Regio Esercito
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Regolamento per le licenze
del Regio Esercito
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Capo
del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e
Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È approvato l'annesso regolamento per le licenze nel
Regio esercito, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per
la Guerra, che andrà subito in vigore.
Art. 2.
Alla stessa data sono abrogati il vigente regolamento
per le licenze nel R. esercito, approvato con R. decreto
7 settembre 1903, e tutte le disposizioni che siano
contrarie o non conformi al regolamento qui annesso.
Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del
presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei
conti.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935-XIII
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
PARTE PRIMA GENERALITÀ
La licenza è duella
posizione speciale, durante la quale il militare è
lasciato completamente libero da ogni servizio, allo
scopo di potere:
a) attendere a particolari
esigenze private;
b) ritemprare il corpo e
la mente per una successiva, energica e fattiva ripresa
delle sue attribuzioni.
La durata della licenza è
fissata dall'autorità che la concede.
2. La licenza è un premio concesso a chi ha ben meritato
per attività e rendimento in servizio.
È dovere del superiore
concederla ai militari meritevoli, in guisa tale che non
abbia a risentirne il servizio.
Licenze speciali sono concesse - indipendentemente da
quanto sopra - nei casi particolari previsti dal
presente regolamento.
3. La licenza decorre dal giorno successivo a quello
della data di rilascio ed è calcolata in giorni
effettivi.
Può sempre essere revocata
od interrotta dalle superiori autorità.
L'ordine di mobilitazione, mentre sospende la facoltà di
concedere licenze, vale come richiamo per il militare in
licenza.
4. Le licenze — ad eccezione di quelle collettive — sono
normalmente concesse dal superiore, avente rango eguale
o superiore a comandante di corpo, dal quale il militare
dipende in via disciplinare e di impiego.
Le licenze brevi agli ufficiali dei CC. RR. possono
essere concesse anche dai comandanti di gruppo ed ai
sottufficiali dai comandanti di compagnia dell'arma.
In merito alla concessione delle licenze:
a) si deve (di massima) evitare la contemporanea assenza
del comandante e del vice comandante, del titolare, e
dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado od
anzianità;
b) per i comandanti di presidio occorre il preventivo
nulla osta del comandante della divisione, al quale
compete giurisdizione territoriale;
c) per i comandanti di distaccamento e per i comandanti
di corpo o capì servizio di stanza in sede diversa da
quella del superiore che deve concedere la licenza,
occorre il preventivo nulla osta del comandante del
presidio;
d) per gli ufficiali medici e veterinari, la •
concessione è subordinata alle esigenze del servizio,
che debbono essere assicurate dal direttore di sanità e
dal capo ufficio di veterinaria del corpo d'armata o
della divisione;
e) per i comandanti di legione CC. RR. decide, in ogni
caso, il comandante della divisione di fanteria, previo
il nulla osta del comandante generale dell'arma.
5. La posizione del militare in licenza deve essere
comprovata mediante apposito documento rilasciato
dall'autorità che concede la licenza.
6. L'autorità militare che deve fare comunicazioni ad un
suo dipendente in licenza o che deve fare apporre
annotazioni sul suo documento di licenza, vi provvede
per mezzo dei comandi di distretto o di presidio, o
degli addetti militari all'estero; in loro mancanza fa,
rispettivamente, ricorso ai podestà od alle autorità
consolari del luogo.
Nel Regno e nelle Colonie e per casi eccezionali ed
urgenti, le autorità indicate nel regolamento per il
servizio territoriale, potranno anche avvalersi dei
locali comandi CC. RR.
Per comunicazioni dirette ad ufficiali, sempre quando
non sia necessario seguire la via di ufficio, ci si
avvale degli ordinari mezzi postali e telegrafonici,
indirizzando al recapito personale dell'ufficiale
interessato.
7. Il militare in licenza può o deve fare uso dell'abito
civile, secondo quanto stabilito dal regolamento sull'
uniforme, attenendosi alle particolari norme vigenti per
i militari della guarnigione ove fruisce di licenza.
8. Le autorità militari locali (comando di presidio,
comando di distretto, comandi CC. RR.) hanno il compito
di vigilare sui militari del Regio esercito in licenza
nel territorio di loro giurisdizione.
9. Agli addetti militari è devoluta — quali
rappresentanti dell'esercito italiano all'estero — la
vigilanza su tutti i militari italiani, inferiori in
grado, appartenenti all'esercito, che si trovino in
licenza negli Stati presso i quali gli addetti sono
accreditati.
Negli stati dove non esistono addetti navali ed
aeronautici tale vigilanza si estendo ai militari,
inferiori in grado, appartenenti alla R. marina ed alla
R. aeronautica; ove manchi l'addetto militare, la
vigilanza sui militari del R. esercito spetta
all'addetto navale ed aeronautico.
10. Compete alle autorità militari locali di:
a) tenere nota dei militari in licenza, vistandone i
relativi documenti;
b) annotare e trasmettere le eventuali domande di
proroga;
c) fornire scontrini ed eventuali assegni, per il
viaggio di ritorno, al militare che ne fosse sprovvisto
;
d) ricevere le domande di licenza inoltrate dalle
famiglie dei militari, accertare la reale esistenza dei
motivi addotti e segnalare, se del caso,
telegraficamente, la richiesta al corpo interessato,
esprimendo esplicito parere sulla opportunità o meno di
concedere la licenza;
e) comunicare al corpo interessato gli eventuali
provvedimenti disciplinari presi a carico di militari in
licenza e le ragioni che li hanno, provocati;
f) accertare, possibilmente mediante visita medica,
l'esistenza della malattia e le condizioni di
intrasportabilità del militare in licenza, vistandone il
relativo certificato medico ed inviandolo al comando del
corpo al quale il militare appartiene;
g) provvedere per l'immediato ritorno al corpo dei
militari che, senza giustificato motivo eccedono dai
limiti della licenza loro concessa. Se, sul posto,
mancano autorità militari, il compito di cui alla
lettera a) è devoluto al podestà.
11. Il direttore dell'ospedale in cui viene ricoverato
un- militare in licenza, deve darne immediato, diretto
avviso al comando del corpo interessato.
Inoltre, se il ricoverato si è presentato direttamente
ed è stato accolto per ragioni d'urgenza, deve darne
avviso anche al comando della divisione che ha
giurisdizione territoriale sulla località (se trattasi
di ufficiale) od all'autorità che ha vistato per ultima
il foglio di licenza (se trattasi di sottufficiale o di
militare di truppa).
Nelle suddette comunicazioni dovranno essere riportati
tutti gli estremi del documento comprovante la posizione
di licenza dell'interessato e dovranno essere
specificati il genere dì malattia ed il grado di
gravita.
Consimili avvisi debbono essere dati, alle predette
autorità, anche all'atto in cui il militare ricoverato
viene dimesso dall'ospedale.
12. Il comando della divisione che ha giurisdizione
territoriale sulla località, qualora l'ufficiale
ricoverato in ospedale sia nella impossibilità di pagare
la retta, deve informarne il ministero.
13. Il militare che desidera di recarsi in licenza
all'estero deve richiedere:
dapprima il nulla-osta per il rilascio o la rinnovazione
del passaporto;
poi l'autorizzazione per recarsi all'estero. Le suddette
richieste vanno entrambe inoltrate per tramite
gerarchico:
alla direzione generale personale ufficiali,
per gli ufficiali che prestano servizio al ministero
della guerra, al comando del corpo di stato maggiore ed
agli ispettorati d'arma;
al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, per
tutti gli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio;
al comando di corpo d'armata, per tutti i rimanenti
ufficiali;
al comando della divisione, per i sottufficiali ed i
militari di truppa, ai quali l'autorizzazione è data, su
proposta del comandante di corpo, con modulo conforme a
quello allegato al presente regolamento;
al comando di divisione OC. BB. per i sottufficiali ed i
militari di truppa dell'arma in servizio.
14. Le licenze per l'estero sono concesse — dopo
ottenuti il nulla-osta e l'autorizzazione di cui al n.
13 — dalle stesse autorità indicate al n. 4 del presente
regolamento, le quali debbono darne preventiva
partecipazione:
al gabinetto (ufficio generali) del ministero della
guerra, per ' gli ufficiali generali;
alla direzione generale personale ufficiali del
ministero della guerra, per gli ufficiali superiori ed
inferiori;
al comando del corpo di stato maggiore per gli ufficiali
di qualsiasi grado.
Le suddette partecipazioni dovranno contenere: grado,
posizione, cognome e nome, corpo o servizio di
appartenenza, data di partenza dall'Italia, durata della
permanenza all'estero, località estera dove verrà
passata la licenza, motivo della permanenza all'estero.
15. Gli enti che rilasciano licenze debbono tenerne nota
in appositi registri.
16. Quando un militare cambia di corpo, l'ente perdente
comunica a quello ricevente di quali e quante licenze il
militare ha usufruito nel biennio in corso.
PARTE SECONDA
LICENZE AGLI UFFICIALI
17. Le licenze per gli
ufficiali sono delle seguenti specie (1):
a) breve;
b) ordinaria;
c) straordinaria:
per motivi di salute o
gravi esigenze di carattere privato; per esami; per
l'esercizio dei doveri politici.
d) di trasferimento.
Licenza breve.
18. La licenza breve ha la
durata massima di giorni sette, oltre il viaggio di
andata e ritorno.
L'ufficiale richiamato dal congedo può usufruire della
breve licenza solo quando abbia compiuto almeno tre mesi
di servizio (salvo gravi motivi di salute).
19. In casi d'urgenza la breve licenza può essere
concèssa anche dai comandanti di presidio e dai
comandanti di distaccamento aventi almeno il grado di
capitano.
Di tali concessioni i predetti comandanti daranno
immediato avviso al comando di normale competenza.
20. La breve licenza immediatamente seguita o preceduta
da una licenza ordinaria, viene calcolata come tale.
Licenza ordinaria.
31. La licenza ordinaria:
a) è calcolata per biennio, a cominciare dal 1° gennaio
di ogni anno dispari;
b) è usufruita, di massima, nei periodi di minore
attività addestrativa dei reparti;
c) è, normalmente, concessa in due o più periodi, in
relazione alle esigenze del servizio, al grado ed alla
carica dell'ufficiale, in modo che non vengano
pregiudicati l'indirizzo e la continuità dell'azione di
comando;
d) ha la durata massima, per biennio, di: giorni 60 per
gli ufficiali inferiori; giorni 80 per gli ufficiali
superiori e generali.
e) non può superare, di massima, i 40 giorni consecutivi
per i generali, i comandanti di corpo ed i capi
servizio;
f) può essere portata, per particolari esigenze di
famiglia o di salute, meritevoli di speciale
considerazione, fino ad un massimo di:
giorni 80 per gli
ufficiali inferiori;
giorni 100 per gli
ufficiali superiori e generali.
In casi eccezionali il comandante del corpo di armata ed
il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali
possono riferire al ministero (gabinetto) per la
concessione di un'ulteriore, eventuale proroga,
23. Di norma, gli ufficiali di nuova nomina e quelli
provenienti dall'aspettativa, dalla disponibilità e dal
congedo — richiamati temporaneamente in servizio — per
poter usufruire della licenza ordinaria debbono aver
compiuto un servizio.
L'ufficiale che ha già fruito, in modo continuativo ed
assommandoli, dei massimi consentiti di licenza
ordinaria e straordinaria per motivi di salute o gravi
esigenze di carattere privato, non può ottenere una
nuova licenza ordinaria se non sono trascorsi almeno sei
mesi dalla data in cui ha ripreso servizio.
23. L'ufficiale che rimpatria dalla colonia, con titolo
alla licenza coloniale, non può fruire di licenza
ordinaria se non dopo di aver prestato almeno sei mesi
di servizio.
24. L'ufficiale, prima di essere collocato in
aspettativa per infermità, proveniente o non da cause di
servizio, deve fruire di tutta la licenza ordinaria che,
ai sensi del n. 21, può essergli ancora concessa nel
biennio in corso, nonché di tutta la licenza
straordinaria per motivi di salute prevista dai
successivi numeri 25 e 26.
Licenza straordinaria.
25. La licenza
straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di
carattere privato:
a) può essere concessa all'ufficiale che ha già fruito
di tutta la licenza ordinaria del biennio;
b) ha la durata massima di giorni 180 per biennio;
c) se concessa per motivi di salute, deve essere
giustificata da dichiarazione medica del dirigente del
servizio sanitario del corpo. Se l'infermità dipende da
cause di servizio occorre anche altra apposita
dichiarazione.
26. Il Ministero può - per circostanze eccezionali ed in
seguito a documentate proposte delle autorità
gerarchiche - prorogare i limiti sopra indicati.
2T. La licenza straordinaria per esami:
a) non può superare la durata massima di giorni trenta;
b) può essere concessa - sempre che le esigenze del
servizio lo consentano - agli ufficiali ammessi a
sostenere le prove orali per l'ammissione alla scuola di
guerra o per l'avanzamento a scelta;
c) deve essere fruita immediatamente prima delle
suddette prove d'esame, sempre che non incida sui
periodi delle esercitazioni di campagna e delle
escursioni invernali, durante i quali gli ufficiali che
hanno comando di reparto devono essere presenti al
corpo;
d) viene calcolata come licenza ordinaria Se l'ufficiale
interessato non si presenta agli esami.
28. La licenza straordinaria per l'esercizio dei doveri
politici, viene concessa nella misura strettamente
indispensabile.
Licenza di trasferimento.
29. La licenza di
trasferimento:
a) è concessa all'ufficiale che per qualsiasi motivo è
trasferito da una residenza ad una altra;
b) ha la durata, viaggio compreso, di:
20 giorni per l'ufficiale con famiglia a carico e seco
convivente,
10 giorni per gli altri ufficiali;
c) decorre dal giorno
successivo a in quello cui l'ufficiale è messo in
libertà dall'ente presso cui presta servizio, o - se non
in servizio - riceve la partecipazione del
provvedimento.
d) in caso di cambio di distaccamento viene regolata dal
comandante del corpo che concilierà gli interessi del
servizio con quelli privati degli ufficiali.
30. Il comandante di corpo o capo servizio può per
ragioni di servizio, trattenere un ufficiale trasferito
per un massimo di cinque giorni da quello in cui gli è
giunto il bollettino od il dispaccio ministeriale.
Qualora ritenesse indispensabile superare il predetto
limite, deve richiederne autorizzazione al proprio
comandante del corpo d'armata. Questi può concedere un
massimo di altri cinque giorni, dandone partecipazione
al ministero della guerra ed al corpo cui l'ufficiale è
destinato.
Norme relative
all'ufficiale in licenza.
31. L'ufficiale in licenza
comunica il suo recapito domiciliare all'autorità che
gli ha concessa la licenza ed al comando del presidio in
cui ne fruisce; dove non esista presidio la
comunicazione va fatta al comando della divisione che ha
giurisdizione territoriale sulla località.
La licenza può essere interrotta anche per ordine del
comando militare avente giurisdizione sulla località,
purché retto da ufficiale di grado superiore
all'interessato.
32. L'ufficiale che fruisce di licenza all'estero deve
presentarsi, nelle prime 24 ore dal suo arrivo nella
località designata:
agli agenti diplomatici o consolari italiani del luogo,
se a questi inferiore di rango; se di rango superiore
deve loro comunicare, per iscritto, il suo arrivo e lo
scopo della sua permanenza in quella località;
all'addetto militare, se ivi residente e di grado a lui
superiore; in ogni altro caso deve comunicargli, per
iscritto, il suo arrivo, il suo indirizzo e lo scopo
della sua presenza in posto. Le suddette visite e
comunicazioni vanno fatte sempre che la sosta superi le
48 ore, nonché all'atto dell'inizio del viaggio per il
ritorno in patria.
33. L'ufficiale che si ammali durante la licenza può
richiedere, alla competente autorità militare locale,
l'assistenza del medico militare (o del medico civile
incaricato del servizio militare nel presidio), ovvero
il ricovero in ospedale.
34. L'ufficiale che, per motivi di salute, non può far
ritorno al corpo allo scadere della licenza, deve
informarne:
a) l'autorità che gli ha concessa la licenza;
b) il comando del presidio della località nella quale
egli trovasi in licenza o - dove questo manchi - il
comando della divisione che ha giurisdizione
territoriale sulla località.
Le suddette comunicazioni debbono essere rinnovate ogni
15 giorni, salvo che l'ufficiale siasi fatto ricoverare
in ospedale.
35. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, infrange
i limiti di concessione della licenza commette una grave
mancanza.
PARTE TERZA
LICENZE AI SOTTUFFICIALI
DI CARRIERA
36. Le licenze ai
sottufficiali di carriera sono regolate dalle stesse
norme stabilite per gli ufficiali, con le varianti di
cui ai numeri seguenti.
37. La licenza ordinaria ha una durata massima per
biennio di:
giorni 60 per i marescialli.
giorni 50 per i sergenti maggiori ammessi alla carriera
continuativa (2), brigadieri e vice brigadieri.
In casi eccezionali, che richiedano - come per gli
ufficiali - un prolungamento a detti limiti i comandanti
di corpo inoltreranno motivate proposte ai comandanti di
corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei
carabinieri Reali, che sono autorizzati a concedere un
supplemento di:
giorni 20 per i marescialli,
giorni 15 per i sergenti
maggiori, brigadieri e vice brigadieri.
38. La licenza straordinaria per motivi di salute o
gravi esigenze di carattere privato, ha la durata
massima di 120 giorni per biennio.
I sottufficiali che non hanno diritto al trattamento di
aspettativa per infermità, possono richiedere un
prolungamento della suddetta licenza, che può venire
concesso, dal ministero della guerra - fino ad un
massimo di mesi 18 ed a titolo di licenza per
convalescenza - su proposta delle apposite commissioni
mediche.
39. La licenza straordinaria per esami - durata massima:
giorni trenta - è concessa ai sottufficiali ammessi a
sostenere gli esami per la ammissione alle accademie
militari.
40. La licenza di trasferirneto non viene concessa ai
sergenti maggiori e brigadieri non aventi famiglia a
carico e seco co vivente.
41. Per le norme relative al sottufficiale di carriera
in licenza si vedano — in quanto applicabili — le
disposizioni di cui al n. 53 e seguenti.
PARTE QUARTA
LICENZE AI SOTTUFFICIALI NON ANCORA AMMESSI
ALLA CARRIERA CONTINUATIVA
ED AI CAPORALI E SOLDATI
42. Le licenze per i
sottufficiali non ancora ammessi alla carriera
continuativa e per i caporali e soldati sono delle
seguenti specie (3):
a) collettive;
breve; ordinaria;
b) individuali
b1 breve ordinaria:
b2 straordinaria:
cause di servizio;
per motivi privati;
per la morte di un
congiunto.
Licenza collettiva.
43. Ha carattere
eccezionale e non ha durata stabilita. Viene concessa
dal ministero della guerra che ne fissa, di volta in
volta, la durata.
LICENZA BREVE.
44. Stante la brevità
della ferma, è concessa solo ai militari che per il
servizio prestato se ne siano resi meritevoli ed a
quelli che si trovino in particolari condizioni di
famiglia.
Essa costituisce, pertanto, nelle mani del comandante di
reparto, un potente mezzo educativo, specie se concessa
come premio.
I comandanti di corpo provvederanno, per quanto
consentito dai mezzi a loro disposizione, a dare
maggiore risalto alla concessione della licenza-premio,
facendo in guisa che le spese di viaggio non gravino sul
militare che l'ha meritata, se risulti di famiglia in
strettezze economiche.
45. Ha la durata da 1 a 10 giorni, oltre il tempo
necessario ai viaggi di andata e ritorno.
46. La facoltà di concederla è devoluta anche ai
comandanti di distaccamento, purché di grado non
inferiore al capitano.
Ai militari di truppa dei CC. RR. è concessa dai
comandanti delle compagnie dell'arma.
LICENZA ORDINARIA.
47. La licenza ordinaria:
a) può essere concessa solamente ai militari che abbiano
compiuti almeno due anni di servizio;
b) è calcolata per biennio, a cominciare da 1° gennaio
di ogni anno dispari, ed è divisibile in periodi;
c) ha la durata massima di:
giorni 40 per sergenti maggiori e sergenti raffermati,
giorni 30 per gli altri sergenti e per i militari di
truppa,
giorni 50 per i marescialli, musicanti ed altri militari
raffermati, con. oltre sei anni di servizio.
LICENZA STRAORDINARIA.
48. La licenza
straordinaria per motivi di salute, derivanti o non da
causa di servizio, è concessa:
a) per convalescenza, dopo lunga e grave malattia;
b) per convalescenza, in seguito a rassegna, o per i
sottufficiali, in base all'esito degli accertamenti
medico-legali subiti in conformità delle disposizioni
contenute nell'apposito regolamento.
Nel primo caso (a) può avere una durata massima di 90
giorni e può essere concessa:
dal comandante del corpo su proposta della autorità
sanitaria competente (dirigente servizio sanitario del
corpo o direttore dell'ospedale);
dal direttore dello stabilimento sanitario in cui il
militare fu curato, quando lo stabilimento < stesso non
si trova nella stessa città dove ha sede il corpo cui il
militare appartiene.
In tale evenienza, il direttore dello stabilimento
sanitario partecipa al comandante del corpo, la durata
della licenza concessa ed il giorno nel quale il
militare dovrà ripresentarsi al corpo.
Nel secondo caso (6) può avere una durata da tre a
dodici mesi, in conformità all'esito della rassegna se
trattasi di soldati o graduati di truppa, o della visita
collegiale se trattasi di sottufficiali e può essere
concessa, dal comandante del corpo o direttamente dal
direttore dell'ospedale analogamente a quanto è sopra
indicato per le licenze di durata inferiore.
49. Qualora l'autorità che concede la licenza
straordinaria per motivi di salute constati (previe
informazioni richieste ai CC. RR. od al podestà del
luogo) che il militare non dispone dei mezzi necessari
al suo sostentamento ed alle occorrenti cure, provvede,
a seconda delle necessità e del parere delle competenti
autorità sanitarie:
a) che esso sia ricoverato in un ospedale militare od
altro stabilimento sanitario;
b) ovvero che sia trattenuto, a riposo, nel corpo.
50. La licenza straordinaria per motivi di salute non si
può concedere ai sottufficiali ed ai militari che
abbiano titolo alla licenza ordinaria e che non abbiano
fruito di tutta quella loro spettante nel biennio in
corso.
51. La licenza straordinaria per motivi privati:
a) è concessa, dal comandante del corpo o direttamente
dal ministero della guerra, in casi eccezionali,
riconosciuti e documentati;
b) non può avere durata superiore ai trenta giorni
(viaggio escluso).
53. La licenza straordinaria per la morte di un
congiunto è concessa per decesso, avvenuto da meno di
tre mesi, di un genitore, della moglie o dì un figlio.
Ha durata da dieci a trenta giorni, viaggio escluso, a
seconda della necessità della presenza in famiglia del
militare.
Norme relative al sottufficiale ed al militare di truppa
in licenza.
53. Il foglio di licenza deve essere esibito ad ogni
richiesta dei CC. RR. è (durante i viaggi) del personale
viaggiante e di controllo.
54. La licenza concessa ai sottufficiali ed ai militari
di truppa può sempre essere interrotta da un
provvedimento preso dal comando militare, retto da
ufficiale, avente giurisdizione territoriale sul luogo.
55. Il militare che si reca in licenza in località del
regno o delle colonie porta con sé solamente la sciabola
e quella parte del corredo personale che verrà stabilita
dal comandante del corpo.
56. Il militare che si reca in licenza all'estero:
a) deve indossare l'abito civile;
b) non deve dimenticare la sua qualità di soldato che
gli impone di serbare, sempre e dovunque, una condotta
esemplare.
57. Gli scontrini e gli eventuali assegni per il viaggio
di andata e ritorno sono consegnati al militare,
unitamente al foglio di licenza, dal comando che
rilascia la licenza stessa.
Se la licenza supera la durata di mesi due. gli
scontrini e gli eventuali assegni per il viaggio di
ritorno saranno fatti recapitare al militare
interessato, a cura del comando del corpo, tramite le
competenti autorità locali.
58. Il militare, entro le 24 ore dal suo arrivo nel
luogo prescelto per la licenza, deve presentare
personalmente il foglio di licenza alle competenti
autorità locali (nell'ordine e per esclusione: comando
di distretto, comando di presidio, comando CC. RR.,
podestà), che vi apporranno il visto per l'arrivo.
Se il comandante della locale stazione CC. RR. è a lui
inferiore in grado, invia il foglio di licenza, invece
di presentarlo.
Per i militari in licenza all'estero valgono le norme ed
i controlli stabiliti per la concessione dei passaporti
e per la permanenza nello stato estero.
59. Il militare in licenza quando si reca - per un
periodo di tempo superiore alle 48 ore - in località
diversa da quella indicata, deve informarne l'autorità
che gli ha vistato per ultima il foglio di licenza.
Nella nuova località deve presentarsi alle competenti
autorità.
60. Il maresciallo che si ammali durante la licenza, si
regola come stabilito per gli ufficiali ai numeri 33 e
34 del presente regolamento, con l'avvertenza di
dirigersi al competente comando di distretto, invece che
a quello di divisione.
I sottufficiali degli altri gradi ed i militari di
truppa devono presentarsi, prima dello scadere della
licenza, all'ospedale militare viciniore od in caso di
impossibilità, al podestà del luogo che provvederà per
il loro ricovero in ospedale civile.
Il ricovero in un ospedale può essere richiesto,
dall'interessato o dalla di lui famiglia, in qualsiasi
momento della licenza ed, in casi particolari - specie e
gravita della malattia, mancanza di assistenza o di
mezzi di cura - può essere imposto dalla competente
autorità militare locale (4).
Se la malattia è tale da non consentire il prescritto
trasporto in ospedale, è necessario far pervenire alla
competente autorità militare locale, la relativa fede
medica, che dovrà essere rinnovata ogni 15 giorni.
I giorni di malattia sofferta durante la licenza sono
sempre computati come trascorsi in licenza.
61. I sottufficiali ed i militari di truppa in licenza
straordinaria per motivi di 'salute, alla scadenza della
medesima, debbono presentarsi al comando del distretto
nella cui giurisdizione risiedono, ovvero all'ospedale
militare viciniore, per subirvi una visita medica di
controllo.
'Se riconosciuti idonei a riprendere servizio saranno
senz'altro avviati al corpo; in caso contrario sarà ad
essi concessa una proroga, oppure saranno tenuti in
osservazione in ospedale.
63. Il militare impossibilitato, per stato di salute, a
presentarsi alle autorità militari di cui al numero
precedente, deve far pervenire al proprio comandante di
corpo, per il tramite della competente autorità locale,
una dichiarazione medica che dovrà poi rinnovare, di 15
in 15 giorni, finché non sia in grado da adempiere a
quanto prescritto dal n. 61.
63. La licenza dei sottufficiali non di carriera o del
personale di leva può essere prorogata solamente in caso
di morte o di immediato pericolo di vita di uno dei
genitori o della moglie o di un figlio, in seguito a
domanda dell'interessato, trasmessa tramite la
competente autorità militare. Detta domanda deve essere
corredata dalla fede di decesso o dal certificato del
medico curante.
Se l'avviso della accordata o negata concessione non
giungesse in tempo, la suddetta autorità è autorizzata a
concedere una proroga di 10 giorni, che però dovrà
essere confermata dal comandante del corpo.
64. Se in prossimità dello scadere della licenza
Il militare non fosse ancora venuto in possesso dei
documenti ed assegni dovutigli per il viaggio di
ritorno, si presenterà alla competente autorità militare
locale che provvedere in merito.
65. Il militare in licenza, 24 ore prima della partenza
per il ritorno al corpo, deve ripetere le operazioni
compiute all'atto dell'arrivo (v. n. 58), affinchè la
competente autorità locale apponga, sul suo foglio di
licenza, la prescritta dichiarazione di visto partire.
66. Il militare di truppa che perde o sciupa danaro o
documenti a lui consegnati per la licenza, è passibile
di sanzioni disciplinari ed amministrative per la grave
mancanza commessa.
67. Tranne documentate cause di forza maggiore non è
tollerato il più piccolo ritardo nel ritorno al corpo
dalla licenza.
68. Qualora il ritardo nel ritorno al corpo raggiunga i
cinque giorni, il militare è dichiarato disertore, e
perciò deferito al tribunale militare.
69. Il militare che rientra dalla licenza deve
presentarsi all'ufficiale di picchetto, od a chi per
esso, non oltre la mezzanotte del giorno in cui scade la
licenza.
Visto: d'ordine di S. M.
il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI
ALLEGATI
Allegato
al regol. per
le licenze nel
Regio Esercito |
Modulo
per il
rilascio
del passaporto |
COMANDO
DELLA
DIVISIONE...............................
______________________
Il
.......................................................................................................
è autorizzato
a recarsi in
........................................................................
ricevendo il
passaporto in
.......................................................................
addì
.......... 19.... -A ..........
IL COMANDANTE
LA DIVISIONE
(bollo
d'ufficio)
|
N.B. — Il presente è
valevole soltanto per la durata di trenta giorni dalla
data del rilascio.
NOTE
1) Per le licenze agli
ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per gli
ufficiali degli stabilimenti militari di pena provvedono
speciali norme.
2) Il sottufficiale all'atto in cui viene ammesso alla
carriera continuativa deve considerarsi come di prima
nomina rispetto alla categoria dei sottufficiali di
carriera.
3) Per le licenze agli appartenenti ai RR. corpi truppe
coloniali ed agli stabilimenti militari di pena
provvedono speciali norme.
4) Il rimborso delle somme, dovute per tali ricoveri,
agli ospedali civili sarà liquidato secondo le
prescrizioni di cui al «Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e
stabilimenti militari».
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