Legge
633 del 22/04/1941
Per i testi:
art.68 L.633/41 (estratto):
"È libera la riproduzione di
singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione
dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta
per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi quarto e quinto, per uso personale
È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni
utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore (3/cost).
È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la
protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,
escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale
di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o
sistema analogo...
art.70 L.633/41:
Il riassunto, la citazione o la
riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di
discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti
giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza
alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare
la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità
per la determinazione dell'equo compenso
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Per le foto:
art.88 L.633/41(stralcio):
Spetta al fotografo il diritto
esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia ...
art.89
L.633/41:
La cessione del negativo o di
analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo
patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo
precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.
art.90 L.633/41:
Gli esemplari della fotografia
devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso
dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del
committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro
riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi
indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la
mala fede del riproduttore.
art.91 L.633/41:
La riproduzione di fotografie
nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere
scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo
compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data
dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia
riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri
periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi,
comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo
compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88
art.92 L.633/41:
Il diritto esclusivo sulle
fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.
P.S. la legge del 2000 è l'ultima di una serie di norme modificative
della 633/41
Aggiungo, in riferimento alle
foto, una sentenza della Cassazione:
Sez. I, sent. n. 5237 del
10-05-1991
Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva è previsto
per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, primo comma, della
legge 22 aprile 1941 n. 633, la mancata indicazione della data di
produzione, come prescritto dal precedente art. 90, primo comma,
esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di
un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova
della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art.
90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione
della fotografia non può essere surrogata dal deposito e dalla
registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata
già riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della
data della riproduzione, ma non di quella della produzione.
Si ringrazia l'Avv. Andrea Sansoni
del Foro di Firenze per la gentile collaborazione.

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