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Regio Esercito

 

 

 

 

 

 

Regolamento per le licenze

del Regio Esercito

 

 

 

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

 

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
È approvato l'annesso regolamento per le licenze nel Regio esercito, firmato d'ordine Nostro dal Ministro per la Guerra, che andrà subito in vigore.
Art. 2.
Alla stessa data sono abrogati il vigente regolamento per le licenze nel R. esercito, approvato con R. decreto 7 settembre 1903, e tutte le disposizioni che siano contrarie o non conformi al regolamento qui annesso.
Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1935-XIII

 

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.

 

PARTE PRIMA GENERALITÀ

La licenza è duella posizione speciale, durante la quale il militare è lasciato completamente libero da ogni servizio, allo scopo di potere:

a) attendere a particolari esigenze private;

b) ritemprare il corpo e la mente per una successiva, energica e fattiva ripresa delle sue attribuzioni.

La durata della licenza è fissata dall'autorità che la concede.
2. La licenza è un premio concesso a chi ha ben meritato per attività e rendimento in servizio.

È dovere del superiore concederla ai militari meritevoli, in guisa tale che non abbia a risentirne il servizio.
Licenze speciali sono concesse - indipendentemente da quanto sopra - nei casi particolari previsti dal presente regolamento.
3. La licenza decorre dal giorno successivo a quello della data di rilascio ed è calcolata in giorni effettivi.

Può sempre essere revocata od interrotta dalle superiori autorità.
L'ordine di mobilitazione, mentre sospende la facoltà di concedere licenze, vale come richiamo per il militare in licenza.
4. Le licenze — ad eccezione di quelle collettive — sono normalmente concesse dal superiore, avente rango eguale o superiore a comandante di corpo, dal quale il militare dipende in via disciplinare e di impiego.
Le licenze brevi agli ufficiali dei CC. RR. possono essere concesse anche dai comandanti di gruppo ed ai sottufficiali dai comandanti di compagnia dell'arma.
In merito alla concessione delle licenze:
a) si deve (di massima) evitare la contemporanea assenza del comandante e del vice comandante, del titolare, e dell'ufficiale che lo segue immediatamente in grado od anzianità;
b) per i comandanti di presidio occorre il preventivo nulla osta del comandante della divisione, al quale compete giurisdizione territoriale;
c) per i comandanti di distaccamento e per i comandanti di corpo o capì servizio di stanza in sede diversa da quella del superiore che deve concedere la licenza, occorre il preventivo nulla osta del comandante del presidio;
d) per gli ufficiali medici e veterinari, la • concessione è subordinata alle esigenze del servizio, che debbono essere assicurate dal direttore di sanità e dal capo ufficio di veterinaria del corpo d'armata o della divisione;
e) per i comandanti di legione CC. RR. decide, in ogni caso, il comandante della divisione di fanteria, previo il nulla osta del comandante generale dell'arma.
5. La posizione del militare in licenza deve essere comprovata mediante apposito documento rilasciato dall'autorità che concede la licenza.
6. L'autorità militare che deve fare comunicazioni ad un suo dipendente in licenza o che deve fare apporre annotazioni sul suo documento di licenza, vi provvede per mezzo dei comandi di distretto o di presidio, o degli addetti militari all'estero; in loro mancanza fa, rispettivamente, ricorso ai podestà od alle autorità consolari del luogo.
Nel Regno e nelle Colonie e per casi eccezionali ed urgenti, le autorità indicate nel regolamento per il servizio territoriale, potranno anche avvalersi dei locali comandi CC. RR.
Per comunicazioni dirette ad ufficiali, sempre quando non sia necessario seguire la via di ufficio, ci si avvale degli ordinari mezzi postali e telegrafonici, indirizzando al recapito personale dell'ufficiale interessato.
7. Il militare in licenza può o deve fare uso dell'abito civile, secondo quanto stabilito dal regolamento sull' uniforme, attenendosi alle particolari norme vigenti per i militari della guarnigione ove fruisce di licenza.
8. Le autorità militari locali (comando di presidio, comando di distretto, comandi CC. RR.) hanno il compito di vigilare sui militari del Regio esercito in licenza nel territorio di loro giurisdizione.
9. Agli addetti militari è devoluta — quali rappresentanti dell'esercito italiano all'estero — la vigilanza su tutti i militari italiani, inferiori in grado, appartenenti all'esercito, che si trovino in licenza negli Stati presso i quali gli addetti sono accreditati.
Negli stati dove non esistono addetti navali ed aeronautici tale vigilanza si estendo ai militari, inferiori in grado, appartenenti alla R. marina ed alla R. aeronautica; ove manchi l'addetto militare, la vigilanza sui militari del R. esercito spetta all'addetto navale ed aeronautico.
10. Compete alle autorità militari locali di:
a) tenere nota dei militari in licenza, vistandone i relativi documenti;
b) annotare e trasmettere le eventuali domande di proroga;
c) fornire scontrini ed eventuali assegni, per il viaggio di ritorno, al militare che ne fosse sprovvisto ;
d) ricevere le domande di licenza inoltrate dalle famiglie dei militari, accertare la reale esistenza dei motivi addotti e segnalare, se del caso, telegraficamente, la richiesta al corpo interessato, esprimendo esplicito parere sulla opportunità o meno di concedere la licenza;
e) comunicare al corpo interessato gli eventuali provvedimenti disciplinari presi a carico di militari in licenza e le ragioni che li hanno, provocati;
f) accertare, possibilmente mediante visita medica, l'esistenza della malattia e le condizioni di intrasportabilità del militare in licenza, vistandone il relativo certificato medico ed inviandolo al comando del corpo al quale il militare appartiene;
g) provvedere per l'immediato ritorno al corpo dei militari che, senza giustificato motivo eccedono dai limiti della licenza loro concessa. Se, sul posto, mancano autorità militari, il compito di cui alla lettera a) è devoluto al podestà.
11. Il direttore dell'ospedale in cui viene ricoverato un- militare in licenza, deve darne immediato, diretto avviso al comando del corpo interessato.
Inoltre, se il ricoverato si è presentato direttamente ed è stato accolto per ragioni d'urgenza, deve darne avviso anche al comando della divisione che ha giurisdizione territoriale sulla località (se trattasi di ufficiale) od all'autorità che ha vistato per ultima il foglio di licenza (se trattasi di sottufficiale o di militare di truppa).
Nelle suddette comunicazioni dovranno essere riportati tutti gli estremi del documento comprovante la posizione di licenza dell'interessato e dovranno essere specificati il genere dì malattia ed il grado di gravita.
Consimili avvisi debbono essere dati, alle predette autorità, anche all'atto in cui il militare ricoverato viene dimesso dall'ospedale.
12. Il comando della divisione che ha giurisdizione territoriale sulla località, qualora l'ufficiale ricoverato in ospedale sia nella impossibilità di pagare la retta, deve informarne il ministero.
13. Il militare che desidera di recarsi in licenza all'estero deve richiedere:
dapprima il nulla-osta per il rilascio o la rinnovazione del passaporto;
poi l'autorizzazione per recarsi all'estero. Le suddette richieste vanno entrambe inoltrate per tramite gerarchico:
alla direzione generale personale ufficiali,
per gli ufficiali che prestano servizio al ministero della guerra, al comando del corpo di stato maggiore ed agli ispettorati d'arma;
al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, per tutti gli ufficiali dei carabinieri Reali in servizio;
al comando di corpo d'armata, per tutti i rimanenti ufficiali;
al comando della divisione, per i sottufficiali ed i militari di truppa, ai quali l'autorizzazione è data, su proposta del comandante di corpo, con modulo conforme a quello allegato al presente regolamento;
al comando di divisione OC. BB. per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma in servizio.
14. Le licenze per l'estero sono concesse — dopo ottenuti il nulla-osta e l'autorizzazione di cui al n. 13 — dalle stesse autorità indicate al n. 4 del presente regolamento, le quali debbono darne preventiva partecipazione:
al gabinetto (ufficio generali) del ministero della guerra, per ' gli ufficiali generali;
alla direzione generale personale ufficiali del ministero della guerra, per gli ufficiali superiori ed inferiori;
al comando del corpo di stato maggiore per gli ufficiali di qualsiasi grado.
Le suddette partecipazioni dovranno contenere: grado, posizione, cognome e nome, corpo o servizio di appartenenza, data di partenza dall'Italia, durata della permanenza all'estero, località estera dove verrà passata la licenza, motivo della permanenza all'estero.
15. Gli enti che rilasciano licenze debbono tenerne nota in appositi registri.
16. Quando un militare cambia di corpo, l'ente perdente comunica a quello ricevente di quali e quante licenze il militare ha usufruito nel biennio in corso.

 

PARTE SECONDA

LICENZE AGLI UFFICIALI

17. Le licenze per gli ufficiali sono delle seguenti specie (1):

a) breve;

b) ordinaria;

c) straordinaria:
per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato; per esami; per l'esercizio dei doveri politici.
d) di trasferimento.

 

Licenza breve.

18. La licenza breve ha la durata massima di giorni sette, oltre il viaggio di andata e ritorno.
L'ufficiale richiamato dal congedo può usufruire della breve licenza solo quando abbia compiuto almeno tre mesi di servizio (salvo gravi motivi di salute).
19. In casi d'urgenza la breve licenza può essere concèssa anche dai comandanti di presidio e dai comandanti di distaccamento aventi almeno il grado di capitano.
Di tali concessioni i predetti comandanti daranno immediato avviso al comando di normale competenza.
20. La breve licenza immediatamente seguita o preceduta da una licenza ordinaria, viene calcolata come tale.


Licenza ordinaria.

31. La licenza ordinaria:
a) è calcolata per biennio, a cominciare dal 1° gennaio di ogni anno dispari;
b) è usufruita, di massima, nei periodi di minore attività addestrativa dei reparti;
c) è, normalmente, concessa in due o più periodi, in relazione alle esigenze del servizio, al grado ed alla carica dell'ufficiale, in modo che non vengano pregiudicati l'indirizzo e la continuità dell'azione di comando;
d) ha la durata massima, per biennio, di: giorni 60 per gli ufficiali inferiori; giorni 80 per gli ufficiali superiori e generali.
e) non può superare, di massima, i 40 giorni consecutivi per i generali, i comandanti di corpo ed i capi servizio;
f) può essere portata, per particolari esigenze di famiglia o di salute, meritevoli di speciale considerazione, fino ad un massimo di:

giorni 80 per gli ufficiali inferiori;

giorni 100 per gli ufficiali superiori e generali.
In casi eccezionali il comandante del corpo di armata ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali possono riferire al ministero (gabinetto) per la concessione di un'ulteriore, eventuale proroga,
23. Di norma, gli ufficiali di nuova nomina e quelli provenienti dall'aspettativa, dalla disponibilità e dal congedo — richiamati temporaneamente in servizio — per poter usufruire della licenza ordinaria debbono aver compiuto un servizio.
L'ufficiale che ha già fruito, in modo continuativo ed assommandoli, dei massimi consentiti di licenza ordinaria e straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato, non può ottenere una nuova licenza ordinaria se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla data in cui ha ripreso servizio.
23. L'ufficiale che rimpatria dalla colonia, con titolo alla licenza coloniale, non può fruire di licenza ordinaria se non dopo di aver prestato almeno sei mesi di servizio.
24. L'ufficiale, prima di essere collocato in aspettativa per infermità, proveniente o non da cause di servizio, deve fruire di tutta la licenza ordinaria che, ai sensi del n. 21, può essergli ancora concessa nel biennio in corso, nonché di tutta la licenza straordinaria per motivi di salute prevista dai successivi numeri 25 e 26.

 

Licenza straordinaria.

25. La licenza straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato:
a) può essere concessa all'ufficiale che ha già fruito di tutta la licenza ordinaria del biennio;
b) ha la durata massima di giorni 180 per biennio;
c) se concessa per motivi di salute, deve essere giustificata da dichiarazione medica del dirigente del servizio sanitario del corpo. Se l'infermità dipende da cause di servizio occorre anche altra apposita dichiarazione.
26. Il Ministero può - per circostanze eccezionali ed in seguito a documentate proposte delle autorità gerarchiche - prorogare i limiti sopra indicati.
2T. La licenza straordinaria per esami:
a) non può superare la durata massima di giorni trenta;
b) può essere concessa - sempre che le esigenze del servizio lo consentano - agli ufficiali ammessi a sostenere le prove orali per l'ammissione alla scuola di guerra o per l'avanzamento a scelta;
c) deve essere fruita immediatamente prima delle suddette prove d'esame, sempre che non incida sui periodi delle esercitazioni di campagna e delle escursioni invernali, durante i quali gli ufficiali che hanno comando di reparto devono essere presenti al corpo;
d) viene calcolata come licenza ordinaria Se l'ufficiale interessato non si presenta agli esami.
28. La licenza straordinaria per l'esercizio dei doveri politici, viene concessa nella misura strettamente indispensabile.

 

Licenza di trasferimento.

29. La licenza di trasferimento:
a) è concessa all'ufficiale che per qualsiasi motivo è trasferito da una residenza ad una altra;
b) ha la durata, viaggio compreso, di:
20 giorni per l'ufficiale con famiglia a carico e seco convivente,
10 giorni per gli altri ufficiali;

c) decorre dal giorno successivo a in quello cui l'ufficiale è messo in libertà dall'ente presso cui presta servizio, o - se non in servizio - riceve la partecipazione del provvedimento.
d) in caso di cambio di distaccamento viene regolata dal comandante del corpo che concilierà gli interessi del servizio con quelli privati degli ufficiali.
30. Il comandante di corpo o capo servizio può per ragioni di servizio, trattenere un ufficiale trasferito per un massimo di cinque giorni da quello in cui gli è giunto il bollettino od il dispaccio ministeriale. Qualora ritenesse indispensabile superare il predetto limite, deve richiederne autorizzazione al proprio comandante del corpo d'armata. Questi può concedere un massimo di altri cinque giorni, dandone partecipazione al ministero della guerra ed al corpo cui l'ufficiale è destinato.

 

Norme relative all'ufficiale in licenza.

31. L'ufficiale in licenza comunica il suo recapito domiciliare all'autorità che gli ha concessa la licenza ed al comando del presidio in cui ne fruisce; dove non esista presidio la comunicazione va fatta al comando della divisione che ha giurisdizione territoriale sulla località.
La licenza può essere interrotta anche per ordine del comando militare avente giurisdizione sulla località, purché retto da ufficiale di grado superiore all'interessato.
32. L'ufficiale che fruisce di licenza all'estero deve presentarsi, nelle prime 24 ore dal suo arrivo nella località designata:
agli agenti diplomatici o consolari italiani del luogo, se a questi inferiore di rango; se di rango superiore deve loro comunicare, per iscritto, il suo arrivo e lo scopo della sua permanenza in quella località;
all'addetto militare, se ivi residente e di grado a lui superiore; in ogni altro caso deve comunicargli, per iscritto, il suo arrivo, il suo indirizzo e lo scopo della sua presenza in posto. Le suddette visite e comunicazioni vanno fatte sempre che la sosta superi le 48 ore, nonché all'atto dell'inizio del viaggio per il ritorno in patria.
33. L'ufficiale che si ammali durante la licenza può richiedere, alla competente autorità militare locale, l'assistenza del medico militare (o del medico civile incaricato del servizio militare nel presidio), ovvero il ricovero in ospedale.
34. L'ufficiale che, per motivi di salute, non può far ritorno al corpo allo scadere della licenza, deve informarne:
a) l'autorità che gli ha concessa la licenza;
b) il comando del presidio della località nella quale egli trovasi in licenza o - dove questo manchi - il comando della divisione che ha giurisdizione territoriale sulla località.
Le suddette comunicazioni debbono essere rinnovate ogni 15 giorni, salvo che l'ufficiale siasi fatto ricoverare in ospedale.
35. L'ufficiale che, senza giustificato motivo, infrange i limiti di concessione della licenza commette una grave mancanza.

 

PARTE TERZA

LICENZE AI SOTTUFFICIALI DI CARRIERA

36. Le licenze ai sottufficiali di carriera sono regolate dalle stesse norme stabilite per gli ufficiali, con le varianti di cui ai numeri seguenti.
37. La licenza ordinaria ha una durata massima per biennio di:
giorni 60 per i marescialli.
giorni 50 per i sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa (2), brigadieri e vice brigadieri.
In casi eccezionali, che richiedano - come per gli ufficiali - un prolungamento a detti limiti i comandanti di corpo inoltreranno motivate proposte ai comandanti di corpo d'armata o al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, che sono autorizzati a concedere un supplemento di:
giorni 20 per i marescialli,

giorni 15 per i sergenti maggiori, brigadieri e vice brigadieri.
38. La licenza straordinaria per motivi di salute o gravi esigenze di carattere privato, ha la durata massima di 120 giorni per biennio.
I sottufficiali che non hanno diritto al trattamento di aspettativa per infermità, possono richiedere un prolungamento della suddetta licenza, che può venire concesso, dal ministero della guerra - fino ad un massimo di mesi 18 ed a titolo di licenza per convalescenza - su proposta delle apposite commissioni mediche.
39. La licenza straordinaria per esami - durata massima: giorni trenta - è concessa ai sottufficiali ammessi a sostenere gli esami per la ammissione alle accademie militari.
40. La licenza di trasferirneto non viene concessa ai sergenti maggiori e brigadieri non aventi famiglia a carico e seco co vivente.
41. Per le norme relative al sottufficiale di carriera in licenza si vedano — in quanto applicabili — le disposizioni di cui al n. 53 e seguenti.

 

PARTE QUARTA
LICENZE AI SOTTUFFICIALI NON ANCORA AMMESSI

ALLA CARRIERA CONTINUATIVA ED AI CAPORALI E SOLDATI

42. Le licenze per i sottufficiali non ancora ammessi alla carriera continuativa e per i caporali e soldati sono delle seguenti specie (3):
a) collettive;
breve; ordinaria;
b) individuali

b1 breve ordinaria:

b2 straordinaria:  cause di servizio; per motivi privati; per la morte di un congiunto.

 

Licenza collettiva.

43. Ha carattere eccezionale e non ha durata stabilita. Viene concessa dal ministero della guerra che ne fissa, di volta in volta, la durata.

 

LICENZA BREVE.

44. Stante la brevità della ferma, è concessa solo ai militari che per il servizio prestato se ne siano resi meritevoli ed a quelli che si trovino in particolari condizioni di famiglia.
Essa costituisce, pertanto, nelle mani del comandante di reparto, un potente mezzo educativo, specie se concessa come premio.
I comandanti di corpo provvederanno, per quanto consentito dai mezzi a loro disposizione, a dare maggiore risalto alla concessione della licenza-premio, facendo in guisa che le spese di viaggio non gravino sul militare che l'ha meritata, se risulti di famiglia in strettezze economiche.
45. Ha la durata da 1 a 10 giorni, oltre il tempo necessario ai viaggi di andata e ritorno.
46. La facoltà di concederla è devoluta anche ai comandanti di distaccamento, purché di grado non inferiore al capitano.
Ai militari di truppa dei CC. RR. è concessa dai comandanti delle compagnie dell'arma.

 

LICENZA ORDINARIA.

47. La licenza ordinaria:
a) può essere concessa solamente ai militari che abbiano compiuti almeno due anni di servizio;
b) è calcolata per biennio, a cominciare da 1° gennaio di ogni anno dispari, ed è divisibile in periodi;
c) ha la durata massima di:
giorni 40 per sergenti maggiori e sergenti raffermati,
giorni 30 per gli altri sergenti e per i militari di truppa,
giorni 50 per i marescialli, musicanti ed altri militari raffermati, con. oltre sei anni di servizio.

 

LICENZA STRAORDINARIA.

48. La licenza straordinaria per motivi di salute, derivanti o non da causa di servizio, è concessa:
a) per convalescenza, dopo lunga e grave malattia;
b) per convalescenza, in seguito a rassegna, o per i sottufficiali, in base all'esito degli accertamenti medico-legali subiti in conformità delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento.
Nel primo caso (a) può avere una durata massima di 90 giorni e può essere concessa:
dal comandante del corpo su proposta della autorità sanitaria competente (dirigente servizio sanitario del corpo o direttore dell'ospedale);
dal direttore dello stabilimento sanitario in cui il militare fu curato, quando lo stabilimento < stesso non si trova nella stessa città dove ha sede il corpo cui il militare appartiene.
In tale evenienza, il direttore dello stabilimento sanitario partecipa al comandante del corpo, la durata della licenza concessa ed il giorno nel quale il militare dovrà ripresentarsi al corpo.
Nel secondo caso (6) può avere una durata da tre a dodici mesi, in conformità all'esito della rassegna se trattasi di soldati o graduati di truppa, o della visita collegiale se trattasi di sottufficiali e può essere concessa, dal comandante del corpo o direttamente dal direttore dell'ospedale analogamente a quanto è sopra indicato per le licenze di durata inferiore.
49. Qualora l'autorità che concede la licenza straordinaria per motivi di salute constati (previe informazioni richieste ai CC. RR. od al podestà del luogo) che il militare non dispone dei mezzi necessari al suo sostentamento ed alle occorrenti cure, provvede, a seconda delle necessità e del parere delle competenti autorità sanitarie:
a) che esso sia ricoverato in un ospedale militare od altro stabilimento sanitario;
b) ovvero che sia trattenuto, a riposo, nel corpo.
50. La licenza straordinaria per motivi di salute non si può concedere ai sottufficiali ed ai militari che abbiano titolo alla licenza ordinaria e che non abbiano fruito di tutta quella loro spettante nel biennio in corso.
51. La licenza straordinaria per motivi privati:
a) è concessa, dal comandante del corpo o direttamente dal ministero della guerra, in casi eccezionali, riconosciuti e documentati;
b) non può avere durata superiore ai trenta giorni (viaggio escluso).
53. La licenza straordinaria per la morte di un congiunto è concessa per decesso, avvenuto da meno di tre mesi, di un genitore, della moglie o dì un figlio. Ha durata da dieci a trenta giorni, viaggio escluso, a seconda della necessità della presenza in famiglia del militare.
Norme relative al sottufficiale ed al militare di truppa in licenza.
53. Il foglio di licenza deve essere esibito ad ogni richiesta dei CC. RR. è (durante i viaggi) del personale viaggiante e di controllo.
54. La licenza concessa ai sottufficiali ed ai militari di truppa può sempre essere interrotta da un provvedimento preso dal comando militare, retto da ufficiale, avente giurisdizione territoriale sul luogo.
55. Il militare che si reca in licenza in località del regno o delle colonie porta con sé solamente la sciabola e quella parte del corredo personale che verrà stabilita dal comandante del corpo.
56. Il militare che si reca in licenza all'estero:
a) deve indossare l'abito civile;
b) non deve dimenticare la sua qualità di soldato che gli impone di serbare, sempre e dovunque, una condotta esemplare.
57. Gli scontrini e gli eventuali assegni per il viaggio di andata e ritorno sono consegnati al militare, unitamente al foglio di licenza, dal comando che rilascia la licenza stessa.
Se la licenza supera la durata di mesi due. gli scontrini e gli eventuali assegni per il viaggio di ritorno saranno fatti recapitare al militare interessato, a cura del comando del corpo, tramite le competenti autorità locali.
58. Il militare, entro le 24 ore dal suo arrivo nel luogo prescelto per la licenza, deve presentare personalmente il foglio di licenza alle competenti autorità locali (nell'ordine e per esclusione: comando di distretto, comando di presidio, comando CC. RR., podestà), che vi apporranno il visto per l'arrivo.
Se il comandante della locale stazione CC. RR. è a lui inferiore in grado, invia il foglio di licenza, invece di presentarlo.
Per i militari in licenza all'estero valgono le norme ed i controlli stabiliti per la concessione dei passaporti e per la permanenza nello stato estero.
59. Il militare in licenza quando si reca - per un periodo di tempo superiore alle 48 ore - in località diversa da quella indicata, deve informarne l'autorità che gli ha vistato per ultima il foglio di licenza.
Nella nuova località deve presentarsi alle competenti autorità.
60. Il maresciallo che si ammali durante la licenza, si regola come stabilito per gli ufficiali ai numeri 33 e 34 del presente regolamento, con l'avvertenza di dirigersi al competente comando di distretto, invece che a quello di divisione.
I sottufficiali degli altri gradi ed i militari di truppa devono presentarsi, prima dello scadere della licenza, all'ospedale militare viciniore od in caso di impossibilità, al podestà del luogo che provvederà per il loro ricovero in ospedale civile.
Il ricovero in un ospedale può essere richiesto, dall'interessato o dalla di lui famiglia, in qualsiasi momento della licenza ed, in casi particolari - specie e gravita della malattia, mancanza di assistenza o di mezzi di cura - può essere imposto dalla competente autorità militare locale (4).
Se la malattia è tale da non consentire il prescritto trasporto in ospedale, è necessario far pervenire alla competente autorità militare locale, la relativa fede medica, che dovrà essere rinnovata ogni 15 giorni.
I giorni di malattia sofferta durante la licenza sono sempre computati come trascorsi in licenza.
61. I sottufficiali ed i militari di truppa in licenza straordinaria per motivi di 'salute, alla scadenza della medesima, debbono presentarsi al comando del distretto nella cui giurisdizione risiedono, ovvero all'ospedale militare viciniore, per subirvi una visita medica di controllo.
'Se riconosciuti idonei a riprendere servizio saranno senz'altro avviati al corpo; in caso contrario sarà ad essi concessa una proroga, oppure saranno tenuti in osservazione in ospedale.
63. Il militare impossibilitato, per stato di salute, a presentarsi alle autorità militari di cui al numero precedente, deve far pervenire al proprio comandante di corpo, per il tramite della competente autorità locale, una dichiarazione medica che dovrà poi rinnovare, di 15 in 15 giorni, finché non sia in grado da adempiere a quanto prescritto dal n. 61.
63. La licenza dei sottufficiali non di carriera o del personale di leva può essere prorogata solamente in caso di morte o di immediato pericolo di vita di uno dei genitori o della moglie o di un figlio, in seguito a domanda dell'interessato, trasmessa tramite la competente autorità militare. Detta domanda deve essere corredata dalla fede di decesso o dal certificato del medico curante.
Se l'avviso della accordata o negata concessione non giungesse in tempo, la suddetta autorità è autorizzata a concedere una proroga di 10 giorni, che però dovrà essere confermata dal comandante del corpo.
64. Se in prossimità dello scadere della licenza
Il militare non fosse ancora venuto in possesso dei documenti ed assegni dovutigli per il viaggio di ritorno, si presenterà alla competente autorità militare locale che provvedere in merito.
65. Il militare in licenza, 24 ore prima della partenza per il ritorno al corpo, deve ripetere le operazioni compiute all'atto dell'arrivo (v. n. 58), affinchè la competente autorità locale apponga, sul suo foglio di licenza, la prescritta dichiarazione di visto partire.
66. Il militare di truppa che perde o sciupa danaro o documenti a lui consegnati per la licenza, è passibile di sanzioni disciplinari ed amministrative per la grave mancanza commessa.
67. Tranne documentate cause di forza maggiore non è tollerato il più piccolo ritardo nel ritorno al corpo dalla licenza.
68. Qualora il ritardo nel ritorno al corpo raggiunga i cinque giorni, il militare è dichiarato disertore, e perciò deferito al tribunale militare.
69. Il militare che rientra dalla licenza deve presentarsi all'ufficiale di picchetto, od a chi per esso, non oltre la mezzanotte del giorno in cui scade la licenza.

Visto: d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI

 

ALLEGATI

 

Allegato

al regol. per le licenze nel

Regio Esercito

Modulo

per il rilascio

del passaporto

 

COMANDO

DELLA DIVISIONE...............................

______________________


Il .......................................................................................................

è autorizzato a recarsi in ........................................................................

ricevendo il passaporto in .......................................................................

               

        addì .......... 19.... -A ..........

 

IL COMANDANTE LA DIVISIONE

 

 

(bollo d'ufficio)

 

 

 

N.B. — Il presente è valevole soltanto per la durata di trenta giorni dalla data del rilascio.

 

 

 

 

NOTE

1) Per le licenze agli ufficiali dei RR. corpi di truppe coloniali e per gli ufficiali degli stabilimenti militari di pena provvedono speciali norme.
2) Il sottufficiale all'atto in cui viene ammesso alla carriera continuativa deve considerarsi come di prima nomina rispetto alla categoria dei sottufficiali di carriera.
3) Per le licenze agli appartenenti ai RR. corpi truppe coloniali ed agli stabilimenti militari di pena provvedono speciali norme.
4) Il rimborso delle somme, dovute per tali ricoveri, agli ospedali civili sarà liquidato secondo le prescrizioni di cui al «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari».





 




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