi non si rendono onori.
165. - Reparto di scorta d'onore ad un convoglio funebre. — Dal momento in cui si schiera, non rende più alcun onore, se non al feretro.
166. - Reparto che attende ad esercitazioni di combattimento, al tiro al bersaglio od a manovre di forza. — Non rende onori in alcun caso.
167. - Reparto senz'armi. — Si regola in ogni caso secondo le prescrizioni date per il reparto armato, in quanto sono ad esso applicabili.
168. - Quando un reparto di truppa armata, comandato da ufficiale, viene salutato da un reparto comandato da sottufficiale o graduato di truppa, il solo comandante restituisce il saluto.
169. - All'infuori dei casi contemplati dal n. 156, un drappello, comandato da ufficiale, fermo o in marcia, che incontri un ufficiale superiore in grado al comandante del drappello, non rende onori : il solo comandante saluta.
170. - Alla Bandiera spettano sempre gli onori per essa prescritti, indipendentemente dagli onori spettanti al reparto col quale essa si trova.
171. - Quando un reparto rende gli onori presentando le armi, i trombettieri e le musiche che trovanti con esso, si regolano nei modi seguenti: i trombettieri suonano tre volte il segnale di attenti e la fanfara reale per LL. MM. il Re e la Regina, o la marcia al campo per il SS. Sacramento, per il Sommo Pontefice, per i capi di Stati Esteri, per i Principi della famiglia Reale e delle Case regnanti estere, pel Capo del Governo, per i Cavalieri della SS. Annunziata fregiali dell'insegne dell'ordine, per i Senatori e deputati riuniti in corpo e loro deputazioni, per le Bandiere delle forze armate dello Stato e per le Bandiere Nazionali di Municipi decorate al valore militare;
tre volte il segnale di attenti per i ministri segretari di Stato per la guerra, per la marina, e per l'aeronautica e rispettivi sottosegretari, per i Marescialli d'Italia, grandi Ammiragli, per il Capo di Stato Maggiore Generale, per i Generali di Armala e designati di Armata, per gli Ammiragli d'Armata e designati d'Armata, per il Comandante Generale della M. V. S. N.; per i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della M. V. S. N., per i Generali di Corpo d'Armata, per gli Ammiragli di Squadra, per i Generali Ispettori dei Corpi della R. Marina, per i Generali di Squadra Aerea.
due volte il segnale di attenti per i Generali ed ammiragli ili divisione, Tenenti Generali del R. Esercito e per gli ufficiali Generali delle altre forze armate dello Stato con grado corrispondente;
una volta il segnale d'attenti per i generali di brigata, contrammiragli, maggior generali del R. Esercito ed ufficiali generali delle altre forze armale dello Stato coli grado corrispon-dente; per il comandante titolare del proprio reggimento.
I tamburini si regolano in conformità battendo la marcia al campo e Ire rulli, due od uno solo, nei casi in cui i trombettieri suonano la marcia al campo seguita da Ire, due od un attenti.

PRESENTAZIONI, VISITE DI DOVERE

E NOTIFICAZIONI TRA MILITARI DEL R. ESERCITO.

172. - Gli ufficiali di qualunque grado, arma o corpo, che si incontrano in un luogo di ritrovo, o viaggiano insieme, hanno il dovere di presentarsi scambievolmente.
Quando sono di grado diverso, si presenta prima il meno elevato in grado.
173. - L'ufficiale nuovo destinato in un corpo e presentato dal comandante del corpo agli ufficiali riuniti a gran rapporto.
176. - Visite dovute dall'ufficiale isolatamente. — Deve far visita isolatamente:
a) l'ufficiale che giunge nuovo al corpo, o ne parta per mutata destinazione, che va in licenza ordinaria o straordinaria o ne ritorna, al proprio comandante di corpo (o capo di servizio), di battaglione e di compagnia;
b) l'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, a tutti gli ufficiali del corpo di grado superiore al suo;
c) l'ufficiale inferiore di un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, agli ufficiali inferiori nuovi destinati al corpo e di grado superiore al proprio.
177. - L'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, si presenta a tutti gli ufficiali di pari grado del corpo.
179. - Le visite, sono fatte nell'ufficio della persona, alla quale sono dovute, e nell'uniforme prescritta.
182. - L'ufficiale che viaggia per ragione di servizio o di istruzione, e deve soggiornare per più di 24 ore in un presidio, notifica la propria presenza ed il proprio recapito .-il comandante di esso se più elevato in grado.

DOVERI TRA UGUALI.

DOVERI GENERALI.

193. - Il pensiero di essere tutti al servizio dello stesso Re. dello stesso paese, di non avere che una stessa bandiera, di mirare lutti ad un unico fine, che tanto meglio sarà raggiunto quanto più salda sarà l'unione degli animi, dei voleri e delle operi deve collegare in un sentimento di fraternità militare tutti i membri dell'esercito, ed ancor più tutti gli uguali fra loro.
194. - Non deve esservi gara che nel procurare l'onore ed il bene del corpo al quale si appartiene e dell'esercito tutto.

DOVERI DELL'ALLIEVO UFFICIALE E DELL'ALLIEVO SOTTUFFICIALE.

DIPENDENZA, DOVERI E DISPENSA DAL SERVIZIO.

379. - La dipendenza disciplinare ed amministrativa, ed il trattamento dell'allievo ufficiale, e dell'allievo sottufficiale, sono stabiliti da speciali disposizioni.
380. - L'allievo ufficiale non deve in alcun modo essere impiegato in servizi speciali, ed in massima è esente dagli ordinar! servizi di caserma e di presidio, che non debba compiere a scopo d'istruzione.

DOVERI DEL COMANDANTE DI COMPAGNIA.
DOVERI GENERALI.

383. - Il comandante di compagnia ha per incarico di istruirla, disciplinarla, amministrarla e guidarla nel combattimento: di tutto ciò è direttamente responsabile verso il proprio comandante di battaglione.
384. - Pari all'importanza di questo ufficio deve essere lo zelo di ognuno nell'adempirlo. Tutti i comandanti di compagnia di un corpo debbono essere animati da una nobile emulazione nel concorrere all'istruzione ed alla disciplina del corpo: ma l'emulazione deve essere accompagnata alla buona armonia ed alla perfetta concordia fra tutti, affinchè l'opera loro riesca coordinata e perciò più efficace, tanto in pace quanto sul campo di battaglia. 386. - Lascia, perciò, ai subordinati la cura e la esecuzione dei particolari, e riserva a sé la vigilanza e la direzione generale, coor-dinando le operazioni individuali in modo che ne risulti il buon andamento di tutta la compagnia.
389. - Precede tutti con l'esempio non meno che col precetto, e perciò si trova sempre primo ovunque il servizio lo richieda.

VECI DI COMANDANTE DI COMPAGNIA.

411. - In assenza o mancanza del comandante titolare, il comando della compagnia spetta all'ufficiale subalterno di maggior grado o più anziano della compagnia, sia egli effettivo ad essa oppure vi si trovi comandato a prestar servizio. Nondimeno, qualora questi fosse sottotenente, e il comandante del corpo non giv dicasse di affidargli detto comando, perché non gli riconoscesse ancora sufficiente pratica del servizio, od anche per altre considerazioni, il comando della compagnia può essere dal comandante predetto affidato ad uno dei tenenti del battaglione.

DOVERI DELL'UFFICIALE SUBALTERNO DI COMPAGNIA.

DOVERI GENERALI.

413. - L'ufficiale subalterno è dal comandante della compagnia assegnato ad un plotone.
414. - Ogni ufficiale subalterno ha normalmente il comando stabile di un plotone, e lo conserva sempre, anche quando assuma interinalmente il comando della compagnia.
Risponde direttamente al comandante della compagnia della disciplina, del buon contegno e del benessere degli uomini del suo plotone, del buon governo dei quadrupedi, della buona conservazione dei materiali d'ogni specie in consegna.
415. - L'ufficiale subalterno ha per incarico di coadiuvare il capitano nel governo della compagnia, e farne, ogni volta che occorra, le veci secondo le norme stabilite.
Deve perciò conoscere il cognome, il carattere e la capacità relativa dei soldati della compagnia, e tenersi informato di tutto ciò che in essa accade.
416. - Sopratutto deve studiare il carattere e le attitudini degli uomini del proprio plotone, per sapere adoperare ciascuno nel modo più conveniente, tenendo d'occhio i meno buoni per cercare di correggerli.
417. - La sua vigilanza deve estendersi anche sopra gli altri sottufficiali e caporali della compagnia. Deve osservarne la condotta, tanto in servizio quanto fuori, e badare che serbino costantemente un contegno confacente al loro grado, e mantengano ferma la disciplina; ma che alla risolutezza ed all'energia uniscano la pazienza e le buone maniere, specialmente nell'istruire ed educare le reclute.
418. - Deve procurare che ognuno curi la propria salute e la nettezza del corpo; e che le armi, il corredo ed ogni altro materiale siano sempre in istato da poter servire.

DOVERI DEL SOTTUFFICIALE E DEL PERSONALE DI TRUPPA DELLA COMPAGNIA.

DOVERI DEI. SOTTUFFICIALE.

419. - Al sottufficiale di compagnia, come quello che più ili frequente si trova a contatto col soldato, spetta in particolar modo di ispirare con le parole e con l'esempio il sentimento del dovere, lo spirito militare, il rispetto e l'obbedienza ai superiori; di diffondere e tener vivo lo spirito di corpo, le abitudini di ordine, le tradizioni militari ; di mantenere e promuovere la buona armonia e la concordia. Egli perciò ha parte importantissima nell'educazione del soldato.
420. - Lontano dalla eccessiva familiarità non meno che dall'asprezza, tratta l'inferiore con fermezza di contegno, accompagnata sempre da urbanità di modi, essendo questa, in un con la imparzialità e la giustizia, la via più sicura per ottenere rispetto e obbedienza, e per acquistare quell'autorevolezza, che è tanto necessaria all'esercizio del grado.
421. - Perciò deve guardarsi scrupolosamente dell'usare coi soldati, e specialmente con le reclute, atti maneschi, motti beffardi o maniere sprezzanti. Deve correggere gli errori che vede commettere dai soldati, indicar loro, il modo di sfuggirli, guardandosi dal rimproverarli con isdegno, specialmente se in presenza di persone estranee.
422. - Sostiene i caporali con la propria autorità, li avvezza a comandare con fermezza, ma senza scortesia, vegliando che adoperino sempre imparzialità e giustizia.
Bada specialmente ai caporali incaricati della istruzione delle reclute, per accertarsi che le istruiscano come si conviene e che ispirino loro buoni sentimenti.
423. - Il sottufficiale tiene un elenco nominativo dei militari della compagnia e li deve conoscere per cognome.
Si da premura di conoscere le varie altitudini, le inclinazioni, la condotta, e il modo di servire dei suoi subordinati, sia per propria norma, sia per trovarsi in grado di porgere informazioni ai superiori.
424. - Deve osservare in qual modo i soldati del proprio reparto abbiano cura dei loro quadrupedi. Esige che li governino bene ed usino coi medesimi buone maniere. Veglia affinchè la ferratura sia sempre mantenuta in buono stato dal maniscalco, ed in caso d'incuria fa subito rapporto al superiore immediato.

DOVERI DEL CAPORAL MAGGIORE E DEL CAPORALE.

442. - Il caporal maggiore di compagnia concorre coi sergenti in tutti i servizi, ma solo eccezionalmente in quello di sergente d'ispezione alla caserma.
443. - Il caporal maggiore o caporale di contabilità coadiuva il sottufficiale addetto all'ufficio di compagnia nell'esecuzione dei lavori contabili.
E' dispensato da tutti i servizi di caporale, ma interviene ad ogni chiamata ed alle istruzioni principali.
445. - Il caporale, oltre all'essere in grado d'istruire il soldato in ogni parte del servizio, deve essere abbastanza autorevole da mantenere in ogni circostanza l'ordine e la disciplina fra i suoi subordinati, e sapersene procacciare la stima e l'obbedienza. Esso deve perciò dar loro l'esempio di una condotta irreprensibile e di costante esattezza nell'adempimento dei proprii doveri.
446. - Spetta al caporale di iniziare alla vita militare il nuovo soldato.
Gli insegna quindi la maniera di ben vestirsi, di ben tenersi, di governare i quadrupedi a lui affidati; il modo di ben riporre e piegare le robe, di pulire le varie parti dell'armamento e del corredo; gli da quei consigli igienici che reputa opportuni, e gli serve di guida e di aiuto nella nuova condizione.

DOVERI DEL SOLDATO.

457. - Chiamato dalla legge a far parte dell'esercito per addestrare ed agguerrire il corpo e l'animo e poter efficacemente concorrere alla difesa del Re e della Patria, il soldato deve adattarsi subito e volonterosamente alle esigenze della sua nuova con dizione ed attendere con animo lieto e con alacrità al servizio militare.
458. - Con la nettezza, la sobrietà, la temperanza, con lo sfuggire ogni sorta di eccessi, conserva sano e robusto il corpo, e pronte e vigorose le facoltà della mente.
459. - Con la continua attenzione, premura ed operosità, si studia di ritrarre sempre maggior profitto dalle varie istruzioni e scuole, le quali, mentre lo abilitano a ben adempiere i suoi doveri, rialzano la sua condizione e la migliorano, e lo mettono in grado di sempre meglio servire la Patria.
460. - Il soldato deve sempre avere somma cura del corredo, delle armi, dei quadrupedi, e di ogni specie di materiali che abbia personalmente in consegna.

DOVERI DEL MILITARE IN ALCUNI CASI

E CONDIZIONI SPECIALI.

MATRIMONIO.

506. - Il permesso di contrarre matrimonio o concesso, ai militari di truppa, dal Comandante del Corpo o di reparto autonomo, per delega del Ministro della Guerra.

PUBBLICAZIONI A STAMPA.

511. - Qualunque militare può pubblicare per mezzo della stampa tutto ciò che crede, con le cautele e restrizioni indicate nel numero 513 senza previamente chiederne l'autorizzazione; però egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare alla disciplina militare.
512. - Alla pubblicazione può opporre, o no, il proprio no" me; non è però tollerato mai il sottoscriversi con la sola indicazione del proprio grado o qualità (un ufficiale, un sottufficiale, un militare), perché ciò viene ad addossare, sia pure soltanto in linea di possibilità astratta, a tutti i singoli componenti di un ceto di persone una responsabilità, che deve essere esclusivamente individuale e definita.
513. - L'ufficiale non può pubblicare dati e notizie Hi carattere riservato, o tratti da documenti riservati.

MILITARE AMMALATO.

518. - Il sottufficiale, caporale o soldato, che sia per malattia impedito di adempiere il suo dovere, è obbligato a prontamente dichiararlo al proprio superiore immediato, nulla celando per malintesa avversione all'ospedale.
520. - Allorquando un militare infermo richiede i conforti della propria religione, i ministri di essa devono essere chiamati ad assisterlo.
521. - L'ufficiale, che si animali informa subito per iscritto, se non ha l'opportunità di farlo a voce, l'ufficio di maggiorità di corpo, ed inoltre, se subalterno, il comandante della compagnia, al quale spetta poi di dichiararlo ammalato sul rapporto-situazione della compagnia.
522. - L'ufficiale, che si dichiara ammalato, non può uscire di casa durante le 24 ore.
523. - Dopo qualunque indisposizione o malattia, l'ufficiale fa noto la propria guarigione alle medesime autorità cui ha notificato la malattia. Quando la indisposizione abbia durato più di tre giorni l'ufficiale si presenta al comandante del corpo all'ora del rapporto del giorno successivo a quello della guarigione.

PARTE II.
RICOMPENSE MILITARI.
GENERALITÀ.

530. - La maggiore soddisfazione morale per il militare deve essere quella, che proviene dal sentimento di aver adempito il proprio dovere.
E perciò, in qualunque circostanza, sia in pace, sia in guerra, quell'elevato sentimento deve essere sempre e sola guida delle sue azioni, anche quando queste dovessero rimanere del lutto ignorate
.
531. - Non sarebbe buon militare quegli, per il quale la speranza delle ricompènse fosse unico movente dell'operare.
Mentre il sentimento puro ed elevato del dovere mantiene uniti i cuori e salda la compagine dell'esercito, lo smoderato ed unico desiderio di ricompense fa nascere invidie e distrugge il cameratismo
.
533. - L'usare opportunamente delle ricompense costituisce per il superiore un mezzo potente per elevare lo spirito militare, infondere la giusta emulazione, e mantenere salda la disciplina negli inferiori.

SPECIE DELLE RICOMPENSE MILITARI.

534. - Le ricompense per il militare sono:
1) l'encomio semplice o solenne;
2) le ricompense al valor militare;
3) le ricompense per anzianità di grado e di servizio, o per merito speciale.

ENCOMIO.

535. - L'encomio semplice consiste nella lode data dal superiore all'inferiore, sia verbalmente, sia con lettera, o per un fallo speciale che la meriti, ovvero per particolare diligenza od intelligenza adoperata nell'adempimento dei suoi doveri o nell'esecuzione di un ordine.
536. - L'encomio solenne consiste invece nella lode esemplarmente pubblicata all'ordine del giorno del reggimento della brigata, del presidio, della Divisione, del Corpo d'Armata, o dell'esercito, per ordine dell'autorità che tributa la lode stessa.
L'encomio solenne è, naturalmente, tanto più importante quanto più ne è estesa la pubblicazione; ond'è che nel darlo, bisogna commisurare questa estensione al merito del fatto, cui si riferisce.

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE.

539. - Le ricompense al valore militare consistono:

a) nella croce di guerra al valor militare;

b) nella medaglia di bronzo, d'argento, o d'oro al valor militare ;
c) nelle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia ;

d) nelle promozioni straordinarie per merito di guerra.

PARTE III. (3)
PUNIZIONI DISCIPLINARI. - NORME GENERALI.

CARATTERE DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI.

552. - Le punizioni disciplinari hanno, sopratutto, valore morale.
La limitazione di libertà personale, connessa ad alcune di esse, va intesa come sanzione da applicarsi nei soli casi di recidività o di mancanze particolarmente gravi.
553. - Le punizioni vanno scrupolosamente vagliate, tenendo presente che - specie per gli ufficiali - il loro valore è in ragione del grado rivestito dalla persona alla quale esse vengono applicate.

FACOLTÀ DI PUNIRE E NORME RELATIVE.

554. - Ogni superiore ha il dovere ed il diritto di punire l'inferiore che manchi.
Come, quando, in quale misura valersi di tale facoltà, è virtù di comandante.
Dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere un'azione moralizzatrice ed incitatrice, intesa a ridestare, in chi manca, il sentimento del dovere.
555. - Sono represse, a norma delle seguenti disposizioni:
— le infrazioni ai regolamenti militari ed agli ordini superiori;
— le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;
— le irregolarità nella vita pubblica, specie se rivestono particolare gravita o se incidano sul decoro del grado e della divisa (giuochi di azzardo, debiti, stravizi, mal costume, ecc.).
556. - I mezzi coercitivi - nel clima di elevazione spirituale creato dalla Vittoria e dal nuovo Regime - vanno usati con senso di opportunità, tatto, ponderatezza e giusta misura.
Occorre, sopratutto, tenere conto dei precedenti e della sensibilità di chi ha mancato.
557. - E' deplorevole usare espressioni ingiuriose od anche risentite verso chi manca.
Una punizione inflitta ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o scorretto verso un subordinato, si risolve in grave danno per la disciplina militare.
Il superiore, con azione ferma e risoluta e sopratutto con l'esempio deve prevenire le mancanze dei propri dipendenti, mai provocarle.
558. - Il superiore, prima di infliggere una punizione:
- deve indagare se chi ha mancato se aveva oppur no la intenzione;
- deve ricorrere ai mezzi morali di cui dispone, per evitare, per quanto possibile, la prima punizione. Questa, se inflitta prematuramente, cioè quando il militare non è ancora compreso nei suoi doveri, provoca scoraggiamento ed errata concezione del valore e dello spinto della disciplina militare.
559. - Il superiore, cui compete di fissare la specie e la durata della punizione, dopo di averne approfondito cause ed effetti:
- deve tener conto del passato e delle condizioni di grado e di anzianità del punito;
- deve colpire, sopratutto, le mancanze di carattere spiccatamente militare, nonché quelle che intaccano, sia pure lievemente, quel senso di correttezza che deve essere caratteristica del militare in genere, dell'ufficiale in ispecie;
- deve infliggere al più elevato in grado o al più anziano, tra i militari implicati nella stessa mancanza il trattamento più severo.
560. - E' lasciata facoltà al comandante di corpo di condonare tutta o parte della punizione materiale, se, ad effetto morale raggiunto, si dimostri opportuno non insistere in essa.
561. - La punizione è efficace se pronta, immediata. Pertanto, indagini ed inchieste disciplinari, vanno espletate con ponderazione ed in profondità; ma con la massima sollecitudine.
I giorni trascorsi in punizione, nell'attesa delle decisioni superiori, vanno computati come giorni di punizione scontati.
562. - Ogni decisione in materia disciplinare è sempre devoluta al superiore dal quale dipende il militare, all'atto della decisione stessa. Nel caso di mancanza precedentemente commessa, la sanzione verrà inflitta in base alle informazioni fornite dai superiori del tempo.
La motivazione delle punizioni deve essere - nella sua integrità - portata a conoscenza del punito.
563. - E' fatto divieto, tranne in casi eccezionali, che impongano una immediata repressione:
- di infliggere punizioni in presenza d'inferiori del militare da punire;
- di prendere provvedimenti disciplinari in conseguenza di una mancanza deferita al superiore o per la quale sì stia indagando d'ordine di un superiore.

PUNIZIONE DI MILITARE IN DISTACCAMENTO.

564. - L'ufficiale comandante di distaccamento ha sui militari di esso la stessa autorità disciplinare del comandante di corpo, ma non può ordinare retrocessioni, né — se ufficiale inferiore — può fissare la durala degli arresti inflitti ad ufficiale.
565. - Il comandante di distaccamento che non sia ufficiale deve limitarsi alle punizioni di richiamo, di rimprovero e di consegna in caserma.
Eccezionalmente può anche infliggere la sala e la camera di punizione, senza però fissarne la specie e la durata, che saranno stabilite da chi di dovere.

PUNIZIONE DI MILITARE DEL R. ESERCITO.

566. - Il superiore che infligge una punizione ad un militare del Regio Esercito deve informare - tramite gerarchico:
- il comando della compagnia, se trattasi di un militare della propria compagnia;
- il comando del battaglione, se trattasi di un militare di altra compagnia del proprio battaglione;
- il comando del reggimento, se trattasi di un militare di altro battaglione del proprio corpo;
- il comando del presidio, se trattasi di militare di altro corpo. In questo caso, la specie e la durata della punizione saranno fissate e comunicate dallo stesso comando di presidio.

PUNIZIONE DI MILITARE APPARTENENTE AD ALTRA FORZA ARMATA DELLO STATO.

567. - Il superiore può richiamare qualunque inferiore delle altre forze armate dello Stato.
Se chi rileva la mancanza riveste il grado di ufficiale o sottufficiale, e se la gravita della mancanza stessa lo esiga, il richiamo può essere accompagnato dall'ingiunzione, al trasgressore, di costituirsi subito ai propri superiori diretti.
In tal caso chi prende il provvedimento, deve rimettere, tramite gerarchico, un dettagliato rapporto al comando del presidio R. Esercito.
Il comando del presidio, accertate le circostanze di fatto, annota il rapporto e lo rimette - tramite gerarchico - alla competente autorità territoriale della forza armata cui appartiene chi ha mancato (comando del dipartimento marittimo, comando della zona aerea territoriale, comando di zona della R. C. di Finanza, comando del raggruppamento M.V.S.N.); questa fisserà la punizione.
Nei servizi armati cumulativi il superiore può stabilire senz'altro la specie della punizione da infliggere all'inferiore, a qualsiasi forza armata questo appartenga. La durata di delta punizione viene fissata come nel caso precedente.
Analoga procedura seguiranno gli appartenenti alle altre forze armate dello Stato, nei confronti dei militari del R. Esercito. In questo caso il rapporto deve essere inoltrato al competente comando di corpo d'armata.

PUNIZIONI INFLITTE AD INFERIORE IN SERVIZIO

CON SPECIFICA CONSEGNA.

570. - Il superiore che accerti un'infrazione disciplinare da parte di inferiore appartenente all'arma CC. RR., (od altre forze armate dello Stato) comandato in servizio con specifica consegna, non può distoglierli dal servizio stesso, ma deve limitarsi a prenderne il nome, per poi riferire nel modo e all'autorità indicati nel presente regolamento.

PUNIZIONI DELL'UFFICIALE (4)
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

571. - Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in servizio sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti semplici da 1 a 10 giorni;
4° gli arresti di rigore da 1 a 7 giorni ;
5° il rimprovero solenne;
6° la fortezza da 10 a 30 giorni;
7° la sospensione dall'impiego;
8° la dispensa dal servizio permanente;
9° la rimozione dal grado.
572. - Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in congedo sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° il rimprovero solenne;
4» la sospensione dal grado;
5° la rimozione dal grado.

RICHIAMO E RIMPROVERO.

573. - Il richiamo sanziona mende e infrazioni lievi. Può essere reso più grave mediante la iscrizione del suo motivo sulle carte personali.
Il rimprovero colpisce infrazioni ripetute o di qualche gravita; il suo valore sta nella motivazione che è sempre da iscriversi sulle carte personali.
Il richiamo ed il rimprovero possono essere inflitti da qualsiasi superiore.

ARRESTI.

574. - La punizione di arresti sanziona mancanze che indubbiamente lascino traccia nella considerazione e nel giudizio sull'ufficiale. Può essere inflitta da qualsiasi superiore.
Danno motivo agli arresti semplici le negligenze o mancanze leggiere quando siano ripetute, o le trasgressioni notevoli dei propri doveri. Si ricorre invece agli arresti di rigore per mancanze gravi o ripetute nel servizio e per gravi infrazioni delle regole di contegno.
Gli arresti semplici possono essere sussidiar! di quelli di rigore.
La specie e la durata degli arresti, se cioè semplici o di rigore, ed il luogo dove questi ultimi devono essere scontati sono determinati dal comandante del corpo o capo servizio o dal generale che ha punito (5).
Nel far uso della punizione di arresti, si deve tener presente che essa, dato il carattere essenzialmente morale che deve essere mantenuto a tutte le punizioni stabilite per l'ufficiale, non è generalmente necessaria né appropriata per ufficiali di grado elevato, oppure di età matura e di sperimentata serietà di carattere, essendo per questi quasi sempre sufficiente il richiamo o rimprovero.
575. - L'ufficiale punito di arresti:
ne informa (per iscritto, se non ha l'opportunità di farlo a voce) il superiore da cui direttamente dipende in via disciplinare e d'impiego;
disimpegna, di massima, tutti i servizi inerenti alla funzione del suo grado.
576. - L'ufficiale punito con gli arresti - in guarnigione od in accantonamento - deve rimanere nella propria abitazione nelle ore libere dal servizio od eventualmente, se punito con gli arresti di rigore, in altro locale appositamente designato.
Al campo e in esercitazioni gli arresti semplici o di rigore si scontano entro i limiti degli alloggiamenti del proprio corpo. 576-bis. - In circostanze eccezionali (ad esempio: ufficiale sotto l'imputazione di un reato, deferimento al consiglio di disciplina, casi di recidività, ecc.) è fatta facoltà di ordinare che gli arresti di rigore siano scontati in caserma e con le precauzioni che eventualmente siano ritenute necessarie. In tal caso l'ufficiale è escluso da qualsiasi servizio.

RIMPROVERO SOLENNE.

577. - Il rimprovero solenne va considerato come potente mezzo morale per richiamare al dovere l'ufficiale colpevole di mancanza grave o molte volte incorso nella punizione di arresti.
Può essere inflitto dalle stesse autorità che possono infliggere la fortezza (v. n. 579).
L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione, che viene comunicata al punito — a cura del comandante del presidio (se almeno colonnello) o di altro colonnello o generale a ciò designato — in presenza del proprio comandante di corpo o distaccamento.
578. - Il rimprovero solenne all'ufficiale in congedo è inflitto dal ministro della guerra, per propria determinazione o su proposta del comando di corpo d'armata nel cui territorio risiede l'ufficiale.
La motivazione viene comunicata personalmente all'interessato.

FORTEZZA.

579. - La fortezza è punizione da infliggere solo per mancanze molto gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.
È applicabile a tutti gli ufficiali:
ai colonnelli, solo in casi eccezionali, che preludano al loro allontanamento dal s.p.e.;
agli ufficiali generali, solo durante il periodo istruttorio, in attesa di giudizio penale.

È inflitta:
dai comandanti di corpo d'armata, agli ufficiali della propria giurisdizione;
dai generali di corpo d'armata, agli ufficiali da loro direttamente dipendenti;
dai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali agli ufficiali di detti corpi.
La sua durata è fissata dall'autorità che la infligge. In tutti gli altri casi, spetta al ministero ordinare la fortezza e fissarne la durata.
580. - L'ufficiale cui è inflitta la fortezza si reca, sulla sua Parola d'onore, nella località che gli viene indicata, quivi si Presenta al comandante del presidio, dal quale riceverà ordini e comunicazioni superiori che dovrà scrupolosamente osservare.
581. - Salvo che non ne sia stato espressamente dispensato, l'ufficiale che ha scontalo una punizione di arresti o di fortezza, deve presentarsi, per visita di dovere, al superiore che lo ha punito.

SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL GRADO.
DISPENSA DAL SERVIZIO PERMANENTE - RIMOZIONE DAL GRADO.

582. - La sospensione dall'impiego o dal grado, la dispera dal servizio permanente e la rimozione dal grado sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.

PUNIZIONI DEL SOTTUFFICIALE.
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

583. - Le punizioni ai sottufficiali debbono essere inflitte seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti nei riguardi degli ufficiali.
584. - Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:

1° il richiamo;

2° il rimprovero;
3° gli arresti semplici da 1 a 15 giorni (1);

4° gli arresti di rigore da 1 a 10 giorni;

5° il rimprovero solenne;

6° la dispensa dal servizio;

7° la retrocessione dal grado.
585. - Le punizioni per i sergenti maggiori ed i sergenti sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero; t
3° la consegna in caserma da 1 a 15 giorni (1);
4° la sala di punizione semplice da 1 a 15 giorni (1);
5° la sala di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (1);
6° il rimprovero solenne;
7° la dispensa dal servizio;
8° la retrocessione dal grado:
9° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado limitatamente ai sergenti ed ai sergenti maggiori non ammessi a carriera continuativa.
(1) Il nome del sottufficiale consegnato o alla sala deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.

RICHIAMO E RIMPROVERO.

586. - Possono essere inflitti al sottufficiale da qualunque superiore.
Il rimprovero è sempre da iscriversi sul foglio matricolare.

ARRESTI.

587. - Gli arresti possono essere intimati ai marescialli soltanto dagli ufficiali.
La specie e la durata degli arresti sono stabilite dal comandante del corpo o dall'ufficiale a lui superiore in grado che l'abbia inflitta.
Gli arresti semplici possono essere sussidiar! di quelli di rigore.
588. - Il maresciallo punito con gli arresti semplici o di rigore sconta la punizione nella propria camera od abitazione, od in altro locale appositamente a ciò designato dal comandante del corpo.
589. - Al maresciallo punito di arresti si applicano - in quanto possibile - le disposizioni che il presente regolamento stabilisce per gli ufficiali.

CONSEGNA IN CASERMA.

590. - La consegna in caserma può essere inflitta da qualunque superiore, per sanzionare mancanze che lascino traccia nella considerazione e nel giudizio sul sottufficiale.
La durata è determinata:
dal comandante del battaglione cui appartiene il punito. so inflitta da un superiore facente parte del battaglione stesso; dal comandante del corpo, se inflitta da un superiore appartenente ad altro battaglione.
La punizione decorre, a tutti gli effetti, dal momento in cui è intimata.
L'interessato riceve comunicazione della durata dal proprio comandante di compagnia.
591. - Il sottufficiale consegnato in caserma non è escluso da alcun servizio e non può uscire che per motivi di servizio.

SALA DI PUNIZIONE.

592. - La sala di punizione può essere infima da qualunque ufficiale.
La specie e la durata della sala di punizione sono stabilite dal comandante del corpo o dall'ufficiale a lui superiore che l'abbia inflitta.
La sala di punizione semplice può essere sussidiaria di quella di rigore,
593. - Il sottufficiale alla sala di punizione semplice deve rimanere rinchiuso in apposita stanza durante la notte e nelle ore in cui gli altri sottufficiali godono di libera uscita; gli è concesso di fumare, di aver libri da leggere e l'occorrente per scrivere.
Il sottufficiale punito con la sala di punizione di rigore deve rimanere chiuso in apposita stanza, possibilmente solo, uscendone per partecipare alle istruzioni o servizi principali.
In casi eccezionali, che richiedano particolari sanzioni, il comandante del corpo può disporre che il sottufficiale punito sia escluso anche dalle istruzioni o dai servizi principali. A scopo igienico gli sarà concesso di uscirne una o due volte al giorno per prendere aria, in qualche corridoio o cortile, fuori della vista della truppa e sotto la sorveglianza di altro sottufficiale - più anziano - a ciò comandato.
Nelle ore in cui il sottufficiale punito di sala di rigore rimane rinchiuso nel locale di punizione non può conferire — senza l'autorizzazione del comandante del corpo - con altri tranne che con gli ufficiali del corpo e per servizio. Non può fumare né aver libri, all'infuori di quelli concessi dal comandante del corpo.
Per la notte il sottufficiale ha a disposizione - nella sala di punizione - il proprio letto.
Quanto al vitto, egli continua ad avere il trattamento ordinario.
594. - Al campo e in esercitazione, il sottufficiale punito di sala di punizione riceve - di massima - il trattamento del punito di consegna.
Le punizioni più gravi vengono scontate sul posto - in locale adatto - oppure al ritorno in guarnigione, salvo il condono per quei sottufficiali che, durante tale periodo addestrativo, emergessero per attività e zelo.
595. - Le norme indicate dal n. 576 bis del presente regolamento valgono anche per il sottufficiale.
595-bis. - A sala di punizione ultimata, il comandante di compagnia presenta il sottufficiale al comandante di battaglione ed a quello di corpo.

RIMPROVERO SOLENNE.

596. - Il rimprovero solenne viene inflitto al .sottufficiale per mancanza di eccezionale gravita.
È deciso dal comandante del corpo o capo servizio o da autorità ad essi superiori.
Viene comunicato, dallo stesso comandante di corpo o capo servizio o dal comandante di distaccamento, in presenza del rispettivo comandante di reparto.

DISPENSA DAL SERVIZIO - RETROCESSIONE DAL GRADO

PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE DI CORREZIONE PREVIA RETROCESSIONE DAL GRADO.

597. - La dispensa dal servizio, la retrocessione dal grado, il passaggio alle compagnie di correzione sono regolati dal Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

PUNIZIONI DEL GRADUATO DI TRUPPA E DEL SOLDATO.
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.

598. - Le punizioni disciplinari vengono inflitte ai graduati di truppa ed ai soldati seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti per gli ufficiali e sottufficiali.
599. - Le punizioni disciplinari per il graduato di truppa sono:
1° il richiamo;
2° la consegna in caserma da 1 a 20 giorni (6);
3° la camera di punizione semplice da 1 a 20 giorni (6);
4° la camera di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (6);
5° il rimprovero solenne;
6° la retrocessione dal grado;
7° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado.
600. - Le punizioni disciplinari per il soldato sono :

1° il richiamo;
2° la consegna in caserma da 1 a 20 giorni (7);

3" la camera di punizione semplice da 1 a 20 giorni (7);

4° la camera di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (7);

5° la retrocessione da appuntato o da soldato scelto (7);

6° il passaggio alle compagnie di correzione;

RICHIAMO.

601. - Qualunque superiore può infliggere il richiamo al graduato di truppa ed al soldato.

CONSEGNA IN CASERMA.

602. - Qualunque superiore può infliggere la consegna in caserma al graduato di truppa ed al soldato. La durata è stabilita:
dal comandante di compagnia, se chi punisce appartiene alla medesima compagnia del punito;
dal comandante del battaglione, se chi punisce appartiene ad altra compagnia dello stesso battaglione del punito;
dal comandante di corpo, se il punito e chi infligge la punizione appartengono a diverso battaglione.
603. - Il graduato di truppa o soldato punito di consegna in caserma:
- disimpegna tutti i servizi;
- non usufruisce della libera uscita;
- nelle ore di libertà è a disposizione dell'ufficiale di picchetto, per i servizi generali della caserma.

CAMERA DI PUNIZIONE.

604. - Qualunque ufficiale o sottufficiale può infliggere la camera di punizione al graduato di truppa ed al soldato.
Eguale facoltà è fatta al graduato di truppa, verso i suoi inferiori diretti, allorché fa le veci di sergente, od è capo-posto, oppure comandante di distaccamento, drappello o pattuglia.
La specie e la durata di questa punizione sono fissate dal comandante del corpo o dall'ufficiale a questo superiore che l'abbia inflitta.
La camera di punizione semplice può essere sussidiaria di quella di rigore.
605. - Il militare rinchiuso nella camera di punizione (8):

- riceve il vitto comune e null'altro;
- indossa la tenuta e tiene i soli indumenti ed oggetti personali prescritti per camera di punizione:
- non può conferire - senza l'autorizzazione del comandante del corpo - con altri, all'infuori del personale di servizio e degli ufficiali del corpo.
606. - Il militare cui viene inflitta la camera di punizione semplice:
- deve rimanere rinchiuso nel locale a ciò destinato, durante la notte e nelle ore in cui gli altri militari godono di libera uscita;
- può, se ritenuto opportuno dal comandante del corpo. essere impiegato, nelle ore anzidette, a disimpegnare servizi di fatica.
607. - Il militare cui viene inflitta la camera di punizione di rigore:
deve rimanere chiuso nel locale a ciò destinato, uscendone solo per partecipare alle istruzioni principali. In casi eccezionali che richiedano particolari sanzioni, il comandante del corpo può disporre che il militare punito di camera di punizione di rigore sia escluso anche dalle istruzioni principali.
A scopo igienico gli sarà concesso di stare fuori della camera di punizione, una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto la sorveglianza e senza che egli possa avere colloquio con chicchessia;
è privato del soldo;
deve rimanere alle armi, oltre il congedamento della propria classe, altrettanti giorni quanti sono quelli che egli ha trascorsi complessivamente nella detta punizione durante la seconda metà del totale del servizio prestato.
608. - Al campo ed in esercitazioni, i puniti di camera di punizione ricevono - di massima - il trattamento del punito di consegna, ferma restando la privazione del soldo per i puniti di camera di punizione di rigore.
Le punizioni più gravi vengono scontate sul posto - in locale adatto - oppure al ritorno in guarnigione salvo il condono per i militari che durante tale periodo addestrativo emergessero per attività e zelo.
Chi, in marcia, commette gravi mancanze o reati, può essere consegnato ai CC. RR.
609. - Nella stessa camera di punizione devesi evitare la coesistenza:
- del caporale con il soldato e, possibilmente, dell'appuntalo o del soldato scelto con il soldato semplice;
- del soldato di buoni precedenti, con elementi di abituale l'attiva condotta;
- del militare raffermato, con i giovani soldati di leva.
Occorre, inoltre, tener presente che la punizione accompagnata dall'isolamento ha maggiore efficacia di un più lungo periodo di detenzione in comunanza.
610. - Il militare uscito dalla camera di punizione semplice è presentato al comandante di battaglione; quello che ha ultimato la camera di punizione di rigore sarà presentato al comandante di corpo.
611. - A titolo preventivo vengono rinchiusi in camera di punizione anche i militari:
in attesa di trasferimento al carcere;
che scontano la pena del carcere nelle camere di punizione del corpo.
Possono, altresì, esservi rinchiusi, a giudizio del comandante del corpo, i militari:
sottoposti a commissione di disciplina; in attesa di giudizio.
Essi non escono dalle camere di punizione se non nelle ore stabilite per l'aria e la pulizia personale (9).
612. - Per contenere un punito che trascenda negli atti, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano fra i presenti, può ordinare che siano applicati i ferri od attuate altre temporanee misure coercitive.
Analoghe misure precauzionali verranno prese nei riguardi di chi sia sospettato di grave delitto.
L'applicazione dei ferri può essere inoltre decisa quando, trovandosi la truppa fuori sede ordinaria, sia necessario garantire la custodia dei puniti o, in tempo di guerra, per inasprire una punizione originata da gravissima mancanza.

RIMPROVERO SOLENNE.

613. - Il rimprovero solenne è inflitto — per ordine del comandante di corpo o di autorità militari a questo superiore — per motivi analoghi a quelli indicati nei riguardi dei sottufficiali.
La comunicazione è fatta dal comandante del battaglione, in presenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa appartenenti alla stessa compagnia e di grado uguale o superiore a quello del punito.

RETROCESSIONE DEL GRADUATO DI TRUPPA,

DELL'APPUNTATO E DEL SOLDATO SCELTO.

614. - La retrocessione del graduato di truppa, dell'appuntato e del soldato scelto :
è ordinata dal comandante di corpo o da altra autorità militare a questo superiore;
è determinata da gravissime mancanze o da abituale cattiva condotta che abbiano reso l'individuo immeritevole del grado o della distinzione;
è annunziata all'ordine del giorno reggimentale;
è eseguita, in modo analogo a quanto prescritto per il sottufficiale, se si tratta di graduato; senza alcuna formalità negli altri casi.
615. - Incorre senz'altro nella retrocessione, il graduato di truppa, appuntato o soldato scelto che si ammogli in opposizione a quanto prescritto dal presente regolamento (10).
616. - Per l'arma dei CC. RR. la retrocessione dal grado è applicabile ai soli appuntati ed il retrocesso ritorna carabiniere.
La retrocessione dal grado, con il contemporaneo passaggio alle compagnie di correzione, è applicabile tanto agli appuntati quanto ai carabinieri ed il retrocesso, in tal caso, anche se appuntato, ritorna soldato semplice.
La retrocessione degli appuntati è di competenza del comando generale dell'arnia.

PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE DI CORREZIONE.

617. - Il comandante di corpo può proporre per il passaggio alle compagnie di correzione il graduato di truppa ed il soldato che:
a) persistano nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibili di ravvedimento;
b) si macchino di colpe di carattere indecoroso;
e) si rendano colpevoli di atti, propositi, propaganda .o mene sovversive contro le patrie istituzioni;
dì dopo subita una condanna a pena detentiva siano ravvisati immeritevoli, per la natura del reato commesso, di rimanere al corpo ;
e) si ritenga opportuno di allontanare dai corpi nell'interesse della disciplina.
Il passaggio alle compagnie di correzione del graduato di truppa, dell'appuntato e del soldato scelto deve essere sempre preceduto dalla retrocessione dal grado o dalla destituzione.
618. - Il passaggio alle compagnie di correzione è indipendente dalle sanzioni delle leggi penali ed è sempre deciso su proposta del comandante del corpo.
Per il caso previsto dalla lettera a) del n. 617 la proposta viene formulata senz'altro e su di essa decide il ministro della guerra.
Per i casi previsti dalle altre lettere del n. 617 il comandante del corpo deferisce l'esame del caso ad una commissione di disciplina e, se questa si pronuncia affermativamente, inoltra la proposta al comandante del corpo d'armata (o comandante generale dell'arma dei carabinieri reali o comandante di difesa territoriale) al quale, però, pel solo caso previsto dalla lettera d) deve chiedere preventiva autorizzazione a convocare la commissione di disciplina.
La commissione è formata e procede come prescritto per una commissione di disciplina reggimentale per un sottufficiale, senonchè il quesito che il presidente deve mettere in votazione è il seguente:
«Il ..... (grado, cognome e nome) ..... è egli nel caso di essere trasferito alle compagnie di correzione?».
Pei militari dell'arma dei carabinieri reali la commissione dovrà anche pronunciarsi, nella negativa del primo quesito, sull'opportunità o meno di eliminare l'inquisito dall'arma.
Il comandante del corpo - quando la commissione si pronunci negativamente - ed il ministero (comandante di corpo d'armata o comandante generale dell'arnia dei carabinieri reali o comandante di difesa territoriale) - quando non credano di accogliere la proposta di passaggio ad una compagnia di correzione - possono applicare quell'altra punizione che credano del caso.
Le norme per il passaggio alle compagnie di correzione e le regole generali di disciplina e di governo stabilite per esse e per gli stabilimenti militari di pena risultano da apposito regolamento.

DISPOSIZIONI SPECIALI.
COMMISSIONE DI DISCIPLINA

PER IL RAFFERMATO CON PREMIO.

619. - Il graduato di truppa raffermato con premio, al pari del sottufficiale quando sia ritenuto immeritevole del grado deve essere sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina.
620. - La retrocessione dal grado implica la perdita della rafferma in corso.
621. - La perdita della qualità di appuntato non implica la perdita della rafferma.
Ove si ritenga che l'appuntato sia immeritevole anche della rafferma, egli deve essere sottoposto a commissione di disciplina.
622. - Il militare raffermato con premio che, per cattiva condotta o per altro motivo, non sia ritenuto meritevole a continuare servizio nel corpo o nell'arma lo specialità di arma o di corpo) cui appartiene, e sia perciò, in seguito a deliberazione di commissione di disciplina trasferito in altra arma o corpo, perde i benefici della rafferma.
623. - Il raffermato con premio, che per cattiva condotta o per grave mancanza, sia ritenuto immeritevole di godere ulteriormente i benefici della rafferma, o che abbia perduto la speciale qualità per la quale ottenne la rafferma stessa, deve essere sottoposto a commissione di disciplina.
624. - La commissione di disciplina è nominata e convocata dal comando generale dell'arma dei CC. RR. se si tratta di sottufficiali dell'arnia; se invece il raffermato appartiene ad altra arma, ovvero è un carabiniere od un appuntato dei carabinieri, alla convocazione della commissione di disciplina provvede direttamente lo stesso comando del corpo o di legione.
La formazione e la procedura della commissione è quella stabilita dal regolamento sullo stato dei sottufficiali.
625. - La deliberazione della commissione, corredata dai pareri delle varie autorità gerarchiche, deve essere trasmessa al ministero per le sue decisioni.
Per i raffermati con premio nell'arma dei CC. RR. il verbale e gli alti delle commissioni sono rimessi, per il parere, dal comandante della legione al comando generale dell'arma, che li inoltra al Ministero.
626. - Il diritto di rafferma cessa dal giorno successivo a quello della decisione che priva il militare della rafferma stessa.

COMMISSIONE DI DISCIPLINA DIVISIONALE.

627. - La commissione di disciplina chiamata a deliberare la retrocessione od il passaggio alle compagnie di correzione, di più militari di truppa non sottufficiali, appartenenti a corpi diversi e complici od imputati, della stessa mancanza, viene nominata con le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e segue la procedura da esso stabilita.
La decisione è di competenza del comandante di corpo d'armata.

RETROCESSIONE E PERDITA DEL GRADO DEL SOTTUFFICIALE

E DEL GRADUATO DI TRUPPA IN CONGEDO ILLIMITATO O ASSOLUTO

IN SERVIZIO IN UNO DEI CORPI ARMATI DELLO STATO.

628. (11) - Il graduato di truppa in congedo illimitato od assoluto incorre di diritto nella perdita del grado:
a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella R. marina, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza, nella milizia nazionale forestale, nella milizia nazionale della strada, nella milizia portuaria, o nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri;
b) per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate di stati esteri.
I graduati incorsi nella perdita del grado ai sensi della lettera o) del comma precedente possono essere integrati nel grado già posseduto quando cessano di appartenere alla forza armata in cui avevano assunto servizio.
Il provvedimento di cui al primo comma è adottato dal comando del distretto cui i militari sono in forza e la reintegrazione viene determinata, su conforme proposta delle competenti autorità gerarchiche, dal ministero della guerra.
La decisione di negata reintegrazione è insindacabile.
629. (11) - Incorrono nella perdita del grado i graduati di truppa in congedo illimitato ed assoluto che riportano una (Vile condanne previste dal regolamento sullo stato dei sottufficiali per la perdita del grado dei sottufficiali.
La perdita del grado è pronunciata, per delegazione del ministero della guerra, dai comandi di difesa territoriale o dal comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per gli appartenenti all'arma stessa.
630. (11) - Incorrono altresì nella retrocessione dal grado i graduati di truppa in congedo illimitato od assoluto che serbano cattiva condotta morale o politica.
Per la retrocessione si osserva la disposizione di cui al secondo comma del n. 629.

APPENDICE.
GIURAMENTO DELL'UFFICIALE E DELLA TRUPPA.

704. - L'ufficiale di nuova nomina, a qualunque categoria appartenga, deve prestare giuramento in occasione della sua prima presentazione al Corpo, Comando od Ufficio, presso il quale è destinato a prestare servizio.
Il giuramento si presta una volta sola, finché dura la qualità di ufficiale; ma, se questa si perde e poi si riacquista, il giuramento deve essere nuovamente prestato.
L'ufficiale in congedo, che non è obbligato a prestare un servizio di prima nomina, presta il giuramento in presenza della Autorità militare, dalla quale dipende per ragioni di residenza, entro 60 giorni dalla data della partecipazione ufficiale della nomina.
705. - Per il giuramento di un Ufficiale, nel caso previsto dal 1° alinea del numero precedente, il comandante del Corpo e tutti gli Ufficiali del Corpo stesso, che si trovano alla sede del Comando, si riuniscono, nei primi giorni dopo l'arrivo dell'Ufficiale al Corpo, nella sala del rapporto, con la bandiera se il Corpo ne è provvisto, e nell'uniforme prescritta.
L'Ufficiale che deve giurare, sguaina la sciabola e la consegna al Comandante del Corpo; quindi legge ad alta voce la formula del giuramento scritta sopra un foglio, conforme al modello prescritto, e vi appone la propria firma. Riceve, dopo di ciò, la sciabola dal Comandante del Corpo, saluta con essa, la rimette nel fodero e rientra al proprio posto.
Ove parecchi siano gli ufficiali, che devono prestare giuramento nello stesso giorno, essi compiono successivamente l'atto, come sopra è detto.
708. - La recluta presta il giuramento prima di far servizio cogli anziani.
L'allievo ufficiale e l'allievo sottufficiale prestano giuramento appena finita l'istruzione da recluta.
709. - Per il giuramento delle reclute, e dei militari di truppa che nel precedente anno non hanno giurato, l'intero corpo o distaccamento si reca al luogo designato (in piazza d'arme od in altro luogo acconcio).
Ciascuna compagnia ha tutte le reclute riunite in plotoni distinti.
Il corpo o distaccamento si forma in linea di colonne coi plotoni delle reclute sulla destra di ciascuna compagnia.
11 comandante del corpo o distaccamento si colloca di fronte alla truppa con la Bandiera a destra; fa presentare le armi, legge ad alta voce la formula del giuramento, alza la sciabola e con voce vibrata domanda: Lo giurate voi?
Le reclute alzano la mano destra e gridano ad alta voce: Lo giuro!
La musica suona la marcia reale.
La truppa sfila poscia in parata davanti al proprio comandante (ed alla Bandiera se il corpo ne è provvisto).
711. - In occasione del giuramento delle reclute, giura anche il militare di truppa anziano che, per qualunque ragione, non abbia ancora giurato.

Allegato:

NORME SULLE VERTENZE CAVALLERESCHE FRA MILITARI.
Articolo 1.

Quando fra due militari sorga una vertenza cavalieresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per comporta amichevolmente.
L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel sentimento stesso dell'onore, rettamente inteso, e nei legami che avvincono gli animi della grande famiglia militare, unita alla comunanza di un altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.
Tanto è generoso l'atto di chi dopo aver trasceso verso un compagno d'armi in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi accetta, con pari lealtà, la mano che gli viene tesa.
L'uno e l'altro hanno bene meritato di quei sentimenti di fratellanza e di solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'Esercito, dell'Armata e dell'Aeronautica.

Articolo 2.

Qualora non riesca possibile comporre la vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un giurì di onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.
La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.

Articolo 3.

I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione ,ui falli che hanno cagionato la controversia e richiedono che il giurì si pronunci sulla vertenza.

Articolo 7.

Il giurì presa cognizione dei documenti, ed intese ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti, pronunzia il proprio verdello. Le parli dovranno sempre essere intese quando ne facciano domanda.
Il verdello può avere per risultato:
a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;
b) un verbale di conciliazione;
c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.
Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.
Il giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliali i falli ed attribuita a ciascuna delle parli la propria responsabilità nella vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento dell'onore dei contendenti.
Il giurì fissa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando innanzi a sé i contendenti e i loro rappresentami, sia determinando che la conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi in tal caso, a quanto è prescritto dall'art. 8.
Il giurì ha facoltà di pronunciare la dichiarazione di non intervento quando la vertenza sia cagionala da falli di natura tale da rendere evidente la convenienza che le parli siano lasciate libere di risolvere come meglio credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte ai regolamenti militari ed alle leggi penali.

Articolo 8.

Nei casi a) e b) dell'articolo precedente, se una delle parli, od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, pos-sono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.

Articolo 9.

È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì: e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.

Articolo 11.

Per gli ufficiali in congedo, quando non sono considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione di vertenze cavalieresche, è obbligo morale.
Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi vi aderiscano, potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti: e in questo caso l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.

AVVERTENZE.

1°) Norme di tratto. — Tra graduati di truppa e soldati si usa reciprocamente il tu.
Il graduato e il soldato corrispondono con i superiori usando il voi. Tra pari grado si usa il tu (sottoten. e tenente costituiscono una sola categoria).
Tra ufficiali e sottufficiali di grado diverso è d'obbligo il voi. Gli ufficiali danno il tu ai sergenti, il voi ai sergenti maggiori ed ai marescialli, i quali tutti corrispondono col voi.
(Dalla circ. 226 del Giornale Militare 1938).

2°) Saluto del militare isolato. - Il militare isolato deve rendere il saluto, nelle forme prescritte, durante l'esecuzione delle prime quattro battute degli inni nazionali «Marcia Reale» e «Giovinezza».
3°) Saluto di reparti. - I reparti, al suono degli inni nazionali «Marcia Reale» e «Giovinezza»:
- se disarmati assumeranno la posizione di attenti;
- se armati e non a presentat'arm, assumeranno questa posizione.
I comandanti dei reparti saluteranno nelle forme prescritte e manterranno la posizione di saluto durante le prime 4 battute degli inni citati.
4°) Saluto alla voce. - Il battaglione e le unità superiori, nel render gli onori a S. M. il Re Imperatore ed al Capo del Governo, debbono aggiungere il saluto alla voce.
Il comandante, dopo aver ordinato il presenlat'arm (o l'attenti se il reparto è disarmato) alza il braccio destro (con o senza sciabola) e grida:
Saluto al Re! oppure: Saluto al Duce! A detto comando i militari:
- se armati: restano sul presentat'arm;
- se disarmati: alzano il braccio destro nella posizione del saluto romano e gridano insieme, a voce alta e vibrata:
Viva il Re! oppure: A Noi! a seconda che il saluto è diretto a S. M. il Re Imperatore od al Capo del Governo.
Se disarmati riabbassano subito dopo il braccio destro.
5°) Musiche. - Per i casi previsti dal n. 171 del regolamento di disciplina le musiche suonano:
- la Marcia Reale, seguita dall'inno Giovinezza, per le LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice, e per le bandiere indicate al capoverso e) del n. 145:
- l'inno Giovinezza per il Capo del Governo
- la Marcia del reggimento in tutti gli altri casi considerati da detto n. 171.
(Circ. 412 G. M. 1938).

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NOTE

1) Ogni volta clie ricorre l'espressione «Bandiera», intendesi «Bandiera o Stendardo».
a) La Bandiera viene portata spiegata nei seguenti casi:
di fronte al nemico o nelle esercitazioni tattiche, quando ciò sia ordinato dal comandante del reggimento o dalle autorità superiori:
nei casi previsti dai vari regolamenti (disciplina, norme per il servizio di presidio, riviste e parate):
ogni'qualvolta venga ritenuto opportuno dal comandante del reggimento o del presidio.
b) Nell'adunata del reggimento e prima di rompere le righe, alla Bandiera debbono essere resi gli onori prescritti dal regolamento per le riviste e parate.
Allorché si rompono le righe, essa viene collocata nel posto indicato dal comandante del reggimento ed affidata alla guardia di un caporale e tre soldati, uno dei quali in sentinella.
c) La Bandiera o portata dal sottotenente più anziano (alfiere) ed è scortata da due sottufficiali scelti normalmente tra i più elevati in grado del reggimento.

L'alfiere è senza sciabola; i due sottufficiali hanno la sciabola sguainata
Quando il reggimento è in tenuta di marcia l'alfiere è armato di pistola; i due sottufficiali sono muniti del loro armamento normale.
Durante le marcie i due sottufficiali possono, a turno con l'ufficiale, portare la Bandiera; però tutte le volte che la truppa attraversa località importanti o che si raggiungono gli alloggiamenti, essa deve essere portata personalmente dall'alfiere.

d) L'alfiere ;
da fermo: tiene la Bandiera diritta, innanzi alla spalla destra col calcio a terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta fra le prime dita della mano destra;
in marcia: ne appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un pò indietro, col calcio a m. 0,25 da terra.

2) Vedi anche: «Norme per il servizio di presidio».

3) La parte III è stata cosi modificata dalla circolare n. 451 del Giornale Militare del 21 giugno 1935-XIII.

4) Così modificate dalla circolare n. 106590 del 7 DOT. 1939-XVIII.

5) Per i distaccamenti v. n. 561 n. 565.

6) Il nome del graduato di truppa consegnato o alla camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.

7) Il nome del soldato consegnato o alla camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.
8) Di norma, il punito non dispone di effetti letterecci e - nella stagione fredda o quando ritenuto necessario dal comandante di corpo - può tener seco il cappotto (o pastrano) e le coperte.

9) Durante la notte hanno il pagliericcio.

10) L'articolo 615 è abrogato dal R. decreto del 23 sett. 1938-XVI: G. M. 193S, circ. 808, disp. 62.

11) Cosi modificato con R. D. 20 aprile 1930 (Giornale Militare 1930 disp 3-1, pag. k90.

 


 




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