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Legge 633 del 22/04/1941

 

 

 

Per i testi:

art.68 L.633/41 (estratto):

"È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale
È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore (3/cost).
È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo...

art.70
L.633/41:

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.
Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fisserà la modalità per la determinazione dell'equo compenso
Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

Per le foto:

art.88 L.633/41(stralcio):

Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia ...

art.89 L.633/41:

La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente, sempreché tali diritti spettino al cedente.

art.90 L.633/41:

Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli artt. 91 e 98 a meno che il fotografo non provi la mala fede del riproduttore.

art.91 L.633/41:

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88

art.92 L.633/41:

Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.

P.S. la legge del 2000 è l'ultima di una serie di norme modificative della 633/41

Aggiungo, in riferimento alle foto, una sentenza della Cassazione:

Sez. I, sent. n. 5237 del 10-05-1991

Nel caso di fotografie, per cui il diritto di esclusiva è previsto per vent'anni dalla produzione dall'art. 92, primo comma, della legge 22 aprile 1941 n. 633, la mancata indicazione della data di produzione, come prescritto dal precedente art. 90, primo comma, esclude che possa considerarsene abusiva la riproduzione da parte di un terzo, dovendosi presumere, se l'autore non ne fornisca la prova della malafede, la buona fede del riproduttore (ultimo comma, art. 90 cit.). A tal fine l'omessa indicazione della data di produzione della fotografia non può essere surrogata dal deposito e dalla registrazione di uno stampato su cui la fotografia stessa sia stata già riprodotta, atteso che tali elementi possono dare certezza della data della riproduzione, ma non di quella della produzione.

 

Si ringrazia l'Avv. Andrea Sansoni del Foro di Firenze per la gentile collaborazione.

 

 




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